CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 29 maggio 2019
193.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Delega al Governo in materia di insegnamento curricolare dell'educazione motoria nella scuola primaria (S. 992).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge S. 992, recante delega al Governo in materia di insegnamento curricolare dell'educazione motoria nella scuola primaria;
   rilevato che:
    gli interventi previsti dal provvedimento attengono alle materie norme generali sull'istruzione e ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato, rimesse alla competenza esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettere g) ed n), della Costituzione;
    rileva, inoltre, la materia professioni, rimessa alla competenza legislativa concorrente dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;
    la legislazione vigente delega altresì ai comuni, in relazione alla scuola primaria, nonché alla scuola secondaria di I grado, i compiti e le funzioni amministrative concernenti il piano di utilizzazione degli edifici e di uso delle attrezzature, d'intesa con le scuole; i medesimi ambiti sono inoltre ricompresi anche fra le funzioni fondamentali dei comuni, come più recentemente individuate ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lett. p), della Costituzione; in particolare, fra tali funzioni fondamentali dei comuni rientra «l'edilizia scolastica, per la parte non attribuita alla competenza delle province»;
    alla luce di questo intreccio di competenze, potrebbe pertanto essere valutata l'opportunità di prevedere, per l'adozione dei decreti legislativi, un'intesa in sede di Conferenza unificata, in luogo del semplice parere della medesima Conferenza,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:
   valuti la Commissione di merito l'opportunità di sostituire all'articolo 1, comma 2, le parole: «sentita la Conferenza unificata» con le seguenti: «previa intesa in sede di Conferenza unificata».

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ALLEGATO 2

S. 1100 – Definizione del piano triennale di interventi per l'adeguamento alla normativa antincendio degli edifici adibiti ad uso scolastico.

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato, per i profili di competenza, il testo della proposta di legge S. 1100 recante Definizione del piano triennale di interventi per l'adeguamento alla normativa antincendio degli edifici adibiti ad uso scolastico;
   rilevato che:
    la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici rientra, a legislazione vigente, tra le funzioni fondamentali degli enti locali; inoltre, in base alla giurisprudenza della Corte costituzionale, nella disciplina dell'edilizia scolastica «si intersecano più materie, quali il «governo del territorio», «l'energia» e la «protezione civile», tutte rientranti nella competenza concorrente» (sentenze 62/2013, 284/2016 e, da ultimo, 71/2018);
    l'aspetto della «prevenzione antincendio» appare altresì riconducibile alla materia ordine pubblico e sicurezza, di esclusiva competenza statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera h) della Costituzione;
    ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge n. 104 del 2013, il decreto interministeriale 23 gennaio 2015, che ha introdotto la programmazione unica triennale nazionale degli interventi di edilizia scolastica e nell'ambito della quale il provvedimento in esame prevede la definizione di un piano per la prevenzione antincendio, è stato adottato in conformità ai contenuti di una specifica intesa sottoscritta in sede di Conferenza unificata;
    potrebbe quindi risultare opportuno specificare, all'articolo 1, comma 1, che per la definizione del piano per la prevenzione antincendio sarà utilizzata la medesima procedura prevista per la definizione della programmazione unica triennale nazionale degli interventi di edilizia scolastica, prevedendo così il coinvolgimento della Conferenza unificata,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:
   valuti la Commissione di merito l'opportunità, per le ragioni esposte in premessa, di aggiungere, all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: «è definito» le seguenti: «con le medesime modalità previste per l'adozione della programmazione triennale nazionale dall'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.»