CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 11 aprile 2019
174.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Disposizioni per la semplificazione fiscale, il sostegno delle attività economiche e delle famiglie e il contrasto dell'evasione fiscale (Nuovo testo C. 1074 Ruocco).

PARERE APPROVATO

  La XI Commissione,
   esaminato, per quanto di competenza, il nuovo testo della proposta di legge n. 1074 Ruocco, recante disposizioni per la semplificazione fiscale, il sostegno delle attività economiche e delle famiglie e il contrasto dell'evasione fiscale;
   condivisa la finalità di ridurre gli oneri amministrativi a carico dei contribuenti;
   apprezzata la disposizione, di cui all'articolo 24, che, modificando la disciplina delle agevolazioni in favore dei lavoratori impatriati, ne amplia l'ambito applicativo, estendendo tale regime anche ai percettori di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, e semplifica le condizioni richieste per l'accesso ai benefici,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 2

DL n. 27/2019: Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto (C. 1718 Governo).

PROPOSTA DI PARERE DELLA RELATRICE

  La XI Commissione,
   esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge n. 1718, di conversione in legge del decreto-legge n. 27 del 2019, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto;
   apprezzata la finalità del provvedimento, che appare idoneo ad assicurare la salvaguardia dei livelli occupazionali nei settori agricoli in crisi;
   rilevato che l'articolo 12 introduce misure per assicurare il completamento degli interventi urgenti necessari per risolvere la grave situazione tuttora in essere nell'ex stabilimento Stoppani, i primi dei quali risalgono al 2006;
   considerato che, tra gli interventi, la cui adozione rientra nella facoltà del Prefetto di Genova, vi è la possibilità, per le misure di bonifica da mettere in atto, di avvalersi del personale già dipendente dalla Immobiliare Val Lerone S.p.a. (ex stabilimento Stoppani) e di procedere ad attività di formazione e di specializzazione dello stesso personale nell'attività di bonifica di competenza, mediante apposita convenzione;
   osservato che il Prefetto, per l'esercizio dei compiti attribuitigli dalla norma, può avvalersi di non oltre tre esperti nelle materie tecniche, giuridiche e amministrative, ai quali è corrisposta un'indennità mensile omnicomprensiva non superiore a euro 2.500 lordi, ad esclusione del trattamento di missione, e può individuare un soggetto attuatore, cui sono affidati specifici settori di intervento sulla base di direttive da lui impartite;
   rilevato che il medesimo Prefetto di Genova è altresì autorizzato ad avvalersi fino ad un massimo di cinque unità di personale appartenente alle amministrazioni pubbliche poste in posizione di comando o di distacco, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico dell'amministrazione di appartenenza,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 3

DL n. 27/2019: Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto (C. 1718 Governo).

PARERE APPROVATO

  La XI Commissione,
   esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge n. 1718, di conversione in legge del decreto-legge n. 27 del 2019, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto;
   apprezzata la finalità del provvedimento, che appare idoneo ad assicurare la salvaguardia dei livelli occupazionali nei settori agricoli in crisi;
   rilevato che l'articolo 12 introduce misure per assicurare il completamento degli interventi urgenti necessari per risolvere la grave situazione tuttora in essere nell'ex stabilimento Stoppani, i primi dei quali risalgono al 2006;
   considerato che, tra gli interventi, la cui adozione rientra nella facoltà del Prefetto di Genova, vi è la possibilità, per le misure di bonifica da mettere in atto, di avvalersi del personale già dipendente dalla Immobiliare Val Lerone S.p.a. (ex stabilimento Stoppani) e di procedere ad attività di formazione e di specializzazione dello stesso personale nell'attività di bonifica di competenza, mediante apposita convenzione;
   osservato che il Prefetto, per l'esercizio dei compiti attribuitigli dalla norma, può avvalersi di non oltre tre esperti nelle materie tecniche, giuridiche e amministrative, ai quali è corrisposta un'indennità mensile omnicomprensiva non superiore a euro 2.500 lordi, ad esclusione del trattamento di missione, e può individuare un soggetto attuatore, cui sono affidati specifici settori di intervento sulla base di direttive da lui impartite;
   rilevato che il medesimo Prefetto di Genova è altresì autorizzato ad avvalersi fino ad un massimo di cinque unità di personale appartenente alle amministrazioni pubbliche poste in posizione di comando o di distacco, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico dell'amministrazione di appartenenza;
   rilevata, altresì, l'opportunità di prevedere, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, interventi a sostegno del reddito dei lavoratori delle aree colpite da calamità naturali,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

  valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, che ai lavoratori agricoli a tempo determinato che siano stati per almeno cinque giornate, come risultanti dalle iscrizioni degli elenchi anagrafici, alle dipendenze di imprese Pag. 68agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, ricadenti nelle zone delimitate ai sensi dell'articolo 1, comma 1079, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e che abbiano beneficiato degli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, ivi compresi quelli in deroga alla lettera b), previsti dall'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della Protezione Civile 15 novembre 2018, n. 558, sia riconosciuto ai fini previdenziali e assistenziali, in aggiunta alle giornate di lavoro prestate, un numero di giornate necessarie al raggiungimento di quelle lavorative effettivamente svolte nell'anno precedente a quello di fruizione dei benefici di cui al citato articolo 1 del decreto legislativo n. 102 del 2004, e che lo stesso beneficio si applichi ai piccoli coloni e compartecipanti familiari delle aziende che abbiano beneficiato degli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 102 del 2004, nonché di prevedere che ai suddetti lavoratori sia riconosciuto, ai fini assistenziali e previdenziali, per i due anni successivi a quello in cui le imprese abbiano fruito degli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo n. 102 del 2004, un numero di giornate pari a quelle accreditate.