CAMERA DEI DEPUTATI
Lunedì 1 aprile 2019
167.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (I e XI)
ALLEGATO

ALLEGATO

Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo (C. 1433 Governo, approvato dal Senato e C. 781 Ravetto).

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 2.

  Al comma 6, sostituire le parole: allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze con le seguenti: allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. 100. I Relatori.
(Approvato)

ART. 4.

  Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
   f-bis) Contabilità pubblica e gestione finanziaria.
4. 28. Alaimo, Macina, Dieni, Davide Aiello, Baldino, Berti, Bilotti, Brescia, Maurizio Cattoi, Corneli, D'Ambrosio, Dadone, Forciniti, Parisse, Elisa Tripodi, Amitrano, Ciprini, Costanzo, Cubeddu, De Lorenzo, Giannone, Invidia, Pallini, Perconti, Segneri, Siragusa, Tripiedi, Tucci, Vizzini.
(Approvato)

  All'articolo 4, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera b) del comma 4, dopo le parole: «del medesimo decreto-legge n. 101 del 2013» sono aggiunte le seguenti: «e all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»;
   b) il comma 6 è sostituito dal seguente:
  «6. Per le finalità del comma 4, nelle more dell'entrata in vigore del decreto previsto dall'articolo 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e predisposto anche tenendo conto delle lettere a) e b) del presente comma, le procedure concorsuali di cui alla lettera b) del medesimo comma 4 sono svolte dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, con modalità semplificate, anche in deroga alla disciplina prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, per quanto concerne in particolare:
   a) la nomina e la composizione della commissione d'esame, prevedendo la costituzione di sottocommissioni anche per le prove scritte e stabilendo che a ciascuna delle sottocommissioni non può essere assegnato un numero di candidati inferiore a 250;
   b) la tipologia e le modalità di svolgimento delle prove d'esame, prevedendo:
    1) la facoltà di far precedere le prove d'esame da una prova preselettiva, qualora le domande di partecipazione al concorso siano in numero superiore a due volte il numero dei posti banditi;Pag. 13
    2) la possibilità di svolgere prove preselettive consistenti nella risoluzione di quesiti a risposta multipla, gestite con l'ausilio di enti o istituti specializzati pubblici e privati e con possibilità di predisposizione dei quesiti da parte degli stessi;
    3) forme semplificate di svolgimento delle prove scritte, anche concentrando le medesime in un'unica prova sulle materie previste dal bando, eventualmente mediante il ricorso a domande con risposta a scelta multipla;
    4) per i profili tecnici, lo svolgimento di prove pratiche in aggiunta a quelle scritte o in sostituzione delle medesime;
    5) lo svolgimento delle prove di cui ai numeri da 1) a 3) e la correzione delle medesime prove anche mediante l'ausilio di sistemi informatici e telematici;
    6) la valutazione dei titoli solo dopo lo svolgimento delle prove orali nei casi di assunzione per determinati profili mediante concorso per titoli ed esami;
    7) l'attribuzione, singolarmente o per categoria di titoli, di un punteggio fisso stabilito dal bando, con la previsione che il totale dei punteggi per titoli non può essere superiore ad un terzo del punteggio complessivo attribuibile»;
   c) dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:
  «6-bis. Per le finalità di cui al comma 4, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede allo sviluppo, anche ricorrendo al finanziamento tramite le risorse dei fondi strutturali e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di un portale del reclutamento per la raccolta e la gestione, in modalità automatizzata e nel rispetto delle previsioni di cui al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, delle domande di partecipazione ai concorsi pubblici e delle fasi delle procedure concorsuali, anche mediante la creazione del fascicolo elettronico del candidato».
4. 100. I Relatori.
(Approvato)

  All'emendamento 4.101, capoverso 6-bis, sostituire le parole: sono effettuate con le seguenti: possono essere effettuate.
*0. 4. 101. 2. Viscomi, Serracchiani, Gribaudo, Carla Cantone, Lacarra, Lepri, Mura, Zan.
(Approvato)

  All'emendamento 4.101, capoverso 6-bis, sostituire le parole: sono effettuate con le seguenti: possono essere effettuate.
*0. 4. 101. 3. Bucalo, Prisco, Rizzetto, Donzelli.
(Approvato)

  Dopo il comma 6, inserire i seguenti:
  «6-bis. Al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, nel triennio 2019-2021, le procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le conseguenti assunzioni sono effettuate senza il previo svolgimento delle procedure previste dall'articolo 30 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001.
  6-ter. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 34:
    1) al comma 4, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 33, il rapporto di lavoro si intende definitivamente risolto alla data del raggiungimento del periodo massimo di fruizione dell'indennità di cui al comma 8 del medesimo articolo 33, ovvero, prima del raggiungimento Pag. 14di detto periodo massimo, qualora il dipendente in disponibilità rinunci o non accetti per due volte l'assegnazione disposta ai sensi dell'articolo 34-bis nell'ambito della provincia dallo stesso indicata»;
    2) al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «dodici mesi,» sono inserite le seguenti: «ad esclusione di quelle relative al conferimento di incarichi dirigenziali ai sensi dell'articolo 19, comma 6, nonché al conferimento degli incarichi di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 15-septies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502» e dopo le parole: «iscritto nell'apposito elenco» sono aggiunte le seguenti «e in possesso della qualifica e della categoria di inquadramento occorrenti»;
   b) all'articolo 34-bis, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'amministrazione destinataria comunica tempestivamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica e alle strutture regionali e provinciali di cui all'articolo 34, comma 3, la rinuncia o la mancata accettazione dell'assegnazione da parte del dipendente in disponibilità»;
   c) all'articolo 39:
    1) al comma 1, le parole: «Le amministrazioni pubbliche promuovono o propongono programmi di assunzioni per portatori di handicap ai sensi dell'articolo 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68,» sono sostituite dalle seguenti: «Le amministrazioni pubbliche promuovono o propongono, anche per profili professionali delle aree o categorie previste dai contratti collettivi di comparto per i quali non è previsto il solo requisito della scuola dell'obbligo e nel rispetto dei princìpi di cui all'articolo 35, comma 3, del presente decreto, programmi di assunzioni ai sensi dell'articolo 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68, destinati ai soggetti titolari del diritto al collocamento obbligatorio previsto dagli articoli 3 e 18 della medesima legge n. 68 del 1999 e dall'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407,»;
    2) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Assunzioni obbligatorie e tirocinio delle categorie protette».
4. 101. I Relatori.
(Approvato)

  Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
  7-bis. Fermo restando quanto previsto dalle vigenti disposizioni per la composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi per il reclutamento del personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il presidente e i membri delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici per l'accesso a un pubblico impiego possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza da non più di quattro anni alla data di pubblicazione del bando di concorso, che sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 35, comma 3, lettera e), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Agli incarichi di cui al precedente periodo non si applica la disciplina di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Ferme restando le altre cause di inconferibilità o di incompatibilità previste dalla legislazione vigente, la risoluzione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall'impiego, comunque determinata, è causa di esclusione dalla nomina del dipendente, anche in quiescenza, a presidente o componente di una commissione esaminatrice di un concorso pubblico per l'accesso a un pubblico impiego.
  7-ter. Gli incarichi di presidente, di membro o di segretario di una commissione esaminatrice di un concorso pubblico per l'accesso a un pubblico impiego, anche laddove si tratti di concorsi banditi da un'amministrazione diversa da quella di appartenenza e ferma in questo caso la necessità dell'autorizzazione di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001, si considerano ad ogni effetto di legge conferiti in Pag. 15ragione dell'ufficio ricoperto dal dipendente pubblico o comunque conferiti dall'amministrazione presso cui presta servizio o su designazione della stessa.
  7-quater. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede all'aggiornamento, anche in deroga all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dei compensi da corrispondere al presidente, ai membri e al segretario delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici per l'accesso a un pubblico impiego indetti dalle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e dagli enti pubblici non economici nazionali, nonché al personale addetto alla vigilanza delle medesime prove concorsuali, secondo i criteri stabiliti con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 10 giugno 1995. I compensi stabiliti con il decreto di cui al precedente periodo sono dovuti ai componenti delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici per l'accesso a un pubblico impiego nominate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  7-quinquies. Fermo restando il limite di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, la disciplina di cui all'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non si applica ai compensi dovuti al personale dirigenziale per l'attività di presidente o di membro della commissione esaminatrice di un concorso pubblico per l'accesso a un pubblico impiego.
  7-sexies. Al fine di accelerare la composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici svolti secondo le modalità previste dall'articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e dall'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è istituito presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, che lo gestisce e lo aggiorna, l'Albo nazionale dei componenti delle commissioni esaminatrici di concorso, articolato in sottosezioni su base regionale e per aree o settori tematici omogenei. L'iscrizione all'Albo ha durata di tre anni ed è rinnovabile per una sola volta. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti, fermo restando quanto previsto dai commi da 7-bis a 7-quinquies del presente articolo, i requisiti per l'iscrizione nell'Albo, le cause di incompatibilità e di inconferibilità dell'incarico nonché le modalità di gestione e di aggiornamento dell'Albo e sono individuate le sottosezioni in cui è articolato l'Albo medesimo. Fino all'adozione del decreto di cui al secondo periodo, le commissioni esaminatrici continuano ad essere costituite secondo le disposizioni vigenti in materia alla data di entrata in vigore della presente legge.
  7-septies. Sulla base di convenzione con il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, l'Albo di cui al comma 7-sexies può essere utilizzato per la formazione delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici per l'accesso a un pubblico impiego svolti secondo modalità diverse da quelle previste dall'articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e dall'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
4. 102. (Nuova formulazione) I Relatori.
(Approvato)

Pag. 16

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Disposizioni per la mobilità tra il settore del lavoro pubblico e quello privato)

  1. All'articolo 23–bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: «i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, nonché gli appartenenti alla carriera diplomatica e prefettizia» sono sostituite dalle seguenti: «i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ivi compresi gli appartenenti alla carriera diplomatica e prefettizia»;
   b) al comma 4, dopo le parole: «non può superare i cinque anni» sono aggiunte le seguenti: «, è rinnovabile per una sola volta»;
   c) il comma 6 è sostituito dal seguente: «Il personale di cui al comma 1, nei successivi due anni, non può essere destinatario di incarichi né essere impiegato nello svolgimento di attività che comportino l'esercizio delle funzioni individuate alla lettera a) del comma 5».

  2. All'articolo 18, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183, dopo le parole: «per un periodo massimo di dodici mesi» sono aggiunte le seguenti: «e rinnovabile per una sola volta».
4. 07. (Nuova formulazione) Mura, Serracchiani, Viscomi, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Zan.
(Approvato)

ART. 5.

  Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:
   a) sopprimere le parole: delle proiezioni;
   b) sostituire le parole: bilancio triennale 2018-2020 con le seguenti: bilancio triennale 2019-2021;
   c) sostituire le parole: per l'anno 2018 con le seguenti: per l'anno 2019;
   d) sostituire le parole: allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze con le seguenti: allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
5. 6. (Nuova formulazione) I Relatori.
(Approvato)

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
  4-bis. All'articolo 144, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I predetti accordi devono comunque prevedere una garanzia fideiussoria rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi, che le società emittenti sono tenute a consegnare agli esercizi convenzionati.
  4-ter. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'ANAC, da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono apportate le conseguenti modifiche al decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 giugno 2017, n. 122. Con il medesimo decreto, sentiti anche le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze, sono adottati gli schemi tipo delle garanzie fideiussorie previste dall'articolo 144, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
5. 9. (Nuova formulazione) Brunetta, Sisto, Zangrillo, Polverini, Calabria, Cannatelli, Fatuzzo, Milanato, Rotondi, Santelli, Sarro, Scoma, Tartaglione, Musella, Ravetto.
(Approvato)