CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 8 maggio 2019
184.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-02057 Viviani: Sulle iniziative a sostegno delle aziende agricole colpite dal fenomeno della «moria del kiwi».

TESTO DELLA RISPOSTA

  Come rilevato dall'interrogante, la sindrome nota come «moria del kiwi» si è manifestata dal 2012 nell'area del basso veronese, uno dei territori regionali maggiormente vocati, ed è subito apparsa problematica a causa delle numerose casistiche riscontrate.
  Per identificarne le cause, la Regione Veneto ha avviato tempestivamente una serie di ricerche (sia di carattere parassitario che di tipo agronomico) rivolte a analizzare la presenza di possibili inquinanti nelle acque di irrigazione e/o nel terreno, le condizioni meteorologiche dal 2012 in poi, la conduzione agronomica del frutteto, le caratteristiche del terreno nelle zone colpite, la modalità di irrigazione e nutrizione delle piante, la presenza di patogeni.
  I controlli non hanno rilevato la presenza di inquinanti né di organismi nocivi di nuova introduzione negli impianti colpiti, ma solo la presenza di alcuni funghi già noti per essere agenti patogeni dell'apparato radicale.
  Occorre tuttavia sottolineare che le caratteristiche agronomiche del terreno, in associazione con l'elevata piovosità degli ultimi anni, l'innalzamento delle temperature medie e dell'indice di umidità, possono aver avuto un ruolo determinante nella manifestazione dei fenomeni, provocando una condizione di anossia per periodi prolungati, inducendo un notevole stress radicale.
  Infatti, la pianta del kiwi è particolarmente sensibile al ristagno idrico soprattutto nei casi di sommersione del terreno, anche per tempi limitati a pochi giorni, con sofferenze dovute a costipazione e presenza di anossia del terreno, tipicamente ascrivibili, per altre specie, a condizioni di saturazione prolungate. Le esperienze confermano che un danno radicale occorso nella stagione invernale è in grado di compromettere la ripartenza vegetativa della pianta con limitazione delle capacità di assorbimento per sopperire alle esigenze nutrizionali e idriche, con conseguenti rapidi appassimenti e disseccamenti tipici della sindrome.
  Dall'esito degli studi finora condotti, il fenomeno della moria appare la conseguenza di più cause che, insieme, concorrono ad alterare la vitalità degli apparati radicali fino a comprometterne la funzionalità. Pertanto, l'adozione di nuove pratiche di coltivazione, come ad esempio sistemi di irrigazione a goccia, uso di portinnesti specifici e particolari lavorazioni dei terreni per favorire il deflusso delle acque superficiali, risultano utili ai fini della regressione dei sintomi.
  In ogni caso, è indispensabile continuare nelle attività di ricerca al fine di identificare, con certezza, le cause dei disseccamenti e per definire una strategia di contrasto del fenomeno.
  Rilevo al riguardo che la Regione Veneto, a prosecuzione delle attività di sperimentazione iniziate nel 2014, con decreto n. 41 del 3 maggio 2018 ha approvato e finanziato un progetto di durata quadriennale la cui attuazione è stata affidata, mediante rapporto convenzionale, all'Agenzia Veneta per l'innovazione nel Settore Primario.
  I risultati delle sperimentazioni condotte verranno periodicamente valutati in sede di Comitato fitosanitario nazionale al fine di monitorare costantemente l'evoluzione della problematica e attivare le misure fitosanitarie che si rendessero necessarie.

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ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-02059 Gadda: Sull’«accordo di sviluppo commerciale Cappelli» sulla moltiplicazione del seme e la vendita della granella.

TESTO DELLA RISPOSTA

  La varietà di frumento duro Senatore Cappelli è stata costituita nel 1923 dall'agronomo e genetista Nazareno Strampelli attraverso la selezione di un frumento duro tunisino denominato Jeanh Rhetifah ed è stata una delle varietà maggiormente diffuse per le sue elevate capacità produttive valutate in quel contesto storico.
  La varietà è stata iscritta, al Registro nazionale delle varietà delle specie di piante agrarie, con decreto del 3 maggio 1969 e il responsabile della conservazione in purezza è il CREA-CI di Foggia.
  Alla varietà in questione non risulta associato alcun diritto di proprietà intellettuale, pertanto si può fare riferimento solamente alle disposizioni che regolamentano la commercializzazione delle sementi (legge 25 novembre 1971, n. 1096 e decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065) e alle norme sui contratti tra privati.
  La produzione delle sementi di categoria di base (sementi prodotte dal costitutore, direttamente o sotto la sua responsabilità, secondo norme di selezione che assicurino la conservazione in purezza delle varietà) è riservata, nel caso in esame, al CREA-CI, che ha indicato la S.I.S. – Società Italiana Sementi S.p.A. (Società con la quale ha stipulato un contratto per tale varietà) come esecutore materiale della produzione di semente.
  In questo senso, il responsabile della conservazione in purezza è l'unico soggetto che possa avere la disponibilità del seme di categoria di base e può quindi riservarsi, in sede di contratto privato, che chi acquista tale semente – per la produzione commerciale di semente di categoria certificata in I o II riproduzione – versi un corrispettivo economico per la commercializzazione di quest'ultima innescando, di fatto, un diritto di esclusiva.
  Tale diritto non può essere esercitato verso chi, avendo acquisito sul mercato semente certificata di I riproduzione, si dispone a produrre una semente certificata di II riproduzione (R2), ammessa a fini commerciali sia dalla normativa nazionale che da quella comunitaria. Nel caso specifico della varietà Cappelli, tale possibilità è esclusa dai contratti di conferimento totale del materiale sementiero di I riproduzione.
  A questo proposito è opportuno sottolineare che la licenza concessa alla S.I.S. limita l'esclusiva alla sola moltiplicazione del seme certificato per ottenere seme di seconda riproduzione di libera vendita: ogni azienda agricola può acquistare quest'ultimo, riutilizzarlo per la semina nel propria ambito aziendale e produrlo per ricavare granella da macina, ma non rivenderlo come semente, in quanto ciò contrasterebbe con la legge sementiera.
  Ogni altra azienda sementiera, in virtù dell'esclusiva concessa alla S.I.S., non può liberamente effettuare la moltiplicazione, a meno che non le venga concessa una sub-licenza dalla stessa S.I.S.
  Tutto ciò premesso, non v’è alcun intento da parte del CREA di limitare l'approvvigionamento delle sementi di II riproduzione (R2) in funzione delle esigenze del mercato; l'articolo 5 del contratto con la S.I.S. prevede infatti che il licenziatario esclusivo farà i suoi migliori sforzi per Pag. 168garantire una promozione efficace della varietà e prenderà le misure necessarie per garantire l'approvvigionamento di seme R2 per la varietà del contratto, in funzione dei bisogni del mercato.
  In ogni caso, al fine di garantire il puntuale rispetto degli accordi pattuiti, sono state impartite specifiche disposizioni al CREA affinché i vari impegni contrattuali in essere vengano puntualmente rispettati ed è stata programmata un'apposita riunione tra questo Ministero e il CREA, per verificare la rispondenza del contratto stipulato in relazione alla reale disponibilità di semente certificata R2 per il mondo agricolo, verifica delle cui risultanze sarà cura di questo Ministero dare successivamente conto.
  Con riguardo alle vicende in esame, va comunque evidenziato che al di là dell'impegno profuso da questo Ministero, si rimane comunque in attesa degli esiti dell'istruttoria AL22 avviata di recente nei confronti della S.I.S. da parte dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

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ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-02060 Cassese: Sul seguito dato dal Governo agli impegni assunti con la risoluzione 8/00014 in materia di tracciabilità delle uova.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Questo Ministero non può che confermare l'impegno profuso nella direzione di massimizzare la corretta informazione a favore del consumatore in ordine all'origine e provenienza del prodotto in esame.
  Per tale motivo, dando seguito agli impegni assunti dal Governo con la risoluzione n. 8/0014, approvata dalla XIII Commissione nella seduta del 29 gennaio 2019, nel mese di marzo ultimo scorso sono state impartite – per il tramite dell'ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) di questo Ministero – disposizioni mirate all'intensificazione dei controlli all'importazione nel settore delle uova.
  In particolare, al fine di evitare che uova provenienti da estero siano commercializzate come uova italiane, l'ICQRF (con una mirata circolare dispositiva dei controlli inviata per opportuna conoscenza anche al Ministero della Salute «Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari») ha attivato i propri Uffici territoriali chiedendo di innalzare il livello di attenzione nel settore specifico ed orientare i controlli nei confronti degli operatori che introducono uova dall'estero.
  Ai predetti Uffici territoriali dell'ICQRF è stato chiesto di svolgere la propria attività di controllo presso gli importatori e lungo la filiera produttiva, al fine di verificare la corretta marchiatura delle uova, presso i centri d'imballaggio e le industrie alimentari che introducono e/o lavorano uova estere.
  In generale si fa presente che l'ICQRF, in qualità di organo di controllo Ufficiale del Mipaaft, è costantemente impegnato nella prevenzione e repressione degli illeciti nei vari settori del comparto agroalimentare, al fine di tutelare i consumatori ed i produttori nazionali. Ha un ruolo determinante nei controlli relativi alla tracciabilità e sulla corretta fornitura delle indicazioni sugli alimenti.
  In tale ambito, i controlli sono indirizzati all'accertamento della veridicità delle indicazioni riportate sui documenti commerciali e sulla successiva etichettatura.

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ALLEGATO 4

Interrogazione n. 5-02058 Spena: Sull'accesso in deroga al Fondo di solidarietà nazionale in favore delle imprese agricole dell'Agro Pontino.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Tengo preliminarmente a precisare che questo Ministero presta la massima attenzione al tema delle imprese colpite da eventi atmosferici avversi e segue con ogni sforzo la situazione di emergenza.
  Nello specifico, per quanto richiesto dall'On.le Interrogante, considerato che le avversità atmosferiche hanno colpito una vasta parte dei territori italiani, interessando 11 regioni (Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Sicilia, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano), con danni considerevoli anche al settore agricolo, questa Amministrazione si è immediatamente interfacciata con il Dipartimento per la Protezione civile e con le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, per avviare una rilevazione puntuale dei danni e dei conseguenti fabbisogni per il ripristino della potenzialità produttiva delle imprese agricole e del patrimonio forestale, comprese le somme urgenze.
  In tale contesto abbiamo contribuito alla stesura di una prima Ordinanza di Protezione civile che per il settore agricolo prevede:
   interventi di cui all'articolo 25 comma 2 del decreto legislativo n. 1/2018, finalizzati, tra l'altro, a fornire i primi soccorsi alle imprese danneggiate dall'evento, per fronteggiare le necessità più urgenti, al finanziamento di interventi per la riduzione del rischio residuo e alla ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture produttive danneggiate;
   deroga alle disposizioni del decreto legislativo n. 102/2004, per consentire l'attivazione degli interventi compensativi del fondo di solidarietà nazionale, a fronte dei danni a colture e strutture aziendali assicurabili con polizze agevolate ma non assicurate; in particolare, potranno essere concessi alle imprese agricole: contributi in conto capitale fino all'80 per cento del danno sulla produzione lorda vendibile ordinaria, prestiti ad ammortamento quinquennale per le maggiori esigenze di conduzione aziendale nell'anno in cui si è verificato l'evento ed in quello successivo, proroga delle rate delle operazioni di credito in scadenza nell'anno in cui si è verificato l'evento calamitoso, esonero parziale (fino al 50 per cento) dal pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali propri e dei propri dipendenti, contributi in conto capitale per il ripristino delle strutture aziendali danneggiate e per la ricostituzione delle scorte eventualmente compromesse o distrutte.

  Preciso che compatibilmente con le esigenze primarie delle imprese agricole, potranno essere adottate anche misure volte alla ricostruzione delle infrastrutture connesse all'attività agricola, tra cui quelle irrigue e di bonifica, con onere della spesa a carico del Fondo di Solidarietà Nazionale.
  Inoltre, con legge 30 dicembre 2018, n. 145, articolo 1, comma 1028, è stata autorizzata la spesa di 800 milioni di euro per l'anno 2019 e 900 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, destinati, tra l'altro, anche alla riorganizzazione delle strutture agricole danneggiate, sulla base delle disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2019.Pag. 171
  Informo che le regioni interessate nell'ambito dei rispettivi programmi di sviluppo rurale potranno attivare la misura di ripristino del potenziale produttivo agricolo con la quale finanziare i fabbisogni non coperti dalle misure di cui sopra.
  Infine voglio anche segnalare come il Ministero sia stato riconosciuto utile interlocutore nel raccogliere le esigenze del mondo produttivo nel corso delle varie riunioni che si sono tenute con i diversi stakeholders.

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ALLEGATO 5

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakhstan, dall'altra, con allegati, fatto ad Astana il 21 dicembre 2015. (C. 1648 Governo).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

  La XIII Commissione Agricoltura,
   esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 1648 del Governo, di Ratifica ed esecuzione dell'Accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakhstan, dall'altra, con allegati, fatto ad Astana il 21 dicembre 2015;
   valutate favorevolmente le disposizioni contenute al Capo 15 del Titolo IV, che interviene in materia di cooperazione nell'ambito agricolo e dello sviluppo rurale;
   preso in particolare atto con favore che tale cooperazione è tra l'altro volta a favorire lo scambio di esperienze in materia di indicazioni geografiche (IG) – in relazione alle quali il Titolo III, al capo 7, appresta una specifica disciplina – in materia di politiche di qualità e dei relativi meccanismi di controllo, nonché di misure per garantire la sicurezza alimentare e lo sviluppo della produzione agricola anche con il metodo biologico,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE