CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 7 maggio 2019
183.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO

ALLEGATO

DL 22/2019: Misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea. (C. 1789 Governo, approvato dal Senato).

EMENDAMENTI

ART. 1.

  Sopprimerlo.
1. 1. Giacomoni, Martino, Bignami, Baratto, Cattaneo, Benigni, Angelucci.

  Al comma 1, capoverso Art. 1-bis, comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: l'integrità e la sicurezza delle reti con le seguenti: l'integrità e la sicurezza delle reti 5G.
1. 2. Paita, Giacomelli.

  Al comma 1, capoverso Art. 1-bis, comma 4, apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire le parole: «possono essere individuate» con le seguenti: «sono individuate»;
   b) aggiungere infine le seguenti parole: «necessarie al fine dell'applicazione del presente articolo».
1. 3. Paita, Giacomelli.

  Al comma 1, capoverso Art. 1-bis, comma 4 aggiungere il seguente:
  «4-bis. Le disposizioni introdotte dal presente articolo acquisiscono piena efficacia con l'adeguamento del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 1.».
1. 4. Paita, Giacomelli.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  «4-bis. Il Gruppo di coordinamento di cui al comma 4, trasmette, trimestralmente, una relazione al Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica, sull'attività svolta».
1. 5. Giacomoni, Martino, Bignami, Baratto, Cattaneo, Benigni, Angelucci.

ART. 3.

  Al comma 3, dopo le parole: le banche del Regno Unito, aggiungere le seguenti: gestori di fondi del Regno unito, gli OICR del Regno Unito,.
3. 1. Giacomoni, Martino, Bignami, Baratto, Cattaneo, Benigni, Angelucci.

ART. 4.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: , i gestori di fondi del Regno Unito, gli OICR del Regno Unito.

  Conseguentemente, al medesimo periodo, dopo le parole: soggetti convenzionati così Pag. 93come le banche aggiungere le seguenti: , i gestori di fondi, gli OICR.
4. 1. Giacomoni, Martino, Bignami, Baratto, Cattaneo, Benigni, Angelucci.

ART. 6.

  Al comma 1, sopprimere le parole da:, a condizione che, entro la predetta data, fino alla fine del comma.
6. 1. Giacomoni, Martino, Bignami, Baratto, Cattaneo, Benigni, Angelucci.

  Al comma 2, sopprimere le parole da:, a condizione che, entro la predetta data, fino alla fine del comma.
6. 2. Giacomoni, Martino, Bignami, Baratto, Cattaneo, Benigni, Angelucci.

ART. 12.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti criteri e modalità per assicurare l'integrale riscatto dei contributi versati dai cittadini italiani nei fondi pensione privati del Regno Unito.
12. 1. Ungaro, Schirò, Carè, La Marca, Fregolent.

ART. 14.

  Al comma 1, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Una persona dimostra in modo soddisfacente di rientrare nell'ambito del presente comma, fornendo al Questore un'attestazione di iscrizione anagrafica di cittadino dell'Unione europea, o un'attestazione di soggiorno permanente per i cittadini dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 30 del 2007, o un permesso di soggiorno rilasciato ai sensi del decreto legislativo n. 286 del 1998, o una carta di soggiorno rilasciata a, sensi degli articoli 10 o 17 del decreto legislativo n. 30 del 2007.».
14. 1. Ungaro, Schirò, Carè, La Marca, Fregolent.

  Al comma 1, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai cittadini del Regno Unito muniti di permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero dell'attestazione di soggiorno permanente ai sensi dell'articolo 16, del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30.».
14. 2. Ungaro, Schirò, Carè, La Marca, Fregolent.

  Al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.

  Conseguentemente:
   sostituire il comma 3, con il seguente:
  «3. Nell'ipotesi di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 2-bis e 2-ter, nonché all'articolo 9, commi 2, 4, 7, lettere a), b), c), e), 8, 9, 10, 11, 12 e 13 del decreto legislativo n. 286 del 1998. Nei casi di cittadini muniti di diritto di soggiorno permanente ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 la continuità del soggiorno di cui al comma 2 del presente articolo non è pregiudicata da assenze che non superino 5 anni consecutivi». Pag. 94
   al comma 4, terzo periodo, sostituire le parole: commi 4, 7, 8, 9, 10,11,12 e 13 con le seguenti: commi 4, 7, lettere a), b), c), e), 8, 9, 10, 11, 12 e 13».
14. 3. Ungaro, Schirò, Carè, La Marca, Fregolent.

  Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

Art. 14-bis.
(Disposizioni in materia di cittadinanza)

  1. All'articolo 9.1, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, le parole: «un'adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER)» sono sostituite dalle seguenti: «una conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER)».
14. 01. Ungaro, Schirò, Carè, La Marca, Fregolent.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

Art. 14-bis.
(Disposizioni in materia di cittadinanza).

  1. All'articolo 9-ter, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91 la parola: «quarantotto» è sostituta dalla seguente: «ventiquattro».
14. 02. Ungaro, Schirò, Carè, La Marca, Fregolent.
(Inammissibile)

ART. 15.

  Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2020 con le seguenti: 31 dicembre 2021.
15. 1. Ungaro, Schirò, Carè, La Marca, Fregolent.

  Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

Art. 15-bis.
(Disposizioni in materia di cittadinanza)

  1. Ai cittadini del Regno Unito che presentano entro il 30 novembre 2019 domanda di concessione della cittadinanza italiana non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9.1, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91 in materia di conoscenza della lingua italiana.
15. 01. Ungaro, Schirò, Carè, La Marca, Fregolent.

ART. 16.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con le seguenti:
   a) la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2 milioni di euro per l'anno 2020 per l'acquisto, la ristrutturazione, il restauro, la manutenzione straordinaria o la costruzione di immobili adibiti o da adibire a nuove sedi di uffici consolari nel Regno Unito la cui nuova localizzazione è stabilita previo il parere del Consiglio Generale degli Italiani all'Estero del Regno Unito;
   a-bis) la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 per l'apertura del consolato d'Italia di Manchester;

  Conseguentemente, sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a 7.377.175 euro per l'anno 2019, euro 8.299.437 per l'anno 2020 e euro 6.345.426 per l'anno 2021, euro 5.392.334 per l'anno 2022, euro 5.440.181 per l'anno 2023, euro 5.488.985 per l'anno 2024, euro 5.538.764 per l'anno 2025, euro 5.589.540 per l'anno 2026, euro 5.641.330 per l'anno 2027 ed euro 5.694.157 a decorrere dall'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento Pag. 95del Fondo speciale di parte corrente, iscritto ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per euro 7.377.175 per l'anno 2019, euro 8.299.437 per l'anno 2020, euro 6.694.157 per l'anno 2021 e euro 5.694.157 annui a decorrere dall'anno 2022.
16. 1. Ungaro, Schirò, Carè, La Marca, Fregolent.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: o da adibire inserire le seguenti: anche Manchester,.
16. 2. Giacomoni, Martino, Bignami, Baratto, Cattaneo, Benigni, Angelucci.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: per coprire gli oneri di 13 unità dei ruoli del MAECI da destinare in servizio nel Regno Unito;
16. 3. Giacomoni, Martino, Bignami, Baratto, Cattaneo, Benigni, Angelucci.

  Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: 1,5 milioni con le seguenti: 2 milioni.

  Conseguentemente, sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a 6.377.175 euro per l'anno 2019, euro 6,799.437 per l'anno 2020 e euro 5.845.426 per l'anno 2021, euro 5.892.334 per l'anno 2022, euro 5.940.181 per l'anno 2023, euro 5.988.985 per l'anno 2024, euro 6.038.764 per l'anno 2025, euro 6.089.540 per l'anno 2026, euro 6.141.330 per l'anno 2027 ed euro 6.194.157 a decorrere dall'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente, iscritto ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per euro 6.377.175 per l'anno 2019, euro 6.799.437 per l'anno 2020 e euro 6.194.157 annui a decorrere dall'anno 2021.
16. 4. Ungaro, Schirò, Carè, La Marca, Fregolent.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: 2.920 unità aggiungere le seguenti: , di cui almeno quaranta delle cinquanta unità aggiuntive da adibire a sedi di uffici consolari nel Regno Unito.
16. 5. Giacomoni, Martino, Bignami, Baratto, Cattaneo, Benigni, Angelucci.

  Al comma 2, al primo periodo, dopo le parole: 2.920 unità aggiungere le seguenti: di cui almeno la metà delle cinquanta unità aggiuntive da adibire a sedi di uffici consolari nel Regno Unito.
16. 6. Giacomoni, Martino, Bignami, Baratto, Cattaneo, Benigni, Angelucci.

  Al comma 2, al primo periodo, dopo le parole 2.920 unità aggiungere le seguenti: di cui almeno dieci delle cinquanta unità aggiuntive da adibire a sedi di uffici consolari nel Regno Unito.
16. 7. Giacomoni, Martino, Bignami, Baratto, Cattaneo, Benigni, Angelucci.

  Sopprimere il comma 3-bis.
16. 8. Ungaro, Fregolent.

Pag. 96

ART. 17.

  Dopo il comma 2-quater, inserire i seguenti:
  2-quinquies. Per l'anno 2019, per il reclutamento a chiamata diretta di personale medico-sanitario già impiegato nel Regno Unito per sopperire alla carenza di personale nell'ambito del sistema sanitario nazionale è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro nel Fondo del Servizio Sanitario Nazionale.
  2-sexies. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
17. 1. Ungaro, Schirò, Carè, La Marca, Fregolent.