CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 18 giugno 2019
206.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione (Nuovo testo C. 1603-bis Governo).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato il disegno di legge C. 1603-bis recante deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione;
  rilevato che:
   il provvedimento interviene in materia di ordinamento sportivo, che è inclusa dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione fra gli ambiti di legislazione concorrente e che, nella lettura della Corte costituzionale (sentenza n. 424/2004), include la disciplina degli impianti e delle attrezzature sportive;
   rilevano, inoltre, le materie istruzione (articolo 2), professioni (articolo 4), governo del territorio (articoli 12 e 14), tutela della salute (articoli 4 e 14), anch'esse affidate alla legislazione concorrente, nonché la materia formazione professionale (articolo 4), affidata dallo stesso articolo 117, terzo comma, della Costituzione, alla potestà legislativa regionale;
   il testo prevede l'espressione di un parere della Conferenza Stato-regioni per l'emanazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 4 e l'intesa della Conferenza unificata per l'emanazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 12;
   la Conferenza unificata, nel parere espresso il 7 marzo 2019, ha richiesto, tra l'altro, l'espressione dell'intesa – oltre che per i provvedimenti di cui all'articolo 12, per i quali l'intesa è stata prevista durante l'esame in sede referente – per l'attuazione delle deleghe di cui agli articoli 1, 5, 13 e 14, nonché, in sostituzione del parere, per i provvedimenti di cui all'articolo 4,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   provveda la Commissione di merito ad inserire la previsione dell'intesa in sede di Conferenza unificata ai fini dell'adozione dei decreti legislativi previsti dagli articoli 1, 5, 13 e 14;
   provveda la Commissione di merito ad inserire la previsione dell'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, in luogo del parere, ai fini dell'adozione dei decreti legislativi previsti dall'articolo 4.

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ALLEGATO 2

Limitazioni alla vendita dei prodotti agricoli e agroalimentari sottocosto, divieto di aste a doppio ribasso per l'acquisito di prodotti agricoli e agroalimentari, nonché delega al Governo per la disciplina e il sostegno delle filiere etiche di produzione (Ulteriore nuovo testo C. 1549).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 1549, in materia di vendita sottocosto, divieto di aste a doppio ribasso e sostegno delle filiere etiche dei prodotti agricoli e agroalimentari;
  rilevato che:
   il provvedimento interviene in materia che può essere ricondotta a quella della tutela della concorrenza (articolo 117, secondo comma, lettera e) e dell'ordinamento civile (articolo 117, secondo comma, lettera l), entrambe di competenza esclusiva statale;
   assumono inoltre rilievo le materie alimentazione, di competenza legislativa concorrente (ai sensi dell'articolo 117, terzo comma) ed agricoltura di competenza residuale regionale (ai sensi dell'articolo 117, quarto comma);
   l'articolo 5 (recante una delega al Governo sulla disciplina delle «filiere etiche» in agricoltura) prevede, ai fini del coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, alla luce dell’«intreccio di competenze» sottese alla materia, l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni per l'adozione dei decreti legislativi,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE.