CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 28 marzo 2019
166.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (I e XI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo (C. 1433 Governo, approvato dal Senato e C. 781 Ravetto).

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 2

  Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e del principio di proporzionalità previsto dall'articolo 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (2000/C 364/01).
2. 22. (Nuova formulazione) Zan, Serracchiani, Viscomi, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Mura.
(Approvato)

  Al comma 6, apportare le seguenti modificazioni:
   a) sopprimere le parole: delle proiezioni;
   b) sostituire le parole: bilancio triennale 2018-2020 con le seguenti: bilancio triennale 2019-2021;
   c) sostituire le parole: per l'anno 2018 con le seguenti: per l'anno 2019.
2. 45. I Relatori.
(Approvato)

ART. 3

  Sopprimerlo.
3. 1. I Relatori.
(Approvato)
ART. 4

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, sostituire le parole: Le amministrazioni dello Stato con le seguenti: Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le amministrazioni dello Stato;
   b) al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: A decorrere dall'anno 2019 con le seguenti: Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, a decorrere dall'anno 2019;
   c) al comma 4, alinea, dopo le parole: Al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, per il triennio 2019-2021, aggiungere le seguenti: fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e sostituire le parole: articolo 4, commi 3, 3-bis e 3-ter con le seguenti: articolo 4, commi 3 e 3-bis.
4. 2. I Relatori.
(Approvato)

Pag. 13

ALLEGATO 2

Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo (C. 1433 Governo, approvato dal Senato e C. 781 Ravetto).

EMENDAMENTI 4.100, 4.101 E 4.102 DEI RELATORI E RELATIVI SUBEMENDAMENTI

Subemendamenti all'emendamento 4.100 dei Relatori

  All'emendamento 4.100, alla lettera b), capoverso comma 6, lettera b), sostituire il numero 3) con il seguente:
   3) la possibilità di svolgere le prove scritte concentrando le medesime in un'unica prova sulle materie previste dal bando, eventualmente mediante il ricorso a domande a risposta a scelta multipla nel caso in cui non si sia svolta la prova preselettiva di cui al numero 1).
0. 4. 100. 1. Polverini, Zangrillo, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Sisto, Milanato, Tartaglione.

  All'emendamento 4.100, alla lettera b), capoverso comma 6, lettera b), al numero 4) sopprimere le parole: o in sostituzione delle medesime.
0. 4. 100. 2. Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Sisto, Milanato, Tartaglione.

  All'emendamento 4.100 alla lettera b), capoverso comma 6, lettera b), numero 4) sostituire le parole: o in sostituzione delle medesime con le seguenti:, al fine di garantire la piena trasparenza e verificabilità delle prove pratiche e delle relative risultanze, è prevista la registrazione video a circuito chiuso delle stesse.
0. 4. 100. 3. Cannatelli, Polverini, Zangrillo, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Sisto, Milanato, Tartaglione.
(Inammissibile)

  All'emendamento 4.100 alla lettera b), capoverso comma 6, lettera b), al numero 5) apportare le seguenti modificazioni:
   a) sopprimere la parola: «anche»;
   b) sostituire la parola: «telematici» con la seguente: «digitali».
0. 4. 100. 4. Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Sisto, Milanato, Tartaglione.

  All'emendamento 4.100 alla lettera b), capoverso comma 6, lettera b), sopprimere il numero 6).
0. 4. 100. 5. Fatuzzo, Polverini, Zangrillo, Cannatelli, Musella, Rotondi, Scoma, Sisto, Milanato, Tartaglione.

  All'emendamento 4.100, lettera b), capoverso comma 6, lettera b), numero 6), sopprimere le parole: nei casi di assunzioni per determinati profili mediante concorso per titoli ed esami.
0. 4. 100. 6. Viscomi, Serracchiani, Gribaudo, Carla Cantone, Lacarra, Lepri, Mura, Zan.

  All'emendamento 4.100 alla lettera b), capoverso comma 6, lettera b), al numero Pag. 147) dopo le parole: di titoli, aggiungere le seguenti: ovvero di esperienze lavorative,.
0. 4. 100. 7. Polverini, Zangrillo, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Sisto, Milanato, Tartaglione.

  All'emendamento 4.100, lettera c), capoverso 6-bis, sopprimere le parole: anche ricorrendo al finanziamento tramite le risorse dei fondi strutturali e.
0. 4. 100. 8. Viscomi, Serracchiani, Gribaudo, Carla Cantone, Lacarra, Lepri, Mura, Zan.

  All'articolo 4, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera b) del comma 4, dopo le parole: «del medesimo decreto-legge n.  101 del 2013» sono aggiunte le seguenti: «e all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165»;
   b) il comma 6 è sostituito dal seguente:
  «6. Per le finalità del comma 4, nelle more dell'entrata in vigore del decreto previsto dall'articolo 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2018, n.  145, e predisposto anche tenendo conto delle lettere a) e b) del presente comma, le procedure concorsuali di cui alla lettera b) del medesimo comma 4 sono svolte dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, con modalità semplificate, anche in deroga alla disciplina prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.  487, per quanto concerne in particolare:
   a) la nomina e la composizione della commissione d'esame, prevedendo la costituzione di sottocommissioni anche per le prove scritte e stabilendo che a ciascuna delle sottocommissioni non può essere assegnato un numero di candidati inferiore a 250;
   b) la tipologia e le modalità di svolgimento delle prove d'esame, prevedendo:
    1) la facoltà di far precedere le prove d'esame da una prova preselettiva, qualora le domande di partecipazione al concorso siano in numero superiore a due volte il numero dei posti banditi;
    2) la possibilità di svolgere prove preselettive consistenti nella risoluzione di quesiti a risposta multipla, gestite con l'ausilio di enti o istituti specializzati pubblici e privati e con possibilità di predisposizione dei quesiti da parte degli stessi;
    3) forme semplificate di svolgimento delle prove scritte, anche concentrando le medesime in un'unica prova sulle materie previste dal bando, eventualmente mediante il ricorso a domande con risposta a scelta multipla;
    4) per i profili tecnici, lo svolgimento di prove pratiche in aggiunta a quelle scritte o in sostituzione delle medesime;
    5) lo svolgimento delle prove di cui ai numeri da 1) a 3) e la correzione delle medesime prove anche mediante l'ausilio di sistemi informatici e telematici;
    6) la valutazione dei titoli solo dopo lo svolgimento delle prove orali nei casi di assunzione per determinati profili mediante concorso per titoli ed esami;
    7) l'attribuzione, singolarmente o per categoria di titoli, di un punteggio fisso stabilito dal bando, con la previsione che il totale dei punteggi per titoli non può essere superiore ad un terzo del punteggio complessivo attribuibile»;
   c) dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:
  «6-bis. Per le finalità di cui al comma 4, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede allo sviluppo, anche ricorrendo al finanziamento tramite le risorse dei fondi strutturali e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di un portale del reclutamento per la raccolta e la Pag. 15gestione, in modalità automatizzata e nel rispetto delle previsioni di cui al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.  196, delle domande di partecipazione ai concorsi pubblici e delle fasi delle procedure concorsuali, anche mediante la creazione di fascicolo elettronico del candidato».
4. 100. I Relatori.

Subemendamenti all'emendamento 4.101 dei Relatori

  All'emendamento dei relatori 4.101, sostituire il capoverso 6-bis con il seguente:
  6-bis. Al fine di redistribuire nel territorio i dipendenti del pubblico impiego, al comma 1 dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165, le parole: «previo assenso dell'amministrazione di appartenenza» sono soppresse.
0. 4. 101. 1. Cecconi.
(Inammissibile)

  All'emendamento 4.101, capoverso 6-bis, sostituire le parole: sono effettuate con le seguenti: possono essere effettuate.
*0. 4. 101. 2. Viscomi, Serracchiani, Gribaudo, Carla Cantone, Lacarra, Lepri, Mura, Zan.

  All'emendamento 4.101, capoverso 6-bis, sostituire le parole: sono effettuate con le seguenti: possono essere effettuate.
*0. 4. 101. 3. Bucalo, Prisco, Rizzetto, Donzelli.

  All'emendamento 4.101, capoverso 6-ter, sopprimere le lettere a) e b).
0. 4. 101. 4. Viscomi, Serracchiani, Gribaudo, Carla Cantone, Lacarra, Lepri, Mura, Zan.

  All'emendamento 4.101, capoverso 6-ter, lettera c), numero 1), dopo le parole: del presente decreto, aggiungere le seguenti: e in ogni caso, previo espletamento di procedure selettive pubbliche e imparziali.
0. 4. 101. 5. Viscomi, Serracchiani, Gribaudo, Carla Cantone, Lacarra, Lepri, Mura, Zan.

  Dopo il capoverso comma 6-ter, aggiungere il seguente:
  6-quater. Al fine di garantire i livelli essenziali delle prestazioni, le previsioni di cui al secondo capoverso dell'articolo 1, comma 365, della legge 30 dicembre 2018, n.  145, non si applicano alle procedure concorsuali per l'assunzione di personale medico, tecnico-professionale e infermieristico, bandite dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale.
0. 4. 101. 6. Carnevali.

  Dopo il capoverso comma 6-ter, aggiungere il seguente:
  6-quater. All'articolo 9-bis, comma 1, lettera a) del decreto-legge 14 dicembre 2018, n.  135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n.  12 prima delle parole «si applicano» inserire la parola «non».
0. 4. 101. 7. Carnevali.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 6, inserire i seguenti:
  «6-bis. Al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, nel triennio 2019-2021, le procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165, e le Pag. 16conseguenti assunzioni sono effettuate senza il previo svolgimento delle procedure previste dall'articolo 30 del medesimo decreto legislativo n.  165 del 2001.

  6-ter. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 34:
    1) al comma 4, il terzo periodo è sostituito dal seguente:  “Fermo restando quanto previsto dall'articolo 33, il rapporto di lavoro si intende definitivamente risolto alla data del raggiungimento del periodo massimo di fruizione dell'indennità di cui al comma 8 del medesimo articolo 33, ovvero, prima del raggiungimento di detto periodo massimo, qualora il dipendente in disponibilità rinunci o non accetti per due volte l'assegnazione disposta ai sensi dell'articolo 34-bis nell'ambito della provincia dallo stesso indicata” ;
    2) al comma 6, primo periodo, dopo le parole:  “dodici mesi,”  sono inserite le seguenti:  “ad esclusione di quelle relative al conferimento di incarichi dirigenziali ai sensi dell'articolo 19, comma 6, nonché al conferimento degli incarichi di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267 e all'articolo 15-septies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.  502”  e dopo le parole:  “iscritto nell'apposito elenco”  sono aggiunte le seguenti  “e in possesso della qualifica e della categoria di inquadramento occorrenti” ;
   b) all'articolo 34-bis, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:  “L'amministrazione destinataria comunica tempestivamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica e alle strutture regionali e provinciali di cui all'articolo 34, comma 3, la rinuncia o la mancata accettazione dell'assegnazione da parte del dipendente in disponibilità” ;
   c) all'articolo 39:
    1) al comma 1, le parole:  “Le amministrazioni pubbliche promuovono o propongono programmi di assunzioni per portatori di handicap ai sensi dell'articolo 11 della legge 12 marzo 1999, n.  68,”  sono sostituite dalle seguenti:  “Le amministrazioni pubbliche promuovono o propongono, anche per profili professionali delle aree o categorie previste dai contratti collettivi di comparto per i quali non è previsto il solo requisito della scuola dell'obbligo e nel rispetto dei princìpi di cui all'articolo 35, comma 3, del presente decreto, programmi di assunzioni ai sensi dell'articolo 11 della legge 12 marzo 1999, n.  68, destinati ai soggetti titolari del diritto al collocamento obbligatorio previsto dagli articoli 3 e 18 della medesima legge n.  68 del 1999 e dall'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n.  407,” ;
    2) la rubrica è sostituita dalla seguente:  “Assunzioni obbligatorie e tirocinio delle categorie protette”».
4. 101. I Relatori.

Subemendamenti all'emendamento 4.102 dei Relatori

  All'emendamento 4.102, capoverso comma 7-bis, dopo le parole: in quiescenza aggiungere le seguenti: da almeno due anni e.
0. 4. 102. 1. Cannatelli, Zangrillo, Polverini, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Sisto, Milanato, Tartaglione.

  All'emendamento 4.102, capoverso comma 7-bis, primo periodo, sostituire la parola: quattro con la seguente: due.
0. 4. 102. 2. Viscomi, Serracchiani, Gribaudo, Carla Cantone, Lacarra, Lepri, Mura, Zan.

  All'emendamento 4.102, capoverso comma 7-bis, sostituire il secondo periodo Pag. 17con il seguente: Agli incarichi di cui al precedente periodo si applica la disciplina di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135, limitatamente ai periodi terzo, quarto e quinto.
0. 4. 102. 3. Polverini, Cannatelli, Zangrillo, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Sisto, Milanato, Tartaglione.

  All'emendamento 4.102, capoverso comma 7-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono altresì esclusi dalla nomina a presidente o componente di una commissione esaminatrice di un concorso pubblico per l'accesso a un pubblico impiego i dipendenti in quiescenza che hanno aderito alla misura sperimentale Quota 100 di cui all'articolo 14 del decreto-legge n.  4 del 2019.
0. 4. 102. 4. Cannatelli, Zangrillo, Polverini, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Sisto, Milanato, Tartaglione.

  All'emendamento 4.102, capoverso comma 7-quater, dopo le parole: legge 30 luglio 2010, n.  122, aggiungere le seguenti: sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati definito dall'istituto nazionale di statistica.
0. 4. 102. 5. Viscomi, Serracchiani, Gribaudo, Carla Cantone, Lacarra, Lepri, Mura, Zan.

  All'emendamento 4.102, sopprimere il capoverso comma 7-quinquies.
0. 4. 102. 6. Viscomi, Serracchiani, Gribaudo, Carla Cantone, Lacarra, Lepri, Mura, Zan.

  Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
  7-bis. Il presidente e i membri delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici per l'accesso a un pubblico impiego possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza da non più di quattro anni alla data di pubblicazione del bando di concorso, che sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 35, comma 3, lettera e), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165. Agli incarichi di cui al precedente periodo non si applica la disciplina di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135. Ferme restando le altre cause di inconferibilità o di incompatibilità previste dalla legislazione vigente, la risoluzione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall'impiego, comunque determinata, è causa di esclusione dalla nomina del dipendente, anche in quiescenza, a presidente o componente di una commissione esaminatrice di un concorso pubblico per l'accesso a un pubblico impiego.
  7-ter. Gli incarichi di presidente, di membro o di segretario di una commissione esaminatrice di un concorso pubblico per l'accesso a un pubblico impiego, anche laddove si tratti di concorsi banditi da un'amministrazione diversa da quella di appartenenza e ferma in questo caso la necessità dell'autorizzazione di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n.  165 del 2001, si considerano ad ogni effetto di legge conferiti in ragione dell'ufficio ricoperto dal dipendente pubblico o comunque conferiti dall'amministrazione presso cui presta servizio o su designazione della stessa.
  7-quater. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede all'aggiornamento, anche in deroga all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.  122, dei compensi da corrispondere al presidente, ai membri e al segretario delle commissioni esaminatrici Pag. 18dei concorsi pubblici per l'accesso a un pubblico impiego indetti dalle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e dagli enti pubblici non economici nazionali, nonché al personale addetto alla vigilanza delle medesime prove concorsuali, secondo i criteri stabiliti con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  134 del 10 giugno 1995. I compensi stabiliti con il decreto di cui al precedente periodo sono dovuti ai componenti delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici per l'accesso a un pubblico impiego nominate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  7-quinquies. Fermo restando il limite di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214, la disciplina di cui all'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165, non si applica ai compensi dovuti al personale dirigenziale per l'attività di presidente o di membro della commissione esaminatrice di un concorso pubblico per l'accesso a un pubblico impiego.
  7-sexies. Al fine di accelerare la composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici svolti secondo le modalità previste dall'articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n.  101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n.  125, e dall'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165, è istituito presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, che lo gestisce e lo aggiorna, l'Albo nazionale dei componenti delle commissioni esaminatrici di concorso, articolato in sottosezioni su base regionale e per aree o settori tematici omogenei. L'iscrizione all'Albo ha durata di tre anni ed è rinnovabile per una sola volta. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400, sono stabiliti, fermo restando quanto previsto dai commi da 7-bis a 7-quinquies del presente articolo, i requisiti per l'iscrizione nell'Albo, le cause di incompatibilità e di inconferibilità dell'incarico nonché le modalità di gestione e di aggiornamento dell'Albo e sono individuate le sottosezioni in cui è articolato l'Albo medesimo. Fino all'adozione del decreto di cui al secondo periodo, le commissioni esaminatrici continuano ad essere costituite secondo le disposizioni vigenti in materia alla data di entrata in vigore della presente legge.
  7-septies. Sulla base di convenzione con il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, l'Albo di cui al comma 7-sexies può essere utilizzato per la formazione delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici per l'accesso a un pubblico impiego svolti secondo modalità diverse da quelle previste dall'articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n.  101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n.  125, e dall'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165.
4. 102. I Relatori.