CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 12 marzo 2019
155.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO

ALLEGATO

DL 4/2019 Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni (C. 1637 Governo, approvato dal Senato).

PROPOSTA DI PARERE FORMULATA DAL RELATORE

  La VI Commissione,
  esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il disegno di legge C. 1637, approvato dal Senato, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni,
  premesso che:
   il decreto-legge n. 4 del 2019, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni, è volto a realizzare l'obiettivo di una ridefinizione del modello di benessere collettivo, in grado di garantire un livello minimo di sussistenza, ridurre l'esclusione sociale, accrescere la possibilità di sviluppo di ciascun individuo, nonché il diritto a conseguire, per alcune categorie di lavoratori, la pensione anticipata in presenza di un requisito anagrafico pari a 62 anni e di un'anzianità contributiva minima di 38 anni (cosiddetta quota 100);
   la relazione illustrativa che accompagna il disegno di legge di conversione precisa che i meccanismi attraverso cui realizzare tali obiettivi sono ricondotti alle misure d'intervento previste all'interno del Capo I, (articoli 1-13), del Capo II (articoli 14-26-sexies) e del Capo III (articoli 27-29), che dispongono rispettivamente: la realizzazione di un primo livello di tutela mediante l'introduzione del reddito di cittadinanza, ovvero di misure sociali ed economiche mirate a realizzare, come già esposto, l'obiettivo di una ridefinizione del modello di benessere collettivo; disposizioni in materia di pensione anticipata «quota 100» e altre disposizioni pensionistiche; disposizioni finali in materia di giochi e in materia finanziaria;
   l'impianto complessivo del provvedimento d'urgenza è sicuramente condivisibile: nella parte iniziale, in cui si istituisce il reddito di cittadinanza quale misura fondamentale di politica attiva del lavoro, di contrasto alla povertà, alla diseguaglianza e all'esclusione sociale; nei requisiti indicati e nella misura del beneficio e degli incentivi in favore dei datori di lavoro privati che assumano, a tempo pieno e indeterminato, soggetti beneficiari del reddito di cittadinanza; nella successiva parte legata all'introduzione, in via sperimentale per il triennio 2019-2021, del diritto a conseguire, per alcune categorie di lavoratori, la pensione anticipata in presenza di determinati requisiti, estesi anche al pensionamento anticipato delle donne (cosiddetta opzione donna);
   richiamate le disposizioni di competenza della Commissione Finanze – quali l'articolo 24, che introduce una riduzione dell'aliquota IRPEF che grava sull'indennità di fine servizio; l'articolo 27, che contiene una serie di disposizioni che incidono sulla disciplina in materia di giochi; e i commi 8-bis e 8-ter dell'articolo 6, che modificano la normativa riguardante i requisiti per l'autorizzazione all'esercizio di assistenza fiscale da parte dei centri di assistenza fiscale (CAF), sopprimendo il requisito del numero minimo di dichiarazioni validamente trasmesse da ciascun CAF – che risultano indubbiamente Pag. 108apprezzabili e di particolare interesse, in quanto finalizzate a detassare il carico fiscale nei riguardi dei dipendenti pubblici, ad aumentare la ritenuta sulle vincite in materia di giochi, anche per contrastare i fenomeni connessi al disturbo da gioco, ed infine a eliminare gli ostacoli normativi che penalizzano i piccoli CAF e i patronati;
   considerato che l'articolo 7-bis, inserito nel corso dell'esame del provvedimento presso il Senato, che modifica la disciplina delle sanzioni previste in materia di infedele asseverazione o visto di conformità nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata effettuata mediante CAF o professionista, rischia di determinare effetti negativi e penalizzanti per l'attività di affiancamento ai contribuenti da parte dei responsabili dei centri di assistenza fiscale o dei professionisti, considerato che, il comma 1, lettera a), che sostituisce la lettera a) del comma 1 dell'articolo 39 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in materia di dichiarazione dei redditi, inasprisce le sanzioni nei confronti di questi ultimi, elevando la sanzione amministrativa ad un ammontare pari al 30 per cento della maggiore imposta riscontrata, a condizione che il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:
   valuti il Governo l'opportunità di sopprimere l'articolo 7-bis.