CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 27 marzo 2019
165.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
ALLEGATO

ALLEGATO

Disegno di legge S. 770. Disposizioni in materia di prevenzione vaccinale.

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge S. 770, recante disposizioni in materia di prevenzione vaccinale;
   rilevato che:
    il contenuto del provvedimento appare riconducibile alle materie «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale» e «profilassi internazionale», rientranti nella potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, lettere m) e q) nonché alla materia «tutela della salute», rientrante nella potestà legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni ai sensi dell'articolo 117, comma terzo, della Costituzione;
    con riferimento alla disciplina attualmente vigente in materia di obbligo vaccinale (decreto-legge n. 73 del 2017) la Corte costituzionale, con la sentenza n. 5 del 2018, ha in particolare affermato che «la previsione di obblighi in materia vaccinale è da ricondursi prevalentemente ai principi fondamentali in materia di tutela della salute attribuiti alla potestà legislativa dello Stato ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione»;
    alla luce di questo intreccio di competenze, la giurisprudenza della Corte costituzionale richiede comunque la previsione di adeguate forme di coinvolgimento delle regioni;
    al riguardo, il provvedimento prevede, in primo luogo, che il piano nazionale di prevenzione vaccinale sia adottato con un'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni (articolo 2, comma 2); la norma specifica che dovrà trattarsi un'intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6 della legge n. 131 del 2003, vale a dire un’«intesa forte» per la quale non è possibile ricorrere alla procedura prevista dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 281 del 1997 (cioè la procedura che consente al governo, una volta decorsi i termini per l'intesa, di procedere comunque sottoponendo la questione al Consiglio dei ministri);
    si prevede inoltre (articolo 5, comma 1) il parere della Conferenza Stato-regioni ai fini dell'adozione dei piani straordinari di intervento nel caso in cui, nell'ambito dell'attività di monitoraggio delle coperture vaccinali svolta dal Ministero della salute, si rilevino significativi scostamenti dagli obiettivi fissati dal piano nazionale;
    il comma 5 dell'articolo 5 prevede che, in caso di scostamento dagli obiettivi fissati dal piano nazionale delle vaccinazioni, con decreto del Ministro della salute, «sentiti l'Agenzia italiana del farmaco, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano» sia disposta l'integrazione dei vaccini disponibili e lo stoccaggio di adeguate scorte; al riguardo dovrebbe essere chiarito se con la disposizione si intenda acquisire il parere delle sole regioni e province autonome interessate ovvero quello di tutte le regioni e Pag. 193province autonome, attraverso il coinvolgimento della Conferenza Stato-regioni,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:
   valuti la Commissione di merito l'opportunità, per le ragioni esposte in premessa, di approfondire la formulazione dell'articolo 5, comma 5.