CAMERA DEI DEPUTATI
Lunedì 29 aprile 2019
179.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-00982 Bucalo: Sulla validità del servizio presso centri di formazione professionale per le graduatorie di terza fascia del personale A.T.A.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

  Onorevole Bucalo,
  nel rispondere alla sua interrogazione, debbo preliminarmente procedere ad una breve ricostruzione della normativa che disciplina il reclutamento del personale ATA.
  Al riguardo giova ricordare che, condizione imprescindibile per poter essere immesso nei ruoli del personale ATA è quella di essere inseriti nelle relative graduatorie, suddivise in tre differenti fasce, che determinano l'ordine secondo il quale vengono convocati i candidati.
  Inoltre, l'articolo 5, comma 6 del decreto ministeriale n. 430 del 2000, concernente il conferimento delle supplenze del personale ATA, stabilisce la validità triennale delle graduatorie di Istituto e di terza fascia.
  I termini e le modalità per la presentazione delle domande di inclusione nelle graduatorie di Istituto, per la formazione delle medesime e per l'individuazione dei destinatari delle supplenze sono definiti con decreto del Ministro, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del sopra richiamato regolamento.
  Gli aspiranti all'inclusione nelle graduatorie di terza fascia sono inseriti, con riferimento al profilo professionale richiesto, secondo un punteggio complessivo decrescente calcolato in base alla tabella di valutazione dei titoli culturali e di servizio allegata al predetto decreto ministeriale.
  Merita rilevare che, i decreti ministeriali di aggiornamento delle graduatorie di Istituto di terza fascia, tra cui, da ultimo, il decreto ministeriale n. 640 del 2017, all'allegato A non hanno previsto tra i servizi riconosciuti, ai fini del punteggio, quello prestato presso i centri di formazione professionale limitatamente ai corsi accreditati dalle regioni per garantire l'assolvimento dell'obbligo formativo.
  Contrariamente, il predetto servizio è stato valutato nelle graduatorie di Istituto del personale docente, in quanto con decreto ministeriale del 18 gennaio 2011 sono state adottate le Linee Guida per la definizione delle correlazioni fra le aree formative dell'ordinamento degli istituti di istruzione e formazione professionale e gli insegnamenti e le classi di concorso degli istituti professionali.
  Aggiungo che, con decreto ministeriale n. 139 del 2007 sono stati definiti gli standard regionali in materia di accreditamento degli enti formativi. Peraltro, ai fini dell'accreditamento l'Ente deve prevedere l'utilizzo di docenti in possesso dell'abilitazione per l'insegnamento per la scuola secondaria superiore.
  Questo è il panorama attuale della normativa in argomento. Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, risulta chiaro che l'equiparazione perseguita è essenzialmente rivolta all'attività di insegnamento a cui, ovviamente, non è riconducibile quella svolta dal personale ATA, il quale, ai sensi dell'articolo 44 del CCNL – comparto scuola, è chiamato a svolgere non la funzione docente, bensì «funzioni amministrative, contabili, gestionali, strumentali, operative, di accoglienza e di sorveglianza connesse all'attività delle istituzioni scolastiche, in rapporto di collaborazione con il dirigente scolastico e con il personale docente».

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ALLEGATO 2

5-01267 Businarolo: Su un caso di decadenza dallo status di studente universitario.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

  Onorevole Gallo,
  in ordine all'opportunità di intraprendere iniziative da parte di questo Ministero volte a chiarire l'attuale normativa relativa alla disciplina della decadenza universitaria, evidenzio che tale decadenza dagli studi universitari è normativamente prevista dall'articolo 149 del regio decreto n. 1592 del 1933 ai sensi del quale: «Coloro i quali abbiano compiuto l'intero corso degli studi universitari senza conseguire la laurea o il diploma, o che, per qualsiasi motivo, abbiano interrotto gli studi stessi, qualora intendano esercitare i diritti derivanti dalla iscrizione, sono tenuti a chiedere ogni anno all'Università o Istituto la ricognizione della loro qualità di studenti e a pagare la speciale tassa di cui alla tabella H. Coloro i quali, pure avendo adempiuto a tale obbligo, non sostengano esami per otto anni consecutivi, debbono rinnovare l'iscrizione ai corsi e ripetere le prove già superate».
  Pertanto, ai fini della decadenza dagli studi, ciò che rileva è la continuità dell'attività accademica: difatti, perché un percorso di studi non si dica interrotto, si richiede lo svolgimento – nel tempo dei suddetti otto anni accademici consecutivi – anche di un solo esame, sia pure con esito negativo.
  Inoltre, l'articolo 5, comma 6 del decreto ministeriale n. 509 del 1999 prevede la possibilità da parte dei regolamenti didattici di Ateneo di contemplare «forme di verifica periodica dei crediti acquisiti, al fine di valutarne la non obsolescenza dei contenuti conoscitivi, e il numero minimo di crediti da acquisire da parte dello studente in tempi determinati», limitandosi a disciplinare la fissazione dei crediti da acquisire in tempi determinati, quindi riferendosi proprio alla verifica circa l'obsolescenza degli stessi e non alla decadenza.
  Merita rilevare, infine, che la giurisprudenza è consolidata nel ritenere che la norma di cui all'articolo 149, comma 2, del regio decreto n. 1592 del 1933 non possa essere derogata in peius dal regolamento di Ateneo (cfr., da ultimo, TAR Campania n. 2293/2017).
  Alla luce di quanto sopra esposto, il panorama attuale della normativa in argomento risulta chiaro, anche in virtù dell'intervento esplicativo e interpretativo della citata giurisprudenza.

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ALLEGATO 3

5-01438 Ascani: Fondi per la programmazione triennale 2018/2020 in materia di edilizia scolastica.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

  Onorevole Ascani,
  sin dall'insediamento di questo Governo ci siamo adoperati per sbloccare risorse e finanziamenti perché la sicurezza dei nostri studenti e di tutto il personale scolastico costituisce una priorità assoluta.
  Sicuramente è fondamentale fare sistema sia tra i Ministeri sia anche con le regioni e con gli Enti locali per raggiungere obiettivi importanti come quello della sicurezza delle nostre scuole.
  Al riguardo, oltre alla programmazione triennale nazionale approvata con il richiamato decreto del 12 settembre 2018, è stato sottoscritto il Protocollo d'intesa, in data 22 novembre 2018, che garantisce l'impegno della Banca europea degli investimenti e della Banca del Consiglio d'Europa a fornire la provvista per i mutui che saranno sottoscritti.
  Inoltre, è stato firmato da entrambi i Ministri e, quindi, adottato il decreto interministeriale di autorizzazione alla stipula dei mutui. Lo stesso è stato registrato dagli organi di controllo in data 3 aprile 2019 ed è stato subito pubblicato, con i relativi elenchi, sul sito del Ministero.
  Aggiungo che, tale decreto è stato già notificato a tutte le regioni per i seguiti di competenza ed è stato inviato per la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Questo consentirà agli enti locali autorizzati, presenti negli allegati al decreto soprarichiamato, ad avviare le procedure di affidamento delle progettazioni ovvero dei lavori.
  Occorre ricordare che trattasi di un finanziamento importante per un importo complessivo di 1,7 miliardi per la prima annualità della programmazione che coprirà, nella maggior parte dei casi, interventi di adeguamento alla normativa antisismica delle scuole.

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ALLEGATO 4

5-01675 Paolo Russo: Sulle nuove modalità di svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione alla professione di medico chirurgo.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

  Onorevole Russo,
  con la circolare del 18 marzo scorso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha inteso consentire ai soggetti laureati in medicina di svolgere e superare il tirocinio pratico valutativo in tempo utile ai fini dell'ammissione all'esame di Stato, la cui data di svolgimento sarà fissata presto con apposita ordinanza.
  Con la suddetta circolare, difatti, gli Atenei sono stati invitati a porre in essere, con la massima urgenza, tutti gli adempimenti necessari a consentire l'avvio dei tirocini trimestrali obbligatori di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 19 ottobre 2001, n. 445, precisando che, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto ministeriale 9 maggio 2018, n. 58, in regime transitorio e per due anni dall'entrata in vigore del predetto decreto, si continuavano ad applicare le modalità di svolgimento del tirocinio professionalizzante «fuori» dal corso di studio, così come previsto dal richiamato articolo 2 del decreto ministeriale n. 445 del 2001.
  La data di inizio dei predetti tirocini, per la prima sessione utile, è stata quella del 10 aprile scorso. La domanda di ammissione ai suddetti tirocini doveva essere presentata entro e non oltre il 29 marzo.
  A chiarimento di quanto rappresentato nella citata nota del 18 marzo scorso, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha precisato, altresì, che si riteneva ancora applicabile anche il comma 3 dell'articolo 2 del decreto ministeriale n. 445 del 2001. Ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto ministeriale 9 maggio 2018, n. 58, infatti, in regime transitorio e per due anni dall'entrata in vigore del predetto decreto, si continuano ad applicare le modalità di svolgimento del tirocinio professionalizzante «fuori» dal corso di studio, previsto all'articolo 2 del decreto ministeriale 19 ottobre 2001, n. 445 e, di conseguenza, si ritiene che possa applicarsi anche la norma che prevede l'ammissione al tirocinio da parte di soggetti che hanno conseguito il titolo di laurea in Ateneo diverso da quello ove svolgeranno il tirocinio.
  Tutto ciò premesso, posso evidenziare che la questione sollevata nell'atto di sindacato ispettivo è stata recentemente affrontata anche a livello di norma primaria con il decreto-legge recante misure emergenziali per il Servizio sanitario della regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria, approvo dal Consiglio dei ministri nella riunione del 18 aprile scorso.
  In particolare, l'articolo 12, comma 1, prevede che l'esame di abilitazione per gli anni 2019 e 2020 avvenga sulla base della precedente disciplina di cui al decreto ministeriale 19 ottobre 2001, n. 445, al fine di consentire agli studenti di medicina di abilitarsi già nella sessione di esami prevista per il prossimo mese di luglio.

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ALLEGATO 5

5-01697 Toccafondi: Sul titolo rilasciato al termine dei corsi di istruzione professionale in ambito sociale e sanitario.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

  Onorevole Toccafondi,
  riconosco l'importanza della questione da Lei rappresentata e sono consapevole del fatto che per il settore delle professioni sociosanitarie non è possibile prevedere unicamente la formazione a livello universitario o a livello di formazione professionale, di competenza delle regioni, ciò determinerebbe un vuoto rispetto ad un livello di qualificazione medio-alto. Tale mancanza accentuerebbe di fatto l'inevitabile divario tra domanda e offerta di lavoro considerata la crescente richiesta nel settore di figure professionali con competenze tecnico-professionali maggiormente qualificate rispetto alla formazione professionale.
  Da ciò deriva, quindi, la scelta di prevedere nuove figure professionali, ulteriori rispetto a quelle già esistenti, soprattutto in termini di livello di qualificazione, capaci di esprimere competenze di grado medio-elevato, attualmente riscontrabili nell'unico percorso posto ad un livello intermedio rispetto all'università e alla formazione professionale, ovvero quello relativo al profilo del diplomato dell'istruzione professionale per l'indirizzo «Servizi per la sanità e l'assistenza sociale».
  In merito alle criticità da Lei rappresentate, evidenzio che la legge n. 3 del 2018 (cosiddetta legge Lorenzin) ha introdotto, con l'articolo 5, l'area delle Professioni sociosanitarie definendo il percorso procedurale necessario per l'individuazione di nuovi profili professionali da attuare con decreti del Presidente della Repubblica, previa intesa in Conferenza Stato-regioni. Ai sensi del citato articolo 5, «L'individuazione di tali profili, il cui esercizio deve essere riconosciuto in tutto il territorio nazionale, avviene in considerazione dei fabbisogni connessi agli obiettivi di salute previsti nel Patto per la salute e nei Piani sanitari e sociosanitari regionali, che non trovino rispondenza in professioni già riconosciute».
  Per questo motivo, rispetto alla possibilità di individuare nuovi profili professionali in relazione all'indirizzo «Servizi per la sanità e l'assistenza sociale», rilevo che ricorrono tutte le condizioni previste dall'articolo 5 della citata legge n. 3 del 2018, in quanto:
   le figure professionali cui può riferirsi il profilo del diplomato di istruzione professionale per l'indirizzo «Servizi per la sanità e l'assistenza sociale» rivestono carattere nazionale essendo fortemente correlate ai contesti sociali del Paese, le cui caratteristiche ricorrono in modo diffuso su tutto il territorio nazionale;
   la necessità di corrispondere a pieno ai fabbisogni formativi emergenti dai territori e dal mondo del lavoro può ricondursi ai futuri obiettivi previsti nel Patto per la salute 2019-2021 (non ancora stipulato) in considerazione del preliminare documento della Conferenza Stato-regioni del 13 febbraio 2019 in cui è stata richiesta al Governo adesione in merito a diversi punti tra cui «il Patto deve rimettere al centro dell'azione la formazione, qualificazione e valorizzazione del capitale umano prevedendo: a) metodologie di definizione dei fabbisogni organizzativi e formativi coerenti agli obiettivi della programmazione sanitaria nazionale e regionale; b) semplificazione dell'accesso dei Pag. 16professionisti e degli operatori alla formazione ed al SSN, per una efficace e tempestiva copertura dei fabbisogni medesimi»;
   la non riferibilità a figure professionali già esistenti.

  Alla luce di quanto sopra rappresentato, aggiungo che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca vuole ulteriormente sostenere la ridefinizione del quadro di riferimento per la previsione di figure professionali del settore socio-sanitario-assistenziale, coerenti con i fabbisogni espressi dai territori, al fine di garantire un coerente raccordo tra formazione e accesso al mondo del lavoro e delle professioni.
  Concludo, quindi, esprimendo l'auspicio che si possa ricostituire da subito un percorso tra questo Ministero, il Ministero della salute e le regioni per la messa a punto di un quadro di obiettivi condivisi al fine di pervenire alla individuazione di nuovi profili professionali sociosanitari – mediante uno o più accordi Stato-regioni, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della citata legge n. 3 del 2018 – e alla definizione della normativa secondaria che ne disciplini il relativo ordinamento didattico della formazione.