CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 27 marzo 2019
165.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-00782 Cenni: Delocalizzazione dello stabilimento produttivo chimico della M3 Srl sito a San Miniato (PI).

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con riferimento alle questioni poste, sulla base degli elementi acquisiti, si fa presente che lo Stabilimento della M3 S.r.l., sito a San Miniato, è notificato, ai sensi del decreto legislativo n. 105 del 2015, come stabilimento di «soglia inferiore» presso l'inventario nazionale degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante e di conseguenza sottoposto ai controlli ispettivi del sistema di gestione della sicurezza da parte della Regione. A tale riguardo, la Regione Toscana ha comunicato che lo stabilimento è stato sempre oggetto di visite ispettive sul sistema SGS secondo una programmazione periodica, predisposta dalla Regione stessa e da ARPAT, sin dal 2007. Nel mese di novembre scorso si è conclusa la visita ispettiva allo stabilimento M3 in attuazione del programma annuale 2018. Grazie alle misure integrative e alle prescrizioni richieste dopo gli esiti di tali controlli, effettuati in loco da apposite commissioni ispettive coordinate da ARPAT e alle quali l'Azienda ha sempre ottemperato, la Regione ha potuto procedere ad un costante aggiornamento e miglioramento del Sistema di gestione della Sicurezza nonché ad una progressiva limitazione delle potenziali conseguenze in caso di un eventuale evento incidentale.
  Per quanto attiene gli aspetti legati al Piano di Emergenza Esterna, la Prefettura di Pisa, in qualità di soggetto competente, ha segnalato di aver approvato il suddetto Piano nel 2014 in considerazione delle aree di danno/rischio all'epoca considerate precauzionali. Successivamente, lo stabilimento è passato ad utilizzare solo una linea di produzione su tre disponibili e dall'impiego di circa 45 addetti agli attuali 8/10. In considerazione della necessità di revisione del Piano di Emergenza Esterna, per adattarlo alle effettive esigenze produttive dell'azienda, è stato avviato un percorso di approfondimento e di verifica sul piano tecnico con tutti gli Enti competenti (Vigili del Fuoco, ARPAT, INAIL e Comune di San Miniato). L'aggiornamento del suddetto Piano, ai sensi dell'intervenuto decreto legislativo n. 105 del 2015, è stato redatto dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Pisa, sulla scorta delle informazioni fornite dal Gestore, condiviso con tutte le Autorità coinvolte e poi pubblicato il 23 gennaio 2017 per 30 giorni ai fini della consultazione della popolazione. Lo stesso Comando dei Vigili del Fuoco ha ritenuto, in seguito, che M3 dovesse presentare una nuova notifica per l'aggiornamento delle aree di stoccaggio dei prodotti all'interno dello stabilimento e la conseguente ridefinizione delle aree di sicuro impatto e delle aree di danno. Detta notifica è stata presentata dalla M3 all'ISPRA in data 1o agosto 2017 e integrata il 14 novembre 2017. Sempre secondo quanto riferito dalla Prefettura di Pisa, l'azienda risulta compatibile territorialmente con gli insediamenti limitrofi, sia che si tenga conto dell'area di danno/rischio prevista nel Piano del 2014 sia, a maggior ragione, dell'area di danno/rischio, più ristretta, inserita nel nuovo Piano in corso di approvazione nel quale si prescriverebbe la totale chiusura di un'area di stoccaggio non utilizzata, al fine di mitigare il rischio per la popolazione.
  In merito alla delocalizzazione dell'impianto, fermo restando l'obbligo del Gestore, Pag. 138finché sono presenti nel sito sostanze pericolose oggetto di notifica, di garantire l'adozione di tutte le misure idonee a prevenire gli incidenti rilevanti e a limitarne le conseguenze per la salute umana e per l'ambiente, si rappresenta che l'eventuale rilocalizzazione dello stabilimento dovrà essere sottoposta dalle Autorità locali alle verifiche della compatibilità urbanistica con il territorio circostante, previste dal citato decreto legislativo n. 105 del 2015.
  A tal proposito, il Comune di San Miniato ha rappresentato di aver approvato, con deliberazione consiliare del 7 agosto 2015, il nuovo regolamento urbanistico, introducendo norme tecniche di attuazione della cessazione dell'attività della M3 entro il 30 settembre 2018, per incompatibilità con il contesto circostante sotto il profilo della sicurezza ambientale, con possibilità di delocalizzazione in altro Comune limitrofo.
  L'Azienda ha impugnato detto provvedimento dinanzi al TAR Toscana, ritenendo i costi della delocalizzazione troppo elevati e rilevando che l'attività oggi svolta nello stabilimento comporta aree di danno/rischio di gran lunga minori rispetto a quelle previste nel Piano del 2014. Il TAR con sentenza n. 1436 del 5 novembre 2018, ha accolto il ricorso e per l'effetto ha annullato la delibera del Consiglio comunale, motivando che «la disposizione contenuta in un piano regolatore che preveda la delocalizzazione di attività esistenti deve considerarsi estranea al potere urbanistico» del Comune.
  L'Amministrazione comunale ha riferito, comunque, che, nonostante l'esito sfavorevole del contenzioso amministrativo, continuerà ad attivarsi con ogni modalità consentita dalla legge per la delocalizzazione dell'impianto, di concerto con l'azienda.
  Ad ogni modo, si segnala che, nelle more dell'approvazione del nuovo Piano di Emergenza Esterna, l'ARPAT, TASI e il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, quali autorità competenti, monitorano costantemente lo stabilimento al fine di garantire adeguati livelli di sicurezza per la salute dei cittadini e per la tutela dell'ambiente.

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ALLEGATO 2

5-00971 Invidia: Criticità ambientali derivanti dal differimento della chiusura dell'inceneritore sito nel territorio di Busto Arstizio.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con riferimento alle questioni poste, occorre evidenziare, in via preliminare, che in ordine alla possibilità di intervenire sul calcolo del fabbisogno regionale di incenerimento individuato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 2016, l'articolo 6, comma 3, del medesimo decreto introduce la facoltà per le Regioni e le Province autonome di presentare, entro il 30 giugno di ogni anno, al Ministero dell'ambiente una richiesta di aggiornamento del fabbisogno residuo regionale di incenerimento dei rifiuti urbani e assimilati. Il Ministero dell'ambiente esamina la documentazione e propone le necessarie modifiche al predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2016, tenendo contro anche delle politiche in atto relative alla dismissione di impianti o alla riduzione di capacità di trattamento rispetto al relativo fabbisogno di incenerimento. Allo stato attuale, si fa presente che la Regione Lombardia non ha attivato alcun procedimento in tal senso.
  La stessa Regione ha comunicato, in merito alle problematiche in argomento, che nel corso di recenti incontri presso l'Assessorato regionale, la società ACCAM S.p.A. ha fornito aggiornamenti e ha comunicato di aver provveduto all'approvazione di un nuovo piano industriale, che prevede il prolungamento dell'attività del termovalorizzatore di Busto Arsizio fino al 2027 (data di scadenza dell'AIA) e la realizzazione di importanti investimenti per il miglioramento dell'impianto.
  Sempre secondo quanto riferito dall'Amministrazione regionale, l'azienda ha informato, altresì, dell'intenzione di avviare un'attività di recupero di parte del materiale degli ingombranti nell'ottica dell'economia circolare, di utilizzare una parte della produzione di energia elettrica per l'alimentazione dei veicoli elettrici impegnati nella raccolta dei rifiuti e, da ultimo, dell'intenzione di dotarsi delle infrastrutture necessarie per lo smaltimento dei fanghi di depurazione.
  Nei prossimi mesi, inoltre, gli uffici regionali competenti provvederanno all'aggiornamento dell'autorizzazione dell'impianto, per conformarla alle nuove disposizioni sulle migliori tecniche disponibili approvate dalla Commissione europea.
  Fermo restando quanto fin qui esposto, si ritiene utile riferire anche quanto comunicato dall'ARPA con particolare riferimento all'evento occorso presso l'impianto di Busto Arsizio il 15 marzo 2018. L'Agenzia ha fatto presente, al riguardo, che dopo aver individuato la causa del guasto, ACCAM ha proceduto alla sostituzione del pezzo, ripristinando la funzionalità del presidio di abbattimento. Inoltre, le polveri emesse a camino sono derivate direttamente dal processo di combustione, senza nessun tipo di trattamento per l'abbattimento, solo nel periodo di guasto.
  ARPA ha evidenziato, altresì, di aver attivato una verifica ispettiva straordinaria e di aver immediatamente relazionato la Regione Lombardia, nonché l'Autorità Giudiziaria sulla vicenda. Sono tuttora in corso approfondimenti di natura tecnica, volti a determinare la rilevanza delle ricadute nell'area, nell'ambito del procedimento penale avviato dalla Procura della Repubblica di Busto Arsizio.Pag. 140
  Al fine di accrescere l'attenzione del Gestore, in occasione della verifica straordinaria e delle successive interlocuzioni con ACCAM, sono state richieste modifiche di carattere gestionale/impiantistico, finalizzate al miglioramento del controllo del processo, allo scopo di evitare il ripetersi di situazioni come quelle che hanno condotto all'incidente. D'intesa con la Regione Lombardia, è stata anche individuata una soglia di fermo impianto sul parametro polveri totali, inferiore rispetto al limite di autorizzazione.
  Si segnala, infine, che l'inceneritore di Busto Arsizio, come tutti gli inceneritori regionali, è connesso alla rete SME di ARPA Lombardia, che consente di ricevere, in continuo, i dati provenienti dai sistemi di monitoraggio delle emissioni, installati ai camini degli impianti; questo sistema consente ad ARPA di valutare eventi anomali e critici, in maniera puntuale, e di poter individuare le situazioni che meritano attenzione e approfondimento, coinvolgendo l'Autorità competente e il Gestore stesso.

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ALLEGATO 3

5-01154 Businarolo: Istituzione dell'osservatorio ambientale per il monitoraggio e la condivisione con istituzioni locali e cittadini degli interventi relativi alla linea ferroviaria AV/AC Milano-Verona.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con riferimento alle questioni poste, si segnala che, all'esito delle attività propedeutiche all'istituzione dell'Osservatorio ambientale previsto dalla prescrizione n. 15 della delibera CIPE n. 42 del 2017, con Decreto Direttoriale del Ministero dell'ambiente del 13 febbraio 2019 è stato istituito l'Osservatorio Ambientale «Linea ferroviaria AV/AC Milano-Verona. Tratta Brescia-Verona».
  Ai sensi dell'articolo 2 del predetto Decreto istitutivo, l'Osservatorio Ambientale provvede a svolgere i compiti prescritti al punto 4, dell'Allegato 1 alla citata Delibera CIPE, informandone il Ministero dell'ambiente per i successivi adempimenti, mantenendo salve le attività di verifica, ai sensi dall'articolo 185, commi 6 e 7 del decreto legislativo n. 163 del 2006, poste in capo al Ministero, che si avvale della Commissione Tecnica di Verifica dell'impatto Ambientale – VIA/VAS. L'Osservatorio provvede, inoltre, ad esaminare, sotto il profilo ambientale, la realizzazione dell'infrastruttura e le ricadute sul territorio, anche a fronte di criticità non previste; a sovrintendere all'esecuzione del monitoraggio delle componenti ambientali con le quali l'opera si troverà ad interferire, indicando ogni utile iniziativa ritenuta necessaria; e provvederà ad informare, attraverso il Presidente, gli Enti locali territorialmente interessati circa lo svolgimento delle proprie attività, assicurando la disponibilità e l'accessibilità della documentazione in proprio possesso.
  Il predetto Osservatorio provvederà, altresì, a garantire una completa informazione del pubblico attivando un sito istituzionale relativo alle attività in corso e concluse, ai risultati del piano di monitoraggio ambientale, nonché lo stato di avanzamento generale delle verifiche di ottemperanza delle condizioni ambientali; garantirà piena collaborazione con il Ministero dell'ambiente, ai fini della condivisione dei dati di monitoraggio e delle analisi relative alle diverse componenti ambientali, fornendo tutte le informazioni necessarie ad alimentare le banche dati del Portale delle Valutazioni Ambientali del Ministero dell'ambiente; svolgerà le verifiche di competenza in ordine all'utilizzo delle terre e rocce da scavo e alle variazioni che non costituiscono modifiche sostanziali al piano di utilizzo; fornirà pareri su temi sensibili inerenti le componenti ambientali oggetto del piano di monitoraggio ambientale.
  L'Osservatorio è tenuto, inoltre, a trasmettere al Ministero dell'ambiente, con cadenza trimestrale, un rendiconto analitico delle attività svolte e delle eventuali criticità di maggior rilievo affrontate in tale periodo.
  Si segnala, infine, che l'Osservatorio ambientale in argomento si insedierà ufficialmente presso il Ministero dell'ambiente il prossimo 4 aprile.

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ALLEGATO 4

5-01735 Gribaudo: Ritardi nella procedura di valutazione di impatto ambientale per la realizzazione della variante di Demonte sulla strada statale 21 in Piemonte.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con riferimento alle questioni poste, relative alla realizzazione del progetto «S.S. 21 “della Maddalena” Variante di Demonte, Aisone e Vinadio – Lotto 1 – Variante di Demonte», si fa presente che, in data 30 maggio 2018, la Società ANAS S.p.A. ha trasmesso al Ministero dell'ambiente la documentazione per lo svolgimento della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, integrata con la procedura di Valutazione di Incidenza di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997 per il progetto definitivo.
  La Regione Piemonte ha formulato il proprio parere favorevole con prescrizioni ai fini del giudizio di compatibilità ambientale, all'esito dell'istruttoria condotta da parte delle strutture regionali competenti e di quanto emerso durante le riunioni dell'Organo tecnico e nelle sedute dalla Conferenza di servizi di luglio 2018.
  Nel contempo, con Decreto n. 30/2019 la Commissione regionale per il patrimonio culturale del Piemonte ha dichiarato che i Resti del Forte della Consolata rivestono interesse culturale ai sensi degli articoli 10, comma 1 e 12 del decreto legislativo n. 42 del 2005 e che, pertanto, sono sottoposti alle condizioni di tutela previste da tale decreto.
  Il Ministero dei beni e delle attività culturali ha chiesto, quindi, alla Soprintendenza competente di verificare la sussistenza dell'interesse culturale sul predetto sito e si è in attesa dell'esito della verifica.
  Si fa presente, altresì, che la Commissione VIA/VAS sta attualmente svolgendo l'istruttoria tecnica ed ha provveduto a richiedere ad ANAS integrazioni al progetto. Su richiesta della società proponente, il procedimento è stato sospeso per 60 giorni, per provvedere all'elaborazione della documentazione progettuale integrativa.
  ANAS ha trasmesso la predetta documentazione in data 18 febbraio 2019. Conseguentemente, il periodo di sospensione è terminato il 26 febbraio.
  In data 7 marzo 2019, la Commissione Tecnica di Verifica dell'impatto Ambientale VIA/VAS ha comunicato che, considerata la rilevanza della documentazione integrativa, la stessa debba essere pubblicata secondo le modalità previste dall'articolo 24 del decreto legislativo n. 152 del 2006, al fine di consentire la partecipazione del pubblico.
  Il Ministero dell'ambiente ha, pertanto, posto in essere le attività utili a dare comunicazione ad ANAS, affinché la stessa provveda all'invio del nuovo avviso al pubblico. Ai sensi del richiamato articolo 24 del Codice dell'Ambiente, dal momento della pubblicazione della documentazione integrativa, è previsto un termine di 30 giorni per la presentazione di eventuali osservazioni da parte del pubblico.
  Quanto riferito testimonia, dunque, che le problematiche rappresentate sono tenute in debita considerazione da parte del Ministero dell'ambiente, il quale ha provveduto, e provvederà per il futuro, alle attività e valutazioni di competenza sulla procedura in argomento con il massimo grado di attenzione.