CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 19 marzo 2019
160.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-01644 Ruocco: Sperequazione territoriale dei premi assicurativi per la responsabilità civile auto.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Rispondo alle questioni evidenziate nell'atto in discussione, rappresentando quanto segue.
  Con riferimento al primo quesito posto, le informazioni tecniche acquisite dall'IVASS e dall'ANIA confermano la eterogeneità dei dati confrontati, riguardanti le forti sperequazioni operate nel settore assicurativo su base geografica di residenza dell'assicurato, nonché la mancata correlazione tra la sinistrosità rilevata e l'ammontare sia dei risarcimenti che dei premi a fronte del costo medio di polizza e, pertanto, la conseguente inconciliabilità dei risultati.
  In particolare, nell'atto si confrontano dati provenienti dal bollettino statistico IVASS per l'anno 2017, con le diverse informazioni ricavabili dall'indagine sui prezzi effettivi RC auto IPER, fonte IVASS, e le ulteriori ed ancora diverse informazioni desumibili dalla statistica ACI/ISTAT (anno 2017) che, sebbene tutte valide ed affidabili, in ragione della differente struttura informativa, non possono essere utilmente sovrapposte.
  A titolo puramente informativo, si rappresenta che sulla base dei dati della Vigilanza (fonte IVASS, 2017), in Campania vi sono 2,1 milioni di autovetture assicurate (contro i 139.143 contratti riportati nell'atto) relativi al solo 3o trimestre 2018, su un campione di autovetture pari al 30 per cento del totale, e 191.693 sinistri accaduti e denunciati (contro i 9.922 incidenti riportati).
  Mentre in Lombardia vi sono 5,3 milioni di autovetture assicurate (contro i 286.852 contratti riportati) e 349.472 sinistri accaduti e denunciati (contro i 32.552 incidenti indicati).
  Sempre dai dati della Vigilanza, si rileva che la frequenza sinistri è in Campania pari a 8,9 per cento; mentre la frequenza sinistri è in Lombardia pari a 6,5 per cento; in quest'ultima regione, come segnalato dall'associazione di rappresentanza delle imprese, la probabilità di avere un incidente sarebbe inferiore del 27 per cento rispetto a quella della Campania.
  Inoltre, dai dati forniti dall'istituto di vigilanza, a fronte di un rischio complessivo della Campania più elevato di circa il 60 per cento rispetto a quello della Lombardia, i premi medi effettivamente pagati nella prima regione sono più elevati di circa il 40 per cento della seconda.
  Riguardo al secondo quesito posto, rappresento che l'articolo 132-ter del Codice delle assicurazioni private (CAP) prevede l'applicazione di sconti obbligatori sul premio RC auto, sulla base di criteri e modalità definiti dall'IVASS, a beneficio degli automobilisti virtuosi, compresi quelli residenti nelle province a più alto tasso di sinistrosità, con sconti specifici per chi installa sul proprio veicolo sistemi di monitoraggio della condotta di guida.
  L'IVASS ha dato successivamente attuazione alla citata norma con il Regolamento n. 37 del 27 marzo 2018, che individua i criteri e le modalità in base ai quali le imprese di assicurazione applicano i predetti sconti obbligatori.Pag. 134
  Nello specifico, detti sconti sono a favore:
   1) degli assicurati che accettino l'ispezione preventiva del veicolo o che installino o abbiano installato meccanismi elettronici che ne registrano l'attività (scatola nera o equivalenti) o che, secondo disposizioni di legge, impediscono l'avvio del motore in caso di tasso alcolemico del guidatore superiore ai limiti di legge per la conduzione di veicoli a motore (cosiddetto alcolock);
   2) degli assicurati che, negli ultimi quattro anni, non abbiano provocato sinistri con responsabilità esclusiva o principale o paritaria, purché abbiano installato o installino la scatola nera e risiedano in province con un elevato tasso di sinistrosità, identificate dall'istituto in una apposita lista annessa al citato Regolamento.

  In particolare, la seconda tipologia di sconti mira alla progressiva riduzione delle differenze dei premi RC auto applicati sul territorio nazionale, a parità di rischio, nei confronti degli assicurati per i quali ricorrano le condizioni di cui al comma 4 dell'articolo 132-ter citato (assicurati «virtuosi» residenti nelle province a maggiore tasso di sinistrosità e con premio medio più elevato).
  Il Regolamento pone anche le premesse per lo svolgimento delle future attività di enforcement che l'istituto è chiamato a svolgere sul rispetto dei criteri e delle modalità di applicazione degli sconti introducendo, a tale fine, specifici adempimenti a carico delle imprese e, in particolare, della funzione attuariale e della funzione di verifica della conformità.
  In attuazione della disciplina in parola ed in stretta connessione e dipendenza applicativa con l'obbligo degli sconti, il Ministero dei trasporti ed il Ministero dello sviluppo economico hanno definito l'istruttoria tecnica per l'adozione dei decreti interministeriali con cui si determina il contenuto delle cosiddette scatole nere (su proposta MIT, con il concerto MISE) e gli standard tecnologici delle stesse (su proposta MISE, sentito il Garante della Privacy).
  Il Ministero dello sviluppo economico si rende, pertanto, disponibile a fornire il necessario supporto ad ogni ulteriore iniziativa utile al più efficace raggiungimento dell'obiettivo di contenimento della spesa per gli assicurati virtuosi, nonché alla più generalizzata riduzione dei premi RC auto su tutto il territorio nazionale, mitigando in questo modo la variabile territoriale stigmatizzata nell'atto in discussione.

Pag. 135

ALLEGATO 2

5-01161 Ciampi: Esaurimento delle graduatorie dei concorsi banditi dalla Guardia di finanza prima dell'anno 2011.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame, l'Onorevole interrogante fa riferimento all'articolo 16-ter, comma 1, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali ha autorizzato l'assunzione straordinaria di personale nella polizia di Stato (1.050 unità), nell'Arma dei carabinieri (1.050 unità), nella Guardia di finanza (400 unità), per ciascuno degli anni 2015 e 2016.
  L'Onorevole osserva che tale norma ha di fatto escluso anche per quanto riguarda la Guardia di finanza, numerosi idonei inseriti nelle graduatorie antecedenti all'anno 2011, creando una notevole disparità di trattamento rispetto alle qualifiche acquisite.
  In particolare, sono stati esclusi i militari in congedo interforze delle forze armate (Vfb) nonostante abbiano espletato un periodo di ferma obbligatoria di 3 anni, siano stati idonei ma non vincitori dai concorsi allievi finanzieri indetti precedentemente all'anno 2011 e la graduatoria all'epoca (quando è stata approvata la legge 6 agosto 2015, n. 125) fosse ancora attiva ed efficace in quanto era stata prorogata dalla legge n. 125 del 2013 fino al 31 dicembre 2016.
  Pertanto, l'Onorevole sollecita il Governo ad assumere iniziative atte ad assicurare l'esaurimento delle graduatorie dei concorsi banditi dalla Guardia di finanza prima dell'anno 2011 che riguardano militari in congedo interforze attualmente idonei, anche al fine di eliminare la grave disparità di trattamento rispetto ad altre graduatorie di stabilizzazione più recenti ma già esaurite.
  Al riguardo, il Comando Generale della Guardia di Finanza osserva quanto segue.
  Il decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332 aveva previsto, a decorrere dal 1o luglio 1997, nell'ambito dei reclutamenti, tra gli altri, degli allievi finanzieri, una riserva di posti a favore dei volontari in forma breve (cosiddetti «VFB») delle FF.AA. che avessero completato la ferma triennale.
  Successivamente, a partire dal 1o gennaio 2006 e fino al 31 dicembre 2015, ai sensi dell'articolo 16 della legge 23 agosto 2004, n. 226, confluito nell'articolo 2199 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'Ordinamento militare), l'alimentazione integrale delle carriere iniziali delle Forze di polizia è stata riservata ai soli volontari in ferma prefissata di un anno (cosiddetti «VFP1») o quadriennale (cosiddetti «VFP4») ovvero in rafferma annuale (cosiddetti «VFP1T»), escludendo, quindi, la categoria dei «VFB».
  Per il solo anno 2009, l'articolo 25 della citata legge n. 226/2004 ha introdotto una deroga temporanea a tale regime, prevedendo la possibilità per la Guardia di finanza di bandire concorsi riservati nuovamente ai volontari in ferma breve delle Forze armate.
  L'ultima procedura concorsuale indetta dal Corpo riservata ai «VFB», alla luce della citata deroga, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4a Serie Speciale – n. 48 del 26 giugno 2009, le cui graduatorie finali di merito sono state approvate in data 20 gennaio Pag. 1362010 ed hanno avuto validità, ai sensi dell'allora articolo 7, comma 2 (ora, articolo 7, comma 4) del decreto legislativo n. 199/1995, per i successivi 18 mesi (ossia, sino al 20 luglio 2011).
  Tanto premesso, deve sottolinearsi che la proroga dell'efficacia delle predette graduatorie di cui alla legge n. 125 del 2013, richiamata nell'atto di sindacato in rassegna, non trova applicazione alle procedure concorsuali bandite dalla Guardia di finanza.
  Infatti, il tema dell'ultrattività delle graduatorie nei termini esposti nell'interrogazione in oggetto non riguarda le procedure concorsuali indette annualmente dal Corpo in virtù della «specialità» della disciplina del rapporto di impiego militare sancita dall'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 165/2001, che consente di applicare la specifica normativa di settore.
  Questa conclusione trova conferma in un consolidato orientamento giurisprudenziale (ribadito più di recente con le ordinanze nn. 4246/2015 e 5613/2015 e con la sentenza n. 4057/2017 del Consiglio di Stato) secondo cui le disposizioni di carattere generale in materia di scorrimento delle graduatorie non trovano attuazione nelle procedure concorsuali bandite, con cadenza annuale, da Corpi militarizzati.
  Alla luce di quanto suesposto, il Comando Generale rileva che un eventuale scorrimento delle graduatorie in argomento – non più efficaci essendo decorsi i termini di cui al richiamato decreto legislativo n. 199/1995 – potrebbe avvenire solo a seguito dell'approvazione di una norma ad hoc.
  Tale iniziativa, tuttavia, non sarebbe ritenuta di favore per il Corpo della Guardia di Finanza, poiché determinerebbe l'incorporamento di n. 176 soggetti idonei non vincitori, la cui età anagrafica si attesta tra i 33 e i 39 anni ed è destinata ad aumentare in sede di immissione in servizio, posto che, prima della stessa immissione, è previsto un corso di formazione della durata di 10 mesi.

Pag. 137

ALLEGATO 3

5-01207 Gallinella: Proroga dell'incremento delle percentuali di compensazione applicabili dai produttori agricoli relativamente alla cessione di animali vivi.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame, gli Onorevoli interroganti chiedono chiarimenti in merito all'adozione del decreto interministeriale relativo alla proroga dell'incremento delle percentuali di compensazione IVA applicabili, in favore dei produttori agricoli, alle cessioni di animali vivi della specie bovina e suina, ai sensi dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 633 del 1972.
  Al riguardo, sentiti gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
  L'articolo 1, comma 506, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), ha demandato ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottarsi entro il 31 gennaio di ciascuna delle annualità 2018, 2019 e 2020, la individuazione delle percentuali di compensazione applicabili agli animali vivi delle specie bovina e suina sono innalzate rispettivamente in misura non superiore al 7,7 per cento e all'8 per cento.
  Inoltre, il citato comma 506 ha stabilito che l'innalzamento delle suddette percentuali non comporti minori entrate per un ammontare superiore a 20 milioni di euro annui.
  Per l'anno 2018 è stato emanato il 2 febbraio 2018 il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 64 del 17 marzo 2018, con il quale è stato modificato il precedente decreto interministeriale del 26 gennaio 2016, confermando l'innalzamento delle percentuali di compensazione stabilito per l'anno 2017.
  Per l'anno 2019, si fa presente che lo schema di decreto che proroga le percentuali di compensazione, applicabili alle cessioni di animali vivi di specie bovine e suina, nella stessa misura con cui sono state fissate nel decreto ministeriale 26 gennaio 2016 e conformemente ai limiti dettati dall'articolo 1, comma 506, della legge 205 del 2017.
  Sullo schema di provvedimento è stato acquisito il preventivo concerto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.
  Allo stato lo schema di decreto, debitamente bollinato dalla Ragioneria Generale dello Stato, è alla firma del Signor Ministro dell'economia e delle finanze.

Pag. 138

ALLEGATO 4

5-01310 Schullian: Aumento delle percentuali di compensazioni applicabili dai produttori agricoli alla cessione del legno e della legna da ardere.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame, gli Onorevoli interroganti chiedono chiarimenti in merito all'attuazione dell'articolo 1, comma 662 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio per il 2019) ai sensi del quale si prevede: «l'aumento delle percentuali di compensazione applicabili alle cessioni del legno e della legna da ardere nel limite di spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dal 2019».
  Al riguardo, sentiti gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
  Il citato articolo 1, comma 662 della legge 145 del 2018 dispone, nell'ambito del regime speciale IVA per l'agricoltura, previsto dall'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, applicabile ai prodotti agricoli espressamente indicati nella Tabella A, parte I, allegata al medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, l'aumento, nel limite di spesa di 1 milione di euro annui, delle percentuali di compensazione IVA applicabili al legno e alla legna da ardere, precedentemente stabilite al 2 per cento ai sensi del decreto ministeriale 12 maggio 1992.
  L'attuazione della menzionata disposizione è demandata ad un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, da emanarsi entro il 31 gennaio di ciascun anno.
  Al riguardo, si fa presente che il Dipartimento delle finanze ha, ad oggi, posto in essere iniziative volte al confronto diretto con le categorie interessate, avendo, altresì, provveduto a richiedere al Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, gli elementi istruttori utili alla predisposizione del provvedimento che stabilisce le nuove percentuali, da notificare alla Commissione UE, come previsto dall'articolo 297, della direttiva 2006/112/CE del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto.

Pag. 139

ALLEGATO 5

5-01541 Centemero: Modalità di funzionamento del nuovo sistema di pagamento INSTEX (Instrument for Supporting Trade Exchanges).

TESTO DELLA RISPOSTA

  In relazione all'interrogazione in riferimento, occorre chiarire, preliminarmente, che l'interrogante premette due questioni relative alla situazione internazionale della Repubblica islamica dell'Iran, che sono da tenere distinte.
  Da un lato, per quanto riguarda il Gruppo d'azione finanziaria (GAFI/FATF – Financial Action Task Force), citato dall'interrogante, l'Iran è sotto esame dal 2007 perché la sua normativa è stata valutata carente in merito alle misure di prevenzione, investigazione e repressione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo. Pertanto, l'Iran, tuttora inserito nella lista del FATF, è nel processo di adeguamento della propria normativa agli standard internazionali in materia. L'Italia partecipa a tale valutazione tecnica condotta dal GAFI/FATF, monitorando anche le dinamiche del processo legislativo interno al Paese, menzionate dall'interrogante.
  Dall'altro lato, si deve osservare che la costituzione di Instex – Instrument in Support of Trade Exchanges attiene invece al contesto delle misure ristrettive imposte all'Iran per il contrasto al programma iraniano di proliferazione nucleare. In esito all'uscita degli Stati Uniti dall'accordo sul nucleare iraniano (il cosiddetto JCPoA) e alla conseguente reintroduzione delle sanzioni americane, l'Unione Europea ha manifestato supporto al mantenimento dell'accordo anzidetto e ha promosso la costituzione di questo veicolo al fine di superare la difficoltà di relazioni commerciali con il Paese causate dagli effetti dell'embargo statunitense. Il veicolo, costituito in Francia, con capitale francese, tedesco e inglese, almeno in questa fase iniziale, è stato pensato per consentire la compensazione di crediti e debiti di controparti europee ed iraniane nel settore umanitario (food and farma), senza licenza bancaria.
  Le autorità italiane stanno valutando le caratteristiche di Instex e se e in quale misura aderirvi, anche considerato che, per quanto riguarda l'Europa e quindi l'Italia, il regime restrittivo nei confronti dell'Iran, collegato al contrasto della proliferazione, è circoscritto. Pertanto, l'operatività commerciale in vari settori è consentita oggi liberamente, con gli opportuni accorgimenti volti a mitigare taluni rischi operativi, e può avvalersi anche di operatori italiani per le operazioni bancarie e finanziarie con controparti iraniane non sanzionate.