CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 18 giugno 2019
206.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione. Nuovo testo C. 1603-bis Governo.

PARERE APPROVATO

   La II Commissione,
  esaminato, per i profili di competenza, il provvedimento in oggetto, recante «Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione,» nel testo risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito;
  rilevato che:
   il provvedimento in titolo, come risultante dagli emendamenti approvati, si articola in 3 Capi, recanti, rispettivamente, disposizioni relative all'ordinamento sportivo (composto da quattro articoli, da 1 a 3-bis), disposizioni in materia di professioni sportive (articoli 4 e 5), disposizioni di semplificazione e sicurezza in materia di sport (composto da 4 articoli, da 12 a 14-bis);
   in particolare, l'articolo 2 (Centri sportivi scolastici), al comma 3-bis, dispone che la somministrazione di cibi e bevande attraverso distributori automatici installati negli istituti scolastici di ogni ordine e grado, nonché nei centri sportivi scolastici, avvenga nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4, comma 5-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128;
   analoga disposizione è contenuta nell'articolo 12, comma 1, lettera g-bis), del disegno di legge;
   nello specifico, l'articolo 4 del richiamato decreto-legge, nell'introdurre disposizioni per la tutela della salute delle scuole, prevede che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca adotti specifiche linee guida, sentito il Ministero della salute, per disincentivare, nelle scuole di ogni ordine e grado, la somministrazione di alimenti e bevande sconsigliati,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   1) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere una adeguata sanzione amministrativa nei casi di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3-bis, del provvedimento in esame;
   2) valuti altresì l'opportunità, all'articolo 12, comma 1, lettera g)-bis, di ricomprendere, tra i principi e criteri direttivi di delega, anche i profili di carattere sanzionatorio relativi alla disciplina della somministrazione di cibi e bevande tramite distributori automatici nei centri sportivi e ovunque venga praticato sport.

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ALLEGATO 2

Modifica all'articolo 315 del codice di procedura penale in materia di trasmissione della sentenza che accoglie la domanda di riparazione per ingiusta detenzione ai fini della valutazione disciplinare dei magistrati (C. 1206 Costa).

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

  Al comma 1, premettere il seguente:
  01. All'Articolo 314 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, dopo le parole: «per la custodia cautelare subita» sono aggiunte le seguenti: «ovvero per la detenzione subita a causa di arresto in flagranza o di fermo di indiziato di delitto»;
   b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. Il diritto a un'equa riparazione spetta, altresì, a chi abbia ingiustamente patito la detenzione a causa di un erroneo ordine di esecuzione»;
   c) al comma 2, dopo le parole: «dagli articoli 273 e 280» sono aggiunte le seguenti: «ovvero sia stato sottoposto ad arresto in flagranza o a fermo di indiziato di delitto quando, con decisione irrevocabile, siano risultate insussistenti le condizioni per la convalida».
01. 1. Colletti.

  Al comma 1, premettere il seguente:
  01. All'articolo 315 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: «due anni» sono sostituite con le seguenti: «cinque anni»;
   b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. Se l'avente diritto muore prima che sia trascorso il termine di decadenza di cui al comma 1, la domanda di riparazione può essere proposta da chi gli sia succeduto nel diritto, entro lo stesso termine che sarebbe spettato all'avente diritto o, comunque, anche nei due anni successivi al decesso dell'avente diritto.»;
   c) il comma 2 è soppresso.
1. 1. Colletti.

  Al comma 1, premettere il seguente:
  01. All'articolo 315, comma 2, del codice di procedura penale, le parole: «516.456,90» sono sostituite dalle seguenti: «un milione di euro o il maggior danno provato dalla vittima».

  Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: Modifica all'articolo 315 del codice di procedura penale, in materia di trasmissione della sentenza che accoglie la domanda di riparazione per ingiusta detenzione ai fini della valutazione disciplinare dei magistrati e dell'entità della riparazione.
1. 2. Conte.

  Al comma 1, premettere il seguente:
  01. All'articolo 315, comma 2, del codice di procedura penale, le parole: «516.456,90» sono sostituite dalle seguenti: «un milione di euro».

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  Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: Modifica all'articolo 315 del codice di procedura penale, in materia di trasmissione della sentenza che accoglie la domanda di riparazione per ingiusta detenzione ai fini della valutazione disciplinare dei magistrati e dell'entità della riparazione.
1. 3. Conte.

  Al comma 1, capoverso comma 3-bis, sostituire le parole: la sentenza con le seguenti: In caso di grave violazione di legge, l'ordinanza e, dopo la parola: è, inserire la seguente: sempre.
1. 4. Di Sarno, Dori, Piera Aiello, Ascari, Barbuto, Cataldi, Di Stasio, D'Orso, Giuliano, Palmisano, Perantoni, Saitta, Salafia, Sarti, Scutellà.

  Al comma 1, capoverso 3-bis, dopo la parola: competenza aggiungere le seguenti:, nel caso siano emersi fatti dai quali desumere comportamenti colposi o dolosi del magistrato che ha emesso la misura cautelare o di quelli che l'hanno confermata.
1. 5. Cirielli.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  All'articolo 645 del codice di procedura penale, comma 1, le parole: «due anni» sono sostituite con le seguenti: «cinque anni».
*1. 01. Vitiello.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  All'articolo 645 del codice di procedura penale, comma 1, le parole: «due anni» sono sostituite con le seguenti: «cinque anni».
*1. 02. Colletti.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  All'articolo 2 del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n.  109, comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
   gg-ter) le ipotesi di ingiusta detenzione di cui all'articolo 314 del codice di procedura penale, determinata da grave negligenza, nonché le ipotesi di errore giudiziario di cui all'articolo 643 del codice di procedura penale, determinato da grave negligenza.
1.03. Vitiello.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n.  109, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
   gg-ter) le ipotesi di ingiusta detenzione di cui all'articolo 314 del codice di procedura penale, determinata da grave negligenza.
1. 04. Vitiello.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  All'articolo 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n.  160, comma 2, lettera a), dopo le parole: «degli ausiliari;» sono aggiunte le seguenti: «è riferita inoltre alle ipotesi di ingiusta detenzione di cui all'articolo 314 del codice di procedura penale, determinata da grave negligenza nonché alle ipotesi di errore giudiziario di cui all'articolo 643 del codice di procedura penale, determinato da grave negligenza».
1. 05. Vitiello.

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  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  All'articolo 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n.  160, comma 2, lettera a), dopo le parole: «degli ausiliari;» sono aggiunte le seguenti: «è riferita inoltre alle ipotesi di ingiusta detenzione di cui all'articolo 314 del codice di procedura penale, determinata da grave negligenza».
1. 06. Vitiello.

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ALLEGATO 3

Modifica all'articolo 315 del codice di procedura penale in materia di trasmissione della sentenza che accoglie la domanda di riparazione per ingiusta detenzione ai fini della valutazione disciplinare dei magistrati (C. 1206 Costa).

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 1.

  Al comma 1, premettere il seguente:
  01. All'articolo 314 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, dopo le parole «un'equa riparazione» sono aggiunte le seguenti «per la detenzione subita a causa di arresto in flagranza o di fermo di indiziato di delitto e»;
   b) al comma 2, dopo le parole «dagli articoli 273 e 280» sono aggiunte le seguenti: «ovvero sia stato sottoposto ad arresto in flagranza o a fermo di indiziato di delitto quando, con decisione irrevocabile, sono risultate insussistenti le condizioni per la convalida.»
   c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-bis. Il diritto a un'equa riparazione spetta altresì a chi abbia ingiustamente patito la detenzione a causa di un erroneo ordine di esecuzione.»

  Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: Modifica all'articolo 315 del codice di procedura penale in materia di trasmissione della sentenza che accoglie la domanda di con le seguenti: Modifiche agli articoli 314 e 315 del codice di procedura penale in materia di.
01. 1. (Nuova formulazione) Colletti.

  Sostituirlo con il seguente:
  All'articolo 315 del codice di procedura penale, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
  «3-bis. L'ordinanza che accoglie la domanda di riparazione è trasmessa, per le valutazioni di competenza, al Ministro della giustizia e, nel caso di grave violazione di legge e delle norme di cui al Libro IV, Titolo I, Capi I e II, del codice di procedura penale, anche al procuratore generale presso la Corte di cassazione.»
1. 4. (Nuova formulazione) Di Sarno, Dori, Piera Aiello, Ascari, Barbuto, Cataldi, Di Stasio, D'Orso, Giuliano, Palmisano, Perantoni, Saitta, Salafia, Sarti, Scutellà.