CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 2 aprile 2019
168.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
ALLEGATO

ALLEGATO

Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo. (C. 1433 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

  La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),
  esaminato il disegno di legge n. 1433 Governo, approvato dal Senato, recante interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo;
  rilevato che:
   l'articolo 2 prevede l'introduzione di sistemi di verifica biometrica dell'identità e di videosorveglianza degli accessi per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche ai fini della verifica dell'osservanza dell'orario di lavoro e reca un principio generale sullo svolgimento della prestazione nella sede di lavoro da parte dei dirigenti delle amministrazioni pubbliche;
   il comma 4 del medesimo articolo 2 prevede che, per il personale docente ed educativo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le modalità di applicazione della verifica biometrica e della videosorveglianza degli accessi verranno stabilite da un apposito regolamento che dovrà essere emanato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali;
  considerato che:
   il provvedimento nasce dall'esigenza di dare un'effettiva semplificazione alla pubblica amministrazione, in un'epoca di trasformazione digitale, per lavorare sulle procedure concrete e per rendere più efficiente la macchina amministrativa;
   al personale operante nelle istituzioni scolastiche, viste le sue specificità e professionalità, non è sempre possibile adattare provvedimenti pensati per altri settori del pubblico impiego;
   il fenomeno dell'assenteismo nelle scuole è estremamente limitato, anche perché per i docenti assentarsi dall'istituto senza permesso è pressoché impossibile;
   tutto il personale delle istituzioni scolastiche, compreso quello amministrativo tecnico e ausiliario, è chiamato a prestare un servizio finalizzato alla dimensione educativa;
   il ruolo del dirigente scolastico, in particolare, non può essere sottoposto a questo genere di controlli e la valutazione del dirigente non può essere frutto del conteggio delle ore passate a scuola, in quanto la qualità della prestazione dirigenziale non dipende dal tempo trascorso in ufficio, ma dal livello di raggiungimento dei risultati in relazione agli obiettivi assegnati. Il dirigente scolastico, d'altra parte, non è soggetto a un orario di servizio in una sede dovendo seguire alunni e docenti anche in sedi staccate e coordinate, partecipa a riunioni di ambito o conferenze di servizio, interagisce con gli enti locali, svolge la sua funzione anche al di fuori della sede di servizio e svolge incarichi diversi pur mantenendo le sue responsabilità in quanto datore di lavoro;Pag. 44
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione:

  all'articolo 2, comma 4, la Commissione di merito sostituisca le parole: «Per il personale docente ed educativo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le modalità attuative del presente articolo sono» con le seguenti: »Il personale docente ed educativo degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative è escluso dall'ambito di applicazione del presente articolo. I dirigenti dei medesimi istituti, scuole e istituzioni sono soggetti ad accertamento esclusivamente ai fini della verifica dell'accesso, secondo modalità».