CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 30 maggio 2019
194.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-02181 Frassinetti e Mollicone: Sulla chiusura del museo di Santa Maria delle Grazie di Milano il 1o maggio scorso.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

  L'interrogazione dell'Onorevole Frassinetti è riferita alla chiusura del Cenacolo in occasione del 1o maggio.
  La competente Direzione generale Musei ha precisato che tale chiusura è stata necessaria per armonizzare le esigenze della fruizione, che rammento è programmata su base annuale, con la tutela dei diritti dei lavoratori addetti alla vigilanza, il cui organico, come noto, è ancora molto al di sotto di quanto previsto.
  Indubbiamente la circostanza ha determinato un disagio, posto che i biglietti di ingresso al museo vengono prenotati con un anticipo di mesi e tuttavia vi assicuro che il lavoro dell'intero staff del Cenacolo è orientato a garantire a quanti più visitatori possibile l'accesso al capolavoro di Leonardo.
  Ed in effetti il successivo 2 maggio in occasione dell'avvio ufficiale delle celebrazioni legate al quinto centenario della morte di Leonardo, è stata prevista una giornata speciale a ingresso gratuito. Si sta inoltre concretamente innalzando il limite dei visitatori ammessi in sala (che è attualmente di 35 persone ogni 15 minuti) e si sono già effettuate numerose aperture serali speciali per la cittadinanza.
  Come noto sono molti i musei statali aperti con grande sacrificio del personale e della dirigenza ed è per questo che siamo procedendo alle nuove assunzioni.
  L'osservazione dell'onorevole Frassinetti sul personale in servizio è corretta.
  Infatti, per gli undici musei del Polo museale della Lombardia, in pianta organica sarebbero previsti 115 addetti alla vigilanza ma quelli effettivamente in servizio sono soltanto 58. Per tutti vale l'obbligo, previsto dal contratto collettivo nazionale, di non superare il 33 per cento delle giornate lavorative festive su base annua (superabile solo a seguito di un accordo nazionale che quest'anno non c’è ancora stato).
  Scendendo ancora nel dettaglio sottolineo che il personale di custodia del Cenacolo è costituito da 14 unità e – sulla base dell'organizzazione del lavoro stabilita negli anni scorsi – per aprire il museo sono necessarie sei unità per turno.
  Ancora, e sempre con riferimento alla mancata apertura del primo maggio, preciso che dalla ricognizione della situazione effettiva dei festivi lavorati è risultato come già a fine marzo la quota del 33 per cento fosse stata superata in misura più o meno ampia praticamente dalla totalità del personale di tutti i siti. Circostanza questa che rendeva impossibile un obbligo di presenza anche perché alla richiesta di adesione volontaria all'apertura del primo maggio, con termine ultimo per esprimerla fissato al 25 aprile, purtroppo non vi sono state adesioni per il Cenacolo, così come per la cappella espiatoria di Monza e per Palazzo Besta a Teglio.
  Come già più volte affermato, la grave carenza di organico è stato ereditato dai governi precedenti.
  Posso tuttavia rassicurarvi sul fatto che, in futuro, ad assunzioni avviate e con organici più confortanti, circostanze come queste sono destinate a sparire.

Pag. 45

ALLEGATO 2

5-02182 Aprea e Squeri: Sulla possibilità di utilizzare il «bonus cultura» per l'acquisto di strumenti musicali.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

  L'interrogazione dell'onorevole Aprea e dell'onorevole Squeri, è riferita al Bonus cultura che, come correttamente riferito nell'atto parlamentare, è stato confermato anche per il 2019, dalla legge, n. 145 del 2018 (Legge di bilancio 2019).
  In particolare gli onorevoli colleghi lamentano la mancata inclusione, tra gli oggetti e le attività che possono essere acquistate con la Carta, degli strumenti musicali.
  Indubbiamente l'acquisto di uno strumento musicale ben avrebbe potuto annoverarsi tra quelli previsti nel bonus cultura. Tale tipologia di acquisto tuttavia era stato ricompreso nel cosiddetto «Bonus Stradivari», una misura prevista per gli anni 2017 e 2018.
  Come si rammenterà l'agevolazione per l'acquisto di strumenti musicali era rivolta agli studenti iscritti a corsi di musica, che fino al 2018 avevano appunto diritto ad uno sconto di importo massimo pari al 65 per cento del prezzo finale e fino al limite di 2.500 euro.
  Il mancato rifinanziamento della misura nella Legge di Bilancio 2019, che non ha stanziato ulteriori fondi al riguardo, non consente più l'agevolazione che era applicata direttamente dal rivenditore al momento dell'acquisto, il quale, a sua volta, recuperava successivamente l'importo in compensazione con il modello F24.
  Tornando alla richiesta rivolta a questo Ministero, occorre rilevare che l'elenco delle attività e dei beni acquistabili con il «bonus cultura» è determinato direttamente dall'articolo 1, comma 604 della sopra richiamata legge 145 del 2018, non è possibile quindi, in fase di semplice regolamentazione attuativa della disposizioni della legge, procedere all'integrazione dell'elenco stesso e quindi ad estendere l'operatività del bonus, a nuove categorie di beni.

Pag. 46

ALLEGATO 3

5-02183 Ascani ed altri: Sul sovrintendente del Teatro Regio di Torino.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

  L'interrogazione dell'onorevole Ascani e di altri suoi onorevoli colleghi, è riferita alla Fondazione Teatro Regio di Torino che, a ragione, viene definito un punto di riferimento mondiale per l'opera lirica.
  La nostra Direzione generale Spettacolo ha ricostruito la vicenda e vorrei al riguardo precisare che l'8 maggio scorso, la Presidente del Teatro Regio di Torino ha informato il signor Ministro del fatto che, all'ultima adunanza del 18 aprile 2019, i membri dell'attuale Consiglio di Indirizzo della Fondazione hanno rassegnato le proprie dimissioni con efficacia a far data dal 31 maggio 2019.
  A seguito di tale comunicazione è stata avviata la procedura di ricomposizione del nuovo Organo di indirizzo della Fondazione. In tal senso, il Ministro per i beni e le attività culturali, con decreto ministeriale in data 28 maggio 2019, ha nominato l'avv. Michela Malerba componente del Consiglio di Indirizzo della Fondazione Teatro Regio di Torino ai sensi dell'articolo 7.1 dello Statuto dell'Ente.
  Con riferimento a quanto contenuto nell'atto parlamentare a proposito della figura del Sovrintendente, vorrei mettere in evidenza quanto segue:
   a) ai sensi dell'articolo 8 dello Statuto dell'Ente, il Consiglio di Indirizzo propone al Ministro per i beni e le attività culturali il nominativo per la carica di Sovrintendente;
   b) ai sensi dell'articolo 10.1 lettera c) dello Statuto dell'Ente, il Sovrintendente, nominato dal Ministro per i beni e le attività culturali su proposta del Consiglio d'indirizzo, dura in carica 5 anni e in ogni caso cessa dalla carica unitamente al Consiglio d'indirizzo che lo ha proposto;
   c) ai sensi dell'articolo 10.1 lettera f) dello Statuto dell'Ente, su motivata proposta del Consiglio di indirizzo può essere revocato dall'Autorità che lo ha nominato.

  Per quanto riguarda, infine, le notizie riportate da taluni organi di informazione e di stampa, in relazione alla gestione del Teatro, vorrei far presente che è in corso un'attività istruttoria da parte della Direzione generale Spettacolo che, con nota del 22 maggio scorso, ha chiesto agli attuali Organi della Fondazione Teatro Regio di Torino elementi informativi in merito alla individuazione delle figure professionali contrattualizzate dall'Ente ed ha invitato i medesimi Organi a fornire assicurazioni in merito all'espletamento di tutti gli adempimenti di legge in materia di pubblicità e trasparenza ai sensi della normativa vigente.

Pag. 47

ALLEGATO 4

5-02184 Carbonaro: Sulle assunzioni nel settore dei beni e delle attività culturali.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

  In via preliminare appare opportuno rappresentare che, stante l'incidenza sull'organico del Ministero dei beni e delle attività culturali degli interventi normativi concernenti forme di pensionamento anticipato quali, i cc.dd. «quota 100» e «opzione donna», di cui agli articoli 14 e 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 23, e altresì tenuto conto dell'età media dei lavoratori in servizio presso questo Dicastero, appare verosimile ipotizzare che nel triennio 2018-2020 un ampio contingente (pari a circa 6.000 unità) di personale potrà raggiungere i requisiti anagrafici e contributivi necessari per il pensionamento.
  Ciò posto, la Direzione Generale Organizzazione ha prontamente avviato una fase d'interlocuzione con il Dipartimento della Funzione pubblica (note direttoriali protocollo n. 4380 e 4381 del 14 febbraio 2019, e n. 10986 dell'11 aprile 2019) con cui si è intrapreso l'iter volto all'ottenimento della necessarie autorizzazioni per l'espletamento di procedure concorsuali per il reclutamento di personale.
  Il Ministero dei beni e delle attività culturali mediante le predette note, al fine di assicurare il buon andamento delle procedure selettive in parola e in adesione al progetto RIPAM, ha confermato l'intenzione di affidare a Formez PA la gestione delle procedure concorsuali, mediante la sottoscrizione di una convenzione.
  In particolare, il Servizio II della Direzione Generale Organizzazione, nel far seguito all'Atto di Programmazione del Personale per il triennio 2018-2020, trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica con nota protocollo 1365 del 25 settembre 2018, ha ritenuto opportuno fornire agli Uffici competenti, mediante le suddette note, un dato previsionale aggiornato e corrispondente al reale fabbisogno di personale, alla luce anche di quanto disposto dalla Legge di Bilancio 2019 in merito alle dotazioni finanziarie stanziate per l'avvio di procedure di acquisizione di personale, ed inoltre ha confermato il dato previsionale delle cessazioni per il triennio 2018-2020, così come stimato e riportato nell'Allegato n. 1 del predetto Atto di programmazione.
  Tanto rappresentato, si evidenziano le azioni che questa Amministrazione intende metter in atto al fine di risolvere la sopraindicata criticità concernente il notevole turnover di personale previsto:
   1. Presumibilmente, a partire dal mese di luglio 2019, all'esito dell'avallo della procedura da parte degli organi di controllo competenti, saranno pubblicati i primi bandi di concorso diretti a consentire l'assunzione di circa 2052 nuove unità di personale. In specie, questa prima fase interesserà n. 1000 unità di personale non dirigenziale (Area II e Area III) da inquadrare nei ruoli dell'Amministrazione, in considerazione anche di quanto disposto dall'articolo 1, comma 338 della L. 31 dicembre 2018, n. 145, con cui il Ministero dei beni e delle attività culturali è stato autorizzato ad esperire procedure concorsuali per l'assunzione, a decorrere dall'anno 2020, di 500 unità di personale non Pag. 48dirigenziale – di cui 250 unità di III Area, F1 e 250 unità di II Area, F1 e, a decorrere dall'anno 2021, di ulteriori 500 unità – con la medesima ripartizione numerica tra III Area e II Area.

  Nel 2019, quindi, saranno indette due procedure concorsuali volte al reclutamento di:
   n. 1052 unità di personale non dirigenziale di Seconda Area Funzionale da destinare al profilo professionale dedicato all'accoglienza e vigilanza (di cui n. 500 unità reclutate tramite la procedura già autorizzata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 ottobre 2017, n. 152 unità assunte mediante lo scorrimento di graduatorie concorsuali di altre Amministrazioni, già autorizzato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 novembre 2018, n. 400 autorizzate con l'emanando decreto del Presidente del Consiglio dei ministri attualmente in firma presso il Ministero dell'economia e delle finanze);
   n. 250 unità di personale delle predette 500 unità già autorizzate con legge di bilancio 2019, con qualifica non dirigenziale di Terza Area Funzionale, da destinare al profilo professionale «funzionario amministrativo».

  Nel 2020, sempre nell'ambito delle procedure già autorizzate, si prevede altresì di provvedere mediante procedura concorsuale, le cui modalità sono ancora da definire, al reclutamento di:
   n. 500 unità di personale non dirigenziale di Seconda Area Funzionale, il cui reclutamento è stato autorizzato con la legge di bilancio 2019;
   n. 250 con qualifica non dirigenziale di Terza Area Funzionale, da destinare a profili con professionalità specifica Ministero dei beni e delle attività culturali, anch'essi autorizzati mediante la predetta legge di bilancio.
   2. In aggiunta all'espletamento delle suddette procedure concorsuali, è intenzione di questo Ministero procedere ad ulteriori nuove assunzioni. Il riferimento va, in particolare, all'attesa approvazione del disegno di legge recante «Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo» (cosiddetto «Decreto concretezza»), mediante il quale sarà possibile per le Amministrazioni dello Stato, tra cui la Scrivente, a decorrere dall'anno 2019, procedere all'assunzione di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari ad un range ipotizzato fra l'80 e il 100 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente, nonché ad attivare procedure concorsuali in deroga a quanto previsto dall'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto dell'articolo 4, commi 3, 3-bis e 3-ter del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.

  Pertanto, l'approvazione di tale provvedimento normativo potrebbe consentire di procedere, fatta salva la complessità sottesa all'elaborazione di una stima puntuale, stante la sussistenza di elementi di non ancora definiti, all'assunzione di circa 3.600 unità complessive nel triennio 2019-2021.

Pag. 49

ALLEGATO 5

5-01667 Piccoli Nardelli: Sullo svolgimento del tirocinio post-laurea per i laureati magistrali in medicina e chirurgia.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

  Onorevole Piccoli Nardelli,
  con la circolare del 18 marzo scorso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha inteso consentire ai soggetti laureati in medicina di svolgere e superare il tirocinio pratico valutativo in tempo utile ai fini dell'ammissione all'esame di Stato, inoltre con l'ordinanza ministeriale firmata dal Ministro Bussetti in data 16 maggio 2019 è stata fissata la data di svolgimento della prova scritta al 18 luglio 2019 per la prima sessione e al 28 febbraio 2020 per la seconda sessione. La prova si svolgerà secondo le modalità previste dagli articoli 3 e 4 del decreto ministeriale n. 445 del 2001.
  Con la suddetta circolare, da tempo, gli Atenei sono stati invitati a porre in essere, con la massima urgenza, tutti gli adempimenti necessari a consentire l'avvio dei tirocini trimestrali obbligatori di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 19 ottobre 2001, n. 445, precisando che, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto ministeriale 9 maggio 2018, n. 58, in regime transitorio e per due anni dall'entrata in vigore del predetto decreto, si continuavano ad applicare le modalità di svolgimento del tirocinio professionalizzante «fuori» dal corso di studio, così come previsto dal richiamato articolo 2 del decreto ministeriale n. 445 del 2001.
  La data di inizio dei predetti tirocini, per la prima sessione utile, è stata quella del 10 aprile scorso. La domanda di ammissione ai suddetti tirocini doveva essere presentata entro e non oltre il 29 marzo.
  A chiarimento di quanto rappresentato nella citata nota del 18 marzo scorso, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha precisato, altresì, che poteva ritenersi ancora applicabile anche il comma 3 dell'articolo 2 del decreto ministeriale n. 445 del 2001. Ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto ministeriale 9 maggio 2018, n. 58, infatti, in regime transitorio e per due anni dall'entrata in vigore del predetto decreto, si continuano ad applicare le modalità di svolgimento del tirocinio professionalizzante «fuori» dal corso di studio, previsto all'articolo 2 del decreto ministeriale 19 ottobre 2001, n. 445 e, di conseguenza, si ritiene che possa applicarsi anche la norma che prevede l'ammissione al tirocinio da parte di soggetti che hanno conseguito il titolo di laurea in Ateneo diverso da quello ove svolgeranno il tirocinio.
  Tutto ciò premesso, voglio ricordare come la questione da Lei rappresentata, relativa allo svolgimento del tirocinio, è stata recentemente affrontata e definitivamente risolta anche a livello di norma primaria attraverso una precisa disposizione contenuta nel decreto-legge n. 35 del 30 aprile 2019 recante «Misure emergenziali per il Servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria», approvato dal Consiglio dei ministri nella seduta del 18 aprile scorso e attualmente all'esame del Parlamento.
  In particolare, l'articolo 12, comma 1, per consentire agli Atenei una migliore organizzazione degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione Pag. 50di medico-chirurgo, stabilisce che il termine di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 9 maggio 2018, n. 58, decorre dalla sessione di esame del mese di luglio 2021. Alle prove di esame relative agli anni 2019 e 2020 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto ministeriale 19 ottobre 2001, n. 445.

Pag. 51

ALLEGATO 6

5-01759 Palmieri e Aprea: Sui percorsi di alternanza scuola-lavoro.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

  Onorevole Aprea,

  come da Lei ricordato, la legge 30 dicembre 2018, n. 145, ha modificato la disciplina dei percorsi di alternanza scuola lavoro di cui al decreto legislativo n. 77 del 2005, incidendo sulle disposizioni contenute all'articolo 1, commi 33 e seguenti, della legge n. 107 del 2015.
  Proprio per questo, con nota del 18 febbraio scorso a tutte le istituzioni scolastiche sono state illustrate le predette modifiche alla luce delle quali, a partire dall'anno scolastico 2018/2019, i percorsi di alternanza scuola lavoro sono ridenominati «percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento» e sono attuati per una durata complessiva:
   a) non inferiore a 210 ore nell'ultimo triennio del percorso di studi degli istituti professionali;
   b) non inferiore a 150 ore nel secondo biennio e nell'ultimo anno del percorso di studi degli istituti tecnici;
   c) non inferiore a 90 ore nel secondo biennio e nel quinto anno dei licei.

  Relativamente alle risorse finanziarie, la citata nota ha altresì precisato che la legge di bilancio per l'anno 2019 ne ha determinato la dotazione, per ciascuna istituzione scolastica, in misura proporzionale alla revisione delle ore minime dei percorsi. Di conseguenza, sempre nel mese di febbraio scorso, è stato comunicato a

tutte le istituzioni scolastiche l'ammontare delle risorse finanziarie loro assegnate nella misura rimodulata per effetto delle suddette disposizioni relative alle attività inerenti i percorsi da attuare nel periodo gennaio-agosto 2019, con effetto, anche, nei confronti dei soggetti terzi.
  In ordine, invece, alle Linee guida, da adottarsi con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con la già menzionata nota ministeriale è stato specificato che le stesse troveranno applicazione a partire dal prossimo anno scolastico, per i progetti che avranno inizio, ovvero, saranno in corso a decorrere da tale periodo.
  Tuttavia, per la definizione delle suddette Linee guida è stato costituito un apposito Tavolo tecnico il quale ha tenuto conto delle indicazioni proposte dal gruppo di lavoro di nomina del Ministro nonché di quelle espresse dal Forum delle associazione degli Studenti (FAST) al quale il Ministro si è impegnato a trasmettere il documento finale prima della sua adozione. Il Tavolo tecnico ha oramai elaborato un documento in fase di redazione finale.
  La rassicuro, pertanto, comunicandoLe che le Linee Guida, una volta acquisito il parere del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (CSPI), saranno emanate con decreto in modo da essere disponibili ad accompagnare le scuole fin dall'inizio del prossimo anno scolastico nell'attuazione dei percorsi per lo sviluppo delle competenze trasversali e per l'orientamento.

Pag. 52

ALLEGATO 7

5-00693 Melicchio: Su questioni relative all'Istituto nazionale di astrofisica (INAF).

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

  Onorevole Melicchio,

  innanzitutto, corre l'obbligo di ricordare che l'INAF, ai sensi del decreto legislativo n. 218 del 2016 e del decreto legislativo n. 138 del 2003, è ente pubblico nazionale di ricerca, con personalità giuridica di diritto pubblico, autonomia scientifica, finanziaria, organizzativa, patrimoniale e contabile e è dotato di un ordinamento autonomo in conformità al predetto decreto n. 138 del 2003.
  Pertanto, al fine di dar riscontro alle questioni da Lei segnalate il Ministero ha interpellato lo stesso Ente che con una dettagliata nota ha riferito nelle conclusioni della relazione che (leggo il virgolettato):
     «a) L'INAF non ha escluso alcuno dei soggetti aventi titolo ai sensi dell'Art. 20, comma-1, del decreto legislativo n. 75/2017.
   b) L'INAF ha predisposto per la prima annualità del processo di stabilizzazione (2018) misure assunzionali corrispondenti alle reali capacità finanziarie dell'ente, come si evince dal quadro economico. Dai dati di bilancio e dalla tabella riportata nell'Appendice-I (allegata alla relazione), risulta inoltre che le procedure in itinere e già deliberate portano all'82 per centro l'incidenza dei costi del personale sul FOE ordinario (inclusivo dell'ex-premialità e delle risorse allocate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sulle stabilizzazioni). Come già segnalato in precedenza, – si afferma nella relazione fornita dall'INAF – sebbene questa percentuale non violi il limite di legge dell'80 per cento, che andrebbe calcolato rispetto al totale della media delle entrate registrate a bilancio nell'ultimo triennio, come sancito dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, il Consiglio di Amministrazione e gli Organi di Controllo ritengono che questa percentuale sia il massimo sostenibile, alla luce degli altri costi fissi di gestione dell'Ente in capo al FOE.
   c) Le procedure concorsuali poste in essere, a valle delle stabilizzazioni dirette, sono coerenti con il dettato del decreto legislativo n. 75 del 2017, che prevede che un numero pari di posizioni “aperte” siano messe a bando in aggiunta a quelle messe a bando con un concorso riservato. Resteranno ancora fuori da questa prima immissione nei ruoli a tempo indeterminato circa 200 unità di personale, corrispondenti ad un ulteriore costo di circa 10 milioni di euro all'anno. Per queste, al momento le uniche risorse certe disponibili in prospettiva sono quelle derivanti dal turn-over 2019-2020, che consentirebbero la copertura finanziaria di una cinquantina di posizioni.».

  Inoltre, per completezza di informazione occorre aggiungere che, sempre secondo quanto riferito nella predetta relazione dall'INAF, (leggo il virgolettato): «proprio a seguito del citato parere dell'Avvocatura dello Stato – da Lei stesso richiamato – l'INAF con la Delibera n. 60 del 4 luglio 2018 (che è la Delibera definitiva con la quale l'INAF ha dato l'avvio del processo di stabilizzazione), non Pag. 53ha escluso alcuno dei soggetti citati nell'interrogazione. L'INAF ha semplicemente pianificato un processo di stabilizzazione da completare, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, nel corso del triennio di applicabilità del decreto legislativo n. 75 del 2018 (2018-2019-2020). La pianificazione approvata dal Consiglio di Amministrazione tiene conto: delle risorse certe e stabili accertate per la prima annualità; del fabbisogno per tematica e per sede; della volontà dell'Ente di garantire pari opportunità a tutti i soggetti che hanno maturato il titolo per la stabilizzazione (sia per comma-1 che per comma-2).
  Sulla base di questi principi, perfettamente coerenti con le raccomandazioni della Circolare 3 (il citato paragrafo 3.2.2, settimo capoverso) l'INAF ha stabilito dei criteri di priorità per le procedure da attivare nel 2018, criteri che sono stati condivisi con le OOSS che siedono al tavolo di concertazione nell'Atto Interno definito in base a quanto sancito dal decreto legislativo 75 del 2017. Pertanto, i soggetti che non risulteranno stabilizzati nell'ambito delle azioni poste in essere nel 2018, non sono esclusi dal processo di stabilizzazione, semplicemente non risultano stabilizzati nella prima tornata (2018) di un processo che prevede per Legge un intero triennio di applicabilità (2018-2019-2020).».
  Per completezza di informazione occorre aggiungere che la circolare del Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione n. 3/2017, citata nella risposta fornita dall'INAF, indica con chiarezza tra i requisiti per accedere alle procedure di stabilizzazioni ai sensi dell'articolo 20, commi 1 e 2 del decreto legislativo n. 75 del 2017, l'aver maturato almeno tre anni di servizio presso l'amministrazione che procede all'assunzione anche con diverse tipologie di contratto flessibili, specificando che per gli EPR sono compresi anche i contratti di collaborazione coordinata e continuativa e i contratti degli assegni di ricerca.
  Come si può evincere da quanto fin qui illustrato, l'INAF ha espresso la forte volontà di non voler escludere alcuno dei soggetti citati nell'interrogazione, ma ha pianificato un processo di stabilizzazione da completare, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, nel corso del triennio di applicabilità del decreto legislativo in argomento, ossia degli anni 2018, 2019 e 2020.
  In conclusione, posso assicurare che è ferma intenzione del Ministero seguire con attenzione il processo di stabilizzazione avviato. Confermo, inoltre, la totale disponibilità dello stesso Ministero, per quanto di competenza, a promuovere anche per il biennio 2019 e 2020 ogni possibile e fattiva azione per dare piena e concreta attuazione alla norma sul superamento del precariato degli enti pubblici di ricerca favorendo, così, la conclusione più rispettosa delle intenzioni del legislatore.