CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 15 maggio 2019
189.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e dei corpi di polizia ad ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo (Nuovo testo C. 875 Corda e abb.).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XI Commissione,
   esaminato, per quanto di competenza, il nuovo testo della proposta di legge n. 875 Corda e abb., recante norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e dei corpi di polizia ad ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo;
   apprezzata la finalità del provvedimento, volto, come disposto dall'articolo 1, a riconoscere ai militari il diritto di costituire associazioni professionali a carattere sindacale per singola Forza armata o Corpo di polizia ad ordinamento militare, alle condizioni e con i limiti stabiliti dalla legge, superando il divieto disposto dall'articolo 1475, comma 2, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010;
   considerato che, in base all'articolo 2, le associazioni professionali a carattere sindacale dei militari operano nel rispetto dei principi di democraticità, trasparenza e partecipazione e nel rispetto dei principi di coesione interna, neutralità, efficienza e prontezza delle Forze armate e dei corpi di polizia ad ordinamento militare;
   preso atto dei divieti che limitano l'operato delle associazioni a carattere sindacale, elencati all'articolo 6 del provvedimento;
   considerato che l'articolo 7 prevede il finanziamento realizzato esclusivamente attraverso i contributi sindacali degli iscritti e il divieto di ricevere eredità o legati, donazioni o sovvenzioni in qualsiasi forma, nonché la predisposizione da parte delle associazioni a carattere sindacale di predisporre annualmente il bilancio di esercizio e il rendiconto della gestione precedente, approvati dagli associati e resi conoscibili al pubblico mediante idonee forme di pubblicità;
   condivisa la disciplina relativa all'elettività delle cariche nelle associazioni professionali a carattere sindacale, riservate esclusivamente ai militari in servizio effettivo, da almeno cinque anni, e allo svolgimento dell'attività sindacale, recate, rispettivamente, dagli articoli 8 e 9;
   considerato che le procedure della contrattazione sono disciplinate dall'articolo 11, che attribuisce alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute a livello nazionale i poteri negoziali al fine della contrattazione nazionale di settore;
   apprezzata la previsione, all'articolo 12, dell'obbligo per le amministrazioni del Ministero della difesa e del Ministero dell'economia e delle finanze di comunicare alle associazioni professionali a carattere sindacale tra i militari rappresentative ogni iniziativa volta a modificare il rapporto d'impiego con il personale militare;
   preso atto che, sulla base dell'articolo 13, sono considerate rappresentative a livello nazionale le associazioni professionali a carattere sindacale tra i militari che raggiungono un numero di iscritti almeno Pag. 66pari al cinque per cento della forza effettiva complessiva della Forza armata o Corpo di polizia ad ordinamento militare e al tre per cento della forza effettiva di ogni categoria, rilevata al 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si renda necessario determinare la rappresentatività;
   condivisa la previsione, di cui all'articolo 15, di precise garanzie a tutela dei militari che ricoprono cariche elettive nelle associazioni professionali a carattere sindacale;
   preso atto che, sulla base del comma 3 dell'articolo 17-bis, le controversie relative a comportamenti antisindacali, così come quelle riguardanti le procedure di contrattazione, sono attribuite, in deroga all'articolo 63 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e all'articolo 28 della legge n. 300 del 1970, alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, applicandosi il rito ordinario previsto dal codice del processo amministrativo, con le relative norme di attuazione, di cui agli allegati 1 e 2 al decreto legislativo n. 104 del 2010;
   considerato che l'articolo 63, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001 attribuisce al giudice ordinario le controversie relative a comportamenti antisindacali delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 28 della legge n. 300 del 1970, con le eccezioni di cui al comma 4;
   considerata l'interpretazione univoca e costante che della predetta norma ha dato la giurisprudenza del Consiglio di Stato e della Corte di Cassazione;
   ritenuto che andrebbe, pertanto, valutata l'effettiva opportunità di derogare alle disposizioni richiamate per le controversie relative all'esercizio del diritto di assemblea, ai comportamenti antisindacali nell'ambito disciplinato dal presente provvedimento nonché alle eventuali controversie nel rapporto di impiego del militare in quanto dipendente pubblico non contrattualizzato quando siano al contempo lesi i diritti del sindacato,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Pag. 67

ALLEGATO 2

DL 34/2019: Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi (C. 1807 Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XI Commissione,
   esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge n. 1807, di conversione del decreto-legge n. 34 del 2019, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi;
   condivise le finalità della disciplina, introdotta dall'articolo 31, per la tutela dei marchi storici, volta a contrastare il preoccupante fenomeno della chiusura degli stabilimenti produttivi delle imprese titolari di marchi storici, con eventuale delocalizzazione all'estero, e la conseguente perdita di posti di lavoro;
   apprezzata, al medesimo articolo 31, comma 1, lettera b), la previsione di una specifica procedura per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la continuazione dell'attività produttiva, che dispone specifici obblighi in capo all'impresa titolare o licenziataria di un marchio iscritto nel registro speciale dei marchi storici che intenda chiudere il sito produttivo per cessazione dell'attività svolta o per delocalizzazione al di fuori del territorio nazionale, con conseguente licenziamento collettivo, tra cui si segnala l'obbligo di notificare al Ministero dello sviluppo economico le informazioni relative alle misure che si intendono adottare per ridurre l'impatto occupazionale e quelle relative alle opportunità per i dipendenti di presentare un'offerta pubblica di acquisto;
   considerato che l'articolo 33 supera la rigidità dell'attuale quadro normativo e introduce criteri che consentono maggiore flessibilità e adeguatezza assunzionale alle amministrazioni, nel rispetto della stabilità finanziaria, dettando una nuova disciplina per le assunzioni di personale a tempo indeterminato per le regioni a statuto ordinario e per i comuni;
   preso atto che l'articolo 39, per permettere il veloce adeguamento delle procedure telematiche alle misure introdotte dal decreto-legge sul reddito di cittadinanza e garantire l'efficacia e l'efficientamento delle strutture a ciò preposte, autorizza l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), limitatamente al triennio 2019-2021, ad avvalersi di società in house già esistenti nell'ambito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'implementazione degli strumenti necessari all'attuazione del Reddito di cittadinanza;
   apprezzata la previsione, all'articolo 40, di specifiche indennità in favore dei lavoratori impossibilitati a svolgere la propria attività lavorativa a seguito della chiusura della strada S.S. 3bis Tiberina E45 Orte-Ravenna;
   considerato che l'articolo 41, per sostenere l'attività imprenditoriale delle aziende site in aree di crisi industriali complesse e stimolare, in un'ottica di crescita, opportune iniziative produttive, amplia la platea di lavoratori ai quali può essere concessa la mobilità in deroga, disponendo la proroga per il 2019, per ulteriori dodici mesi, della stessa, estendendola anche ai lavoratori, già occupati in imprese operanti in aree di crisi industriale complessa, che hanno cessato o cessano la mobilità ordinaria o in deroga entro il 31 dicembre 2019;Pag. 68
   osservato che l'articolo 47 autorizza il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ad assumere a tempo indeterminato, a partire dal 1o dicembre 2019, cento unità di personale ad alta specializzazione ed elevata professionalità, con contestuale incremento della dotazione organica del Ministero medesimo,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Pag. 69

ALLEGATO 3

DL 35/2019: Misure emergenziali per il servizio sanitario della regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria (C. 1816 Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XI Commissione,
   esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge n. 1816, di conversione del decreto-legge n. 35 del 2019, recante misure emergenziali per il servizio sanitario della regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria;
   preso atto che le disposizioni recate dal Capo I del decreto-legge sono volte a contrastare a situazione emergenziale in cui versa il Servizio sanitario della Regione Calabria, introducendo disposizioni speciali per permettere il raggiungimento degli obiettivi previsti nei programmi operativi di prosecuzione del piano di rientro dai disavanzi del Servizio sanitario regionale;
   considerato che il Capo II introduce disposizioni volte al superamento della carenza di personale del Servizio sanitario nazionale, determinatasi negli anni a seguito del blocco del turn over, anche in relazione ai limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente in materia assunzionale, carenza destinata ad acuirsi per l'accesso anticipato al pensionamento di numerose unità di personale attraverso il canale di «Quota 100»;
   osservato che, con tali finalità, l'articolo 11 introduce una specifica procedura per la determinazione del limite di spesa annuale per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale di ciascuna regione, con riferimento a quello con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, a tempo determinato, di collaborazione coordinata e continuativa e al personale che presta servizio con altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Pag. 70

ALLEGATO 4

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del Fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e lo sviluppo del Paese (Atto n. 81).

DELIBERAZIONE DI RILIEVI ALLA V COMMISSIONE

  La XI Commissione,
   esaminato, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, secondo periodo, del Regolamento, lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del Fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e lo sviluppo del Paese (Atto n. 81);
   preso atto che lo schema di decreto è adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 98, della legge n. 145 (legge di bilancio per il 2019), che disciplina il riparto del Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle Amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese, istituito dai commi 95 e 96 della medesima legge, con una dotazione complessiva pari a circa 43,6 miliardi di euro per gli anni dal 2019 al 2033;
   considerato che la norma istitutiva del Fondo ne destina espressamente una quota parte, peraltro non quantificata, alla realizzazione, allo sviluppo e alla sicurezza di sistemi di trasporto pubblico di massa su sede propria, nonché un importo, complessivamente pari a 900 milioni di euro, al finanziamento del prolungamento della linea metropolitana 5 (M5) da Milano fino al comune di Monza;
   preso atto che lo schema di decreto in esame dispone in materia di riparto della quota residua del Fondo, per complessivi 42,7 miliardi di euro nel periodo 2029-2033;
   osservato che al Ministero del lavoro e delle politiche sociali risultano assegnati complessivamente 9 milioni di euro, ripartiti in 3 milioni di euro annui nel triennio 2019-2021,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

  lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.