CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 17 aprile 2019
177.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Documento di economia e finanza 2019 (Doc. LVII n. 2)

PROPOSTA DI PARERE

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

  esaminati, per i profili di competenza, il documento di economia e finanza (DEF) 2019 e i relativi allegati;
   rilevato che:
    il documento delinea, con una scelta che merita apprezzamento, un percorso di miglioramento del saldo di bilancio strutturale più graduale rispetto alla raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea, al fine di evitare un'eccessiva restrizione di bilancio e tenuto conto delle condizioni sociali del Paese, ferma restando la graduale convergenza verso il pareggio strutturale di bilancio previsto dal Patto di stabilità e crescita;
    in questo quadro, nell'ambito del programma di stabilità, vengono stabiliti gli obiettivi programmatici di un aumento del PIL dello 0,2 per cento nel 2019 e dello 0,8 per cento nel 2020 e nel 2021; di un rapporto deficit/PIL del 2,4 per cento nel 2019, del 2,1 per cento nel 2020, dell'1,8 per cento nel 2021 e dell'1,5 per cento nel 2022; di un rapporto debito/PIL del 132,6 per cento nel 2019;
    il documento richiama l'importanza, nell'ambito del programma nazionale di riforma, dell'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, con la stipula delle intese con le regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto;
    viene inoltre annunciata la presentazione di un disegno di legge delega per la revisione sistematica dell'ordinamento degli enti locali, al fine di ridefinire il complessivo assetto della materia, armonizzando le disposizioni originarie sia con la riforma del Titolo V della Costituzione sia con gli interventi di settore succedutisi negli anni;
    si richiama poi l'accordo sancito dalla Conferenza Stato-regioni nella riunione del 15 ottobre 2018, il quale, anche a seguito della sentenza n. 247 del 2017 della Corte costituzionale, ha stabilito che dal 2021 per le regioni a statuto ordinario e dal 2019 per gli altri enti territoriali venga applicata la regola dell'equilibrio di bilancio introdotta dalla legge n. 232 del 2016, con l'obbligo del rispetto dell'unico saldo non negativo in termini di competenza tra entrate finali e spese finali e dell'equilibrio di cassa finale; sono stati inoltre semplificati, attraverso l'utilizzo del Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici (SIOPE) gli adempimenti a carico degli enti territoriali relativi al monitoraggio e alla certificazione degli andamenti della finanza pubblica; è stata infine riconosciuta agli enti la possibilità di programmare le proprie risorse finanziarie nel medio-lungo periodo per assicurare il rilancio degli investimenti sul territorio;
    con riferimento alla spesa sanitaria, il documento ricorda che nel 2019 avrà avvio la negoziazione con le regioni per il nuovo Patto per la salute per il 2019-2021, mentre la legge di bilancio 2019 (L. n. 145 del 2018, articolo 1, co. 514, 518 e 526) ha definito il livello di finanziamento del Servizio sanitario per il triennio 2019-2021 in 114.474, 116.474 e 119.474 milioni di euro.
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PARERE FAVOREVOLE

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ALLEGATO 2

Istituzione della Giornata nazionale della memoria e del sacrificio alpino. C. 622 Golinelli.

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminata la proposta di legge C. 622 Golinelli, recante «Istituzione della Giornata nazionale della memoria e del sacrificio alpino», come risultante dall'emendamento approvato nel corso dell'esame in sede referente presso la IV Commissione;
   rilevato che:
    l'istituzione di una nuova ricorrenza nazionale della Repubblica richiede, per sua natura, una disciplina unitaria a livello nazionale e appare dunque riconducibile nell'ambito della materia «ordinamento civile», che l'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;
    con riferimento all'articolo 4, concernente il coinvolgimento delle scuole nelle iniziative celebrative di cui all'articolo 2, possono assumere rilievo anche le materie «promozione e organizzazione di attività culturali» e «istruzione», di competenza legislativa concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;
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PARERE FAVOREVOLE