CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 29 maggio 2019
193.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
ALLEGATO

ALLEGATO

DL 34/2019: Recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi. C. 1807 Governo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XII Commissione,
   esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 1807 Governo: «Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi»,

  considerato che:
   l'articolo 14 del decreto-legge in oggetto è volto a modificare l'articolo 148, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (Testo unico delle imposte sui redditi), inserendo le associazioni con fini assistenziali tra gli enti associativi non commerciali ai fini delle imposte sui redditi;
   ai sensi della citata disposizione del predetto Testo unico, non si considerano commerciali le attività svolte dalle associazioni assistenziali in diretta attuazione degli scopi istituzionali e, conseguentemente, si prevede un regime di agevolazione ai fini dell'applicazione dell'IRES;
   tra gli enti coinvolti dalla suddetta disposizione figurano gli enti dell'assistenza e della previdenza complementare quali i fondi sanitari integrativi;
   presso la XII Commissione (Affari sociali) della Camera dei deputati è in corso di svolgimento un'indagine conoscitiva in materia di fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale;
   secondo quanto è emerso nel corso delle audizioni tenutesi nell'ambito della suddetta indagine, la disposizione in esame si renderebbe necessaria per ovviare al vuoto normativo creatosi dopo la riforma del Terzo settore che sembrerebbe aver escluso dalla disciplina del Terzo settore i fondi integrativi di derivazione negoziale, sottoposti a direzione e coordinamento o a controllo di formazioni e associazioni politiche, sindacali, associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche o associazioni di datori di lavoro;
   tuttavia, l'articolo 14 parrebbe andare oltre tale obiettivo, garantendo indistintamente a tutti gli enti assistenziali una presunzione ex lege di «decommerciabilità» delle attività o prestazioni poste in essere, a prescindere dal fatto che siano da considerarsi effettivamente non commerciali o che siano prevalenti o secondarie,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   a) provvedano le Commissioni di merito, per le ragioni illustrate nelle premesse, a sopprimere l'articolo 14;
   b) provvedano altresì le Commissioni di merito, con riferimento agli enti di derivazione negoziale di cui all'articolo 51, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo unico delle imposte sui Pag. 94redditi), a intervenire sull'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore) affinché i predetti enti siano inclusi nel Terzo settore anche nel caso in cui essi siano sottoposti a direzione e coordinamento o a controllo di formazioni e associazioni sindacali, associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche o associazioni di datori di lavoro.