CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 12 giugno 2019
203.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (V e VI)
ALLEGATO

ALLEGATO

D.L. 34/2019: Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi. C. 1807 Governo.

EMENDAMENTI 5.15, 5.07, 12.029, 13.022, 19.012 E 36.20 DEI RELATORI, 36.012 DEL GOVERNO, 38.39, 39.014, 41.010 E 47.9 DEI RELATORI E 49.044 DEL GOVERNO E RELATIVI SUBEMENDAMENTI

ART. 5.

Subemendamenti all'emendamento 5.15 dei Relatori

  Al comma 5-quater, dopo le parole: i redditi di cui al comma 1 aggiungere le seguenti: di importo non superiore a euro 100.000.
0. 5. 15. 1. Marattin, Fregolent, Boccia, Boschi, De Micheli, Madia, Melilli, Navarra, Padoan, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.

  Al comma 5-quater, sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti 90 per cento.
0. 5. 15. 2. Marattin, Fregolent, Boccia, Boschi, De Micheli, Madia, Melilli, Navarra, Padoan, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.

  Al comma 1 lettera d), aggiungere, in fine, i seguenti capoversi:
  5-quater. Per i rapporti di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91, ferme restando le condizioni di cui al presente articolo, i redditi di cui al comma 1 concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50 per cento del loro ammontare. Ai rapporti di cui al primo periodo non si applicano le disposizioni di cui al comma 5-bis.
  5-quinquies. Per i rapporti di cui al comma 5-quater, l'esercizio dell'opzione per il regime agevolato ivi previsto comporta il versamento di un contributo pari allo 0,5 per cento della base imponibile. Le entrate derivanti dal contributo di cui al primo periodo sono destinate ad un fondo, da iscrivere nello stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della presidenza del consiglio dei ministri, per il potenziamento dei settori giovanili. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta dell'autorità di Governo delegata per lo Sport e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del presente comma.
5. 15. I Relatori.

Subemendamento all'emendamento 5. 07 dei relatori

  All'articolo 5-bis aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  3. Al fine di garantire e tutelare i diritti dei lavoratori delle piattaforme digitali impegnati nelle attività di consegna di pasti a domicilio in ambito urbano, il Governo è delegato, entro sei mesi dall'entrata Pag. 12in vigore della presente legge, a regolamentare tutti i rapporti di lavoro che si instaurano in tale ambito.
  4. La disciplina della condizione di lavoratori è affidata alla contrattazione collettiva e dovrà ispirarsi ai seguenti criteri direttivi:
   a) equiparazione di tutele e diritti riconosciuti nel lavoro subordinato;
   b) divieto di pagamento a cottimo;
   c) individuazione di un compenso orario fisso;
   d) copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
0. 5. 07. 1. Epifani, Boldrini, Fassina, Pastorino.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Disposizioni in materia di progetti di innovazione sociale)

  1. All'articolo 60-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  « 3-bis. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile e i processi di innovazione sociale, sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche i proventi ricevuti a titolo di contributi in natura, definiti dall'articolo 56, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1083/2006, del Consiglio dell'11 luglio 2006, per progetti di innovazione sociale ai sensi dell'articolo 8 del decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 84/Ric del 2 marzo 2012».

  2. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni del comma 1, pari a 0,55 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito dei programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
5. 07. I Relatori.

ART. 12.

Subemendamenti all'emendamento 12.029 dei Relatori

  Al comma 1, capoverso comma 6-ter, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: Ai fini della memorizzazione e della trasmissione dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri di cui al comma 1, può essere utilizzato il sistema di interscambio previsto per le fatture elettroniche, senza necessità di indicazione delle generalità e del codice fiscale del cliente, salvo che non venga espressamente richiesto dal cliente stesso.
*0. 12. 029. 1. Baratto.

  Al comma 1, capoverso comma 6-ter, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: Ai fini della memorizzazione e della trasmissione dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri di cui al comma 1, può essere utilizzato il sistema di interscambio previsto per le fatture elettroniche, senza necessità di indicazione delle generalità e del codice fiscale del cliente, salvo che non venga espressamente richiesto dal cliente stesso.
*0. 12. 029. 2. Zucconi, Luca De Carlo, Caiata.

  Al comma 1, capoverso comma 6-ter, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: Ai fini della memorizzazione e della trasmissione dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri di cui al comma 1, può essere utilizzato il sistema di interscambio Pag. 13previsto per le fatture elettroniche, senza necessità di indicazione delle generalità e del codice fiscale del cliente, salvo che non venga espressamente richiesto dal cliente stesso.
*0. 12. 029. 4. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

  Al comma 1, capoverso comma 6-ter, dopo le parole: fermo restando i termini di liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto aggiungere le seguenti:, l'emissione di ricevuta o scontrino fiscale ove previsti e gli esoneri da trasmissione telematica di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 10 maggio 2019.
0. 12. 029. 3. Mandelli, Baratto.

  Dopo l'articolo 12 inserire il seguente:

Art. 12-bis.
(Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, in materia di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi)

  1. Il comma 6-ter dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, è sostituito dal seguente:
  « 6-ter. I dati relativi ai corrispettivi giornalieri di cui al comma 1 sono trasmessi telematicamente all'Agenzia delle entrate entro dodici giorni dall'effettuazione dell'operazione determinata ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Restano fermi la memorizzazione giornaliera dei dati relativi ai corrispettivi nonché i termini di effettuazione delle liquidazioni periodiche dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100. Nel primo semestre di vigenza dell'obbligo di cui al comma 1, decorrente dal 1o luglio 2019 per i soggetti con volume di affari superiore a euro 400.000 e dal 1o gennaio 2020 per gli altri soggetti, le sanzioni previste dal comma 6 non si applicano in caso di trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fermi restando i termini di liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto».

  2. Al comma 542 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «100 per cento».
12. 029. I Relatori.

ART. 13.

Subemendamenti all'emendamento 13.022 dei Relatori

  Al comma 1, sostituire le parole: All'articolo 4, comma 5-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è aggiunto, infine, il seguente periodo: con le seguenti: All'articolo 4, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1 le parole: «al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa», sono soppresse;
   b) al comma 5-bis è aggiunto, infine, il seguente periodo.
0. 13. 022. 4. Nardi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017 n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le parole: «la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali» sono sostituite dalle seguenti: «la fornitura di biancheria e la pulizia iniziale dei locali».
*0. 13. 022. 1. Baratto.

Pag. 14

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017 n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017 n. 96, le parole: «la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali» sono sostituite dalle seguenti: «la fornitura di biancheria e la pulizia iniziale dei locali».
*0. 13. 022. 2. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017 n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017 n. 96, le parole: «la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali» sono sostituite dalle seguenti: «la fornitura di biancheria e la pulizia iniziale dei locali».
*0. 13. 022. 3. Zucconi, Luca De Carlo, Caiata.

  Al comma 2, secondo periodo, apportare le seguenti modificazioni:
   a) dopo le parole: di intermediazione immobiliare aggiungere le seguenti: nonché quelli che gestiscono portali telematici;
   b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: fermi restando i fini di cui al citato decreto-legge n. 50 del 2017, convertito dalla legge n. 96 del 2017;
**0. 13. 022. 5. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

  Al comma 2, secondo periodo, apportare le seguenti modificazioni:
   a) dopo le parole: di intermediazione immobiliare aggiungere le seguenti: nonché quelli che gestiscono portali telematici;
   b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: fermi restando i fini di cui al citato decreto-legge n. 50 del 2017, convertito dalla legge n. 96 del 2017;
**0. 13. 022. 6. Baratto.

  Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: di intermediazione immobiliare inserire le seguenti: nonché quelli che gestiscono portali telematici.
0. 13. 022. 12. Zucconi, Luca De Carlo, Caiata.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: fermi restando i fini di cui al citato decreto-legge n. 50 del 2017, convertito dalla legge n. 96 del 2017.
0. 13. 022. 14. Zucconi, Luca De Carlo, Caiata.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:
  2-bis. All'articolo 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  «1-bis. Il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui al comma 1 e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471».
*0. 13. 022. 8. Paolo Russo, Baratto.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:
  2-bis. All'articolo 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  «1-bis. Il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta Pag. 15di soggiorno di cui al comma 1 e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 201.0, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471».
*0. 13. 022. 9. Topo, Ungaro.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:
  2-bis. All'articolo 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  «1-bis. Il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui al comma 1 e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471».
*0. 13. 022. 10. Zucconi, Luca De Carlo, Caiata.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:
  2-bis. All'articolo 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  «1-bis. Il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui al comma 1 e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471».
*0. 13. 022. 11. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:
  2-bis. All'articolo 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  «1-bis. Il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui al comma 1 e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471».
*0. 13. 022. 15. Lollobrigida, Lucaselli.

  Sopprimere il comma 4.
0. 13. 022. 16. Bignami.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole:
delle strutture ricettive, nonché;Pag. 16
   b) al comma 7, sopprimere le parole: I soggetti titolari delle strutture ricettive ovvero.
0. 13. 022. 17. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

  Al comma 5, dopo la lettera d), inserire la seguente:
   d-bis) le informazioni che devono essere rese note al pubblico mediante la banca dati.
**0. 13. 022. 20. Baratto.

  Al comma 5, dopo la lettera d), inserire la seguente:
   d-bis) le informazioni che devono essere rese note al pubblico mediante la banca dati.
**0. 13. 022. 21. Zucconi, Luca De Carlo, Caiata.

  Al comma 5, dopo la lettera d), inserire la seguente:
   d-bis) le informazioni che devono essere rese note al pubblico mediante la banca dati.
**0. 13. 022. 22. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

  Al comma 7, dopo le parole: delle strutture ricettive, inserire le seguenti: e degli immobili destinati alle locazioni brevi.
*0. 13. 022. 23. Zucconi, Luca De Carlo, Caiata.

  Al comma 7, dopo le parole: delle strutture ricettive, inserire le seguenti: e degli immobili destinati alle locazioni brevi.
*0. 13. 022. 24. Baratto.

  Al comma 7, dopo le parole: delle strutture ricettive, inserire le seguenti: e degli immobili destinati alle locazioni brevi.
*0. 13. 022. 25. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

  Dopo l'articolo 13 inserire il seguente:

Art. 13-bis.

  1. All'articolo 4, comma 5-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In assenza di nomina del rappresentante fiscale, i soggetti residenti nel territorio dello Stato che appartengono allo stesso gruppo dei soggetti di cui al periodo precedente sono solidalmente responsabili con questi ultimi per l'effettuazione e il versamento della ritenuta sull'ammontare dei canoni e corrispettivi relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 3.»
  2. I dati risultanti dalle comunicazioni di cui all'articolo 109, comma 3, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono forniti dal Ministero dell'interno, in forma anonima e aggregata per struttura ricettiva, all'Agenzia delle entrate che li rende disponibili, anche a fini di monitoraggio, ai comuni che hanno istituito l'imposta di soggiorno, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, o il contributo di soggiorno, di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Tali dati sono utilizzati dall'Agenzia delle entrate, unitamente a quelli trasmessi dai soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare ai sensi dell'articolo 4, commi 4 e 5, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge Pag. 1721 giugno 2017, n. 96, ai fini dell'analisi del rischio relativamente ai corretti adempimenti fiscali.
  3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, sono stabiliti i criteri, i termini e le modalità per l'attuazione delle disposizioni del comma 2. Decorso il termine di quarantacinque giorni, il decreto può essere comunque adottato.
  4. Al fine di migliorare la qualità dell'offerta turistica, assicurare la tutela del turista e contrastare forme irregolari di ospitalità, anche ai fini fiscali, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo è istituita una apposita banca dati delle strutture ricettive, nonché degli immobili destinati alle locazioni brevi ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, presenti sul territorio nazionale identificate secondo un codice alfanumerico, di seguito denominato «codice identificativo», da utilizzare in ogni comunicazione inerente all'offerta e alla promozione dei servizi all'utenza.
  5. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti:
   a) le norme per la realizzazione e la gestione della banca dati, compresi i dispositivi per la sicurezza e la riservatezza dei dati;
   b) le modalità di accesso alle informazioni contenute nella banca dati;
   c) le modalità per la messa a disposizione delle informazioni contenute nella banca dati agli utenti e alle autorità preposte ai controlli e per la comunicazione nel sito internet istituzionale del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo;
   d) i criteri che determinano la composizione del codice identificativo, sulla base della tipologia e delle caratteristiche della struttura ricettiva, nonché della sua ubicazione nel territorio comunale.

  6. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentiti il Direttore dell'Agenzia delle entrate e il Garante per la protezione dei dati personali, sono definite le modalità applicative per l'accesso da parte dell'Agenzia delle entrate ai dati relativi al codice identificativo di cui al comma 4.
  7. I soggetti titolari delle strutture ricettive ovvero i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare nonché i soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile o porzioni di esso con persone che dispongono di unità immobiliari o porzioni di esse da locare, sono tenuti a pubblicare nelle comunicazioni inerenti all'offerta e alla promozione il codice identificativo.
  8. L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 7 comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria da 500 euro a 5.000 euro. In caso di reiterazione della violazione, la sanzione è maggiorata del doppio.
  9. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del comma 1, pari a 1 milione di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di conto capitale di cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.
13. 022. I Relatori.

Pag. 18

ART. 19.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Disposizioni relative al Fondo per il credito alle aziende vittime di mancati pagamenti)

  1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 199, le parole: «alle aziende vittime di mancati pagamenti» sono sostituite dalle seguenti: «alle vittime di mancati pagamenti» e le parole: «altre aziende debitrici» sono sostituite dalle seguenti: «propri debitori nell'ambito dell'attività di impresa»;
   b) il comma 200 è sostituito dal seguente:
  «200. Possono accedere al Fondo di cui al comma 199, con le modalità stabilite dal comma 201, le piccole e medie imprese, come definite ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, anche se ammesse a concordato preventivo con continuità aziendale, e i professionisti, che risultano parti offese in un procedimento penale, pendente alla data di presentazione delle domande di accesso al Fondo, a carico di debitori imputati dei delitti di cui agli articoli 629, 640, 641 del codice penale, 2621 del codice civile, 216 e 223, 217 e 224, 218 e 225 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Possono altresì accedere al Fondo le piccole e medie imprese di cui al precedente periodo e i professionisti ammessi o iscritti al passivo di una procedura concorsuale per la quale il curatore e il commissario o liquidatore giudiziale si sono costituiti parte civile nel processo penale per i reati di cui al presente comma, ovvero il cui credito è riconosciuto da una sentenza definitiva di condanna per i reati medesimi»;
   b-bis) al comma 201, dopo le parole: «nei confronti delle imprese» sono inserite le seguenti: «e dei professionisti»;
   c) dopo il comma 201 è inserito il seguente:
  «201-bis. Il provvedimento di concessione ed erogazione del finanziamento agevolato di cui al comma 201 è adottato anche in pendenza della verifica da parte del Ministero dello sviluppo economico della correttezza e della conformità delle dichiarazioni rese dai soggetti che hanno formulato richiesta di accesso al Fondo di cui al comma 199. Il provvedimento di erogazione è revocato quando è accertata la carenza dei suoi presupposti secondo le modalità stabilite nel decreto di cui al comma 201.»
   d) al comma 202, le parole: «delle aziende imputate per i delitti» sono sostituite dalle seguenti: «dei debitori imputati».
19. 012. I Relatori.

ART. 36.

Subemendamenti all'emendamento 36.20 dei Relatori

  Alla lettera a) dopo le parole: comma 2, inserire le seguenti: sono apportate le seguenti modificazioni: alle lettere b) e c) dopo le parole: « inclusi gli oneri fiscali,» sono inserite le seguenti: « ovvero al prezzo medio di carico come modalità equivalente» e alla;
0. 36. 20. 4. Del Barba.
(Inammissibile)

Pag. 19

  Alla lettera a), dopo le parole: capoverso "502-bis", inserire le seguenti: le parole «indennizzo forfettario» sono sostituite dalle seguenti: «anticipo di indennizzo» ovunque ricorrano e.
0. 36. 20. 1. Marattin, Fregolent, Boccia, Boschi, De Micheli, Madia, Melilli, Navarra, Padoan, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.

  Alla lettera a), sostituire le parole: a capitalizzazione mista o sulla vita con le seguenti: di cui all'articolo 1, comma 1, lettera ss-bis), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
0. 36. 20. 6. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Pretto, Ribolla, Tomasi, Cavandoli, Covolo, Ferrari, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Alla lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nell'erogazione degli indennizzi ai sensi del presente comma è data precedenza ai pagamenti di importo non superiore a 50.000 euro.».
0. 36. 20. 2. Marattin, Fregolent, Boccia, Boschi, De Micheli, Madia, Melilli, Navarra, Padoan, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.

  Dopo la lettera a), inserire la seguente:
  a-bis) al comma 2, lettera h), dopo il capoverso «502-ter», è inserito il seguente: «502-quater. Resta fermo il diritto per i risparmiatori di cui al comma 494 all'integrale liquidazione del risarcimento riconosciuto con sentenza del giudice, con pronuncia dell'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) o con pronuncia degli arbitri presso la camera arbitrale per i contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui all'articolo 210 del codice dei contratti pubblici a valere sulle risorse del FIR.».
0. 36. 20. 3. Marattin, Fregolent, Boccia, Boschi, De Micheli, Madia, Melilli, Navarra, Padoan, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.
(Inammissibile)

  Alla lettera b), aggiungere, in fine, il seguente comma:
  2-quater. Per le finalità di cui all'articolo 1, commi da 493 a 502-ter, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, tra i risparmiatori in possesso delle azioni e delle obbligazioni subordinate alla data del provvedimento di messa in liquidazione si intendono ricompresi i possessori degli stessi strumenti finanziari alla data della risoluzione della medesima banca, che abbia preceduto la messa in liquidazione.
0. 36. 20. 7. Marattin, Fregolent, Boccia, Boschi, De Micheli, Madia, Melilli, Navarra, Padoan, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.
(Inammissibile)

  Alla lettera b), aggiungere, in fine, il seguente comma:
  2-quater. All'articolo 1, comma 493, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: «a favore dei risparmiatori» sono aggiunte le seguenti: «che hanno acquistato e detenuto gli strumenti finanziari».
0. 36. 20. 8. Pastorino.
(Inammissibile)

  Alla lettera b), aggiungere, in fine, il seguente comma:
  2-quater. All'articolo 1, comma 496, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: «La misura dell'indennizzo» sono inserite le seguenti: «a titolo di acconto».
0. 36. 20. 10. Pastorino.
(Inammissibile)

Pag. 20

  Alla lettera b), aggiungere, in fine, il seguente comma:
  2-quater. All'articolo 1, comma 496, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: «costo di acquisto» sono inserite le seguenti: «inclusi gli oneri fiscali, gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalla data dell'acquisto».
0. 36. 20. 9. Pastorino.
(Inammissibile)

  Alla lettera b), aggiungere, in fine, il seguente comma:
  2-quater. All'articolo 1, comma 496, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: «per ciascun risparmiatore», sono inserite le seguenti: «elevabile in caso di ulteriori riparti».
0. 36. 20. 11. Pastorino.
(Inammissibile)

  Alla lettera b), dopo il comma 2-ter inserire il seguente: 2-quater. La Consob ordina ai fornitori di connettività alla rete internet ovvero ai gestori di altre reti telematiche e/o di telecomunicazione o agli operatori che in relazione ad esse forniscono servizi telematici e/o di telecomunicazione, la rimozione delle iniziative di chiunque nel territorio della Repubblica, attraverso le reti telematiche e/o di telecomunicazione, offre o svolge servizi o attività di investimento senza esservi abilitato. I destinatari delle comunicazioni hanno l'obbligo di inibire l'utilizzazione delle reti, delle quali sono gestori o in relazione alle quali forniscono servizi. La Consob può stabilire con regolamento le modalità e i termini degli adempimenti previsti dalla presente disposizione.
0. 36. 20. 5. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Pretto, Ribolla, Tomasi, Cavandoli, Covolo, Ferrari, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, lettera h), capoverso « 502-bis», al primo periodo, dopo le parole: «35.000 euro nell'anno 2018» sono aggiunte le seguenti: «, al netto di eventuali prestazioni di previdenza complementare erogate sotto forma di rendita» e, al secondo periodo, dopo le parole «esclusi gli strumenti finanziari di cui al comma 494,» sono aggiunte le seguenti: «nonché i contratti di assicurazione a capitalizzazione o mista sulla vita,»;
   b) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
  «2-bis. All'articolo 48-bis, comma 1, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché ai risparmiatori di cui all'articolo 1, comma 494, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che hanno subìto un pregiudizio ingiusto da parte di banche e loro controllate aventi sede legale in Italia, poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 16 gennaio 2018».
  2-ter. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2019, n. 41, le parole: «ad operarvi nel periodo transitorio,» sono sostituite dalle seguenti: «ad operare con le medesime modalità nel periodo transitorio,».
36. 20. I Relatori.

  Dopo l'articolo 36 aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.
(Proroga del termine per la garanzia dello Stato su passività di nuova emissione)

  1. All'articolo 1, comma 1, del decreto- legge 8 gennaio 2019, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 marzo 2019, n. 16, le parole: «fino al 30 giugno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2019».

36. 012. Il Governo.

Pag. 21

ART. 38.

Subemendamenti all'emendamento 38.39 dei Relatori

  Premettere le seguenti parole:

  All'articolo 38 apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, sostituire la lettera c) con le seguenti:
  c) sono trasferiti a Roma Capitale i debiti di competenza della stessa gestione commissariale iscritti nella massa passiva del piano di rientro dall'indebitamento pregresso di cui all'articolo 78 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come definito in attuazione del comma 930, unitamente alle risorse di cui al comma 14 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non destinate annualmente alla copertura degli oneri di cui al comma 1-sexies o all'ammortamento del debito finanziario a carico del Ministero dell'economia e delle finanze individuati dallo stesso decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 930. Per tutte le obbligazioni di cui al primo periodo si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 248 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
  c-bis) Roma Capitale non può avvalersi dell'incremento dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 14, comma 14, lettera b), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
   b) sopprimere i commi da 1-septies a 1-terdecies;
   c) sostituire il comma 2 con il seguente: 2. Al fine di sopperire a temporanee carenze di liquidità della Gestione commissariale per il Piano di Rientro del debito pregresso del Comune di Roma di cui all'articolo 78 del decreto-legge del 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il comune di Roma Capitale è autorizzato a concedere alla stessa Gestione commissariale anticipazioni di liquidità. Le modalità di concessione, la misura dell'eventuale tasso di interesse e la restituzione delle anticipazioni di liquidità di cui al periodo precedente, sono disciplinate con apposita convenzione tra Roma Capitale e la Gestione Commissariale.
0. 38. 39. 1. Giachetti, Madia, Mancini, Melilli, Morassut, Nobili, Orfini, Piccoli Nardelli, Prestipino.
(Inammissibile,
limitatamente alle lettere
a) e c))

  Al comma 1-bis è aggiunto, in fine, il seguente periodo: Inoltre, in caso di adesione, per gli anni dal 2020 al 2022, un importo pari al minor esborso derivante dalla rinegoziazione conseguente all'accollo di cui al primo periodo è destinato ad alimentare il fondo di cui all'articolo 9-ter, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160.

  Conseguentemente, dopo il comma 1-bis aggiungere il seguente:
  1-bis.1. All'articolo 9-ter, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1 è aggiunto in fine il seguente periodo: «Per gli anni 2020, 2021 e 2022, il fondo è alimentato con un importo pari al minore onere annuo derivante dalle operazioni di rinegoziazione del prestito obbligazionario City of Rome 5,345 per cento di scadenza 27 gennaio 2048 (ISINXS0181673798) ed è ripartito con le modalità indicate nei commi che seguono»;
   b) al comma 2 è aggiunto in fine il seguente periodo: «Per l'anno 2020 il termine di cui al periodo precedente è fissato con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia Pag. 22e delle finanze, da emanarsi entro 31 marzo 2020; per gli anni 2021 e 2022, il medesimo termine è fissato al 31 marzo di ciascun anno. Il Ministero dell'interno può integrare, con proprio provvedimento da emanarsi almeno 30 giorni prima dei termini di cui al periodo precedente, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, le disposizioni già emanate con il decreto di cui al primo periodo.».
0. 38. 39. 2. Mandelli, Baratto.

  Sostituire il comma 1-septies con il seguente: 1-septies. Per gli anni dal 2020 al 2022, un importo commisurato ai minori esborsi eventualmente derivanti da operazioni di rinegoziazione dei mutui in essere con istituti di credito di competenza della Gestione commissariale, effettuati dopo l'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è destinato a rifinanziare il fondo di cui all'articolo 9-ter del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160.

  Conseguentemente, sopprimere i commi da 1-octies a 1-terdecies.
0. 38. 39. 4. Fragomeli, Marattin, Fregolent, Boccia, Boschi, De Micheli, Madia, Melilli, Navarra, Padoan, Colaninno, Del Barba, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.

  Sostituire il comma 1-septies con il seguente: È istituito il «fondo per il concorso al pagamento del debito dei comuni capoluogo delle città metropolitane». Il fondo è incrementato, anche in via pluriennale, nei limiti di 50 milioni di euro annui dal 2020 al 2033 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1091, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
0. 38. 39. 5. Fassina, Pastorino, Fornaro.

  Apportare le seguenti modificazioni:
  a) al comma 1-septies, sostituire il primo periodo con i seguenti: Per gli anni dal 2020 al 2022, un importo commisurato ai minori esborsi eventualmente derivanti da operazioni di rinegoziazione dei mutui in essere con istituti di credito di competenza della Gestione commissariale, effettuati dopo l'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è destinato a alimentare un fondo, da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'interno, denominato «Fondo per gli investimenti dei comuni in dissesto e in procedura di riequilibrio finanziario». Con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti criteri di distribuzione secondo principi di proporzionalità e modalità attuative delle disposizioni di cui al presente comma;
  b) sopprimere i commi da 1-octies a 1-terdecies.
0. 38. 39. 3. Marattin, Fregolent, Boccia, Boschi, De Micheli, Madia, Melilli, Navarra, Padoan, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.

  Al comma 1-septies, quarto periodo, dopo le parole: Il fondo di cui al primo periodo, aggiungere le seguenti: al netto delle risorse di cui all'articolo 14, comma 14, lettere a) e b) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
0. 38. 39. 6. Fassina, Pastorino, Fornaro.

  Apportare le seguenti modificazioni:
  a) al comma 1-octies aggiungere in fine i seguenti periodi: Possono essere oggetto di operazioni di rinegoziazione in relazione alle disponibilità finanziarie dei comuni di cui al presente comma, anche i Pag. 23mutui concessi ai medesimi comuni dalla Cassa depositi e prestiti Spa e trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 agosto 2019, si provvede, a individuare i mutui che possono essere oggetto delle operazioni di rinegoziazione, nonché a definire i criteri e le modalità di perfezionamento di tali operazioni, fermo restando che le condizioni dei mutui a seguito delle operazioni di rinegoziazione sono determinate sulla base della curva dei rendimenti di mercato dei titoli di Stato, secondo un piano di ammortamento a tasso fisso e a rate costanti, comprensive di quota capitale e quota interessi. Le risorse di cui al primo periodo, fermo restando la prioritaria destinazione ivi indicata, possono essere utilizzate anche per le esigenze di investimento dei comuni di cui al presente comma ed in particolare per gli investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici, patrimonio comunale e abbattimento delle barriere architettoniche a beneficio della collettività.
  b) dopo il comma 1-octies, inserire il seguente: 1-octies.1. All'articolo 18, comma 1, alinea, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: «accantonata per l'anno 2017 e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «accantonata per gli anni 2017, 2018 e 2019» e le parole «Servizio sanitario nazionale per l'anno 2017 e per l'anno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «Servizio sanitario nazionale per gli anni 2017, 2018 e 2019». Per l'anno 2019 la somma accantonata dall'articolo 18, comma 1, del decreto-legge citato è ripartita per le finalità del punto a) e del punto b) secondo gli importi definiti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
*0. 38. 39. 7. Prestigiacomo.
(Inammissibile,
limitatamente alla lettera
b))

  Apportare le seguenti modificazioni:
  a) al comma 1-octies aggiungere in fine i seguenti periodi: Posso essere oggetto di operazioni di rinegoziazione in relazione alle disponibilità finanziarie dei comuni di cui al presente comma, anche i mutui concessi ai medesimi comuni dalla Cassa depositi e prestiti Spa e trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 agosto 2019, si provvede, a individuare i mutui che possono essere oggetto delle operazioni di rinegoziazione, nonché a definire i criteri e le modalità di perfezionamento di tali operazioni, fermo restando che le condizioni dei mutui a seguito delle operazioni di rinegoziazione sono determinate sulla base della curva dei rendimenti di mercato dei titoli di Stato, secondo un piano di ammortamento a tasso fisso e a rate costanti, comprensive di quota capitale e quota interessi. Le risorse di cui al primo periodo, fermo restando la prioritaria destinazione ivi indicata, possono essere utilizzate anche per le esigenze di investimento dei comuni di cui al presente comma ed in particolare per gli investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici, patrimonio comunale e abbattimento delle barriere architettoniche a beneficio della collettività.
  b) dopo il comma 1-octies, inserire il seguente: 1-octies.1. All'articolo 18, comma 1, alinea, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: «accantonata per l'anno 2017 e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «accantonata per gli anni 2017, 2018 e 2019» e le parole «Servizio sanitario nazionale per l'anno 2017 e per l'anno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «Servizio sanitario nazionale per gli anni 2017, 2018 e 2019». Per l'anno 2019 la somma accantonata dall'articolo 18, comma 1, del decreto-legge citato è ripartita per le finalità del punto a) e del punto b) secondo gli Pag. 24importi definiti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
*0. 38. 39. 8. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Pretto, Ribolla, Tomasi, Cavandoli, Covolo, Ferrari, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.
(Inammissibile,
limitatamente alla lettera
b))

  Dopo il comma 1-novies aggiungere i seguenti:
  1-novies.1. Gli enti locali che hanno adottato un piano di riequilibrio pluriennale ai sensi dell'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche nel caso in cui si siano avvalsi della facoltà prevista dal comma 714 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015 e dal comma 434 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016, possono, entro il termine perentorio del 15 novembre 2019, rimodulare o riformulare il piano di riequilibrio al fine di modificare il periodo di ripiano dell'eventuale disavanzo risultante dalla revisione straordinaria dei residui di cui al comma 8, lettera e), del citato articolo 243-bis e il periodo di restituzione del «Fondo di rotazione per garantire la stabilità finanziaria degli enti locali» di cui all'articolo 243-ter del citato decreto legislativo n. 267 del 2000, così da renderli coerenti con la durata massima del piano di riequilibrio finanziario pluriennale adottato dall'ente in applicazione di quanto previsto al comma 5-bis del predetto articolo 243-bis.
  1-novies.2. All'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, prima delle parole: «per il risanamento finanziario degli enti locali» sono inserite le parole: «In attuazione di quanto previsto al quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione» le parole: «prevede un'anticipazione a valere sul» sono sostituite dalle seguenti: «istituisce un»;
   b) al comma 2, le parole: «di 10 anni» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore alla durata del piano di riequilibrio finanziario pluriennale deliberato dell'ente, e».
  1-novies.3. All'articolo 243-sexies del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al termine del comma 1 sono aggiunte le seguenti parole: «e al pagamento delle esposizioni eventualmente derivanti dal contenzioso censito nel piano di riequilibrio pluriennale dell'ente».
0. 38. 39. 10. Occhiuto, Mandelli, Baratto.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 1-novies aggiungere il seguente:
   1-novies.1. Gli enti locali che hanno adottato un piano di riequilibrio pluriennale ai sensi dell'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche nel caso in cui si siano avvalsi della facoltà prevista dal comma 714 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015 e dal comma 434 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016, possono, entro il termine perentorio del 15 novembre 2019, rimodulare o riformulare il piano di riequilibrio al fine di modificare il periodo di ripiano dell'eventuale disavanzo risultante dalla revisione straordinaria dei residui di cui al comma 8, lettera e), del citato articolo 243-bis e il periodo di restituzione del «Fondo di rotazione per garantire la stabilità finanziaria degli enti locali» di cui all'articolo 243-ter del citato decreto legislativo n. 267 del 2000, così da renderli coerenti con la durata massima del piano di riequilibrio finanziario pluriennale adottato dall'ente in applicazione di quanto previsto al comma 5-bis del predetto articolo 243-bis.
0. 38. 39. 9. Occhiuto.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 1-novies aggiungere il seguente:
   1-novies.1. Gli enti locali possono riformulare o rimodulare il piano di riequilibrio Pag. 25pluriennale, secondo le previsioni di cui ai commi 888 e 889 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in deroga alle scadenze ivi previste e anche al solo fine di rideterminarne la durata in applicazione del comma 888 della legge medesima, con deliberazione consiliare da adottarsi entro il 31 ottobre 2019.
0. 38. 39. 11. Occhiuto, Pella, Cannizzaro.
(Inammissibile)

  Aggiungere in fine i seguenti commi:
  1-quaterdecies. Gli enti locali che hanno adottato un piano di riequilibrio pluriennale ai sensi dell'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche nel caso in cui si siano avvalsi della facoltà prevista dal comma 714 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015 e dal comma 434 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016, possono, entro il termine perentorio del 15 novembre 2019, rimodulare o riformulare il piano di riequilibrio al fine di modificare il periodo di ripiano dell'eventuale disavanzo risultante dalla revisione straordinaria dei residui di cui al comma 8, lettera e), del citato articolo 243-bis e il periodo di restituzione del «Fondo di rotazione per garantire la stabilità finanziaria degli enti locali» di cui all'articolo 243-ter del citato decreto legislativo n. 267 del 2000, così da renderli coerenti con la durata massima del piano di riequilibrio finanziario pluriennale adottato dall'ente in applicazione di quanto previsto al comma 5-bis del predetto articolo 243-bis.
  1-quinquiesdecies. All'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, prima delle parole: «per il risanamento finanziario degli enti locali» sono aggiunte le parole: «In attuazione di quanto previsto al quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione»; e le parole: «prevede un'anticipazione a valere sul» sono sostituite con le parole: «istituisce un»;
   b) al comma 2, le parole: «di 10 anni» sono sostituite con le seguenti: «non superiore alla durata del piano di riequilibrio finanziario pluriennale deliberato dell'ente, e».
  1-sexiesdecies. All'articolo 243-sexies del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al termine del comma 1 sono aggiunte le seguenti parole: «e al pagamento delle esposizioni eventualmente derivanti dal contenzioso censito nel piano di riequilibrio pluriennale dell'ente».
*0. 38. 39. 12. Fassina, Pastorino, Fornaro.
(Inammissibile)

  Aggiungere in fine i seguenti commi:
  1-quaterdecies. Gli enti locali che hanno adottato un piano di riequilibrio pluriennale ai sensi dell'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche nel caso in cui si siano avvalsi della facoltà prevista dal comma 714 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015 e dal comma 434 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016, possono, entro il termine perentorio del 15 novembre 2019, rimodulare o riformulare il piano di riequilibrio al fine di modificare il periodo di ripiano dell'eventuale disavanzo risultante dalla revisione straordinaria dei residui di cui al comma 8, lettera e), del citato articolo 243-bis e il periodo di restituzione del «Fondo di rotazione per garantire la stabilità finanziaria degli enti locali» di cui all'articolo 243-ter del citato decreto legislativo n. 267 del 2000, così da renderli coerenti con la durata massima del piano di riequilibrio finanziario pluriennale adottato dall'ente in applicazione di quanto previsto al comma 5-bis del predetto articolo 243-bis.
  1-quinquiesdecies. All'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, prima delle parole: «per il risanamento finanziario degli enti locali» sono aggiunte le parole: «In attuazione di quanto previsto al quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione»; e le parole: «prevede un'anticipazione Pag. 26a valere sul» sono sostituite con le parole: «istituisce un»;
   b) al comma 2, le parole: «di 10 anni» sono sostituite con le seguenti: «non superiore alla durata del piano di riequilibrio finanziario pluriennale deliberato dell'ente, e».
  1-sexiesdecies. All'articolo 243-sexies del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al termine del comma 1 sono aggiunte le seguenti parole: «e al pagamento delle esposizioni eventualmente derivanti dal contenzioso censito nel piano di riequilibrio pluriennale dell'ente».
*0. 38. 39. 13. Pastorino.
(Inammissibile)

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  1-quaterdecies. Gli enti locali possono riformulare o rimodulare il piano di riequilibrio pluriennale, secondo le previsioni di cui all'articolo 1, commi 888 e 889, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in deroga alle scadenze ivi previste e anche al solo fine di rideterminarne la durata in applicazione del comma 888 della legge 205 del 2017, con deliberazione consiliare da adottarsi entro il 31 ottobre 2019.
0. 38. 39. 14. Pastorino.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
  1-bis. Roma Capitale promuove le iniziative necessarie per ottenere l'adesione dei possessori delle obbligazioni RomeCity 5,345 per cento con scadenza 27 gennaio 2048 (ISIN XS0181673798) per 1.400 milioni di euro all'accollo del prestito obbligazionario medesimo da parte dello Stato; in caso di adesione, gli oneri derivanti dal pagamento degli interessi e del capitale del suddetto prestito obbligazionario sono assunti a carico del bilancio dello Stato, con efficacia a partire dal pagamento della cedola successiva a quella in corso al momento dell'adesione stessa.
  1-ter. Per le finalità di cui al comma 1-bis, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con una dotazione di 74,83 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2048. Al relativo onere si provvede:
   a) mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 14, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per un importo pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025, a 70 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030 e a 74,83 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2048;
   b) mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse giacenti sulla contabilità speciale di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, per un importo pari a 74,83 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, a 24,83 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025 e a 4,83 milioni di euro per ciascuno degli anni dai 2026 ai 2030. Al fine di assicurarne la disponibilità in ciascuno dei predetti anni, le giacenze della contabilità speciale possono essere utilizzate per le finalità originarie solo per la parte eccedente gli importi complessivi rimasti da versare all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi della presente lettera.

  1-quater. Agli oneri in termini di indebitamento netto e fabbisogno derivanti dal comma 1-bis, pari a 74,83 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2048, si provvede mediante corrispondente riduzione del limite alle somme che il Commissario straordinario del Governo per la gestione del piano di rientro del debito pregresso del comune di Roma è autorizzato annualmente a utilizzare a valere sui contributi pluriennali di cui all'articolo 14, comma 14, del decreto-Pag. 27legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato ai sensi dell'articolo 4, comma 177-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è rideterminato il limite di cui al primo periodo del presente comma.
  1-quinquies. In caso di mancata adesione da parte dei possessori delle obbligazioni di cui al comma 1-bis, la dotazione del fondo di cui al comma 1-ter è destinata alle finalità di cui all'articolo 14, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
  1-sexies. In caso di adesione da parte dei possessori delle obbligazioni di cui al comma 1-bis, un importo, pari a 200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2042 al 2048, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 14, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è destinato al rimborso della quota capitale delle obbligazioni di cui al citato comma 1-bis.
  1-septies. Per gli anni dal 2020 al 2022, un importo commisurato ai minori esborsi eventualmente derivanti da operazioni di rinegoziazione dei mutui in essere con istituti di credito di competenza della Gestione commissariale di cui all'articolo 78 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, effettuate dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è destinato ad alimentare un fondo, da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'interno, denominato «fondo per il concorso al pagamento del debito dei comuni capoluogo delle città metropolitane». Il Commissario straordinario del Governo per la gestione del piano di rientro del debito pregresso del comune di Roma promuove presso gli istituti di credito ogni iniziativa utile al raggiungimento di detto obiettivo. L'eventuale conclusione dei contratti di rinegoziazione è comunque subordinata, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, commi 751 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, all'emanazione di un decreto di autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze.   Il fondo di cui al primo periodo è incrementato, anche in via pluriennale, con le seguenti modalità:
   a) mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 14, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. In tal caso, il limite alle somme che il citato Commissario straordinario è autorizzato annualmente a utilizzare a valere sui contributi pluriennali di cui all'articolo 14, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è corrispondentemente ridotto;
   b) mediante riassegnazione delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato da parte del citato Commissario straordinario a valere sulle disponibilità giacenti sul conto corrente di tesoreria ad esso intestato. In tal caso, l'importo delle somme versate è computato ai fini della verifica del rispetto del limite di cui al secondo periodo della lettera a).

  1-octies. Ai fini del concorso nel pagamento delle rate in scadenza dei mutui contratti per spese di investimento da parte dei comuni capoluogo delle città metropolitane in dissesto alla data di entrata in vigore del presente decreto, fermo restando quanto previsto dal comma 1-septies, è riconosciuto ai medesimi comuni un contributo di 20 milioni di euro per l'anno 2019 e di 35 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2033. All'onere derivante dal presente comma, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2019 e a 35 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2033, si provvede:
   a) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione Pag. 28dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;
   b) quanto a 35 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2033, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1091, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

  1-novies. Il fondo di cui al comma 1-septies è annualmente ripartito, su richiesta dei comuni interessati, tra i comuni capoluogo delle città metropolitane che hanno deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziano pluriennale o la dichiarazione di dissesto finanziario, ai sensi rispettivamente degli articoli 243-bis e 246 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o che hanno deliberato un piano di interventi pluriennale monitorato dalla competente sezione della Corte dei conti. Il fondo è ripartito con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza-Stato città ed autonomie locali, entro il 30 novembre 2019, in proporzione all'entità delle rate annuali di rimborso del debito.
  1-decies. I comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti che hanno dichiarato, in data successiva al 1o gennaio 2012, lo stato di dissesto finanziario di cui all'articolo 244 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e che successivamente hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziano pluriennale ai sensi dell'articolo 243-bis del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, al fine di assicurare il ripiano delle passività individuate nel piano di cui al comma 6 del medesimo articolo 243-bis, sono autorizzati, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nella salvaguardia di quanto previsto dagli articoli 95 e 97 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, a ridurre gli importi dei contratti in essere, nonché di quelli relativi a procedure di affidamento per cui sia già intervenuta l'aggiudicazione, anche provvisoria, aventi a oggetto l'acquisto o la fornitura di beni e servizi, nella misura del 5 per cento, per tutta la durata residua dei contratti medesimi. Le parti hanno facoltà di rinegoziare il contenuto dei contratti, in funzione della suddetta riduzione. È fatta salva la facoltà del prestatore dei beni o servizi di recedere dal contratto, entro trenta giorni dalla comunicazione della manifestazione di volontà di operare la riduzione, senza alcuna penalità da recesso verso l'amministrazione. Il recesso è comunicato all'amministrazione e ha effetto decorsi trenta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione da parte di quest'ultima. In caso di recesso, i comuni di cui al presente comma, nelle more dell'espletamento delle procedure per nuovi affidamenti, possono, al fine di assicurare comunque la disponibilità di beni e servizi necessari alla loro attività, stipulare nuovi contratti accedendo a convenzioni-quadro di Consip Spa, a quelle di centrali di committenza regionale o tramite affidamento diretto nel rispetto della disciplina europea e nazionale in materia di contratti pubblici.
  1-undecies. Al comma 2-bis dell'articolo 222 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: «per la durata di sei mesi a decorrere dalla data della predetta certificazione» sono sostituite dalle seguenti: «fino al raggiungimento dell'equilibrio di cui all'articolo 259 e, comunque, per non oltre Pag. 29cinque anni, compreso quello in cui è stato deliberato il dissesto».
  1-duodecies. Alla tabella di cui al comma 5-bis dell'articolo 243-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

Rapporto passività/impegni di cui al titolo I

Durata massima del piano di riequilibrio finanziario pluriennale
Fino al 20 per cento 4 anni
Superiore al 20 per cento e fino al 60 per cento 10 anni
Superiore al 60 per cento e fino al 100 per cento per i comuni fino a 60.000 abitanti 15 anni
Oltre il 65 per cento per i comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti e oltre il 100 per cento per tutti gli altri comuni

20 anni

  1-terdecies. Nell'ambito delle misure volte ad assicurare la realizzazione di iniziative prioritarie, è riconosciuto al comune di Alessandria un contributo in conto capitale di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021. All'onere derivante dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1091, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
38. 39. I Relatori.

ART. 39.

  Dopo l'articolo 39, inserire il seguente:

ART. 39-bis.
(Incentivo per le assunzioni nelle regioni del Mezzogiorno)

  1. Agli oneri derivanti dalle assunzioni effettuate dal 1o gennaio 2019 al 30 aprile 2019, ai sensi dell'articolo 1, comma 247, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si provvede, nel limite di 200 milioni di euro, a carico del Programma operativo complementare «Sistemi di politiche attive per l'occupazione» 2014-2020, approvato con deliberazione del CIPE n. 22/2018, del 28 febbraio 2018.

39. 014. I Relatori.

ART. 41.

Subemendamenti all'emendamento 41.010 dei Relatori

  All'emendamento 41.010 dei relatori, aggiungere, in fine, il seguente capoverso:

Art. 41-ter.
(Requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico per i dipendenti di imprese dei settore editoriale e stampatrici di periodici)

  1. Ai fini dei requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico previsto per i dipendenti di imprese del settore editoriale e stampatrici di periodici, di cui all'articolo 1, comma 154, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ferme restando le condizioni previste dal predetto comma, sono computati anche i periodi di fruizione del trattamento di mobilità. I trattamenti pensionistici di cui al presente Pag. 30comma sono erogati nell'ambito del limite di spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dal 2019. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento presentate dai soggetti di cui al presente comma secondo l'ordine di sottoscrizione del relativo accordo di procedura presso l'ente competente. Qualora dall'esame delle domande presentate risulti il raggiungimento, anche in termini prospettici, dei limiti di spesa previsti per l'attuazione del presente comma, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
0. 41. 010. 1. Pastorino.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Riconoscimento della pensione di inabilità ai soggetti che abbiano contratto malattie professionali a causa dell'esposizione all'amianto)

  1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il comma 250 è inserito il seguente:
  « 250-bis. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le disposizioni del comma 250 del presente articolo si applicano ai lavoratori e agli ex lavoratori che risultano affetti da patologia asbesto-correlata accertata e riconosciuta ai sensi dell'articolo 13, comma 7, della legge 27 marzo 1992, n. 257. Sono compresi nell'ambito di applicazione della presente disposizione anche i soggetti di cui al primo periodo che:
   a) in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro siano transitati in una gestione di previdenza diversa da quella dell'INPS, compresi coloro che, per effetto della ricongiunzione contributiva effettuata ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, non possano far valere contribuzione nell'assicurazione generale obbligatoria;
   b) siano titolari del sussidio per l'accompagnamento alla pensione entro l'anno 2020, riconosciuto ai sensi dell'articolo 1, comma 276, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, secondo i criteri e le modalità indicate nel decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 29 aprile 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 10 giugno 2016, che optino per la pensione di inabilità di cui al comma 250 del presente articolo.
  250-ter. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità per l'applicazione delle disposizioni del comma 250-bis. Il beneficio pensionistico di cui al comma 250-bis è riconosciuto a domanda nel limite di spesa di 7,7 milioni di euro per l'anno 2019, di 13,1 milioni di euro per l'anno 2020, di 12,6 milioni di euro per l'anno 2021, di 12,3 milioni di euro per l'anno 2022, di 11,7 milioni di euro per l'anno 2023, di 11,1 milioni di euro per l'anno 2024, di 10 milioni di euro per l'anno 2025, di 9,2 milioni di euro per l'anno 2026, di 8,5 milioni di euro per l'anno 2027 e di 7,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028. Agli oneri di cui al precedente periodo si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 6, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26».
41. 010. I Relatori.

Pag. 31

ART. 47.

Subemendamenti all'emendamento 47.9 dei Relatori

  Al quarto periodo, sostituire le parole: dalle Province e dalle Regioni con le seguenti: dalle Province, dalle Regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano.
0. 47. 9. 1. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di garantire il rapido completamento delle opere pubbliche e di tutelare i lavoratori, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo denominato «Fondo salva-opere». Il Fondo è alimentato dal versamento di un contributo pari allo 0,5 per cento del valore del ribasso offerto dall'aggiudicatario delle gare di appalti pubblici di lavori, nel caso di importo a base d'appalto pari o superiore a euro 200.000, e di servizi e forniture, nel caso di importo a base d'appalto pari o superiore a euro 100.000. Il predetto contributo, non gravante in alcun modo sull'aggiudicatario, rientra tra gli importi a disposizione della stazione appaltante nel quadro economico predisposto dalla stessa al termine dell'aggiudicazione definitiva. Non sono soggette al contributo le gare aggiudicate dai comuni, dalle città metropolitane, dalle province e dalle regioni. Le risorse del Fondo sono destinate alla tempestiva soddisfazione dei crediti delle imprese sub-appaltatrici e sub-fornitrici nei casi di apertura di una procedura di crisi a carico dell'appaltatore, nella misura del 70 per cento dei crediti non soddisfatti vantati dalle stesse.
  1-ter. Le imprese sub-appaltatrici e sub-fornitrici di cui al comma 1-bis segnalano all'amministrazione aggiudicatrice i crediti per mancata corresponsione dei corrispettivi loro dovuti per i lavori e le prestazioni, maturati nei confronti dell'appaltatore prima della presentazione della domanda di apertura della procedura di crisi da parte della stessa. L'amministrazione aggiudicatrice ovvero, su suo incarico, il contraente generale verifica la spettanza e l'entità dei crediti insoddisfatti entro trenta giorni dalla presentazione della documentazione da parte dei richiedenti. Tale documentazione è trasmessa all'appaltatore a cura dell'amministrazione ovvero del contraente generale e si considera idonea alla prova dei crediti ove non sia specificamente contestata entro quindici giorni dalla trasmissione. Per i crediti insoluti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'amministrazione aggiudicatrice anticipa il contributo nella misura indicata al comma 1-bis, provvedendo al versamento entro trenta giorni dalla presentazione della domanda al Fondo, previa verifica effettuata secondo le modalità previste dal secondo e dal terzo periodo. Le somme versate sono rimborsate a carico del Fondo. Per le somme corrisposte ai creditori, il Fondo è surrogato nel credito nei confronti del debitore assoggettato alla procedura di crisi. Tale credito deve essere soddisfatto in via prioritaria rispetto all'ulteriore credito vantato dalle imprese beneficiarie delle risorse di cui al comma 1-bis.
  1-quater. Ferma restando l'immediata operatività delle disposizioni di cui ai commi 1-bis e 1-ter dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le modalità operative del Fondo sono determinate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla medesima data.

  Conseguentemente, alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: e disposizioni per la tutela dei crediti delle imprese sub-appaltatrici e sub-fornitrici.

47. 9. I Relatori.

Pag. 32

ART. 49.

Subemendamento all'emendamento 49.044 del Governo

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, sostituire le parole da: «per la realizzazione,» fino alle parole: «decorrenti dalla data di assunzione» con le seguenti: «destinate agli investimenti in favore di tutti gli istituti del sistema nazionale di istruzione, per la realizzazione di nuove strutture scolastiche, la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti e per il sostegno a interventi che migliorino l'occupabilità degli studenti, spetta un credito d'imposta pari al 65 per cento delle erogazioni effettuate.»;
   b) al comma 3, sostituire le parole: «ai titolari di reddito di impresa» con le seguenti: «alle persone fisiche nonché agli enti non commerciali e ai soggetti titolari di reddito d'impresa»;
   c) dopo il comma 4, inserire il seguente: «4-bis. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è ripartito in tre quote annuali di pari importo. Le spese di cui al comma 1 sono ammesse al credito d'imposta nel limite dell'importo massimo di euro 100.000 per ciascun periodo d'imposta. Per i soggetti titolari di reddito d'impresa, il credito d'imposta, ferma restando la ripartizione in tre quote annuali di pari importo, è utilizzabile tramite compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.»;
   d) al comma 5, sopprimere il secondo periodo.
0. 49. 044. 1. Marattin, Fregolent, Boccia, Boschi, De Micheli, Madia, Melilli, Navarra, Padoan, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.

  Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.
(Misure per favorire l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro)

  1. Al fine di favorire e di potenziare l'apprendimento delle competenze professionali richieste dal mercato del lavoro e l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro, a coloro che dispongono erogazioni liberali per un importo non inferiore, nell'arco di un anno, a 10.000 euro per la realizzazione, la riqualificazione e l'ammodernamento di laboratori professionalizzanti in favore di istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado con percorsi di istruzione tecnica o di istruzione professionale, anche a indirizzo agrario, e che assumono, a conclusione del loro ciclo scolastico, giovani diplomati presso le medesime istituzioni scolastiche con contratto di lavoro a tempo indeterminato è riconosciuto un incentivo, sotto forma di parziale esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL, per un periodo massimo di dodici mesi decorrenti dalla data di assunzione.
  2. Ai fini del riconoscimento dell'incentivo di cui al comma 1, sono ammesse le seguenti tipologie di interventi:
   a) laboratori professionalizzanti per lo sviluppo delle competenze;
   b) laboratori e ambienti di apprendimento innovativi per l'utilizzo delle tecnologie;
   c) ambienti digitali e innovativi per la didattica integrata;
   d) attrezzature e dispositivi hardware e software per la didattica.

  3. L'incentivo di cui al comma 1 è riconosciuto, a decorrere dall'esercizio finanziario 2021, ai titolari di reddito di Pag. 33impresa e non è cumulabile con altre agevolazioni previste per le medesime spese.
  4. L'incentivo di cui al comma 1 è riconosciuto solo nel caso in cui le erogazioni liberali siano effettuate sul conto di tesoreria delle istituzioni scolastiche di cui al medesimo comma 1 con sistemi di pagamento tracciabili.
  5. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità e i tempi per disporre le erogazioni liberali di cui al comma 1, la misura dell'incentivo di cui al medesimo comma 1, sulla base di criteri di proporzionalità, nonché le modalità per garantire il rispetto, anche in via prospettica, del limite di spesa di cui al comma 7. L'INPS provvede, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al riconoscimento dell'incentivo di cui al comma 1 e al monitoraggio delle minori entrate contributive derivanti dal medesimo ai fini del rispetto, anche in via prospettica, del limite di spesa di cui al comma 7.
  6. Le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione secondaria di secondo grado beneficiarie dell'erogazione liberale di cui al comma 1 pubblicano nel proprio sito internet istituzionale, nell'ambito di una pagina, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, l'ammontare delle erogazioni liberali ricevute per ciascun anno finanziario nonché le modalità di impiego delle risorse, indicando puntualmente le attività da realizzare o in corso di realizzazione. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  7. Per il riconoscimento dell'incentivo di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2021 e di 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 748, della legge 31 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
49. 044. Il Governo.