CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 21 marzo 2019
162.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-01120 Foti: Sulla procedura di concordato preventivo della Selta S.p.a.
5-01123 Murelli: Sulla procedura di concordato preventivo della Selta S.p.a.

TESTO DELLA RISPOSTA CONGIUNTA

  Rispondo congiuntamente agli atti in esame, essendo gli stessi riferibili dalla stessa tematica, rappresentando quanto segue.
  La Selta s.p.a. è una società per azioni italiana, che lavora nell'ambito della cyber security e degli impianti ad alta tecnologia digitale (quali, ad esempio, l'automazione delle reti di telecomunicazione, elettriche e ferroviarie).
  La citata società è nata a Milano nel 1972 e ha le proprie sedi a Cadeo (Piacenza) nonché a Tortoreto Lido, Roma e Avellino, contando all'incirca 250 dipendenti in totale.
  In particolare, nel dicembre 2018 la Selta, a seguito dell'emergere di una propria importante esposizione debitoria, ha proposto apposita domanda di concordato preventivo, riservandosi di presentare, entro un arco temporale determinato, una proposta definitiva di concordato o una domanda di omologa di accordi di ristrutturazione dei debiti.
  Di conseguenza, il Tribunale di Milano, nella persona del commissario giudiziale, ha riconosciuto come termine per la presentazione di una proposta definitiva di concordato la data del 1o aprile 2019.
  Il Ministero della Giustizia, consultato a riguardo, ha fatto presente la regolarità della procedura fallimentare posta in essere nonché l'esatto adempimento degli obblighi informativi da parte della società, nonostante l'opposizione da parte dei lavoratori pervenuta anche al Commissario giudiziale e al Tribunale fallimentare.
  Orbene, ferma l'attenzione del Ministero dello sviluppo economico con riferimento alla crisi della Selta s.p.a. (finora seguita a livello territoriale), emerge – a tal punto – la necessità che il Tribunale di Milano si pronunci sulla richiesta di concordato avanzata, per poter disporre di tutti gli elementi utili per fronteggiare la crisi dell'azienda ed individuare le soluzioni possibili ed efficaci per garantire i livelli occupazionali e la continuità dell'attività aziendale.
  Ferma restando la disponibilità del Ministero dello sviluppo economico a convocare un Tavolo di confronto per discutere della situazione della Selta, che rappresenta un'importante realtà nel settore delle imprese ad alta tecnologia digitale.

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ALLEGATO 2

5-01514 Fassina: Sulla situazione degli operatori del commercio ambulante della Regione Emilia Romagna.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il tema in discussione, in merito al quale il Ministero dello sviluppo economico ha già risposto di recente, si richiama l'attenzione sulle disposizioni introdotte con la Legge di Bilancio 2019 in merito al commercio al dettaglio su aree pubbliche, intervenute a modificare il decreto legislativo n. 59 del 2010, di attuazione della direttiva cosiddetta « Bolkestein», relativa ai servizi nel mercato interno.
  Come noto, l'articolo 1, comma 686, della Legge di Bilancio ha inserito le attività di commercio al dettaglio sulle aree pubbliche tra i servizi esclusi dall'ambito di applicazione del citato decreto legislativo.
  Per effetto delle medesime norme è stato disposto che al settore del commercio al dettaglio sulle aree pubbliche non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 16, del medesimo decreto, in materia di selezione tra i candidati potenziali, previste per i settori in cui vi sia un numero limitato di autorizzazioni disponibili.
  Infine, viene abrogato in toto l'articolo 70 del suddetto decreto legislativo, recante la specifica disciplina del settore del commercio al dettaglio su aree pubbliche, che consentiva l'esercizio dell'attività in questione oltre che alle persone fisiche e alle società di persone anche alle società di capitali regolarmente costituite o alle società cooperative, rimodulava i relativi meccanismi autorizzativi e programmatori e, soprattutto, rinviava ad un'Intesa in sede di Conferenza unificata (poi adottata il 5 luglio 2012), l'individuazione dei criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi e le disposizioni transitorie da applicare.
  Ne consegue il superamento della previgente disciplina che stabiliva gli obblighi procedurali previsti dalla cosiddetta direttiva servizi, con la contestuale applicazione dei criteri di valutazione definiti da strumenti concordati a livello territoriale.
  Premesso che le osservazioni riportate dall'Onorevole Interrogante vanno utilmente indirizzate ai bandi disposti prima dell'entrata in vigore della finanziaria 2019, preciso che i bandi espletati in vigenza dell'abrogato articolo 70, non potevano non essere conformi alle norme – e ai criteri d'Intesa – allora vigenti, trattandosi di disposizioni legittimamente applicabili nel contesto ordinamentale cui ci si riferivano.
  Ulteriori e più specifiche condizioni imposte per il tramite dell'adozione dei suddetti bandi e il diverso comportamento assunto da parte delle regioni e dei singoli comuni, compresi quelli della regione Emilia Romagna, non possono essere, tuttavia, ascrivibili né agli effetti applicativi delle disposizioni previgenti né all'attuazione delle nuove disposizioni.
  Con riferimento alle criticità determinate dall'attuazione delle nuove disposizioni, si evidenzia che gli effetti abrogativi disposti dalla Legge di Bilancio 2019 non appaiono, tuttavia, estendersi ad ogni e qualsivoglia disposizione adottata medio tempore in materia, confermandosi tuttora vigente la validità della proroga al 31 dicembre 2020 delle concessioni in essere, atteso che una diversa interpretazione della relativa previsione comporterebbe complessi Pag. 76problemi di coordinamento normativo in un quadro disciplinare, soprattutto regionale, che si è venuto a stratificare in applicazione della previgente disciplina.
  D'altra parte, la disposizione di cui al comma 1180 della Legge di Bilancio 2018 recante, appunto, la suddetta previsione di proroga, non è stata espressamente abrogata e non risultano elementi che possano farla ritenere implicitamente superata.
  In conclusione, dunque, il Ministero dello sviluppo economico terrà conto di quanto rappresentato dall'Onorevole Interrogante riguardo, in particolare, alla problematica del commercio sulle aree pubbliche e alle possibili ripercussioni occupazionali in Emilia Romagna e adotterà eventuali iniziative di competenza, anche normative, volte a tutelare i diritti di tutti gli operatori del settore, nonché al migliore coordinamento dei sistemi di rilascio o di rinnovo delle concessioni in essere, in un contesto regolatorio omogeneo.