CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 8 maggio 2019
184.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-02048 Martino: Iniziative a sostegno dei territori colpiti da eventi sismici.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti chiedono di conoscere quali iniziative si intendano adottare al fine di dare seguito all'impegno contenuto nell'ordine del giorno n. 9/1408/012 – approvato nel corso dell’iter di conversione del decreto-legge n. 119 del 2018 – con il quale il Governo si impegnava a valutare l'opportunità di estendere ai comuni dell'Abruzzo interessati dal sisma del 6 aprile 2009 il regime fiscale vigente nel comune di Livigno.
  Al riguardo, sentiti gli uffici competenti, si rappresenta quanto segue.
  Il regime fiscale richiamato comporta di fatto l'adozione di una zona extra-doganale per cui le cessioni di beni e le prestazioni di servizi sono esenti da IVA e da altri tributi quali accise e dazi doganali in modo da attrarre grandi aziende ad investimenti e rilanciare l'attività produttiva locale.
  Ciò premesso, occorre preliminarmente osservare che la materia doganale è di competenza esclusiva degli Organismi UE e, quindi, sottratta alla potestà del legislatore nazionale. In particolare, l'articolo 4 del Regolamento (UE) n. 952/2013 (Codice doganale dell'Unione), stabilisce che il territorio doganale dell'Unione è formato dall'insieme dei territori degli Stati che fanno parte dell'UE con alcune limitate eccezioni (extraterritorialità doganale).
  Per quanto riguarda la Repubblica italiana, è previsto in particolare che il comune di Livigno resti escluso dal territorio doganale dell'Unione europea (il comune di Livigno non rientra altresì nel campo di applicazione della Direttiva IVA – Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto – articolo 6, comma 2, lett. e).
  In considerazione di quanto sopra, pertanto, si rappresenta che la volontà di includere i comuni dell'Abruzzo interessati dal sisma del 6 aprile 2009 tra i territori extradoganali dell'UE (come nel caso di Livigno), comporta necessariamente una modifica del territorio doganale dell'Unione Europea (così come definito dal suddetto articolo 4 del Codice doganale dell'Unione) e dunque una modifica del Regolamento (UE) n. 952/2013, ad opera di uno strumento normativo di pari rango.
  Si rileva, in ultimo, che le misure proposte comportano in ogni caso effetti finanziari negativi valutabili solo al momento della definizione delle stesse.

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ALLEGATO 2

5-02049 Cancelleri: Tassi di interesse dei buoni fruttiferi postali.

TESTO DELLA RISPOSTA

  In risposta all'interrogazione in riferimento si rappresenta, preliminarmente, che la possibilità della variazione dei tassi di interesse dei buoni postali fruttiferi era prevista dall'articolo 173 del TU approvato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 156 del 1973, come modificato con decreto-legge 30 settembre 1974 n. 460 convertito nella legge 25 novembre 1974 n. 588. In particolare, l'articolo 173, stabiliva che le variazioni del saggio di interesse dei buoni postali fruttiferi erano disposte con decreto del Ministro per il Tesoro, di concerto con il Ministro delle Poste e le telecomunicazioni, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale ed avevano effetto per i buoni di nuova serie emessi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso. Tale norma prevedeva, altresì, che le dette variazioni potessero essere estese ad una o più delle precedenti serie e che, ai soli fini del calcolo degli interessi, i buoni delle precedenti serie, alle quali fosse stata estesa la variazione del saggio, si consideravano come rimborsati e convertiti in titoli della nuova serie e il relativo computo degli interessi era effettuato sul montante maturato. Gli interessi venivano corrisposti sulla base della tabella riportata a tergo dei buoni e tale tabella, per i titoli i cui tassi erano stati modificati dopo la loro emissione, era integrata con quella a disposizione dei titolari dei buoni stessi presso gli uffici postali.
  Sulla base del citato articolo 173 del TU approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 176 del 1973 sono state effettuate quattro modifiche dei tassi, tre in senso favorevole ai clienti (di cui ai decreto ministeriale 22 febbraio 1975, decreto ministeriale 22 giugno 1976 e decreto ministeriale 15 giugno 1981) e una (di cui al decreto ministeriale 13 giugno 1986) in senso sfavorevole.
  Quest'ultima modifica è stata disposta con l'emanazione del citato decreto ministeriale 13 giugno 1986 che, nell'istituire la serie di buoni postali fruttiferi ordinari «Q», ha esteso i tassi relativi a tale serie ai buoni postali fruttiferi appartenenti alle serie precedentemente emesse (cioè, alle serie «L», «M», «N», «O» e «P»), stabilendo che, a tali buoni già emessi, i nuovi tassi sarebbero stati applicati a partire dal 1o gennaio 1987. Pertanto, è opportuno precisare che i tassi della serie «Q», inferiori rispetto a quelli originariamente previsti per i buoni appartenenti alle serie precedenti alla «Q», vengono applicati a buoni già emessi non retroattivamente, ma solo a partire dal 1o gennaio 1987, mentre per il periodo antecedente continuano ad essere applicati i tassi originariamente previsti dai decreti ministeriali istitutivi della relativa serie di appartenenza.
  In particolare, in merito alla modifica dei tassi delle serie L, M, N, O e P, la giurisprudenza di merito è sempre stata sostanzialmente unanime nel rigettare per infondatezza le domande giudiziali di titolari di tali buoni, volte ad ottenere l'accertamento del diritto all'applicazione dei tassi previsti per la originaria serie di appartenenza, riportati sul retro dei buoni stessi.
  Del pari, l'orientamento dell'Arbitro Bancario Finanziario in materia è nel senso del non accoglimento dei ricorsi. L'ABF ha infatti sancito in numerose Decisioni dei Collegi Territoriali, nonché definitivamente con la Decisione del Collegio Pag. 119di Coordinamento 5675/2013, che il comportamento dell'intermediario è corretto, per effetto del combinato disposto dell'articolo 173 decreto del Presidente della Repubblica n. 156 del 1973 e del decreto ministeriale 13 giugno 1986 n. 477500. Tale orientamento è citato anche dalla «Relazione 2015 di Banca d'Italia sull'attività dell'ABF nel 2014» (pag. 47).
  Il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione nella sentenza n. 13979 del 15 giugno 2007, riportato nell'interrogazione, secondo cui il contrasto tra le condizioni apposte sul titolo e quelle stabilite dal decreto ministeriale deve essere risolto dando prevalenza alle prime, riguarda, in realtà, una fattispecie diversa da quella che forma oggetto dell'interrogazione in oggetto.
  Nella controversia del 2007, infatti, si discuteva di un caso in cui era stato emesso un buono recante a tergo – per mero errore materiale – condizioni sin dal principio diverse da quelle previste dal decreto ministeriale che regolava l'emissione di quella serie di buoni. È, pertanto, in relazione a tale fattispecie che la Corte di cassazione nella sentenza del 2007, richiamata dall'interrogante, ha ritenuto che dovessero prevalere le condizioni indicate sul titolo rispetto a quelle di cui al decreto ministeriale in vigore al momento della sottoscrizione del buono.
  Nella medesima sentenza del 2007, la Corte di cassazione, con riferimento della modifica dei tassi di interesse intervenuta successivamente all'emissione dei buoni, ha, invece, riconosciuto la legittimità di tale variazione, con la conseguente applicazione dei nuovi tassi di rendimento (sia in aumento che in diminuzione) introdotti con successivi decreti ministeriali pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale.
  Dirimente sulla questione sollevata dall'interrogante è la sentenza n. 3963/19 dell'11 febbraio 2019 delle Sezioni Unite Civili della Corte di cassazione. Infatti, la Suprema Corte ha stabilito che un buono fruttifero postale sottoscritto prima del 1986 (tra cui rientrano, quindi, i buoni delle serie «L», «M», «N», «0» e «P») è disciplinato dall'articolo 173 del decreto del Presidente della Repubblica n. 156 del 1973 e che, in base a tale disposizione normativa, era consentito variare il tasso di interesse relativo a buoni già emessi, per mezzo di un decreto ministeriale da pubblicarsi in Gazzetta Ufficiale (come effettivamente avvenuto con l'adozione dei decreti ministeriali 22 febbraio 1975, 22 giugno 1976, decreto ministeriale 15 giugno 1981, e del decreto ministeriale del 13 giugno 1986).
  Le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno, dunque, statuito la prevalenza dei tassi indicati nei decreti ministeriali rispetto a quelli riportati sul retro dei buoni.
  Per quanto riguarda poi la conoscibilità da parte del sottoscrittore del buono della possibilità di una variazione (nel caso di specie, in peius) dei rendimenti indicati al momento della sottoscrizione del buono, la Corte di cassazione chiarisce che ciò è assicurato dalla pubblicità legale del decreto ministeriale mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, nonché dal generale principio della conoscenza della norma (appunto l'articolo 173 del Codice Postale) che prevedeva espressamente la possibilità della pubblica amministrazione di variare i saggi di interesse, anche con riferimento ai titoli già emessi e sottoscritti.

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ALLEGATO 3

5-02050 Fregolent: Aliquota IVA applicabile alla fornitura di energia elettrica per il funzionamento delle parti comuni dei condomini.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame, gli Onorevoli interroganti fanno riferimento al regime IVA cui è assoggettata la fornitura di energia elettrica per il funzionamento delle parti comuni dei condomini.
  Gli Onorevoli osservano che nella consulenza giuridica n. 3 del 4 dicembre 2018,l'Agenzia delle entrate ha chiarito che l'IVA deve essere corrisposta nella misura del 22 per cento sull'intera fornitura riguardante anche l'illuminazione comune, gli ascensori, gli impianti, e altro, non trovando applicazione l'aliquota IVA agevolata nella misura del 10 per cento, di cui al numero 103) della Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, prevista per la fornitura di «energia elettrica per uso domestico».
  L'Onorevole interrogante rappresenta che la conseguenza diretta di questa interpretazione è «l'incremento dell'IVA dal 10 al 22 per cento che graverà sui contribuenti già provati dal sensibile rialzo degli oneri di sistema in bolletta» ed in particolare sulla grossa fascia di popolazione che vive nei condomini di vecchia costruzione dove le spese dell'elettricità sono sostenute in comune.
  Ciò premesso, chiede di valutare l'opportunità di intervenire in sede legislativa, al fine di riportare un equilibrio nella tassazione della fornitura di energia elettrica per il funzionamento delle parti comuni dei condomini residenziali o prevalentemente residenziali, riducendo l'aggravio sulla fasce più deboli della popolazione evitando altresì l'accertamento sul pregresso e scongiurando il rischio di contenzioso.
  Al riguardo, sentiti gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
  L'articolo 102 della direttiva 2006/112/CE del 28 novembre 2006, stabilisce che: «Previa consultazione del comitato IVA, ciascuno Stato membro può applicare un'aliquota ridotta alle forniture di gas naturale, di energia elettrica o di teleriscaldamento».
  Nell'ordinamento italiano, in linea con le disposizioni unionali, la sopra menzionata Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, include tra i beni che fruiscono dell'aliquota IVA ridotta del 10 per cento:
   «103) energia elettrica per uso domestico;».

  A tal proposito l'Agenzia delle entrate, ha chiarito nella Circolare del Ministero delle Finanze del 7 aprile 1999, n. 82, e ribadito con la risoluzione 15 dicembre del 2004, n. 150, che «l'uso domestico si realizza nelle somministrazioni rese nei confronti di soggetti che, quali consumatori finali, impiegano il gas o l'energia elettrica, il calore-energia nella propria abitazione, a carattere familiare o collettivo, e non utilizzano i citati prodotti nell'esercizio di imprese o per effettuare prestazioni di servizi, rilevanti ai fini IVA, anche se in regime di esenzione».
  Nel citato documento di prassi, l'Agenzia ha, altresì, chiarito che «Il legislatore attraverso il richiamo “all'uso domestico” dei consumi in discorso ha infatti limitato l'agevolazione alle sole ipotesi di impiego di energia elettrica, del gas, del calore-Pag. 121energia nella propria abitazione a carattere familiare o in analoghe strutture a carattere collettivo con esclusione, pertanto, delle ipotesi in cui i cennati prodotti vengano utilizzati promiscuamente anche in strutture non residenziali».
  Tanto premesso, sono comunque in corso presso i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria gli opportuni approfondimenti istruttori volti a risolvere la criticità segnalata dagli Onorevoli interroganti.

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ALLEGATO 4

5-02051 Gerardi: Accertamenti fiscali nei confronti di cittadini e imprese operanti nei comuni interessati dagli eventi sismici del 2016.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame, gli Onorevoli interroganti lamentano il fatto che nei Comuni della Provincia di Macerata, ricompresi nella cosiddetta «zona cratere» ed interessati dagli eventi sismici verificatisi nell'anno 2016, gli Uffici di Agenzia dell'entrate e la Guardia di finanza continuino ad eseguire attività di controllo fiscale propedeutiche alla azione accertativa malgrado il legislatore con il decreto-legge n. 8 del 2017 e successive modifiche abbia disposto, relativamente ai territori dei Comuni del Centro Italia colpiti dal terremoto, la sospensione dei termini di decadenza e prescrizione delle attività di controllo poste in essere dagli enti impositori.
  Pertanto, gli Interroganti segnalano il mancato rispetto da parte degli enti impositori, delle disposizioni in materia di sospensione dei termini di decadenza e prescrizione delle attività di controllo e chiedono l'adozione di iniziative «affinché Agenzia delle entrate e Guardia di Finanza e tutti gli organi preposti ai controlli dispongano la cessazione di ogni attività amministrativa, sia istruttoria che di accertamento fiscale, nei confronti dei cittadini e delle imprese risiedenti ed operanti nei Comuni interessati dagli eventi sismici del 2016».
  Al riguardo, sentiti gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
  L'articolo 11, comma 2, del citato decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, come modificato da ultimo dall'articolo 1, comma 994, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, prevede che nei Comuni individuati negli allegati 1 e 2 al decreto-legge n. 189 del 2016, recante disposizioni in materia di interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016, i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti creditori sono sospesi dal 1o gennaio 2017 fino alla scadenza dei termini delle sospensioni dei versamenti tributari previste dall'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e riprendono a decorrere dal 1o gennaio 2020.
  Tanto premesso, deve osservarsi che, nell'ambito del cratere, per quanto concerne la provincia di Macerata, sono stati inseriti 44 Comuni, tutti ricompresi nelle circoscrizioni di servizio della Tenenza della Guardia di finanza di Camerino e della Compagnia della Guardia di finanza di Macerata.
  Le partite IVA relative a contribuenti aventi domicilio fiscale nei Comuni del «cratere» risultano essere:
   16.552 con riguardo ai soggetti di minori dimensioni (ossia con un volume d'affari fino a 5.164.568 euro);
   125 con riguardo ai soggetti di medie dimensioni (ossia con un volume d'affari compreso tra 5.164.569 euro e 100.000.000 euro).

  La Guardia di Finanze riferisce che alla data del 7 maggio 2019 sono in corso 22 interventi ispettivi da parte della Guardia di Finanza, nei confronti di soggetti con domicilio fiscale in uno dei Comuni del «cratere», scaturiti nella quasi totalità dei casi dallo svolgimento di pregresse indagini Pag. 123di polizia giudiziaria che hanno consentito di accertare condotte penalmente rilevanti. In tal caso, la constatazione delle violazioni di carattere tributario consegue alla commissione di gravi illeciti di natura economico-finanziaria.
  Si evidenzia, inoltre, che successivamente all'evento sismico sono state significativamente ridotte le verifiche fiscali svolte dai reparti del Corpo operanti nella provincia di Macerata (-50 per cento rispetto al 2016), privilegiando l'esecuzione delle attività ispettive nei confronti di contribuenti con domicilio fiscale in Comuni non rientranti nella cosiddetta «zona cratere».
  In particolare, la Tenenza della Guardia di finanza di Camerino, nella cui circoscrizione ricadono esclusivamente Comuni inseriti nel «cratere», non è più incaricata, a partire dall'anno 2017, dello svolgimento di verifiche e controlli fiscali.
  L'Agenzia delle entrate comunica di aver conformato il suo operato alle disposizioni in materia di sospensione dei termini di decadenza e prescrizione delle attività di controllo nei confronti dei cittadini e delle imprese residenti ed operanti nei Comuni interessati dagli eventi sismici del 2016.
  Non risultano all'Agenzia delle entrate, allo stato, atti difformi.