CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 27 marzo 2019
165.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere
ALLEGATO

ALLEGATO

Emendamenti al codice di autoregolamentazione in materia di formazione delle liste delle candidature per le elezioni europee, politiche, regionali, comunali e circoscrizionali.

ART. 1.

  Sopprimere l'articolo.
1. 1. Vitali, Mangialavori, Santelli, Lonardo, Bartolozzi, Caliendo, Pentangelo, Zanettin.
(Respinto)
  (Parere contrario del relatore espresso nella seduta del 24 gennaio 2019)

  Al comma 1, sostituire le parole da: sia stato emesso fino a: consumati o tentati con le seguenti: sia stata emessa almeno sentenza di condanna in grado di appello confermativa integralmente della sentenza di primo grado.
1. 3. Vitali, Mangialavori, Santelli, Lonardo, Bartolozzi, Caliendo, Pentangelo, Zanettin.
(Respinto)
  (Parere contrario del relatore espresso nella seduta del 24 gennaio 2019)

  Al comma 1, sopprimere le parole: o la citazione diretta a giudizio.
1. 12. Ferro, Stancanelli.
(Respinto)

  Al comma 1, sostituire le parole: con sentenza anche non definitiva di primo grado, ovunque ricorrano, con le seguenti: con sentenza definitiva.
1. 2. Lonardo.
(Respinto)
  (Parere contrario del relatore espresso nella seduta del 24 gennaio 2019)

  Al comma 1, sopprimere le parole: ovvero sia stato emesso decreto di applicazione di misure di prevenzione personali o patrimoniali.
1. 13. Ferro, Stancanelli.
(Respinto)

  Al comma 1, sopprimere le parole: o patrimoniali.
1. 14. Ferro, Stancanelli.
(Respinto)

  Al comma 1, la lettera b) è soppressa.
1. 6. Santelli.
(Respinto)

  Al comma 1, la lettera g) è soppressa.
1. 7. Santelli.
(Respinto)

  Al comma 1, lettera l), dopo le parole: attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni; articolo 452-quatordecies c.p., inserito dall'articolo 3, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 1o marzo 2018, n. 21) sono aggiunte le seguenti: nonché per i reati di cui agli articoli 452- quater e 452-sexies del Codice penale.
1. 15. Ferro, Stancanelli.
(Approvato)

  Al comma 1, la lettera m) è soppressa.
1. 8. Santelli.
(Respinto)

Pag. 214

  Al comma 1, la lettera n) è soppressa.
1. 9. Santelli.
(Respinto)

  Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: o patrimoniali.
1. 16. Ferro, Stancanelli.
(Respinto)

  Al comma 2, la lettera b) è soppressa.
1. 10. Santelli.
(Respinto)

  Al comma 2, la lettera c) è soppressa.
1. 11. Santelli.
(Respinto)

  Al comma 2, lettera c), le parole: ancorché il decreto di scioglimento non sia ancora definitivo sono sostituite dalle seguenti: solo allorquando il decreto sia definitivo.
1. 17. Ferro, Stancanelli.
(Respinto)

  Al comma 2, lettera d), dopo le parole: superino i quattro anni, aggiungere il seguente periodo: Nel cumulo, comunque inteso ai sensi del periodo precedente, non si tiene conto delle condanne riportate per i seguenti reati:
   articolo 595 c.p. (diffamazione);
   articoli 2 e 3 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205 (legge Mancino – misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa);
   articoli 604-bis (propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa) e 604-ter c.p. (aggravante), inseriti dall'articolo 2, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 1o marzo 2018, n. 21 (che ha abrogato l'articolo 3 della legge Mancino e l'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975 n. 654 «Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, aperta alla firma a New York il 7 marzo 1966», richiamato dalla «legge Mancino»);.
1. 5. Giarrusso, Cantalamessa.
(Approvato)

  All'articolo 1 introdurre il seguente comma:
  2-bis. I partiti, le formazioni politiche, i movimenti e le liste civiche che aderiscono alle previsioni del presente codice si impegnano:
   a) a richiedere ai propri candidati il certificato del casellario dei carichi pendenti rilasciato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale che ha giurisdizione sul luogo di residenza;
   b) a richiedere ai propri candidati una autocertificazione relativa ai carichi pendenti in tutte le altre Procure della Repubblica;
   c) a prevedere nei propri regolamenti interni specifiche modalità di controllo e valutazione dei certificati dei carichi pendenti e, in caso di autocertificazioni false, procedure sanzionatorie di espulsione e di futura incandidabilità.
1. 4. (Testo 2) Grasso.
(Respinto)
(Parere contrario del relatore espresso nella seduta del 24 gennaio 2019)