CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 13 giugno 2019
204.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (V e VI)
ALLEGATO

ALLEGATO

DL 34/2019: Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi. C. 1807 Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 2.

  Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire le parole: dicembre 2021 con le seguenti: dicembre 2022;
   b) sostituire le parole: 3,5 punti con le seguenti: 4 punti;
   c) sostituire le parole: per i due con le seguenti: per i tre;
   d) dopo le parole: 3 punti percentuali inserire le seguenti:, di 3,5 punti percentuali.

  Conseguentemente, all'articolo 50, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 256, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è ridotto di 503,1 milioni di euro per l'anno 2024 e di 287,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
2. 6. Comaroli, Gusmeroli, Cavandoli, Bellachioma.

ART. 3.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.
(Maggiorazione deducibilità IMU dalle imposte sui redditi)

  1. Il primo periodo del comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è sostituito dal seguente: «L'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni».
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022; la deduzione ivi prevista si applica, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 nella misura del 50 per cento, per i periodi d'imposta successivi a quelli in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020 nella misura del 60 per cento e per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021 nella misura del 70 per cento.

  Conseguentemente, all'articolo 50, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 256, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è ridotto di 435,5 milioni di euro per l'anno 2024 e di 250,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
3. 10. Comaroli.

ART. 5.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. All'articolo 24, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le parole da: «I contratti di cui al comma 3, lettera a)» fino a: «esclusivamente con regime di Pag. 14tempo pieno» sono sostituite dalle seguenti: «I contratti di cui al comma 3, lettere a) e b), possono prevedere il regime di tempo pieno o di tempo definito.».
5. 2. Cavandoli, Murelli, Covolo, Ferrari, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Modifiche all'articolo 24-ter del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)

  1. All'articolo 24-ter del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: «percepiti da fonte estera o» sono soppresse;
   b) al comma 4, la parola: «cinque» è sostituita dalla seguente: «nove»;
   c) il comma 7 è sostituito dal seguente:

  «7. L'opzione è revocabile dal contribuente. Nel caso di revoca da parte del contribuente sono fatti salvi gli effetti prodotti nei periodi d'imposta precedenti. Gli effetti dell'opzione non si producono laddove sia accertata l'insussistenza dei requisiti previsti dal presente articolo, ovvero cessano al venir meno dei medesimi requisiti. Gli effetti dell'opzione cessano, altresì, in caso di omesso o parziale versamento dell'imposta sostitutiva di cui al comma 1 nella misura e nel termine previsti, salvo che il versamento dell'imposta sostitutiva venga effettuato entro la data di scadenza del pagamento del saldo relativo al periodo d'imposta successivo a quello a cui l'omissione si riferisce. Resta fermo il pagamento delle sanzioni di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e degli interessi. La revoca o la decadenza dal regime precludono l'esercizio di una nuova opzione»;
   d) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:
  «8-bis. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità del regime di cui al presente articolo».
5. 01. (Nuova formulazione) Cavandoli, Gusmeroli, Gerardi.

ART. 7.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
   a) dopo le parole: a favore di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare aggiungere le seguenti: anche in caso di operazioni ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dopo le parole: provvedano alla aggiungere le seguenti: ristrutturazione edilizia, ivi compresa la;
   c) dopo le parole: nonché all'alienazione degli stessi aggiungere le seguenti: anche se suddivisi in più unità immobiliari qualora l'alienazione riguardi almeno il 75 per cento del volume del nuovo fabbricato.
*7. 9. (Nuova formulazione) Cavandoli, Gusmeroli, Covolo, Ferrari, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Pretto, Ribolla, Tomasi.
*7. 3. (Nuova formulazione) Rospi, Ilaria Fontana, Daga, Deiana, D'Ippolito, Federico, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Ricciardi, Terzoni, Traversi, Varrica, Vianello, Vignaroli, Zolezzi, Faro, Trano.

ART. 13.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, sostituire le parole: secondo modalità stabilite con le seguenti: secondo termini e modalità stabiliti;Pag. 15
   b) al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente: a) la denominazione o i dati anagrafici completi, la residenza o il domicilio, il codice identificativo fiscale ove esistente, l'indirizzo di posta elettronica;
   c) sopprimere il comma 2;
   d) al comma 4 sostituire le parole: nel mese di luglio 2019, secondo modalità che saranno determinate con le seguenti: secondo termini e modalità determinati;
13. 1. (Ulteriore nuova formulazione) Comaroli, Bellachioma, Gusmeroli, Cavandoli, Vanessa Cattoi, Covolo, Cestari, Ferrari, Gerardi, Frassini, Alessandro Pagano, Pretto, Paternoster, Ribolla, Tarantino, Tomasi.

ART. 18.

  Al comma 4, lettera a), dopo la parola: finanziatori, aggiungere le seguenti: compresi investitori istituzionali,.
18. 9. De Toma, Trano, Faro.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Utilizzo del Fondo rotativo di cui al decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394)

  1. Il comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è sostituito dal seguente:
  «1. Le iniziative delle imprese italiane dirette alla loro promozione, sviluppo e consolidamento sui mercati anche diversi da quelli dell'Unione europea possono fruire di agevolazioni finanziarie nei limiti e alle condizioni previsti dalla vigente normativa europea in materia di aiuti di importanza minore (de minimis) e comunque in conformità con la normativa europea in materia di aiuti di Stato».
18. 010. Vallascas, Faro, Trano.

ART. 20.

  Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
   0a) al comma 2, dopo le parole: «autorizzati all'esercizio dell'attività di leasing finanziario,» sono inserite le seguenti: «nonché dagli altri intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106, comma 1, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, che statutariamente operano nei confronti delle piccole e medie imprese,».
*20. 1. Ciaburro, Caretta, Lucaselli, Osnato.
*20. 2. Pastorino.
*20. 3. Mandelli, Bignami, D'Ettore, Gagliardi, Bagnasco, Cassinelli, Baratto, Nevi, Fiorini, Porchietto, Giacometto, Cattaneo.
*20. 4. Gebhard, Plangger, Schullian.
*20. 5. Faro, Trano.

ART. 29.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 5, dopo le parole: piccola e media dimensione, inserire le seguenti: anche in coerenza con le linee strategiche del Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 513, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: con decreto del Ministero dello sviluppo economico aggiungere le seguenti: , sentita l'Agenzia per l'Italia digitale,;
   b) al comma 6, lettera a), sostituire le parole: cybersecuruty, big data e analytics)» con le seguenti: cybersecurity, big data e Pag. 16analytics) e delle tecnologie relative a soluzioni tecnologiche digitali di filiera finalizzate all'ottimizzazione della gestione della catena di distribuzione e della gestione delle relazioni con i diversi attori, al software, alle piattaforme e applicazioni digitali per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio nonché ad altre tecnologie quali sistemi di e-commerce, sistemi di pagamento mobile e via internet, fintech, sistemi elettronici per lo scambio di dati (electronic data interchange, EDI), geolocalizzazione, tecnologie per l'in-store customer experience, system integration applicata all'automazione dei processi, blockchain, intelligenza artificiale, internet of things;
   c) al comma 7, lettera b), dopo la parola: manifatturiere inserire le seguenti: nonché, al fine di accrescerne la competitività e in via sperimentale per gli anni 2019-2020, nel settore turistico per le imprese impegnate nella digitalizzazione della fruizione dei beni culturali, anche in un'ottica di maggiore accessibilità e in favore di soggetti disabili,
   d) dopo il comma 7 inserire il seguente:
  7-bis. I soggetti di cui al comma 7, in numero non superiore a dieci imprese, possono presentare anche congiuntamente tra loro progetti realizzati mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete o ad altre forme contrattuali di collaborazione, compresi il consorzio e l'accordo di partenariato in cui figuri come soggetto promotore capofila un DIH-digital innovation hub o un EDI-ecosistema digitale per l'innovazione, di cui al Piano nazionale Impresa 4.0. In tali progetti l'importo di cui al comma 7, lettera c), può essere conseguito mediante la somma dei ricavi delle vendite e delle prestazioni realizzati da tutti i soggetti proponenti nell'esercizio cui si riferisce l'ultimo bilancio approvato e depositato.
29. 4. (Nuova formulazione) Vallascas, Faro, Trano.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. Con l'obiettivo strategico di assicurare lo sviluppo del processo di digitalizzazione, nell'interesse generale e per la crescita del Paese, attraverso soluzioni innovative e tecnologiche che consentano di accedere in forme semplificate ai servizi della pubblica amministrazione, ottimizzandone la fruizione, considerata l'evoluzione del servizio postale in funzione delle mutate esigenze degli utenti, al fine di promuovere il superamento del divario digitale e la coesione sociale e territoriale e di conseguire maggiore efficienza, tempestività e uniformità in tutto il territorio nazionale nell'erogazione di servizi pubblici anche in modalità digitale nonché di servizi evoluti, in mobilità a domicilio, nelle aree urbane, decentrate e rurali, semplificando l'accesso universale dei cittadini e delle imprese ai nuovi servizi, anche di comunicazione elettronica, e sostenendo lo sviluppo del commercio elettronico, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale e previa intesa in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate le aree dei servizi digitali delle pubbliche amministrazioni cui consentire l'accesso anche attraverso le strutture e le piattaforme tecnologiche del fornitore del servizio universale di cui all'articolo 53 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e sono stabilite, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le modalità di remunerazione dell'attività prestata dal citato fornitore nel caso in cui lo stanziamento previsto dal comma 9-quater del presente articolo non sia sufficiente a remunerare il servizio effettivamente prestato.
  9-ter. Con i decreti di cui al comma 9-bis sono individuati, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di gestione di servizi di interesse economico generale, le categorie di utenti ammessi Pag. 17alla fruizione dei servizi previsti dal medesimo comma 9-bis, il livello e le modalità di effettuazione delle prestazioni da parte del fornitore del servizio universale di cui all'articolo 53 della legge 27 dicembre 1997, n. 449,nonché la misura massima del contributo riconosciuto a valere sulle risorse di cui al comma 9-quater del presente articolo. Mediante apposita convenzione sono definiti i rapporti tra la pubblica amministrazione statale titolare del servizio digitale e il citato fornitore del servizio universale, compresi i connessi servizi a sportello o in mobilità.
  9-quater. Una quota delle entrate dello Stato derivanti dalla distribuzione di utili d'esercizio o di riserve sotto forma di dividendi delle società partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze è utilizzata, entro il limite massimo di 15 milioni di euro annui, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, per le finalità di cui ai commi da 9-bis a 9-octies. Le somme introitate a tale titolo sono riassegnate, anche in deroga ai limiti previsti per le riassegnazioni, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, a un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. All'articolo 1, comma 216, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «in misura non inferiore al 15 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 10 per cento».
  9-quinquies. Secondo i criteri previsti dai decreti di cui ai commi 9-bis e 9-ter, le pubbliche amministrazioni non statali possono consentire l'accesso alle aree dei servizi digitali dei quali sono titolari o che sono ad esse delegati anche attraverso le strutture e le piattaforme tecnologiche del fornitore del servizio universale di cui all'articolo 53 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma ciascuna amministrazione provvede, nei limiti delle risorse iscritte per tale scopo in appositi capitoli di bilancio, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  9-sexies. Qualora l'accesso ai servizi digitali di cui ai commi 9-bis e 9-quinquies necessiti dell'identificazione degli aventi diritto, il personale del fornitore del servizio universale di cui all'articolo 53 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, procede all'identificazione nel rispetto delle vigenti disposizioni, assumendo a tale fine la qualità di incaricato di pubblico servizio.
  9-septies. Sono a carico esclusivo dell'utente l'effettuazione dei servizi digitali in mobilità a domicilio e la prestazione di servizi aggiuntivi rispetto a quelli individuati dai decreti di cui al comma 9-bis. Il fornitore del servizio universale di cui all'articolo 53 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, provvede alla pubblicazione, anche nel proprio sito internet istituzionale, delle informazioni sugli eventuali servizi aggiuntivi e sulla disponibilità di servizi digitali in mobilità a domicilio, specificandone la natura e il costo.
  9-octies. Al fine di assicurare l'ammortamento dei costi sostenuti per le attività necessarie, il servizio di interesse economico generale di cui al comma 9-bis del presente articolo è garantito dal fornitore del servizio universale di cui all'articolo 53 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 per una durata pari a quella dell'affidamento del servizio universale.
  9-novies. Per il medesimo fine di cui al comma 9-bis, l'Agenzia nazionale del turismo promuove i servizi turistici e culturali e favorisce la commercializzazione di prodotti enogastronomici, tipici e artigianali, in Italia e all'estero, anche attraverso un portale dedicato già esistente e l'affidamento della realizzazione e della gestione di un'apposita carta, su supporto cartaceo o digitale, che consente, anche mediante strumenti e canali digitali e dispositivi mobili e previo deposito da parte del titolare di una somma presso l'emittente della carta, di acquistare beni e servizi per la fruizione integrata di servizi pubblici di trasporto, degli istituti e dei luoghi della cultura, dei parchi di divertimento e degli spettacoli viaggianti, di disporre di agevolazioni per l'acquisto di servizi e di prodotti enogastronomici a seguito di apposite convenzioni stipulate a livello locale con soggetti pubblici e privati, nonché di usufruire della rete logistica dell'emittente per l'invio dei citati prodotti Pag. 18nel rispetto della normativa vigente in materia di spedizioni alimentari. La realizzazione e la gestione della carta sono affidate al soggetto che risulti in possesso dei seguenti requisiti volti ad assicurare una diffusa e immediata operatività della carta attraverso l'impiego delle proprie dotazioni: a) gestione di servizi pubblici; b) esperienza pluriennale maturata nei servizi finanziari di pagamento effettuati a sportello, elettronicamente anche in mobilità ed evoluti; c) esperienza pluriennale nella gestione di carte prepagate realizzate dalla pubblica amministrazione; d) presenza capillare nel territorio nazionale di infrastrutture fisiche e logistiche.
29. 1. (Nuova formulazione) Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Pretto, Ribolla, Tomasi.

ART. 30.

  Dopo l'articolo 30 inserire il seguente:

Art. 30-bis.
(Interventi a favore di imprese private nel settore radiofonico)

  1. Le imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di informazione di interesse generale ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 230, mantengono il diritto all'intero contributo previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 250, e dalla legge 14 agosto 1991, n. 278, anche in presenza di riparto percentuale tra gli aventi diritto.
  2. Al fine di favorire la conversione in digitale e la conservazione degli archivi multimediali delle imprese di cui al comma 1, la Presidenza del Consiglio dei ministri corrisponde alle citate imprese un contributo di 3 milioni di euro per l'anno 2019. Il contributo di cui al presente comma non è soggetto a riparto percentuale tra gli aventi diritto e può essere riassorbito da eventuale convenzione appositamente stipulata successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  3. Il totale dei contributi di cui ai commi 1 e 2 è corrisposto nel limite dell'80 per cento dei costi dell'esercizio precedente.
  4. All'articolo 1, comma 810, lettera a), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «1o gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio 2020».
  5. Agli oneri derivanti dal comma 2 del presente articolo, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede a valere sul Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198.
*43. 08. (Nuova formulazione) Sensi, Giachetti, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Pretto, Ribolla, Tomasi, Cavandoli, Covolo, Ferrari, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Fassina, Pastorino, Boccia, Boschi, De Micheli, Madia, Marattin, Melilli, Navarra, Padoan, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Fregolent, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.
*43. 05. (Nuova formulazione) Brunetta, Polverini, Gelmini, Mulè, Occhiuto, Baldelli, Mandelli, Prestigiacomo, Paolo Russo, D'Ettore, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Giacomoni, Martino, Baratto, Bignami, Benigni, Cattaneo, Angelucci.

ART. 33.

  Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
  2-bis. Al comma 366 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «ed educativo, anche degli enti locali» sono soppresse;
   b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I commi 360, 361, 363 e 364 non si applicano alle assunzioni del personale educativo degli enti locali».

Pag. 19

  2-ter. Gli enti locali procedono alle assunzioni di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, anche utilizzando le graduatorie la cui validità sia stata prorogata ai sensi del comma 362 del medesimo articolo 1.
  2-quater. Il comma 2 dell'articolo 14-ter del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è abrogato.
33. 23. Murelli, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Piccolo.

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.
(Potenziamento del sistema di soccorso tecnico urgente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

  1. All'articolo 19-bis, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, al primo periodo, le parole: «e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «, 2018 e 2019» e, al secondo periodo, le parole: «alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «e il servizio effettivo nelle unità cinofile alla data del 31 dicembre 2018». Le disposizioni di cui al primo periodo sono applicate attraverso le procedure assunzionali da autorizzare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
33. 056. Cestari, Bellachioma, Gusmeroli, Cavandoli, Vanessa Cattoi, Covolo, Ferrari, Comaroli, Gerardi, Frassini, Alessandro Pagano, Pretto, Paternoster, Ribolla, Tarantino, Tomasi.

ART. 36.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Al fine di promuovere e sostenere l'imprenditoria, di stimolare la competizione nel mercato e di assicurare la protezione adeguata dei consumatori, degli investitori e del mercato dei capitali, nonché di favorire il raccordo tra le istituzioni, le autorità e gli operatori del settore, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la Banca d'Italia, la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) e l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), adotta, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, uno o più regolamenti per definire le condizioni e le modalità di svolgimento di una sperimentazione relativa alle attività di tecnofinanza (fintech) volte al perseguimento, mediante nuove tecnologie quali l'intelligenza artificiale e i registri distribuiti, dell'innovazione di servizi e di prodotti nei settori finanziario, creditizio, assicurativo e dei mercati regolamentati.
  2-ter. La sperimentazione di cui al comma 2-bis si conforma al principio di proporzionalità previsto dalla normativa dell'Unione europea e è caratterizzato da:
   a) una durata massima di diciotto mesi;
   b) requisiti patrimoniali ridotti;
   c) adempimenti semplificati e proporzionati alle attività che si intende svolgere;
   d) tempi ridotti delle procedure autorizzative;
   e) definizione di perimetri di operatività.

  2-quater. Nel rispetto della normativa inderogabile dell'Unione europea, i regolamenti di cui al comma 2-bis stabiliscono o individuano i criteri per determinare:
   a) i requisiti di ammissione alla sperimentazione;Pag. 20
   b) i requisiti patrimoniali;
   c) gli adempimenti semplificati e proporzionati alle attività che si intende svolgere;
   d) i perimetri di operatività;
   e) gli obblighi informativi;
   f) i tempi per il rilascio di autorizzazioni;
   g) i requisiti di professionalità degli esponenti aziendali;
   h) i profili di governo societario e di gestione del rischio;
   i) le forme societarie ammissibili anche in deroga alle forme societarie previste dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e dal codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
   l) le eventuali garanzie finanziarie;
   m) l’iter successivo al termine della sperimentazione.

  2-quinquies. Le misure di cui al comma 2-ter possono essere differenziate e adeguate in considerazione delle particolarità e delle esigenze dei casi specifici; esse hanno carattere temporaneo e garantiscono adeguate forme di informazione e di protezione a favore di consumatori e investitori, nonché del corretto funzionamento dei mercati. L'operatività delle misure cessa al termine del relativo periodo, ovvero alla perdita dei requisiti o al superamento dei limiti operativi stabiliti, nonché negli altri casi previsti dai regolamenti di cui al comma 2-bis.
  2-sexies. La sperimentazione non comporta il rilascio di autorizzazioni per l'esercizio di attività riservate da svolgersi al di fuori di esso. Nel rispetto delle norme stabilite dai regolamenti di cui al comma 2-bis e delle finalità del periodo di sperimentazione, ciascuna autorità, nell'ambito delle materie di propria competenza, anche in raccordo con le altre autorità, ha facoltà di adottare iniziative per la sperimentazione delle attività di cui al comma 2-bis. Nelle more di eventuali adeguamenti normativi, al termine del periodo di sperimentazione, le autorità possono autorizzare temporaneamente i soggetti ammessi alla sperimentazione medesima a operare nel mercato sulla base di un'interpretazione aggiornata della legislazione vigente specifica del settore.
  2-septies. La Banca d'Italia, la CONSOB e l'IVASS redigono annualmente, ciascuno per quanto di propria competenza, una relazione d'analisi sul settore tecno-finanziario, riportando quanto emerge dall'applicazione del regime di sperimentazione di cui al comma 2-bis, e segnalano eventuali modifiche normative o regolamentari necessarie per lo sviluppo del settore, la tutela del risparmio e la stabilità finanziaria.
  2-octies. È istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze il Comitato FinTech. Il Comitato ha il compito di individuare gli obiettivi, definire i programmi e porre in essere le azioni per favorire lo sviluppo della tecno-finanza, anche in cooperazione con soggetti esteri, nonché di formulare proposte di carattere normativo e agevolare il contatto degli operatori del settore con le istituzioni e con le autorità. Sono membri permanenti del Comitato il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro per gli affari europei, la Banca d'Italia, la CONSOB, L'IVASS, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, l'Autorità garante per la protezione dei dati personali, l'Agenzia per l'Italia digitale e l'Agenzia delle entrate. Il Comitato può invitare alle proprie riunioni, con funzioni consultive e senza diritto di voto, ulteriori istituzioni e autorità, nonché associazioni di categoria, imprese, enti e soggetti operanti nel settore della tecno-finanza. I regolamenti di cui al comma 2-bis stabiliscono le attribuzioni del Comitato. Dall'attuazione delle disposizioni dei commi da 2-bis al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.Pag. 21
  2-novies. Le autorità di vigilanza e di controllo sono autorizzate, singolarmente o in collaborazione tra loro, a stipulare accordi con una o più università sottoposte alla vigilanza del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e centri di ricerca ad esse collegati aventi ad oggetto lo studio dell'applicazione alla loro attività istituzionale degli strumenti di intelligenza artificiale, di registri contabili criptati e di registri distribuiti, nonché la formazione del proprio personale. Agli oneri derivanti dagli accordi di cui al presente comma le autorità provvedono nell'ambito dei rispettivi stanziamenti di bilancio.
  2-decies. All'articolo 24-bis del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 7 è sostituito dal seguente:
  «7. Dall'istituzione del Comitato di cui al comma 6 non devono derivare oneri a carico della finanza pubblica, salvo quanto previsto dal comma 9»;
   b) il comma 9 è sostituito dal seguente:
  «9. Il Comitato opera attraverso riunioni periodiche, prevedendo, ove necessario, la costituzione di specifici gruppi di ricerca cui possono partecipare accademici ed esperti nella materia. La partecipazione al Comitato non dà titolo ad alcun emolumento o compenso o gettone di presenza. È fatta salva la corresponsione ai componenti del Comitato dei rimborsi delle spese di viaggio e di alloggio, sostenute per la partecipazione alle riunioni periodiche di cui al primo periodo, a valere sui fondi previsti dal comma 11».
36. 3. (Nuova formulazione) Gusmeroli, Cavandoli, Covolo, Ferrari, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.