CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 8 maggio 2019
184.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Modifiche all'articolo 5 della legge 1o dicembre 1970, n. 898, in materia di assegno spettante a seguito di scioglimento del matrimonio o dell'unione civile (Nuovo testo C. 506 Morani).

PARERE APPROVATO

  La XI Commissione,
   esaminato, per quanto di competenza, il nuovo testo della proposta di legge n. 506 Morani, recante modifiche all'articolo 5 della legge 1o dicembre 1970, n. 898, in materia di assegno spettante a seguito di scioglimento del matrimonio o dell'unione civile;
   apprezzata la finalità del provvedimento di eliminare le incertezze attualmente caratterizzanti una materia la cui disciplina non risulta più coerente con i cambiamenti sociali intervenuti e nella quale si sono susseguite importanti pronunce giurisprudenziali che hanno assecondato tali cambiamenti;
   preso atto che, in coerenza con quanto da ultimo affermato in sede giurisprudenziale, il parametro del diritto al mantenimento del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio non può più essere ritenuto soddisfacente, preferendosi fare riferimento a quello del raggiungimento dell'indipendenza economica del coniuge richiedente;
   considerato che l'articolo 1, prevedendo la possibilità per il giudice di disporre, con la sentenza di divorzio, l'attribuzione di un assegno allo scopo di equilibrare, per quanto possibile, la disparità delle condizioni di vita dei coniugi determinata dallo scioglimento del matrimonio, introduce tra i parametri di determinazione dell'assegno anche la ridotta capacità di reddito dovuta a ragioni oggettive e la mancanza di un'adeguata formazione professionale quale conseguenza dell'adempimento di doveri coniugali,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 2

DL 22/2019: Misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea (C. 1789 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

  La XI Commissione,
   esaminato il disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, recante misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea, approvato dal Senato;
   apprezzata la finalità di rafforzare la stabilità finanziaria e la tutela degli investitori, alla luce di un insieme di sollecitazioni cui l'Italia è chiamata a rispondere nell'evoluzione del contesto internazionale, influenzato dalle decisioni che il Regno Unito adotterà per dare seguito al referendum che ha sancito l'uscita del Paese dall'Unione europea;
   considerato che l'articolo 12 interviene sulla disciplina dei limiti di investimento dei fondi pensione, ai fini della quale assimila, per tutto il corso del periodo transitorio, i fondi di investimento del Regno Unito ai fondi europei, per mantenere l'assoggettamento dei primi alla disciplina europea;
   rilevato che l'articolo 16 introduce disposizioni per il potenziamento dei servizi consolari prestati ai cittadini italiani, prevedendo, al comma 1, lettera b), l'integrazione delle risorse previste a legislazione vigente per assegni e indennità a favore del personale dell'Amministrazione degli affari esteri in servizio all'estero, al comma 2, l'aumento di cinquanta unità del contingente massimo di personale a contratto che le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari di prima categoria e gli istituti italiani di cultura possono assumere, per le proprie esigenze di servizio, previa autorizzazione dell'Amministrazione centrale, nonché, al comma 3-bis, il rimborso al personale a contratto delle spese di vitto e di alloggio sostenute, in aggiunta a quello delle spese di viaggio;
   condivisa la finalità dell'articolo 19, volto a mettere in grado l'Amministrazione di svolgere le attività connesse all'assunzione da parte dell'Italia della presidenza del G20 nel 2021 e di potenziare le attività a supporto dei negoziati europei e internazionali;
   osservato che, con tali finalità, l'articolo 19, comma 1, autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze, nel triennio 2019-2021, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali nel rispetto dei limiti della dotazione organica, ad assumere a tempo indeterminato fino a trenta unità di personale di alta professionalità da inquadrare nel profilo di area terza, mediante lo svolgimento di concorsi pubblici unici, per esami o per titoli ed esami, in relazione a figure professionali omogenee, con modalità Pag. 155semplificate e dispone l'incremento di 800.000 euro per ciascuno degli anni del triennio 2019-2021 della dotazione finanziaria destinata alla corresponsione dell'indennità accessoria di diretta collaborazione, destinata al personale non dirigenziale o a quello con rapporto di impiego non privato,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE.