CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 18 giugno 2019
206.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-00606 Pallini: Tutela dei livelli occupazionali presso lo stabilimento FCA di Pratola Serra (AV).

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con riferimento all'interrogazione proposta dall'Onorevole Pallini, concernente le iniziative governative per il rilancio industriale dello stabilimento FCA di Pratola Serra rappresento quanto segue.
  Lo stabilimento di Pratola Serra, prima di confluire nel Gruppo FIAT, faceva capo alla FMA S.R.L. Tale Società ha beneficiato del trattamento CIGS per crisi aziendale dal 2 novembre 2009 al primo novembre 2010 e dal 19 dicembre 2011 al 18 dicembre 2012 e, successivamente, per ristrutturazione aziendale, dal 18 giugno 2012 al 17 novembre 2013.
  Nel 2013 l'azienda è confluita nel Gruppo FIAT ottenendo un decreto di voltura per ristrutturazione dal 1o gennaio 2013 al 17 novembre 2013 ed una proroga per ristrutturazione dal 18 novembre 2013 al 16 novembre 2014.
  Come FCA ITALY S.P.A. la società ha, infine, beneficiato del trattamento CIGS per solidarietà dal 16 novembre 2015 al 13 novembre 2016 (contratto di solidarietà di 12 mesi stipulato il 22 ottobre 2015 in favore di 1812 unità) e dal 14 novembre 2016 ai 12 novembre 2017 (contratto di solidarietà di 12 mesi stipulato l'11 ottobre 2016 in favore di 1810 unità).
  La salvaguardia dei livelli occupazionali del gruppo Fiat-FCA è di primaria importanza per l'economia del nostro Paese ed è per questo che la nostra azione di governo intende perseguire un duplice obiettivo: il sostegno agli investimenti per lo sviluppo di nuove motorizzazioni a basso impatto ambientale, ed il contestuale mantenimento e potenziamento dei livelli occupazionali dei dipendenti del gruppo societario.
  In merito al primo aspetto si rappresenta che il 20 novembre scorso, presso la Direzione generale per la politica industriale, la competitività e le piccole e medie imprese del Ministero dello sviluppo economico, si è riunito il Comitato Tecnico istituito in data 9 novembre 20181 in attuazione del Protocollo di intesa sottoscritto il 26 maggio 2017, tra Ministero dello sviluppo economico, Regione Campania, Regione Piemonte, Regione Abruzzo, Provincia autonoma di Trento, FCA ITALY SPA e CRF società consortile per azioni. Detto Comitato ha discusso di un documento definito «FCA per la Mobilità del Futuro», contenente una proposta di variante della Linea 1 – Evoluzione Motori al 2020, dell'originario Progetto di Ricerca e Sviluppo, volta a spostare gli investimenti di ricerca e sviluppo verso motorizzazioni ibride a benzina e a bio-carburante, scelta che la società ritiene strategica in ragione dell'ampia diffusione che tali motorizzazioni avranno in futuro sull'intera gamma prodotti FCA.
  L'idea è che FCA debba necessariamente seguire gli altri colossi del settore automobilistico e, quindi, favorire la diffusione nella gamma delle sue autovetture di motorizzazioni con varianti ibride ed elettriche, non fosse altro perché l'investimento in ricerca e sviluppo è capace di generare un impatto positivo anche in

  (1) Il provvedimento che ha costituito il Comitato tecnico è il decreto del Direttore generale della Direzione generale per la politica industriale, la competitività e le PMI del Ministero dello sviluppo economico. Pag. 130termini di nuove assunzioni, sia negli stabilimenti chiamati a sviluppare le nuove tecnologie che per tutto l'indotto.
  Per quanto concerne il secondo dei suindicati aspetti, quello occupazionale del personale impiegato presso lo stabilimento di Pratola Serra, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali non ha ricevuto specifiche richieste di intervento dalle parti sociali, pur essendo attualmente impegnato nella verifica istituzionale relativa alla situazione aziendale di FCA, con particolare riguardo alle ricadute occupazionali dello stabilimento «Giambattista Vico» – siti di Nola e Pomigliano D'Arco.
  Va da sé in ogni caso che, considerata l'alta strategicità che il settore automobilistico riveste per l'economia nazionale è nostro primario interesse garantire un futuro produttivo per tutti gli stabilimenti del gruppo FCA in Italia.
  È in questa prospettiva che, come Governo, stiamo monitorando l'operazione FCA-RENAULT con l'obiettivo, cioè, di avviare una partnership tecnologica che consenta lo sviluppo di nuovi prodotti e, quindi, di implementare i volumi di attività per l'intero comparto.
  Il potenziamento del piano di investimenti sul territorio italiano avrebbe come primo effetto che a beneficiarne sarebbe non solo l'azienda, bensì tutti quei lavoratori che con sacrificio e dedizione hanno contribuito a rilanciare il nostro marchio di bandiera del settore auto, in Italia e nel mondo.

Pag. 131

ALLEGATO 2

5-02000 Rizzetto: Iniziative, anche normative, per la tutela dei lavoratori del bacino «Emergenza Palermo ex Pip» di cui all'articolo 19 della legge regionale n. 30 del 1997 della Regione Siciliana.

TESTO DELLA RISPOSTA

  L'emergenza occupazionale di cui trattasi è già nota al Ministero da me oggi rappresentato, tant’è che, in occasione della seduta di question time dello scorso 17 aprile, abbiamo già riferito sulla stessa questione.
  Sul finire degli anni ’90 il personale di cui parliamo è stato coinvolto, su iniziativa della Regione Sicilia, nei cosiddetti «Pip», «Piani di inserimento professionale», previsti al fine di supportare il reinserimento lavorativo di specifiche categorie svantaggiate.
  I progetti di pubblica utilità attivati a suo tempo dal Comune di Palermo hanno garantito che questi lavoratori venissero impiegati in attività di supporto alle attività di competenza delle amministrazioni locali ma, col passare degli anni, si sono rivelati forieri dell'ennesima vicenda di precariato che vede al centro lavoratori che hanno prestato servizio per le amministrazioni del territorio.
  Per scongiurare pericolose ricadute sulle vite di queste persone, nonché sui destini di tutte le famiglie rispettivamente coinvolte, la Regione Sicilia, con le previsioni contenute nell'articolo 64 della legge regionale n. 8 del 2018, ha stabilito di far confluire questo bacino di lavoratori nella RESAIS s.p.a., una società partecipata che eroga servizi strumentali in favore della pubblica amministrazione.
  È doveroso, tuttavia, evidenziare, che l'attuazione del già citato articolo 64 ha trovato un ostacolo nell'impugnativa, da parte del Consiglio dei Ministri, della legge regionale n. 8 del 2018, rispetto alla quale la Regione Sicilia si è costituita in giudizio a difesa della legittimità della norma.
  Dagli elementi raccolti risulta che, con riferimento al ricorso pendente dinanzi alla Corte Costituzionale, i giudici della Consulta hanno deciso di espungere la parte relativa alle norme a tutela dei lavoratori facenti parte del bacino degli «ex Pip», e di rinviarla ad un nuovo ruolo, con ciò sospendendo, in altri termini, il giudizio sulle disposizioni normative censurate, che saranno oggetto di un autonomo giudizio da parte dei giudici costituzionali.
  In attesa di quello che sarà l'effettivo quadro normativo di riferimento, così come risultante dalla sentenza della Corte Costituzionale, posso segnalare che, per fronteggiare un eventuale pronunciamento negativo della Corte Costituzionale, il legislatore regionale è nuovamente intervenuto in merito alla questione in oggetto introducendo, attraverso l'articolo 3 della legge regionale n. 24 del 2018, una sorta di misura di salvaguardia per il personale del bacino.
  Con la disposizione da ultimo citata, infatti, il Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali ha assicurato l'erogazione dell'assegno di sostegno al reddito, nonché degli assegni familiari, anche nell'ipotesi di una pronuncia negativa da parte della Corte Costituzionale.
  Attendiamo, dunque, di conoscere l’iter processuale che la Consulta riterrà di stabilire per il ricorso in esame per verificare, all'esito della pronuncia, il futuro quadro normativo di riferimento.
  Di certo garantiremo, ove la Regione Sicilia lo ritenesse necessario, il completo supporto delle strutture competenti del Ministero da me oggi rappresentato per adottare ogni iniziativa utile a fronteggiare eventuali ricadute occupazionali sul personale in questione.

Pag. 132

ALLEGATO 3

Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione (Nuovo testo C. 1603-bis Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XI Commissione,
   esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge n. C. 1603-bis, recante: Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione, come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito;
   preso atto che il disegno di legge, risultante dallo stralcio disposto dal Presidente della Camera ai sensi dell'articolo 123-bis, comma 1, del Regolamento, e comunicato all'Assemblea il 12 marzo 2019, degli articoli da 6 a 11 del disegno di legge n. 1603, è collegato alla manovra di finanza pubblica per il 2019;
   considerato che l'articolo 2, che prevede la possibilità, per le scuole di ogni ordine e grado, di costituire Centri sportivi scolastici, dispone il rinvio alla contrattazione collettiva per la determinazione del numero di ore a disposizione di ogni istituzione scolastica, da riconoscere in favore dei docenti ai quali sono assegnati compiti di supporto dell'attività del centro sportivo scolastico;
   osservato che l'articolo 4 reca la delega al Governo per il riordino e la riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché del rapporto di lavoro sportivo, finalizzata a garantire l'osservanza dei principi di parità di trattamento e di non discriminazione nel lavoro sportivo;
   rilevato che, tra i principi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega, vi è, al comma 1, lettera c), del medesimo articolo 4, l'individuazione della figura del lavoratore sportivo, ivi compresa la figura del direttore di gara, indipendentemente dalla natura dilettantistica o professionistica dell'attività sportiva svolta, e la definizione della relativa disciplina in materia assicurativa, previdenziale e fiscale e delle regole di gestione del relativo fondo di previdenza;
   considerate, tra i principi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega, la valorizzazione, prevista dal comma 1, lettera d), del medesimo articolo 4, della formazione dei lavoratori sportivi, in particolare dei giovani atleti, al fine di garantire loro, tra l'altro, una preparazione professionale che favorisca l'accesso all'attività lavorativa anche alla fine della carriera sportiva, nonché, al comma 1, lettera e), la disciplina dei rapporti di collaborazione di carattere amministrativo gestionale di natura non professionale per le prestazioni rese in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche, tenendo conto delle peculiarità di queste ultime e del loro fine non lucrativo;
   preso atto che l'articolo 5 reca la delega al Governo per il riordino delle disposizioni in materia di rapporti di rappresentanza di atleti e di società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE.