CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 14 maggio 2019
188.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

DL 34/2019: Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi. C. 1807 Governo.

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

  La XIII Commissione Agricoltura,
   esaminato il disegno di legge C. 1807, di conversione in legge del decreto-legge n. 34 del 2019 recante Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi;
   osservato che il decreto-legge delinea un quadro articolato di interventi che comprende sgravi e incentivi fiscali, disposizioni per il rilancio degli investimenti privati, norme per la tutela del Made in Italy e ulteriori misure per la crescita;
   espresso particolare apprezzamento per le disposizioni contenute al Capo III in materia di tutela del made in Italy, nell'ambito del quale l'articolo 31, al fine di valorizzare la storicità dei marchi detenuti dalle aziende italiane, introduce nel Codice della proprietà industriale (decreto legislativo n. 30/2005) la definizione di marchio storico di interesse nazionale, prevedendo altresì l'istituzione del logo «marchio storico di interesse nazionale» il cui utilizzo, riservato alle imprese iscritte nel relativo Registro speciale per finalità commerciali e promozionali, potrà avere un impatto positivo sulle scelte dei consumatori;
   manifestato altresì apprezzamento, sempre con riferimento alla tutela del made in Italy, per le misure contenute all'articolo 32 che, al comma 1, introduce un'agevolazione a favore dei consorzi nazionali che operano nei mercati esteri, pari al 50 per cento delle spese sostenute per la tutela legale dei propri prodotti, compresi quelli agroalimentari, colpiti dal fenomeno dell’Italian sounding;
   ravvisata in tale disposizione un'importante misura a sostegno delle piccole e medie imprese italiane che in alcuni mercati esteri subiscono, soprattutto con riferimento ai prodotti tipici, il fenomeno dell’Italian sounding, del quale si introduce una definizione nell'articolo 144 del Codice della proprietà industriale in termini di pratiche finalizzate alla falsa evocazione dell'origine italiana di prodotti;
   reputato che, al fine di rendere più efficace l'azione di contrasto all’Italian sounding, le risorse stanziate potrebbero essere destinate anche alla realizzazione di campagne informative e di comunicazione finalizzate a consentire l'immediata identificazione del prodotto italiano rispetto ad altri prodotti;
   giudicato, inoltre, con estremo favore che il medesimo articolo 32, ai commi da 12 a 15, allo scopo di assicurare la piena informazione dei consumatori in ordine al ciclo produttivo e di favorire le esportazioni di prodotti di qualità, preveda la concessione da parte del Ministero dello sviluppo economico di un'agevolazione – fissata nella misura massima 1 milione di euro per anno a decorrere dal 2019 – diretta a sostenere la promozione all'estero di marchi collettivi o di certificazione volontari italiani, di cui agli articoli 11 ed 11-bis del Codice della proprietà industriale, da parte di associazioni rappresentative di categoria;
   preso atto con favore delle ulteriori misure suscettibili di produrre effetti positivi anche sul comparto agricolo, tra le quali, in particolare, la reintroduzione, Pag. 185disposta all'articolo 1, dal 1o aprile 2019 del cosiddetto superammortamento che consente di maggiorare del 30 per cento il costo di acquisizione a fini fiscali degli investimenti in beni materiali strumentali nuovi; le modifiche apportate dall'articolo 20 alle modalità di funzionamento della c.d. «Nuova Sabatini», prevedendo, tra l'altro, l'innalzamento dell'importo massimo del finanziamento agevolato concedibile ai beneficiari durante il periodo dell'intervento da due a quattro milioni di euro, nonché la concessione, prevista all'articolo 49, alle piccole e medie imprese italiane esistenti al 1o gennaio 2019, per il periodo d'imposta in corso al 1o maggio 2019, di un credito d'imposta pari al 30 per cento delle spese sostenute per la partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali di settore che si svolgono all'estero, nel limite massimo di 60.000 euro;
   osservato, tuttavia, con riferimento alle richiamate disposizioni di cui agli articoli 1 e 20 che la maggioranza delle imprese agricole soggette a tassazione in base alle regole catastali non può avere accesso a tali agevolazioni, considerato il sistema di determinazione del reddito che non prevede la rilevazione dei costi e dei ricavi effettivi;
   ritenuto pertanto necessario, al fine di superare tale limitazione e consentire agli imprenditori agricoli di beneficiare degli incentivi per gli investimenti in questione, introdurre un equivalente credito d'imposta per le aziende agricole che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi nel lasso di tempo previsto dalla norma,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione:
  provvedano le Commissioni di merito ad integrare le disposizioni contenute all'articolo 32, commi 1 e 13, al fine di inserire, nel procedimento di adozione dei decreti ministeriali attuativi delle disposizioni contenute nel medesimo articolo, volte al contrasto dell’Italian sounding, il concerto del Ministero delle politiche agricole e alimentari, forestali e del turismo;
  e con le seguenti osservazioni:
   a) agli articoli 1 e 20 si dovrebbe prevedere che alle imprese agricole che effettuano gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi e in nuovi macchinari, impianti e attrezzature, compresi i c.d. investimenti in beni strumentali «Industria 4.0» e che non possono – essendo soggette a tassazione in base alle regole catastali – avere accesso alle misure previste dai predetti articoli, sia attribuito un equivalente credito di imposta;
   b) si dovrebbe integrare la disposizione contenuta all'articolo 32, comma 1, al fine di prevedere che le risorse dallo stesso stanziate siano destinate anche alla realizzazione di campagne informative e di comunicazione finalizzate a consentire l'immediata identificazione del prodotto italiano rispetto ad altri prodotti.

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ALLEGATO 2

DL 34/2019: Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi. C. 1807 Governo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIII Commissione Agricoltura,
   esaminato il disegno di legge C. 1807, di conversione in legge del decreto-legge n. 34 del 2019 recante «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi»;
   osservato che il decreto-legge delinea un quadro articolato di interventi che comprende sgravi e incentivi fiscali, disposizioni per il rilancio degli investimenti privati, norme per la tutela del Made in Italy e ulteriori misure per la crescita;
   espresso particolare apprezzamento per le disposizioni contenute al Capo III in materia di tutela del made in Italy, nell'ambito del quale l'articolo 31, al fine di valorizzare la storicità dei marchi detenuti dalle aziende italiane, introduce nel Codice della proprietà industriale (decreto legislativo n. 30/2005) la definizione di marchio storico di interesse nazionale, prevedendo altresì l'istituzione del logo «marchio storico di interesse nazionale» il cui utilizzo, riservato alle imprese iscritte nel relativo Registro speciale per finalità commerciali e promozionali, potrà avere un impatto positivo sulle scelte dei consumatori;
   manifestato altresì apprezzamento, sempre con riferimento alla tutela del made in Italy, per le misure contenute all'articolo 32 che, al comma 1, introduce un'agevolazione a favore dei consorzi nazionali che operano nei mercati esteri, pari al 50 per cento delle spese sostenute per la tutela legale dei propri prodotti, compresi quelli agroalimentari, colpiti dal fenomeno dell’Italian sounding;
   ravvisata in tale disposizione un'importante misura a sostegno delle piccole e medie imprese italiane che in alcuni mercati esteri subiscono, soprattutto con riferimento ai prodotti tipici, il fenomeno dell’Italian sounding, del quale si introduce una definizione nell'articolo 144 del Codice della proprietà industriale in termini di pratiche finalizzate alla falsa evocazione dell'origine italiana di prodotti;
   reputato che, al fine di rendere più efficace l'azione di contrasto all’Italian sounding, le risorse stanziate potrebbero essere destinate anche alla realizzazione di campagne informative e di comunicazione finalizzate a consentire l'immediata identificazione del prodotto italiano rispetto ad altri prodotti;
   giudicato, inoltre, con estremo favore che il medesimo articolo 32, ai commi da 12 a 15, allo scopo di assicurare la piena informazione dei consumatori in ordine al ciclo produttivo e di favorire le esportazioni di prodotti di qualità, preveda la concessione da parte del Ministero dello sviluppo economico di un'agevolazione – fissata nella misura massima 1 milione di euro per anno a decorrere dal 2019 – diretta a sostenere la promozione all'estero di marchi collettivi o di certificazione volontari italiani, di cui agli articoli 11 ed 11-bis del Codice della proprietà industriale, da parte di associazioni rappresentative di categoria; Pag. 187
   preso atto con favore delle ulteriori misure suscettibili di produrre effetti positivi anche sul comparto agricolo, tra le quali, in particolare, la reintroduzione, disposta all'articolo 1, dal 1o aprile 2019 del cosiddetto superammortamento che consente di maggiorare del 30 per cento il costo di acquisizione a fini fiscali degli investimenti in beni materiali strumentali nuovi; le modifiche apportate dall'articolo 20 alle modalità di funzionamento della c.d. «Nuova Sabatini», prevedendo, tra l'altro, l'innalzamento dell'importo massimo del finanziamento agevolato concedibile ai beneficiari durante il periodo dell'intervento da due a quattro milioni di euro, nonché la concessione, prevista all'articolo 49, alle piccole e medie imprese italiane esistenti al 1o gennaio 2019, per il periodo d'imposta in corso al 1o maggio 2019, di un credito d'imposta pari al 30 per cento delle spese sostenute per la partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali di settore che si svolgono all'estero, nel limite massimo di 60.000 euro;
   osservato, tuttavia, con riferimento alle richiamate disposizioni di cui agli articoli 1 e 20 che la maggioranza delle imprese agricole soggette a tassazione in base alle regole catastali non può avere accesso a tali agevolazioni, considerato il sistema di determinazione del reddito che non prevede la rilevazione dei costi e dei ricavi effettivi;
   ritenuto pertanto necessario, al fine di superare tale limitazione e consentire agli imprenditori agricoli di beneficiare degli incentivi per gli investimenti in questione, introdurre un equivalente credito d'imposta per le aziende agricole che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi nel lasso di tempo previsto dalla norma,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione:
  provvedano le Commissioni di merito ad integrare le disposizioni contenute all'articolo 32, commi 1 e 13, al fine di inserire, nel procedimento di adozione dei decreti ministeriali attuativi delle disposizioni contenute nel medesimo articolo, volte al contrasto dell’Italian sounding, il concerto del Ministero delle politiche agricole e alimentari, forestali e del turismo;
  e con le seguenti osservazioni:
   a) agli articoli 1 e 20 si dovrebbe prevedere che alle imprese agricole che effettuano gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi e in nuovi macchinari, impianti e attrezzature, compresi i c.d. investimenti in beni strumentali «Industria 4.0» e che non possono – essendo soggette a tassazione in base alle regole catastali – avere accesso alle misure previste dai predetti articoli, sia attribuito un equivalente credito di imposta;
   b) si dovrebbe integrare la disposizione contenuta all'articolo 32, comma 1, al fine di prevedere che le risorse dallo stesso stanziate siano destinate anche alla realizzazione di campagne informative e di comunicazione finalizzate a consentire l'immediata identificazione del prodotto italiano rispetto ad altri prodotti;
   c) si dovrebbe altresì valutare se la disposizione contenuta all'articolo 32, comma 4, lettera a), non rischi di compromettere la possibilità di utilizzare toponimi inclusi in marchi la cui registrazione resta soggetta alle altre disposizioni del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.

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ALLEGATO 3

Disposizioni concernenti l'etichettatura, la tracciabilità e il divieto della vendita sottocosto dei prodotti agricoli e agroalimentari, nonché delega al Governo per la disciplina e il sostegno delle filiere etiche di produzione. C. 1549 Cenni.

NUOVO TESTO PREDISPOSTO DALLA RELATRICE ADOTTATO DALLA COMMISSIONE COME TESTO BASE

Disposizioni concernenti il divieto di aste a doppio ribasso per l'acquisito di prodotti agricoli e agroalimentari, nonché delega al Governo per la disciplina e il sostegno delle filiere etiche di produzione.

Capo I
DIVIETO DI ASTE A DOPPIO RIBASSO

Art. 1.
(Divieto di aste elettroniche a doppio ribasso per l'acquisto di prodotti agricoli e agroalimentari)

  1. Sono vietate per l'acquisto di prodotti agricoli e agroalimentari le aste elettroniche a doppio ribasso relativamente al prezzo di acquisto.
  2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque contravviene al divieto di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa da euro 2.000,00 a euro 50.000,00. L'entità della sanzione viene determinata in ragione del fatturato dell'azienda che ha commesso la violazione.
  3. In caso di violazioni di particolare gravità o di reiterazione ai sensi dell'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981 n. 689, l'autorità amministrativa dispone la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni.

Art. 2.
(Modifiche al codice dei contratti pubblici)

  1. All'articolo 56 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  «1-bis. Gli appalti diretti all'acquisto di prodotti e servizi nei settori della ristorazione collettiva e della fornitura di derrate alimentari non sono oggetto di aste elettroniche».

Capo II
SOSTEGNO ALLE IMPRESE VIRTUOSE CHE PROMUOVONO FILIERE ETICHE DI PRODUZIONE

Art. 3.
(Modifiche all'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori)

  1. Nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 3 febbraio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2016, devono essere riportati, per ogni singola organizzazione, anche i nominativi dei soci affiliati.
  2. Con proprio decreto, il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede Pag. 189ad apportare le modifiche necessarie al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 3 febbraio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2016, al fine di adeguarlo a quanto disposto dal comma 1.

Art. 4.
(Delega al Governo per la disciplina delle filiere etiche di produzione, importazione e distribuzione dei prodotti alimentari e agroalimentari)

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la disciplina delle filiere etiche di produzione, importazione e distribuzione dei prodotti alimentari e agro-alimentari.
  2. Il decreto legislativo è adottato sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) introduzione di agevolazioni fiscali e norme premianti per le imprese dei settori agricolo e agroalimentare che concorrono alla realizzazione di progetti volti alla creazione di filiere etiche di produzione, distribuzione e commercializzazione di prodotti alimentari e agroalimentari, in conformità alla disciplina nazionale e dell'Unione europea in materia fiscale, di diritto del lavoro, nonché di tutela dell'ambiente, della salute e dei diritti del fanciullo, e nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
   b) definizione e sviluppo di sinergie fra sistemi di classificazione e di tracciabilità delle produzioni, compresa la divulgazione pubblica dell'elenco dei fornitori da parte delle imprese, della grande distribuzione organizzata e dell'industria della trasformazione alimentare;
   c) individuazione dei criteri per la definizione della sostenibilità ambientale, sociale ed economica delle filiere etiche di cui all'alinea.

  3. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con i Ministri dello Sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Lo schema di decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere parlamentare scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Il parere definitivo delle Commissioni parlamentari competenti per materia è espresso entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può comunque essere adottato.
  4. Dall'attuazione della delega di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora il decreto legislativo determini nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, il medesimo decreto legislativo è emanato solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi, ivi compresa la legge di bilancio, che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.