CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 18 giugno 2019
206.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Modifiche di termini in materia di patente nautica e di formazione al salvamento acquatico. Nuovo testo C. 1822 Fogliani.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La X Commissione,
   esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo della proposta di legge recante «Modifiche di termini in materia di patente nautica e di formazione al salvamento acquatico» (C. 1822 Fogliani), quale risultante dagli emendamenti approvati in Commissione IX nel corso dell'esame in sede referente,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

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ALLEGATO 2

Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione. Nuovo testo C.1603-bis Governo.

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

  La X Commissione,
   esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge recante «Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione» (nuovo testo C.1603-bis Governo), quale risultante dagli emendamenti approvati in Commissione VII nel corso dell'esame in sede referente,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

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ALLEGATO 3

Delega al Governo in materia di turismo. C. 1698 Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

  Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: e, ove necessario, prevedere nuove disposizioni che regolino settori turistici emergenti quali tra gli altri:
    1) il turismo sostenibile, incentrato sulla realizzazione di un'offerta in cui l'attrattiva sia fondata sul mantenimento dell'integrità culturale, dei processi ecologici essenziali, della diversità biologica e dei sistemi di vita dell'area in questione;
   2) il turismo sanitario e termale, basato su un'offerta di viaggio e permanenza improntata sulla cura della salute e la ricerca del benessere, che preveda trattamenti sanitari specifici e assistenza da parte di personale medico professionalmente qualificato;
   3) il turismo rurale, inteso come sviluppo di un'attrattiva fondata sulla riscoperta delle aree rurali caratterizzate dalla coltivazione, allevamento e produzione di prodotti locali enogastronomici, in particolar modo DOP, IGP, STG, prodotti di montagna, prodotti che rientrano nei sistemi di certificazione regionali riconosciuti dalla UE, prodotti agroalimentari tradizionali presenti nell'elenco nazionale pubblicato ed aggiornato annualmente dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo;
   4) l'ittiturismo, inteso come un'offerta turistica fondata sulla valorizzazione delle tradizioni e della cultura del mare, dei laghi, dei fiumi e delle lagune, anche attraverso l'enogastronomia, all'interno di territori costieri che presentino caratteri comuni sotto il profilo naturale, culturale, marittimo e ambientale;
   5) il turismo esperienziale, incentrato su un'attività connessa allo sviluppo di una specifica forma di offerta turistica per la promozione e la valorizzazione dei mestieri che caratterizzano l'identità del territorio riconosciuti per l'alto valore artistico, ingegneristico e di tradizione, attraverso la diretta esperienza;
   6) il turismo delle radici, basato sullo sviluppo di un'offerta turistica di ritorno che mira ad intercettare le comunità di italiani residenti all'estero alla riscoperta delle proprie radici.
1. 6. La Relatrice.

  Al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
   c-bis) prevedere la semplificazione, la riduzione o l'eliminazione di tutti gli oneri burocratici, la certezza dei tempi e la tempestività di tutti i procedimenti per la creazione di nuove imprese nel settore del turismo;.
1. 17. (Nuova formulazione) Orrico, Alemanno, Berardini, Carabetta, Cassese, De Toma, Giarrizzo, Masi, Papiro, Paxia, Rizzone, Scanu, Rachele Silvestri, Sut, Vallascas.

  Al comma 2, lettera f), dopo le parole: a carico delle pubbliche amministrazioni aggiungere le seguenti: in un quadro di interoperabilità tra le diverse banche dati.
1. 18. Barelli, Polidori, Bendinelli, Squeri, Carrara, Della Frera, Porchietto, Fiorini.

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  Al comma 2, lettera f), aggiungere, in fine, le parole: potenziando, altresì, sia l'utilizzo del digitale per tutta la modulistica sia i portali web pubblici esistenti;.
1. 19. Masi, Alemanno, Berardini, Carabetta, Cassese, De Toma, Giarrizzo, Orrico, Papiro, Paxia, Rizzone, Scanu, Rachele Silvestri, Sut, Vallascas.

  Al comma 2, lettera g), alinea, dopo le parole: nei limiti delle competenze statali aggiungere le seguenti: , tenuto conto delle esperienze regionali già maturate in materia.
1. 21. Barelli, Polidori, Bendinelli, Carrara, Squeri, Della Frera, Porchietto, Fiorini.

  Al comma 2, lettera g), sostituire il numero 1) con il seguente:
   1) il riordino e l'aggiornamento della normativa in materia di professioni turistiche con la previsione di specifiche disposizioni per il contrasto dei fenomeni di esercizio abusivo, anche con modalità telematiche, delle stesse;.
1. 23. La Relatrice.

  Al comma 2, lettera g), numero 2), apportare le seguenti modificazioni:
   a) dopo le parole: la revisione aggiungere le seguenti: e l'aggiornamento;
   b) dopo le parole: classificazione delle strutture alberghiere, aggiungere le seguenti: tenendo anche presenti gli standard qualitativi riconosciuti a livello europeo,.
1. 42. La Relatrice.

  Al comma 2, lettera g), numero 2), dopo le parole: strutture alberghiere, aggiungere le seguenti: nonché tenendo conto delle nuove forme di ospitalità.
1. 35. (Nuova formulazione) Orrico, Alemanno, Berardini, Carabetta, Cassese, De Toma, Giarrizzo, Masi, Papiro, Paxia, Rizzone, Scanu, Rachele Silvestri, Sut, Vallascas.

  Al comma 2, lettera g), numero 2), aggiungere, in fine, le parole: , rafforzando le misure di contrasto all'abusivismo di settore in un quadro di trasparenza dell'offerta e di tutela della concorrenza.
1. 39. Barelli, Polidori, Bendinelli, Carrara, Squeri, Della Frera, Porchietto, Fiorini.

  Al comma 2, lettera g), numero 3), sostituire le parole: di raccolta, condivisione, monitoraggio e analisi dei dati con le seguenti: uniformi di raccolta, condivisione, monitoraggio, analisi e gestione dei dati.
1. 47. (Nuova formulazione) Masi, Alemanno, Berardini, Carabetta, Cassese, De Toma, Giarrizzo, Orrico, Papiro, Paxia, Rizzone, Scanu, Rachele Silvestri, Sut, Vallascas.

  Al comma 2, lettera g), numero 3), dopo le parole: offerta turistica aggiungere le seguenti: per favorirne la pianificazione.
1. 48. Masi, Alemanno, Berardini, Carabetta, Cassese, De Toma, Giarrizzo, Orrico, Papiro, Paxia, Rizzone, Scanu, Rachele Silvestri, Sut, Vallascas.

  Al comma 2, lettera g), numero 3), dopo le parole: qualità dell'offerta turistica aggiungere le seguenti: e di una più completa identificazione della domanda, con particolare riferimento all'accessibilità,
1. 58. (Nuova formulazione) Noja, Moretto, Benamati, Bonomo, Gavino Manca, Mor, Nardi, Zardini.

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  Al comma 2, lettera g), numero 3), sostituire le parole: e dell'istituzione con le seguenti: anche attraverso l'utilizzo
1. 49. (Nuova formulazione) Masi, Alemanno, Berardini, Carabetta, Cassese, De Toma, Giarrizzo, Orrico, Papiro, Paxia, Rizzone, Scanu, Rachele Silvestri, Sut, Vallascas.

  Al comma 2, lettera g), numero 3), aggiungere, in fine, le parole: tenendo conto delle esperienze regionali esistenti.
1. 46. Nardi, Moretto, Benamati, Bonomo, Gavino Manca, Mor, Noja, Zardini.

  Al comma 2, lettera g), numero 3), aggiungere, in fine, le parole: al fine di riqualificare tutta l'offerta ricettiva imprenditoriale ed occasionale.
1. 50. (Nuova formulazione) Masi, Alemanno, Berardini, Carabetta, Cassese, De Toma, Giarrizzo, Orrico, Papiro, Paxia, Rizzone, Scanu, Rachele Silvestri, Sut, Vallascas.

  Al comma 2, lettera g), aggiungere, in fine, il seguente numero:
   4) l'individuazione degli strumenti più idonei finalizzati alla previsione di una tutela più favorevole per l'attività svolta dai lavoratori stagionali del turismo.
1. 54. (Nuova formulazione) Manzo, Alemanno, Berardini, Carabetta, Cassese, De Toma, Giarrizzo, Masi, Orrico, Papiro, Paxia, Rizzone, Rachele Silvestri, Sut, Vallascas.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   h)
prevedere la creazione di un sistema informativo che consenta una più agevole consultazione e conoscenza della programmazione turistica avviata dalle singole regioni italiane, dei bandi europei, nazionali e regionali destinati al settore turistico, delle normative regionali inerenti l'offerta turistica del territorio, delle strutture ricettive, dell'offerta turistica disponibile nei siti riconosciuti patrimonio dell'umanità da parte dell'organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura (UNESCO);
1. 45. (Nuova formulazione) Pettazzi, Saltamartini, Bazzaro, Binelli, Colla, Dara, Patassini, Piastra.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   h)
sviluppare il modello di turismo accessibile, inteso come sistema integrato di offerta in grado di accogliere le esigenze speciali che meritano maggiore attenzione, fra cui quelle delle persone con disabilità, delle famiglie numerose, degli anziani e dei giovani, attraverso progetti e programmi che agevolino l'accesso all'esperienza turistica indipendentemente dalle condizioni personali, sociali ed economiche, mediante:
    1) l'armonizzazione della normativa nazionale agli articoli 7 e 30 della Convenzione delle Nazioni unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata con la legge 3 marzo 2009, n. 18;
    2) la formazione di tutta la filiera delle figure professionali turistiche e tecniche, anche integrando e aggiornando i programmi di studio degli istituti tecnici e delle università;
    3) la riqualificazione e la valorizzazione di strutture turistico-ricettive, anche attraverso sistemi di intercettazione e coinvolgimento dei patrimoni immobiliari pubblici da destinare ad un'offerta a basso costo e di qualità rivolta a famiglie numerose, anziani e giovani;
    4) la promozione di interventi mirati al soddisfacimento di specifiche richieste connesse a problematiche di allergie e intolleranze alimentari; Pag. 118
    5) la creazione di un brand «Turismo Accessibile Italia» e la sua promozione a livello nazionale e internazionale;
    6) la promozione di un'offerta integrata di servizi turistici attraverso la creazione di una rete, denominata «rete accessibile», tra gli enti locali, gli operatori turistici, le associazioni e le organizzazioni maggiormente rappresentative, le federazioni sportive dilettantistiche.
1. 78. La Relatrice.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   h)
promuovere iniziative di formazione specifica nei settori turistici, anche con riferimento a quelli emergenti, legata allo svolgimento di percorsi di alternanza scuola-lavoro.
1. 92. (Nuova formulazione) Masi, Alemanno, Berardini, Carabetta, Cassese, De Toma, Giarrizzo, Orrico, Papiro, Paxia, Rizzone, Scanu, Rachele Silvestri, Sut, Vallascas.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   h) definire i criteri in base ai quali l'attività di locazione breve si presume svolta in forma imprenditoriale;
1. 62. (Nuova formulazione) Moretto, Benamati, Bonomo, Gavino Manca, Mor, Nardi, Noja, Zardini.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   h)
promuovere progetti intermodali per la mobilità slow a fini turistici, con particolare riferimento alle ciclovie turistiche, cammini, servizi ferroviari turistici, ciclostazioni.
1. 91. (Nuova formulazione) Masi, Alemanno, Berardini, Carabetta, Cassese, De Toma, Giarrizzo, Orrico, Papiro, Paxia, Rizzone, Scanu, Rachele Silvestri, Sut, Vallascas.

  Aggiungere, in fine la seguente lettera:
    h)
prevedere l'istituzione di una Scuola nazionale di alta formazione turistica con la finalità di formare figure professionali dotate di una preparazione gestionale e manageriale di livello internazionale nel settore turistico e dei servizi del turismo, della ristorazione e della conoscenza dei prodotti alimentari e vinicoli della tradizione e della cultura italiane.
1. 102. (ex 1. 04.) Zucconi, Silvestroni.

  Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: Conferenza unificata con le seguenti: Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano.
*1. 99. La Relatrice.

  Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: Conferenza unificata con le seguenti: Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano.
*1. 98. Masi, Alemanno, Berardini, Carabetta, Cassese, De Toma, Giarrizzo, Orrico, Papiro, Paxia, Rizzone, Scanu, Rachele Silvestri, Sut, Vallascas.

  Al comma 3, sopprimere il quarto periodo.
1. 97. Masi, Alemanno, Berardini, Carabetta, Cassese, De Toma, Giarrizzo, Orrico, Papiro, Paxia, Rizzone, Scanu, Rachele Silvestri, Sut, Vallascas.

  Al comma 3, sesto periodo, sostituire le parole: Le Commissioni parlamentari possono esprimersi sulle osservazioni del Governo con le seguenti: Il parere definitivo Pag. 119delle Commissioni parlamentari competenti per materia è espresso.
1. 100. La Relatrice.

  Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Clausola di salvaguardia per le autonomie speciali).

  1. Le disposizioni della presente legge e quelle dei decreti legislativi emanati in attuazione della stessa sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 e senza nuovi e maggiori oneri per le stesse.
1. 06. Binelli, Saltamartini, Bazzaro, Colla, Dara, Patassini, Pettazzi, Piastra, Vanessa Cattoi, Loss, Sutto.

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ALLEGATO 4

Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione. Nuovo testo C. 1603-bis Governo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La X Commissione,
   esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge recante «Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione» (nuovo testo C.1603-bis Governo), quale risultante dagli emendamenti approvati in Commissione VII nel corso dell'esame in sede referente,
   preso atto che l'articolo 3, comma 1, reca norme in materia di disciplina del titolo sportivo definendo il titolo sportivo medesimo, regolandone la cessione, il trasferimento e l'attribuzione;
   preso altresì atto che tale disposizione si applica anche alle società e associazioni dilettantistiche e che sarebbe invece necessario che tali disposizioni si applicassero alle medesime solo nel caso in cui gli statuti delle federazioni sportive di riferimento attribuissero espressamente al titolo sportivo in possesso delle stesse società e associazioni dilettantistiche un valore di carattere economico;
   rilevato che l'articolo 12 conferisce una delega al Governo per il riordino e la riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi;
   preso atto che, nel dettare principi e criteri direttivi al Governo, l'articolo 12, comma 2, lettera f) prevede l'individuazione di un sistema che preveda il preventivo accordo con la società o associazione sportiva utilizzatrice e la possibilità di affidamento diretto dell'impianto già esistente alla società o associazione utilizzatrice, in presenza di determinati requisiti, oggettivi e coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento, che assicurino la sostenibilità economico-finanziaria della gestione e gli standard di qualità del servizio eventualmente offerto a terzi diversi dalla società o associazione utilizzatrice, fatti salvi i requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
   evidenziato, al riguardo, che anche le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate e gli enti di promozione sportiva gestiscono impianti sportivi «già esistenti», così come le società o le associazioni sportive;
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   1) all'articolo 3, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle società e associazioni sportive dilettantistiche solo se gli statuti delle federazioni sportive di riferimento attribuiscono espressamente un valore di carattere economico al titolo sportivo in possesso delle medesime;
   2) all'articolo 12, comma 2, lettera f) dopo le parole: preventivo accordo con la aggiungere le seguenti: federazione sportiva nazionale, la disciplina sportiva associata, Pag. 121l'ente di promozione sportiva, la. Conseguentemente: al medesimo articolo 12, comma 2, lettera f) dopo le parole: già esistente alla aggiungere le seguenti: federazione sportiva nazionale, alla disciplina sportiva associata, all'ente di promozione sportiva alla. Conseguentemente al medesimo articolo 12, comma 2, lettera f), dopo le parole: terzi diversi dalla aggiungere le seguenti: federazione sportiva nazionale, dalla disciplina sportiva associata, dall'ente di promozione sportiva, dalla.