CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 15 maggio 2019
189.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Proposte di legge C. 875 e abbinate. Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e dei corpi di polizia ad ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo.

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato, per i profili di competenza, il testo della proposta di legge C. 875 e abbinate, recante norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e dei corpi di polizia ad ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo;
   rilevato che:
    il provvedimento appare riconducibile alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione; in particolare, rilevano le lettere d) ed l) del secondo comma del predetto articolo 117, che attribuiscono, tra l'altro, allo Stato la potestà legislativa esclusiva nelle materie «difesa e Forze armate» e «giurisdizione e norme processuali»;
    d'interesse in particolare per la Commissione risulta la lettera c) del comma 2 dell'articolo 9 in base alla quale le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, nell'ambito delle loro attività, possono chiedere di essere ricevuti dai rappresentanti istituzionali delle regioni e degli enti locali,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 2

Disegno di legge C. 1816 di conversione del decreto-legge n. 35 del 2019 (Sanità Calabria e altre disposizioni in materia sanitaria).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge S. 1816 di conversione del decreto-legge n. 35 del 2019, recante misure emergenziali per il servizio sanitario della regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria;
   rilevato che:
    il provvedimento interviene sulla materia tutela della salute di competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione con la finalità – in particolare il Capo I – di assicurare il rispetto dei livelli essenziali di assistenza in ambito sanitario la cui determinazione è rimessa alla esclusiva competenza legislativa statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione; alla luce, di questo intreccio di competenze, la disciplina della materia, in coerenza con la giurisprudenza della Corte costituzionale, deve essere interamente improntata al principio di leale collaborazione;
    assume al contempo rilievo l'articolo 120, secondo comma, della Costituzione che disciplina il potere sostitutivo del Governo a organi della regione;
    in questo quadro, risulta in particolare meritevole di attenzione l'articolo 3 del provvedimento che disciplina la nomina del commissario straordinario – da parte del commissario ad acta, previa intesa con la Regione – nel caso di valutazione negativa dell'operato del direttore generale dell'ASL a seguito di verifica straordinaria dell'attività del direttore medesimo secondo quanto disposto dall'articolo 2 del decreto-legge; il comma 1 prevede anche che in presenza di valutazione negativa, qualora l'intesa non sia raggiunta nel termine perentorio di dieci giorni, la nomina è effettuata con decreto del Ministro della salute, su proposta del commissario ad acta, previa delibera del Consiglio dei ministri, a cui è invitato a partecipare il Presidente della giunta regionale con preavviso di almeno tre giorni;
    la giurisprudenza costituzionale in materia intende tutelare, per l'attivazione del potere sostitutivo, il principio della leale collaborazione tra i diversi livelli di governo, richiamando la procedura prevista dall'articolo 8 della legge n. 131 del 2003 in attuazione dell'articolo 120 della Costituzione;
    tale disposizione prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente per materia, assegni all'ente interessato un congruo termine per adottare i provvedimenti dovuti o necessari e che, solo decorso inutilmente detto termine, il Consiglio dei ministri, sentito l'organo interessato, assuma i provvedimenti necessari, anche normativi, ovvero nomini un apposito commissario;
    alla luce di questi elementi, la procedura di cui all'articolo 3 può ritenersi coerente con la giurisprudenza costituzionale in materia, in quanto, seguendo il modello delineato dall'articolo 8 della legge n. 131/2003, prevede una prima fase Pag. 111di ricerca di un'intesa con la regione esaurita la quale si procede in sede di Consiglio dei ministri, alla presenza comunque del presidente della regione interessata;
    risulta opportuno garantire il rispetto delle forme di autonomia speciale delle province autonome di Trento e di Bolzano, con particolare riferimento alle disposizioni in materia di personale di cui all'articolo 11 e di formazione sanitaria di cui all'articolo 12, nonché attraverso l'inserimento di un'apposita clausola di salvaguardia,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   valuti la Commissione di merito, per le ragioni espresse in premessa, l'opportunità di:
   all'articolo 11, comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «e provincia autonoma di Trento e di Bolzano»;
   all'articolo 11, comma 3, sopprimere le parole: «e le province autonome di Trento e Bolzano»;
   all'articolo 11, comma 4, sopprimere le parole: «e le province autonome di Trento e di Bolzano»;
   all'articolo 12, comma 3, ultimo periodo, sopprimere le parole: «e le province autonome di Trento e Bolzano»;
   inserire nel testo una clausola di salvaguardia volta a garantire che le disposizioni del decreto-legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.