CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 7 maggio 2019
183.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (II e VIII)
ALLEGATO

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2015/757, concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di anidride carbonica generate dal trasporto marittimo. Atto n. 76.

PARERE APPROVATO

  Le Commissioni II e VIII,
   esaminato lo schema di decreto legislativo in oggetto;
   premesso che:
    il provvedimento in esame introduce sanzioni amministrative per la violazione di alcuni obblighi posti a carico delle imprese di navigazione dal regolamento UE 2017/757;
    in particolare, il regolamento prevede, al fine di ridurre le emissioni di gas serra nel settore del trasporto marittimo, un articolato sistema di comunicazione, monitoraggio e verifica di tali emissioni a carico delle navi di grandi dimensioni, vale a dire superiori a 5.000 tonnellate di stazza lorda, che transitano nei porti dell'Unione europea, imponendo agli Stati membri (articolo 20) di introdurre sanzioni a carico delle imprese di navigazione inadempienti;
    lo stesso regolamento prevede che tali sanzioni debbano essere effettive, proporzionate e dissuasive;
    lo schema di decreto legislativo è adottato sulla base dell'articolo 2 della legge n. 163 del 2017 (legge di delegazione europea 2016-2017), che delega il Governo ad adottare, «fatte salve le norme penali vigenti», disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in regolamenti dell'Unione europea pubblicati alla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea, per i quali non siano già previste sanzioni penali o amministrative;
   rilevato che:
    in base all'articolo 2, la mera violazione dell'obbligo di predisporre il piano di monitoraggio (previsto dall'articolo 6 del Regolamento) e di aggiornarlo con cadenza almeno annuale (previsto dall'articolo 7 del Regolamento), non è sanzionata in via autonoma poiché l'illecito si configura solo quando a tali omissioni si accompagna la successiva violazione degli obblighi di monitoraggio, con la previsione di una sanzione più severa rispetto a quella da applicare a chi – avendo adempiuto agli obblighi iniziali – ometta il successivo monitoraggio,
  esprimono

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:
   all'articolo 2, valuti il Governo l'opportunità di assicurare una maggiore efficacia delle attività di controllo, prevedendo una sanzionabilità in via diretta delle violazioni per la mancata predisposizione e trasmissione del piano di monitoraggio ovvero per il mancato rispetto degli obblighi di verifica periodica e di modifica del piano di monitoraggio di cui ai richiamati articoli 6 e 7 del Regolamento (UE) 2015/757.