CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 18 giugno 2019
206.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
ALLEGATO

ALLEGATO

Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione. Nuovo testo C. 1603-bis Governo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XII Commissione,
   esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo del disegno di legge C. 1603-bis, recante «Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione»;
   espresso apprezzamento, in particolare, per il comma 3-bis dell'articolo 2 del disegno di legge, in quanto prevede che la somministrazione di cibi e bevande attraverso distributori automatici installati nelle scuole e nei centri sportivi scolastici avvenga nel rispetto di determinati criteri, volti a disincentivare la somministrazione di alimenti e bevande sconsigliati – ossia contenenti un elevato apporto totale di grassi, l'aggiunta di zuccheri e dolcificanti, un elevato contenuto di teina, caffeina, taurina e similari – nonché a incentivare la somministrazione di alimenti per coloro che sono affetti da celiachia;
   rilevato, poi, che l'articolo 4, al comma 2, prevede che i decreti legislativi per l'esercizio della delega siano adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute limitatamente ai criteri di cui al comma 1, lettera a), del medesimo articolo, che prevede il riconoscimento del carattere sociale e preventivo-sanitario dell'attività sportiva quale strumento di miglioramento della qualità della vita e della salute nonché quale mezzo di educazione e di sviluppo sociale;
   considerata l'opportunità di prevedere tale concerto anche in relazione ai criteri di cui alla lettera c-bis) del comma 1, introdotta dalla Commissione di merito nel corso dell'esame in sede referente, ovvero la tutela della salute e della sicurezza dei minori che svolgono attività sportiva, con la previsione di specifici adempimenti e obblighi informativi da parte delle società e delle associazioni sportive con le quali i medesimi svolgono attività;
   espresso altresì apprezzamento per il contenuto dell'articolo 14 del provvedimento che, nel recare una delega al Governo in materia di discipline sportive invernali, include tra i criteri direttivi per l'esercizio di tale delega la revisione delle norme in materia di sicurezza e, in particolare, l'obbligo, a carico dei gestori delle aree sciabili, di installarvi un defibrillatore semiautomatico situato in luogo idoneo e di assicurare la presenza di personale formato per il suo utilizzo,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:
   per le ragioni illustrate in premessa, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere, al comma 2 dell'articolo 4 del provvedimento, che, nell'adozione dei decreti legislativi, il concerto del Ministro della salute debba essere acquisito anche con riferimento ai criteri di cui al comma 1, lettera c-bis), del medesimo articolo.