CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 18 aprile 2019
178.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Comitato per la legislazione
ALLEGATO

ALLEGATO

Disposizioni per assicurare l'applicabilità delle leggi elettorali indipendentemente dal numero dei parlamentari. C. 1616, approvata dal Senato.

PARERE APPROVATO

  Il Comitato per la legislazione,
   esaminato il progetto di legge C. 1616, approvato dal Senato, e rilevato che:
  sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:
   la proposta di legge, che si compone di 3 articoli, presenta un contenuto omogeneo e corrispondente al titolo in quanto reca disposizioni volte a determinare il numero di seggi da attribuire nei collegi uninominali e nei collegi plurinominali sulla base di un rapporto frazionario, la cui applicazione restituisce gli stessi numeri attualmente fissati, senza modificare la configurazione del vigente sistema elettorale; finalità del provvedimento è invece quella di far sì che il sistema elettorale possa trovare applicazione indipendentemente dal numero di parlamentari, in modo che non si rendano necessarie modifiche alla normativa elettorale qualora il numero dei parlamentari dovesse essere modificato con riforma costituzionale;
  sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:
   il numero 2) della lettera a) del comma 2 dell'articolo 3 prevede l'applicazione, nell'ambito dell'attuazione della delega per la determinazione dei collegi uninominali e plurinominali per l'elezione della Camera e del Senato, del principio di delega di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e) della legge n. 165 del 2017; tale principio prevede che per il Senato «nella circoscrizione Friuli-Venezia Giulia uno dei collegi uninominali è costituito in modo da favorire l'accesso alla rappresentanza dei candidati che siano espressione della minoranza linguistica slovena»; al riguardo andrebbe approfondito come dare attuazione a tale principio di delega nel caso in cui la circoscrizione Friuli-Venezia Giulia per il Senato sia costituita in un unico collegio uninominale, come peraltro potrebbe accadere, in base ai calcoli effettuati, in caso di approvazione della proposta di legge costituzionale C. 1585, di riduzione del numero dei parlamentari, attualmente all'esame in sede referente della I Commissione Affari costituzionali;
  sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:
   l'articolo 3 subordina la delega legislativa prevista per la determinazione dei collegi uninominali e plurinominali di Camera e Senato ad un evento incerto, vale a dire l'approvazione, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge, di una riforma costituzionale che modifica il numero dei componenti delle Camere; al riguardo si ricorda che la sentenza n. 408 del 1998 della Corte costituzionale ha stabilito che una delega condizionata al verificarsi di determinati eventi non è di per sé in contrasto con il modello di cui all'articolo 76 della Costituzione;
  formula, per il rispetto dei parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, la seguente osservazione:
  sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:
   valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire la formulazione dell'articolo 3, comma 2, lettera a), n. 2.