CAMERA DEI DEPUTATI
Lunedì 11 marzo 2019
154.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (XI e XII)
ALLEGATO

ALLEGATO

DL 4/2019: Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni. C. 1637 Governo, approvato dal Senato.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.

  Sopprimere gli articoli da 1 a 13.
1. 11. Toccafondi, Lorenzin, Soverini.

  Sostituire gli articoli da 1 a 4 con i seguenti:

Art. 1.
(Istituzione del Fondo per la ripartizione delle risorse per il reddito e la pensione di dignità)

  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «reddito di cittadinanza» sono sostituite ovunque ricorrano dalle seguenti: «reddito di dignità»;
   b) le parole: «pensione di cittadinanza» sono sostituite dalle le seguenti: «pensione di dignità».

  2. Ai fini di cui al presente Capo, le risorse del Fondo per la ripartizione delle risorse per il reddito e la pensione di dignità sono trasferite annualmente al fondo speciale di cui all'articolo 81, comma 29 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Art. 2.
(Disciplina e funzionamento del Reddito e della Pensione di dignità)

  1. A decorrere dal 1o aprile 2019, il Reddito e la Pensione di dignità, quali misure fondamentali di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale, sono riconosciuti, a domanda, ai sensi dell'articolo 81, commi 29 e seguenti del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, salvo dove diversamente specificato dalla presente legge.
  3. Per il solo Reddito di dignità i requisiti di età anagrafici per il riconoscimento del beneficio si intendono compresi tra i 18 anni compiuti e i 65 anni non compiuti.
  4. Il Reddito di dignità è riconosciuto ai nuclei familiari in presenza di componenti con i requisiti anagrafici di cui al comma 3 e contemporaneamente dei requisiti reddituali e patrimoniali di cui all'articolo 5 del decreto direttoriale 16 settembre 2008 moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui al comma 5.
  5. Il parametro della scala di equivalenza, di cui al comma 4, è pari ad 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementato di 0,2 per ogni ulteriore componente di età maggiore di anni 18, di 0,5 per ogni componente affetto da disabilità grave o non autosufficiente, di 0,2 per ogni componente affetto da disabilità media e di 0,2 per ogni ulteriore componente minorenne, fino ad un massimo di 2,5.
  6. Per i soli nuclei familiari con un numero complessivo maggiore di cinque componenti ovvero con un numero di componenti minorenni uguale o superiore a tre il parametro della scala di equivalenza è incrementato fino a 2,8.Pag. 12
  7. Ai fini del Reddito di dignità, il nucleo familiare è definito ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159. In ogni caso, anche per la richiesta di prestazioni sociali agevolate diverse dal Reddito di dignità, ai fini della definizione del nucleo familiare, valgono le seguenti disposizioni, la cui efficacia cessa dal giorno di entrata in vigore delle corrispondenti modifiche del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013:
   a) i coniugi permangono nel medesimo nucleo anche a seguito di separazione o divorzio, qualora continuino a risiedere nella stessa abitazione;
   b) il figlio maggiorenne non convivente con i genitori fa parte del nucleo familiare dei genitori esclusivamente quando è di età inferiore a 26 anni, è nella condizione di essere a loro carico a fini IRPEF, non è coniugato e non ha figli.

  8. Il requisito reddituale di cui al comma 4 è determinato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, con esclusione di qualsiasi trattamento assistenziale. Nel valore dei trattamenti assistenziali non rilevano le erogazioni riferite al pagamento di arretrati, le riduzioni nella compartecipazione al costo dei servizi e le esenzioni e agevolazioni per il pagamento di tributi, le erogazioni a fronte di rendicontazione di spese sostenute, ovvero le erogazioni in forma di buoni servizio o altri titoli che svolgono la funzione di sostituzione di servizi. Ai fini del presente decreto, non si include tra i trattamenti assistenziali l'assegno di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. I trattamenti assistenziali in corso di godimento di cui al primo periodo sono comunicati dagli enti erogatori entro quindici giorni dal riconoscimento al Sistema informativo unitario dei servizi sociali (SIUSS), di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, secondo le modalità ivi previste.

Art. 3.
(Beneficio economico)

  1. L'importo unitario per nucleo familiare del Reddito e della Pensione di dignità, da intendersi ad integrazione del reddito familiare, come definito ai sensi dell'articolo 2, su base annua è pari a 4.872 euro.
  2. L'importo annuale di cui al comma 1 è moltiplicato per il parametro di scala di equivalenza di cui all'articolo 2 comma 5.

Art. 4.
(Reddito di dignità da lavoro)

  1. Al fine di promuovere l'occupazione, ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1o aprile 2019, assumono lavoratori con contratto di lavoro subordinato a termine, ovvero con contratto di apprendistato, è riconosciuta, a domanda e per un periodo di sei mesi purché il contratto abbia durata almeno annuale, il Reddito di dignità da lavoro quale contributo a copertura di una quota del relativo trattamento salariale, nel limite massimo di un importo pari a 2.800 euro annui e nel limite di spesa complessivo di 110 milioni di euro per l'anno 2019 e di 140 milioni di euro annui a decorrere dal 2020.
  2. Al fine di promuovere l'occupazione stabile, ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1o aprile 2019, assumono lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, ovvero trasformino il contratto a tempo determinato, purché attivato prima del 31 gennaio 2019, il Reddito di dignità da lavoro è riconosciuto, a domanda e per un periodo massimo di sei mesi, a copertura di una quota percentuale del relativo trattamento salariale, nel limite massimo di un importo pari a 11.000 euro e nel limite di spesa complessivo di 1.900 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2.300 milioni di euro annui.Pag. 13
  3. Nei casi di cui al comma 1, al medesimo datore privato che procede alla trasformazione dei contratti a termine o di apprendistato in essere, entro il 1o dicembre 2019, il Reddito di dignità da lavoro è riconosciuto, a domanda e per un periodo massimo di dodici mesi, a copertura di una quota percentuale del relativo trattamento salariale, nel limite massimo di un importo pari a 20.000 euro e nel limite di spesa complessivo di 1.300 milioni di euro per l'anno 2019 e di 3.600 milioni di euro annui.
  4. Ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, i datori di lavoro privati e i lavoratori di cui ai commi 1, 2 e 3 non sono esonerati dal versamento dei contributi previdenziali, dei premi e contributi dovuti all'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). La misura di cui ai commi 1, 2 e 3 non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi.
  5. A carico dei datori di lavoro privati che beneficiano delle somme di cui ai commi 2 e 3 e che nei successivi dodici mesi licenziano uno o più lavoratori, la somma di cui all'articolo 2, comma 31 della legge 28 giugno 2012, n. 92, è dovuta nella misura del 65 per cento.
  6. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di riconoscimento delle somme di cui ai commi 1, 2 e 3.

  Conseguentemente:
   a) ovunque ricorrano sostituire le parole: Rdc e le parole: reddito di cittadinanza con le seguenti: reddito di dignità e le parole: pensione di cittadinanza con le seguenti: pensione di dignità;
   b) all'articolo 12 apportare le seguenti modificazioni:
    
1) al comma 1, sostituire le parole: 1, 2 e 3, degli incentivi, di cui all'articolo 8, con le seguenti: 1, 2 e 3;
    2) al comma 5 sopprimere le parole: ai sensi dell'articolo 5, comma 1;
    3) al comma 8 sopprimere la lettera a);
    4) al comma 9 sopprimere le parole: di cui all'articolo 8;
    5) al comma 10 sopprimere le parole: di cui all'articolo 8;
   c) all'articolo 28, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Agli oneri derivanti dall'istituzione e dall'erogazione del Reddito di dignità da lavoro, di cui all'articolo 4, nei limiti di spesa complessivi pari a 3.340 milioni di euro per l'anno 2019 e pari a 6.040 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti dalla riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per un importo pari a 3.340 milioni di euro per l'anno 2019 e a 6.040 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
   d) sostituire la rubrica del Capo I con la seguente: Disposizioni urgenti in materia di Reddito e Pensione di dignità; Pag. 14
   e) sostituire il titolo del decreto-legge con il seguente: Disposizioni urgenti in materia di reddito di dignità e pensioni;
1. 25. Zangrillo, Gelmini, Polverini, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Cannatelli, Fatuzzo, Mugnai, Novelli, Musella, Rotondi, Scoma.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Estensione e potenziamento del Reddito di inclusione).

  1. Al decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 3, comma 1, lettera b), numero 2), le parole: «euro 3.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 6.000»;
   b) all'articolo 4:
    1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. Il beneficio economico del ReI è pari su base annua, al valore di euro 6.000 moltiplicato per il parametro della scala di equivalenza corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare, al netto delle maggiorazioni di cui all'allegato 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159. Il beneficio non può eccedere il limite dell'ammontare su base annua dell'assegno sociale, di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, moltiplicato per tre. Il valore mensile del ReI è pari ad un dodicesimo del valore su base annua.».
    2) al comma 5, primo periodo, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «un mese»;
   c) all'articolo 6, comma 4, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «I beneficiari del ReI per i quali il progetto personalizzato preveda la stipula del patto di servizio di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, accedono all'assegno di ricollocazione anche in deroga alle condizioni di cui all'articolo 23, comma 1, del medesimo decreto n. 150 del 2015. In caso di successo occupazionale, l'importo dell'assegno individuale di ricollocazione per i beneficiari del ReI è riconosciuto in misura maggiorata del 100 per cento;
   d) all'articolo 7, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) il comma 2 è sostituito con il seguente:
  «2. Al fine di garantire l'attuazione dei livelli essenziali di cui agli articoli 5 e 6, una quota del Fondo Povertà non inferiore, a decorrere dal 2020, al 20 per cento è attribuita agli ambiti territoriali delle regioni per il finanziamento degli interventi di cui al comma 1, fermi restando gli interventi afferenti alle politiche del lavoro, della formazione, sanitarie e socio-sanitarie, educative, abitative, nonché delle altre aree eventualmente coinvolte nella valutazione e progettazione previsti a legislazione vigente;»;
    2) al comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: «La quota del Fondo Povertà destinata al rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali, di cui al comma 2, è pari a 900 milioni di euro per l'anno 2019 e a 1.200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, inclusivi delle risorse di cui al comma 9»;
    3) il comma 9 è sostituito dal seguente:
  «9. Nell'ambito della quota del Fondo Povertà di cui al comma 2 viene riservato un ammontare pari a 50 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2019, per interventi e servizi in favore di persone in condizione di povertà estrema e senza dimora. Con il medesimo decreto di cui al comma 4, si stabiliscono i criteri di riparto della quota di cui al presente comma, avuto prioritariamente riguardo alla distribuzione territoriale dei senza dimora, in particolare individuando le grandi aree urbane in cui si concentra il maggior numero degli stessi. In sede di riparto, si definiscono altresì le condizioni di povertà estrema, nonché si indentificano le priorità di intervento a valere sulle risorse Pag. 15trasferite, in coerenza con le «Linee di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione adulta in Italia», oggetto di accordo in sede di Conferenza unificata del 5 novembre 2015, ed eventuali successive iniziative ai sensi dell'articolo 21, comma 8. Gli interventi e i servizi di cui al presente comma sono oggetto di rilevazione da parte del sistema informativo di cui all'articolo 24 e di specifico monitoraggio da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ne dà conto nel Rapporto di cui all'articolo 15, comma 4.».
   e) all'articolo 8, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) la lettera d) è sostituita dalla seguente: «il valore di euro 6.000, di cui all'articolo 4, comma 1, in coerenza con le modifiche delle soglie di cui alla lettera a)»;
    2) la lettera f) è sostituita dalla seguente: « f) il massimale del beneficio economico erogabile, di cui all'articolo 4, comma 1»;
   f) all'articolo 20, il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. La dotazione del Fondo Povertà è determinata in 2.059 milioni di euro per l'anno 2018, di cui 15 milioni di euro accantonati ai sensi dell'articolo 18, comma 3, in 5.545 milioni di euro per l'anno 2019 e in 5.745 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. Ai fini dell'erogazione del beneficio economico del ReI di cui all'articolo 4, i limiti di spesa sono determinati in 5.198 milioni di euro per l'anno 2019, in 5.158 milioni di euro per l'anno 2020 e in 5.130 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. I limiti di spesa per l'erogazione del beneficio economico a decorrere dall'anno 2020 possono essere incrementati sulla base delle determinazioni del Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 8, comunque nei limiti di cui al primo periodo, tenuto conto della quota del Fondo Povertà di cui all'articolo 7, comma 2».

  2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il comma 200 è sostituito dal seguente:
  «200. Al fine di riconoscere il servizio sociale professionale quale funzione fondamentale dei comuni, secondo quanto stabilito dall'articolo 14, comma 27, lettera g), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di garantire, contestualmente, la funzionalità a regime dell'infrastruttura sociale e dei servizi per il contrasto alla povertà, nei limiti dei due terzi delle risorse di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, attribuite a ciascun ambito territoriale, possono essere effettuate assunzioni di assistenti sociali in deroga ai divieti e ai vincoli di contenimento della spesa di personale previsti dalla legislazione vigente, anche da parte di amministrazioni in situazione di soprannumerarietà ovvero in condizioni strutturalmente deficitarie o in stato di dissesto, ai sensi degli articoli 242 e seguenti del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

  Conseguentemente:
   a) sopprimere gli articoli da 2 a 11;
   b) sostituire gli articoli 12 e 13 con il seguente:
  Art. 12. – (Disposizioni finanziarie per il potenziamento del sistema di politiche attive per il lavoro. Piano nazionale per lo sviluppo dei servizi per il lavoro) – 1. Ai fini dell'estensione e del potenziamento del Reddito di inclusione, ai sensi dell'articolo 1, nonché del finanziamento del sistema di politiche attive del lavoro di cui ai commi 2 e seguenti, sono autorizzati limiti di spesa nella misura di 5.894 milioni di euro nel 2019, di 7.131 milioni di euro nel 2020, di 7.355 milioni di euro nel 2021 e di 7.210 milioni di euro annui a decorrere dal 2022.
  2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituito, nello stato di Pag. 16previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il «Fondo per il potenziamento delle politiche attive per il lavoro», con la dotazione di 1.902 milioni di euro per il 2019, 2.897 milioni di euro per il 2020 e 3.296 milioni di euro a decorrere dal 2021. Nell'ambito del predetto Fondo, un importo fino a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 è destinato ai centri per l'impiego di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 al fine del loro potenziamento.
  3. Al fine di individuare le priorità, le azioni e gli interventi da intraprendere su tutto il territorio nazionale per l'efficace attuazione delle politiche attive per il lavoro, da finanziare a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 2, è adottato, con cadenza biennale, il «Piano nazionale per lo sviluppo dei servizi per il lavoro». All'adozione del Piano si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281 del 1997, sentite le Commissioni parlamentari competenti. In prima applicazione, il Piano è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  4. Per consentire il reclutamento delle professionalità necessarie al potenziamento e alla riqualificazione del sistema dei centri per l'impiego, le regioni sono autorizzate ad assumere, con aumento della rispettiva dotazione organica, fino a complessive 12.000 unità di personale. Agli oneri derivanti dal reclutamento di personale si provvede quanto a 400 milioni di euro per l'anno 2019 e per 500 milioni di euro a decorrere dal 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le modalità di ripartizione delle suddette risorse tra le regioni interessate.
  5. Al fine di stabilizzare il personale a tempo determinato e con contratto di collaborazione, ANPAL Servizi S.p.A. è autorizzata ad assumere mediante l'espletamento di procedure concorsuali riservate per titoli ed esami, entro i limiti di spesa di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, il personale in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto, presso ANPAL Servizi S.p.A. con contratto di lavoro a tempo determinato e con contratto di collaborazione. Per il funzionamento dell'ANPAL Servizi S.p.A. è destinato un contributo pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.
  6. Anche al fine di sostenere le attività affidate ai centri di assistenza fiscale in convenzione con l'INPS, sono stanziati 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, a valere sul Fondo di cui al comma 2. 
  7. In deroga a quanto disposto dall'articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e nei limiti della dotazione organica dell'INPS a decorrere dall'anno 2019, è autorizzata una spesa di 50 milioni di euro annui per l'assunzione di personale da assegnare alle strutture dell'INPS al fine di dare piena attuazione alle disposizioni contenute nel presente decreto.
  8. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, i commi 255 e 258 sono abrogati.
1. 1. Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani, Del Barba, De Menech, Buratti.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: a decorrere dal mese di aprile 2019 con le seguenti: in via sperimentale per il triennio 2019-2021.
1. 19. Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gemmato.

Pag. 17

  All'articolo 1, apportare le seguenti modificazioni:
   a)al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: quale misura fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro e le parole: e nel mondo del lavoro;
   b) sostituire il comma 2 con il seguente:
  «2. Il Rdc spetta ai nuclei familiari composti esclusivamente da uno o più componenti di età pari o superiore a 60 anni, adeguata agli incrementi della speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ovvero ai nuclei familiari composti da uno o più componenti con disabilità, come definita ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68. I requisiti per l'accesso e le regole di definizione del beneficio economico, nonché le procedure per la gestione dello stesso sono definiti negli articoli seguenti.

  Conseguentemente apportare le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 2:
    1) al comma 1, lettera a), dopo le parole: deve essere cumulativamente aggiungere le seguenti: in possesso della cittadinanza italiana e residente in Italia e sopprimere i numeri 1) e 2);
    2) al comma 1, lettera b), numero 4), sostituire le parole: euro 6.000 con le seguenti: euro 7.560 e sopprimere il secondo periodo;

    3) al comma 4, sostituire le parole da: di età maggiore di anni 18 e di 0,2 per ogni ulteriore componente minorenne con le seguenti: minorenne ovvero con disabilità e le parole: di 2,1 con le seguenti: di 2,5.
   b) all'articolo 3:
    1) al comma 1, lettera a), sostituire le parole: euro 6.000 con le seguenti: euro 7.560, alla lettera b), sostituire le parole: euro 3.360 con le seguenti: euro 1.800;
    2) sopprimere il comma 2;
    3) al comma 5, sostituire le parole: della richiesta con le seguenti: del compimento del sessantesimo anno di età;
    4) sopprimere i commi da 6 a 10 e da 12 a 15;

   c) sopprimere gli articoli 4 e 6;
   d) all'articolo 5, sopprimere il comma 4;
   e) all'articolo 7:
    1) sopprimere i commi da 5 a 13;
    2) al comma 14, sopprimere le parole: i centri per l'impiego e: Ispettorato nazionale del lavoro (INL);
   f) dopo l'articolo 7-bis, aggiungere il seguente:

Art. 7-ter.

  1. Al fine di introdurre nell'ordinamento il «Reddito di infanzia», quale misura per il sostegno economico alla natalità e alla famiglia, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo denominato «Fondo per il reddito di infanzia»; con una dotazione iniziale pari a 800 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.
  2. Beneficiari delle risorse del fondo di cui al comma 1 sono i nuclei familiari composti almeno da uno o più componenti di età inferiore ai 6 anni, in possesso cumulativamente dei requisiti di cui all'articolo 2. Il beneficio economico consiste in una componente, pari a 300 euro per ogni figlio a carico di età inferiore ai 6 anni, ad integrazione del reddito familiare, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 4).
  3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i criteri e le modalità di funzionamento e ripartizione del fondo di cui al comma 1.;Pag. 18
   g) sostituire gli articoli 8 e 9 con il seguente:

Art. 8.
(Lavoro di cittadinanza)

  1. Al datore di lavoro che proceda a nuove assunzioni a decorrere dall'anno 2019, è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni previdenziali, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, fino ad un importo massimo di ventimila euro per ciascun nuovo assunto.
  2. Nel caso di licenziamento del lavoratore per cui gode dei benefici di cui al comma 1, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dell'incentivo fruito, maggiorato delle sanzioni civili di cui all'articolo 116, comma 8, lettera a), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, salvo che il licenziamento avvenga per giusta causa o per giustificato motivo.
  3. L'agevolazione di cui al comma 1 si applica a condizione che il datore di lavoro realizzi un incremento occupazionale netto del numero di dipendenti nel rispetto dei criteri fissati dall'articolo 31, comma 1, lettera f), del decreto legislativo n. 150 del 2015, riferiti esclusivamente ai lavoratori a tempo indeterminato. Il diritto alle predette agevolazioni è subordinato al rispetto degli ulteriori principi generali di cui all'articolo 31 del decreto legislativo n. 150 del 2015.
  4. A coloro che avviano un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o una società cooperativa è riconosciuto, per il triennio 2019-2021, un credito di imposta nella misura del 30 per cento della spesa per investimenti in beni strumentali e l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a loro carico fino ad un importo massimo complessivo di ventimila euro.
  5. Il diritto alla fruizione degli incentivi di cui al presente articolo è subordinato al rispetto delle condizioni stabilite dall'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
  6. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nel limiti del regolamento (UE) n. 1407 del 2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», del regolamento (UE) n. 1408 del 2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “de minimis” nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717 del 2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “de minimis” nel settore della pesca e dell'acquacoltura.
  7. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono compatibili e aggiuntive rispetto a quelle stabilite dall'articolo 1, comma 247, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Nel caso in cui il datore di lavoro abbia esaurito gli esoneri contributivi in forza della predetta legge n. 145 del 2018, gli sgravi contributivi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, sono fruiti sotto forma di credito di imposta per il datore di lavoro. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità di accesso al predetto credito di imposta.»;

   h) all'articolo 10 comma 1, sostituire le parole da: sulla base delle fino a: ANPAL con le seguenti: anche sulla base delle informazioni fornite dall'INPS;
   i) all'articolo 12, apportare le seguenti modificazioni:
    1) al comma 1, sopprimere le parole: del Rdc e della Pensione di cittadinanza;
    2) sostituire i commi da 3 a 7 con il seguente:

  3. A decorrere dall'anno 2019, l'INPS e le regioni sono autorizzati ad assumere, Pag. 19con aumento della rispettiva dotazione organica, rispettivamente fino a complessive 1.000 e 2.000 unità di personale al fine di consentire l'organizzazione dell'avvio del Rdc e l'espletamento di tutte le attività connesse alla sua realizzazione. A tal fine è autorizzata la spesa di 250 milioni di euro annui. Gli avvisi per la selezione dovranno recare specifiche disposizioni volte a disciplinare modalità e criteri per l'utilizzo, in via esclusiva, delle graduatorie dei concorsi pubblici, vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ivi comprese le graduatorie degli idonei alle prove scritte ancora attive, secondo l'ordine decrescente dei voti in esse conseguiti dai singoli candidati.;

    3) al comma 9, sopprimere il secondo periodo;
    4) al comma 10, primo periodo, sostituire le parole: del Rdc, della Pensione di cittadinanza con le seguenti: di cui agli articoli 1, 2 e 3;

   l) dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Ulteriori misure urgenti a sostegno della famiglia)

  1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, denominato «Fondo per l'introduzione del quoziente familiare», con una dotazione iniziale pari a 1.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, destinato alla copertura finanziaria degli interventi legislativi per l'introduzione del meccanismo di determinazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche attraverso il sistema del quoziente familiare.
  2. Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo, denominato «Fondo per la gratuità degli asili nido», con una dotazione iniziale di 400 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, volto a finanziare le misure per realizzare l'esonero delle famiglie dal pagamento dell'asilo nido e l'estensione dell'orario di chiusura degli stessi.
  3. Al fine di favorire l'acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie attraverso l'erogazione di mutui, lo Stato, in conformità alle disposizioni previste dal regolamento (CE) n. 800 del 2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, nei limiti degli aiuti d'importanza minore (de minimis), di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, garantisce l'accesso alle prestazioni del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato dal terzo periodo. Gli aiuti di cui al primo periodo sono concessi per un periodo massimo di tre anni a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e sono preventivamente notificati alla Commissione europea ai fini della verifica della compatibilità, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del medesimo Trattato. Alla lettera a) del comma 100, dell'articolo 2, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «nonché a favore delle giovani coppie di età compresa tra i trenta e i quaranta anni, e dei nuclei familiari anche monogenitoriali con figli minori, con priorità per quelli i cui componenti non risultano occupati con un rapporto di lavoro a tempo indeterminato». Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e d'intesa con l'Associazione bancaria italiana, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, stabilisce, con proprio decreto, i criteri e le modalità per l'accesso alle prestazioni del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese da parte dei soggetti di cui alla lettera a) del comma 100 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, Pag. 20come modificato dal terzo periodo. Per le finalità previste dal presente comma, è previsto l'intervento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese.
  4. Lo stanziamento del Fondo per le non autosufficienze, di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 20 milioni di euro annui per l'anno 2019 e di 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. All'onere di cui al primo periodo, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 27, comma 1, del presente decreto».

   m) all'articolo 13, sopprimere il comma 1 e sostituire la rubrica con la seguente: (Clausola di salvaguardia).
   n) sostituire la rubrica del Capo 1, con la seguente: (Disposizioni urgenti in materia di reddito e lavoro di cittadinanza e misure e sostegno della famiglia).
1. 24. Lollobrigida, Meloni, Rizzetto, Bucalo, Butti, Gemmato, Silvestroni.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: diretta a favorire il diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione e alla cultura attraverso politiche volte al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro con le seguenti: diretta a favorire il diritto alla salute, all'informazione, all'istruzione, alla formazione e alla cultura attraverso politiche volte al sostegno economico e all'inserimento sociale dei minori in povertà assoluta e dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro.
1. 13. Rostan, Epifani, Fassina, Fornaro.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: nel mondo del lavoro aggiungere le seguenti:, nonché mediante un sistema integrato di interventi e servizi negli ambiti sociosanitario, delle politiche attive del lavoro, formazione e diritto allo studio e alla casa.
1. 7. Ubaldo Pagano, Fragomeli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al fine di realizzare gli obiettivi di cui al comma 1, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali promuove il coinvolgimento degli attori socio-economici espressi dai territori, nei percorsi di sussidiarietà orizzontale fondati sulla partecipazione attiva di cittadini e di associazioni, sulla responsabilità sociale e civile delle imprese, sulle collaborazioni tra soggetti pubblici e soggetti privati, con particolare attenzione al settore del privato-sociale.
1. 8. Ubaldo Pagano, Fragomeli.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Per i nuclei familiari composti esclusivamente da uno o più componenti di età pari o superiore a 67 anni, il Rdc assume la denominazione di Pensione di cittadinanza quale misura di contrasto alla povertà delle persone anziane. I requisiti per l'accesso e le regole di definizione del beneficio economico sono le medesime del Rdc, salvo dove diversamente specificato. Tale misura è concessa anche nelle fattispecie in cui il componente o i componenti di età pari o superiore ai 67 anni convivano con una persona con disabilità grave o non autosufficienza come definite dall'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013.
1. 5. Noja, Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani, Del Barba, De Menech, Buratti, De Luca, Serracchiani.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: superiore a 67 anni, adeguata agli incrementi della speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio Pag. 212010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 con le seguenti: superiore a 65 anni.

  Conseguentemente, all'articolo 28, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 1, comma 2, primo periodo, si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
1. 4. De Filippo, Carnevali, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: 30 luglio 2010, n. 122, aggiungere le seguenti: ovvero altresì per i nuclei familiari di cui sopra composti altresì da una o più persone con disabilità grave o non autosufficiente, come definite dall'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013.
1. 20. Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gemmato, Silvestroni.

  Al comma 2, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: Tale misura è concessa anche nelle fattispecie in cui il componente o i componenti di età pari o superiore ai 67 anni convivano con una persona con disabilità grave o non autosufficiente come definite dall'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013.

  Conseguentemente:
   all'articolo 12, comma 1, sostituire le parole: sono autorizzati limiti di spesa nella misura di 5.894 milioni di euro nel 2019, di 7.131 milioni di euro nel 2020, di 7.355 milioni di euro nel 2021 e di 7.210 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, con le seguenti: sono autorizzati limiti di spesa nella misura di 6.194 milioni di euro nel 2019, di 7.431 milioni di euro nel 2020, di 7.655 milioni di euro nel 2021 e di 7.510 milioni di euro annui a decorrere dal 2022;
   all'articolo 27, comma 2, sostituire le parole: di 2,00 per gli apparecchi di cui alla lettera a), con le seguenti: di 2,75 per gli apparecchi di cui alla lettera a) ed aggiungere, in fine, le seguenti parole: e le parole: «e di 1,25 per gli apparecchi di cui alla lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «e di 2,00 per gli apparecchi di cui alla lettera b)».
1. 15. Fornaro, Epifani, Fassina.

  Al comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole: del componente del nucleo più giovane, con le seguenti: di un componente del nucleo.

  Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 12, comma 1, sostituire le parole: sono autorizzati limiti di spesa nella misura di 5.894 milioni di euro nel 2019, di 7.131 milioni di euro nel 2020, di 7.355 milioni di euro nel 2021 e di 7.210 milioni di euro annui a decorrere dal 2022 con le seguenti: sono autorizzati limiti di spesa nella misura di 6394 milioni di euro nel 2019, di 7.831 milioni di euro nel 2020, di 8.055 milioni di euro nel 2021 e di 7.910 milioni di euro annui a decorrere dal 2022;
   b) all'articolo 27, al comma 2, sostituire le parole: di 2,00 per gli apparecchi di cui alla lettera a) con le seguenti: di 2,75 per gli apparecchi di cui alla lettera a) ed aggiungere, in fine, le seguenti parole: e le parole «e di 1,25 per gli apparecchi di cui alla lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «e di 2,00 per gli apparecchi di cui alla lettera b)»;
   all'articolo 27, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: 2-bis. Con decreto del Pag. 22Ministro dell'economia e delle finanze è rideterminata la misura del payout applicato all'ammontare delle vincite sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b) del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, al fine di assicurare maggiori entrate erariali pari a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.
1. 14. Fornaro, Epifani, Fassina.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
  La Pensione di cittadinanza può essere concessa anche nei casi in cui il componente o i componenti del nucleo familiare di età pari o superiore ai 67 anni convivano esclusivamente con una o più persone in condizione di disabilità grave o non autosufficienza, come definita dall'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, di età inferiore a 67 anni;

  Conseguentemente:
   a) all'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 3), dopo le parole: euro 5.000 per ogni componente con disabilità aggiungere le seguenti: e di euro 7.500 per ogni componente con disabilità grave o non autosufficiente;
   b) all'articolo 2, sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. Il parametro della scala di equivalenza, di cui al comma 1, lettera b), numero 4, è pari ad 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di anni 18 e di 0,2 per ogni ulteriore componente di minore età, fino un massimo di 2,1. A decorrere dall'anno 2020, nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizione di disabilità grave o non autosufficienza come definita a fini ISEE ovvero qualora il nucleo familiare sia composto da cinque o più componenti, il predetto limite massimo del parametro della scala di equivalenza è determinato in un valore pari a 2,2.
  all'articolo 28, sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 8,2 milioni per l'anno 2020, di 126 milioni per l'anno 2021 ed è incrementato di 238 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.
*1. 12. Sapia, Sportiello, D'Arrando, Massimo Enrico Baroni, Bologna, Lapia, Lorefice, Mammì, Menga, Nappi, Provenza, Sarli, Trizzino, Troiano, Leda Volpi, Tripiedi, Invidia, Vizzini, Siragusa, Cubeddu, De Lorenzo, Costanzo, Segneri, Bilotti, Ciprini, Davide Aiello, Tucci, Perconti, Amitrano, Giannone, Pallini.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
  La Pensione di cittadinanza può essere concessa anche nei casi in cui il componente o i componenti del nucleo familiare di età pari o superiore ai 67 anni convivano esclusivamente con una o più persone in condizione di disabilità grave o non autosufficienza, come definita dall'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, di età inferiore a 67 anni;

  Conseguentemente:
   a) all'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 3), dopo le parole: euro 5.000 per ogni componente con disabilità aggiungere le seguenti: e di euro 7.500 per ogni componente con disabilità grave o non autosufficiente; Pag. 23
   b) all'articolo 2, sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. Il parametro della scala di equivalenza, di cui al comma 1, lettera b), numero 4, è pari ad 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di anni 18 e di 0,2 per ogni ulteriore componente di minore età, fino un massimo di 2,1. A decorrere dall'anno 2020, nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizione di disabilità grave o non autosufficienza come definita a fini ISEE ovvero qualora il nucleo familiare sia composto da cinque o più componenti, il predetto limite massimo del parametro della scala di equivalenza è determinato in un valore pari a 2,2.
  all'articolo 28, sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 8,2 milioni per l'anno 2020, di 126 milioni per l'anno 2021 ed è incrementato di 238 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.
*1. 16. Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Tiramani, Ziello, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Piccolo.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
  La Pensione di cittadinanza può essere concessa anche nei casi in cui il componente o i componenti del nucleo familiare di età pari o superiore ai 67 anni convivano esclusivamente con una o più persone in condizione di disabilità grave o non autosufficienza, come definita dall'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, di età inferiore a 67 anni.;

  Conseguentemente:
   all'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 3), dopo le parole: euro 5.000 per ogni componente con disabilità aggiungere le seguenti: e di euro 7.500 per ogni componente con disabilità grave o non autosufficiente;
  all'articolo 2, sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. Il parametro della scala di equivalenza, di cui al comma 1, lettera b), numero 4, è pari ad 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di anni 18 e di 0,2 per ogni ulteriore componente di minore età, fino un massimo di 2,1, ovvero sino ad un massimo di 2,2 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizione di disabilità grave o non autosufficienza come definita a fini ISEE. A decorrere dall'anno 2020, il limite massimo del parametro della scala di equivalenza è determinato in un valore pari a 2,2 anche nel caso di nuclei familiari con cinque o più componenti; a decorrere dal medesimo anno, qualora nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizione di disabilità grave o non autosufficienza, come definita a fini ISEE, il parametro della scala di equivalenza è in ogni caso ulteriormente incrementato per ciascuno di tali componenti di un valore pari a 0,1.
1. 17. Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Tiramani, Ziello, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Piccolo.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
  La Pensione di cittadinanza può essere concessa anche nei casi in cui il componente o i componenti del nucleo familiare di età pari o superiore ai 67 anni convivano esclusivamente con una o più persone in condizione di disabilità grave o non autosufficienza, come definita dall'allegato Pag. 243 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, di età inferiore a 67 anni.;

  Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 3), dopo le parole: euro 5.000 per ogni componente con disabilità aggiungere le seguenti: e di euro 7.500 per ogni componente con disabilità grave o non autosufficiente.
1. 18. Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Tiramani, Ziello, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Piccolo.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
  Tale misura è concessa anche nelle fattispecie in cui il componente o i componenti di età pari o superiore ai 67 anni convivano con una persona con disabilità grave o non autosufficienza come definite dall'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013.
1. 10. Gribaudo.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. La misura di cui al comma 2 è concessa entro il limite massimo di spesa di 1.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 anche nelle fattispecie in cui il componente o i componenti di età pari o superiore ai 65 anni convivano con una persona con disabilità grave o non autosufficienza come definite dall'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013.
  2-ter. Per far fronte agli oneri derivanti dal comma 2-bis si provvede, entro il limite massimo di spesa di 1.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 a valere sulle maggiori entrate rinvenienti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2019. Entro la data del 15 gennaio 2020, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2019, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 marzo 2020 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
1. 21. Pentangelo, Zangrillo, Polverini, Musella, Cannatelli, Fatuzzo, Rotondi, Scoma, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. La Pensione di cittadinanza può essere concessa anche nei casi in cui il componente o i componenti del nucleo familiare di età pari o superiore ai 67 anni convivano esclusivamente con una o più persone in condizione di disabilità grave o non autosufficienza, come definita dall'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, di età inferiore a 67 anni.

Pag. 25

  Conseguentemente, all'articolo 28, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 1, comma 2-bis, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2019 e 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1. 23. Pallini, D'Arrando, Tripiedi, Invidia, Vizzini, Siragusa, Cubeddu, De Lorenzo, Costanzo, Segneri, Bilotti, Ciprini, Davide Aiello, Tucci, Perconti, Amitrano, Giannone, Massimo Enrico Baroni, Bologna, Lapia, Lorefice, Mammì, Menga, Nappi, Provenza, Sapia, Sarli, Sportiello, Trizzino, Troiano, Leda Volpi.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Ai soggetti di età pari o superiore a 70 anni ai fini del riconoscimento della Pensione di cittadinanza non si applicano i requisiti patrimoniali per l'accesso al beneficio di cui alla presente legge.
1. 22. Fatuzzo, Zangrillo, Polverini, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Mugnai, Novelli, Cortelazzo, Cannatelli, Musella, Rotondi, Scoma.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Obiettivi e azioni)

  1. In coerenza con i princìpi di cui all'articolo 1, il Reddito di Cittadinanza promuove i seguenti obiettivi:
   a) favorire la costruzione e il potenziamento di una rete territoriale di intervento e servizi per la protezione, l'inclusione e l'attivazione delle persone e dei rispettivi contesti familiari, promuovendo, in un quadro di politiche integrate, l'inserimento al lavoro nonché sostenendo l'inclusione sociale e l'autonomia delle persone in condizioni di fragilità economica e vulnerabilità sociale;
   b) promuovere l'attivazione di misure di sostegno economico, quale strumento privilegiato per una presa in carico complessiva dei singoli e delle famiglie fragili, all'interno della rete integrata di politiche per la protezione, l'inclusione e l'attivazione di cui alla lettera a);
   c) sostenere la sperimentazione di percorsi di innovazione sociale, di rigenerazione urbana e di cittadinanza attiva, a supporto di comunità accogliente e capaci di interagire con l'economia sociale per promuovere opportunità di inclusione.

  2. Per concorrere al perseguimento degli obiettivi di cui comma 1 del presente articolo, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali promuove un sistema integrato di interventi quali:
   a) istituzione del Reddito di Cittadinanza per il sostegno economico e l'inclusione sociale attiva delle persone e dei rispettivi nuclei familiari, la cui situazione economica non consenta di disporre dei mezzi sufficienti a una vita dignitosa;
   b) erogazione tramite gli ambiti sociali di zona di servizi sociali, socioeducativi e sociosanitari e attivazione di interventi volti a favorirne l'accessibilità, al fine di contrastare la marginalità sociale, rispondere ai fabbisogni, anche di cura, della popolazione più fragile e promuovere la qualità della vita del nucleo familiare;
   c) attivazione di politiche attive per il lavoro e politiche formative rivolte a favorire l'inserimento socio-lavorativo e la crescita personale e professionale, nonché ad accrescere l'occupabilità e le opportunità di accesso al mondo del lavoro e di accompagnamento all'auto-impresa, in favore di soggetti svantaggiati in condizioni di rischio di disagio sociale ed economico;
   d) attivazione di percorsi di tirocinio di orientamento, formazione, inserimento e/o reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla Pag. 26riabilitazione in favore di persone già prese in carico dai servizi sociali e sanitari professionali;
   e) attivazione di misure di micro-credito sociale e altri strumenti di micro-finanza connessi, a titolo esemplificativo, all'autocostruzione o edilizia sociale, all'auto-impresa, al superamento di condizioni di particolare e transitoria difficoltà;
   f) attivazione di misure di sostegno per l'accesso alla casa e per la riqualificazione dei contesti abitativi;
   g) promozione di percorsi sperimentali per la attivazione di una piattaforma nazionale per la condivisione e la valorizzazione delle risorse individuali al servizio delle comunità locali, in ottica di mutuo-aiuto per favorire comunità accoglienti, strumenti di conciliazione tra tempi di vita e di lavoro, condivisione di risorse individuali per interessi collettivi, percorsi di cittadinanza attiva.

  2. I comuni associati e i servizi regionali e territoriali competenti in materia di politiche attive del lavoro operano attivando tutti gli strumenti di inclusione sociale e di inserimento socio-lavorativo e di politica attiva del lavoro previste dalle normative statali e regionali e sostenute dalla programmazione UE del Fondo sociale europeo e dalla programmazione sociale delle regioni.
1. 01. Ubaldo Pagano, Fragomeli.

ART. 2.

  Al comma 1, alinea, sopprimere la parola: cumulativamente e alla lettera a), sostituire il numero 2) con i seguenti:
  2) residente in Italia, in via continuativa da almeno 2 anni al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio;
  2-bis) persone senza fissa dimora.

  Conseguentemente all'articolo 28, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 2, lettera a), numeri 2) e 2-bis), si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
2. 29. Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Al comma 1, alinea, sopprimere la parola: cumulativamente e alla lettera a), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:
  2-bis) iscritto in anagrafe presso una via fittizia territorialmente non esistente, ma equivalente in valore giuridico generalmente riservata alle persone senza dimora che pur in assenza di un'abitazione mantengono il diritto oggettivo ad una iscrizione anagrafica ai sensi della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e si considerano residenti nel comune ove eleggono il proprio domicilio.
2. 32. Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani, Del Barba, De Menech, Buratti.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: deve essere cumulativamente aggiungere le seguenti: in possesso della cittadinanza italiana e residente in Italia e sopprimere i numeri 1) e 2);

  Conseguentemente, all'articolo 5, sopprimere il comma 4.
2. 130. Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gemmato, Silvestroni.

Pag. 27

  Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo con le seguenti: di uno dei titoli di soggiorno previsti dall'articolo 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

  Conseguentemente:
   all'articolo 12, comma 1, sostituire le parole: sono autorizzati limiti di spesa nella misura di 5.894 milioni di euro nel 2019, di 7.131 milioni di euro nel 2020, di 7.355 milioni di euro nel 2021 e di 7.210 milioni di euro annui a decorrere dal 2022 con le seguenti: sono autorizzati limiti di spesa nella misura di 6194 milioni di euro nel 2019, di 7.631 milioni di euro nel 2020, di 7.855 milioni di euro nel 2021 e di 7.710 milioni di euro annui a decorrere dal 2022;
   all'articolo 27, comma 2, sostituire le parole: di 2,00 per gli apparecchi di cui alla lettera a), con le seguenti: di 2,75 per gli apparecchi di cui alla lettera a), ed aggiungere, in fine, le seguenti parole: e le parole: «e di 1,25 per gli apparecchi di cui alla lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «e di 2,00 per gli apparecchi di cui alla lettera b)».
2. 64. Fornaro, Epifani, Fassina.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), dopo le parole: soggiornanti di lungo periodo aggiungere le seguenti: ovvero cittadino di paese terzo in possesso di permesso di soggiorno per asilo politico o protezione sussidiaria.
2. 6. Magi.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole: per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo con le seguenti: da almeno due anni in modo continuativo, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio.
2. 7. Magi.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole: 10 anni, di cui gli ultimi due con le seguenti: cinque anni.

  Conseguentemente,
   a) all'articolo 12, comma 1, le parole:
sono autorizzati limiti di spesa nella misura di 5.894 milioni di euro nel 2019, di 7.131 milioni di euro nel 2020, di 7.355 milioni di euro nel 2021 e di 7.210 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, con le seguenti: sono autorizzati limiti di spesa nella misura di 6.594 milioni di euro nel 2019, di 7.831 milioni di euro nel 2020, di 8.055 milioni di euro nel 2021 e di 7.910 milioni di euro annui a decorrere dal 2022;
   b) all'articolo 27, comma 2, sostituire le parole: di 2,00 per gli apparecchi di cui alla lettera a), con le seguenti: di 2,75 per gli apparecchi di cui alla lettera a), ed aggiungere, in fine, le seguenti parole: e le parole: «e di 1,25 per gli apparecchi di cui alla lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «e di 2,00 per gli apparecchi di cui alla lettera b).»;
   all'articolo 27, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: 2-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è rideterminata la misura del payout applicato all'ammontare delle vincite sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b) del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, al fine di assicurare maggiori entrate erariali pari a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.
2. 65. Fornaro, Epifani, Fassina.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole: 10 anni con le seguenti: 20 anni.
2. 94. Bignami.

Pag. 28

  Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire la cifra: 10 con la seguente: 5.
2. 44. Lepri.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), sopprimere le parole da: di cui gli ultimi due fino alla fine del numero.
2. 129. Bellucci.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), dopo le parole: in modo continuativo aggiungere le seguenti; nonché coloro che acquisiscono una residenza virtuale a partire dal terzo mese successivo all'avvenuta iscrizione.

  Conseguentemente:
   all'articolo 12, comma 1, sostituire le parole: sono autorizzati limiti di spesa nella misura di 5.894 milioni di euro nel 2019, di 7.131 milioni di euro nel 2020, di 7.355 milioni di euro nel 2021 e di 7.210 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, con le seguenti: sono autorizzati limiti di spesa nella misura di 6.044 milioni di euro nel 2019, di 7.281 milioni di euro nel 2020, di 7.505 milioni di euro nel 2021 e di 7.360 milioni di euro annui a decorrere dal 2022.
   all'articolo 27, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e le parole: «e di 1,25 per gli apparecchi di cui alla lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «e di 2,00 per gli apparecchi di cui alla lettera b)»;
2. 66. Fornaro, Epifani, Fassina.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole:; per i cittadini italiani iscritti all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (A.I.R.E.) è – richiesta la residenza in Italia, in modo continuativo, per soli due anni considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio.

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1.1. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera a), numero 2), pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. 3. Cecconi, Borghese.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole:; il requisito dei due anni continuativi di residenza non si applica ai cittadini italiani iscritti all'AIRE i quali riacquisiscono la residenza in Italia;.

  Conseguentemente, all'articolo 28, dopo il comma 1 inserire il seguente:
  1-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 2, lettera a), numero 2), si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
2. 30. Schirò, Ungaro, Del Barba, De Menech, Buratti.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ai fini di cui al presente comma, in caso di perdita della residenza è sufficiente l'elezione di domicilio nel comune in cui la persona si trova.
2. 31. Siani, Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò.

Pag. 29

  Al comma 1, lettera a), numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: al fine di garantire ai soggetti senza fissa dimora il beneficio di cui all'articolo 1, nei comuni in cui non è stato attivato un registro di residenza fittizia ovvero nei casi in cui i soggetti interessati, certificati dalle strutture socio sanitarie pubbliche o dagli enti assistenziali convenzionati con gli enti locali, non siano stati in grado di iscriversi per cause non dipendenti dalla loro volontà, il requisito di cui alla presente lettera non si applica.

  Conseguentemente:
   all'articolo 12, comma 1, sostituire le parole: sono autorizzati limiti di spesa nella misura di 5.894 milioni di euro nel 2019, di 7.131 milioni di euro nel 2020, di 7.355 milioni di euro nel 2021 e di 7.210 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, con le seguenti: sono autorizzati limiti di spesa nella misura di 6.194 milioni di euro nel 2019, di 7.431 milioni di euro nel 2020, di 7.655 milioni di euro nel 2021 e di 7.510 milioni di euro annui a decorrere dal 2022.;
   all'articolo 27, comma 2, sostituire le parole: di 2,00 per gli apparecchi di cui alla lettera a), con le seguenti: di 2,75 per gli apparecchi di cui alla lettera a), ed aggiungere, in fine, le seguenti parole: e le parole: «e di 1,25 per gli apparecchi di cui alla lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «e di 2,00 per gli apparecchi di cui alla lettera b)».
2. 67. Fornaro, Epifani, Fassina.

  Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:
   2-bis) i cittadini italiani iscritti nel registro AIRE, se ristabiliscono la residenza anagrafica sul territorio nazionale, possono accedere, dopo sei mesi di residenza continuativa, al reddito di cittadinanza e alla pensione di cittadinanza, se in possesso dei requisiti richiesti.

  Conseguentemente apportare le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 12, comma 1, sostituire le parole: 5.894 milioni di euro nel 2019, di 7.131 milioni di euro nel 2020, di 7.355 milioni di euro nel 2021 e di 7.210 milioni di euro annui a decorrere dal 2022 con le seguenti: 6.144 milioni di euro nel 2019, di 7.531 milioni di euro nel 2020, di 7.755 milioni di euro nel 2021 e di 7.610 milioni di euro annui a decorrere dal 2022;
   b) all'articolo 28:
    1) al comma 2, alinea, sostituire le parole: 6.297 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.710,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 7.458 milioni di euro per l'anno 2021 e a 7.619 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 6.547 milioni di euro per l'anno 2019, a 8.110,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 7.908 milioni di euro per l'anno 2021 e a 8.069 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022;
    2) al comma dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
   c-bis) nei limiti di 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro a decorrere dal 2020 si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 250 milioni per l'anno 2019. Entro la data del 15 gennaio 2020, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi Pag. 30inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2019, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 marzo 2020 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
2. 124. Fitzgerald Nissoli, Fatuzzo.

  Al comma 1, lettera a) dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
   2-bis) Per i cittadini extracomunitari, aver fatto richiesta di cittadinanza italiana;.
2. 98. Bignami.

  Al comma 1, lettera a) dopo il numero 2 aggiungere il seguente:
   2-bis) Non avere riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione, per delitti non colposi.
2. 74. Rizzetto, Prisco.

  Al comma 1, lettera b), numero 1) sostituire le parole: inferiore a 9.360 euro, con le seguenti: inferiore a 9.960 euro.
2. 22. Cecconi.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), sostituire le parole: inferiore a 9.360 euro con le seguenti: inferiore a 9.860 euro.
2. 2. Cecconi.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ovvero inferiore a 15.000 euro nel caso in cui nel nucleo familiare sia presente una persona con disabilità grave o non autosufficiente ai sensi dell'allegato 3 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159;

  Conseguentemente:
   all'articolo 12, comma 1, sostituire le parole: sono autorizzati limiti di spesa nella misura di 5.894 milioni di euro nel 2019, di 7.131 milioni di euro nel 2020, di 7.355 milioni di euro nel 2021 e di 7.210 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, con le seguenti: sono autorizzati limiti di spesa nella misura di 6.594 milioni di euro nel 2019, di 7.831 milioni di euro nel 2020, di 8.055 milioni di euro nel 2021 e di 7.910 milioni di euro annui a decorrere dal 2022.
   all'articolo 27, comma 2, sostituire le parole: di 2,00 per gli apparecchi di cui alla lettera a), con le seguenti: di 2,75 per gli apparecchi di cui alla lettera a), ed aggiungere, in fine, le seguenti parole: e le parole: «e le parole: «e di 1,25 per gli apparecchi di cui alla lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «e di 2,00 per gli apparecchi di cui alla lettera b)»;
   all'articolo 27, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è rideterminata la misura del payout applicato all'ammontare delle vincite sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b) del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, al fine di assicurare maggiori entrate erariali pari a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019..
2. 68. Fornaro, Epifani, Fassina.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ovvero inferiore a 15.000 euro nel caso in cui nel nucleo familiare sia presente una persona Pag. 31con disabilità grave o non autosufficiente ai sensi dell'allegato 3 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159;.
2. 73. Rizzetto, Bucalo, Zucconi.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole:; nei soli casi in cui nel nucleo familiare sia presente una persona con disabilità grave o non autosufficiente, il predetto limite dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è incrementato a 15.000 euro;.

  Conseguentemente:
   a) all'articolo 12, comma 1, sostituire le parole: 5.894 milioni di euro nel 2019, di 7.131 milioni di euro nel 2020, di 7.355 milioni di euro nel 2021 e di 7.210 milioni di euro annui a decorrere dal 2022 con le seguenti: 6.644 milioni di euro nel 2019, di 8.131 milioni di euro nel 2020, di 8.355 milioni di euro nel 2021 e di 8.210 milioni di euro annui a decorrere dal 2022;
   b) all'articolo 28:
    1) al comma 2, alinea, sostituire le parole: 6.297 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.710,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 7.458 milioni di euro per l'anno 2021 e a 7.619 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 7.047 milioni di euro per l'anno 2019, a 8.710,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 8.458 milioni di euro per l'anno 2021 e a 8.619 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022;
    2) al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
    c-bis
. Quanto a 750 milioni di euro per l'anno 2019 e a 1.000 milioni di euro a decorrere dal 2020 mediante la riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 per un importo pari a 750 milioni di euro per l'anno 2019, 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali. 
2. 154. Polverini, Gelmini, Fatuzzo, Zangrillo, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cannatelli, Cortelazzo, Mugnai, Musella, Novelli, Rotondi, Scoma.

  Al comma 1, lettera b), numero 1) aggiungere, in fine, le seguenti parole: nel caso in cui nel nucleo familiare vi sia un disabile a carico il valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013 non deve essere superiore a 12.000 euro.

  Conseguentemente:
   dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1.1. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si fa fronte mediante corrispondente riduzione della dotazione per l'anno 2019 di 25 milioni di euro del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui al decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito in legge con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
   all'articolo 28, comma 1, sostituire le parole: è incrementato di 116,8 milioni per l'anno 2020 e di 356 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: è incrementato di 91,8 milioni per l'anno 2020 e di 331 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.
2. 28. Lupi, Colucci, Tondo, Sangregorio.

Pag. 32

  Al comma 1, lettera b) numero 1) aggiungere, in fine, le seguenti parole: ai fini del calcolo ISEE non si tiene conto degli importi percepiti a titolo di assegno di invalidità, pensione di invalidità e di indennità di accompagnamento.
2. 106. Bignami, Zangrillo, Polverini, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Mugnai, Novelli, Cortelazzo, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma.

  Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 2) con il seguente: 2) un valore del patrimonio immobiliare, come definito a fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione, non superiore ad una soglia di euro 30.000, incrementato di euro 5.000 per ogni figlio a partire dal terzo;.
*2. 77. Palmieri, Gelmini, Occhiuto, Anna Lisa Baroni, Calabria, Casciello, Cattaneo, Mandelli, Mugnai, Orsini, Pedrazzini, Squeri, Elisa Tripodi, Versace, Zanella, Zangrillo.

  Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 2) con il seguente: 2) un valore del patrimonio immobiliare, come definito a fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione, non superiore ad una soglia di euro 30.000, incrementato di euro 5.000 per ogni figlio a partire dal terzo;.
*2. 131. Bellucci, Rizzetto, Silvestroni, Bucalo, Gemmato.

  Al comma 1, lettera b), numero 2), dopo le parole: un valore del patrimonio immobiliare, aggiungere le seguenti: in Italia e all'estero;
2. 99. Bignami, Zangrillo, Polverini, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Mugnai, Novelli, Cortelazzo, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma.

  Al comma 1, lettera b), numero 2), dopo le parole: casa di abitazione, aggiungere le seguenti: e dagli immobili ereditati.
2. 132. Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gemmato.

  Al comma 1, lettera b), numero 2), sostituire le parole: di euro 30.000 con le seguenti: di euro 36.000.
2. 21. Cecconi.

  Al comma 1, lettera b), numero 2), sostituire le parole: di euro 30.000, con le seguenti: di euro 35.000.
2. 1. Cecconi.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 3).

  Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 12, al comma 1, sostituire le parole: 5.894 milioni di euro nel 2019, di 7.131 milioni di euro nel 2020, di 7.355 milioni di euro nel 2021 e di 7.210 milioni di euro annui a decorrere dal 2022 con le seguenti: 6.644 milioni di euro nel 2019, di 8.131 milioni di euro nel 2020, di 8.355 milioni di euro nel 2021 e di 8.210 milioni di euro annui a decorrere dal 2022;
   b) all'articolo 28:
    1) al comma 2, alinea, sostituire le parole: 6.297 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.710,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 7.458 milioni di euro per l'anno 2021 e a 7.619 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 7.047 milioni di euro per l'anno 2019, a 8.710,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 8.458 milioni di euro per l'anno 2021 e a 8.619 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022;
    2) al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
    c-bis) quanto a 750 milioni di euro per l'anno 2019 e a 1.000 milioni di euro a decorrere dal 2020 mediante la riduzione Pag. 33complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 per un importo pari a 750 milioni di euro per l'anno 2019, 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
2. 76. Zangrillo, Polverini, Fatuzzo, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cannatelli, Cortelazzo, Mugnai, Musella, Novelli, Rotondi, Scoma.

  Al comma 1, lettera b), numero 3), dopo la parola: mobiliare, aggiungere le seguenti: risultante dalla giacenza media annua certificata.

  Conseguentemente, al medesimo numero, sopprimere le parole: fino ad un massimo di euro 10.000.
* 2. 78. Palmieri, Gelmini, Occhiuto, Anna Lisa Baroni, Calabria, Casciello, Cattaneo, Mandelli, Mugnai, Orsini, Pedrazzini, Squeri, Maria Tripodi, Versace, Zanella, Zangrillo.

  Al comma 1, lettera b), numero 3), dopo la parola: mobiliare, aggiungere le seguenti: risultante dalla giacenza media annua certificata.

  Conseguentemente, al medesimo numero, sopprimere le parole: fino ad un massimo di euro 10.000.
* 2. 133. Bellucci, Rizzetto, Silvestroni, Bucalo, Gemmato.

  Al comma 1, lettera b) numero 3) dopo le parole: un valore del patrimonio mobiliare aggiungere le seguenti: in Italia e all'estero.
2. 100. Bignami, Zangrillo, Polverini, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Mugnai, Novelli, Cortelazzo, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma.

  Al comma 1, lettera b), numero 3) sostituire le parole: di euro 6.000, con le seguenti: di euro 6.900.
2. 20. Cecconi.

  Al comma 1, lettera b) numero 3), sostituire le parole: di euro 6.000 con le seguenti: di euro 6.600.
2. 27. Cecconi.

  Al comma 1, lettera b) numero 3), sostituire le parole: di euro 2.000 con le seguenti: di euro 2.900.
2. 19. Cecconi.

  Al comma 1, lettera b) numero 3), sostituire le parole: di euro 2.000 con le seguenti: di euro 2.600.
2. 26. Cecconi.

  Al comma 1, lettera b) numero 3), sostituire le parole: di euro 10.000 con le seguenti: di euro 10.900.
2. 18. Cecconi.

  Al comma 1, lettera b) numero 3), sostituire le parole: di euro 10.000 con le seguenti: di euro 10.600.
2. 25. Cecconi.

Pag. 34

  Al comma 1, lettera b) numero 3), sostituire le parole: di ulteriori euro 1.000 con le seguenti: di ulteriori euro 1.800.
2. 17. Cecconi.

  Al comma 1, lettera b) numero 3), sostituire le parole: di ulteriori euro 1.000 con le seguenti: di euro 1.600.
2. 24. Cecconi.

  Al comma 1, lettera b), al numero 3) sostituire le parole: euro 5.000 per ogni componente con disabilità con le seguenti: euro 10.000 per ogni componente con disabilità media e euro 30.000 per ogni componente con disabilità grave o non autosufficiente.

  Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 12, comma 1, sostituire le parole: 5.894 milioni di euro nel 2019, di 7.131 milioni di euro 7.355 milioni di euro nel 2021 e di 7.210 milioni di euro annui a decorrere dal 2022 con le seguenti: 6.644 milioni di euro nel 2019, di 8.131 milioni di euro nel 2020, di 8.355 milioni di euro nel 2021 e di 8.210 milioni di euro annui a decorrere dal 2022;
   b) all'articolo 28:
    1) al comma 2, alinea, sostituire le parole: 6.297 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.710,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 7.458 milioni di euro per l'anno 2021 e a 7.619 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 7.047 milioni di euro per l'anno 2019, a 8.710,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 8.458 milioni di euro per l'anno 2021 e a 8.619 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022;
    2) al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
   c-bis) quanto a 750 milioni di euro per l'anno 2019 e a 1.000 milioni di euro a decorrere dal 2020 mediante la riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 per un importo pari a 750 milioni di euro per l'anno 2019, 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
2. 155. Zangrillo, Gelmini, Polverini, Fatuzzo, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cannatelli, Cortelazzo, Mugnai, Musella, Novelli, Rotondi, Scoma.

  Al comma 1, lettera b), numero 3), sostituire le parole: euro 5.000 per ogni componente con disabilità con le seguenti: euro 10.000 per ogni componente con disabilità media e euro 8.000 per ogni componente con disabilità grave o non autosufficiente.
2. 152. Fatuzzo, Gelmini, Zangrillo, Cortelazzo, Polverini, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cannatelli, Mugnai, Musella, Novelli, Rotondi, Scoma.

  Al comma 1, lettera b), numero 3), sostituire le parole: euro 5.000 per ogni componente con disabilità, come definita a fini ISEE, con le seguenti: euro 5.000 per ogni componente con disabilità media ed euro 7.500 per ogni componente con disabilità grave o non autosufficienza, come definite dall'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013.

  Conseguentemente:
   all'articolo 12, comma 1, sostituire le parole:
sono autorizzati limiti di spesa nella misura di 5.894 milioni di euro nel Pag. 352019, di 7.131 milioni di euro nel 2020, di 7.355 milioni di euro nel 2021 e di 7.210 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, con le seguenti: sono autorizzati limiti di spesa nella misura di 6.594 milioni di euro nel 2019, di 7.831 milioni di euro nel 2020, di 8.055 milioni di euro nel 2021 e di 7.910 milioni di euro annui a decorrere dal 2022.;
   all'articolo 27, comma 2, sostituire le parole: di 2,00 per gli apparecchi di cui alla lettera a) con le seguenti: di 2,75 per gli apparecchi di cui alla lettera a), ed aggiungere in fine le seguenti parole: le parole: «e di 1,25 per gli apparecchi di cui alla lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «e di 2,00 per gli apparecchi di cui alla lettera b)»;
   all'articolo 27, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è rideterminata la misura del payout applicato all'ammontare delle vincite sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b) del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, al fine di assicurare maggiori entrate erariali pari a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019;
2. 53. Fornaro, Epifani, Fassina.

  Al comma 1, lettera b), numero 3), sostituire le parole: euro 5.000 per ogni componente con disabilità, come definita a fini ISEE, con le seguenti: euro 5.000 per ogni componente con disabilità media ed euro 7.500 per ogni componente con disabilità grave o non autosufficienza, come definite dall'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013.

  Conseguentemente, all'articolo 28, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. A copertura di eventuali maggiori oneri conseguiti alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 3), nei limiti di 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro a decorrere dal 2020 si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 250 milioni per l'anno 2019. Entro la data del 15 gennaio 2020, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2019, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 marzo 2020 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della natura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
2. 83. Versace, Gelmini, Dall'Osso, Pedrazzini, Zangrillo, Polverini, Bagnasco, Brambilla, Mugnai, Novelli, Cortelazzo, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Pentangelo.

  Al comma 1, lettera b), numero 3), sostituire le parole:
  euro 5.000 per ogni componente con disabilità, come definita a fini ISEE, con le seguenti: euro 5.000 per ogni componente con disabilità media ed euro 7.500 per ogni componente con disabilità grave o Pag. 36non autosufficienza, come definite dall'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013,.

  Conseguentemente, all'articolo 28, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 3), si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come incrementato dall'articolo 28 del presente decreto-legge e a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
2. 33. Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani, Noja, Serracchiani.

  Al comma 1, lettera b), numero 3, sostituire le parole: euro 5.000 per ogni componente con disabilità, come definita ai fini ISEE con le seguenti: euro 7500 per ogni componente con disabilità media ed euro 10.000 per ogni componente con disabilità grave o non autosufficienza, come definite dall'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013.
2. 45. Gribaudo.

  Al comma 1, lettera b), numero 3), sostituire le parole: euro 5.000 con le seguenti: euro 5.800.
2. 16. Cecconi.

  Al comma 1, lettera b), numero 3), sostituire le parole: euro 5.000 con le seguenti: euro 5.600.
2. 23. Cecconi.

  Al comma 1, lettera b), numero 3), dopo le parole: euro 5.000 per ogni componente con disabilità aggiungere le seguenti: e di euro 7.500 per ogni componente con disabilità grave o non autosufficiente;.

  Conseguentemente:
   a) sostituire il comma 4 con il seguente.

  4. Il parametro della scala di equivalenza, di cui al comma 1, lettera b), numero 4), è pari ad 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di anni 18 e di 0,2 per ogni ulteriore componente di minore età, fino un massimo di 2,1, ovvero sino ad un massimo di 2,2 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizione di disabilità grave o non autosufficiente come definita ai fini ISEE;
   b) all'articolo 28 dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 3), e comma 4, pari a 11 milioni di euro per l'anno 2019 e 14 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
2. 159. Pallini, D'Arrando, Tripiedi, Invidia, Vizzini, Siragusa, Cubeddu, De Lorenzo, Costanzo, Segneri, Bilotti, Ciprini, Davide Aiello, Tucci, Perconti, Amitrano, Giannone, Massimo Enrico Baroni, Bologna, Lapia, Lorefice, Mammì, Menga, Nappi, Provenza, Sapia, Sarli, Sportiello, Trizzino, Troiano, Leda Volpi.

  Al comma 1, lettera b), numero 3), dopo le parole: euro 5.000 per ogni componente con disabilità aggiungere le seguenti: e di Pag. 37euro 7.500 per ogni componente con disabilità grave o non autosufficiente.

  Conseguentemente, all'articolo 28, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 1, lettera b), numero pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019 e 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
2. 160. Troiano, D'Arrando, Pallini, Massimo Enrico Baroni, Bologna, Lapia, Lorefice, Mammì, Menga, Nappi, Provenza, Sapia, Sarli, Sportiello, Trizzino, Leda Volpi, Tripiedi, Invidia, Vizzini, Siragusa, Cubeddu, De Lorenzo, Costanzo, Segneri, Bilotti, Ciprini, Davide Aiello, Tucci, Perconti, Amitrano, Giannone.

  Al comma 1, lettera b), numero 3), sostituire le parole: disabilità, come definita a fini ISEE, presente nel nucleo; con le seguenti: disabilità media e di euro 10.000 per ogni componente con disabilità grave o non autosufficiente, ai sensi dell'allegato 3 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, presente nel nucleo;.

  Conseguentemente:
   a) all'articolo 12, comma 1, sostituire le parole: sono autorizzati limiti di spesa nella misura di 5.894 milioni di euro nel 2019, di 7.131 milioni di euro nel 2020, di 7.355 milioni di euro nel 2021 e di 7.210 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, con le seguenti: sono autorizzati limiti di spesa nella misura di 6.194 milioni di euro nel 2019, di 7.431 milioni di euro nel 2020, di 7.655 milioni di euro nel 2021 e di 7.510 milioni di euro annui a decorrere dal 2022;
   b) all'articolo 27, comma 2, sostituire le parole: di 2,00 per gli apparecchi di cui alla lettera a) con le seguenti: di 2,75 per gli apparecchi di cui alla lettera a) ed aggiungere, in fine, le seguenti parole: e le parole: «e di 1,25 per gli apparecchi di cui alla lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «e di 2,00 per gli apparecchi di cui alla lettera b)»;
2. 69. Fornaro, Epifani, Fassina.

  Al comma 1, lettera b), numero 3), sostituire le parole: disabilità, come definita ai fini ISEE, presente nel nucleo con le seguenti: disabilità media e di euro 7.500 per ogni componente con disabilità grave o non autosufficienza, come definite dall'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013.
2. 134. Bellucci, Rizzetto, Bucalo, Gemmato, Silvestroni.

  Al comma 1, lettera b), numero 4), sostituire le parole: soglia di euro 6.000 annui con le seguenti: soglia di euro 4.800 annui.

  Conseguentemente:
   a) all'articolo 2, sostituire il comma 4 con il seguente:

  4. Il parametro della scala di equivalenza, di cui al comma 1, lettera b), numero 4), è quello definito ai fini ISEE di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, al netto delle maggiorazioni di cui al medesimo allegato, fatta salva la maggiorazione relativa alla presenza di disabili nel nucleo;
   b) all'articolo 3, comma 1:
    1) alla lettera a), sostituire le parole: fino alla soglia di euro 6.000 annui, con le seguenti: fino alla soglia di euro 4.800 annui;
    2) alla lettera b), sostituire le parole: fino ad un massimo di euro 3.360 annui con le seguenti: fino ad un massimo di euro 4.560 annui;Pag. 38
   c) all'articolo 28, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 4), e comma 4 e dall'articolo 3, comma 1, si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
2. 34. Siani, Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Del Barba, De Menech, Buratti, De Luca.

  Al comma 1, lettera b), numero 4), secondo periodo, dopo le parole: euro 7.560 aggiungere le seguenti: nel caso faccia parte del nucleo familiare una persona con disabilità grave o non autosufficiente, come definite dall'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, a prescindere dall'età. Il medesimo incremento della soglia si applica.
2. 35. Noja, Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani, De Luca, Serracchiani.

  Al comma 1, lettera b), numero 4), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nei soli casi in cui nel nucleo familiare sia presente una persona con disabilità grave o non autosufficiente, la soglia di cui al primo periodo è incrementata a euro 12.000 annui, moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui al comma 4, ed ulteriormente incrementata ad euro 16.560 ai fini dell'accesso alla Pensione di cittadinanza e con riferimento al solo reddito personale dell'interessato;.

  Conseguentemente, apportare le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 12, al comma 1, sostituire le parole: 5.894 milioni di euro nel 2019, di 7.131 milioni di euro nel 2020, di 7.355 milioni di euro nel 2021 e di 7.210 milioni di euro annui a decorrere dal 2022 con le seguenti: 6.644 milioni di euro nel 2019, di 8.131 milioni di euro nel 2020, di 8.355 milioni di euro nel 2021 e di 8.210 milioni di euro annui a decorrere dal 2022;
   b) all'articolo 28:
    1) al comma 2, alinea, sostituire le parole: 6.297 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.710,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 7.458 milioni di euro per l'anno 2021 e a 7.619 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 7.047 milioni di euro per l'anno 2019, a 8.710,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 8.458 milioni di euro per l'anno 2021 e a 8.619 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022;
    2) al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
   c-bis) quanto a 750 milioni di euro per l'anno 2019 e a 1.000 milioni di euro a decorrere dal 2020 mediante la riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui all'articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 per un importo pari a 750 milioni di euro per l'anno 2019, 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della Pag. 39famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
2. 156. Musella, Gelmini, Rotondi, Cannatelli, Fatuzzo, Polverini, Zangrillo, Scoma, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Mugnai, Novelli, Cortelazzo.

  Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 1).
2. 9. Cecconi.

  Al comma 1, lettera c), sostituire il numero 1), con il seguente:
    1) nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli immatricolati la prima volta nei sei mesi antecedenti la richiesta. In ogni caso sono esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente.
2. 10. Cecconi.

  Al comma 1, lettera c), numero 1), dopo le parole: 1.600 cc aggiungere le seguenti: elevato a 2.000 cc per le famiglie in cui sono presenti almeno 4 figli.

  Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
  11-bis. I lasciti ereditari che comportano una variazione della situazione patrimoniale tale da far perdere i requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), non vengono computati ai fini del mantenimento del beneficio già in corso di erogazione, ma saranno computati esclusivamente ai fini del suo rinnovo.
2. 135. Bellucci, Rizzetto, Silvestroni, Bucalo, Gemmato.

  Al comma 1, lettera c), numero 1), dopo le parole: 1.600 cc, aggiungere le seguenti: elevato a 2.000 cc per le famiglie in cui sono presenti almeno 4 figli.
2. 79. Palmieri, Gelmini, Occhiuto, Anna Lisa Baroni, Calabria, Casciello, Cattaneo, Mandelli, Mugnai, Orsini, Pedrazzini, Squeri, Maria Tripodi, Versace, Zanella, Zangrillo.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis) con riferimento ad altre tipologie di adempimenti:
    1) risultare iscritto regolarmente ai centri per l'impiego e aver sottoscritto la Dichiarazione di Immediata disponibilità da almeno un anno.
2. 95. Bignami.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis) con riferimento alla situazione contributiva:
    1) per i cittadini extracomunitari, essere arrivati in Italia entro il quarantesimo anno di età e aver versato contributi lavorativi per almeno cinque anni.
2. 97. Bignami.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1.1. Ai fini dell'accesso all'Rdc, il requisito di cui al comma 1, lettera a), n. 2), non è richiesto per i cittadini italiani che abbiano trasferito, per esigenze di studio o di lavoro, la residenza all'estero e che rientrano o siano rientrati in Italia negli ultimi 10 anni.
2. 136. Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gemmato, Silvestroni.

  Sopprimere i commi 1-bis e 1-ter.
*2. 8. Magi.

Pag. 40

  Sopprimere i commi 1-bis e 1-ter.
*2. 165. Gribaudo.

  Sopprimere i commi 1-bis e 1-ter.
*2. 164. De Filippo, Carnevali, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Al comma 1-bis, premettere i seguenti periodi: Ai fini dell'accoglimento della richiesta di cui all'articolo 5 e con specifico riferimento ai requisiti di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo, la residenza delle persone senza dimora può essere individuata anche presso le relative strutture, pubbliche o private, che erogano servizi di cui all'articolo 7, comma 9, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, e al decreto ministeriale del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 18 maggio 2018. Nelle condizioni di cui al periodo precedente, la componente, ad integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione in locazione, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), è corrisposta in favore della struttura presso cui è individuata la residenza del richiedente.

  Conseguentemente, all'articolo 5, comma 4, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Nei casi di cui all'articolo 2, comma 1-bis, primo periodo, l'ente gestore delle strutture per persone senza dimora certifica il requisito di residenza trasmettendolo ai comuni di interesse ai fini della verifica di cui al presente comma.
2. 51. Bond, Gelmini, Polverini, Zangrillo, Musella, Fatuzzo, Cannatelli, Rotondi, Scoma, Pedrazzini, Bagnasco, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

  Al comma 1-bis, premettere il seguente periodo: Ai fini dell'accoglimento della richiesta di cui all'articolo 5 e con specifico riferimento ai requisiti di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo, la residenza delle persone senza dimora può essere individuata anche presso le relative strutture, pubbliche o private, che erogano servizi di cui all'articolo 7, comma 9, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, e al decreto ministeriale del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, 18 maggio 2018.

  Conseguentemente, all'articolo 5, al comma 4, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Nei casi di cui all'articolo 2, comma 1-bis, primo periodo, l'ente gestore delle strutture per persone senza dimora certifica il requisito di residenza trasmettendolo ai comuni di interesse ai fini della verifica di cui al presente comma.
2. 122. Polverini, Gelmini, Zangrillo, Musella, Fatuzzo, Cannatelli, Rotondi, Scoma, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

  Al comma 1-ter, primo periodo, dopo le parole: rifugiato politico, aggiungere le seguenti:, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013.
2. 123. Musella, Polverini, Zangrillo, Fatuzzo, Cannatelli, Rotondi, Scoma, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

  Al comma 1-ter, secondo periodo, sostituire le parole: è definito l'elenco dei Paesi nei quali non è possibile con le seguenti: è definito l'elenco dei Paesi nei quali è possibile.

  Conseguentemente, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: In attesa del decreto, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea possono comunque presentare la richiesta di cui all'articolo 5 e comprovare la composizione del nucleo familiare attraverso un'autocertificazione.
2. 166. Gribaudo.

Pag. 41

  Al comma 1-ter, secondo periodo, sostituire le parole: è definito l'elenco dei Paesi nei quali non è possibile acquisire la documentazione necessaria con le seguenti: è definito l'elenco dei Paesi nei quali è possibile acquisire la documentazione necessaria.
2. 63. Rostan, Fornaro, Epifani, Fassina.

  Dopo il comma 1-ter, aggiungere il seguente:
  1-quater. Nelle more dell'approvazione del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui al comma 1-ter, le disposizioni di cui ai commi 1-bis e 1-ter non si applicano.
2. 167. Rizzo Nervo, Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Schirò, Siani.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. I casi di accesso alla misura di cui al comma 1 sono integrati, utilizzando risorse fino al limite di 700 milioni di euro all'anno, sulla base di indicatori di disagio socio-economico che riflettono le caratteristiche di multidimensionalità della povertà, in particolare per la presenza di minori in condizione di povertà assoluta, e che tengono conto, oltre che della situazione economica, anche delle condizioni di esclusione sociale, di disabilità, di deprivazione socio-sanitaria, educativa e abitativa prioritariamente a favore dei minori, dei soggetti senza fissa dimora, dei soggetti espulsi dal mondo del lavoro impossibilitati a rientrarvi, dei soggetti che non sono in grado di lavorare e necessitano di percorsi di inclusione attiva. Possono prevedersi anche misure non monetarie ad integrazione del Rdc, quali misure agevolative per l'utilizzo di trasporti pubblici, di sostegno alla casa, all'istruzione e alla tutela della salute, prioritariamente a favore dei minori.

  Conseguentemente:
   1) all'articolo 12, comma 1, sostituire le parole: sono autorizzati limiti di spesa nella misura di 5.894 milioni di euro nel 2019, di 7.131 milioni di euro nel 2020, di 7.355 milioni di euro nel 2021 e di 7.210 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, con le seguenti: sono autorizzati limiti di spesa nella misura di 6.594 milioni di euro nel 2019, di 7.831 milioni di euro nel 2020, di 8.055 milioni di euro nel 2021 e di 7.910 milioni di euro annui a decorrere dal 2022;
   2) all'articolo 27, comma 2, sostituire le parole: di 2,00 per gli apparecchi di cui alla lettera a), con le seguenti: «di 2,75 per gli apparecchi di cui alla lettera a) ed aggiungere, in fine, le seguenti parole: e le parole: «e di 1,25 per gli apparecchi di cui alla lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «e di 2,00 per gli apparecchi di cui alla lettera b)»;
   3) all'articolo 27, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: 2-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è rideterminata la misura del payout applicato all'ammontare delle vincite sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, al fine di assicurare maggiori entrate erariali pari a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.
2. 52. Fornaro, Epifani, Fassina.

  Al comma 2, sostituire le parole: con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con le seguenti: attraverso il Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 9-bis.

  Conseguentemente:
   a) all'articolo 4, dopo il comma 15-ter, aggiungere il seguente:
   15-quater. Ai fini del miglioramento dell'adeguatezza dei percorsi individuati per ogni beneficiario, i requisiti sulla base dei quali avviene l'indirizzamento dei beneficiari Pag. 42al Patto per il Lavoro o al Patto per l'Inclusione sociale, possono essere variati attraverso il Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale di cui all'articolo 9-bis.
   b) dopo l'articolo 9-bis aggiungere il seguente:

Art. 9-ter.
(Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale)

  1. Nei limiti delle risorse disponibili a valere sul Fondo per il Reddito di Cittadinanza, il Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di seguito denominato «Piano», può modificare, con cadenza triennale ed eventuali aggiornamenti annuali, i seguenti elementi:
   a) i requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a);
   b) i requisiti reddituali e patrimoniali, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b);
   c) i requisiti riferiti al godimento di beni di terzi, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c);
   d) i casi di accesso alla misura, di cui all'articolo 1, comma 2;
   e) i requisiti di cui all'articolo 4, comma 5, lettere a), b), c) e d);
   f) i termini temporali per la definizione del patto per il lavoro e del patto per l'inclusione di cui all'articolo 4;
   g) il limite mensile di prelievo di contante mediante la Carta RdC, nonché le categorie di beni e servizi di prima necessità acquistabili mediante la medesima Carta di cui all'articolo 5, comma 7;
   h) le modalità e gli obblighi di spesa del beneficio di cui al comma 15 dell'articolo 3.

  2. Il Piano è adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997.
2. 168. Gribaudo.

  Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: di disabilità, aggiungere le seguenti: , di assistenza da parte del caregiver familiare di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205,.
2. 84. Versace, Gelmini, Pedrazzini, Zangrillo, Polverini, Dall'Osso, Bagnasco, Bond, Brambilla, Mugnai, Novelli, Cortelazzo, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Se il richiedente del beneficio è un soggetto che ha denunciato violenze da parte di un familiare convivente ovvero appartiene a un nucleo familiare in cui è presente almeno un soggetto nei confronti del quale è stato adottato un ordine di protezione contro gli abusi familiari ai sensi della legislazione vigente, il componente del nucleo familiare oggetto della denuncia ovvero autore degli abusi è comunque escluso dall'erogazione del Reddito di cittadinanza in sede di suddivisione del beneficio tra i singoli componenti maggiorenni, ai sensi dell'articolo 3, comma 7.
2. 36. Pini, Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Al comma 3, dopo la parola: disoccupati aggiungere le seguenti: per la quota parte attribuibile a tale componente, determinata ai sensi del decreto di cui all'articolo 3, comma 7,.
2. 54. Rostan, Epifani, Fornaro, Fassina.

Pag. 43

  Al comma 3, sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: quindici mesi.
2. 11. Cecconi.

  Al comma 3, dopo le parole: giusta causa aggiungere le seguenti: ovvero le dimissioni volontarie della lavoratrice dal momento dell'accertamento della gravidanza fino al compimento di un anno di vita del figlio.
2. 75. Rizzetto, Bucalo, Zucconi.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché le dimissioni presentate durante il periodo tutelato di maternità di cui all'articolo 55 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e la risoluzione consensuale intervenuta nell'ambito della procedura di conciliazione presso le direzioni del lavoro previste dalla legge 15 luglio 1966, n. 604,.
*2. 72. Rostan, Epifani, Fornaro, Fassina.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché le dimissioni presentate durante il periodo tutelato di maternità di cui all'articolo 55 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e la risoluzione consensuale intervenuta nell'ambito della procedura di conciliazione presso le direzioni del lavoro previste dalla legge 15 luglio 1966, n. 604,.
*2. 37. De Filippo, Carnevali, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: o per impellenti necessità assistenziali dovute alle condizioni di non autosufficienza personali o di un familiare convivente.
2. 85. Versace, Gelmini, Dall'Osso, Pedrazzini, Zangrillo, Polverini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Mugnai, Novelli, Cortelazzo, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Qualora ritengano che le dimissioni siano state richieste per ragioni meritevoli di tutela, il nucleo o il soggetto esclusi possono accedere alla procedura di ricorso di cui all'articolo 7, comma 15.1. Il Comitato adito valuta la condizione lavorativa che ha condotto alla richiesta di dimissioni volontarie da parte del soggetto richiedente sulla base di criteri riferibili all'adeguatezza retributiva e alla distanza dal luogo di abitazione, alla tipologia contrattuale, verificando altresì la successiva frequenza a corsi di formazione o una attiva ricerca di opportunità lavorative in seguito alla richiesta di dimissioni.

  Conseguentemente, all'articolo 7, dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
  15.1. Qualora siano respinte le richieste di Reddito di cittadinanza o di pensione di cittadinanza, o si ritenga non adeguato, ai sensi della presente legge, l'ammontare del reddito di cittadinanza erogato, ovvero si ritengano non congrue le offerte di lavoro di cui ai commi 8, lettera b), numero 5), e comma 9, dell'articolo 4 oppure non si ritenga giustificata una sanzione di cui all'articolo 7, diversa da quelle penali, i soggetti interessati possono ricorrere presso l'ANPAL che provvede ad istituire appositi comitati per ogni regione con la partecipazione delle parti sociali. I componenti dei comitati svolgono la propria attività a titolo gratuito.
2. 55. Rostan, Epifani, Fornaro, Fassina.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, al componente del nucleo familiare che ha avanzato richiesta di dimissioni volontarie per ragioni che a suo avviso sono meritevoli di tutela, è riconosciuto il diritto all'RdC previo avvio della Pag. 44procedura di ricorso di cui all'articolo 7, comma 15.1. Il Comitato adito valuta la condizione lavorativa che ha condotto alla richiesta di dimissioni volontarie da parte del soggetto richiedente sulla base di criteri riferibili all'adeguatezza retributiva e alla distanza dal luogo di abitazione, alla tipologia contrattuale, verificando altresì la successiva frequenza a corsi di formazione o una attiva ricerca di opportunità lavorative in seguito alla richiesta di dimissioni.

  Conseguentemente, all'articolo 7, dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
  15.1. Qualora siano respinte le richieste di Reddito di cittadinanza o di pensione di cittadinanza, o si ritenga non adeguato, ai sensi della presente legge, l'ammontare del reddito di cittadinanza erogato, ovvero si ritengano non congrue le offerte di lavoro di cui ai commi 8, lettera b), numero 5), e comma 9, dell'articolo 4 oppure non si ritenga giustificata una sanzione di cui all'articolo 7, diversa da quelle penali, i soggetti interessati possono ricorrere presso l'ANPAL che provvede ad istituire appositi comitati per ogni regione con la partecipazione delle parti sociali. I componenti dei comitati svolgono la propria attività a titolo gratuito.
2. 71. Epifani, Rostan, Fassina, Fornaro.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Non hanno diritto all'RdC i nuclei familiari che abbiano tra i componenti soggetti condannati, in via definitiva, per:
   a) delitti contro la vita e l'incolumità individuale di cui al Capo I del Titolo XII del Libro II del codice penale;
   b) reati di natura sessuale di cui agli articoli 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies del codice penale;
   c) reati in materia di sostanze stupefacenti ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 305 del 1990;
   d) reato di associazione mafiosa di cui all'articolo 416-bis del codice penale;
   e) delitti contro la personalità internazionale dello Stato di cui al Capo I del Titolo I del Libro II del codice penale;
   f) delitti contro la personalità interna dello Stato di cui al Capo II del Titolo I del Libro II del codice penale.
2. 101. Bignami, Gelmini, Zangrillo, Polverini, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Cannatelli, Fatuzzo, Mugnai, Novelli, Musella, Rotondi, Scoma.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Non hanno diritto all'RdC i cittadini di origine straniera:
   a) per i quali sussistano le condizioni di preclusione all'acquisto della cittadinanza di cui all'articolo 6 della legge 5 febbraio 1992, n. 91;
   b) per i quali sia stata avviata una procedura di revoca della cittadinanza ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 91.
2. 105. Bignami.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Non hanno diritto all'RdC i nuclei familiari in cui siano presenti:
   a) soggetti che dichiarino pubblicamente o per i quali venga accertato l'arruolamento in formazioni parastatali o organizzazioni con finalità terroristiche;
   b) soggetti per i quali venga accertata la partecipazione o adesione, intesa anche in termini di propaganda, a qualsiasi titolo, ad organizzazioni terroristiche e ad ogni altra attività contraria agli interessi dello Stato italiano.
2. 102. Bignami, Zangrillo, Polverini, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Mugnai, Novelli, Cortelazzo, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma.

Pag. 45

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Non hanno diritto all'RdC coloro i quali hanno riportato una o più condanne ad una pena complessivamente non inferiore a due anni di reclusione, con sentenza definitiva, per un delitto non colposo.
2. 138. Ciaburro, Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gemmato.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Non hanno diritto all'Rdc coloro che, con sentenza definitiva, anche ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, hanno riportato una condanna ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per un delitto non colposo.
2. 139. Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gemmato, Silvestroni.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Non hanno diritto all'Rdc coloro che, con sentenza definitiva, anche ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, hanno riportato una o più condanne, anche cumulate, ad una pena complessivamente non inferiore a due anni di reclusione per un delitto non colposo.
2. 137. Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gemmato, Silvestroni, Prisco.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Non hanno diritto all'RdC i cittadini stranieri che abbiano riportato, nel Paese di provenienza, una condanna definitiva per un reato previsto come tale dal nostro ordinamento e che sia edittalmente punito con pena massima pari o superiore a un anno di reclusione.
2. 103. Bignami, Zangrillo, Polverini, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Mugnai, Novelli, Cortelazzo, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Non hanno diritto all'RdC i cittadini stranieri per i quali sia in corso la procedura di annullamento o revoca del permesso di soggiorno di lungo periodo.
2. 104. Bignami.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Non hanno diritto all'RdC coloro che non siano mai risultati iscritti a un centro per l'impiego.
2. 96. Bignami.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. Il parametro della scala di equivalenza, di cui al comma 1, lettera b), numero 4), è pari ad 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementato di 0,5 per ogni componente della famiglia con disabilità grave o non autosufficiente ai sensi dell'Allegato 3 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, di 0,2 per ogni componente della famiglia con disabilità media ai sensi del citato Allegato 3, di 0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di anni 18, di 0,2 per ogni ulteriore componente minorenne, fino ad un massimo di 2,1.

  Conseguentemente:
   1) all'articolo 12, comma 1, sostituire le parole: sono autorizzati limiti di spesa nella misura di 5.894 milioni di euro nel 2019, di 7.131 milioni di euro nel 2020, di 7.355 milioni di euro nel 2021 e di 7.210 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, con le seguenti: sono autorizzati limiti di spesa nella misura di 6.594 milioni di euro nel 2019, di 7.831 milioni di euro nel 2020, di 8.055 milioni di euro nel 2021 e di 7.910 milioni di euro annui a decorrere dal 2022;
   2) all'articolo 27, comma 2, sostituire le parole: di 2,00 per gli apparecchi di cui alla lettera a), con le seguenti: di 2,75 per Pag. 46gli apparecchi di cui alla lettera a) ed aggiungere, in fine, le seguenti parole: e le parole: «e di 1,25 per gli apparecchi di cui alla lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «e di 2,00 per gli apparecchi di cui alla lettera b)»;
   3) all'articolo 27, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: 2-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è rideterminata la misura del payout applicato all'ammontare delle vincite sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, al fine di assicurare maggiori entrate erariali pari a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.
2. 58. Fornaro, Epifani, Fassina.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. Il parametro della scala di equivalenza, di cui al comma 1, lettera b), numero 4), è pari ad 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementato di 0,5 per ogni ulteriore componente della famiglia maggiorenne o minorenne, fino ad un massimo di 2,1.

  Conseguentemente:
   1) all'articolo 12, comma 1, sostituire le parole: sono autorizzati limiti di spesa nella misura di 5.894 milioni di euro nel 2019, di 7.131 milioni di euro nel 2020, di 7.355 milioni di euro nel 2021 e di 7.210 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, con le seguenti: sono autorizzati limiti di spesa nella misura di 6.594 milioni di euro nel 2019, di 7.831 milioni di euro nel 2020, di 8.055 milioni di euro nel 2021 e di 7.910 milioni di euro annui a decorrere dal 2022;
   2) all'articolo 27, comma 2, sostituire le parole: di 2,00 per gli apparecchi di cui alla lettera a), con le seguenti: di 2,75 per gli apparecchi di cui alla lettera a) ed aggiungere, in fine, le seguenti parole: e le parole: «e di 1,25 per gli apparecchi di cui alla lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «e di 2,00 per gli apparecchi di cui alla lettera b)»;
   3) all'articolo 27, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: 2-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è rideterminata la misura del payout applicato all'ammontare delle vincite sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, al fine di assicurare maggiori entrate erariali pari a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.
2. 59. Fornaro, Epifani, Fassina.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. Il parametro della scala di equivalenza, di cui al comma 1, lettera b), numero 4), è quello definito ai fini ISEE, così come indicato nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, con successive modifiche, al netto delle maggiorazioni di cui al medesimo allegato, fatta salva la maggiorazione relativa alla presenza di disabili nel nucleo.

  Conseguentemente:
   1) all'articolo 12, comma 1, sostituire le parole: sono autorizzati limiti di spesa nella misura di 5.894 milioni di euro nel 2019, di 7.131 milioni di euro nel 2020, di 7.355 milioni di euro nel 2021 e di 7.210 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, con le seguenti: sono autorizzati limiti di spesa nella misura di 6.594 milioni di euro nel 2019, di 7.831 milioni di euro nel 2020, di 8.055 milioni di euro nel 2021 e di 7.910 milioni di euro annui a decorrere dal 2022;
   2) all'articolo 27, comma 2, sostituire le parole: di 2,00 per gli apparecchi di cui alla lettera a), con le seguenti: di 2,75 per gli apparecchi di cui alla lettera a) ed aggiungere, in fine, le seguenti parole: e le parole: «e di 1,25 per gli apparecchi di cui Pag. 47alla lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «e di 2,00 per gli apparecchi di cui alla lettera b)»;
   3) all'articolo 27, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: 2-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è rideterminata la misura del payout applicato all'ammontare delle vincite sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, al fine di assicurare maggiori entrate erariali pari a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.
2. 57. Fornaro, Epifani, Fassina.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. Il parametro della scala di equivalenza, di cui al comma 1, lettera b), numero 4, è pari ad 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di anni 18 e di 0,2 per ogni ulteriore componente di minore età, fino a un massimo di 2,1, ovvero sino ad un massimo di 2,2 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizione di disabilità grave o non autosufficienza come definita a fini ISEE. A decorrere dall'anno 2020, il limite massimo del parametro della scala di equivalenza è determinato in un valore pari a 2,2 anche nel caso di nuclei familiari con cinque o più componenti; a decorrere dal medesimo anno, qualora nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizione di disabilità grave o non autosufficienza, come definita ai fini ISEE, il parametro della scala di equivalenza è in ogni caso ulteriormente incrementato per ciascuno di tali componenti di un valore pari a 0,1.

  Conseguentemente, all'articolo 28 dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 1, comma 4, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2019, 110 milioni di euro per l'anno 2020, 113 milioni di euro per l'anno 2021 e 111 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
2. 162. Sportiello, D'Arrando, Massimo Enrico Baroni, Bologna, Lapia, Lorefice, Mammì, Menga, Nappi, Provenza, Sapia, Sarli, Trizzino, Troiano, Leda Volpi, Tripiedi, Invidia, Vizzini, Siragusa, Cubeddu, De Lorenzo, Costanzo, Segneri, Bilotti, Ciprini, Piera Aiello, Tucci, Perconti, Amitrano, Giannone, Pallini.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. Il parametro della scala di equivalenza, di cui al comma 1, lettera b), numero 4, è pari ad 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di anni 18 e di 0,2 per ogni ulteriore componente di minore età, fino a un massimo di 2,1, ovvero sino ad un massimo di 2,2 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizione di disabilità grave o non autosufficienza come definita a fini ISEE.

  Conseguentemente, all'articolo 28, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 4, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2019 e 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
2. 161. Massimo Enrico Baroni, D'Arrando, Pallini, Bologna, Lapia, Lorefice, Mammì, Menga, Nappi, Provenza, Sapia, Sarli, Sportiello, Trizzino, Troiano, Leda Volpi, Tripiedi, Invidia, Vizzini, Siragusa, Cubeddu, De Lorenzo, Costanzo, Pag. 48Segneri, Bilotti, Ciprini, Piera Aiello, Tucci, Perconti, Amitrano, Giannone.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. Il parametro di scala di equivalenza, di cui al comma 1, lettera b), numero 4, è pari ad 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di anni 18 e di 0,2 per ogni ulteriore componente di minore età, fino a un massimo di 2,1, ovvero sino ad un massimo di 2,5 nel caso di nuclei familiari con cinque o più componenti. Nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizione di disabilità grave o non autosufficienza, come definita a fini ISEE, il parametro della scala di equivalenza è in ogni caso ulteriormente incrementato per ciascuno di tali componenti di un valore pari a 0,1 e, a decorrere dall'anno 2021, di un valore pari a 0,2, anche in deroga ai predetti limiti massimi.
2. 126. Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Tiramani, Ziello, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Piccolo.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. Il parametro della scala di equivalenza, di cui al comma 1, lettera b), numero 4, è pari ad 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di anni 18 e di 0,2 per ogni ulteriore componente di minore età, fino a un massimo di 2,1, ovvero sino ad un massimo di 2,2 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizione di disabilità grave o non autosufficienza come definita a fini ISEE. A decorrere dall'anno 2020, il limite massimo del parametro della scala di equivalenza è determinato in un valore pari a 2,2 anche nel caso di nuclei familiari con cinque o più componenti; a decorrere dal medesimo anno, qualora nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizione di disabilità grave o non autosufficienza, come definita a fini ISEE, il parametro della scala di equivalenza è in ogni caso ulteriormente incrementato per ciascuno di tali componenti di un valore pari a 0,1.
2. 125. Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Tiramani, Ziello, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Piccolo.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. Il parametro della scala di equivalenza, di cui al comma 1, lettera b), numero 4, è pari ad 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di anni 18 e di 0,2 per ogni ulteriore componente di minore età, fino a un massimo di 2,1, ovvero sino ad un massimo di 2,2 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizione di disabilità grave o non autosufficienza come definita a fini ISEE. A decorrere dall'anno 2021, il limite massimo del parametro della scala di equivalenza è determinato in un valore pari a 2,2 anche nel caso di nuclei familiari con cinque o più componenti; a decorrere dal medesimo anno, qualora nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizione di disabilità grave o non autosufficienza, come definita a fini ISEE, il parametro della scala di equivalenza è in ogni caso ulteriormente incrementato per ciascuno di tali componenti di un valore pari a 0,1.
2. 127. Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Tiramani, Ziello, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Piccolo.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. Il parametro della scala di equivalenza, di cui al comma 1, lettera b), numero 4), è quello definito ai fini ISEE, di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente Pag. 49del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, al netto delle maggiorazioni di cui al medesimo allegato, fatta salva la maggiorazione relativa alla presenza di disabili nel nucleo. Nonché è decurtato di 0,4 nei casi di cui al comma 3.

  Conseguentemente:
   a) al medesimo articolo 2, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  4-bis. Agli oneri derivanti dal comma 4 si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.;
   b) all'articolo 12, sopprimere il comma 3.
2. 38. Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani, Serracchiani.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. Il parametro della scala di equivalenza, di cui al comma 1, lettera b), numero 4), è determinato ai sensi dell'allegato 1 al presente decreto.

  Conseguentemente, aggiungere il seguente allegato:

Allegato 1
(articolo 2, comma 4)

Totale componenti Adulti (g14 anni) Ragazzi (<14 anni) Coeff.
1 1 0 1
2 1 1 1,3
2 2 0 1,5
3 1 2 1,6
3 2 1 1,8
4 1 3 1,9
3 3 0 2
4 2 2 2,1
5 1 4 2,2
4 3 1 2,3
5 2 3 2,4
4 4 0 2,5
6 1 5 2,5
5 3 2 2,6
6 2 4 2,7
5 4 1 2,8
7 1 6 2,8
6 3 3 2,9
5 5 0 3
7 2 5 3
6 4 2 3,1
7 3 4 3,2
6 5 1 3,3
7 4 3 3,4
6 6 0 3,5
7 5 2 3,6
7 6 1 3,8
7 7 0 4

2. 46. Lepri.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. Il parametro della scala di equivalenza, di cui al comma 1, lettera b), numero 4), è determinato ai sensi dell'allegato 1 al presente decreto.

  Conseguentemente, aggiungere il seguente allegato:

Allegato 1
(articolo 2, comma 4)

Numero componenti Parametro equivalenza
1 1,00
2 1,57
3 2,04
4 2,46
5 2,85
6 o più 0,35 per ogni ulteriore componente il nucleo familiare

2. 47. Lepri.

Pag. 50

  Sostituire il comma 4 con il seguente:
  Il parametro della scala di equivalenza, di cui al comma 1, lettera b), numero 4), è pari ad 1 per il primo componente del nucleo familiare, incrementato di 0,6 per il primo componente a carico e di 0,4 per ogni ulteriore componente.
2. 80. Palmieri, Gelmini, Occhiuto, Anna Lisa Baroni, Calabria, Casciello, Cattaneo, Mandelli, Mugnai, Orsini, Pedrazzini, Squeri, Maria Tripodi, Versace, Zanella, Zangrillo.

  Al comma 4, sostituire le parole da: ed è incrementato di 0,4 fino a: un massimo di 2,1 con le seguenti: ed è incrementato di 0,35 per ogni ulteriore componente, fino ad un massimo di 2,4.
2. 140. Gemmato, Rizzetto, Bucalo, Bellucci.

  Al comma 4 sopprimere le parole da: di età maggiore fino alla fine del periodo.

  Conseguentemente, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  4-bis. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 4, pari a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
2. 4. Cecconi.

  Al comma 4, dopo le parole: maggiore di anni 18 aggiungere le seguenti:, di 0,5 per ogni componente affetto da disabilità grave o non autosufficiente, di 0,2 per ogni componente affetto da disabilità media.

  Conseguentemente, apportare le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 12, comma 1, sostituire le parole: 5.894 milioni di euro nel 2019, di 7.131 milioni di euro nel 2020, di 7.355 milioni di euro nel 2021 e di 7.210 milioni di euro annui a decorrere dal 2022 con le seguenti: 6.644 milioni di euro nel 2019, di 8.131 milioni di euro nel 2020, di 8.355 milioni di euro nel 2021 e di 8.210 milioni di euro annui a decorrere dal 2022;
   b) all'articolo 28:
    1) al comma 2, alinea, sostituire le parole:
6.297 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.710,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 7.458 milioni di euro per l'anno 2021 e a 7.619 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 7.047 milioni di euro per l'anno 2019, a 8.710,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 8.458 milioni di euro per l'anno 2021 e a 8.619 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022;
    2) al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   c-bis) quanto a 750 milioni di euro per l'anno 2019 e a 1.000 milioni di euro a decorrere dal 2020 mediante la riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per un importo pari a 750 milioni di euro per l'anno 2019, 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
2. 110. Polverini, Gelmini, Cortelazzo, Fatuzzo, Zangrillo, Pedrazzini, Bagnasco, Pag. 51Bond, Brambilla, Cannatelli, Mugnai, Musella, Novelli, Rotondi, Scoma.

  Al comma 4, dopo le parole: componente minorenne aggiungere le seguenti: e per ogni componente affetto da disabilità, e di 0,15 per ogni componente ricoverato in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali, anche se a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica.

  Conseguentemente:
   a) all'articolo 3, comma 13, sopprimere le parole da: , ovvero sono ricoverati fino a: di altra amministrazione pubblica,.
   b) all'articolo 12, al comma 1, sostituire le parole: 5.894 milioni di euro nel 2019, di 7.131 milioni di euro nel 2020, di 7.355 milioni di euro nel 2021 e di 7.210 milioni di euro annui a decorrere dal 2022 con le seguenti: 5.932 milioni di euro nel 2019, di 7.181 milioni di euro nel 2020, di 7.405 milioni di euro nel 2021 e di 7.260 milioni di euro annui a decorrere dal 2022;
   c) all'articolo 28:
    1) al comma 2, alinea, sostituire le parole: 6.297 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.710,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 7.458 milioni di euro per l'anno 2021 e a 7.619 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 6.965 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.760,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 7.508 milioni di euro per l'anno 2021 e a 7.669 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022;
    2) al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti lettere:
   c-bis)
quanto a 19 milioni di euro per l'anno 2019 e a 20 milioni di euro a decorrere dal 2020 a valere sulle risorse del fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199 della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
   c-ter) quanto a 19 milioni di euro per l'anno 2019 e a 30 milioni di euro a decorrere dal 2020, mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2019-2021 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. 157. Fatuzzo, Gelmini, Polverini, Zangrillo, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Mugnai, Novelli, Cortelazzo, Cannatelli, Musella, Rotondi, Scoma.

  Al comma 4, dopo le parole: componente minorenne aggiungere le seguenti: e 0,5 per ogni componente non autosufficiente.

  Conseguentemente, all'articolo 28, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. A copertura di eventuali maggiori oneri conseguenti alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4, nei limiti di 150 milioni di euro per l'anno 2019 e di 250 milioni di euro a decorrere dal 2020 si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 150 milioni per l'anno 2019. Entro la data del 15 gennaio 2020, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2019, per la previsione relativa a quell'anno Pag. 52e entro il 15 marzo 2020 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
2. 90. Versace, Gelmini, Dall'Osso, Pedrazzini, Zangrillo, Polverini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Mugnai, Novelli, Cortelazzo, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma.

  Al comma 4, dopo le parole: componente minorenne aggiungere le seguenti: e 0,5 per ogni componente non autosufficiente.

  Conseguentemente, al medesimo comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Agli eventuali maggiori oneri derivanti dal precedente periodo, nei limiti di 45 milioni di euro per il 2019 e 65 milioni di euro dall'anno 2020, si provvede mediante riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. 89. Versace, Gelmini, Dall'Osso, Pedrazzini, Zangrillo, Polverini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Mugnai, Novelli, Cortelazzo, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma.

  Al comma 4, dopo le parole: componente minorenne aggiungere le seguenti: e 0,5 per ogni componente non autosufficiente.

  Conseguentemente, al medesimo comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli oneri derivanti dal precedente periodo, sono a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
2. 88. Versace, Gelmini, Dall'Osso, Pedrazzini, Zangrillo, Polverini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Mugnai, Novelli, Cortelazzo, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma.

  Al comma 4, sostituire la cifra: 2,1 con la seguente: 2,6.

  Conseguentemente, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  4-bis. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 4, pari a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
2. 5. Cecconi.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Il totale dei parametri è in ogni caso elevato di 0,4 per ogni componente con disabilità grave o non autosufficienza, e di 0,2 per ogni componente con disabilità media, come definite dall'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, e fino ad un massimo di 2,5. Gli oneri derivanti dal precedente periodo, sono a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
2. 86. Versace, Gelmini, Dall'Osso, Pedrazzini, Zangrillo, Polverini, Bagnasco, Pag. 53Bond, Brambilla, Mugnai, Novelli, Cortelazzo, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il totale dei parametri è in ogni caso elevato di 0,4 per ogni componente con disabilità grave o non autosufficienza e di 0,2 per ogni componente con disabilità media come definite dall'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013 e fino ad un massimo di 2,5.

  Conseguentemente:
   a) all'articolo 12, comma 1, sostituire le parole: sono autorizzati limiti di spesa nella misura di 5.894 milioni di euro nel 2019, di 7.131 milioni di euro nel 2020, di 7.355 milioni di euro nel 2021 e di 7.210 milioni di euro annui a decorrere dal 2022 , con le seguenti: sono autorizzati limiti di spesa nella misura di 6.594 milioni di euro nel 2019, di 7.831 milioni di euro nel 2020, di 8.055 milioni di euro nel 2021 e di 7.910 milioni di euro annui a decorrere dal 2022;
   b) all'articolo 27, comma 2, sostituire le parole: di 2,00 per gli apparecchi di cui alla lettera a), con le seguenti: di 2,75 per gli apparecchi di cui alla lettera a), ed aggiungere, in fine, le seguenti parole: e le parole «e di 1,25 per gli apparecchi di cui alla lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «e di 2,00 per gli apparecchi di cui alla lettera b)»;
   c) all'articolo 27, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: 2-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è rideterminata la misura del payout applicato all'ammontare delle vincite sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b) del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, al fine di assicurare maggiori entrate erariali pari a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.
2. 56. Fornaro, Epifani, Fassina.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per i soli nuclei familiari con un numero complessivo maggiore di cinque componenti ovvero con un numero di componenti minorenni uguale o superiore a tre il parametro della scala di equivalenza è incrementato fino a 2,8.

  Conseguentemente:
   a) all'articolo 12, comma 1, sostituire le parole: 5.894 milioni di euro nel 2019, di 7.131 milioni di euro nel 2020, di 7.355 milioni di euro nel 2021 e di 7.210 milioni di euro annui a decorrere dal 2022 con le seguenti: 6.644 milioni di euro nel 2019, di 8.131 milioni di euro nel 2020, di 8.355 milioni di euro nel 2021 e di 8.210 milioni di euro annui a decorrere dal 2022;
   b) all'articolo 28:
    1) al comma 2, alinea, sostituire le parole: 6.297 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.710,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 7.458 milioni di euro per l'anno 2021 e a 7.619 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 7.047 milioni di euro per l'anno 2019, a 8.710,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 8.458 milioni di euro per l'anno 2021 e a 8.619 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022;
    2) al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente: c-bis) quanto a 750 milioni di euro per l'anno 2019 e a 1.000 milioni di euro a decorrere dal 2020 mediante la riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui all'articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per un importo pari a 750 milioni di euro per l'anno 2019, 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente Pag. 54garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
2. 158. Cannatelli, Gelmini, Fatuzzo, Polverini, Zangrillo, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Mugnai, Novelli, Cortelazzo, Musella, Rotondi, Scoma.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il totale dei parametri è in ogni caso elevato di 0,4 per ogni componente con disabilità grave o non autosufficienza, e di 0,2 per ogni componente con disabilità media, come definite dall'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, e fino ad un massimo di 2,5.

  Conseguentemente, all'articolo 28, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. A copertura di eventuali maggiori oneri conseguenti alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4, nei limiti di 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro a decorrere dal 2020 si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 250 milioni per l'anno 2019. Entro la data del 15 gennaio 2020, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2019, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 marzo 2020 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedute periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
2. 87. Versace, Gelmini, Dall'Osso, Pedrazzini, Zangrillo, Polverini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Mugnai, Novelli, Cortelazzo, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il totale dei parametri è in ogni caso elevato di 0,4 per ogni componente con disabilità grave o non autosufficienza e di 0,2 per ogni componente con disabilità media come definite dall'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013 e fino ad un massimo di 2,5.

  Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Agli oneri derivanti dal comma 4 si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come incrementato dall'articolo 28 del presente decreto-legge e a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
2. 39. Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani, Noja, Serracchiani.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il parametro di cui al Pag. 55periodo precedente è ulteriormente incrementato di 0,4 per ogni componente con disabilità grave o non autosufficiente e di 0,2 per ogni componente con disabilità media, come definite dall'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, ed innalzando il parametro massimo fino a 2,5.
2. 141. Bellucci, Rizzetto, Bucalo, Gemmato, Silvestroni.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il parametro della scala di equivalenza, di cui al comma 1, lettera b), numero 4), è pari ad 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di anni 18 e di 0,2 per ogni ulteriore componente minorenne, fino ad un massimo di 2,1.
2. 48. Gribaudo.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
  4-bis. Il totale dei parametri come definiti dal comma 4 è in ogni caso elevato di 0,4 per ogni componente con disabilità grave o non autosufficienza e di 0,2 per ogni componente con disabilità media come definite dall'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013 e fino ad un massimo di 2,5.
  4-ter. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis si provvede entro il limite massimo di spesa di 2.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 a valere sulle maggiori entrate rinvenienti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 2.000 milioni di euro per l'anno 2019. Entro la data del 15 gennaio 2020, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2019, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 marzo 2020 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
2. 93. Pentangelo.

  Al comma 5, alinea, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: Costituiscono nucleo familiare autonomo i soggetti disabili, benché appartenenti a distinte famiglie anagrafiche. Per gli stessi il beneficio economico di cui all'articolo 3, lettera a), del presente decreto-legge, integra i trattamenti assistenziali di cui beneficiano fino alla soglia di 6000 euro annui. Restano ferme le ulteriori condizioni di accesso di cui agli articoli 2, 3 e 4 in quanto compatibili.

  Conseguentemente:
   1) all'articolo 12, comma 1, sostituire le parole: sono autorizzati limiti di spesa nella misura di 5.894 milioni di euro nel 2019, di 7.131 milioni di euro nel 2020, di 7.355 milioni di euro nel 2021 e di 7.210 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, con le seguenti: sono autorizzati limiti di spesa nella misura di 6.594 milioni di euro nel 2019, di 7.831 milioni di Pag. 56euro nel 2020, di 8.055 milioni di euro nel 2021 e di 7.910 milioni di euro annui a decorrere dal 2022;
   2) all'articolo 27, comma 2, sostituire le parole: di 2,00 per gli apparecchi di cui alla lettera a), con le seguenti: di 2,75 per gli apparecchi di cui alla lettera a) ed aggiungere, in fine, le seguenti parole: e le parole: «e di 1,25 per gli apparecchi di cui alla lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «e di 2,00 per gli apparecchi di cui alla lettera b).»;
   3) all'articolo 27, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: 2-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è rideterminata la misura del payout applicato all'ammontare delle vincite sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, al fine di assicurare maggiori entrate erariali pari a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.
2. 60. Fornaro, Epifani, Fassina.

  Al comma 5, alinea, dopo il primo periodo aggiungere i seguenti: Costituiscono nucleo familiare autonomo i soggetti disabili, benché appartenenti a distinte famiglie anagrafiche. Per gli stessi il beneficio economico di cui all'articolo 3, lettera a), del presente decreto, integra i trattamenti assistenziali di cui beneficiano fino alla soglia di euro 6.000 annui. Restano ferme le ulteriori condizioni di accesso di cui agli articoli 2, 3 e 4, in quanto compatibili.
2. 142. Bellucci, Rizzetto, Bucalo, Gemmato, Silvestroni.

  Al comma 5, lettera a), dopo le parole: nella stessa abitazione aggiungere le seguenti: anche se con domicilio diverso.
2. 49. Lepri.

  Al comma 5, lettera a), sostituire le parole: del 1o settembre 2018, con le seguenti: del 1o gennaio 2019.
2. 14. Cecconi.

  Al comma 5, lettera a), sostituire le parole: del 1o settembre 2018, con le seguenti: del 1o dicembre 2018.
2. 12. Cecconi.

  Al comma 5, lettera a) aggiungere, in fine, le parole: la certificazione relativa al cambio di residenza deve essere effettuata dalla pubblica amministrazione entro sessanta giorni dalla richiesta; trascorso inutilmente tale termine, il cambio di residenza si intende attestato per le finalità della presente legge;.
2. 40. Rizzo Nervo, Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Schirò, Siani.

  Al comma 5, lettera b), sostituire le parole: di età inferiore a 26 anni, con le seguenti: di età inferiore a 21 anni.
2. 15. Cecconi.

  Al comma 5, lettera b), sostituire le parole: di età inferiore a 26 anni, con le seguenti: di età inferiore a 22 anni.
2. 13. Cecconi.

  Al comma 5, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
  b-bis) il figlio maggiorenne di cui alla lettera b) del presente comma ha diritto, a titolo di sostegno all'istruzione e alla formazione, ad una maggiorazione del 15 per cento dell'importo del RdC nel caso in cui risulti iscritto ad un corso di laurea o post laurea presso una Università, ovvero presso un'istituzione AFAM, ubicata in un comune diverso da quello di residenza, distante da quest'ultimo almeno 100 chilometri Pag. 57e comunque in una provincia diversa, sia in regola con il percorso di studi e non sia già beneficiario di borsa di studio. Il requisito della distanza si intende rispettato anche all'interno della stessa provincia ed è ridotto a 50 chilometri per gli studenti residenti in zone montane o disagiate.

  Conseguentemente, all'articolo 28, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, comma 5, lettera b-bis), nel limite massimo di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
2. 163. Tuzi, D'Arrando, Massimo Enrico Baroni, Bologna, Lapia, Lorefice, Mammì, Menga, Nappi, Provenza, Sapia, Sarli, Sportiello, Trizzino, Troiano, Leda Volpi, Tripiedi, Invidia, Vizzini, Siragusa, Cubeddu, De Lorenzo, Costanzo, Segneri, Bilotti, Ciprini, Piera Aiello, Tucci, Perconti, Amitrano, Giannone, Pallini.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Ai soli fini dell'accertamento dei requisiti per l'accesso al Rdc, al valore del patrimonio immobiliare di cui al comma 1, lettera b), numero 2), è sottratto il valore dei fabbricati, delle aree fabbricabili e dei terreni sui quali il richiedente non abbia il diritto di piena proprietà. Gli immobili di cui al periodo precedente, pertanto, non concorrono al raggiungimento della soglia di euro 30.000, salvo il caso in cui gli stessi siano locati ovvero concessi in comodato, anche gratuito.
2. 143. Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gemmato.

  Sostituire il comma 6 con il seguente:
  6. Ai soli fini del Rdc, il reddito familiare, di cui al comma 1, lettera b) numero 4), è determinato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, al netto dei trattamenti assistenziali eventualmente inclusi nell'ISEE, del valore annuo dei trattamenti assistenziali in corso di godimento da parte dei componenti il nucleo familiare e delle prestazioni non sottoposte alla prova dei mezzi. Tra i trattamenti assistenziali sono altresì esclusi ai fini della determinazione del predetto reddito familiare le erogazioni riferite al pagamento di arretrati, le riduzioni nella compartecipazione al costo dei servizi e le esenzioni e agevolazioni per il pagamento di tributi, le erogazioni a fronte di rendicontazione di spese sostenute, ovvero le erogazioni in forma di buoni servizio o altri titoli che svolgono la funzione di sostituzione di servizi, nonché l'assegno di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il premio alla nascita o di adozione e il buono nido di cui, rispettivamente, ai commi 353 e 355 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e successive modificazioni. I trattamenti assistenziali in corso di godimento di cui al primo periodo sono comunicati dagli enti erogatori entro quindici giorni dal riconoscimento al Sistema informativo unitario dei servizi sociali (SIUSS), di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, secondo le modalità ivi previste.
2. 128. Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Tiramani, Ziello, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Piccolo.

  Al comma 6, primo periodo, sostituire dalle parole: al netto dei trattamenti fino alla fine del periodo, con le seguenti: . I trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche, qualora attinenti a condizione di disabilità, sono esclusi tassativamente dal calcolo dell'ISEE o di altri indicatori Pag. 58reddituali necessari per accedere ad agevolazioni e benefici.

  Conseguentemente, all'articolo 28, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. A copertura di eventuali maggiori oneri conseguenti alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 6, nei limiti di 300 milioni di euro per l'anno 2019 e di 500 milioni di euro a decorrere dal 2020 si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 300 milioni per l'anno 2019. Entro la data del 15 gennaio 2020, sempre mediante interventi di razionalizzazione, e revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2019, per la previsione relativa a quell'anno ed entro il 15 marzo 2020 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
2. 91. Dall'Osso, Gelmini, Versace, Pedrazzini, Zangrillo, Polverini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Mugnai, Novelli, Cortelazzo, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma.

  Al comma 6, sopprimere dalle parole: ed inclusivo del valore annuo, fino a: di sostituzione di servizi.

  Conseguentemente:
   1) all'articolo 12, comma 1, sostituire le parole: sono autorizzati limiti di spesa nella misura di 5.894 milioni di euro nel 2019, di 7.131 milioni di euro nel 2020, di 7.355 milioni di euro nel 2021 e di 7.210 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, con le seguenti: sono autorizzati limiti di spesa nella misura di 6.594 milioni di euro nel 2019, di 7.831 milioni di euro nel 2020, di 8.055 milioni di euro nel 2021 e di 7.910 milioni di euro annui a decorrere dal 2022;
   2) all'articolo 27, comma 2, le parole: di 2,00 per gli apparecchi di cui alla lettera a) sono sostituite dalle seguenti: di 2,75 per gli apparecchi di cui alla lettera a), ed aggiungere in fine le seguenti parole: e le parole: «e di 1,25 per gli apparecchi di cui alla lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: e di 2,00 per gli apparecchi di cui alla lettera b);
   3) all'articolo 27, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è rideterminata la misura del payout applicato all'ammontare delle vincite sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b) del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, al fine di assicurare maggiori entrate erariali pari a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.
2. 62. Fornaro, Epifani, Fassina.

  Al comma 6, sopprimere dalle parole: ed inclusivo del valore annuo, fino a: di sostituzione di servizi.

  Conseguentemente, all'articolo 28, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. A copertura di eventuali maggiori oneri conseguenti alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 6, nei limiti di 300 Pag. 59milioni di euro per l'anno 2019 e di 500 milioni di euro a decorrere dal 2020 si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 300 milioni per l'anno 2019. Entro la data del 15 gennaio 2020, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2019, per la previsione relativa a quell'anno ed entro il 15 marzo 2020 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
2. 119. Dall'Osso, Gelmini, Versace, Pedrazzini, Zangrillo, Polverini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Mugnai, Novelli, Cortelazzo, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Pentangelo.

  Al comma 6, sopprimere dalle parole: ed inclusivo del valore annuo, fino a: di sostituzione di servizi.

  Conseguentemente, all'articolo 28, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 6, si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come incrementato dall'articolo 28 del presente decreto-legge e a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
2. 41. Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani, Noja, Serracchiani.

  Al comma 6, sopprimere dalle parole: ed inclusivo del valore annuo, fino a: di sostituzione di servizi.
2. 50. Gribaudo.

  Al comma 6, primo periodo, sopprimere le parole da: ed inclusivo fino alla fine del periodo.

  Conseguentemente:
    1) all'articolo 12, comma 1, sostituire le parole: sono autorizzati limiti di spesa nella misura di 5.894 milioni di euro nel 2019, di 7.131 milioni di euro nel 2020, di 7.355 milioni di euro nel 2021 e di 7.210 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, con le seguenti: sono autorizzati limiti di spesa nella misura di 6.594 milioni di euro nel 2019, di 7.831 milioni di euro nel 2020, di 8.055 milioni di euro nel 2021 e di 7.910 milioni di euro annui a decorrere dal 2022;
   2) all'articolo 27, comma 2, sostituire le parole: di 2,00 per gli apparecchi di cui alla lettera a), con le seguenti: di 2,75 per gli apparecchi di cui alla lettera a), ed aggiungere, in fine, le seguenti parole: e le parole: «e di 1,25 per gli apparecchi di cui alla lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «e di 2,00 per gli apparecchi di cui alla lettera b)»;Pag. 60
   3) all'articolo 27, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è rideterminata la misura del payout applicato all'ammontare delle vincite sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b) del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, al fine di assicurare maggiori entrate erariali pari a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.
2. 61. Fornaro, Epifani, Fassina.

  Al comma 6, primo periodo, sopprimere le parole da: ed inclusivo fino alla fine del periodo.
2. 144. Bellucci, Rizzetto, Silvestroni, Bucalo, Gemmato.

  Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole da ed inclusivo del valore fino a: fatta eccezione per le con le seguenti: e del valore dei trattamenti assistenziali percepiti da parte dei componenti il nucleo familiare in ragione della condizione di disabilità, nonché delle.

  Conseguentemente, all'articolo 28, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. A copertura di eventuali maggiori oneri conseguenti alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 6, nei limiti di 300 milioni di euro per l'anno 2019 e di 500 milioni di euro a decorrere dal 2020 si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 300 milioni per l'anno 2019. Entro la data del 15 gennaio 2020, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2019, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 marzo 2020 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
2. 92. Versace, Gelmini, Dall'Osso, Pedrazzini, Zangrillo, Polverini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Mugnai, Novelli, Cortelazzo, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma.

  Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: ed inclusivo del valore annuo dei trattamenti assistenziali in godimento da parte dei componenti il nucleo familiare con le seguenti: e del valore annuo dei trattamenti assistenziali percepiti da parte dei componenti il nucleo familiare in ragione della condizione di disabilità.
2. 146. Bellucci, Rizzetto, Bucalo, Gemmato, Silvestroni.

  Al comma 6, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: Ai fini dell'accertamento dei requisiti per il Rdc, trova applicazione la disposizione di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1991, n. 261.
*2. 42. Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani, Noja, Serracchiani.

Pag. 61

  Al comma 6, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: Ai fini dell'accertamento dei requisiti per il Rdc, trova applicazione la disposizione di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1991, n. 261.
*2. 147. Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gemmato.

  Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È inoltre parimenti sottratto il valore della casa di abitazione che non rileva ai fini del calcolo del valore del patrimonio immobiliare.
2. 148. Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gemmato, Silvestroni.

  Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: di cui all'articolo 1 con le seguenti: e della Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata (DIS-COLL), di cui rispettivamente all'articolo 1 e all'articolo 15.
2. 81. Polverini, Zangrillo, Fatuzzo, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cannatelli, Cortelazzo, Mugnai, Musella, Novelli, Rotondi, Scoma.

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
  8-bis. Il Rdc è compatibile con il godimento dell'assegno mensile di cui all'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, comunque, non inferiore a 780 euro mensili.
  8-ter. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
2. 43. Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani, Noja, Serracchiani.

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
  8-bis. Il Reddito di cittadinanza è compatibile con il godimento dell'assegno mensile di cui all'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, il quale non può comunque essere inferiore a 780 euro mensili.
  8-ter. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
2. 150. Ciaburro, Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gemmato.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. I nuclei familiari che all'atto della richiesta del Rdc non sono in possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettere b) e c), possono beneficiare delle misure di cui agli articoli 4 e 9.
2. 149. Gemmato.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. Il Rdc non è compatibile con le disposizioni previste dagli articoli 9, 29, comma 1 e comma 3, lettera b), del decreto legislativo 27 luglio 1998, n. 286, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e dall'articolo 13, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999.
2. 151. Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gemmato, Silvestroni.

Pag. 62

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. I lasciti ereditari che comportano una variazione della situazione patrimoniale tale da far perdere i requisiti di cui al comma 1, lettere b) e c), non vengono computati ai fini del mantenimento del beneficio già in corso di erogazione, ma saranno computati esclusivamente ai fini del suo rinnovo.
2. 82. Palmieri, Gelmini, Occhiuto, Anna Lisa Baroni, Calabria, Casciello, Cattaneo, Mandelli, Mugnai, Orsini, Pedrazzini, Squeri, Maria Tripodi, Versace, Zanella, Zangrillo.

ART. 3.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
   a) all'alinea, sostituire la parola: due con la seguente: tre;
   b) dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) una componente, ad integrazione del reddito dei nuclei familiari con figli minorenni, pari a 300 euro per ogni figlio a carico di età inferiore ai 6 anni.

  Conseguentemente:
   a) all'articolo 12, sopprimere il comma 3;
   b) all'articolo 28, sopprimere il comma 1.
3. 29. Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gemmato, Silvestroni.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: euro 6.000 con le seguenti: euro 4.000.
3. 26. Pentangelo.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: euro 6.000 con le seguenti: euro 6.800.
3. 8. Cecconi.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: euro 6.000 con le seguenti: euro 6.600.
3. 4. Cecconi.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 3.360 annui con le seguenti: 1.800 annui moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013.

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera b), si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come incrementato dall'articolo 28 del presente decreto-legge e a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
3. 18. Siani, Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: di euro 3.360 con le seguenti: di euro 4.960.
3. 5. Cecconi.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: euro 3.360 annui con le seguenti: euro 2.360 annui.
3. 27. Pentangelo.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: euro 3.360 con le seguenti: euro 3.960.
3. 1. Cecconi.

Pag. 63

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: incrementata, in ogni caso, di ulteriori 100 euro mensili per ogni figlio convivente.

  Conseguentemente:
   a) all'articolo 12, sopprimere il comma 3;
   b) all'articolo 28, sopprimere il comma 1.
3. 30. Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gemmato, Silvestroni, Zucconi.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'integrazione del reddito di cui al precedente periodo è comunque riconosciuta ai soggetti senza fissa dimora o in condizione di povertà estrema, certificati dalle strutture socio sanitarie pubbliche o dagli enti assistenziali convenzionati con gli enti locali;.

  Conseguentemente:
   all'articolo 12, comma 1, le parole: sono autorizzati limiti di spesa nella misura di 5.894 milioni di euro nel 2019, di 7.131 milioni di euro nel 2020, di 7.355 milioni di euro nel 2021 e di 7.210 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, con le seguenti: sono autorizzati limiti di spesa nella misura di 6.194 milioni di euro nel 2019, di 7.431 milioni di euro nel 2020, di 7.655 milioni di euro nel 2021 e di 7.510 milioni di euro annui a decorrere dal 2022;
   all'articolo 27, comma 2, le parole: di 2,00 per gli apparecchi di cui alla lettera a), sono sostituite dalle seguenti: di 2,75 per gli apparecchi di cui alla lettera a), ed aggiungere, in fine, le seguenti parole: e le parole: «e di 1,25 per gli apparecchi di cui alla lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «e di 2,00 per gli apparecchi di cui alla lettera b)».
3. 23. Fornaro, Epifani, Fassina.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Ai fini della definizione del beneficio economico del RdC, la soglia di cui al comma 1, lettera a), è incrementata a 9.360 per i beneficiari privi di alcuna abitazione di proprietà e non residenti in abitazione in locazione, escludendo i titolari di usufrutto, diritto di abitazione e comodato d'uso.
  1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

  Conseguentemente, all'articolo 12, sopprimere il comma 3.
3. 19. Rizzo Nervo, Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Schirò, Siani.

  Al comma 2, sostituire le parole: euro 7.560 con le seguenti: euro 8.980.
3. 7. Cecconi.

  Al comma 2, sostituire le parole: ad euro 7.560 con le seguenti: 7.980.
3. 3. Cecconi.

  Al comma 2, sopprimere le parole: mentre il massimo di cui al comma 1, lettera b), è pari ad euro 1.800 annui.
3. 31. Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gemmato.

  Al comma 3, sostituire le parole: 1.800 euro annui con le seguenti: 3.360 euro annui.

Pag. 64

  Conseguentemente:
   a) all'articolo 12, sopprimere il comma 3;
   b) all'articolo 28, sopprimere il comma 1.
3. 32. Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gemmato, Silvestroni.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La predetta soglia è incrementata, in ogni caso, di ulteriori 100 euro mensili per ogni figlio convivente.

  Conseguentemente:
   a) all'articolo 12, sopprimere il comma 3;
   b) all'articolo 28, sopprimere il comma 1.
3. 33. Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gemmato.

  Al comma 4, sostituire le parole: euro 9.360 con le seguenti: euro 9.960.
3. 6. Cecconi.

  Al comma 4, sostituire le parole: euro 9.360 con le seguenti: euro 9.860.
3. 2. Cecconi.

  Al comma 5, sostituire le parole: dal mese successivo a quello della richiesta con le seguenti: dalla data di sottoscrizione del Patto per il lavoro ovvero del Patto per l'inclusione sociale di cui all'articolo 4.

  Conseguentemente:
   a) all'articolo 4, apportare le seguenti modificazioni:
    al comma 4, sostituire le parole: riconosciuti beneficiari del Rdc e, con la seguente: familiare e le parole: entro trenta giorni dal riconoscimento del beneficio con le seguenti: contestualmente alla presentazione della richiesta e, in ogni caso, nel termine massimo di sette giorni lavorativi dalla medesima data;
    al comma 5, sostituire le parole: dal riconoscimento del beneficio con le seguenti: dalla verifica, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del possesso dei requisiti di cui all'articolo 2;
    al comma 6, sostituire le parole da: Qualora il richiedente fino a: in tale sede con le seguenti: Nel primo incontro presso il centro per l'impiego;
    al comma 11, sostituire le parole: dal riconoscimento del beneficio con le seguenti: dalla verifica, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del possesso dei requisiti di cui all'articolo 2;
   b) all'articolo 5, comma 3, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Il riconoscimento del beneficio da parte dell'INPS, previa verifica di cui al primo periodo, avviene entro il primo giorno del mese successivo alla sottoscrizione del Patto per il lavoro ovvero del Patto per l'inclusione sociale di cui all'articolo 4.
3. 35. Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gemmato, Silvestroni.

  Al comma 5, dopo le parole: della richiesta aggiungere le seguenti: , previo accertamento del rispetto delle condizioni previste ai sensi dell'articolo 2,.
3. 20. Lepri.

  Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai fini dell'accredito mensile dell'importo del Rdc sulla Carta Rdc, mensilmente, l'INPS riceve dai servizi competenti l'attestazione dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 4 del presente decreto-legge attraverso il Sistema informativo di cui all'articolo 6 del presente decreto.
3. 34. Cannatelli, Zangrillo, Polverini, Fatuzzo, Bagnasco, Bond, Brambilla, Pedrazzini, Pag. 65Cortelazzo, Mugnai, Musella, Novelli, Rotondi, Scoma.

  Al comma 6, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Nel caso di decadenza dal beneficio per il mancato rispetto degli obblighi previsti dal presente decreto, la nuova richiesta può essere presentata trascorsi diciotto mesi dalla decadenza dal beneficio.
3. 36. Cannatelli, Zangrillo, Polverini, Fatuzzo, Bagnasco, Bond, Brambilla, Pedrazzini, Cortelazzo, Mugnai, Musella, Novelli, Rotondi, Scoma.

  Al comma 6, sopprimere il secondo e il terzo periodo.
3. 37. Bellucci.

  Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: un mese con le seguenti: sei mesi.
3. 38. Bellucci.

  Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: un mese con le seguenti: 10 giorni.
3. 21. Lepri.

  Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: un mese con le seguenti: un mese e mezzo.
3. 11. Cecconi.

  Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il reddito di cittadinanza deve essere prioritariamente rinnovato ai nuclei familiari con uno o più disabili a carico.
3. 15. Lupi, Colucci, Tondo, Sangregorio.

  Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: e delle finanze aggiungere le seguenti: sentita la Conferenza Unificata.
3. 9. Cecconi.

  Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: entro sei mesi con le seguenti: entro e non oltre cinque mesi.
3. 12. Cecconi.

  Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nelle more della definizione del decreto di cui al presente comma, il mancato adempimento degli obblighi anche da parte di uno solo dei componenti del nucleo non esclusi o esonerati dagli stessi comporta la decadenza dal beneficio del Rdc assegnato all'intero nucleo familiare.
3. 39. Cannatelli, Zangrillo, Polverini, Fatuzzo, Bagnasco, Bond, Brambilla, Pedrazzini, Cortelazzo, Mugnai, Musella, Novelli, Rotondi, Scoma.

  Al comma 8, terzo periodo, sopprimere le parole:; ovvero di persona presso i centri per l'impiego.
3. 40. Cannatelli, Zangrillo, Polverini, Fatuzzo, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Musella, Novelli, Rotondi, Scoma.

  Al comma 9, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, sopprimere le parole:; ovvero di persona presso i centri per l'impiego;
   b) al secondo periodo, dopo le parole: il reddito aggiungere le seguenti: comunicato dal lavoratore all'INPS.
3. 41. Musella, Fatuzzo, Cannatelli, Rotondi, Scoma, Zangrillo, Polverini, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

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  Al comma 9, sostituire il terzo periodo con i seguenti: A titolo di incentivo, il beneficiario fruisce senza variazioni del Rdc per una mensilità successiva a quella di variazione della condizione occupazionale, ferma restando la durata di cui al comma 6. L'importo del Rdc è riconosciuto per un ulteriore mese nel caso in cui l'attività d'impresa o di lavoro autonomo produca un ricavo.
*3. 42. Cannatelli, Gelmini, Musella, Fatuzzo, Rotondi, Scoma, Zangrillo, Polverini, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

  Al comma 9, sostituire il terzo periodo con i seguenti: A titolo di incentivo, il beneficiario fruisce senza variazioni del Rdc per una mensilità successiva a quella di variazione della condizione occupazionale, ferma restando la durata di cui al comma 6. L'importo del Rdc è riconosciuto per un ulteriore mese nel caso in cui l'attività d'impresa o di lavoro autonomo produca un ricavo.
*3. 17. Lorenzin, Toccafondi, Soverini, Longo, Magi.

  Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nel caso in cui il beneficiario del reddito di cittadinanza voglia avviare un'attività di impresa o di lavoro autonomo, svolta sia in forma individuale che di partecipazione, il medesimo reddito di cittadinanza è erogato per 36 mesi.

  Conseguentemente, all'articolo 28, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, sostituire le parole: è incrementato di 116, 8 milioni per l'anno 2020 e di 356 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: è incrementato di 66,8 milioni per l'anno 2020 e di 306 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022;
   b) al comma 2, dopo le parole: Agli oneri derivanti aggiungere le seguenti: dall'articolo 8 si fa fronte mediante corrispondente riduzione della dotazione per l'anno 2019 di 50 milioni di euro del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui al decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito in legge con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e.
3. 14. Lupi, Colucci, Tondo, Sangregorio.

  Al comma 11, sostituire le parole: nel termine di quindici giorni con le seguenti: immediatamente e non oltre nove giorni.
3. 13. Cecconi.

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
  11-bis. I lasciti ereditari che comportano una variazione della situazione patrimoniale tale da far perdere i requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c) non vengono computati ai fini del mantenimento del beneficio già in corso di erogazione, ma sono computati esclusivamente ai fini del suo rinnovo.
3. 44. Bellucci, Rizzetto, Silvestroni, Bucalo, Gemmato.

  Al comma 13, sopprimere le parole da: , ovvero sono ricoverati fino a: amministrazione pubblica.
*3. 45. Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gemmato, Silvestroni.

  Al comma 13, sopprimere le parole da: , ovvero sono ricoverati fino a: amministrazione pubblica.
*3. 47. Fatuzzo, Cannatelli, Musella, Rotondi, Scoma, Zangrillo, Polverini, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

  Sopprimere il comma 14.
3. 48. Bellucci.

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  Sopprimere il comma 15.

  Conseguentemente,
   a) all'articolo 12, comma 1, sostituire le parole: sono autorizzati limiti di spesa nella misura di 5.894 milioni di euro nel 2019, di 7.131 milioni di euro nel 2020, di 7.355 milioni di euro nel 2021 e di 7.210 milioni di euro annui a decorrere dal 2022 con le seguenti: sono autorizzati limiti di spesa nella misura di 6.594 milioni di euro nel 2019, di 7.831 milioni di euro nel 2020, di 8.055 milioni di euro nel 2021 e di 7.910 milioni di euro annui a decorrere dal 2022.
   b) all'articolo 27, comma 2, le parole: di 2,00 per gli apparecchi di cui alla lettera a), con le seguenti: di 2,75 per gli apparecchi di cui alla lettera a), ed aggiungere in fine le seguenti parole: e le parole: «e di 1,25 per gli apparecchi di cui alla lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «e di 2,00 per gli apparecchi di cui alla lettera b)»;
   c) all'articolo 27, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è rideterminata la misura del payout applicato all'ammontare delle vincite sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b) del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, al fine di assicurare maggiori entrate erariali pari a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019».
3. 24. Fornaro, Epifani, Fassina.

  Sopprimere il comma 15.
*3. 16. Lorenzin, Toccafondi, Soverini, Longo.

  Sopprimere il comma 15.
*3. 22. De Filippo, Carnevali, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Al comma 15, sostituire i primi tre periodi con i seguenti: Il beneficio mensile è fruito, in un ammontare pari almeno all'80 per cento, entro il trimestre successivo a quello di erogazione. L'ammontare complessivo non speso ovvero non prelevato è, in ogni caso, decurtato dalla disponibilità della Carta Rdc di cui all'articolo 5, comma 6, alla scadenza del periodo di riconoscimento del Rdc ai sensi dell'articolo 3, comma 6.
3. 51. Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gemmato.

  Al comma 15, primo periodo, sopprimere la parola: ordinariamente.
3. 10. Cecconi.

  Al comma 15, sopprimere le parole da: a decorrere fino alla fine del comma.
3. 49. Cannatelli, Musella, Fatuzzo, Rotondi, Scoma, Zangrillo, Polverini, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

  Al comma 15, secondo periodo, dopo le parole: ad eccezione di arretrati aggiungere le seguenti: e di documentate condizioni sanitarie.

  Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Agli oneri derivanti dal secondo periodo del presente comma, pari a 45 milioni di euro per il 2019 e 65 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. 50. Versace, Dall'Osso, Gelmini, Pedrazzini, Zangrillo, Polverini, Bagnasco, Pag. 68Bond, Brambilla, Mugnai, Novelli, Cortelazzo, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma.

  Al comma 15, secondo periodo, sostituire le parole: nella mensilità successiva con le seguenti: all'atto dell'erogazione della terza mensilità successiva.
3. 25. Epifani, Rostan, Fassina, Fornaro.

  Al comma 15, terzo periodo, sostituire, ovunque essa ricorra, la parola: semestre con la seguente: trimestre,.
3. 53. Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Gelmini, Musella, Fatuzzo, Rotondi, Scoma, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

  Al comma 15, quarto periodo, dopo le parole: sentito il Garante per la protezione dei dati personali aggiungere le seguenti: previa idonea valutazione di impatto ai sensi dell'articolo 35 del Regolamento (UE) 2016/679.
3. 52. Polverini, Zangrillo, Cannatelli, Gelmini, Musella, Fatuzzo, Rotondi, Scoma, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

ART. 4.

  Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le condizioni di cui al presente comma sono verificate mensilmente dai servizi competenti che ne comunicano il rispetto all'INPS ai fini dell'erogazione del beneficio. In assenza, il beneficio del Rdc non è erogato e l'accredito sulla Carta Rdc è sospeso.
4. 54. Fatuzzo, Gelmini, Rotondi, Scoma, Cannatelli, Musella, Zangrillo, Polverini, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La valutazione delle richieste al Rdc avviene presso i punti per l'accesso individuati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano e concretamente identificati dai comuni che si coordinano a livello di ambito territoriale e comunicati, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, da ciascun ambito territoriale all'INPS, alla regione di competenza e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ne dà diffusione sul proprio sito istituzionale.
4. 39. Rostan, Epifani, Fornaro, Fassina.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  «1-bis. L'erogazione del beneficio non è condizionata alla dichiarazione di cui al comma 1 per le persone in grave emarginazione, certificata da un servizio sociale pubblico, che sono o verranno inserite in percorsi personalizzati previsti da progetti di sostegno sociale da parte dei comuni. A tal fine i comuni potranno potenziare l'infrastrutturazione multidisciplinare di servizi specialistici per la presa in carico delle persone in grave emarginazione per un onere aggiuntivo non superiore a 100 milioni di euro».

  Conseguentemente:
   a) all'articolo 12, comma 1, sostituire le parole: sono autorizzati limiti di spesa nella misura di 5.894 milioni di euro nel 2019, di 7.131 milioni di euro nel 2020, di 7.355 milioni di euro nel 2021 e di 7.210 milioni di euro annui a decorrere dal 2022 con le seguenti: sono autorizzati limiti di spesa nella misura di 6.194 milioni di euro nel 2019, di 7.431 milioni di euro nel 2020, di 7.655 milioni di euro nel 2021 e di 7.510 milioni di euro annui a decorrere dal 2022.;
   b) all'articolo 27, comma 2, sostituire le parole: di 2,00 per gli apparecchi di cui alla lettera a), con le seguenti: di 2,75 per gli apparecchi di cui alla lettera a) ed aggiungere, in fine, le seguenti parole: e le Pag. 69parole: «e di 1,25 per gli apparecchi di cui alla lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «e di 2,00 per gli apparecchi di cui alla lettera b)».
4. 40. Fornaro, Epifani, Fassina.

  Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ferma restando la possibilità per il componente con disabilità interessato di richiedere la volontaria adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale, secondo quanto previsto al comma 1, essendo inteso che tale percorso deve tenere conto delle condizioni e necessità specifiche dell'interessato.
4. 14. Noja, Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani, Serracchiani.

  Al comma 2, sostituire l'ultimo periodo con i seguenti:
  Per i componenti con disabilità viene assicurato in ogni caso il raccordo e l'integrazione del beneficio con i progetti di inserimento e di integrazione lavorativa delle persone con disabilità nel mondo del lavoro attraverso i servizi di sostegno e di collocamento mirato di cui alla legge n. 68 del 1999. Parimenti per i componenti con disabilità viene assicurata la necessaria integrazione del beneficio con i progetti individuali di cui all'articolo 14 della legge n. 328 del 2000. Allo scopo vengono individuati, con accordo da definire in sede di Conferenza Unificata, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i criteri, processi e le modalità operative – anche in termini di collegamento e raccordo dei rispettivi sistemi informativi valorizzando l'interoperabilità delle piattaforme di cui all'articolo 6 – nonché le modalità di coinvolgimento e valorizzazione del ruolo delle Associazioni di rappresentanza delle persone con disabilità e dei caregiver familiari e in generale degli Enti del Terzo settore ai sensi della legge n. 106 del 2016.
4. 49. Versace, Dall'Osso, Gelmini, Pedrazzini, Zangrillo, Polverini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Mugnai, Novelli, Cortelazzo, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma.

  Al comma 2, aggiungere in fine, il seguente periodo: Sono esclusi dall'obbligo di sottoscrizione del Patto per il lavoro coloro che abbiano una condizione di disabilità, media, grave o di non autosufficienza, ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, anche se non iscritti al collocamento mirato ex legge n. 68 del 1999.
4. 15. Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani, Noja, Serracchiani.

  Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: Possono altresì essere con la seguenti: sono.
4. 5. Cecconi.

  Al comma 3, primo periodo, dopo la parola: età aggiungere le seguenti:, di tre o più soggetti minori.

  Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 3, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
4. 6. Cecconi.

Pag. 70

  Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: ovvero di componenti il nucleo familiare con disabilità grave o non autosufficienza, come definiti a fini ISEE ed aggiungere il seguente periodo: Sono sempre esonerati dagli obblighi connessi alla fruizione del RdC i componenti del nucleo familiare che svolgano attività di cura e assistenza in qualità di caregiver familiari, così come definiti dall'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, restando salva la possibilità per i caregiver interessati di richiedere in ogni momento la volontaria adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale, secondo quanto previsto al primo comma, essendo inteso che tale percorso dovrà tenere conto delle necessità specifiche legate ai carichi di assistenza e di cura gravanti sugli interessati.
4. 16. Noja, Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani, Serracchiani.

  Al comma 3, dopo le parole: soggetti minori di tre anni di età ovvero aggiungere le seguenti: per i caregiver, di cui all'articolo 1, comma 253, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
4. 50. Dall'Osso, Versace, Gelmini, Pedrazzini, Zangrillo, Polverini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Mugnai, Novelli, Cortelazzo, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma.

  Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: con accordo in sede di Conferenza Unificata con le seguenti: con intesa in sede di Conferenza Unificata.
4. 8. Cecconi.

  Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: Conferenza Unificata, aggiungere la seguente: ulteriori.
4. 55. Musella, Fatuzzo, Cannatelli, Rotondi, Scoma, Zangrillo, Polverini, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2021, ai fini della sottoscrizione del Patto per il lavoro o del Patto per l'inclusione sociale, il richiedente e i componenti il nucleo riconosciuti beneficiari del Rdc e non esclusi dagli obblighi connessi alla fruizione del beneficio ai sensi del comma 2 sono convocati, in prima istanza, dai servizi sociali per essere sottoposti a una previa valutazione multidimensionale finalizzata ad identificare i bisogni del nucleo familiare e dei suoi componenti ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 147 del 2017. Nel caso in cui, in esito alla suddetta valutazione, i bisogni del nucleo familiare e dei suoi componenti siano prevalentemente connessi alla situazione lavorativa, i servizi competenti sono individuati presso i centri per l'impiego e i beneficiari sottoscrivono il Patto per il lavoro, entro i successivi trenta giorni. Nel caso in cui il bisogno sia complesso e multidimensionale, i beneficiari sottoscrivono il Patto per l'inclusione sociale.;
   b) dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
   5-bis. In sede di prima applicazione, per gli anni 2019 e 2020, i requisiti di cui al comma 5 sono i seguenti:
    a) assenza di occupazione da non più di quattro anni;
    b) età inferiore a 26 anni;
    c) essere beneficiario della NASpI ovvero di altro ammortizzatore sociale per la disoccupazione involontaria o averne terminato la fruizione da non più di due anni;
    d) aver sottoscritto negli ultimi tre anni un Patto di servizio in corso di Pag. 71validità presso i centri per l'impiego ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;
   c) dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
  11-bis. In sede di prima applicazione, per gli anni 2019 e 2020, i comuni convocano, in via prioritaria, i nuclei familiari in cui siano presenti componenti di età minore di anni 18 o persone con disabilità.
4. 17. Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani, Del Barba, De Menech, Buratti.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Fatto salvo quanto disposto dai commi 2 e 3, i componenti con disabilità e i componenti del medesimo nucleo familiare con carichi di cura, in via facoltativa possono accedere ai servizi di cui al Patto per il lavoro e al Patto per l'inclusione sociale disciplinati dal presente articolo.
4. 53. Fatuzzo, Zangrillo, Polverini, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cannatelli, Cortelazzo, Mugnai, Musella, Novelli, Rotondi, Scoma.

  Al comma 4, dopo le parole: apposita piattaforma digitale di cui all'articolo 6, comma 2, aggiungere le seguenti: anche per il tramite degli istituti di patronato convenzionati.
*4. 24. Gribaudo.

  Al comma 4, dopo le parole: apposita piattaforma digitale di cui all'articolo 6, comma 2, aggiungere le seguenti: anche per il tramite degli istituti di patronato convenzionati.
*4. 57. Siracusano, Polverini, Zangrillo, Musella, Cannatelli, Fatuzzo, Rotondi, Scoma, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

  Al comma 4, dopo le parole: apposita piattaforma digitale di cui all'articolo 6, comma 2, aggiungere le seguenti: anche per il tramite degli istituti di patronato convenzionati.
*4. 46. Rizzetto, Bucalo, Zucconi.

  Al comma 4, dopo le parole: all'articolo 6, comma 2 aggiungere le seguenti: ovvero tramite le piattaforme informatiche in uso dalle regioni e dalle province Autonome.
4. 58. Musella, Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Rotondi, Scoma, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

  Al comma 4, sostituire le parole: entro trenta giorni dal riconoscimento del beneficio con le seguenti: entro e non oltre quindici giorni dal riconoscimento del beneficio.
4. 9. Cecconi.

  Al comma 4, sostituire le parole: dal riconoscimento del beneficio con le seguenti: dalla presentazione della domanda di Rdc per l'erogazione del beneficio da parte dell'INPS.
4. 56. Musella, Gelmini, Fatuzzo, Cannatelli, Rotondi, Scoma, Zangrillo, Polverini, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

  Sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. Sono segnalati ai Centri per l'impiego per il tramite della piattaforma di cui all'articolo 6 affinché, entro 30 giorni dal rilascio della dichiarazione di immediata disponibilità si presentino presso i Centri per l'impiego. I componenti dei nuclei familiari, tra quelli tenuti agli obblighi di cui al comma 2 e che siano Pag. 72in possesso di uno o più dei seguenti requisiti al momento della richiesta del Rdc:
   a) assenza di occupazione da non più di due anni;
   b) di età compresa tra i 18 e 26 anni;
   c) essere beneficiario della NASPI ovvero di altro ammortizzatore sociale per la disoccupazione involontaria o averne terminato la fruizione da non più di un anno;
   d) aver sottoscritto negli ultimi due anni un Patto di servizio attivo presso i centri per l'impiego ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;
   e) non aver sottoscritto un progetto di inclusione sociale presso un servizio per il contrasto alla povertà.
4. 59. Cannatelli, Gelmini, Musella, Fatuzzo, Rotondi, Scoma, Zangrillo, Polverini, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

  Al comma 5, alinea, sostituire le parole: entro trenta giorni dal riconoscimento con le seguenti: entro e non oltre venti giorni dal riconoscimento.
4. 10. Cecconi.

  Al comma 5, alinea, dopo le parole: entro aggiungere le seguenti: e non oltre.
4. 1. Cecconi.

  Al comma 5, alinea, sostituire le parole: dal riconoscimento del beneficio con le seguenti: dalla presentazione della domanda.
4. 60. Cannatelli, Gelmini, Musella, Fatuzzo, Rotondi, Scoma, Zangrillo, Polverini, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

  Al comma 5, alinea, dopo le parole: nucleo familiare aggiungere le seguenti: che non abbia già sottoscritto un progetto personalizzato nelle forme previste dai commi 7 e 8 dell'articolo 5 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147 e.
4. 18. Carnevali, Serracchiani.

  Al comma 5, lettera a), sopprimere le parole: da non più di due anni.
4. 2. Cecconi.

  Al comma 5, lettera a), aggiungere, in fine, la seguente parola: continuativi.
4. 80. Bellucci.

  Al comma 5, lettera b) sostituire le parole: 26 anni con le seguenti: 28 anni.
4. 3. Cecconi.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
  5-bis. Nel caso in cui l'operatore del centro per l'impiego ravvisi che nel nucleo familiare con le caratteristiche di cui al precedente comma siano presenti particolari criticità in relazione alle quali sia difficoltoso l'avvio di un percorso di inserimento al lavoro, per il tramite il sistema informativo di cui all'articolo 6, invia il richiedente ai servizi competenti per il contrasto alla povertà dei Comuni per la valutazione multidimensionale di cui al comma 11.
  5-ter. Le Regioni che sono dotate di un proprio sistema informativo accessibile in forma integrata dai servizi Lavoro, Sociale e Sanitario, concordano con le piattaforme, di cui all'articolo 6 del presente decreto legge, la tipologia di informazioni che devono essere inviate in cooperazione applicativa.
4. 61. Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Gelmini, Musella, Fatuzzo, Rotondi, Scoma, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

Pag. 73

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. I nuclei familiari beneficiari del Rdc con figli di età minore di 18 anni hanno accesso alla valutazione multidimensionale di cui al comma 11 e al percorso di accompagnamento all'inclusione sociale di cui ai commi 12 e 13.
4. 19. Siani, Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Serracchiani.

  Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: fatta salva la valutazione di bisogni sociali o socio sanitari connessi ai compiti di cura, con le seguenti: fatta salva la valutazione di bisogni sociali o socio sanitari o socio educativi connessi ai compiti di cura che richiedano l'attivazione di un Patto per l'inclusione sociale di cui ai commi 11, 12 e 13 del presente articolo, secondo le modalità previste dal comma 13-bis del presente articolo.

  Conseguentemente:
   a) al medesimo articolo, comma 13, sopprimere le parole: Gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà sono comunque attivati, ove opportuni e richiesti, anche in favore dei beneficiari che sottoscrivono il Patto per il lavoro;
   b) dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:
  13-bis. Il Patto per l'inclusione sociale può essere attivato anche in favore dei beneficiari che sottoscrivono il Patto per il lavoro, qualora emergano bisogni del nucleo familiare non connessi soltanto alla situazione lavorativa. Le Regioni individuano, con proprio atto di programmazione, le modalità organizzative per la collaborazione tra Centri per l'impiego e Comuni ai fini di garantire le valutazioni integrate di carattere lavorativo e sociale anche mediante protocolli o unità valutative specificamente dedicate, sulla base di linee guida approvate in sede di Conferenza Unificata.
  13-ter. In sede di Conferenza Unificata sono individuati criteri che stabiliscano delle priorità di accesso dei beneficiari ai percorsi previsti dal Patto per l'inclusione sociale.
4. 31. Carnevali, Serracchiani.

  Al comma 6, secondo periodo, sostituire la parola: compiti con la seguente: carichi.
4. 91. Bologna, D'Arrando, Massimo Enrico Baroni, Lapia, Lorefice, Mammì, Menga, Nappi, Provenza, Sapia, Sarli, Sportiello, Trizzino, Troiano, Leda Volpi, Tripiedi, Invidia, Vizzini, Siragusa, Cubeddu, De Lorenzo, Costanzo, Segneri, Bilotti, Ciprini, Davide Aiello, Tucci, Perconti, Amitrano, Giannone, Pallini.

  Al comma 6, terzo periodo, sostituire le parole: al centro per l'impiego con le seguenti: per il tramite della Piattaforma al soggetto di cui all'articolo 5 comma 1, cui è stato richiesto il riconoscimento del Rdc.
4. 62. Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Gelmini, Musella, Fatuzzo, Rotondi, Scoma, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

  Al comma 7, primo periodo, sopprimere le parole: ovvero, laddove previsto da leggi regionali, presso i soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 150 del 2015.
4. 82. Lollobrigida, Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gemmato.

  Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole da: che assume fino alla fine del periodo con le seguenti: che equivale al patto di servizio personalizzato di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 150 del 2015. Il Patto deve contenere gli obblighi e gli impegni previsti al comma 8, lettera b).

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  Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere il secondo periodo.
4. 13. Lorenzin, Toccafondi, Soverini, Longo, Magi.

  Al comma 7, terzo periodo, premettere le seguenti parole: Entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
4. 63. Cannatelli, Zangrillo, Polverini, Musella, Fatuzzo, Rotondi, Scoma, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

  Al comma 7, terzo periodo, dopo le parole: e le Province autonome di Trento e Bolzano aggiungere le seguenti: entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
4. 4. Cecconi.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. I beneficiari di cui ai commi 5 e 6, non esclusi o esonerati dagli obblighi, al momento della stipula del Patto per il lavoro presso i Centri per l'impiego, dichiarano il Centro per l'impiego o le sedi del soggetto accreditato presso il quale porsi in carico, nell'ambito dell'assegnazione dell'assegno di ricollocazione di cui all'articolo 9 della presente legge.
4. 83. Lollobrigida, Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gemmato.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. Il soggetto autorizzato o accreditato che effettua la presa in carico del richiedente successivamente alla stipula del Patto di lavoro, fermo restante quanto all'articolo 9 della presente legge, può: intervenire sul Patto per il lavoro rivedendolo e integrandolo in virtù della rilevazione dell'effettivo grado di occupabilità del richiedente; reinviare il richiedente al Centro per l'impiego competente per indirizzarlo verso il Patto di inclusione in caso di rilevazione di evidenti difformità di valutazione tali da compromettere l'attuazione delle attività previste nel Patto per il lavoro.
4. 84. Lollobrigida, Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gemmato.

  Al comma 8 apportare le seguenti modificazioni:
   a) all'alinea, premettere le seguenti parole: ai fini dell'erogazioni del Rdc;
   b) alla lettera b), numero 3), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ovvero alle iniziative di cui all'articolo 20, comma 3, lettera b) del decreto legislativo n. 150 del 2015;
   c) alla lettera b), aggiungere, in fine, il seguente numero:
    5-bis)
partecipare attivamente alle iniziative e laboratori ai sensi dell'articolo 20, comma 3, lettera a), del decreto legislativo n. 150 del 2015;
   d) dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. Il mancato rispetto di una delle condizioni previste all'articolo 8 comporta il mancato riconoscimento dell'accredito del beneficio sulla carta Rdc. I centri per l'impiego comunicano all'INPS il rispetto delle condizioni di cui al precedente comma. In assenza, il gestore del servizio integrato di cui all'articolo 5, comma 1, del presente decreto-legge sospende l'erogazione del beneficio sulla Carta Rdc.

  Conseguentemente, all'articolo 7, sopprimere il comma 5, lettera c), e il comma 8.
4. 69. Gelmini, Cannatelli, Zangrillo, Polverini, Fatuzzo, Bagnasco, Bond, Brambilla, Pedrazzini, Cortelazzo, Mugnai, Musella, Novelli, Rotondi, Scoma.

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  Al comma 8, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a)
collaborare alla definizione del Patto per il lavoro.
4. 64. Cannatelli, Musella, Fatuzzo, Rotondi, Scoma, Zangrillo, Polverini, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

  Al comma 8, lettera b), numero 1), sostituire le parole: e consultarla quotidianamente quale supporto nella ricerca del lavoro con le seguenti: al fine di poter essere contattato, in caso di sussistenza di una proposta congrua di lavoro.
4. 93. Fragomeli, Ubaldo Pagano.

  Al comma 8, lettera b) numero 2, dopo le parole: modalità definite aggiungere le seguenti:, sulla base dei contenuti del decreto di cui al comma 7.
4. 66. Zangrillo, Polverini, Musella, Fatuzzo, Cannatelli, Rotondi, Scoma, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

  Al comma 8, lettera b), sostituire il numero 3) con il seguente:
   
3) accettare di essere avviato alle attività individuate nel Patto per il lavoro.
4. 67. Musella, Fatuzzo, Cannatelli, Rotondi, Scoma, Zangrillo, Polverini, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

  Al comma 8, lettera b), dopo il numero 3), aggiungere il seguente:
  3-bis) accettare di svolgere uno stage formativo presso le aziende che dichiarano la propria disponibilità al Centro per l'impiego, secondo le modalità individuate nel Patto per il lavoro.
4. 68. Zangrillo, Polverini, Musella, Cannatelli, Rotondi, Scoma, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

  Al comma 8, lettera b), numero 4) dopo le parole: sostenere i colloqui psicoattitudinali aggiungere le seguenti: compilare eventuali test per la valutazione delle soft skill.
4. 79. Eva Lorenzoni, Caffaratto.

  Al comma 8, lettera b), sostituire il numero 5) con il seguente:
   5) accettare l'offerta di lavoro, a pena di decadenza del beneficio.

  Conseguentemente:
   a) all'articolo 4: sopprimere il comma 9;

   b) all'articolo 7, comma 5, sostituire la lettera e) con la seguente: e) non accetta l'offerta di lavoro;
   c) all'articolo 9, comma 3, lettera e), sopprimere la parola: congrua.
4. 81. Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gemmato, Silvestroni.

  Al comma 8, alla lettera b), sostituire il numero 5) con il seguente:
   5) accettare, pena di decadenza del reddito di cittadinanza, la prima offerta utile di lavoro congrua ai sensi del comma 9.
4. 11. Lupi, Colucci, Tondo, Sangregorio.

  Al comma 8, lettera b), numero 5, sopprimere le parole da: almeno una di tre offerte di lavoro fino a: deve essere accettata.

  Conseguentemente:
   a) all'articolo 4, comma 9:

    1) alla lettera a), sopprimere le parole da: se si tratta di prima offerta fino alla fine del periodo;Pag. 76
    2) alla lettera b), sopprimere le parole da: nel caso si tratti di prima o seconda offerta fino alla fine del periodo;
    3) alla lettera c), sopprimere le parole: anche nel caso si tratti di prima offerta;
   b) all'articolo 7, comma 5, sostituire la lettera e) con la seguente: e) non accetta l'offerta di lavoro.
4. 85. Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gemmato.

  Al comma 8, lettera b), numero 5), sostituire le parole: una di tre con le seguenti: una delle due.

  Conseguentemente, al comma 9 del medesimo articolo:
   
a) sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: sei mesi;
   b) sostituire la lettera b) con la seguente:
    b) decorsi sei mesi di fruizione del beneficio, è congrua un'offerta ovunque collocata nel territorio italiano, fermo quanto previsto alla lettera c);
   c) sostituire le lettere c) e d) con la seguente:
    c) esclusivamente nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti con disabilità, come definita a fini ISEE, ovvero componenti con carichi di cura, valutati con riferimento alla presenza di soggetti minori di 14 anni, non operano le previsioni di cui alla lettera b). In deroga alle disposizioni di cui al comma 8, lettera b) numero 5), il numero di offerte di lavoro è incrementato a quattro.
4. 70. Zangrillo, Polverini, Musella, Fatuzzo, Cannatelli, Rotondi, Scoma, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

  Al comma 8, lettera b), numero 5), dopo le parole: integrato al comma 9, aggiungere le seguenti: esclusivamente in presenza di nuclei familiari con componenti totalmente non autosufficienti l'offerta retributiva «congrua» non potrà essere inferiore di quella individuata al minimo dalle prestazioni di cura effettuate per la persona con disabilità dal familiare lavoratore.
4. 51. Versace, Gelmini, Pedrazzini, Zangrillo, Polverini, Dall'Osso, Bagnasco, Bond, Brambilla, Mugnai, Novelli, Cortelazzo, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma.

  Sostituire il comma 9 con il seguente:
  9. Per la definizione dei criteri di congruità dell'offerta di lavoro si fa riferimento a quanto previsto dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 10 aprile 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 14 luglio 2018.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 10.
4. 41. Epifani, Rostan, Fassina, Fornaro.

  Sostituire il comma 9 con i seguenti:
  9. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede alla definizione di offerta di lavoro congrua, su proposta dell'ANPAL, sulla base dei seguenti princìpi:
   a) coerenza con le esperienze e le competenze maturate;
   b) distanza dal domicilio e tempi di trasferimento mediante mezzi di trasporto pubblico;
   c) durata della disoccupazione;
   d) retribuzione superiore di almeno il 30 per cento rispetto al beneficio percepito nell'ultimo mese precedente.

  9.1. Nella definizione di offerta di lavoro congrua di cui al comma 9, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali stabilisce la correlazione tra i princìpi di Pag. 77cui alle lettere b) e c) e tra i princìpi di cui alle lettere b) e d).
4. 20. De Filippo, Carnevali, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Al comma 9, lettera a) sostituire le parole: comunque raggiungibile in cento minuti con i mezzi di trasporto pubblico con le seguenti: comunque raggiungibile, abitualmente, al massimo in cento minuti con i mezzi di trasporto pubblico locale.
4. 71. Zangrillo, Polverini, Musella, Fatuzzo, Cannatelli, Rotondi, Scoma, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

  Al comma 9, lettera a), sostituire le parole da: in cento con le seguenti: nel limite temporale massimo di cento.
4. 92. Invidia, Tripiedi, Vizzini, Siragusa, Cubeddu, De Lorenzo, Costanzo, Segneri, Bilotti, Ciprini, Davide Aiello, Tucci, Perconti, Amitrano, Giannone, Pallini, Bologna, D'Arrando, Massimo Enrico Baroni, Lapia, Lorefice, Mammì, Menga, Nappi, Provenza, Sapia, Sarli, Sportiello, Trizzino, Troiano, Leda Volpi.

  Al comma 9, apportare le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera a) le parole: duecentocinquanta con la seguente: centocinquanta;
   b) alla lettera b), sostituire le parole da: ovunque fino a: italiano con le seguenti: entro duecento chilometri di distanza.
4. 78. Rizzetto, Bucalo, Zucconi.

  Al comma 9, lettera a) sostituire le parole: seconda offerta, ovvero, fermo quanto previsto alla lettera d) ovunque collocata nel territorio italiano se si tratta di terza offerta con le seguenti: seconda e terza offerta.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 10.
4. 86. Bellucci.

  Al comma 9, lettera d), sopprimere la parola: esclusivamente.

  Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
  La medesima previsione si applica altresì qualora risulti necessaria sulla base di una valutazione multidimensionale del beneficiario o dall'individuazione dei bisogni specifici del nucleo familiare.
4. 42. Rostan, Epifani, Fornaro, Fassina.

  Al comma 9, lettera d), sostituire le parole da: alla lettera a) relative fino alla fine della lettera con le seguenti: alla lettera a) l'offerta è congrua, indipendentemente dal periodo di fruizione del beneficio, se non accede la distanza di 50 chilometri dalla residenza del beneficiario, o comunque risulta raggiungibile entro i 50 minuti con i mezzi di trasporto pubblico.
4. 52. Versace, Dall'Osso, Pedrazzini, Zangrillo, Polverini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Mugnai, Novelli, Cortelazzo, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma.

  Al comma 9, sostituire la lettera d-bis) con la seguente:
   d-bis)
esclusivamente nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti figli minori, anche qualora i genitori siano legalmente separati non operano le previsioni di cui alle lettere a), b) e c) e qualsiasi offerta formulata nei confronti dei soggetti che esercitano la potestà genitoriale sul minore, indipendentemente dal periodo di fruizione del beneficio, non è congrua se eccede la distanza di 50 Pag. 78chilometri dalla residenza del beneficiario e non sia raggiungibile in sessanta minuti con i mezzi di trasporto pubblico.
4. 21. Siani, Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò.

  Al comma 9, lettera d-bis) sopprimere l'ultimo periodo.
4. 72. Polverini, Zangrillo, Musella, Fatuzzo, Cannatelli, Rotondi, Scoma, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

  Sopprimere il comma 9-bis.
4. 87. Bellucci, Gemmato, Rizzetto, Bucalo.

  Sostituire il comma 9-bis con il seguente:
  All'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo n. 150 del 2015 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: gli stessi criteri sono utilizzati per i beneficiari di reddito di cittadinanza.
4. 22. Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Al comma 9-bis sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 25 per cento.
4. 7. Cecconi.

  Al comma 9-bis sostituire le parole: massimo fruibile da un solo individuo con le seguenti: riconosciuto al richiedente.
*4. 73. Cannatelli, Gelmini, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Zangrillo, Polverini, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

  Al comma 9-bis sostituire le parole: massimo fruibile da un solo individuo con le seguenti: riconosciuto al richiedente.
*4. 47. Eva Lorenzoni, Boldi.

  Dopo il comma 9-bis, aggiungere il seguente:
  9-ter. Ferme le esenzioni di cui al comma 3 e la deroga di cui al comma 9, lettera d), nel caso in cui nel nucleo familiare vi sia un minore con disabilità, come definita dall'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, qualsiasi offerta formulata nei confronti dei soggetti che esercitano la potestà genitoriale su tale minore, indipendentemente dal periodo di fruizione del beneficio, non è congrua se eccede la distanza di 30 chilometri dalla residenza del beneficiario e non sia raggiungibile in quarantacinque minuti con i mezzi di trasporto pubblico.
4. 23. Noja, Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani, Serracchiani.

  Al comma 10, sostituire le parole: continua a percepire con le seguenti: percepisce, previa verifica del mantenimento dell'occupazione.
4. 74. Cannatelli, Zangrillo, Polverini, Fatuzzo, Bagnasco, Bond, Brambilla, Pedrazzini, Cortelazzo, Mugnai, Musella, Novelli, Rotondi, Scoma.

  Al comma 11, sostituire le parole: dal riconoscimento con le seguenti: dalla domanda.
4. 75. Musella, Fatuzzo, Cannatelli, Rotondi, Scoma, Zangrillo, Polverini, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

Pag. 79

  Al comma 11, dopo le parole: dei comuni aggiungere le seguenti: coordinati in ambiti territoriali.
4. 26. Carnevali, Serracchiani.

  Al comma 11, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: I comuni, in forma singola o associata, cooperano con riferimento all'attuazione del RdC a livello di ambito territoriale, al fine di rafforzare l'efficacia e l'efficienza della gestione e di agevolare la programmazione e la gestione integrata degli interventi e dei servizi sociali con quelli degli altri enti od organismi competenti per l'inserimento lavorativo, l'istruzione e la formazione, le politiche abitative e la salute. I comuni, coordinandosi a livello di ambito territoriale, assicurano il coinvolgimento degli enti del Terzo settore, di cui alla legge n. 106 del 2016, delle parti sociali, delle forze produttive del territorio e della comunità territoriale, nelle attività di promozione degli interventi di lotta alla povertà.
4. 25. De Filippo, Carnevali, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Al comma 12, primo periodo, sostituire le parole: sottoscrivono il con le seguenti: vengono ad essi segnalati per il tramite della piattaforma di cui all'articolo 6, per la definizione e sottoscrizione del.
4. 76. Cannatelli, Polverini, Musella, Zangrillo, Fatuzzo, Rotondi, Scoma, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

  Al comma 12, secondo periodo, sostituire le parole: e i servizi con le seguenti: con i servizi sociali locali, i quali.
4. 27. Ubaldo Pagano, Fragomeli.

  Al comma 12, ultimo periodo, dopo le parole: altri servizi territoriali aggiungere le seguenti: e degli enti del terzo settore.
4. 30. Lepri.

  Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:
  12-bis. Il Patto per l'inclusione sociale è un accordo in forma scritta tra il comune capofila dell'ambito territoriale di riferimento, ovvero il comune di residenza all'uopo delegato dall'ambito territoriale e il soggetto richiedente per conto del proprio nucleo familiare, rivolto a definire il percorso integrato di inclusione sociale attiva, stabilendo, con riferimento all'intero nucleo familiare, gli obiettivi di inclusione sociale, di occupabilità, di inserimento socio-lavorativo e i risultati attesi dal percorso di inclusione attiva. Il Patto prevede gli obblighi cui il beneficiario del RdC deve attenersi, nonché il rispetto dell'obbligo di frequenza scolastica dei figli minori. Per le finalità di cui al presente comma i servizi competenti in materia di lavoro e il servizio sociale dell'ambito territoriale di riferimento procedono a una valutazione congiunta del bisogno del richiedente e del nucleo familiare.
  12-ter. I percorsi integrati di inclusione sociale attiva in favore dei beneficiari del Reddito di Cittadinanza sono promossi e attivati dai comuni associati in ambiti territoriali sociali con i rispettivi servizi sociali, in collaborazione con le agenzie attive sui territori regionali per la promozione delle politiche attive del lavoro e con i soggetti socioeconomici del territorio. Concorrono alla realizzazione dei percorsi integrati di cui al presente comma, tutte le istituzioni, associazioni, cittadini, imprese, terzo settore, definendo una strategia condivisa di ambito territoriale degli interventi di presa in carico delle comunità, al fine di implementare un sistema virtuoso di imprese e pubbliche amministrazioni per consentire maggiore occupabilità e la realizzazione di dinamiche di autoimprenditorialità e autoimpiego. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è costituita in ciascun ambito territoriale sociale una équipe multi-professionale che opera con le modalità organizzative definite dai comuni dell'ambito, Pag. 80per assicurare la valutazione multidimensionale delle domande e i relativi interventi per la presa in carico complessiva e integrata del beneficiario e del suo nucleo familiare e dei suoi componenti. Alle équipe multi-professionali concorrono risorse umane del servizio sociale professionale di ambito o del comune competente per residenza, dell'ufficio di piano dell'ambito territoriale e del centro per l'impiego, per le rispettive competenze, anche promuovendo forme di collaborazione con soggetti privati e del privato sociale che erogano servizi per le politiche attive del lavoro. Agli operatori delle équipe di cui al presente comma, sono destinati programmi specifici e periodici di formazione e aggiornamento professionale, secondo le previsioni e nei limiti delle risorse individuate nelle linee di programmazione regionale dei servizi pubblici sociali integrati.
4. 28. Ubaldo Pagano, Fragomeli.

  Sopprimere il comma 15.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Lavoro di cittadinanza)

  1. Tutti coloro che rispondono ai requisiti per poter accedere al Reddito di cittadinanza in base alle norme di cui al presente decreto legge, possono optare per un programma di lavoro, detto «Lavoro di Cittadinanza», promosso e gestito dalle amministrazioni territoriali, di durata almeno annuale. L'importo spettante per la prestazione di Lavoro di Cittadinanza è pari all'importo massimo del Reddito di Cittadinanza al quale si aggiunge la contribuzione previdenziale ordinaria.
  Le ore di lavoro richieste sono proporzionate all'importo del Reddito di cittadinanza rispetto alla retribuzione di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro del settore del commercio per i dipendenti da aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi.
  2. All'amministrazione territoriale che utilizza un soggetto beneficiario del reddito di cittadinanza per i lavori di cui al comma 1, è riconosciuto un indennizzo per tutta la durata dell'attività di tale soggetto in lavori di cittadinanza pari a 500 euro mensili.
  3. La partecipazione al programma di Lavoro di cittadinanza esonera i soggetti beneficiari del Reddito di cittadinanza dagli impegni di cui all'articolo 4, comma 8, lettera b), punto 5, e comma 9.
  Chi partecipa al programma di Lavoro di Cittadinanza di cui al comma 1 può comunque in qualunque momento optare per la proposta di lavoro prevista dal programma di Reddito di Cittadinanza.
  4. È istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il «Fondo per il Lavoro di Cittadinanza» alimentato dalle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al successivo articolo 27, comma 2-bis, che affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate, anche mediante riassegnazione, a tale Fondo.
  5. Agli oneri delle amministrazioni territoriali relativi ai progetti di lavoro di cittadinanza si fa fronte, per quota parte con l'indennizzo di cui al comma 2 e per la restante parte con le risorse del «Fondo per il Lavoro di Cittadinanza» nel limite di 500 milioni di euro annui e comunque nel limite della capienza del Fondo stesso. Il 45 per cento delle risorse di tale Fondo dedicate al Lavoro di Cittadinanza sono impegnate a favore degli enti territoriali del Mezzogiorno.
  6. I soggetti promotori dei progetti saranno principalmente le amministrazioni pubbliche territoriali (Comuni, Province, Aree metropolitane e Regioni) e possono essere basati anche su richieste di iniziativa popolare, o su progetti proposti da associazioni, rigorosamente No-Profit, la cui storia e la cui capacità organizzativa è tale da poter garantire l'inserimento di lavoratori nei programmi. I costi, organizzativi Pag. 81e materiali dei programmi sono a carico degli enti territoriali fatto salvo quanto previsto dai commi 2 e 5.
  7. I progetti devono aver superato un bando di gara, con il quale vengono esplicitate finalità e modalità di realizzazione. I progetti assegnati saranno supervisionati nella loro attuazione dalle Direzioni Territoriali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
  8. I lavoratori che nell'assolvimento degli obblighi di lavoro non dimostrano correttezza, responsabilità e diligenza, possono essere licenziati. Al terzo licenziamento in un programma di lavoro, il cittadino perde il diritto a questa opzione.
  9. I progetti devono essere finalizzati alla fornitura di servizi di cura dell'ambiente (naturale e storico), delle persone e della comunità, ma sempre, al di fuori dei servizi che l'amministrazione pubblica deve garantire. Tali progetti possono riguardare, ad esempio:
   a) attività di ristrutturazione di immobili pubblici da adibire a case di quartiere, dove organizzare attività gratuite per le fasce più bisognose della popolazione, bambini e anziani, in orari scoperti rispetto ai turni di lavoro;
   b) attività di supporto allo studio, giochi da tavolo, lettura quotidiani o libri per ragazzi, attività ludico-ricreative e sportive;
   c) catalogazione e digitalizzazione degli archivi di musei e biblioteche civiche;
   d) servizio di sorveglianza e guida presso musei, biblioteche, siti pubblici di interesse storico e artistico se privi di presidio o non fruibili al pubblico del tutto o solo parzialmente;
   e) recapito domiciliare di spesa alimentare o farmaceutica per gli anziani;
   f) messa in sicurezza del territorio da rischio idrogeologico;
   g) coltivazione e cura di orti e giardini cittadini;
   h) lotta ai parassiti che danneggiano le coltivazioni.

  10. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze nonché la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, vengono stabilite le modalità di attuazione di quanto previsto dal presente articolo e ripartite le risorse del Fondo di cui al comma 5.

  Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 27, al comma 2, sostituire le parole: di 2,00 per gli apparecchi di cui alla lettera a) con le seguenti: di 2,75 per gli apparecchi di cui alla lettera a) ed aggiungere in fine le seguenti parole: e le parole: «e di 1,25 per gli apparecchi di cui alla lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «e di 2,00 per gli apparecchi di cui alla lettera b)»;
   b) all'articolo 27, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: 2-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è rideterminata la misura del payout applicato all'ammontare delle vincite sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b) del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, al fine di assicurare maggiori entrate erariali pari a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.
4. 45. Fassina, Epifani, Fornaro.

  Al comma 15, primo periodo, sopprimere le parole da: In coerenza con le competenze fino a: presso i servizi dei comuni.
4. 88. Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gemmato, Silvestroni.

  Al comma 15, primo periodo, sostituire le parole: a progetti a titolarità dei comuni con le seguenti: a progetti di utilità sociale a titolarità dei comuni collocati all'interno di un progetto personalizzato che valorizzi competenze soggettive e risorse territoriali, al fine di offrire risposte differenziate Pag. 82attraverso un'azione sinergica e coordinata che colleghi i servizi al lavoro, alla casa, alla salute e all'inclusione sociale tra regioni, aree metropolitane, comuni, centri per l'impiego e terzo settore e dopo le parole: di tutela dei beni comuni, aggiungere le seguenti: inclusi i lavori presso le colonie, i gattili e i canili riconosciuti dal comune o dalla regione.
4. 43. Rostan, Epifani, Fornaro, Fassina.

  Al comma 15, primo periodo, sopprimere le parole: e comunque non inferiore al numero di otto ore settimanali, aumentabili fino ad un numero massimo di sedici ore complessive settimanali con il consenso di entrambe le parti.

  Conseguentemente, al terzo periodo, dopo le parole: I comuni aggiungere le seguenti: assicurando il coinvolgimento degli enti del Terzo settore, di cui alla legge 6 giugno 2016, n. 106, delle parti sociali, delle forze produttive del territorio e della comunità territoriale, nelle attività di promozione degli interventi di lotta alla povertà,.
4. 35. Rizzo Nervo, De Filippo, Carnevali, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Schirò, Siani.

  Al comma 15, primo periodo, sostituire le parole da: otto ore fino alla fine del periodo con le seguenti: venti ore.
4. 37. Lepri.

  Al comma 15, primo periodo, sostituire le parole da: otto ore fino alla fine del periodo con le seguenti: sedici ore.
4. 36. Lepri.

  Al comma 15, primo periodo, sostituire le parole: otto ore con le seguenti: dodici ore e le parole: sedici ore con le seguenti: ventidue ore.
4. 12. Lupi, Colucci, Tondo, Sangregorio.

  Al comma 15, terzo periodo, sopprimere le parole: entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

  Conseguentemente, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: Le forme e le modalità di attuazione dei suddetti progetti sono definiti con appositi indirizzi previa intesa in sede di Conferenza Unificata.
*4. 48. Pentangelo, Pella, Zangrillo, Polverini, Pedrazzini, Mugnai, Bagnasco, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Bond, Brambilla, Novelli, Versace, Cortelazzo.

  Al comma 15, terzo periodo, sopprimere le parole: entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

  Conseguentemente, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: Le forme e le modalità di attuazione dei suddetti progetti sono definiti con appositi indirizzi previa intesa in sede di Conferenza Unificata.
*4. 33. De Filippo, Carnevali, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Al comma 15, terzo periodo, sopprimere le parole: entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. 89. Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gemmato, Silvestroni.

  Al comma 15, terzo periodo, dopo le parole: l'istituzione dei progetti aggiungere le seguenti: , formulati anche su iniziativa degli enti del terzo settore,.
4. 38. Lepri.

  Al comma 15, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: Le forme e le modalità di attuazione dei suddetti progetti Pag. 83sono definiti con appositi indirizzi con accordo in sede di Conferenza Unificata.
4. 90. Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gemmato.

  Al comma 15, dopo il terzo periodo aggiungere il seguente: Su richiesta del beneficiario, i progetti possono prevedere il coinvolgimento e la partecipazione su base volontaria, di richiedenti o titolari di protezione internazionale e dei titolari dei permessi di soggiorno di cui all'articolo 1 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 1o dicembre 2018, n. 132.
4. 34. Brescia, Sarli.

  Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
  15.1. In coerenza con quanto previsto dalla normativa vigente in materia di tutela dei soggetti affetti da patologie oncologiche, invalidanti e ingravescenti, le previsioni di cui ai commi da 8 a 15-bis non si applicano nei confronti dei beneficiari affetti dalle suddette patologie insorte e diagnosticate successivamente al riconoscimento dei requisiti previsti per il Rdc.
4. 32. Siani, De Filippo, Carnevali, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò.

  Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
  15.1. Le persone maggiorenni con disabilità, beneficiarie del reddito di cittadinanza, possono accedere, su loro richiesta, al Patto per il lavoro di cui al comma 7 nel rispetto delle disposizioni della legge 12 marzo 1999, n. 68, e al Patto per l'inclusione di cui al comma 12.
4. 44. Rostan, Epifani, Fornaro, Fassina.

ART. 5.

  Al comma 1, quarto periodo, sostituire le parole: e valutate come al numero 8 della tabella D allegata al regolamento di cui al decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali 10 ottobre 2008, n. 193 con le seguenti: e valorizzate attraverso le modalità di cui all'articolo 10 della legge 30 marzo 2001, n. 152.
5. 15. Rizzetto, Bucalo, Zucconi.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   al comma 1, sesto periodo, dopo le parole: sentiti il Ministero del lavoro e delle politiche sociali aggiungere le seguenti: e l'ANCI ;
   al comma 4, primo periodo, dopo le parole: di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a)aggiungere le seguenti: secondo le modalità definite con apposito atto da adottare previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
*5. 14. Rostan, Epifani, Fornaro, Fassina.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   al comma 1, sesto periodo, dopo le parole: sentiti il Ministero del lavoro e delle politiche sociali aggiungere le seguenti: e l'ANCI ;
   al comma 4, primo periodo, dopo le parole: di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a)aggiungere le seguenti: secondo le modalità definite con apposito atto da adottare previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
*5. 12. Pentangelo, Musella, Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Rotondi, Scoma, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

  Al comma 1, sesto periodo, dopo le parole: sentiti il Ministero del lavoro e delle politiche sociali aggiungere le seguenti: , l'ANCI.
**5. 9. Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gemmato, Silvestroni.

Pag. 84

  Al comma 1, sesto periodo, dopo le parole: sentiti il Ministero del lavoro e delle politiche sociali aggiungere le seguenti: , l'ANCI.
**5. 13. Pentangelo, Musella, Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Rotondi, Scoma, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Congiuntamente alla domanda deve essere presentato il certificato del casellario giudiziale.
5. 10. Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gemmato, Silvestroni, Ciaburro.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Con effetto dal 1o gennaio 2019, l'ultimo periodo del comma 605 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è abrogato. È altresì abrogato, dalla medesima data, l'ultimo periodo del comma 309 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Conseguentemente, dall'anno 2019, l'aliquota di prelevamento di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, è ripristinata nella misura dello 0,226 per cento.
*5. 16. Polverini, Zangrillo, Musella, Cannatelli, Fatuzzo, Rotondi, Scoma, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Con effetto dal 1o gennaio 2019, l'ultimo periodo del comma 605 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è abrogato. È altresì abrogato, dalla medesima data, l'ultimo periodo del comma 309 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Conseguentemente, dall'anno 2019, l'aliquota di prelevamento di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, è ripristinata nella misura dello 0,226 per cento.
*5. 11. Bellucci, Gemmato, Rizzetto, Bucalo.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente
  1-bis. Nel rispetto delle modalità organizzative regionali e di confronto con le autonomie locali, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano individuano, attraverso propri atti di programmazione, punti di informazione per l'RdC, presso i quali, in ogni ambito territoriale, è offerta informazione, consulenza e orientamento ai nuclei familiari sulla rete integrata degli interventi e dei servizi sociali e sulle modalità di accesso e di funzionamento del RdC. I punti informativi sono concretamente identificati dai comuni che si coordinano a livello di ambito territoriale e comunicati, entro novanta giorni dalla data dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, da ciascun ambito territoriale all'INPS, alla regione di competenza e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ne dà diffusione sul proprio sito istituzionale.

  Conseguentemente alla rubrica premettere la parola: Informazione,.
5. 6. Carnevali, Serracchiani.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: dei dati personali, aggiungere le seguenti: entro e non oltre cinque mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
5. 3. Cecconi.

  Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:
   al primo periodo, dopo le parole: ricorrano le condizioni aggiungere le seguenti: previa verifica mensile da parte dei servizi competenti del rispetto degli obblighi previsti dall'articolo 4;Pag. 85
   al quinto periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ovvero entro la fine dei due mesi successivi alla trasmissione della domanda in relazione alle eventuali incongruenze riscontrate nelle banche dati delle amministrazioni pubbliche. Per le mensilità successive al primo rilascio, l'INPS per poter autorizzare gli accrediti degli importi per le mensilità successive, riceve, per il tramite delle piattaforme informatiche di cui all'articolo 6, dai servizi competenti la conferma del rispetto degli obblighi previsti dall'articolo.
5. 17. Zangrillo, Gelmini, Polverini, Musella, Fatuzzo, Cannatelli, Rotondi, Scoma, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

  Al comma 3, quarto periodo, dopo le parole: sentito il Garante per la protezione dei dati personali, aggiungere le seguenti: entro e non oltre cinque mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
5. 2. Cecconi.

  Al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ferma restando la possibilità di ricorrere in giudizio, al richiedente è riconosciuta la facoltà di procedere a ricorso amministrativo avverso la decisione dell'INPS entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione da parte dell'Istituto, fatto salvo se spettante il diritto al reddito o alla pensione di cittadinanza.
5. 19. Fatuzzo.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. Nelle more del completamento dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente, resta in capo all'INPS, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con l'assistenza dei comuni, la verifica dei requisiti di residenza e soggiorno di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a). Le verifiche sono richieste ai comuni dall'INPS per il tramite della piattaforma di cui all'articolo 6, comma 1. L'Anagrafe nazionale di cui al primo periodo mette comunque a disposizione della medesima piattaforma le informazioni disponibili sui beneficiari del Rdc, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
5. 20. Baratto.

  Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), aggiungere le seguenti: secondo le modalità definite con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottare previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali.

  Conseguentemente sostituire il comma 7 con il seguente:
  7. Ai beneficiari del Rdc sono riconosciute le agevolazioni relative alle tariffe elettriche riconosciute alle famiglie economicamente svantaggiate, di cui all'articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, secondo le modalità previste per i beneficiari della Carta acquisti. Parimenti sono riconosciute le agevolazioni relative alla compensazione per la fornitura di gas naturale, estese ai medesimi soggetti dall'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonché le agevolazioni per la compensazione della fornitura del servizio idrico integrato di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 2016. Ai beneficiari della Carta acquisti sono altresì estese le agevolazioni per la fornitura di gas naturale e del servizio idrico integrato. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'ARERA, l'ANCI e il Garante per la protezione dei dati personali, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate Pag. 86modalità semplificate di estensione dei benefici attraverso l'integrazione di banche dati e sistemi informativi già in uso.
5. 22. Epifani, Rostan, Fassina.

  Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), aggiungere le seguenti: secondo le modalità definite con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottare previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali.
5. 23. Pella, Gelmini, Zangrillo, Polverini, Pedrazzini, Mugnai, Bagnasco, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Bond, Brambilla, Novelli, Versace.

  Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), aggiungere le seguenti: secondo le modalità definite con apposito atto da adottare previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
5. 24. Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gemmato.

  Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole da: , ferma restando fino alla fine del periodo.
5. 1. Cecconi.

  Al comma 6, sostituire il quarto periodo con il seguente: Oltre che al soddisfacimento delle esigenze previste per la carta acquisti, la Carta Rdc permette di effettuare prelievi di contante, di effettuare un bonifico mensile in favore del locatore indicato nel contratto di locazione ovvero dell'intermediario che ha concesso il mutuo.
5. 4. Lupi, Colucci, Tondo, Sangregorio.

  Al comma 6, quarto periodo, sostituire le parole: entro un limite mensile non superiore ad euro 100 per un singolo individuo, moltiplicato per la scala di equivalenza di cui all'articolo 2, comma 4 con le seguenti: entro un limite mensile pari alla metà dell'importo mensile accreditato sulla Carta Rdc.

  Conseguentemente:
   a) all'articolo 12, comma 1, sostituire le parole: sono autorizzati limiti di spesa nella misura di 5.894 milioni di euro nel 2019, di 7.131 milioni di euro nel 2020, di 7.355 milioni di euro nel 2021 e di 7.210 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, con le seguenti: sono autorizzati limiti di spesa nella misura di 6.194 milioni di euro nel 2019, di 7.431 milioni di euro nel 2020, di 7.655 milioni di euro nel 2021 e di 7.510 milioni di euro annui a decorrere dal 2022;
   b) all'articolo 27, comma 2, sostituire le parole: di 2,00 per gli apparecchi di cui alla lettera a), con le seguenti: «di 2,75 per gli apparecchi di cui alla lettera a) ed aggiungere, in fine, le seguenti parole: e le parole: «e di 1,25 per gli apparecchi di cui alla lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «e di 2,00 per gli apparecchi di cui alla lettera b)»;
5. 26. Fornaro, Epifani, Fassina.

  Al comma 6, quarto periodo, sostituire le parole: entro un limite mensile non superiore ad euro 100 per un singolo individuo, moltiplicato per la scala di equivalenza di cui all'articolo 2, comma 4, con le seguenti: entro un limite mensile pari alla metà dell'importo mensile accreditato sulla Carta Rdc.
*5. 7. Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Al comma 6, quarto periodo, sostituire le parole: entro un limite mensile non superiore ad euro 100 per un singolo individuo, Pag. 87moltiplicato per la scala di equivalenza di cui all'articolo 2, comma 4, con le seguenti: entro un limite mensile pari alla metà dell'importo mensile accreditato sulla Carta Rdc.
*5. 27. Epifani, Rostan, Fassina, Fornaro.

  Al comma 6, quarto periodo, sostituire le parole: non superiore ad euro 100 per un singolo individuo con le seguenti: non superiore ad euro 500 per un singolo individuo.
5. 5. Toccafondi, Lorenzin, Soverini.

  Al comma 6, quarto periodo, sostituire le parole: euro 100 con le seguenti: euro 200.

  Conseguentemente:
   a) all'articolo 12, comma 1, sostituire le parole: sono autorizzati limiti di spesa nella misura di 5.894 milioni di euro nel 2019, di 7.131 milioni di euro nel 2020, di 7.355 milioni di euro nel 2021 e di 7.210 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, con le seguenti: sono autorizzati limiti di spesa nella misura di 6.194 milioni di euro nel 2019, di 7.431 milioni di euro nel 2020, di 7.655 milioni di euro nel 2021 e di 7.510 milioni di euro annui a decorrere dal 2022;
   b) all'articolo 27, comma 2, sostituire le parole: di 2,00 per gli apparecchi di cui alla lettera a), con le seguenti: «di 2,75 per gli apparecchi di cui alla lettera a) ed aggiungere, in fine, le seguenti parole: e le parole: «e di 1,25 per gli apparecchi di cui alla lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «e di 2,00 per gli apparecchi di cui alla lettera b)»;
5. 28. Fornaro, Epifani, Fassina.

  Al comma 6, apportare le seguenti modificazioni:
   a) dopo il quarto periodo, aggiungere il seguente: Eventuali commissioni su prelievo di contanti, pagamenti e bonifici effettuati attraverso la Carta acquisiti sono a carico della misura Rdc;
   b) al quinto periodo, dopo le parole: nonché diversi limiti di importo per i prelievi di contante aggiungere le seguenti: e le modalità per escludere che le predette commissioni gravino sull'importo del beneficio Rdc riconosciuto al singolo richiedente.
5. 30. Polverini, Gelmini, Musella, Zangrillo, Cannatelli, Fatuzzo, Rotondi, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

  Al comma 6, quinto periodo, sostituire le parole: Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere individuate ulteriori esigenze da soddisfare attraverso la Carta Rdc con le seguenti: Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono individuate le ulteriori esigenze da soddisfare attraverso la Carta Rdc.
5. 29. Pentangelo, Musella, Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Rotondi, Scoma, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

  Sostituire il comma 7 con i seguenti:
  7. La compensazione della spesa per le forniture di energia elettrica e di gas naturale, di cui all'articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'articolo 3, comma 9-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e all'articolo 1, commi 75 e 76, della legge 4 agosto 2017, n. 124, è riconosciuta automaticamente a tutti i soggetti il cui ISEE, previsto dal decreto del presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, sia ricompreso entro i limiti stabiliti dalle norme vigenti, utilizzando le Pag. 88informazioni già disponibili presso l'Inps. Ai fini dell'erogazione della compensazione, l'Inps trasferisce le informazioni al Sistema informativo integrato di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129. L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, d'intesa con l'Inps, definisce le modalità operative più efficienti per l'erogazione delle compensazioni di cui al primo periodo.
  7-bis. La tariffa sociale del servizio idrico integrato di cui all'articolo 60, comma 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, a favore degli utenti domestici in condizioni economico-sociali disagiate, è riconosciuta automaticamente a coloro che usufruiscono della compensazione della spesa per le forniture di energia elettrica e di gas di cui al comma 7. A tal fine l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente disciplina le modalità di riconoscimento automatico del beneficio.
  7-ter. Ai fini del controllo della sussistenza del diritto al bonus sociale per le forniture di energia elettrica, gas naturale e acqua di cui ai commi 7 e 7-bis si applicano le disposizioni del comma 3 e del comma 5 del presente articolo, nonché quelle del comma 6 dell'articolo 6. I dati relativi agli aventi diritto al bonus sociale sono riversati nel Sistema informativo del reddito di cittadinanza, previsto dal comma 1 dell'articolo 6.
  7-quater. Per le finalità del presente comma l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, l'INPS, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali stipulano specifiche convenzioni per l'acquisizione e l'interoperabilità dei dati.
  7-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 7 e 7-bis, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede:  
   a) quanto a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
   b) quanto a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
5. 31. Baldelli.

  Sostituire il comma 7 con il seguente:
  7. Ai beneficiari del Rdc sono riconosciute le agevolazioni relative alle tariffe elettriche previste per le famiglie economicamente svantaggiate, di cui all'articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, secondo le modalità previste per i beneficiari della Carta acquisti. Parimenti sono attivate le agevolazioni relative alla compensazione per la fornitura di gas naturale, estese ai medesimi soggetti dall'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonché le agevolazioni per la compensazione della fornitura del servizio idrico integrato di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 2016. Ai beneficiari della Carta acquisti sono altresì estese le agevolazioni per la fornitura di gas naturale e del servizio idrico integrato. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentiti l'ARERA, l'ANCI e il Garante per la protezione dei dati personali, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate modalità semplificate di estensione dei benefici attraverso l'integrazione di banche dati e sistemi informativi già in uso.
*5. 32. Pella, Gelmini, Zangrillo, Polverini, Pedrazzini, Mugnai, Bagnasco, Pag. 89Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Bond, Brambilla, Novelli, Versace.

  Sostituire il comma 7 con il seguente:
  7. Ai beneficiari del Rdc sono riconosciute le agevolazioni relative alle tariffe elettriche previste per le famiglie economicamente svantaggiate, di cui all'articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, secondo le modalità previste per i beneficiari della Carta acquisti. Parimenti sono attivate le agevolazioni relative alla compensazione per la fornitura di gas naturale, estese ai medesimi soggetti dall'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonché le agevolazioni per la compensazione della fornitura del servizio idrico integrato di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 2016. Ai beneficiari della Carta acquisti sono altresì estese le agevolazioni per la fornitura di gas naturale e del servizio idrico integrato. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentiti l'ARERA, l'ANCI e il Garante per la protezione dei dati personali, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate modalità semplificate di estensione dei benefici attraverso l'integrazione di banche dati e sistemi informativi già in uso.
*5. 8. Ubaldo Pagano, De Filippo, Carnevali, Campana, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Disposizioni in materia di sicurezza dei soggetti attuatori del Rdc)

  1-bis. Al fine di ridurre i rischi per gli operatori e i professionisti attuatori del Rdc, coerentemente con quanto disposto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le organizzazioni e le istituzioni coinvolte, comunque laddove operino professionisti assistenti sociali, prevedono specifiche misure di sicurezza volte a prevenire e gestire gli episodi di violenza, modalità di rilevazione e segnalazione degli eventi sentinella da parte degli enti di appartenenza, protocolli operativi con le forze dell'ordine al fine di garantire interventi tempestivi nonché procedure di presa in carico della vittima di atti violenti.
5. 01. Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

ART. 6.

  Al comma 1, quarto periodo, dopo le parole: del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, aggiungere le seguenti: previa intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 13, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano,.
6. 7. Musella, Zangrillo, Polverini, Fatuzzo, Cannatelli, Rotondi, Scoma, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

  Al comma 1, quarto periodo, dopo le parole: da adottare entro aggiungere le seguenti: e non oltre.
6. 1. Cecconi.

  Al comma 1, quarto periodo, dopo le parole: da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, aggiungere le seguenti: previa intesa in sede di Conferenza unificata.

  Conseguentemente, al comma 4, lettera c), sostituire le parole: entro cinque giorni Pag. 90dal momento in cui si verificano con le seguenti: entro 10 giorni lavorativi dall'accertamento dell'evento da sanzionare.
*6. 8. Epifani, Rostan, Fassina.

  Al comma 1, quarto periodo, dopo le parole: da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, aggiungere le seguenti: previa intesa in sede di Conferenza Unificata.

  Conseguentemente, al comma 4, lettera c), sostituire le parole: entro cinque giorni dal momento in cui si verificano con le seguenti: entro 10 giorni lavorativi dall'accertamento dell'evento da sanzionare.
*6. 9. Pella, Zangrillo, Polverini, Pedrazzini, Mugnai, Bagnasco, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Bond, Brambilla, Novelli, Versace.

  Al comma 1, quarto periodo, dopo le parole: da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto aggiungere le seguenti: previa intesa in sede di Conferenza unificata.
6. 4. De Filippo, Carnevali, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tali piattaforme saranno implementate attraverso il sistema di cooperazione applicativa con i sistemi informativi regionali del lavoro, in coerenza con l'articolo 13 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.
6. 10. Musella, Zangrillo, Polverini, Fatuzzo, Cannatelli, Rotondi, Scoma, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Allo scopo di contemperare le esigenze di controllo con il diritto alla protezione dei dati personali, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto previo parere dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, vengono individuati tutti i soggetti che possono accedere ai sistemi informativi del comma 1, secondo le competenze costituzionali. In tale decreto, vengono altresì definiti:
   a) le regole di accesso selettivo alle banche dati da parte di tutti i soggetti e le pubbliche amministrazioni coinvolte, da definire secondo il principio di necessità;
   b) le misure tecniche e organizzative volte a evitare accessi non autorizzati e violazioni;
   c) le modalità di conferimento dei dati da parte dell'INPS;
   d) le categorie di dati accessibili ai centri per l'impiego e ai comuni;
   e) le procedure per garantire l'esercizio dei diritti degli interessati;
   f) tutti gli ulteriori elementi necessari ai fini dell'articolo 35 del Regolamento (UE) 2016/679.
6. 11. Pentangelo.

  Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: dai centri per l'impiego fino alle parole: all'INPS con le seguenti: tra i centri per l'impiego, i soggetti accreditati di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 150 del 2015, i comuni, l'ANPAL e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e, per il loro tramite, l'INPS.
6. 13. Zangrillo, Polverini, Musella, Fatuzzo, Cannatelli, Rotondi, Scoma, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

  Al comma 4, lettera c) sostituire le parole: entro cinque giorni con le seguenti: entro tre giorni.
6. 2. Cecconi.

Pag. 91

  Al comma 5, lettera a), dopo le parole: ai centri per l'impiego, aggiungere le seguenti: al richiedente il Rdc e agli altri componenti il nucleo familiare,.
6. 14. Polverini, Zangrillo, Musella, Fatuzzo, Cannatelli, Rotondi, Scoma, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

  Al comma 6, sostituire le parole: può stipulare con la seguente: stipula.
6. 3. Cecconi.

  Al comma 6 apportare le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, da svolgere nell'ambito delle ordinarie funzioni di polizia economico-finanziaria esercitate ai sensi del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68;
   b) al secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, ivi compreso il Sistema informativo unitario dei servizi sociali (SIUSS), di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147.
6. 15. Segneri, Invidia, Tripiedi, Vizzini, Siragusa, Cubeddu, De Lorenzo, Costanzo, Bilotti, Ciprini, Davide Aiello, Tucci, Perconti, Amitrano, Giannone, Pallini, D'Arrando, Massimo Enrico Baroni, Bologna, Lapia, Lorefice, Mammì, Menga, Nappi, Provenza, Sapia, Sarli, Sportiello, Trizzino, Troiano, Leda Volpi.

  Al comma 7, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: I soggetti di cui al periodo precedente possono avvalersi della collaborazione delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in considerazione delle funzioni di supporto all'orientamento e all'incontro domanda-offerta di formazione e lavoro che esse già svolgono ai sensi della normativa vigente.
6. 16. Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gemmato.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8.1. Al fine di garantire la più ampia accessibilità, appropriatezza e personalizzazione delle misure di orientamento, di formazione e di riqualificazione professionale, nell'ambito del Patto per il lavoro o del Patto per l'inclusione sociale di cui all'articolo 4, del Patto di formazione di cui all'articolo 8 ovvero dell'Assegno di ricollocazione di cui all'articolo 9, previa intesa della Conferenza Stato, Regioni e province autonome di Trento e Bolzano, gli enti di formazioni accreditati, nel rispetto degli obblighi di pubblicità e ai fini dei benefìci economici di cui all'articolo 8, comma 2, sono tenuti a comunicare all'ANPAL, in una apposita sezione del SIUPL, i percorsi formativi autorizzati entro e non oltre il termine di trenta giorni prima dell'avvio dei percorsi stessi. Per «percorsi formativi autorizzati» di cui al primo periodo si intendono le iniziative di offerta di formazione tramite corso o individualizzata, formalmente approvate ovvero autorizzate dalle Regioni. Gli obblighi di cui al primo periodo si applicano anche a tutte le altre istituzioni formative autorizzate o titolate a erogare servizi di formazione o di riqualificazione professionale nell'ambito di applicazione del presente decreto.
6. 18. Amitrano, Invidia, Tripiedi, Vizzini, Siragusa, Cubeddu, De Lorenzo, Costanzo, Segneri, Bilotti, Ciprini, Davide Aiello, Tucci, Perconti, Giannone, Pallini, D'Arrando, Massimo Enrico Baroni, Bologna, Lapia, Lorefice, Mammì, Menga, Nappi, Provenza, Sapia, Sarli, Sportiello, Trizzino, Troiano, Leda Volpi.

  Dopo il comma 8-ter, aggiungere il seguente:
  8-quater. Ai fini del monitoraggio del Rdc, di garantire la trasparenza e di Pag. 92contribuire alla ricerca in materia di politiche del lavoro e politiche sociali, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, istituisce all'interno del Sistema informativo del Rdc un archivio di dati relativi ai beneficiari, privi dei loro dati identificativi, consultabile su richiesta da parte del mondo scientifico e accademico.
*6. 5. Gribaudo.

  Dopo il comma 8-ter, aggiungere il seguente:
  8-quater. Ai fini del monitoraggio del Rdc, di garantire la trasparenza e di contribuire alla ricerca in materia di politiche del lavoro e politiche sociali, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, istituisce all'interno del Sistema informativo del Rdc un archivio di dati relativi ai beneficiari, privi dei loro dati identificativi, consultabile su richiesta da parte del mondo scientifico e accademico.
*6. 6. Carnevali, Serracchiani.

  Dopo il comma 8-ter, aggiungere il seguente:
  8-quater. Nelle more della piena operatività della piattaforma digitale SIUPL e ai fini dell'assolvimento degli obblighi di produzione e tenuta della documentazione relativa all'assegno di ricollocazione, i servizi competenti operano con gli strumenti ordinari messi a disposizione nell'ambito dell'attuazione della delibera di cui all'articolo 9, comma 5.
6. 17. Lollobrigida, Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gemmato.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Spese per il personale degli enti locali)

  1. Le spese per il personale comunale impiegato per le attività di cui all'articolo 5, comma 4, e all'articolo 6, comma 7, e per la predisposizione dei progetti di cui all'articolo 4, comma 15, non si computano ai fini del rispetto dei limiti di spesa definiti dalle seguenti disposizioni di legge:
   a) articolo 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
   b) articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 30 luglio 2010;
   c) articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 25 maggio 2017;
   d) articolo 243-bis, comma 8, lettera g), 9, lettera a) e c-bis), e 259, comma 6 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.

  2. All'articolo 1, comma 200, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo le parole: «e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296» è aggiunto il seguente periodo: «Alle assunzioni di cui al presente comma non si applica altresì l'articolo 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, nonché l'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».
*6. 04. Pella, Gelmini, Zangrillo, Polverini, Pedrazzini, Mugnai, Bagnasco, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Bond, Brambilla, Novelli, Versace.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Spese per il personale degli enti locali)

  1. Le spese per il personale comunale impiegato per le attività di cui all'articolo Pag. 935, comma 4, e all'articolo 6, comma 7, e per la predisposizione dei progetti di cui all'articolo 4, comma 15, non si computano ai fini del rispetto dei limiti di spesa definiti dalle seguenti disposizioni di legge:
   a) articolo 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
   b) articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 30 luglio 2010;
   c) articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 25 maggio 2017;
   d) articolo 243-bis, comma 8, lettera g), 9, lettera a) e c-bis), e 259, comma 6 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.

  2. All'articolo 1, comma 200, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo le parole: «e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296» è aggiunto il seguente periodo: «Alle assunzioni di cui al presente comma non si applica altresì l'articolo 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, nonché l'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.».
*6. 08. Epifani, Rostan, Fassina.

  Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

Art. 6-bis.
(Spese per il personale degli enti locali)

  1. Le spese per il personale comunale impiegato per le attività di cui all'articolo 5, comma 4, e all'articolo 6, comma 7, e per la predisposizione dei progetti di cui all'articolo 4, comma 15, non si computano ai fini del rispetto dei limiti di spesa definiti dalle seguenti disposizioni di legge:
   a) articolo 1, commi 557-quater e 562 della legge n. 296 del 27 dicembre 2006;
   b) articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito in legge n. 122 del 30 luglio 2010;
   c) articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 25 maggio 2017;
   d) articolo 243-bis, commi 8, lettera g), e 9, lettera a) e c-bis) e 259, comma 6, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede entro il limite di spesa di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 a valere sulle maggiori entrate rinvenienti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 100 milioni di euro per l'anno 2019. Entro la data del 15 gennaio 2020, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2019, per la previsione relativa a quell'anno ed entro il 15 marzo 2020 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
6. 06. Pentangelo.

Pag. 94

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Spese per il personale degli enti locali)

  1. Le spese per il personale comunale impiegato per le attività di cui all'articolo 5, comma 4, e all'articolo 6, comma 7, non si computano ai fini del rispetto dei limiti di spesa definiti dalle seguenti disposizioni di legge:
   a) articolo 1, commi 551-quater e 562, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006;
   b) articolo 9, comma 28, del decreto-legge del 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge del 30 luglio 2010, n. 122;
   c) articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75;
   d) articolo 243-bis, commi 8, lettera g), e 9, lettera a) e c-bis), e 259, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
6. 01. De Filippo, Carnevali, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Spese per il personale degli enti locali)

  1. Le spese per il personale comunale impiegato per le attività di cui agli articoli 5, comma 4, e 6, comma 7, e per la predisposizione dei progetti di cui all'articolo 4, comma 15, non si computano ai fini del rispetto dei limiti di spesa definiti dalle seguenti disposizioni di legge:
   a) articolo 1, commi 557-quater e 562, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006;
   b) articolo 9, comma 28, del decreto- legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 30 luglio 2010;
   c) articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 25 maggio 2017;
   d) articoli 243-bis, commi 8, lettera g) e 9, lettera a) e c-bis), e 259, comma 6, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.
*6. 02. Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Spese per il personale degli enti locali)

  1. Le spese per il personale comunale impiegato per le attività di cui agli articoli 5, comma 4, e 6, comma 7, e per la predisposizione dei progetti di cui all'articolo 4, comma 15, non si computano ai fini del rispetto dei limiti di spesa definiti dalle seguenti disposizioni di legge:
   a) articolo 1, commi 557-quater e 562, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006;
   b) articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 30 luglio 2010;
   c) articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 25 maggio 2017;
   d) articoli 243-bis, commi 8, lettera g) e 9, lettera a) e c-bis), e 259, comma 6, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.
*6. 03. Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gemmato, Silvestroni.

Pag. 95

ART. 7.

  Sopprimere i commi 1 e 2.

  Conseguentemente, al comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: Nel caso in cui al fine di ottenere indebitamente il beneficio di cui all'articolo 3, siano rese o utilizzate dichiarazioni mendaci o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero siano omesse informazioni dovute, consegue di diritto l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva e il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito, nonché al pagamento delle medesime sanzioni previste per i reati di evasione fiscale e dei relativi interessi.
*7. 1. Ubaldo Pagano, De Filippo, Carnevali, Campana, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani, Del Barba, De Menech, Buratti.

  Sopprimere i commi 1 e 2.

  Conseguentemente, al comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: Nel caso in cui al fine di ottenere indebitamente il beneficio di cui all'articolo 3, siano rese o utilizzate dichiarazioni mendaci o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero siano omesse informazioni dovute, consegue di diritto l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva e il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito, nonché al pagamento delle medesime sanzioni previste per i reati di evasione fiscale e dei relativi interessi.
*7. 5. Epifani, Rostan, Fassina, Fornaro.

  Al comma 1, sostituire le parole: con la reclusione da due a sei anni con le seguenti: ai sensi di quanto previsto all'articolo 316-ter del Codice Penale.

  Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: con la reclusione da uno a tre anni con le seguenti: ai sensi di quanto previsto all'articolo 316-ter del Codice Penale.
7. 6. Epifani, Rostan, Fassina, Fornaro.

  Al comma 1, sostituire le parole: con la reclusione da due a sei anni con le seguenti: ai sensi dell'articolo 316-ter del codice penale.
7. 8. Pentangelo.

  Al comma 2, sostituire le parole: delle variazioni con le seguenti: dell'esistenza o di variazioni.
7. 2. Lepri.

  Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: e per quelli previsti fino a: dallo stesso articolo con le seguenti: e per i delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 416-bis e 416-ter del codice penale, delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, delitti di cui agli articoli 600, 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 601, 602, 609-octies, 630 e 640-bis del codice penale, all'articolo 12, commi 1 e 3, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, all'articolo 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e all'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e Pag. 96sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
7. 11. Zanettin, Siracusano, Zangrillo, Polverini, Fatuzzo, Musella, Cannatelli, Rotondi, Scoma, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

  Al comma 3, dopo le parole: 289-bis aggiungere le seguenti: 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis.
7. 12. Zanettin, Siracusano, Zangrillo, Polverini, Fatuzzo, Musella, Cannatelli, Rotondi, Scoma, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

  Al comma 3, dopo le parole: 640-bis del codice penale aggiungere le seguenti: e per delitti non colposi per i quali è prevista una pena non inferiore a due anni di reclusione.
7. 16. Rizzetto, Prisco, Bucalo, Bellucci, Gemmato, Silvestroni.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In pendenza di procedimento penale in relazione ai reati di cui al presente comma, l'INPS può sospendere in via cautelativa l'erogazione del beneficio.
7. 13. Zanettin, Siracusano, Zangrillo, Polverini, Fatuzzo, Musella, Cannatelli, Rotondi, Scoma, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Ai reati di cui ai commi 1 e 2 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 322-ter del codice penale.
7. 20. Tucci, Invidia, Tripiedi, Vizzini, Siragusa, Cubeddu, De Lorenzo, Costanzo, Segneri, Bilotti, Ciprini, Davide Aiello, Perconti, Amitrano, Giannone, Pallini, D'Arrando, Massimo Enrico Baroni, Bologna, Lapia, Lorefice, Mammì, Menga, Nappi, Provenza, Sapia, Sarli, Sportiello, Trizzino, Troiano, Leda Volpi.

  Al comma 5, alinea, sostituire le parole: la decadenza con le seguenti: la revoca del beneficio con efficacia retroattiva e il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto percepito.
7. 17. Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gemmato, Silvestroni, Ciaburro.

  Al comma 5, alinea, dopo le parole: la decadenza dal Rdc aggiungere le seguenti: per la quota parte relativa al singolo beneficiario, individuata ai sensi del decreto di cui all'articolo 3, comma 8.

  Conseguentemente, dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. Le decurtazioni e le decadenze previste dai commi 7, 8 e 9 si applicano sulla quota parte, individuata ai sensi del decreto di cui all'articolo 3, comma 8, relativa al singolo beneficiario responsabile della trasgressione.
7. 9. Pentangelo.

  Ai commi 7, alinea, e 8, alinea, sostituire le parole: da parte anche di un solo con le seguenti: da parte di un.

  Conseguentemente, dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. Le decurtazioni e le decadenze previste ai commi 7, 8 e 9 si applicano alla quota del Rdc ascrivibile al componente responsabile della trasgressione, determinata ai sensi del decreto ministeriale di cui all'articolo 3, comma 7.
7. 7. Epifani, Rostan, Fassina, Fornaro.

Pag. 97

  Al comma 10, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Avverso i provvedimenti sanzionatori previsti dal presente articolo e relativi a provvedimenti di decurtazione, revoca o decadenza, è ammesso ricorso al Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui al comma 12, articolo 21, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.
7. 3. De Filippo, Carnevali, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Sopprimere il comma 11.
7. 18. Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gemmato, Silvestroni.

  Sopprimere il comma 15.
*7. 4. Rizzo Nervo, De Filippo, Carnevali, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Schirò, Siani.

  Sopprimere il comma 15.
*7. 10. Pentangelo, Musella, Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Rotondi, Scoma, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli, Pella, Versace.

  Sopprimere il comma 15.
*7. 19. Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gemmato.

  Al comma 15 aggiungere in fine, il seguente periodo: Ai fini dell'attività di verifica e controllo di cui al presente comma, nonché per l'attivazione dei progetti di cui all'articolo 4, comma 15, per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 è attribuito ai comuni un contributo per un importo complessivo di 500 milioni da ripartire con decreto del Ministro dell'interno, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e di intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

  Conseguentemente, all'articolo 28, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, alinea, sostituire le parole: 4.719,1 milioni di euro per l'anno 2019, in 8.717,1 milioni di euro per l'anno 2020, in 9.266,5 milioni di euro per l'anno 2021, in 8.437,2 milioni di euro per l'anno 2022, in 6.646,7 milioni di euro per l'anno 2023, in 4.202,5 milioni di euro per l'anno 2024, in 3.279,5 milioni di euro per l'anno 2025, in 2.315,3 milioni di euro per l'anno 2026, in 2.685,8 milioni di euro per l'anno 2027 e in 2.214,2 milioni di euro annui decorrere dall'anno 2028 con le seguenti: 5.219,1 milioni di euro per l'anno 2019, in 9.217,1 milioni di euro per l'anno 2020, in 9.766,5 milioni di euro per l'anno 2021, in 8.937,2 milioni di euro per l'anno 2022, in 7.146,7 milioni di euro per l'anno 2023, in 4.702,5 milioni di euro per l'anno 2024, in 3.779,5 milioni di euro per l'anno 2025, in 2.815,3 milioni di euro per l'anno 2026, in 3.185,8 milioni di euro per l'anno 2027 e in 2.714,2 milioni di euro annui decorrere dall'anno 2028;
   b) al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente: c-bis) quanto a 500 milioni di euro per gli anni 2019, 2020, 2021 mediante la riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui all'articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 per un importo pari a 500 milioni di euro per gli anni 2019, 2020, 2021. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
7. 14. Musella, Zangrillo, Polverini, Fatuzzo, Cannatelli, Rotondi, Scoma, Pedrazzini, Pag. 98Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

ART. 7-bis

  Dopo l'articolo 7-bis, inserire il seguente:

Art. 7-ter.
  1. Nei confronti del richiedente cui è applicata una misura cautelare personale, anche adottata all'esito di convalida dell'arresto o del fermo, nonché al condannato con sentenza non definitiva per taluno dei delitti indicati all'articolo 7, comma 3, l'erogazione del Reddito o della Pensione di cittadinanza è sospesa. La medesima sospensione si applica anche nei confronti del richiedente dichiarato latitante ai sensi dell'articolo 296 del codice di procedura penale o che si è sottratto volontariamente all'esecuzione della pena.
  2. I provvedimenti di sospensione di cui al comma 1 sono adottati con effetto non retroattivo dal giudice che ha emesso la misura, ovvero dal giudice che ha emesso la sentenza di condanna non definitiva, ovvero dal giudice che ha dichiarato la latitanza, ovvero dal giudice dell'esecuzione su richiesta del pubblico ministero che ha emesso l'ordine di esecuzione di cui all'articolo 656 del codice di procedura penale al quale il condannato si è volontariamente sottratto.
  3. Nel primo atto cui è presente l'indagato o l'imputato l'autorità giudiziaria lo invita a dichiarare se beneficia del Reddito di cittadinanza.
  4. Ai fini della loro immediata esecuzione, i provvedimenti di sospensione di cui ai commi 1 e 2 sono comunicati dall'autorità giudiziaria procedente, entro il termine di quindici giorni dalla loro adozione, all'INPS che provvede all'inserimento nelle piattaforme di cui all'articolo 6 che hanno in carico la posizione dell'indagato o imputato o condannato.
  5. La sospensione del beneficio del Reddito di cittadinanza può essere revocata dall'autorità giudiziaria che l'ha disposta, quando risultano mancare, anche per motivi sopravvenuti le condizioni che l'hanno determinata. Ai fini del ripristino dell'erogazione degli importi dovuti, l'interessato deve presentare domanda al competente ente previdenziale allegando ad essa la copia del provvedimento giudiziario di revoca della sospensione della prestazione. Il diritto al ripristino dell'erogazione delle prestazioni previdenziali decorre dalla data di presentazione della domanda e della prescritta documentazione all'ente previdenziale e non ha effetto retroattivo sugli importi maturati durante il periodo di sospensione.
  6. Le risorse derivanti dai provvedimenti di sospensione di cui al comma 1 sono versate annualmente dagli enti interessati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai capitoli di spesa corrispondenti al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura, di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e agli interventi in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 206.
7-bis. 01. Le Relatrici.

ART. 8.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: Al datore di lavoro fino alle parole: di Rdc con le seguenti: Al datore di lavoro che comunica alla piattaforma digitale dedicata al Rdc presso l'ANPAL la disponibilità dei posti vacanti, e che su tali posti assuma a tempo pieno e indeterminato o a tempo determinato o anche somministrato tramite le Agenzie per il lavoro, nonché mediante contratto di apprendistato, soggetti beneficiari di Rdc.
8. 2. Lupi, Colucci, Tondo, Sangregorio.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: Al datore di lavoro aggiungere la seguente: privato.
8. 61. Perconti, Invidia, Tripiedi, Vizzini, Siragusa, Cubeddu, De Lorenzo, Costanzo, Pag. 99Segneri, Bilotti, Ciprini, Davide Aiello, Tucci, Amitrano, Giannone, Pallini, D'Arrando, Massimo Enrico Baroni, Bologna, Lapia, Lorefice, Mammì, Menga, Nappi, Provenza, Sapia, Sarli, Sportiello, Trizzino, Troiano, Leda Volpi.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: a tempo pieno e indeterminato e sostituire le parole da: nel limite dell'importo mensile del Rdc fino a: con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL con le seguenti: fino ad un importo massimo di ventimila euro.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 2.
8. 44. Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gemmato.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: a tempo pieno e indeterminato.

  Conseguentemente, al comma 2, terzo periodo, sopprimere le parole: coerente con profilo formativo sulla base di un contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.
8. 48. Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gemmato.

  Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, sopprimere le parole: a tempo pieno;
   b) dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: In caso di assunzione a tempo parziale l'incentivo di cui al precedente periodo va riproporzionato in base all'orario.
8. 19. Epifani, Rostan, Fassina, Fornaro.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: pieno e, e dopo le parole: di apprendistato aggiungere le seguenti: e a tempo determinato stagionale, secondo le previsioni della legge e della contrattazione collettiva.
8. 29. Polverini, Musella, Zangrillo, Cannatelli, Fatuzzo, Rotondi, Scoma, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: pieno e.

  Conseguentemente, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Al datore di lavoro che comunica alla piattaforma digitale dedicata al Rdc presso l'ANPAL le disponibilità di posti vacanti, e che su tali posti assuma i beneficiari del Rdc con contratto a tempo determinato, di durata non inferiore a 3 mensilità, è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni previdenziali, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite dell'importo mensile del Rdc percepito dal lavoratore all'atto dell'assunzione, per un periodo pari alla differenza tra 18 mensilità e quello già goduto dal beneficiario stesso e, comunque, non superiore a 780 euro mensili e non inferiore a 3 mensilità. In caso di rinnovo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, l'esonero è concesso nella misura fissa di 3 mensilità. Nel caso di assunzioni a tempo parziale, l'importo è rideterminato. Agli eventuali oneri di cui ai due precedenti periodi, si provvede mediante riduzione, nei limiti di 100 milioni di euro annui, del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009.
8. 22. Zangrillo, Gelmini, Polverini, Musella, Cannatelli, Fatuzzo, Rotondi, Scoma, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

Pag. 100

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: pieno e.

  Conseguentemente, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Al datore di lavoro che comunica alla piattaforma digitale dedicata al Rdc presso l'ANPAL le disponibilità di posti vacanti, e che su tali posti assuma i beneficiari del Rdc con contratto a tempo determinato, di durata non inferiore a 3 mensilità, è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni previdenziali, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite dell'importo mensile del Rdc percepito dal lavoratore all'atto dell'assunzione, per un periodo pari alla differenza tra 18 mensilità e quello già goduto dal beneficiario stesso e, comunque, non superiore a 780 euro mensili e non inferiore a tre mensilità. In caso di rinnovo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, l'esonero è concesso nella misura fissa di 3 mensilità. Nel caso di assunzioni a tempo parziale, l'importo è rideterminato.
*8. 23. Cannatelli, Zangrillo, Polverini, Fatuzzo, Bagnasco, Bond, Brambilla, Pedrazzini, Cortelazzo, Mugnai, Musella, Novelli, Rotondi, Scoma.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: pieno e.

  Conseguentemente, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Al datore di lavoro che comunica alla piattaforma digitale dedicata al Rdc presso l'ANPAL le disponibilità di posti vacanti, e che su tali posti assuma i beneficiari del Rdc con contratto a tempo determinato, di durata non inferiore a 3 mensilità, è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni previdenziali, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite dell'importo mensile del Rdc percepito dal lavoratore all'atto dell'assunzione, per un periodo pari alla differenza tra 18 mensilità e quello già goduto dal beneficiario stesso e, comunque, non superiore a 780 euro mensili e non inferiore a tre mensilità. In caso di rinnovo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, l'esonero è concesso nella misura fissa di 3 mensilità. Nel caso di assunzioni a tempo parziale, l'importo è rideterminato.
*8. 42. Eva Lorenzoni, Boldi.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: pieno e.

  Conseguentemente, dopo il terzo periodo aggiungere i seguenti: Il beneficio è riconosciuto anche in caso di lavoro a tempo parziale e a tempo determinato stagionale, secondo le previsioni della legge e della contrattazione collettiva. In tal caso il massimale è proporzionalmente ridotto.
8. 49. Bellucci, Gemmato, Rizzetto, Bucalo.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: pieno e indeterminato inserire le seguenti: o parziale o determinato per un periodo non inferiore a tre mesi,.

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come incrementato dall'articolo 28 del presente decreto-legge e a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
8. 7. De Filippo, Carnevali, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

Pag. 101

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: anche mediante contratto di apprendistato aggiungere le seguenti: nonché con contratto a tempo determinato, di durata non inferiore a 6 mensilità. In caso di rinnovo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, l'esonero è concesso nella misura fissa di 3 mensilità.
8. 4. Lorenzin, Toccafondi, Soverini, Longo.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: di apprendistato aggiungere le seguenti: e a tempo determinato stagionale, secondo le previsioni della legge e della contrattazione collettiva.
8. 28. Polverini, Musella, Zangrillo, Cannatelli, Fatuzzo, Rotondi, Scoma, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: di apprendistato aggiungere le seguenti: o con contratto part-time con orario di lavoro non inferiore al 50 per cento del CCNL applicato.
8. 45. Lollobrigida, Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gemmato.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: soggetti beneficiari di Rdc, aggiungere le seguenti: anche a seguito di trasformazioni di contratti da tempo determinato in tempo indeterminato, o di trasformazioni di contratti part-time in contratti a tempo pieno indeterminato, e.

  Conseguentemente:
   a) al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: lavoro a tempo pieno e indeterminato, aggiungere le seguenti: anche a seguito di trasformazioni di contratti da tempo determinato in tempo indeterminato, o di trasformazioni di contratti part-time in contratti a tempo pieno indeterminato,;
   b) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Gli incentivi di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche in caso di assunzione a tempo parziale indeterminato quando l'orario di lavoro è pari o superiore al 50 per cento dell'orario di lavoro normale; in questo caso l'importo del beneficio è moltiplicato per il rapporto tra l'orario di lavoro a tempo parziale e quello normale.
8. 60. Davide Aiello, Tripiedi, Invidia, Vizzini, Siragusa, Cubeddu, De Lorenzo, Costanzo, Segneri, Bilotti, Ciprini, Tucci, Perconti, Amitrano, Giannone, Pallini, D'Arrando, Massimo Enrico Baroni, Bologna, Lapia, Lorefice, Mammì, Menga, Nappi, Provenza, Sapia, Sarli, Sportiello, Trizzino, Troiano, Leda Volpi.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: beneficiari di Rdc, aggiungere le seguenti: nonché in caso di assunzioni con rapporto di lavoro a tempo parziale con un orario di lavoro superiore al 50 per cento del normale orario di lavoro a tempo pieno previsto dal relativo contratto collettivo nazionale in vigore,.

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come incrementato dall'articolo 28 del presente decreto-legge e a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
8. 8. Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

Pag. 102

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 5 mensilità con le seguenti: 8 mensilità.

  Conseguentemente, all'articolo 28:
   a) al comma 1, sostituire le parole: è incrementato di 116,8 milioni per l'anno 2020 e di 356 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: è incrementato di 86,8 milioni per l'anno 2020 e di 326 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022;
   b) al comma 2, dopo le parole: Agli oneri derivanti aggiungere le seguenti: dall'articolo 8 si fa fronte mediante corrispondente riduzione della dotazione per l'anno 2019 di 30 milioni di euro del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui al decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito in legge con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e.
8. 1. Lupi, Colucci, Tondo, Sangregorio.

  Al comma 1, sostituire il quarto periodo con il seguente: Nel caso di licenziamento del beneficiario di Rdc, effettuato nei 24 mesi successivi all'assunzione, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dell'incentivo fruito, salvo che il licenziamento avvenga per giusta causa o per giustificato motivo.
*8. 50. Bellucci, Gemmato, Rizzetto, Bucalo.

  Al comma 1, sostituire il quarto periodo con il seguente: Nel caso di licenziamento del beneficiario di Rdc, effettuato nei 24 mesi successivi all'assunzione, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dell'incentivo fruito, salvo che il licenziamento avvenga per giusta causa o per giustificato motivo.
*8. 30. Polverini, Zangrillo, Musella, Cannatelli, Fatuzzo, Rotondi, Scoma, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

  Al comma 1, quarto periodo, sostituire la parola: trentasei con la seguente: diciotto.
8. 5. Lorenzin, Toccafondi, Soverini, Longo, Magi.

  Al comma 1, quarto periodo, sopprimere le parole: maggiorato delle sanzioni civili di cui all'articolo 116, comma 8, lettera a), della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
8. 9. Fragomeli, Ubaldo Pagano.

  Al comma 1, quarto periodo, dopo le parole: della legge 23 dicembre 2000, n. 388 aggiungere le seguenti: salvo che la cessazione del rapporto di lavoro avvenga per cause non imputabili alla volontà del datore di lavoro o, comunque,.
8. 47. Lollobrigida, Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gemmato.

  Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con i seguenti: Il datore di lavoro e il beneficiario del Rdc, contestualmente all'assunzione di quest'ultimo, stipulano, ove necessario, un patto di formazione presso il centro per l'impiego ovvero, laddove previsto da provvedimenti regionali, presso i soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, con il quale si garantisce al beneficiario un percorso formativo o di riqualificazione professionale. Il patto di formazione integra il patto per il lavoro.
8. 25. Cannatelli, Zangrillo, Polverini, Fatuzzo, Bagnasco, Bond, Brambilla, Pedrazzini, Cortelazzo, Mugnai, Musella, Novelli, Rotondi, Scoma.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. L'agevolazione è riconosciuta al datore di lavoro anche a seguito di successione di ulteriori proroghe di un contratto inizialmente stipulato a tempo determinato, anche in somministrazione, Pag. 103non inferiore a 6 mesi ovvero non inferiore a tre mesi nelle Regioni meno sviluppate e in transizione, di cui all'articolo 90 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013.
8. 51. Lollobrigida, Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gemmato.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: enti di formazione accreditati aggiungere le seguenti: e i fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
8. 12. De Filippo, Carnevali, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: un Patto di Formazione aggiungere le seguenti: in coerenza ed applicazione del Patto per il lavoro già sottoscritto.
8. 32. Zangrillo, Polverini, Musella, Fatuzzo, Cannatelli, Rotondi, Scoma, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: con accordo con le seguenti: previa intesa.
8. 11. Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani, Serracchiani.

  Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

  Conseguentemente, sopprimere l'articolo 11-bis.
*8. 36. Polverini, Zangrillo, Musella, Cannatelli, Fatuzzo, Rotondi, Scoma, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

  Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

  Conseguentemente, sopprimere l'articolo 11-bis.
*8. 52. Bellucci, Gemmato, Rizzetto, Bucalo.

  Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.
8. 20. Epifani, Rostan, Fassina, Fornaro.

  Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al terzo periodo sopprimere le parole: pieno e e dopo la parola: indeterminato aggiungere le seguenti: anche mediante contratto di apprendistato;
   b) dopo il quinto periodo aggiungere i seguenti: Il beneficio è riconosciuto anche in caso di lavoro a tempo parziale e a tempo determinato stagionale, secondo le previsioni della legge e della contrattazione collettiva. In tal caso il massimale è proporzionalmente ridotto.
8. 53. Bellucci, Gemmato, Rizzetto, Bucalo.

  Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al terzo periodo, dopo la parola: indeterminato aggiungere le seguenti: , anche mediante contratto di apprendistato;
   b) dopo il quinto periodo, aggiungere i seguenti: Il beneficio è riconosciuto anche in caso di lavoro a tempo parziale e a tempo determinato stagionale, secondo le previsioni della legge e della contrattazione collettiva. In tal caso il massimale è proporzionalmente ridotto.
8. 10. Serracchiani, Gribaudo, Carla Cantone, Lacarra, Lepri, Mura, Viscomi, Zan.

Pag. 104

  Al comma 2, sesto periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, ad eccezione del requisito dell'incremento occupazionale netto del numero dei dipendenti, di cui al comma 3.

  Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Agli oneri derivanti dal comma 2, sesto periodo, si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come incrementato dall'articolo 28 del presente decreto-legge e a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
8. 13. Rizzo Nervo, De Filippo, Carnevali, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Schirò, Siani.

  Al comma 2, sostituire il settimo periodo con il seguente: Nel caso di licenziamento del beneficiario di Rdc, effettuato nei 24 mesi successivi all'assunzione, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dell'incentivo fruito, salvo che il licenziamento avvenga per giusta causa o per giustificato motivo.
8. 54. Bellucci, Gemmato, Rizzetto, Bucalo.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Nel caso di interruzione del rapporto di lavoro e successiva assunzione del beneficiario del Rdc presso un diverso datore di lavoro, l'importo residuo dell'incentivo è riconosciuto al datore di lavoro che ha effettuato la nuova assunzione, sulla base delle stesse regole previste ai commi 1 e 2.

  Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: previste ai commi 1 e 2 con le seguenti: di cui al presente articolo.
8. 6. Lorenzin, Toccafondi, Soverini, Longo.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Gli enti di formazione accreditati possono stipulare un Patto di formazione con il quale garantiscono al beneficiario un percorso di riqualificazione professionale finalizzato al reinserimento lavorativo. Il Patto di formazione integra i contenuti del Patto per il lavoro. Il mancato rispetto degli obblighi derivanti dal Patto per la formazione è comunicato al Centro per l'impiego o all'operatore privato presso il quale è stato sottoscritto il Patto per il lavoro e, per il loro tramite, all'INPS, per l'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 7, comma 5, lettera c), del presente decreto-legge. Agli oneri di cui al presente comma, stimati in 303.750.000 si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
8. 24. Cannatelli, Zangrillo, Polverini, Fatuzzo, Bagnasco, Bond, Brambilla, Pedrazzini, Cortelazzo, Mugnai, Musella, Novelli, Rotondi, Scoma.

  Al comma 3, sopprimere il primo periodo.
*8. 37. Polverini, Zangrillo, Musella, Cannatelli, Fatuzzo, Rotondi, Scoma, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

  Al comma 3, sopprimere il primo periodo.
*8. 55. Bellucci, Gemmato, Rizzetto, Bucalo.

  Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: ai lavoratori a tempo indeterminato con le seguenti: alle assunzioni che determinano un incremento occupazionale netto del numero di dipendenti equivalente a tempo pieno, con riferimento ai Pag. 105soli rapporti di lavoro a tempo indeterminato.
8. 33. Pentangelo.

  Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: un beneficio addizionale pari a sei mensilità del Rdc, nei limiti di 780 euro mensili con le seguenti: un contributo straordinario di diecimila euro.

  Conseguentemente, all'articolo 12, sopprimere il comma 3.
8. 56. Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gemmato, Silvestroni.

  Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: nei limiti di 780 euro con le seguenti: nei limiti di 530 euro.
8. 34. Pentangelo.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Al fine di incentivare lo sviluppo delle iniziative finalizzate alla creazione di nuova autoimprenditorialità e di lavoro autonomo, previste dal precedente comma 4, mediante l'accesso agli strumenti di microfinanza, con particolare riguardo ai giovani e alle donne, è assegnato all'Ente nazionale per il microcredito un contributo di 1.000.000 di euro per l'anno 2019.

  Conseguentemente, all'articolo 28, comma 2, dopo le parole: Agli oneri derivanti aggiungere le seguenti: dall'articolo 8, comma 4-bis, si fa fronte mediante corrispondente riduzione della dotazione per l'anno 2019 di 1 milione di euro del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui al decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito in legge con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e.
8. 3. Lupi, Colucci, Tondo, Sangregorio.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo denominato «Fondo per la riduzione del cuneo fiscale», con una dotazione pari a 2.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, interamente destinato alla copertura finanziaria di interventi per la riduzione del costo del lavoro per datori di lavoro e lavoratori.
8. 57. Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gemmato, Silvestroni.

  Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e sono da considerarsi aggiuntive agli incentivi alle assunzioni previsti dall'articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68.

  Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Agli eventuali maggiori oneri derivanti dal comma 5, nei limiti di 45 milioni di euro per il 2019 e 65 milioni all'anno 2020, si provvede mediante riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
8. 41. Pedrazzini, Versace, Dall'Osso, Zangrillo, Polverini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Mugnai, Novelli, Cortelazzo, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma.

  Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e sono da considerarsi aggiuntive agli incentivi alle assunzioni Pag. 106previsti dall'articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68.

  Conseguentemente, dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
  5-bis. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dal comma 5, sono a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
8. 40. Pedrazzini, Versace, Dall'Osso, Zangrillo, Polverini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Mugnai, Novelli, Cortelazzo, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma.

  Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e sono da considerarsi aggiuntivi alle assunzioni previste dall'articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68.
*8. 15. Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani, Serracchiani.

  Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e sono da considerarsi aggiuntivi alle assunzioni previste dall'articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68.
*8. 21. Epifani, Rostan, Fassina, Fornaro.

  Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e sono da considerarsi aggiuntivi alle assunzioni previste dall'articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68.
*8. 58. Bellucci, Rizzetto, Silvestroni, Bucalo, Gemmato.

  Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le medesime agevolazioni non spettano ai datori di lavoro che non siano in regola con gli obblighi di assunzione previsti dall'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68, fatta salva l'ipotesi di assunzione di beneficiario di reddito di cittadinanza iscritto alle liste di cui alla medesima legge, e sono da considerarsi aggiuntive agli incentivi alle assunzioni previsti dall'articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68.
8. 14. Gribaudo.

  Sostituire il comma 6, con il seguente:
  6. Le agevolazioni di cui al presente articolo non presentano profili di selettività e non determinano, ai sensi della regolamentazione europea in tema di aiuti di Stato, impatti sulla concorrenza o gli scambi tra gli Stati membri della Unione Europea.
8. 62. Provenza, D'Arrando, Massimo Enrico Baroni, Bologna, Lapia, Lorefice, Mammì, Menga, Nappi, Sapia, Sarli, Sportiello, Trizzino, Troiano, Leda Volpi, Invidia, Tripiedi, Vizzini, Siragusa, Cubeddu, De Lorenzo, Costanzo, Segneri, Bilotti, Ciprini, Davide Aiello, Tucci, Perconti, Amitrano, Giannone, Pallini.

  Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La presente disposizione non si applica all'ammontare dell'incentivo riconosciuto agli enti di formazione accreditati secondo quanto previsto dal precedente comma 2.
*8. 35. Cannatelli, Musella, Zangrillo, Polverini, Fatuzzo, Rotondi, Scoma, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

  Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La presente disposizione non si applica all'ammontare dell'incentivo riconosciuto agli enti di formazione accreditati secondo quanto previsto dal precedente comma 2.
*8. 43. Eva Lorenzoni, Boldi.

  Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: presente articolo, inserire la seguente: non
8. 16. Lepri.

Pag. 107

  Al comma 7, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Allo stesso modo, gli enti di formazione di cui al comma 2 possono trasformare l'esonero contributivo, di cui allo stesso comma 2, in credito di imposta.
8. 63. Costanzo, Invidia, Tripiedi, Vizzini, Siragusa, Cubeddu, De Lorenzo, Segneri, Bilotti, Ciprini, Davide Aiello, Tucci, Perconti, Amitrano, Giannone, Pallini, D'Arrando, Massimo Enrico Baroni, Bologna, Lapia, Lorefice, Mammì, Menga, Nappi, Provenza, Sapia, Sarli, Sportiello, Trizzino, Troiano, Leda Volpi.

  Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
  7-bis. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, ai datori di lavoro domestico di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 339, con le modalità stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
  7-ter. Agli oneri derivanti dal comma 7-bis si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
8. 17. De Filippo, Carnevali, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani, Serracchiani.

  Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
  7-bis. Gli incentivi di cui ai commi precedenti sono riconosciuti, in quanto compatibili, anche in assenza dei requisiti propri dell'impresa ai datori di lavoro domestico di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 339, con le modalità stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
  7-ter. Agli oneri derivanti dal comma 7-bis, nel limite di spesa pari a 50 milioni di euro, si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
8. 26. Polverini, Gelmini, Musella, Zangrillo, Cannatelli, Fatuzzo, Rotondi, Scoma, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

  Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
  7-bis. Gli incentivi di cui ai commi precedenti sono riconosciuti, in quanto compatibili, anche in assenza dei requisiti propri dell'impresa ai datori di lavoro domestico di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 339, con le modalità stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
  7-ter. Agli oneri derivanti dal comma 7-bis, si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 255 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
8. 27. Polverini, Gelmini, Musella, Zangrillo, Cannatelli, Fatuzzo, Rotondi, Scoma, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono maggiorate per i datori di lavoro e gli enti di formazione accreditati o i servizi di intermediazione che assumono beneficiari di reddito di cittadinanza iscritti al collocamento mirato, e per le Pag. 108persone con disabilità che avviano una propria attività autonoma o danno vita a una società individuale o una cooperativa sociale.
8. 59. Bellucci, Rizzetto, Silvestroni, Bucalo, Gemmato.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Servizio sociale professionale e incremento della quota del Fondo Povertà destinata al finanziamento degli interventi e dei servizi sociali).

  1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il comma 200 è sostituito dal seguente:
  «200. Al fine di riconoscere il servizio sociale professionale quale funzione fondamentale dei comuni, secondo quanto stabilito dall'articolo 14, comma 27, lettera g), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di garantire, contestualmente, la funzionalità a regime dell'infrastruttura sociale e dei servizi per il contrasto alla povertà, nei limiti dei due terzi delle risorse di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, attribuite a ciascun ambito territoriale, possono essere effettuate assunzioni di assistenti sociali in deroga ai divieti e ai vincoli di contenimento della spesa di personale previsti dalla legislazione vigente, anche da parte di amministrazioni in situazione di soprannumerarietà ovvero in condizioni strutturalmente deficitarie o in stato di dissesto, ai sensi degli articoli 242 e seguenti del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».
  2. All'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, il primo periodo è sostituito dal seguente: «La quota del Fondo Povertà destinata al rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali, di cui al comma 2, è pari, in sede di prima applicazione, a 297 milioni di euro per l'anno 2018, a 547 milioni di euro per l'anno 2019 e a 720 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, inclusivi delle risorse di cui al comma 9».

  Conseguentemente,
   a) all'articolo 12, sopprimere il comma 3;
   b) all'articolo 28, comma 1, sostituire le parole: 356 milioni con le seguenti: 106 milioni e aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il suddetto Fondo è ridotto di 250 milioni di euro per l'anno 2021.
8. 01. Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani, Serracchiani.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

  1. All'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, primo periodo, le parole: «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «ventiquattro mesi» e le parole da: «il contratto» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «Per i periodi di lavoro eccedenti i primi dodici mesi, i contratti collettivi possono subordinare la prosecuzione, il rinnovo o la proroga del contratto alla sussistenza di almeno una delle seguenti condizioni:»;
   b) al comma 4, secondo periodo, le parole: «in caso di rinnovo» sono sostituite dalle seguenti: «ove tale requisito sia previsto dai contratti collettivi,» e le parole da: «in caso di proroga» fino alla fine del periodo sono soppresse.
8. 03. Cannatelli, Zangrillo, Polverini, Fatuzzo, Bagnasco, Bond, Brambilla, Pedrazzini, Cortelazzo, Mugnai, Musella, Novelli, Rotondi, Scoma.

Pag. 109

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

  1. Al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 19, dopo il comma 1-bis, è aggiunto il seguente:
  «1-ter. Le condizioni di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano nel caso di assunzione a tempo determinato di beneficiari del Reddito di cittadinanza.».
   b) all'articolo 21, dopo il comma 01, è aggiunto il seguente:
  «01-bis. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano nel caso in cui il contratto a tempo determinato sia stato sottoscritto da beneficiari del Reddito di cittadinanza».
   c) all'articolo 31, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché di beneficiari del Reddito di cittadinanza».
*8. 010. Eva Lorenzoni, Boldi.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

  1. Al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 19, dopo il comma 1-bis, è aggiunto il seguente:
  «1-ter. Le condizioni di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano nel caso di assunzione a tempo determinato di beneficiari del Reddito di cittadinanza.».
   b) all'articolo 21, dopo il comma 01, è aggiunto il seguente:
  «01-bis. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano nel caso in cui il contratto a tempo determinato sia stato sottoscritto da beneficiari del Reddito di cittadinanza».
   c) all'articolo 31, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché di beneficiari del Reddito di cittadinanza».
*8. 014. Cannatelli, Zangrillo, Polverini, Fatuzzo, Bagnasco, Bond, Brambilla, Pedrazzini, Cortelazzo, Mugnai, Musella, Novelli, Rotondi, Scoma.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

  1. Al comma 01 dell'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 sono premesse le seguenti parole: «Ove previste dai contratti collettivi,».
8. 02. Cannatelli, Zangrillo, Polverini, Fatuzzo, Bagnasco, Bond, Brambilla, Pedrazzini, Cortelazzo, Mugnai, Musella, Novelli, Rotondi, Scoma.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.
(Incentivi all'occupazione stabile e riduzione del cuneo fiscale)

  1. Al fine di incentivare l'occupazione stabile, a decorrere dal 1o maggio 2019 e fino al 31 dicembre 2023 e nei limiti di spesa di cui al comma 3, agli oneri contributivi per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato derivanti dalla trasformazione di contratti di lavoro a termine già attivati alla data di entrata in vigore della legge 9 agosto 2018, n. 96, si applicano le seguenti misure di riduzione:
   a) 25 per cento sulla quota a carico del datore di lavoro e 5 per cento sulla quota a carico del lavoratore per la durata dei primi dodici mesi dalla data di trasformazione del contratto e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2023;
   b) 15 per cento sulla quota a carico del datore di lavoro e 5 per cento sulla quota a carico del lavoratore per la durata Pag. 110dei dodici mesi successivi al periodo di cui alla lettera a) e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2023;
   c) 10 per cento sulla quota a carico del datore di lavoro e 5 per cento sulla quota a carico del lavoratore per la durata massima dei trentasei mesi successivi al periodo di cui alla lettera b) e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2023.

  2. Al fine di promuovere il rilancio dei consumi, a decorrere dal 1o maggio 2019 e fino al 31 dicembre 2023, ai redditi da lavoro derivanti dai rapporti di cui al comma 1 le aliquote IRPEF stabilite dall'articolo 11, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono applicate con le seguenti riduzioni:
   a) 40 per cento per la durata dei primi dodici mesi di rapporto lavorativo e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2023;
   b) 25 per cento per la durata dodici mesi di rapporto lavorativo successivi al periodo di cui alla lettera a) e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2023;
   c) 15 per cento per la durata dei trentasei mesi di rapporto lavorativo successivi al periodo di cui alla lettera b) e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2023.

  3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo pari a 1.800 milioni di euro per l'anno 2019, a 2.400 milioni di euro per l'anno 2020, e a 4.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 aprile 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.800 milioni di euro per l'anno 2019, a 2.400 milioni di euro per l'anno 2020, e a 4.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2019, per la previsione relativa agli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».
*8. 09. Rizzetto, Bucalo, Zucconi.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.
(Incentivi all'occupazione stabile e riduzione del cuneo fiscale)

  1. Al fine di incentivare l'occupazione stabile, a decorrere dal 1o maggio 2019 e fino al 31 dicembre 2023 e nei limiti di spesa di cui al comma 3, agli oneri contributivi per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato derivanti dalla trasformazione di contratti di lavoro a termine già attivati alla data di entrata in vigore della legge 9 agosto 2018, n. 96, si applicano le seguenti misure di riduzione:
   a) 25 per cento sulla quota a carico del datore di lavoro e 5 per cento sulla quota a carico del lavoratore per la durata dei primi dodici mesi dalla data di trasformazione del contratto e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2023;
   b) 15 per cento sulla quota a carico del datore di lavoro e 5 per cento sulla quota a carico del lavoratore per la durata Pag. 111dei dodici mesi successivi al periodo di cui alla lettera a) e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2023;
   c) 10 per cento sulla quota a carico del datore di lavoro e 5 per cento sulla quota a carico del lavoratore per la durata massima dei trentasei mesi successivi al periodo di cui alla lettera b) e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2023.

  2. Al fine di promuovere il rilancio dei consumi, a decorrere dal 1o maggio 2019 e fino al 31 dicembre 2023, ai redditi da lavoro derivanti dai rapporti di cui al comma 1 le aliquote IRPEF stabilite dall'articolo 11, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono applicate con le seguenti riduzioni:
   a) 40 per cento per la durata dei primi dodici mesi di rapporto lavorativo e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2023;
   b) 25 per cento per la durata dodici mesi di rapporto lavorativo successivi al periodo di cui alla lettera a) e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2023;
   c) 15 per cento per la durata dei trentasei mesi di rapporto lavorativo successivi al periodo di cui alla lettera b) e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2023.

  3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo pari a 1.800 milioni di euro per l'anno 2019, a 2.400 milioni di euro per l'anno 2020, e a 4.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 aprile 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.800 milioni di euro per l'anno 2019, a 2.400 milioni di euro per l'anno 2020, e a 4.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2019, per la previsione relativa agli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».
*8. 012. Zangrillo, Gelmini, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.
(Reddito di dignità)

  1. Al fine di promuovere l'occupazione, ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1o aprile 2019, assumono lavoratori con contratto di lavoro subordinato a termine, ovvero con contratto di apprendistato, è riconosciuta, a domanda e per un periodo di sei mesi purché il contratto abbia durata almeno annuale, il Reddito di dignità quale contributo a copertura di una quota del relativo trattamento salariale, nel limite massimo di un importo pari a 2.800 euro annui e nel limite di spesa complessivo di 110 milioni di euro per l'anno 2019 e di 140 milioni di euro annui a decorrere dal 2020.
  2. Al fine di promuovere l'occupazione stabile, ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 10 aprile 2019, assumono lavoratori con contratto di lavoro subordinato Pag. 112a tempo indeterminato a tutele crescenti, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, ovvero trasformino il contratto a tempo determinato, purché attivato prima del 31 gennaio 2019, il Reddito di dignità è riconosciuto, a domanda e per un periodo massimo di sei mesi, a copertura di una quota percentuale del relativo trattamento salariale, nel limite massimo di un importo pari a 11.000 euro e nel limite di spesa complessivo di 1.900 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2.300 milioni di euro annui.
  3. Nei casi di cui al comma 1, al medesimo datore privato che procede alla trasformazione dei contratti a termine o di apprendistato in essere, entro il 1o dicembre 2019, il Reddito di dignità è riconosciuto, a domanda e per un periodo massimo di dodici mesi, a copertura di una quota percentuale del relativo trattamento salariale, nel limite massimo di un importo pari a 20.000 euro e nel limite di spesa complessivo di 1.300 milioni di euro per l'anno 2019 e di 3.600 milioni di euro annui.
  4. Ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, i datori di lavoro privati e i lavoratori di cui ai commi 1, 2 e 3 sono esonerati dal versamento dei contributi previdenziali, dei premi e contributi dovuti all'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). La misura di cui ai commi 1, 2 e 3 non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi.
  5. A carico dei datori di lavoro privati che beneficiano delle somme di cui ai commi 2 e 3 e che nei successivi dodici mesi licenziano uno o più lavoratori, la somma di cui all'articolo 2, comma 31 della legge 28 giugno 2012, n. 92 è dovuta nella misura del 65 per cento.
  6. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di riconoscimento delle somme di cui ai commi 1, 2 e 3.
  7. Se il lavoratore assunto ai sensi dei commi da 1 a 3 risulta al momento dell'assunzione beneficiario di Rdc, le agevolazioni previste dai commi 1 e 2 dell'articolo 8 si intendono assorbite nell'importo di Reddito di dignità riconosciuto, fatte salve le agevolazioni previste in favore degli enti di formazione di cui al medesimo comma 2.
  8. Al Reddito di dignità si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 6, della presente legge.
  9. Ai maggiori oneri derivanti dall'istituzione e dall'erogazione del Reddito di dignità, nei limiti di spesa complessivi pari a 3.340 milioni di euro per l'anno 2019 e pari a 6.040 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti dalla riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 per un importo pari a 3.340 milioni di euro per l'anno 2019 e pari a 6.040 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».
8. 013. Zangrillo, Gelmini, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

Pag. 113

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

  1. All'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, dopo le parole: «contratti di formazione e lavoro» sono inserite le seguenti: «per soggetti fino a 35 anni di età».
8. 011. Eva Lorenzoni, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Moschioni, Piccolo, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Tiramani, Ziello.

ART. 9.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Nella fase di prima applicazione del presente decreto, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, l'ANPAL invia l'assegno di ricollocazione (AdR) di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, ai beneficiari di Rdc tenuti, ai sensi dell'articolo 4, comma 7, a stipulare il Patto per il lavoro con il centro per l'impiego, qualora, decorsi sessanta giorni dalla data di liquidazione della prestazione, non siano stati convocati dal centro per l'impiego. L'assegno di ricollocazione, graduato in funzione del profilo personale di occupabilità, può essere speso presso i soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 12 del medesimo decreto legislativo n. 150 del 2015.

  Conseguentemente:
   a) dopo il comma 1 inserire i seguenti:
  1-bis. L'assegno di ricollocazione di cui al comma 1, è inoltre inviato, entro sessanta giorni dalla presentazione della dichiarazione di disponibilità al lavoro, a tutti beneficiari di Rdc tenuti, ai sensi dell'articolo 4, comma 7, a stipulare il Patto per il lavoro con il centro per l'impiego, di età compresa tra 18 e 29 anni. I medesimi soggetti sono iscritti di ufficio al programma Garanzia Giovani qualora ne ricorrano i requisiti.
  1-ter. In aggiunta a quanto previsto dai commi 1 e 1-bis, l'assegno di ricollocazione può essere richiesto volontariamente da tutti i beneficiari di Rdc che non ricadano in una delle cause di esclusione dagli obblighi di cui all'articolo 4, comma 2.
  1-quater. Qualora i soggetti di cui ai commi 1 e 1-bis non abbiano ancora effettuato la dichiarazione di disponibilità al lavoro, l'ANPAL li invita ad effettuarla entro trenta giorni, pena la decadenza dalla prestazione.
   b) al comma 4, sostituire le parole: di cui all'articolo 4, comma 9 con le seguenti: di cui all'articolo 4, comma 11.
9. 11. Vizzini, Pallini, Invidia, Tripiedi, Siragusa, Cubeddu, De Lorenzo, Costanzo, Segneri, Bilotti, Ciprini, Davide Aiello, Tucci, Perconti, Amitrano, Giannone, D'Arrando, Massimo Enrico Baroni, Bologna, Lapia, Lorefice, Mammì, Menga, Nappi, Provenza, Sapia, Sarli, Sportiello, Trizzino, Troiano, Leda Volpi.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: oppure presso i soggetti autorizzati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il supporto alla ricollocazione professionale (sezione 5 albo informatico).
9. 9. Eva Lorenzoni, Caffaratto.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'assegno di ricollocazione è maggiorato nel caso in cui il beneficiario sia un soggetto con disabilità.
9. 10. Bellucci, Rizzetto, Silvestroni, Bucalo, Gemmato.

  Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: dodici mesi.
9. 1. Lorenzin, Toccafondi, Soverini, Longo.

Pag. 114

  Al comma 3, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
   f-bis) un bilancio di competenze, anche attraverso colloqui psicoattitudinali e test per la valutazione delle soft skill.
9. 8. Eva Lorenzoni, Caffaratto.

  Al comma 5, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: tenuto anche conto che, nel caso in cui si fornisca assistenza all'inserimento lavorativo di persone con disabilità l'assegno di ricollocazione deve avere un ammontare maggiorato.
9. 3. Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani, Serracchiani.

  Sopprimere il comma 7.

  Conseguentemente:
   a) all'articolo 12, comma 3, sostituire le parole: 50 milioni con le seguenti: 30 milioni;
   b) all'articolo 28, comma 1, sostituire le parole: 356 milioni con le seguenti: 336 milioni;
   c) all'articolo 28, dopo il comma 4, aggiungere il seguente: «4-bis) all'articolo 1, comma 258, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «480 milioni di euro per l'anno 2019 e a 420 milioni di euro per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «460 milioni di euro per l'anno 2019 e a 400 milioni di euro per l'anno 2020».
9. 4. Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Sostituire il comma 7 con il seguente:
  7. Al fine di garantire un servizio di assistenza intensiva alla ricollocazione ai disoccupati percettori di NASpI da oltre quattro mesi, fino all'approvazione della delibera del Consiglio di Amministrazione di ANPAL di cui al comma 5, l'erogazione dell'assegno di ricollocazione ai soggetti di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, prosegue secondo quanto definito dalla Delibera del Consiglio di amministrazione ANPAL n. 14 del 16 ottobre 2018.
*9. 2. Lorenzin, Toccafondi, Soverini, Longo.

  Sostituire il comma 7 con il seguente:
  7. Al fine di garantire un servizio di assistenza intensiva alla ricollocazione ai disoccupati percettori di NASpI da oltre quattro mesi, fino all'approvazione della delibera del Consiglio di Amministrazione di ANPAL di cui al comma 5, l'erogazione dell'assegno di ricollocazione ai soggetti di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, prosegue secondo quanto definito dalla Delibera del Consiglio di amministrazione ANPAL n. 14 del 16 ottobre 2018.
*9. 14. Polverini, Musella, Zangrillo, Fatuzzo, Cannatelli, Rotondi, Scoma, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

  Sostituire il comma 7 con il seguente:
  7. Fino alla data del 31 dicembre 2021 l'erogazione dell'assegno di ricollocazione riconosciuta ai soggetti di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, è estesa anche ai beneficiari del reddito di cittadinanza di cui al presente decreto, nel limite di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 100 milioni di euro per l'anno 2021.

  Conseguentemente, all'articolo 27, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e le parole: «e di 1,25 per gli apparecchi di cui alla lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «e di 1,75 per gli apparecchi di cui alla lettera b)».
9. 7. Epifani, Rostan, Fassina, Fornaro.

Pag. 115

  Al comma 7 sostituire le parole: è sospesa con le seguenti: viene monitorata bimestralmente, per verificare la compatibilità della spesa con l'erogazione, prioritaria, del reddito di cittadinanza.

  Conseguentemente, all'articolo 10:
   a) al comma 1 dopo le parole: è responsabile del monitoraggio dell'attuazione del Rdc aggiungere le seguenti: e della compatibilità con l'erogazione dell'Adr;
   b) alla rubrica, dopo le parole: del Rdc aggiungere le seguenti: e dell'Adr.
9. 13. Lollobrigida, Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gemmato.

  Al comma 7, sostituire la parola: sospesa, con le seguenti: concessa qualora utilizzata presso agenzie private accreditate.
9. 5. Lepri.

  Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La sospensione dell'erogazione dell'assegno di ricollocazione non si applica ai soggetti a quali l'assegno sia stato già riconosciuto alla data di entrata in vigore del presente decreto.
9. 6. De Filippo, Carnevali, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

ART. 9-BIS.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
9-bis. 3. Rizzetto, Bucalo, Zucconi.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
  c-bis) l'ultimo capoverso dell'articolo 1, comma 309, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e l'ultimo capoverso dell'articolo 1, comma 605, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono abrogati.
9-bis. 2. Serracchiani.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Con effetto dal 1o gennaio 2019, l'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 605, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è abrogato. È altresì abrogato, dalla medesima data, l'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 309, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Conseguentemente, dall'anno 2019, l'aliquota di prelevamento di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, è ripristinata nella misura dello 0,226 per cento.
9-bis. 1. Serracchiani, Gribaudo, Carla Cantone, Lacarra, Lepri, Mura, Viscomi, Zan.

ART. 10.

  Al comma 1, dopo le parole: responsabile del monitoraggio aggiungere le seguenti: e della valutazione.
*10. 6. Gribaudo.

  Al comma 1, dopo le parole: responsabile del monitoraggio aggiungere le seguenti: e della valutazione.
*10. 5. Carnevali.

  Al comma 1 sostituire le parole: e dall'ANPAL, con le seguenti:, dall'ANPAL e dall'Osservatorio di cui al comma 2-bis;

  Conseguentemente, dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
  2-bis. È istituito un Osservatorio sulle povertà, presieduto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e costituito da rappresentanti delle amministrazioni componenti la Rete della protezione e dell'inclusione Pag. 116sociale, dell'INPS, dell'ISTAT, delle parti sociali e degli enti del Terzo settore rappresentativi in materia di contrasto alla povertà, per un numero massimo di venti componenti, inclusi tre esperti individuati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali. La composizione e le modalità di funzionamento dell'Osservatorio sulle povertà sono definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. L'Osservatorio sulle povertà dura in carica tre anni ed è rinnovabile.
  2-ter. L'Osservatorio di cui al comma 2-bis ha i seguenti compiti:
   a) predispone un rapporto biennale sulla povertà, trasmesso alle Camere, in cui sono formulate analisi e proposte in materia di contrasto alla povertà, anche con riferimento alla povertà educativa, alla povertà alimentare e alla povertà estrema;
   b) promuove l'attuazione del Rdc, evidenziando eventuali problematiche riscontrate, anche a livello territoriale;
   c) esprime il proprio parere sul Rapporto annuale di monitoraggio sull'attuazione del Rdc.

  2-quater. Agli oneri derivanti dai commi 2-bis e 2-ter, pari a 500.000 euro a decorrere dall'anno 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
10. 12. Polverini, Musella, Zangrillo, Cannatelli, Fatuzzo, Rotondi, Scoma, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

  Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: il Rapporto annuale fino alla fine del comma, con le seguenti: una Relazione Annuale al Parlamento sulle modalità di attuazione e gli obiettivi conseguiti, da consegnare entro il 1o marzo dell'anno successivo, e pubblicata nel sito internet istituzionale del medesimo Ministero.
10. 2. Lorenzin, Toccafondi, Soverini, Longo.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al fine di valutare l'impatto della misura sulle persone con disabilità e caregiver familiari, vengono definiti flussi informativi specifici che, previa elaborazione ed analisi, confluiranno in una sezione dedicata del Rapporto annuale. Al fine di integrare le diverse prospettive di analisi e valutazione, viene assicurato il coinvolgimento delle Associazioni di rappresentanza delle persone con disabilità e dei caregiver familiari nel processo di monitoraggio, anche al fine di individuare congiuntamente aree di miglioramento e sviluppo dei processi e dei percorsi con particolare riferimento al raccordo delle misure di cui al presente decreto con le politiche, programmi, misure dedicate alle persone con disabilità e ai caregiver familiari.
10. 13. Versace, Gelmini, Dall'Osso, Pedrazzini, Zangrillo, Polverini, Bagnasco, Brambilla, Mugnai, Novelli, Cortelazzo, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma.

  Al comma 2, dopo le parole: Ai compiti aggiungere le seguenti: relativi al monitoraggio.

  Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Per i compiti relativi alla valutazione di cui al comma 1, è costituito con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Comitato scientifico per il monitoraggio e la valutazione del Rdc, organo indipendente composto da esperti di comprovata competenza. È compito del Pag. 117Comitato assicurare la qualità metodologica e scientifica dei processi di monitoraggio e valutazione. Il Comitato, inoltre, definisce gli indicatori più appropriati, di natura quantitativa e qualitativa, concernenti l'attuazione del Rdc e il suo impatto sulla popolazione interessata, e garantisce l'informazione in materia di monitoraggio e valutazione sia verso i rappresentanti istituzionali sia verso l'opinione pubblica. Agli oneri derivanti dall'attività del Comitato, si provvede attraverso il Fondo per il Reddito di cittadinanza.
*10. 7. Carnevali.

  Al comma 2, dopo le parole: Ai compiti aggiungere le seguenti: relativi al monitoraggio.

  Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Per i compiti relativi alla valutazione di cui al comma 1, è costituito con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Comitato scientifico per il monitoraggio e la valutazione del Rdc, organo indipendente composto da esperti di comprovata competenza. È compito del Comitato assicurare la qualità metodologica e scientifica dei processi di monitoraggio e valutazione. Il Comitato, inoltre, definisce gli indicatori più appropriati, di natura quantitativa e qualitativa, concernenti l'attuazione del Rdc e il suo impatto sulla popolazione interessata, e garantisce l'informazione in materia di monitoraggio e valutazione sia verso i rappresentanti istituzionali sia verso l'opinione pubblica. Agli oneri derivanti dall'attività del Comitato, si provvede attraverso il Fondo per il Reddito di cittadinanza.
*10. 10. Gribaudo.

  Al comma 2, sopprimere la parola: anche.
10. 3. Lorenzin, Toccafondi, Soverini, Longo.

  Al comma 2, sostituire le parole da: nel limite delle risorse finanziarie fino alla fine del comma con le seguenti: mediante l'utilizzo delle risorse, per una quota pari all'uno per mille, del Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
10. 8. Rizzo Nervo, De Filippo, Carnevali, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Schirò, Siani.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Nell'ambito dell'attività di valutazione del Rdc, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, incarica l'INAPP di emanare un bando pubblico di selezione della durata biennale affinché sia resa possibile ad organismi terzi di provata professionalità accademica e scientifica una attività di valutazione indipendente del Reddito di cittadinanza, così come avviene secondo le regole europee.
10. 4. Lorenzin, Toccafondi, Soverini, Longo.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali presenta al Parlamento, dopo i primi diciotto mesi di erogazione del reddito di cittadinanza e successivamente ogni sei mesi, una relazione contenente i dati sull'applicazione del reddito di cittadinanza, con particolare riguardo al numero di lavoratori impiegati, al numero dei benefici economici concessi, alle eventuali modifiche migliorative da apportare al medesimo reddito di cittadinanza, nonché agli eventuali rinnovi del medesimo reddito di cittadinanza ed alle cause di tali rinnovi.
10. 1. Lupi, Colucci, Tondo, Sangregorio.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. In relazione a quanto previsto all'articolo 11, comma 1, del presente Pag. 118decreto, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto stesso è istituito l'Osservatorio per il contrasto alla povertà, di seguito denominato Osservatorio. La composizione dell'Osservatorio, per un massimo di quindici componenti, è definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, prevedendo una adeguata partecipazione delle parti sociali e degli enti di Terzo settore operanti in materia. L'Osservatorio ha il compito di monitorare le politiche nazionali di contrasto alla povertà, con particolare attenzione agli effetti dell'attuazione del Rdc e della Pensione di cittadinanza, e il loro coordinamento con le politiche regionali e locali in materia. L'Osservatorio predispone altresì linee guida e pareri per la risoluzione delle principali criticità riscontrate, esprimendo altresì il proprio parere sul Rapporto annuale sull'attuazione del Rdc di cui al comma 1. Ai membri dell'Osservatorio non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o altro emolumento comunque denominato. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al precedente periodo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
10. 11. Rostan, Epifani, Fornaro, Fassina.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. È istituito un Osservatorio sulle povertà, di seguito denominato «Osservatorio», presieduto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali. L'Osservatorio è costituito da rappresentanti delle amministrazioni componenti la Rete della protezione e dell'inclusione sociale, dell'INPS, dell'ISTAT, delle parti sociali e degli enti del Terzo settore rappresentativi in materia di contrasto alla povertà, per un numero massimo di venti componenti, inclusi tre esperti eventualmente individuati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali. La composizione e le modalità di funzionamento dell'Osservatorio sono definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. L'Osservatorio dura in carica tre anni ed è rinnovabile.
  2-ter. L'Osservatorio ha i seguenti compiti:
   a) predispone un Rapporto biennale sulla povertà, trasmesso alle Camere, in cui sono formulate analisi e proposte in materia di contrasto alla povertà, anche con riferimento alla povertà educativa, alla povertà alimentare e alla povertà estrema;
   b) promuove l'attuazione del Rdc, evidenziando eventuali problematiche riscontrate, anche a livello territoriale;
   c) esprime il proprio parere sul Rapporto annuale di monitoraggio sull'attuazione del Rdc.

  2-quater. Agli oneri derivanti dai commi 2-bis e 2-ter, pari a 500.000 euro a decorrere dall'anno 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
10. 9. Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

ART. 11.

  Al comma 1, sostituire le parole: ad eccezione degli articoli 5, 6, 7 e 10 con le seguenti: ad eccezione degli articoli: 5, 6, 7, 10 e 16.

  Conseguentemente al comma 2, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
   d-bis) all'articolo 16:
  1) al comma 1, la parola: «Rei» è sostituita dalla seguente: «Rdc»;
  2) al comma 3, lettera c), la parola: «Rei» è sostituita dalla seguente: «Rdc» e Pag. 119le parole: «inclusi protocolli formativi e operativi di cui all'articolo 15 comma 2 lettera c)», sono soppresse;
  3) al comma 3, lettera d), la parola: «Rei» è sostituita dalla seguente: «Rdc» e le parole: «di cui all'articolo 15 comma 4,» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4»;
  4) al comma 4, la parola: «Rei» è sostituita dalla seguente: «Rdc»;
  5) al comma 6, lettere b) e c) la parola: «Rei» è sostituita dalla seguente: «Rdc».
11. 1. Carnevali, Serracchiani.

  Al comma 2, lettera c), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:
  1-bis) al comma 2, dopo le parole: «una quota del Fondo Povertà,» sono aggiunte le seguenti: «inferiore al venti per cento».
11. 2. Rizzo Nervo, De Filippo, Carnevali, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Schirò, Siani.

  Al comma 2, lettera c), dopo il numero 1) aggiungere il seguente:
  1-bis) al comma 2 le parole: «una quota del Fondo povertà è attribuita,» sono sostituite con le seguenti: «le risorse del Fondo povertà sono attribuite».
11. 3. Carnevali, Serracchiani.

  Al comma 2 lettera c), numero 2), dopo le parole: in un atto di programmazione regionale aggiungere le seguenti: nel rispetto e nella valorizzazione delle modalità di confronto con le autonomie locali.
*11. 4. De Filippo, Carnevali, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Al comma 2 lettera c), numero 2), dopo le parole: in un atto di programmazione regionale aggiungere le seguenti: nel rispetto e nella valorizzazione delle modalità di confronto con le autonomie locali.
*11. 6. Epifani, Rostan, Fassina.

  Al comma 2 lettera c), numero 2), dopo le parole: in un atto di programmazione regionale aggiungere le seguenti: nel rispetto e nella valorizzazione delle modalità di confronto con le autonomie locali.
*11. 7. Pella, Zangrillo, Polverini, Pedrazzini, Mugnai, Bagnasco, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Bond, Brambilla, Novelli, Versace.

  Al comma 2 lettera c), numero 2), dopo le parole: in un atto di programmazione regionale aggiungere le seguenti: nel rispetto e nella valorizzazione delle modalità di confronto con le autonomie locali.
*11. 8. Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gemmato.

  Al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
  c-bis) dopo l'articolo 7, è aggiunto il seguente:

Art. 7-bis.
(Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale)
  1. Ai fini della progressiva estensione della platea dei beneficiari e del graduale incremento dell'entità del beneficio economico, nei limiti delle ulteriori risorse eventualmente disponibili a valere sul Fondo povertà, il Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di seguito denominato Piano, può modificare, con Pag. 120cadenza triennale ed eventuali aggiornamenti annuali, i seguenti elementi:
   a) le soglie degli indicatori della condizione economica, incrementando i valori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4;
   b) l'estensione della platea dei beneficiari oltre i nuclei familiari con le caratteristiche di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4;
   c) la previsione di incremento delle soglie di accesso e del beneficio secondo la misura percentuale prevista per la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti;
   d) il massimale del beneficio economico erogabile, di cui all'articolo 3, comma 1, assicurando comunque che il beneficio non sia superiore a due volte l'ammontare, su base annua, dell'assegno sociale per i nuclei familiari con cinque o più componenti; a decorrere dal terzo Piano il massimale del beneficio economico può essere elevato oltre detto ammontare;
   e) l'elenco degli interventi e dei servizi sociali territoriali di contrasto alla povertà, di cui all'articolo 7, comma 1, e la quota, comunque non inferiore al venti per cento delle risorse disponibili a valere sul Fondo Povertà, di cui all'articolo 7, comma 2, vincolata al finanziamento dei medesimi interventi e dei servizi sociali; deroghe al limite inferiore della quota di cui al primo periodo della presente lettera sono ammesse solo con riferimento agli incrementi della dotazione del Fondo Povertà non destinati all'ampliamento del numero dei beneficiari;
   f) le modalità di rinnovo del beneficio ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4;
   g) i termini temporali per la definizione della valutazione multi dimensionale di cui all'articolo 5;
   h) il limite mensile di prelievo di contante mediante la Carta RdC, nonché le categorie di beni e servizi di prima necessità acquistabili mediante la medesima Carta.
  2. Il Piano può procedere all'aggiornamento degli indicatori e degli altri elementi di cui al comma 1, anche in costanza di risorse disponibili a valere sul Fondo Povertà, laddove in esito al monitoraggio della spesa emerga una certificata e strutturale capienza del Fondo, sulla base della dotazione a legislazione vigente, in relazione all'estensione della platea o all'incremento del beneficio che si produce a seguito dell'aggiornamento.
  3. Il Piano è adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997.
11. 5. Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11.1
(Norme in materia di detrazioni per carichi di famiglia)

  1. All'articolo 12, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il limite di età di cui al secondo periodo non si applica per i figli riconosciuti invalidi ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104».

  Conseguentemente all'articolo 28, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: 2-bis. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 11-bis) nei limiti di 300 milioni di euro per l'anno 2019 e di 500 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, Pag. 121provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 300 milioni per l'anno 2019. Entro la data del 15 gennaio 2020, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2019, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 marzo 2020 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
11. 04. Dall'Osso, Gelmini, Versace, Pedrazzini, Zangrillo, Polverini, Bagnasco, Brambilla, Mugnai, Novelli, Cortelazzo, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma.

  Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

Art. 11.1

(Rafforzamento del personale dei centri per l'impiego)
  1. Per il triennio 2019-2021 le Regioni destinano, anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 28 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, le risorse ancora disponibili trasferite ai sensi dell'articolo 1, comma 794, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, al rafforzamento degli organici dei centri per l'impiego di cui all'articolo 18 del medesimo decreto legislativo n. 150 del 2015, al fine di garantire la piena operatività, e secondo le modalità di cui all'articolo 1 comma 793 della legge 27 dicembre 2017, n. 5.
11. 01. Epifani, Rostan, Fassina, Fornaro.

  Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

Art. 11.1
(Trasferimento alle regioni delle risorse per il sostegno del personale dei centri per l'impiego)
  1. Ai trasferimenti alle regioni a statuto ordinario previsti dai commi 794 e 797 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017 n. 205 si provvede ogni anno mediante previsione di apposito capitolo di spesa nel bilancio del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei criteri di riparto e delle percentuali di accesso già oggetto di intesa nella Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome del 24 gennaio 2018.
  2. Il comma 807 dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017 è abrogato.
11. 02. Epifani, Rostan, Fassina, Fornaro.

  Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

Art. 11.1
(Comitato di sorveglianza sull'attuazione del Reddito di cittadinanza)
  1. Ai fini di controllo sull'attuazione del Reddito di cittadinanza e dell'eventuale proposta di correttivi, anche sulla base delle evidenze scaturite dal monitoraggio di cui all'articolo 10, è istituito un apposito Comitato di sorveglianza, che deve essere convocato almeno una volta l'anno nonché in occasione della divulgazione del Rapporto annuale sull'attuazione del Rdc, del Pag. 122quale fanno parte rappresentanti dei ministeri interessati, dell'INPS, delle regioni e delle province autonome, dell'ANCI, delle parti sociali e delle principali associazioni impegnate nella lotta contro la povertà. Dall'istituzione del Comitato non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
11. 03. Rostan, Epifani, Fornaro, Fassina.

ART. 11-bis.

  Sopprimerlo.
11-bis. 1. Epifani, Rostan, Fassina, Fornaro.

  Dopo l'articolo 11-bis aggiungere il seguente:

Art. 11-ter.
(Modifiche all'articolo 1 della legge 31 dicembre 2018, n. 145)
  All'articolo 1, al comma 247 della legge 31 dicembre 2018 n. 145, le parole: «possono prevedere» sono sostituite dalle seguenti: «devono essere riprogrammati al fine di prevedere».
11-bis. 01. Ubaldo Pagano, Fragomeli.

ART. 12.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, sostituire le parole: 5.894 milioni di euro nel 2019, di 7.131 milioni di euro nel 2020, di 7.355 milioni di euro nel 2021 e di 7.210 milioni di euro annui a decorrere dal 2022 con le seguenti: 5.944 milioni di euro nel 2019, di 7.131 milioni di euro nel 2020, di 7.555 milioni di euro nel 2021 e di 7.460 milioni di euro annui a decorrere dal 2022;
   b) sostituire il comma 3 con il seguente: 3. Per consentire l'assunzione con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, mediante procedure di concorso pubblico, di personale con professionalità necessarie ad organizzare l'avvio del Rdc, nonché per la selezione, la formazione e l'equipaggiamento, anche con il compito di seguire personalmente il beneficiario nella ricerca di lavoro, nella formazione e nel reinserimento professionale, è autorizzata la spesa nel limite di 200 milioni di euro per l'anno 2019, 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 a favore di ANPAL.

  Conseguentemente, all'articolo 28, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, alinea, sostituire le parole: 6.297 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.710,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 7.458 milioni di euro per l'anno 2021 e a 7.619 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 6.347 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.710,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 7.708 milioni di euro per l'anno 2021 e a 7.869 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022;
   b) al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente: c-bis) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2019, a 200 milioni di euro per l'anno 2021 e a 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 mediante la riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 per un importo pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020 e a 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il Pag. 123quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
12. 16. Polverini, Musella, Zangrillo, Cannatelli, Fatuzzo, Rotondi, Scoma, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

  Al comma 1, sostituire le parole: 5.894 milioni di euro nel 2019, di 7.131 milioni di euro nel 2020, di 7.355 milioni di euro nel 2021 e di 7.210 milioni di euro annui a decorrere dal 2022 con le seguenti: 5.903 milioni di euro nel 2019, di 7.140 milioni di euro nel 2020, di 7.364 milioni di euro nel 2021 e di 7.219 milioni di euro annui a decorrere dal 2022;

  Conseguentemente:
   a) sostituire il comma 4 con il seguente: 4. Al fine di stabilizzare il personale con rapporto di lavoro parasubordinato e a tempo determinato, ANPAL servizi S.p.A. è autorizzata ad assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, mediante l'espletamento di procedure concorsuali riservate per titoli ed esami, entro i limiti di spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, il personale già impiegato da ANPAL servizi S.p.A. in forza di contratti di lavoro a tempo determinato, di collaborazione, ovvero parasubordinato.
  b) all'articolo 28, apportare le seguenti modificazioni:
   1) al comma 2, alinea, sostituire le parole: 6.297 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.710,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 7.458 milioni di euro per l'anno 2021 e a 7.619 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 6.306 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.719,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 7.467 milioni di euro per l'anno 2021 e a 7.628 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022;
   2) al comma 2 dopo la lettera c) aggiungere le seguenti:
    c-bis) quanto a 9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 e a valere sulle risorse del fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199 della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
    c-ter) quanto a 19 milioni di euro per l'anno 2019 e a 30 milioni di euro a decorrere dal 2020, mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2019-2021 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
12. 39. Polverini, Musella, Zangrillo, Cannatelli, Fatuzzo, Rotondi, Scoma, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

  Al comma 1, sostituire le parole: di 7.355 milioni di euro nel 2021 e di 7.210 milioni di euro annui a decorrere dal 2022 con le seguenti: di 7.155 milioni di euro nel 2021 e di 6.960 milioni di euro annui a decorrere dal 2022.

  Conseguentemente sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. Ai fini del reclutamento delle professionalità necessarie ad organizzare l'avvio del Rdc, si procede in via prioritaria mediante scorrimento delle graduatorie di concorsi pubblici. Fatta salva la precedenza di vincitori e idonei di concorsi, le regioni sono autorizzate ad assumere, con aumento della rispettiva dotazione organica, fino a complessive 6 mila unità di personale. Agli oneri derivanti dal reclutamento di personale si provvede quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2019 e per 250 milioni di euro a decorrere dal 2020 mediante corrispondente riduzione fondo da ripartire per l'introduzione del reddito di cittadinanza. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa Pag. 124intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le modalità di ripartizione delle suddette risorse tra le regioni interessate.
12. 24. Rizzetto, Bucalo, Zucconi.

  Al comma 1, sostituire le parole: di 7.355 milioni di euro nel 2021 e di 7.210 milioni di euro annui a decorrere dal 2022 con le seguenti: di 7.155 milioni di euro nel 2021 e di 6.960 milioni di euro annui a decorrere dal 2022.

  Conseguentemente sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. Per consentire il reclutamento delle professionalità necessarie ad organizzare l'avvio del Rdc, nonché la formazione di tale personale, anche con il compito di seguire personalmente il beneficiario nella ricerca di lavoro e nel reinserimento professionale, le regioni sono autorizzate ad assumere, con contratto di lavoro subordinato, fino a complessive 6 mila unità di personale. Agli oneri derivanti dal reclutamento di personale si provvede quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2019 e per 250 milioni di euro a decorrere dal 2020 mediante corrispondente riduzione fondo da ripartire per l'introduzione del reddito di cittadinanza. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le modalità di ripartizione delle suddette risorse tra le regioni interessate.
12. 22. Rizzetto, Bucalo, Zucconi.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le risorse di cui al presente comma possono essere utilizzate anche per i fini di cui all'articolo 1, comma 436, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
12. 15. Pentangelo.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Sono aboliti, a partire dal 1o settembre 2015, gli effetti prodotti dall'attuazione dell'articolo 9, comma 17, della legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni.
  1-ter. Gli aumenti negoziali, eventualmente disposti dai contratti collettivi nazionali di lavoro per il triennio 2016-2018, per i dipendenti e dirigenti del pubblico impiego, sono maggiorati, per il 2016 dello 0,1 per cento, per il 2017 dello 0.6 per cento e per il 2018 dello 0,5 per cento. Agli oneri derivanti si provvede attraverso l'utilizzo delle risorse di cui al comma precedente.
12. 21. Pentangelo.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il comma 200 è sostituito dal seguente: «200. Al fine di riconoscere il servizio sociale professionale quale funzione fondamentale dei comuni, secondo quanto stabilito dall'articolo 14, comma 27, lettera g), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di garantire, contestualmente, la funzionalità a regime dell'infrastruttura sociale e dei servizi per il contrasto alla povertà, nei limiti dei due terzi delle risorse di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, attribuite a ciascun ambito territoriale, possono essere effettuate assunzioni di assistenti sociali in deroga ai divieti e ai vincoli di contenimento della spesa di personale previsti dalla legislazione vigente, anche da parte di amministrazioni in situazione di soprannumerarietà ovvero in condizioni strutturalmente deficitarie o in stato di dissesto, ai sensi degli articoli 242 e seguenti del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.».

  Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: 200 milioni di euro per Pag. 125l'anno 2019, 250 milioni di euro per l'anno 2020 con le seguenti: 97 milioni di euro per l'anno 2019, 120 milioni di euro per l'anno 2020.
12. 1. Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani, Serracchiani.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. All'articolo 1, comma 258, terzo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: «4.000 unità di personale da destinare ai centri per l'impiego», sono aggiunte le seguenti: «e fino a complessive 6.000 unità di personale, con contratto a tempo determinato, per organizzare l'avvio del Rdc, nonché per la selezione, la formazione e l'equipaggiamento, anche con il compito di seguire personalmente il beneficiario nella ricerca di lavoro, nella formazione e nel reinserimento professionale».

  Conseguentemente al comma 8, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente numero:
  3-bis) al quarto periodo le parole: «120 milioni di euro per l'anno 2019 e a 160 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020» sono sostituite con le seguenti: «300 milioni di euro per l'anno 2019 e a 4000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020».
12. 28. Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gemmato.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. Per consentire il reclutamento delle professionalità necessarie ad organizzare l'avvio del Rdc, nonché alla formazione e l'equipaggiamento di tale personale, anche con il compito di seguire personalmente il beneficiario nella ricerca di lavoro, nella formazione e nel reinserimento professionale, le regioni sono autorizzate ad assumere, con aumento della rispettiva dotazione organica, fino a complessive 6 mila unità di personale. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le modalità di ripartizione delle suddette risorse tra le regioni interessate.

  Conseguentemente, all'articolo 28, comma 2, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
   a-bis) quanto a 250 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
12. 2. De Filippo, Carnevali, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani, Serracchiani.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. Per garantire l'avvio e la gestione del Rdc, è autorizzata la spesa nel limite di 200 milioni di euro per l'anno 2019, 250 milioni di euro per l'anno 2020 e di 50 milioni di euro per l'anno 2021 per il rafforzamento dei Centri per l'impiego. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono definiti i criteri di riparto delle risorse tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. L'ammontare delle risorse spettanti a ciascuna regione e provincia autonoma è calcolato sulla base del corrispettivo economico riferito al numero di operatori da assegnare a ciascuna regione e provincia autonoma in proporzione al numero dei potenziali beneficiari del Rdc. L'ammontare delle risorse definito dal decreto di cui al presente comma è trasferito alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano per il rafforzamento dei centri per l'impiego da realizzare entro sei mesi dal perfezionamento dell'intesa di cui al presente comma. Le risorse di cui al presente comma si aggiungono Pag. 126alle risorse previste per la contrattualizzazione delle complessive 4.000 unità di personale da destinare ai centri per l'impiego ai sensi dell'articolo 1 comma 258 della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono scegliere di non ricevere il trasferimento delle risorse da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e di avvalersi del personale contrattualizzato da ANPAL servizi S.p.A. per la quota di spettanza definita nel richiamato decreto ministeriale di riparto delle risorse e comunque nei limiti delle risorse complessive di cui al presente comma. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano che intendono avvalersi di Anpal Servizi S.p.A. sottoscrivono una convenzione bilaterale con la stessa in cui sono definite le modalità con cui il personale di Anpal Servizi S.p.A. può operare nell'ambito dei servizi per il lavoro territoriali.
12. 17. Cannatelli, Zangrillo, Polverini, Fatuzzo, Bagnasco, Bond, Brambilla, Pedrazzini, Cortelazzo, Mugnai, Musella, Novelli, Rotondi, Scoma.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. Per garantire l'avvio e la gestione del Rdc, anche con il compito di individuare delle professionalità in grado di seguire il beneficiario nella ricerca di lavoro, è autorizzata la spesa nel limite di 200 milioni di euro per l'anno 2019, 250 milioni di euro per l'anno 2020 e di 50 milioni di euro per l'anno 2021 per il rafforzamento dei Centri per l'impiego. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono definiti i criteri di riparto delle risorse tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, in base alla popolazione residente nel rispettivo territorio. L'ammontare delle risorse definito dal decreto di cui al presente comma è trasferito alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano per il rafforzamento dei Centri per l'impiego da realizzare entro sei mesi dal perfezionamento dell'intesa di cui al presente comma. Le risorse di cui al presente comma si aggiungono a quelle previste per la contrattualizzazione delle complessive 4.000 unità di personale da destinare ai centri per l'impiego ai sensi dell'articolo 1 comma 258 della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Nei limiti delle risorse assegnate a ciascuna regione e provincia autonoma, ovvero in quota parte delle stesse, le stesse regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono scegliere di avvalersi del personale contrattualizzato da ANPAL servizi S.p.A. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano che intendono avvalersi di Anpal Servizi S.p.A. sottoscrivono una convenzione bilaterale con la stessa, in cui sono definite le modalità con cui il personale di Anpal Servizi S.p.A. può operare nell'ambito dei servizi per il lavoro territoriali.
12. 18. Brambilla, Cannatelli, Zangrillo, Polverini, Fatuzzo, Bagnasco, Bond, Pedrazzini, Cortelazzo, Mugnai, Musella, Novelli, Rotondi, Scoma.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. Per garantire l'avvio e la gestione del Rdc, anche con il compito di individuare delle professionalità in grado di seguire il beneficiario nella ricerca di lavoro, è autorizzata la spesa nel limite di 200 milioni di euro per l'anno 2019, 250 milioni di euro per l'anno 2020 e di 50 milioni di euro per l'anno 2021 per l'assunzione da parte delle regioni di personale a tempo determinato, previa procedura selettiva pubblica e in deroga ai limiti di cui al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previo accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono definiti i criteri di riparto delle Pag. 127risorse tra le regioni per procedere alle assunzioni delle unità di personale assegnate a ciascuna amministrazione sulla base del numero dei potenziali beneficiari del Rdc.
12. 19. Brambilla, Cannatelli, Zangrillo, Polverini, Fatuzzo, Bagnasco, Bond, Pedrazzini, Cortelazzo, Mugnai, Musella, Novelli, Rotondi, Scoma.

  Al comma 3, sostituire le parole da: selettiva pubblica fino a: incarichi di collaborazione con le seguenti: concorsuale pubblica, per titoli ed esami, di contratti con le professionalità necessarie ad organizzare l'avvio del Rdc.
12. 29. Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gemmato, Silvestroni.

  Al comma 3, dopo le parole: selettiva pubblica, aggiungere le seguenti: con priorità per i soggetti già impiegati per l'espletamento di servizi di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, presso enti, aziende ed organismi in house providing delle regioni e delle province autonome, purché inseriti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in appositi elenchi nominativi istituiti ed aggiornati dalle regioni e province autonome stesse,.
12. 3. De Filippo, Carnevali, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani, De Luca.

  Al comma 3, dopo le parole: selettiva pubblica, aggiungere le seguenti: per titoli ed esami.
12. 30. Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gemmato, Silvestroni.

  Al comma 3, sostituire le parole da: di contratti fino a: di collaborazione con le seguenti: contratti a tempo determinato con le professionalità necessarie ad organizzare l'avvio del Rdc.
12. 31. Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gemmato, Silvestroni.

  Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:
   a) dopo le parole: di contratti aggiungere le seguenti: a tempo determinato, anche in deroga ai limiti di cui al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
   b) sopprimere le parole da: nelle forme fino a: collaborazione;
   c) sopprimere le parole da: previo parere fino a: Bolzano;
   d) sostituire le parole da: a favore fino alla fine del comma con le seguenti: alle regioni in aggiunta a quelle previste per la contrattualizzazione delle complessive 4.000 unità di personale da destinare ai centri per l'impiego ai sensi dell'articolo 1 comma 258 della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Nei limiti delle risorse assegnate a ciascuna regione e provincia autonoma, ovvero in quota parte delle stesse, le stesse regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono scegliere di avvalersi del personale contrattualizzato da ANPAL servizi S.p.A. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano che intendono avvalersi di Anpal Servizi S.p.A. sottoscrivono una convenzione bilaterale con la stessa, in cui sono definite le modalità con cui il personale di Anpal Servizi S.p.A. può operare nell'ambito dei servizi per il lavoro territoriali.
   e) aggiungere, in fine, il seguente periodo: Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previo accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono definiti i criteri di riparto delle risorse tra le regioni per procedere alle assunzioni delle unità di Pag. 128personale assegnate a ciascuna amministrazione sulla base del numero dei potenziali beneficiari del Rdc.
12. 20. Cannatelli, Zangrillo, Polverini, Fatuzzo, Bagnasco, Bond, Brambilla, Pedrazzini, Cortelazzo, Mugnai, Musella, Novelli, Rotondi, Scoma.

  Al comma 3, sopprimere le parole: nelle forme del conferimento di incarichi di collaborazione.
12. 32. Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gemmato, Silvestroni.

  Al comma 3, sostituire le parole: Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano con le seguenti: Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
12. 34. Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gemmato.

  Al comma 3, sostituire le parole: 200 milioni di euro per l'anno 2019, 250 milioni di euro per l'anno 2020 e di 50 milioni di euro per l'anno 2021 con le seguenti: 175 milioni di euro per l'anno 2019, 225 milioni di euro per l'anno 2020 e di 25 milioni di euro per l'anno 2021.

  Conseguentemente:
   1) sostituire il comma 4 con i seguenti:
  4. Al fine di stabilizzare il personale a tempo determinato, Anpal servizi spa è autorizzata entro i limiti di 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, ad assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che possegga i seguenti requisiti:
   a) risulti in servizio con contratto a tempo determinato successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto;
   b) sia stato reclutato con procedure di evidenza pubblica;
   c) abbia maturato alla data di entrata in vigore del presente decreto, almeno 5 anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi 8 anni, presso Anpal Servizi spa.
  4-bis. Anpal Servizi spa è autorizzata ad assumere a tempo indeterminato mediante l'espletamento di procedure selettive riservate per titoli ed esami, entro i limiti di spesa di 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, i lavoratori precari in possesso dei seguenti requisiti:
   a) risultino titolari, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, di un incarico di collaborazione presso Anpal Servizi spa;
   b) abbiano maturato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, almeno 5 anni di contratto, anche non continuativi negli ultimi otto anni, presso Anpal Servizi spa.
   2) all'articolo 28, comma 1, sostituire le parole: 356 milioni con le seguenti: 331 milioni.
12. 5. De Filippo, Carnevali, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani, Serracchiani, De Luca.

  Al comma 3, sostituire le parole: 200 milioni di euro per l'anno 2019, 250 milioni di euro per l'anno 2020 e di 50 milioni di euro per l'anno 2021 con le seguenti: 190 milioni di euro per l'anno 2019, 240 milioni di euro per l'anno 2020 e di 40 milioni di euro per l'anno 2021.

  Conseguentemente:
   a) al comma 4, sostituire le parole: entro i limiti di spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2019 con le seguenti: entro i limiti di spesa di 11 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. Pag. 129
   b) all'articolo 28, comma 1, sostituire le parole: 356 milioni con le seguenti: 346 milioni.
12. 4. Ubaldo Pagano, De Filippo, Carnevali, Campana, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani, Serracchiani.

  Al comma 3, sostituire le parole: 200 milioni con le seguenti: 150 milioni.

  Conseguentemente, all'articolo 23, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: 75 milioni con le seguenti: 100 milioni;
   b) al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: 45.000 euro con le seguenti: 50.000 euro.
12. 38. Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gemmato, Silvestroni.

  Al comma 3, sostituire le parole: di ANPAL servizi S.p.A. che adegua i propri regolamenti a quanto disposto dal presente comma con le seguenti: delle regioni.
12. 33. Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gemmato.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Al fine di assicurare celerità ed economicità al procedimento di reclutamento di cui al comma 3, l'avviso per la selezione dovrà recare specifiche disposizioni volte a disciplinare modalità e criteri per l'utilizzo, in via esclusiva, delle graduatorie dei concorsi pubblici, vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ivi comprese le graduatorie degli idonei alle prove scritte ancora attive, secondo l'ordine decrescente dei voti in esse conseguiti dai singoli candidati.
12. 35. Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gemmato, Silvestroni.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Le procedure di reclutamento di cui al comma 3 si svolgono nel rispetto dei principi di massima trasparenza, pubblicità, imparzialità e pari opportunità, secondo criteri oggettivi e modalità comparative idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alle funzioni da svolgere.
12. 36. Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gemmato, Silvestroni.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. Al fine di stabilizzare tutto il personale a tempo determinato e con contratto di collaborazione, ANPAL Servizi S.p.A. è autorizzata ad assumere mediante l'espletamento di procedure concorsuali riservate per titoli ed esami, entro i limiti di spesa di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, il personale in forza alla data di pubblicazione del presente decreto, presso ANPAL Servizi S.p.A. con contratto di lavoro a tempo determinato e con contratto di collaborazione. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede, quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2019 e a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero, e quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2019, a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
12. 6. Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani, Serracchiani.

Pag. 130

  Sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. Al fine di stabilizzare tutto il personale a tempo determinato e con contratto di collaborazione, ANPAL Servizi S.p.A. è autorizzata ad assumere mediante l'espletamento di procedure concorsuali riservate per titoli ed esami, entro i limiti di spesa di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, il personale in forza alla data di pubblicazione del presente decreto, presso ANPAL Servizi S.p.A., con contratto di lavoro a tempo determinato e con contratto di collaborazione.
12. 12. Epifani, Rostan, Fassina, Fornaro.

  Al comma 4, sostituire le parole: il personale già dipendente di ANPAL servizi S.p.A. in forza di contratti di lavoro a tempo determinato con le seguenti: prioritariamente il personale già dipendente di ANPAL servizi S.p.A. in forza di contratti di lavoro a tempo determinato, di contratti di collaborazione o di altre forme contrattuali per almeno 24 mesi anche non consecutivi.
12. 14. Fassina, Epifani, Pastorino, Rostan.

  Al comma 5, sostituire le parole: 20 milioni di euro con le seguenti: 50 milioni di euro.

  Conseguentemente, al medesimo comma aggiungere, in fine, il seguente periodo: Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede, quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2019, a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
12. 7. Ubaldo Pagano, De Filippo, Carnevali, Campana, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 15, riferito ai progetti a titolarità dei comuni, utili alla collettività, in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni, per gli anni 2019 e 2020 sono stanziati 50 milioni di euro annui a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 255 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, all'uopo destinati alle amministrazioni comunali nel loro coordinamento a livello di ambito territoriale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 147 del 2017.
12. 40. Musella, Cannatelli, Zangrillo, Polverini, Fatuzzo, Rotondi, Scoma, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

  Al comma 7-bis, sostituire le parole: euro 5.549.500 con le seguenti: euro 6.549.500.
12. 23. Eva Lorenzoni, Caffaratto, Caparvi, Moschioni, Piccolo, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Tiramani, Ziello.

   Al comma 8, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:
    a) dopo il numero 1), aggiungere il seguente:
  1-bis) al primo periodo, dopo le parole: «al fine del loro potenziamento», sono aggiunte le seguenti: «anche infrastrutturale. A decorrere dall'anno 2021, è destinato Pag. 131ai centri per l'impiego un importo a copertura degli oneri di funzionamento correlati all'esercizio delle relative funzioni».
    b) dopo il numero 2), aggiungere il seguente:
  2-bis) al terzo periodo, dopo le parole: «le regioni e le province autonome» sono aggiunte le seguenti: «ovvero gli Enti titolari delle funzioni sulla base di leggi regionali» e la parola: «autorizzate» è sostituita dalla seguente: «autorizzati»;
    c) dopo il numero 3), aggiungere il seguente:
  3-bis) dopo il quarto periodo sono aggiunti i seguenti: «Le predette assunzioni non rilevano in relazione alle capacità assunzionali di cui all'articolo 3 commi 5 e seguenti del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, ovvero ai limiti previsti dal comma 557 e seguenti dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modifiche ed integrazioni, e, in ordine al trattamento accessorio, trova applicazione quanto previsto dall'articolo 11 comma 1 lettera b) del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12. Le procedure relative alle assunzioni di cui al precedente periodo sono effettuate in deroga all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 135 e successive modificazioni e integrazioni. Allo scopo di garantire i livelli essenziali di prestazioni in materia di servizi e politiche attive del lavoro, le regioni e le province autonome, ovvero gli Enti titolari delle funzioni sulla base di leggi regionali, attuano il piano di rafforzamento dei servizi per l'impiego, di cui all'articolo 15 comma 1 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. Le assunzioni finalizzate al predetto piano di rafforzamento dei servizi per l'impiego non rilevano rispetto ai limiti, anche di spesa, previsti per i rapporti di lavoro a tempo determinato dalle vigenti disposizioni legislative e, in ordine all'incidenza sul trattamento economico accessorio, non opera il limite previsto dall'articolo 23 comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75».

  Conseguentemente, dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
  8-bis. Ai trasferimenti alle regioni a statuto ordinario previsti dai commi 794 e 797 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017 n. 205 si provvede, a decorrere dal 2020, mediante previsione di apposito capitolo di spesa nel bilancio del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei criteri di riparto e delle percentuali di accesso oggetto di intesa nella Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome nella seduta del 24 gennaio 2018. Ai trasferimenti alle regioni ed alle province autonome delle risorse di cui al comma 258 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018 n. 145 si provvede a decorrere dal 2020 con analogo capitolo di spesa istituito nel bilancio del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei criteri di riparto che saranno definiti previa intesa della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome.
  8-ter. Il comma 361 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è abrogato.
12. 9. Viscomi, Serracchiani, De Filippo, Carnevali, Gribaudo, Campana, Carla Cantone, Lacarra, Lepri, Mura, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani, Zan.

  Al comma 8, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   b-bis) Al comma 258 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018 n. 145, al primo periodo dopo le parole: «al fine del loro potenziamento», è aggiunto il seguente periodo: «anche infrastrutturale. A decorrere dall'anno 2021, è destinato ai centri per l'impiego un importo a copertura degli oneri di funzionamento correlati all'esercizio delle relative funzioni».

Pag. 132

  Conseguentemente:
   a) dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
  8-bis. Ai trasferimenti alle regioni a statuto ordinario previsti dai commi 794 e 797 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017 n. 205 si provvede, a decorrere dal 2020, mediante previsione di apposito capitolo di spesa nel bilancio del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei criteri di riparto e delle percentuali di accesso oggetto di intesa nella Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome nella seduta del 24 gennaio 2018. Ai trasferimenti alle regioni ed alle province autonome delle risorse di cui al comma 258 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018 n. 145 si provvede a decorrere dal 2020 con analogo capitolo di spesa istituito nel bilancio del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei criteri di riparto che saranno definiti previa intesa della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome.
  8-ter. Dopo il comma 361 dell'articolo 1, della legge 30 dicembre n. 145, è aggiunto il seguente:
  «361-bis. Le previsioni di cui al precedente comma non si applicano alle assunzioni di personale da destinare ai Centri per l'impiego di cui al comma 258 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018 n. 145».
   b) all'articolo 14-bis, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. All'articolo 1 comma 258 della legge 30 dicembre 2018 n. 145, sono apportate le seguenti modifiche:
  a) al terzo capoverso dopo le parole: «le regioni e le province autonome» sono inserite le seguenti: «ovvero gli Enti titolari delle funzioni sulla base di leggi regionali» e la parola: «autorizzate» è sostituita con la seguente: «autorizzati»;
  b) al quarto capoverso, dopo le parole: «di cui al comma 255» è aggiunto il seguente periodo: «Le predette assunzioni non rilevano in relazione alle capacità assunzionali di cui all'articolo 3 commi 5 e seguenti del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 90 convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 114 ovvero ai limiti previsti dal comma 557 e seguenti dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modifiche ed integrazioni e, in ordine al trattamento accessorio, trova applicazione quanto previsto dall'articolo 11 comma 1 lettera b) del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12. Le procedure relative alle assunzioni di cui al precedente periodo sono effettuate in deroga all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 135 e successive modificazioni e integrazioni».

  1-ter. Allo scopo di garantire i livelli essenziali di prestazioni in materia di servizi e politiche attive del lavoro, le regioni e le province autonome, ovvero gli Enti titolari delle funzioni sulla base di leggi regionali, attuano il piano di rafforzamento dei servizi per l'impiego, di cui all'articolo 15 comma 1 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. Le assunzioni finalizzate al predetto piano di rafforzamento dei servizi per l'impiego non rilevano rispetto ai limiti, anche di spesa, previsti per i rapporti di lavoro a tempo determinato dalle vigenti disposizioni legislative e, in ordine all'incidenza sul trattamento economico accessorio, non opera il limite previsto dall'articolo 23 comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
12. 42. Polverini, Musella, Fatuzzo, Zangrillo, Cannatelli, Rotondi, Scoma, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

  Al comma 8, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   b-bis) All'articolo 1, comma 258, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, Pag. 133primo periodo dopo le parole: «al fine del loro potenziamento» sono aggiunte le seguenti: «anche infrastrutturale. A decorrere dall'anno 2021, è destinato ai centri per l'impiego un importo a copertura degli oneri di funzionamento correlati all'esercizio delle relative funzioni».

  Conseguentemente, dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
  8-bis. Ai trasferimenti alle regioni a statuto ordinario previsti dai commi 794 e 797 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si provvede, a decorrere dal 2020, mediante previsione di apposito capitolo di spesa nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei criteri di riparto e delle percentuali di accesso oggetto di intesa nella Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome nella seduta del 24 gennaio 2018. Ai trasferimenti alle regioni ed alle province autonome delle risorse di cui al comma 258 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si provvede a decorrere dal 2020 con analogo capitolo di spesa istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei criteri di riparto che saranno definiti previa intesa della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome.
  8-ter. Il comma 361 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è abrogato.
12. 46. Polverini, Musella, Fatuzzo, Zangrillo, Cannatelli, Rotondi, Scoma, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

  Al comma 8, aggiungere in fine la seguente lettera:
   b-bis) al comma 258, dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018 n. 145, primo periodo, dopo le parole: «al fine del loro potenziamento», sono aggiunte le seguenti: «anche infrastrutturale. A decorrere dall'anno 2021, è destinato ai centri per l'impiego un importo a copertura degli oneri di funzionamento correlati all'esercizio delle relative funzioni.».
12. 27. Rizzetto, Bucalo, Zucconi.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. Ai trasferimenti alle regioni a statuto ordinario previsti dai commi 794 e 797 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si provvede, a decorrere dal 2020, mediante previsione di apposito capitolo di spesa nel bilancio del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei criteri di riparto e delle percentuali di accesso oggetto di intesa nella Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome nella seduta del 24 gennaio 2018. Ai trasferimenti alle regioni ed alle province autonome delle risorse di cui al comma 258 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018 n. 145 si provvede a decorrere dal 2020 con analogo capitolo di spesa istituito nel bilancio del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei criteri di riparto che saranno definiti previa intesa della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome.
12. 26. Rizzetto, Bucalo, Zucconi.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. Il comma 361 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018 n. 145 è abrogato.
12. 25. Rizzetto, Bucalo, Zucconi.

  Al comma 12, aggiungere, in fine le parole: sulla base dei bisogni emersi in esito al monitoraggio sui fabbisogni e sull'utilizzo delle risorse, con appositi provvedimenti da adottare in sede di Conferenza Unificata tale quota può essere incrementata e può essere altresì ampliata la tipologia di costi da essa finanziabili.
12. 37. Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gemmato, Silvestroni.

Pag. 134

  Al comma 12, aggiungere in fine il seguente periodo: Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, è ampliata la tipologia di servizi e costi finanziabili a valere sulle risorse residue della quota del Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386 della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al precedente periodo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
12. 8. De Filippo, Carnevali, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Al comma 12, aggiungere in fine il seguente periodo: Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 281 del 1997, viene ampliata la tipologia di servizi e costi finanziabili a valere sulle risorse residue della quota del Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
*12. 13. Epifani, Rostan, Fassina.

  Al comma 12, aggiungere in fine il seguente periodo: Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 281 del 1997, viene ampliata la tipologia di servizi e costi finanziabili a valere sulle risorse residue della quota del Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
*12. 43. Pella, Zangrillo, Polverini, Pentangelo, Pedrazzini, Mugnai, Bagnasco, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Bond, Brambilla, Novelli, Versace.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  12-bis. Al fine di coadiuvare i servizi territoriali e sociali nello svolgimento delle attività previste dal Patto per l'inclusione sociale di cui al comma 12 dell'articolo 4 del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei ministri individua, con proprio decreto, d'intesa con le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, le modalità idonee all'impiego delle professionalità assunte dagli ambiti territoriali e sociali nell'ambito del Programma Operativo Nazionale (PON) Inclusione 2014-2020, prorogando al 31 dicembre 2020 la rendicontabilità dei progetti già avviati alla data di entrata in vigore della presente legge.
12. 10. Ubaldo Pagano, Fragomeli.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  12-bis. Ai fini di garantire il servizio sociale professionale rispetto ai beneficiari del Reddito di cittadinanza avviati ai Progetti di Inclusione sociale, il comma 200 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017 n. 205, è sostituito dal seguente:
  «200. Al fine di garantire il servizio sociale professionale come funzione fondamentale dei comuni, secondo quanto stabilito dall'articolo 14, comma 27, lettera g), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge Pag. 13530 luglio 2010, n. 122, e, contestualmente, i servizi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, a valere e nei limiti di metà delle risorse di cui all'articolo 7, comma 3, del medesimo decreto legislativo attribuite a ciascun ambito territoriale, possono essere effettuate assunzioni di assistenti sociali con rapporto di lavoro a tempo determinato, fermo restando il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, e all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».
12. 11. Carnevali, Rizzo Nervo.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  12-bis. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali presenta alle Camere, annualmente entro il 31 marzo, una relazione sugli effetti occupazionali, inclusivi e finanziari derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente capo. In fase di prima applicazione una relazione semestrale è trasmessa alle Camere entro il 30 ottobre 2019.
12. 44. Cannatelli, Gelmini, Zangrillo, Polverini, Musella, Fatuzzo, Rotondi, Scoma, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

ART. 13.

  Sopprimerlo.
13. 1. Toccafondi, Lorenzin, Soverini.

  Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: richiesto, aggiungere le seguenti:, fatte salve le richieste presentate all'ente locale e non ancora inviate all'Inps.
*13. 2. Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: richiesto, aggiungere le seguenti:, fatte salve le richieste presentate all'ente locale e non ancora inviate all'Inps.
*13. 8. Pella, Zangrillo, Polverini, Pedrazzini, Mugnai, Bagnasco, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Bond, Brambilla, Novelli, Versace.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al fine di promuovere l'occupazione al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) l'articolo 19 è sostituito dal seguente: «Art. 19. – (Apposizione del termine e durata massima) – 1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a trentasei mesi.
  2. Fatte salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi, e con l'eccezione delle attività stagionali di cui all'articolo 21, comma 2, la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l'altro, non può superare i trentasei mesi. Ai fini del computo di tale periodo si tiene altresì conto dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni di pari livello e categoria legale, svolti tra i medesimi soggetti, nell'ambito di somministrazioni di lavoro a tempo determinato. Qualora il limite dei trentasei mesi sia superato, per effetto di un unico contratto o di una successione di contratti, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di tale superamento.Pag. 136
  3. Fermo quanto disposto al comma 2, un ulteriore contratto a tempo determinato fra gli stessi soggetti, della durata massima di dodici mesi, può essere stipulato presso la direzione territoriale del lavoro competente per territorio. In caso di mancato rispetto della descritta procedura, nonché di superamento del termine stabilito nel medesimo contratto, lo stesso si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data della stipulazione.
  4. Con l'eccezione dei rapporti di lavoro di durata non superiore a dodici giorni, l'apposizione del termine al contratto è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto, una copia del quale deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione.
  5. Il datore di lavoro informa i lavoratori a tempo determinato, nonché le rappresentanze sindacali aziendali ovvero la rappresentanza sindacale unitaria, circa i posti vacanti che si rendono disponibili nell'impresa, secondo le modalità definite dai contratti collettivi.»;
   b) l'articolo 21 è sostituito dal seguente: «Art. 21. – (Proroghe e rinnovi) – 1. Il termine del contratto a tempo determinato può essere prorogato, con il consenso del lavoratore, solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a trentasei mesi, e, comunque, per un massimo di cinque volte nell'arco di trentasei mesi a prescindere dal numero dei contratti. Qualora il numero delle proroghe sia superiore, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della sesta proroga.
  2. Qualora il lavoratore sia riassunto a tempo determinato entro dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore a sei mesi, il secondo contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato. Le disposizioni di cui al presente comma non trovano applicazione nei confronti dei lavoratori impiegati nelle attività stagionali individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonché nelle ipotesi individuate dai contratti collettivi. Fino all'adozione del decreto di cui al secondo periodo continuano a trovare applicazione le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525.
  3. I limiti previsti dal presente articolo non si applicano alle imprese start-up innovative di cui all'articolo 25, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, per il periodo di quattro anni dalla costituzione della società, ovvero per il più limitato periodo previsto dal comma 3 del suddetto articolo 25 per le società già costituite.»;
   c) l'articolo 23 è sostituito dal seguente: «Art. 23. – (Numero complessivo di contratti a tempo determinato) – 1. Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi non possono essere assunti lavoratori a tempo determinato in misura superiore al 20 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1o gennaio dell'anno di assunzione, con un arrotondamento del decimale all'unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5. Nel caso di inizio dell'attività nel corso dell'anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento dell'assunzione. Per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti è sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato.
  2. Sono esenti dal limite di cui al comma 1, nonché da eventuali limitazioni quantitative previste da contratti collettivi, i contratti a tempo determinato conclusi:
   a) nella fase di avvio di nuove attività, per i periodi definiti dai contratti collettivi, anche in misura non uniforme con riferimento ad aree geografiche e comparti merceologici;
   b) da imprese start-up innovative di cui all'articolo 25, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012, per il periodo di quattro anni dalla Pag. 137costituzione della società ovvero per il più limitato periodo previsto dal comma 3 del suddetto articolo 25 per le società già costituite;
   c) per lo svolgimento delle attività stagionali di cui all'articolo 21, comma 2;
   d) per specifici spettacoli ovvero specifici programmi radiofonici o televisivi o per la produzione di specifiche opere audiovisive;
   e) per sostituzione di lavoratori assenti;
   f) con lavoratori di età superiore a 50 anni.

  3. Il limite percentuale di cui al comma 1 non si applica, inoltre, ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati tra università private, incluse le filiazioni di università straniere, istituti pubblici di ricerca ovvero enti privati di ricerca e lavoratori chiamati a svolgere attività di insegnamento, di ricerca scientifica o tecnologica, di assistenza tecnica alla stessa o di coordinamento e direzione della stessa, tra istituti della cultura di appartenenza statale ovvero enti, pubblici e privati derivanti da trasformazione di precedenti enti pubblici, vigilati dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, ad esclusione delle fondazioni di produzione musicale di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e lavoratori impiegati per soddisfare esigenze temporanee legate alla realizzazione di mostre, eventi e manifestazioni di interesse culturale. I contratti di lavoro a tempo determinato che hanno ad oggetto in via esclusiva lo svolgimento di attività di ricerca scientifica possono avere durata pari a quella del progetto di ricerca al quale si riferiscono.
  4. In caso di violazione del limite percentuale di cui al comma 1, restando esclusa la trasformazione dei contratti interessati in contratti a tempo indeterminato, per ciascun lavoratore si applica una sanzione amministrativa di importo pari: a) al 20 per cento della retribuzione, per ciascun mese o frazione di mese superiore a quindici giorni di durata del rapporto di lavoro, se il numero dei lavoratori assunti in violazione del limite percentuale non è superiore a uno; b) al 50 per cento della retribuzione, per ciascun mese o frazione di mese superiore a quindici giorni di durata del rapporto di lavoro, se il numero dei lavoratori assunti in violazione del limite percentuale è superiore a uno.
  5. I contratti collettivi definiscono modalità e contenuti delle informazioni da rendere alle rappresentanze sindacali aziendali o alla rappresentanza sindacale unitaria dei lavoratori in merito all'utilizzo del lavoro a tempo determinato.»;
   d) l'articolo 31 è sostituito dal seguente: «Art. 31 – (Somministrazione di lavoro a tempo indeterminato e determinato) – 1. Salvo diversa previsione dei contratti collettivi applicati dall'utilizzatore, il numero dei lavoratori somministrati con contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato non può eccedere il 20 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l'utilizzatore al 1o gennaio dell'anno di stipula del predetto contratto, con un arrotondamento del decimale all'unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5. Nel caso di inizio dell'attività nel corso dell'anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento della stipula del contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato. Possono essere somministrati a tempo indeterminato esclusivamente i lavoratori assunti dal somministratore a tempo indeterminato.
  2. La somministrazione di lavoro a tempo determinato è utilizzata nei limiti quantitativi individuati dai contratti collettivi applicati dall'utilizzatore. È in ogni caso esente da limiti quantitativi la somministrazione a tempo determinato di lavoratori di cui all'articolo 8, comma 2, della legge n. 223 del 1991, di soggetti disoccupati che godono, da almeno sei mesi, di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali, e di lavoratori «svantaggiati» o «molto svantaggiati» ai sensi dei numeri 4) e 99) dell'articolo 2 del regolamento (UE) Pag. 138n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, come individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
  3. I lavoratori somministrati sono informati dall'utilizzatore dei posti vacanti presso quest'ultimo, anche mediante un avviso generale affisso all'interno dei locali dell'utilizzatore.
  4. Fermo quanto disposto dall'articolo 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001, la disciplina della somministrazione a tempo indeterminato non trova applicazione nei confronti delle pubbliche amministrazioni.»;
   e) l'articolo 34 è sostituito dal seguente: «Art. 34 – (Disciplina dei rapporti di lavoro) – 1. In caso di assunzione a tempo indeterminato il rapporto di lavoro tra somministratore e lavoratore è soggetto alla disciplina prevista per il rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Nel contratto di lavoro è determinata l'indennità mensile di disponibilità, divisibile in quote orarie, corrisposta dal somministratore al lavoratore per i periodi nei quali egli rimane in attesa di essere inviato in missione, nella misura prevista dal contratto collettivo applicabile al somministratore e comunque non inferiore all'importo fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. L'indennità di disponibilità è esclusa dal computo di ogni istituto di legge o di contratto collettivo.
  2. In caso di assunzione a tempo determinato il rapporto di lavoro tra somministratore e lavoratore è soggetto alla disciplina di cui al capo III per quanto compatibile, con esclusione delle disposizioni di cui agli articoli 19, commi 1, 2 e 3, 21, 23 e 24. Il termine inizialmente posto al contratto di lavoro può in ogni caso essere prorogato, con il consenso del lavoratore e per atto scritto, nei casi e per la durata previsti dal contratto collettivo applicato dal somministratore.
  3. Il lavoratore somministrato non è computato nell'organico dell'utilizzatore ai fini dell'applicazione di normative di legge o di contratto collettivo, fatta eccezione per quelle relative alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. In caso di somministrazione di lavoratori disabili per missioni di durata non inferiore a dodici mesi, il lavoratore somministrato è computato nella quota di riserva di cui all'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68. 4. Le disposizioni di cui all'articolo 4 e 24 della legge n. 223 del 1991 non trovano applicazione nel caso di cessazione della somministrazione di lavoro a tempo indeterminato, cui si applica l'articolo 3 della legge n. 604 del 1966.».
13. 3. Zangrillo, Polverini, Musella, Cannatelli, Fatuzzo, Rotondi, Scoma, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Le province autonome possono provvedere all'erogazione di servizi destinati ai beneficiari del reddito di cittadinanza nell'ambito della propria competenza legislativa e relativa potestà amministrativa, perseguendo le finalità del presente decreto. Le province autonome possono prevedere che misure aventi finalità analoghe a quelle del reddito di cittadinanza, adottate e finanziate secondo il proprio ordinamento, siano comunicate al Ministero del lavoro e delle politiche sociali affinché le stesse non siano computate ai fini dell'accesso, della quantificazione e del mantenimento del reddito di cittadinanza.
13. 4. Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini, Schullian.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Pag. 139Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
13. 5. Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini, Schullian.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Le Province autonome di Trento e Bolzano possono provvedere all'erogazione di servizi destinati ai beneficiari del reddito di cittadinanza nell'ambito della propria competenza legislativa e relativa potestà amministrativa, perseguendo le finalità del presente decreto. Le Province possono prevedere che misure aventi finalità analoghe a quelle del reddito di cittadinanza, adottate e finanziate secondo il proprio ordinamento, siano comunicate al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, affinché le stesse non siano computate ai fini dell'accesso, della quantificazione e del mantenimento del reddito di cittadinanza.
*13. 11. Vanessa Cattoi, Binelli, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Piccolo.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Le Province autonome di Trento e Bolzano possono provvedere all'erogazione di servizi destinati ai beneficiari del reddito di cittadinanza nell'ambito della propria competenza legislativa e relativa potestà amministrativa, perseguendo le finalità del presente decreto. Le Province possono prevedere che misure aventi finalità analoghe a quelle del reddito di cittadinanza, adottate e finanziate secondo il proprio ordinamento, siano comunicate al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, affinché le stesse non siano computate ai fini dell'accesso, della quantificazione e del mantenimento del reddito di cittadinanza.
*13. 12. D'Arrando, Pallini, Vizzini, Invidia, Tripiedi, Siragusa, Cubeddu, De Lorenzo, Costanzo, Segneri, Bilotti, Ciprini, Davide Aiello, Tucci, Perconti, Amitrano, Giannone, Massimo Enrico Baroni, Bologna, Lapia, Lorefice, Mammì, Menga, Nappi, Provenza, Sapia, Sarli, Sportiello, Trizzino, Troiano, Leda Volpi.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  2-bis. Al fine di garantire massima trasparenza e pubblicità alle disposizioni propedeutiche e attuative della misura Reddito di cittadinanza, i decreti ministeriali, i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, i provvedimenti di ANPAL, Anpal Servizi Spa, INPS, Ispettorato nazionale del lavoro, Agenzia delle entrate relativi alle disposizioni di cui agli articoli di cui al Capo I sono pubblicati in apposito spazio sul sito web dell'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro entro cinque giorni dalla adozione di ciascuno di essi. Dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
13. 7. Palmieri, Gelmini, Occhiuto, Anna Lisa Baroni, Calabria, Casciello, Cattaneo, Mandelli, Mugnai, Orsini, Pedrazzini, Squeri, Maria Tripodi, Versace, Zanella, Zangrillo.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  2-bis. A valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1 comma 255 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, l'incremento dei trattamenti disposto ai sensi dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 è finalizzato al raggiungimento della soglia di 812 euro mensili per gli importi dei predetti trattamenti, a far data dal 1o aprile 2019.
13. 10. Fatuzzo, Gelmini, Polverini, Musella, Zangrillo, Cannatelli, Rotondi, Scoma, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

Pag. 140

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

  1. Quale contributo dello Stato all'ampliamento dell'offerta degli asili nido e dei servizi per la prima infanzia, e per ridurre la forte disomogeneità e disparità territoriale che la caratterizza, è istituito un fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2019, per la realizzazione di asili nido e dei servizi per la prima infanzia, e la messa in sicurezza delle strutture esistenti che li ospitano. Una quota è riservata per favorire le imprese e altri luoghi di lavoro nella realizzazione di asili aziendali o interaziendali.
  2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'Economia, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono definite le modalità e i criteri di ripartizione tra le regioni delle risorse, anche in funzione del necessario riequilibrio territoriale dell'offerta di cui al comma 1. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante le disposizioni di cui al comma 2.
  3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con preclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 100 milioni di euro annui per l'anno 2019, a copertura degli oneri derivanti dal presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
13. 01. Gelmini, Polverini, Zangrillo, Pentangelo, Musella, Cannatelli, Fatuzzo, Rotondi, Scoma, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Incentivi all'occupazione)

  1. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile stabile, ai datori di lavoro privati che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, assumono lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, è riconosciuto, per un periodo massimo di sei anni, l'esonero totale dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
  2. All'onere derivante dal presente articolo, nel limite di spesa di 5.000 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 marzo 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 5.000 milioni Pag. 141di euro per l'anno 2019. Entro la data del 15 gennaio 2020, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 5.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 luglio 2019, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 marzo 2020 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
13. 02. Pentangelo.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Misure in favore della conciliazione tra vita professionale e vita privata)

  1. Per favorire la promozione della conciliazione tra vita professionale e vita privata, la quota ad essa destinata delle risorse del Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello, di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, è incrementata di 50 milioni di euro per l'anno 2019. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante attuazione delle disposizioni previste dal successivo comma 2.
  2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 50 milioni di euro annui per l'anno 2019, a copertura degli oneri derivanti dal presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
13. 03. Pentangelo.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Misure in favore della conciliazione tra vita professionale e vita privata)

  1. Per favorire la promozione della conciliazione tra vita professionale e vita privata, la quota ad essa destinata delle risorse del Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello, di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, è incrementata di 30 milioni di euro per l'anno 2019. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 30 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede Pag. 142mediante le disposizioni di cui al comma 2.
  2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui all'articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 30 milioni di euro annui per l'anno 2019, a copertura degli oneri derivanti dal presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
13. 04. Pentangelo.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Introduzione della flat tax al 23 per cento)

  1. Al Testo unico in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) l'articolo 11 è sostituito con il seguente:

«Art. 11.

  1. L'imposta lorda è determinata applicando l'aliquota del 23 per cento sul reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10 e della deduzione per assicurare la progressività dell'imposta di cui ai commi 2 e 3.
  2. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono in misura prevalente uno o più redditi di cui agli articoli 49, 50, 53, 55, 66 e 67, comma 1, lettere i) e l), il reddito complessivo non è imponibile:
   a) fino a concorrenza dell'importo di 13.000 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 28.000 euro;
   b) fino a concorrenza del prodotto tra 13.000 euro e la frazione corrispondente al rapporto tra 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 13.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 28.000 euro, ma non a 37.000 euro;
   c) fino a concorrenza dell'importo di 3.000 euro, se il reddito complessivo è superiore a 37.000 euro.

  3. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono in misura prevalente uno o più redditi diversi da quelli di cui al comma 2, il reddito complessivo non è imponibile fino a concorrenza dell'importo di 3.000 euro.
  4. Ai fini dei commi 2 e 3, il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all'articolo 10, comma 3-bis.
  5. L'imposta netta è determinata operando sull'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, le detrazioni previste nell'articolo 12, nonché in altre disposizioni di legge.
  6. Dall'imposta netta si detrae l'ammontare dei crediti d'imposta spettanti al contribuente a norma dell'articolo 165. Se l'ammontare dei crediti di imposta è superiore Pag. 143a quello dell'imposta, il contribuente ha diritto, a sua scelta, di computare l'eccedenza in diminuzione dell'imposta relativa al periodo di imposta successivo o di chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi;».
   b) all'articolo 77, le parole: «24 per cento», sono sostituite con le seguenti: «23 per cento».

  2. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in 50.000 milioni di euro a decorrere dal 2019 si provvede:
   a) quanto a 25.000 milioni di euro a decorrere dal 2019, mediante riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale interessati;
   b) quanto a 25.000 milioni di euro a decorrere dal 2019, a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 marzo 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 25.000 milioni di euro per l'anno 2019. Entro la data del 15 gennaio 2020, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della, spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 25.000 milioni di euro per l'anno 2020 e 25.000 milioni di euro per l'anno 2021. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 luglio 2019, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 marzo 2020 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.

  3. I commi da 17 a 22 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono abrogati.
13. 05. Pentangelo.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere i seguenti:

«Capo I-bis.
Istituzione della misura Assegno Io-Lavoro

Art. 13-bis.
(Finalità e definizioni)

  1. Le disposizioni della presente legge sono finalizzate a promuovere l'occupazione, la riqualificazione e il reinserimento nel mondo del lavoro di soggetti in fascia di età compresa tra i trenta e i cinquant'anni compiuti.
  2. Ai fini di cui al comma 1 a decorrere dal 1o giugno 2019, è riconosciuta, su richiesta e a titolo individuale e non cedibile, una misura reddituale denominata Assegno Io-Lavoro volta ad offrire una retribuzione minima, in tutto o in parte sostitutiva di quella a carico del datore di lavoro, per lo svolgimento di prestazioni di Pag. 144lavoro esclusivamente presso imprese del settore privato, ivi compresi enti del terzo settore che svolgono servizi generali.
  3. Al fine di garantire una gestione diretta e trasparente della misura e dei rapporti di prestazione di lavoro, nonché per promuovere l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, è istituita la piattaforma informativa di cui all'articolo 13-quater, quale esclusivo strumento per l'accesso alla misura reddituale di cui alla presente legge e alle prestazioni ad essa connesse.

Art. 13-ter.
(Disciplina dell'Assegno Io-Lavoro)

  1. L'Assegno Io-Lavoro, di seguito denominato Assegno, è riconosciuto dall'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL), su richiesta, e comunque nel limite massimo annuo di 1.500 milioni di euro, a chi in età anagrafica compresa tra i 30 e i 49 anni compiuti attiva prestazioni di lavoro come disciplinate dalla presente legge e versa nelle seguenti condizioni:
   a) stato di disoccupazione da oltre ventiquattro mesi;
   b) non beneficia di alcuna misura di sostegno al reddito;
   c) un valore dell'ISEE, in corso di validità, non superiore ad euro 6.000;
   d) un valore dell'ISRE non superiore ad euro 3.000.

  2. L'Assegno, di importo pari a 800 euro, comprensivo di oneri contributivi, è erogato con cadenza mensile in un conto telematico a titolo personale del prestatore di lavoro, per una durata complessiva pari a dodici mesi.
  3. La misura reddituale è usufruibile anche in maniera non continuativa nel termine dei trentasei mesi successivi alla prima prestazione di lavoro attivata secondo le modalità di cui alla presente legge e fermo restando il periodo anagrafico in cui essa è richiedibile.
  4. La misura reddituale, qualora ricorrano le condizioni espressamente previste dal comma 6, può essere riconosciuta per la durata di ulteriori dodici mesi purché siano trascorsi almeno dodici mesi dal termine di cui al comma 2.
  5. L'importo mensile è corrisposto dall'istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS), in proporzione al numero di giornate lavorate, al singolo prestatore esclusivamente in corrispondenza di un accordo di prestazione di lavoro come disciplinato dalla presente legge.
  6. Il prestatore beneficiario della misura reddituale può proporre ad un datore di lavoro del settore privato la propria disponibilità a svolgere attività lavorative secondo modalità individuate di comune accordo, nei limiti della legislazione vigente. Fatta salva l'ipotesi di cui al successivo comma 11, la stipula del contratto di prestazione effettuata ai sensi della presente legge solleva il datore di lavoro dall'erogazione di una retribuzione.
  7. Non sono ammessi all'accesso a forme di prestazione di lavoro disciplinate dalla presente legge i datori di lavoro del settore privato che hanno effettuato licenziamenti nei tre mesi precedenti. Il datore di lavoro che usufruisce di prestazioni di lavoro disciplinate dalla presente legge e licenzia uno o più dipendenti assunti precedentemente l'attivazione della prestazione non è ammesso, per la durata dei 12 mesi successivi, a usufruire della medesima tipologia di prestazioni, ivi compresa quelle attivate al momento del licenziamento, fatto salvo il beneficio dell'Assegno Io-Lavoro riconosciuto in favore del prestatore di lavoro.
  8. Alla misura reddituale e alla prestazione di lavoro ad essa connessa di cui alla presente legge si accede esclusivamente attraverso la piattaforma informatica di cui all'articolo 13-quater della presente legge gestita da ANPAL.
  9. Il prestatore e il datore stipulano nell'apposita sezione della piattaforma informatica l'accordo di prestazione in via telematica. Tale accordo può essere interrotto, attraverso la medesima sezione digitale, Pag. 145in qualsiasi momento con decorrenza dal giorno successivo e senza alcun vincolo per le parti.
  10. È interamente a carico del datore di lavoro, per l'intera durata della prestazione, il premio dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al testo unico del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nella misura del 3,5 per cento del compenso.
  11. Fatto salvo l'importo mensile dell'Assegno Io-Lavoro, il prestatore e il datore possono concordare prima o durante lo svolgimento della prestazione di lavoro l'aggiunta di altre somme a titolo retributivo che sono da intendersi esclusivamente a carico del datore di lavoro. A tal fine nell'apposita sezione della piattaforma informatica di cui all'articolo 13-quater è stipulato un accordo di retribuzione aggiuntiva.
  12. Ferma restando l'ipotesi di cui al comma 11, l'Assegno non è cumulabile con altri redditi e misure di sostegno al reddito. La misura reddituale Assegno-Io Lavoro non costituisce reddito imponibile ai sensi dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 recante Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi.

Art. 13-quater.
(Istituzione e funzionamento della piattaforma informatica Io-Lavoro)

  1. A decorrere dal 1o giugno 2019 è istituita presso l'ANPAL la piattaforma informatica Io-Lavoro, di seguito denominata I-LAV, quale strumento tecnologico di cui all'articolo 9, comma 1, lettera g) del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, recante Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183.
  2. La piattaforma I-LAV è istituita per i seguenti fini:
   a) accesso alla misura reddituale disciplinata dall'articolo 13-ter della presente legge;
   b) gestione del conto telematico individuale ivi comprese le operazioni di erogazione e accreditamento degli importi dell'Assegno Io-Lavoro;
   c) registrazione e identificazione dei prestatori e dei datori di lavoro, trasmissione e registrazione degli accordi di prestazione di lavoro, degli accordi di retribuzione aggiuntiva;

  3. I dati di cui al comma 1 sono condivisi in via telematica con INPS, INAIL e i centri per l'impiego. Ai fini delle attività di indagine e di controllo i dati registrati sulla piattaforma digitale sono messi a disposizione dell'ispettorato del lavoro e delle Forze dell'ordine.
  4. Il prestatore e il datore provvedono alla registrazione e alla identificazione sulla piattaforma informatica per mezzo del Sistema pubblico di identità digitale (SPID). Attraverso la piattaforma sono trasmessi, agli indirizzi di posta elettronica inseriti dal prestatore e dal datore la seguente documentazione:
   a) gli accordi stipulati;
   b) le buste paga;
   c) ogni altra comunicazione fiscale e amministrativa inerente la prestazione di lavoro, ivi comprese le comunicazioni di termine della prestazione da parte del datore e del prestatore;
   d) l'eventuale sospensione dell'accesso alla misura in concomitanza con l'attivazione di un rapporto di lavoro ai sensi dell'articolo 13-quinquies.

  5. Attraverso la piattaforma I-LAV il prestatore di lavoro può trasferire, senza alcun onere, gli importi ricevuti dell'Assegno Io-Lavoro esclusivamente presso un conto personale debitamente registrato sulla medesima piattaforma informatica.
  6. Nella piattaforma I-LAV è dedicata una apposita sezione per l'incontro tra domanda e offerta di lavoro. Ai fini di cui al presente articolo ANPAL si avvale della Pag. 146struttura e delle risorse di ANPAL Servizi Spa di cui all'articolo 1, comma 595, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Art. 13-quinquies.
(Bonus occupazionale SUD+LAVORO).

  1. Fatta salva la disposizione di cui all'articolo 13-ter, comma 9, secondo periodo, al datore di lavoro del settore privato che assume, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, prestatori di lavoro di cui alla presente legge è riconosciuto un importo pari a 10.000 euro quale bonus occupazionale, nei limiti di 1.000 milioni di euro a decorrere dal 2019.
  2. Il bonus di cui al comma 1 è riconoscibile a imprese che da almeno tre anni hanno sede legale e sede di attività in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia e che assumono prestatori di lavoro residenti, da almeno cinque anni, in una delle regioni del presente comma.
  3. L'importo di cui al comma 1 è erogato da INPS in tre quote annuali di pari entità da corrispondere a decorrere dal termine del periodo di prova.
  4. Il datore di lavoro che licenzia uno o più dipendenti nell'arco dei trentasei mesi successivi al riconoscimento dell'importo di cui al comma 1, ferme restando le disposizioni vigenti in materia di licenziamento, è obbligato a risarcire l'INPS, entro sei mesi dalla data di licenziamento, dell'intero ammontare delle somme ricevute maggiorato del cinquanta per cento.

Art. 13-sexies.
(Attività di controllo, monitoraggio e sanzioni).

  1. Ai fini di cui all'articolo 1 e in particolare al fine di promuovere percorsi di qualificazione e reinserimento nel mondo del lavoro ANPAL svolge attività di controllo presso i datori di lavoro e i lavoratori che beneficiano di prestazioni disciplinate dalla presente legge e monitora l'andamento della misura reddituale sperimentale.
  2. Entro il 1o maggio 2019 il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con proprio decreto disciplina le modalità e i termini di svolgimento delle attività di controllo di cui al comma 1 nel rispetto dei seguenti criteri:
   a) verifica dello svolgimento effettivo delle prestazioni di lavoro;
   b) verifica dei percorsi riqualificativi dei prestatori di lavoro;

  3. Il decreto di cui al comma 2 disciplina inoltre l'attività di monitoraggio per una rilevazione analitica e statistica con cadenza trimestrale con riguardo a:
   a) numero, tipologia e durata degli accordi di prestazione di lavoro attivati;
   b) settori produttivi in cui sono attivati gli accordi di prestazione;
   c) fasce d'età e aree territoriali dei prestatori di lavoro attivi;
   d) ammontare delle risorse pubbliche impegnate;
   e) numero, tipologia e durata dei contratti di lavoro a tempo indeterminato attivati ai sensi della presente legge.

  4. Semestralmente ANPAL pubblica sul proprio sito web un report contenente i risultati delle attività di controllo e di monitoraggio.
  5. Il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali trasmette una relazione annuale alle Commissioni parlamentari competenti sui risultati della misura reddituale sperimentale Io-Lavoro e sulla piattaforma I-LAV.
  6. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, l'ANPAL si avvale della struttura e delle risorse di ANPAL Servizi Spa di cui all'articolo 1, comma 595, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Pag. 147

Art. 13-septies.
(Disposizioni finanziarie).

  1. Agli oneri di cui all'articolo 13-ter e all'articolo 13-quater, rispettivamente pari a 750 milioni di euro e a 500 milioni di euro per l'anno 2019, e a 1.500 milioni di euro e a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 aprile 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.250 milioni per l'anno 2019. Entro la data del 15 gennaio 2020, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 2.500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2019, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 marzo 2020 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
  2. Al fine di concorrere al finanziamento delle spese per l'istituzione, l'implementazione e la gestione operativa della piattaforma informatica di cui all'articolo 13-quater e per le spese di monitoraggio e controllo di cui all'articolo 13-sexies è trasferito in favore di ANPAL Servizi Spa, di cui all'articolo 1, comma 595, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, un importo pari a 1 milione di euro per l'anno 2019 e di 500.000 euro a decorrere dall'anno 2020, a valere sulle risorse del Fondo per le politiche attive del lavoro, di cui all'articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2013, n. 147».
13. 07. Occhiuto, Zangrillo, Polverini, Musella, Cannatelli, Fatuzzo, Rotondi, Scoma, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

  1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, si adottano provvedimenti al fine di stabilizzare il personale precario di Anpal.
13. 08. Rizzetto, Bucalo, Zucconi.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, per il miglioramento della qualità e dell'efficienza dei centri per l'impiego)

  1. Al fine del potenziamento dei centri per l'impiego di cui all'articolo 21, comma 4, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 33 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
  1-ter. Al fine di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, i centri per l'impiego promuovono la costituzione di una rete di contatti con le imprese, le società, i consorzi, le cooperative, gli studi associati, gli studi professionali, le fondazioni e le associazioni e svolgono, in particolare, attività di ricerca e di selezione di personale provvedendo a trasmettere periodicamente ai soggetti costituenti la rete Pag. 148i profili professionali del personale selezionato ritenuto idoneo allo svolgimento delle attività richieste.
  1-quater. I servizi competenti sono tenuti a predisporre apposite procedure di monitoraggio e di valutazione delle prestazioni erogate ai fini della verifica della conformità ai livelli essenziali delle prestazioni;
   b) dopo l'articolo 33 è inserito il seguente:
  «33-bis.(Personale dei servizi competenti). – 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione le prestazioni erogate dai servizi per l'impiego devono essere svolte da personale in possesso di diploma di laurea o di attestato di qualifica nel settore della formazione o della gestione delle risorse umane ovvero di titoli equipollenti.
  2. Per il personale già operante presso i servizi competenti non in possesso dei titoli abilitanti di cui al comma 1, l'amministrazione competente provvede ad erogare un apposito contributo per la copertura dei costi necessari al loro conseguimento.
  3. In sede di contrattazione collettiva può essere altresì prevista l'erogazione di un ulteriore incentivo economico sulla parte variabile della retribuzione da corrispondere al personale addetto alle attività di ricerca e di selezione di personale dei centri per l'impiego.
  4. Al personale è inoltre riconosciuta una specifica indennità commisurata al conseguimento degli obiettivi stabiliti con un apposito piano annuale. L'indennità è corrisposta in funzione alla collocazione dei lavoratori iscritti nella misura massima del 75 per cento per le assunzioni a tempo indeterminato concluse, anche a seguito di trasformazione di precedenti rapporti di lavoro a tempo determinato, e nella restante parte del 25 per cento per l'instaurazione di rapporti di lavoro a tempo determinato. Nel computo delle assunzioni a tempo determinato non sono compresi i rapporti stagionali del settore agricolo.
  5. Agli oneri derivanti si provvede nel limite di spesa di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 a valere sulle risorse specificamente destinate ai centri per l'impiego di cui all'articolo 21 comma 4».
13. 09. Rizzetto, Bucalo, Zucconi.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

  1. Al fine di garantire e tutelare i diritti dei cosiddetti «riders», impiegati nelle attività di consegna di pasti a domicilio in ambito urbano per conto altrui attraverso piattaforme digitali, il Governo è delegato, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, a regolamentare i rapporti di lavoro che si instaurano in tale ambito.
  2. La disciplina deve essere regolata in considerazione dei seguenti criteri:
   a) equiparazione di tutele e diritti riconosciuti nel lavoro subordinato;
   b) divieto di pagamento a cottimo;
   c) individuazione di una retribuzione oraria minima fissa, equa e proporzionata alle prestazioni lavorative;
   d) copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
   e) divieto di controllo a distanza attraverso algoritmi fuori dalle prestazioni.
13. 010. Rizzetto, Bucalo, Zucconi.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

  1. Al fine di dare attuazione agli obiettivi in materia di politiche attive del lavoro, di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e delle Pag. 149politiche sociali, sentita l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sono definiti appositi piani e misure per i lavoratori disoccupati privi di ammortizzatori e non beneficiari del RdC.
13. 011. Rizzetto, Bucalo, Zucconi.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

  1. Al fine di rendere la spesa pensionistica più sostenibile e garantire un assegno previdenziale dignitoso per le future generazioni, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi contenenti norme intese a stabilire la separazione della spesa previdenziale da quella assistenziale.
13. 012. Rizzetto, Bucalo, Zucconi.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Contributo di solidarietà a sostegno delle prestazioni previdenziali delle nuove generazioni)

  1. Al fine di contribuire all'equilibrio e all'equità del sistema previdenziale nonché di attuare misure di sostegno per le prestazioni previdenziali delle nuove generazioni, a partire dal 1o maggio 2019 e per un periodo di cinque anni, è istituito un contributo di solidarietà a carico dei redditi da pensione di ammontare non inferiore a 5000 euro netti.
  2. Il gettito derivante dal contributo di solidarietà confluisce in fondi comuni per l'equità previdenziale appositamente istituiti presso gli enti previdenziali e finalizzati a garantire idonee misure di compensazione e di sostegno per le prestazioni previdenziali delle nuove generazioni.
  3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce con proprio decreto le procedure e le modalità di attuazione della presente disposizione.
13. 013. Rizzetto, Bucalo, Zucconi.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

  1. Al fine di garantire un'equa retribuzione a tutti i lavoratori in conformità all'articolo 36 della Costituzione, il Governo è delegato entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge ad istituire una retribuzione minima garantita su base nazionale da applicarsi a tutte le categorie di lavoratori e lavoratrici per i quali la retribuzione minima non sia individuata dai contratti collettivi nazionali di lavoro ovvero tali contratti stabiliscano un corrispettivo minimo orario inferiore.
  2. La determinazione del salario per essere equa e proporzionata al lavoro svolto deve essere stabilita in considerazione dei seguenti criteri:
   a) non può essere inferiore al 50 per cento del livello retributivo medio indicato nelle rilevazioni annuali dell'ISTAT sui redditi;
   b) deve essere adeguata al fattore di proporzionalità a base regionale, stabilito in relazione alle rilevazioni annuali dell'ISTAT sui redditi;
   c) deve essere adeguata al fattore di proporzionalità all'andamento dell'indicatore nazionale della produttività del lavoro individuato dall'ISTAT;
   d) deve essere adeguata al fattore di proporzionalità in relazione al tasso di occupazione regionale individuato dall'ISTAT.

Pag. 150

  3. Tenuto conto delle rilevazioni annuali Istat, di cui al comma 2, l'importo del salario minimo orario nazionale è aggiornato ogni tre anni.
13. 014. Rizzetto, Bucalo, Zucconi.

ART. 14.

  Sostituirlo con i seguenti: Articolo 14. – (Disposizioni in materia di libertà pensionistica) – 1. A decorrere dal 1o giugno 2019, gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall'INPS, nonché alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che hanno maturato un'anzianità contributiva non inferiore a trentacinque anni, possono conseguire il diritto alla libertà pensionistica al raggiungimento di un'età anagrafica minima di 62 anni e un'anzianità contributiva di 35 anni, purché l'importo dell'assegno sia almeno pari a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale. A decorrere dal 1o giugno 2019 le disposizioni di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 non trovano applicazione, fatte salve le diverse indicazioni.
  2. L'importo della pensione è calcolato secondo le regole previste dai rispettivi ordinamenti previdenziali. A tale importo si applica una riduzione o una maggiorazione correlata all'età dell'effettivo pensionamento, ai sensi della tabella A allegata al presente decreto-legge, al fine di conseguire l'invarianza complessiva dei costi.
  3. A prescindere dall'età anagrafica, la percentuale di riduzione di cui al comma 2 è diminuita di 0,3 punti percentuali nel caso in cui il beneficiario possa far valere almeno trentasei anni di contribuzione. È altresì ridotta di 0,4 punti percentuali nel caso in cui il beneficiario possa far valere almeno trentasette anni di contribuzione e di ulteriori 0,4 punti percentuali nel caso in cui il beneficiario abbia maturato almeno trentotto anni di contribuzione.
  4. Per i soli beneficiari di età anagrafica compresa fra 62 e 64 anni, in presenza di almeno trentanove anni di contribuzione, la percentuale di riduzione di cui al comma 2 è ulteriormente ridotta di 0,9 punti percentuali. Per i soli beneficiari di età anagrafica pari a 65 anni, in presenza di almeno trentanove anni di contribuzione, la percentuale di riduzione di cui al comma 2 è ulteriormente ridotta di 0,9 punti percentuali. In presenza di almeno quaranta anni di contribuzione, la percentuale di riduzione di cui al comma 2 è pari alla metà di quella prevista per la medesima età anagrafica in presenza di almeno 39 anni di contribuzione.
  5. Se più favorevoli per la persona interessata, sono fatte salve le disposizioni in materia di accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti di cui al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 167, le disposizioni in materia di esclusione dai limiti anagrafici per le persone che hanno maturato il requisito di anzianità contributiva previsto per le pensioni di anzianità, secondo le regole vigenti al 31 dicembre 2011. Sono fatti salvi i trattamenti previsti dall'articolo 1, comma 179 e seguenti e comma 199 e seguenti della legge 11 dicembre 2016, n. 232, rispettivamente in materia di Ape sociale e di lavoratori cosiddetti precoci.

Articolo 14-bis.
(Benefìci previdenziali per i lavoratori con carichi di cura)

  1. Agli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall'INPS, nonché alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che assistono familiari con disabilità grave o non autosufficienti e che necessitano di assistenza continuativa, in quanto non in condizione di poter svolgere gli atti quotidiani della vita, possono conseguire, a domanda, l'accesso anticipato al pensionamento, in una delle seguenti modalità:
   a) per ogni anno di assistenza e cura, un anticipo di tre mesi per l'accesso alla Pag. 151pensione di vecchiaia, fino a un massimo di cinque anni;
   b) indipendentemente dall'età anagrafica, il diritto alla pensione anticipata a seguito del versamento di trenta anni di contributi previdenziali, di cui almeno cinque nel periodo di assistenza del familiare;
   c) una contribuzione figurativa di due mesi per ogni anno di contribuzione effettiva, per un massimo di cinque anni, versata in costanza di assistenza al familiare convivente disabile;
   d) solo per i genitori, una contribuzione figurativa di un anno ogni cinque anni di contribuzione effettiva.

Articolo 14-ter.
(Benefìci previdenziali per le lavoratrici madri)

  1. Alle lavoratrici iscritte all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che hanno compiuto almeno 60 anni di età, ai fini della maturazione del requisito contributivo per l'accesso alla pensione senza le penalizzazioni di cui all'articolo 14, sono riconosciuti 12 mesi per ogni figlio, nel limite massimo di cinque anni.
  2. Alla misura di cui al comma 1 può accedere il padre in caso di totale assenza della madre.

  Conseguentemente,
   a) all'articolo 22 sostituire le parole:
quota 100 di cui al presente decreto entro il 31 dicembre 2021 con le seguenti: ai sensi dell'articolo 14 del presente decreto-legge;
   b) all'articolo 23 sopprimere le parole: quota 100;
   c) all'articolo 28 apportare le seguenti modificazioni:
    1) al comma 2, alinea, sostituire le parole: dagli articoli 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 24, 26 e 27, comma 5, valutati in 4.719,1 milioni di euro per l'anno 2019, in 8.717,1 milioni di euro per l'anno 2020, in 9.266,5 milioni di euro per l'anno 2021, in 8.437,2 milioni di euro per l'anno 2022, in 6.646,7 milioni di euro per l'anno 2023, in 4.202,5 milioni di euro per l'anno 2024, in 3.279,5 milioni di euro per l'anno 2025, in 2.315,3 milioni di euro per l'anno 2026, in 2.685,8 milioni di euro per l'anno 2027 e in 2.214,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028 con le seguenti: dagli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 24, 26 e 27, comma 5, valutati in 12.279,1 milioni di euro per l'anno 2019, in 18.067,1 milioni di euro per l'anno 2020, in 18.616,5 milioni di euro per l'anno 2021, in 17.787,2 milioni di euro per l'anno 2022, in 15.996,7 milioni di euro per l'anno 2023, in 13.552,5 milioni di euro per l'anno 2024, in 12.629,5 milioni di euro per l'anno 2025, in 11.665,3 milioni di euro per l'anno 2026, in 12.035,8 milioni di euro per l'anno 2027 e in 11.564,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028;
    2) al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   c-bis) quanto a 7.560 milioni di euro per l'anno 2019 e a 9.350 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, quali ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli 14, 14-bis e 14-ter, si provvede a valere sulle maggiori entrate rinvenienti:
    sino al limite massimo di 4.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Al fine di dare piena attuazione alle disposizioni concernenti la razionalizzazione e la revisione delle spese per consumi intermedi per l'acquisto di beni, servizi e forniture contenute nel decreto-legge 24 aprile 2014 n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, a decorrere dal 1o gennaio 2019 le amministrazioni pubbliche hanno l'obbligo di procedere agli acquisti dei beni e servizi esclusivamente tramite convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip Pag. 152Spa e dalle centrali di committenza regionali, al fine di garantire una riduzione delle relative spese per un importo non inferiore a 4.500 milioni di euro annui. Al di fuori delle modalità di approvvigionamento del presente comma le amministrazioni citate possono stipulare contratti di acquisto a condizione che i corrispettivi applicati siano inferiori ai corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip Spa e dalle centrali di committenza regionali;
    sino al limite massimo di 5.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, da interventi di variazione delle aliquote di imposta e riduzioni della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti tali da assicurare un importo annuo di 5.000 milioni di euro, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sopra il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.

   d) aggiungere la seguente Tabella:

Tabella A
(articolo 14, comma 2)

Età di pensionamento effettivo Percentuale di riduzione o di maggiorazione con trentacinque anni di contribuzione
62 -8%
63 -6%
64 -4%
65 -2%
66 0
67 2%
68 4%
69 6%
70 8%

14. 13. Polverini, Gelmini, Fatuzzo, Zangrillo, Musella, Cannatelli, Rotondi, Scoma, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 14.
(Disposizioni per introdurre un sistema flessibile nell'accesso di lavoratrici e lavoratori al trattamento pensionistico)

  1. A decorrere dal 1o gennaio 2019, le lavoratrici e i lavoratori possono accedere al pensionamento flessibile con il requisito di età anagrafica di 62 anni di età fino al requisito massimo di 70 anni di età e un'anzianità contributiva non inferiore a 35 anni.
  2. Al fine di accedere al pensionamento flessibile di cui al comma 1, l'importo dell'assegno previdenziale deve essere di un ammontare non inferiore a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale, calcolato in base all'ordinamento previdenziale di appartenenza.
  3. L'importo della pensione conseguibile è quello massimo a requisiti pieni secondo i rispettivi ordinamenti previdenziali di appartenenza. Al fine di conseguire l'invarianza dei costi tra i sistemi applicabili, la quota calcolata con il sistema retributivo viene ridotta o maggiorata in relazione all'età di pensionamento effettivo e agli anni di contributi versati applicando i criteri di cui alla tabella A allegata al presente decreto.
  4. Sono fatte salve le disposizioni in materia di accesso anticipato al pensionamento a condizioni e criteri più favorevoli.
  5. In via sperimentale e fino al 31 dicembre 2021 non si applica l'adeguamento dei requisiti anagrafici e contributivi di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita, in deroga alla disciplina prevista dall'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, Pag. 153n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.
  6. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 5, valutati in 4 miliardi di euro per l'anno 2019 e 5 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede a valere sul fondo di cui all'articolo 21, comma 2.
  7. In caso di scostamenti degli oneri rispetto alle previsioni di cui al comma 6, alla copertura finanziaria dei maggiori oneri si provvede mediante riduzione della prestazione di cui all'articolo 1, commi da 12 a 15, della legge n. 190 del 2014, e successive modificazioni e integrazioni.

  Conseguentemente, aggiungere la seguente tabella:

Tabella A
(articolo 14)

Variazioni percentuali in aumento e diminuzione da applicare sulla quota calcolata con il sistema retributivo in relazione all'età anagrafica e contributiva.

Età di pensionamento
effettivo
Anni di contribuzione
35 36 37 38 39 40
62 -8,0 -7,8 -7,5 -7,2 -6,6 -3,6
63 -6,0 -5,8 -5,5 -5,2 -4,4 -2,4
64 -4,0 -3,8 -3,5 -3,2 -2,7 -1,4
65 -2,0 -1,8 -1,5 -1,2 -0,6 -0,4
66 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
67 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
68 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
69 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5
70 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0

14. 31. Rizzetto, Bucalo, Zucconi.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 14.
(Disposizioni in materia di flessibilità nell'accesso dei lavoratori al trattamento pensionistico e per l'istituzione del fondo di solidarietà intergenerazionale)

  1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, a decorrere dal 1o gennaio 2019 il diritto al trattamento pensionistico per i lavoratori dipendenti e autonomi iscritti all'assicurazione obbligatoria e alle forme di essa sostitutive ed esclusive si consegue, fermo restando il requisito di anzianità contributiva non inferiore a trentacinque anni, al perfezionamento dei requisiti indicati nella tabella A allegata al presente decreto.
  2. Con riferimento al trattamento pensionistico determinato per ciascun lavoratore in applicazione del comma 1, si applica una riduzione pari:
   a) allo 0,5 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici fino a tre volte il trattamento minimo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS);
   b) all'1 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra tre e cinque volte il trattamento minimo dell'INPS;Pag. 154
   c) al 2 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici superiori a cinque volte il trattamento minimo dell'INPS.

  3. Le somme corrispondenti alle trattenute applicate ai sensi del comma 2 sono riversate in un apposito fondo di solidarietà intergenerazionale istituito presso l'INPS, finalizzato a finanziare misure previdenziali a favore dei lavoratori che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, non hanno compiuto i 35 anni di età e che, alla maturazione dei requisiti pensionistici, hanno avuto una carriera lavorativa discontinua e con un trattamento pensionistico inferiore a 1,5 volte il trattamento minimo dell'INPS.

  Conseguentemente, aggiungere la seguente tabella:

Tabella A
(articolo 14, comma 1)

Lavoratori dipendenti pubblici e privati Lavoratori autonomi iscritti all'INPS
(1).
Somma di età anagrafica e anzianità
contributiva
Età anagrafica minima per la maturazione del requisito indicato in colonna 1 (2). Somma di età anagrafica e anzianità contributiva Età anagrafica minima per la maturazione del requisito indicato in colonna 2
100 62 101 63

14. 1. Fragomeli, Ubaldo Pagano.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 14
(Misure per la flessibilità del sistema previdenziale)

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per i soggetti con primo accredito contributivo successivo al 1o gennaio 1996 ovvero che optino per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo, il diritto di accesso alla pensione di vecchiaia è conseguito in presenza dei seguenti requisiti:
   a) maturazione di un'anzianità contributiva non inferiore a 20 anni;
   b) possesso del requisito anagrafico di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come adeguato alla speranza di vita ai sensi dell'articolo 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

  2. Ai fini del raggiungimento del requisito contributivo di cui al comma 1, lettera a), a decorrere dalla data di maturazione del requisito anagrafico di cui alla lettera b) del medesimo comma 1, i soggetti con un'anzianità contributiva inferiore a 20 anni possono riscattare, in tutto o in parte, entro il limite massimo di 5 anni, i periodi non coperti da contribuzione e i periodi di lavoro svolto con contratto a tempo parziale. L'onere è costituito dal versamento di un contributo, per ogni anno ammesso a riscatto, pari al livello minimo imponibile annuo di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, moltiplicato per l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell'assicurazione generale obbligatoria per gli artigiani e gli esercenti attività commerciali, ridotta nella misura della metà. Il contributo da riscatto è deducibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
  3. Il comma 7 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, Pag. 155convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è abrogato.
  4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per i lavoratori con primo accredito contributivo successivo al 1o gennaio 1996 ovvero che optino per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo, il diritto alla pensione anticipata, previa risoluzione del rapporto di lavoro, è conseguito al compimento del requisito anagrafico di sessantaquattro anni, a condizione che risultino versati e accreditati in favore dell'assicurato almeno venti anni di contribuzione effettiva.
  5. L'articolo 24, comma 11, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è abrogato.
14. 2. Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Mura, Viscomi, Zan.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 14.
(Regime pensionistico Quota 41)

  1. Al fine di introdurre ulteriori forme di pensionamento, è istituito il regime pensionistico «Quota 41» che riconosce la facoltà di accedere al trattamento previdenziale a lavoratori e lavoratrici in possesso di un'anzianità contributiva non inferiore a quarantuno anni di contributi, a prescindere da ulteriori criteri anche anagrafici.
  2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge di conversione del presente decreto, definisce con proprio decreto le procedure di presentazione della domanda di pensione e di verifica della sussistenza dei requisiti da parte dell'ente previdenziale, ai fini dell'accesso al regime di cui al comma 1.
14. 30. Rizzetto, Bucalo, Zucconi.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 aggiungere le seguenti: nonché agli enti di previdenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.
14. 27. Pentangelo.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per le donne il requisito contributivo di cui al primo periodo è ridotto di dodici mesi per ogni figlio nel limite massimo di ventiquattro mesi. Agli oneri derivanti dal precedente periodo, si provvede sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
*14. 3. Gribaudo, Serracchiani, Carla Cantone, Lacarra, Lepri, Mura, Viscomi, Zan.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per le donne il requisito contributivo di cui al primo periodo è ridotto di dodici mesi per ogni figlio nel limite massimo di ventiquattro mesi. Agli oneri derivanti dal precedente periodo, si provvede sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale Pag. 156di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
*14. 34. Rizzetto, Bucalo, Zucconi.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per le donne il requisito contributivo di cui al primo periodo è ridotto di dodici mesi per ogni figlio nel limite massimo di ventiquattro mesi. All'onere finanziario derivante dalla disposizione di cui al precedente periodo si fa fronte a valere sulle risorse del Fondo per la revisione del sistema pensionistico di cui al comma 254 dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018 n. 145.
14. 14. Epifani, Rostan, Fassina, Fornaro.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai fini dell'anzianità contributiva computano i contributi versati presso tutte le gestioni di previdenza obbligatoria.
14. 35. Rizzetto, Bucalo, Zucconi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Ai fini del calcolo dell'anzianità contributiva di cui al comma 1:
   a) per le donne si aggiunga un anno di anzianità per ogni figlio anche adottato;
   b) qualora nel nucleo familiare sia presente un disabile grave o una persona non autosufficiente ai sensi dell'allegato 3 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, si aggiunge un anno di anzianità per una sola persona del nucleo familiare che richieda il diritto alla pensione anticipata;
   c) è possibile il cumulo dei benefici di cui alle lettere a) e b) in capo ad un unico soggetto fino ad un massimo di due anni di anzianità.

  Conseguentemente:
   all'articolo 12, comma 1, sostituire le parole: sono autorizzati limiti di spesa nella misura di 5.894 milioni di euro nel 2019, di 7.131 milioni di euro nei 2020, di 7.355 milioni di euro nel 2021 e di 7.210 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, con le seguenti: sono autorizzati limiti di spesa nella misura di 6.594 milioni di euro nel 2019, di 7.831 milioni di euro nel 2020, di 8.055 milioni di euro nel 2021 e di 7.910 milioni di euro annui a decorrere dal 2022;
   all'articolo 27, comma 2, sostituire le parole: di 2,00 per gli apparecchi di cui alla lettera a) con le seguenti: di 2,75 per gli apparecchi di cui alla lettera a), ed aggiungere, in fine, le seguenti parole: e le parole « e di 1, 25 per gli apparecchi di cui alla lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: e di 2,00 per gli apparecchi di cui alla lettera b);
   all'articolo 27, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è rideterminata la misura del payout applicato all'ammontare delle vincite sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b) del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, al fine di assicurare maggiori entrate erariali pari a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.
14. 15. Fornaro, Epifani, Fassina.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Ai fini del calcolo dell'anzianità contributiva di cui al comma 1:
   a) per le donne si aggiunge un anno di anzianità per ogni figlio;
   b) qualora nel nucleo familiare sia presente un disabile grave o una persona non autosufficiente ai sensi dell'allegato 3 al decreto del Presidente del consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, si aggiunge un anno di anzianità per una sola persona del nucleo familiare che richieda il diritto alla pensione anticipata;Pag. 157
   c) è possibile il cumulo dei benefici di cui alle lettere a) e b) in capo ad un unico soggetto fino ad un massimo di due anni di anzianità.
14. 33. Rizzetto, Bucalo, Zucconi.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: quota 100 aggiungere le seguenti: senza penalizzazioni.
14. 4. Lepri.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per i lavoratori dipendenti a tempo determinato dalle pubbliche amministrazioni, il cui rapporto di lavoro è terminato alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, trovano applicazione le disposizioni previste dai commi 4 e 5.
14. 32. Vanessa Cattoi, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Piccolo.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Il requisito contributivo di cui al comma 1 è ridotto, per le donne, di dodici mesi per ogni figlio, nel limite massimo di due anni.

  Conseguentemente, all'articolo 28 apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, alinea, sostituire le parole: 4.719,1 milioni di euro per l'anno 2019, in 8.717,1 milioni di euro per l'anno 2020, in 9.266,5 milioni di euro per l'anno 2021, in 8.437,2 milioni di euro per l'anno 2022, in 6.646,7 milioni di euro per l'anno 2023, in 4.202,5 milioni di euro per l'anno 2024, in 3.279,5 milioni di euro per l'anno 2025, in 2.315,3 milioni di euro per l'anno 2026, in 2.685,8 milioni di euro per l'anno 2027 e in 2.214,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028 con le seguenti: 5.269,1 milioni di euro per l'anno 2019, in 9.567,1 milioni di euro per l'anno 2020, in 10.116,5 milioni di euro per l'anno 2021, in 9.287,2 milioni di euro per l'anno 2022, in 7.496,7 milioni di euro per l'anno 2023, in 5.052,5 milioni di euro per l'anno 2024, in 4.129,5 milioni di euro per l'anno 2025, in 3.165,3 milioni di euro per l'anno 2026, in 3.535,8 milioni di euro per l'anno 2027 e in 3.064,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028;
   b) al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:  c-bis) nei limiti di 550 milioni di euro per l'anno 2019 e di 850 milioni di euro a decorrere dal 2020 si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 550 milioni per l'anno 2019. Entro la data del 15 gennaio 2020, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 850 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2019, per la previsione relativa a quell'anno ed entro il 15 marzo 2020 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
14. 18. Polverini, Zangrillo, Musella, Fatuzzo, Cannatelli, Rotondi, Scoma, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

Pag. 158

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. I lavoratori italiani all'estero che hanno versato contributi ad enti previdenziali di Stati esteri, fuori dall'ambito delle convenzioni bilaterali di sicurezza sociale, possono conseguire il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di un'età anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianità contributiva minima di 38 anni. In tal caso, l'onere dei periodi di riscatto è costituito dal versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari al livello minimo imponibile annuo di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, moltiplicato per l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti, vigenti alla data di presentazione della domanda. Il versamento dell'onere può essere effettuato ai regimi previdenziali di appartenenza, in unica soluzione ovvero in massimo 90 rate mensili, senza applicazione di interessi per la rateizzazione.
14. 19. Fitzgerald Nissoli, Fatuzzo.

  Sopprimere il comma 3.
14. 21. Zangrillo, Polverini, Pentangelo, Musella, Cannatelli, Fatuzzo, Rotondi, Scoma, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. La pensione quota 100 è cumulabile con i redditi da lavoro dipendente o autonomo.
14. 22. Zangrillo, Polverini, Pentangelo, Musella, Cannatelli, Fatuzzo, Rotondi, Scoma, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

  Al comma 3, sostituire le parole: 5.000 euro con le seguenti: 35.000 euro.
14. 23. Polverini, Zangrillo, Musella, Cannatelli, Fatuzzo, Rotondi, Scoma, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Fermo restando quanto disposto dal periodo precedente il divieto di cumulo non si applica agli iscritti alla gestione previdenziale INPS Artigiani e Commercianti.
14. 20. Polverini, Musella, Zangrillo, Cannatelli, Fatuzzo, Rotondi, Scoma, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli iscritti all'AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero) che richiedono la pensione Quota 100 in regime di convenzione internazionale sono esclusi dal divieto di cumulo previsto dal paragrafo precedente.
14. 5. Ungaro, Schirò.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'allegato b) di cui all'articolo 1, comma 148, lettera h), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo la parola: «infanzia» sono aggiunte le seguenti: «primaria e secondaria».
14. 24. Pentangelo.

  Al comma 6, lettera a), dopo le parole: entrata in vigore inserire le seguenti: della legge di conversione.
*14. 28. Pentangelo.

  Al comma 6, lettera a), dopo le parole: entrata in vigore inserire le seguenti: della legge di conversione.
*14. 36. Bucalo, Rizzetto, Bellucci, Gemmato, Silvestroni.

Pag. 159

  Al comma 6, lettera a), sostituire la parola: agosto con la seguente: giugno.
14. 6. Lepri.

  Al comma 6, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) fermo il possesso dei requisiti previsti dal comma 1, i lavoratori che alla data di entrata in vigore del presente decreto godono del beneficio della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'impiego (NASPI), ai sensi del decreto legislativo n. 22 del 2015, per effetto della scadenza naturale del termine di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze di una pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico secondo le disposizioni previste dai commi 4 e 5 del presente articolo.

  Conseguentemente, all'articolo 28, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 14, comma 6, lettera a-bis), pari a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
14. 45. Ciprini, Pallini, Tripiedi, Invidia, Vizzini, Siragusa, Cubeddu, De Lorenzo, Costanzo, Segneri, Bilotti, Davide Aiello, Tucci, Perconti, Amitrano, Giannone, D'Arrando, Massimo Enrico Baroni, Bologna, Lapia, Lorefice, Mammì, Menga, Nappi, Provenza, Sapia, Sarli, Sportiello, Trizzino, Troiano, Leda Volpi.

  Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: comparto scuola ed AFAM con le seguenti: comparto dell'area dell'istruzione e della ricerca.
*14. 25. Pentangelo.

  Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: comparto scuola ed AFAM con le seguenti: comparto dell'area dell'istruzione e della ricerca.
*14. 37. Bucalo, Rizzetto, Bellucci, Gemmato, Silvestroni.

  Al comma 7, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Tale quota può essere raggiunta, a prescindere dall'età anagrafica o dall'anzianità contributiva, calcolando esclusivamente la somma dei due indicatori.
14. 38. Bucalo, Rizzetto, Bellucci, Gemmato, Silvestroni.

  Al comma 7-bis, primo periodo, dopo le parole: lo svolgimento dell'attività didattica, aggiungere le seguenti: vengono assunti tutti coloro che hanno conseguito l'abilitazione all'insegnamento entro l'anno accademico 2017/2018, ivi inclusi i docenti in possesso di diploma magistrale entro l'anno scolastico 2001/2002 e d'insegnamento tecnico professionale. Alla disposizione di cui al precedente periodo si applica quanto previsto dall'articolo 1, comma 298, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Ai medesimi fini.
14. 16. Fassina, Fratoianni, Epifani.

  Al comma 7-bis, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: È istituito un percorso accelerato non selettivo, attraverso una prova orale, per coloro che possono vantare un periodo di servizio non inferiore a tre anni scolastici, svolto nelle scuole statali, per lo stesso ordine e grado di scuola.
14. 39. Bucalo, Rizzetto, Frassinetti.

Pag. 160

  Dopo il comma 7-bis, aggiungere i seguenti:
  7-ter. La quota di cui ai commi 7 e 7-bis può essere raggiunta, a prescindere dall'età anagrafica o dall'anzianità contributiva, calcolando esclusivamente la somma dei due indicatori.
  7-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 7-ter si provvede entro il limite massimo di spesa di 5.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, a valere sulle maggiori entrate rinvenienti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 5.000 milioni di euro per l'anno 2019. Entro la data del 15 gennaio 2020, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 5.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2019, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 marzo 2020 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
14. 26. Pentangelo.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10.1. Per il personale della dirigenza scolastica, in ogni caso, si applicano ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità le disposizioni normative previgenti all'approvazione dell'articolo 24 della legge 22 dicembre 2011, n. 214.
14. 40. Bucalo, Rizzetto, Bellucci, Gemmato, Silvestroni.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10.1. Per il personale docente, educativo e ATA, in ogni caso, si applicano, ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità, le disposizioni normative previgenti all'approvazione dell'articolo 24 della legge 22 dicembre 2011, n. 214.
14. 41. Bucalo, Rizzetto, Bellucci, Gemmato.

  Al comma 10-bis, sostituire le parole: uffici giudiziari con le seguenti: uffici della pubblica amministrazione.

  Conseguentemente:
   a) al medesimo comma 10-bis, sostituire le parole: dell'amministrazione giudiziaria con le seguenti: della pubblica amministrazione e sopprimere le parole:, fermo quanto previsto dal comma 307 dell'articolo della medesima legge,;
   b) sopprimere il comma 10-quater;
   c) al comma 10-sexies, sostituire le parole: il Ministero della giustizia è autorizzato con le seguenti: i Ministeri sono autorizzati.
14. 7. Viscomi, Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Mura, Zan.

  Al comma 10-sexies, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le unità autorizzate in area II sono da assumere tramite lo scorrimento Pag. 161della graduatoria per 800 posti di assistente giudiziario a tempo indeterminato, area funzionale II, fascia economica F2 approvata con Provvedimento 14 novembre 2017 dal Ministero della Giustizia.
14. 17. Epifani, Rostan, Conte, Fornaro.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  10-octies. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, continuano ad applicarsi, nel limite complessivo di 6.000 unità, ai soggetti delle categorie di cui all'articolo 1, comma 212 e successivi della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i quali, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza dei trattamenti pensionistici successivamente alla data del 31 dicembre 2011, entro il 6 gennaio 2022.
  10-novies. Agli oneri derivanti dal comma 10-bis, nel limite massimo di 42 milioni di euro per l'anno 2019, di 62,5 milioni di euro per l'anno 2020, di 67 milioni di euro per l'anno 2021, di 56,7 milioni di euro per l'anno 2022, di 45,3 milioni di euro per l'anno 2023, di 32,3 milioni di euro per l'anno 2024, di 20,2 milioni di euro per l'anno 2025, di 10,6 milioni di euro per l'anno 2026, di 2,9 milioni di euro per l'anno 2027, di 1,3 milioni di euro per l'anno 2028, di 0,8 milioni di euro per l'anno 2029, di 0,4 milioni di euro per l'anno 2030, di 0,2 milioni di euro per l'anno 2031, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
14. 8. Gribaudo, Serracchiani, Carla Cantone, Lacarra, Lepri, Mura, Viscomi, Zan.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  10-octies. All'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera a), le parole: «66 anni» sono sostituite dalle seguenti: «64 anni»;
   b) alla lettera b), le parole: «66 anni» sono sostituite dalle seguenti: «64 anni».

  10-novies. Agli oneri derivanti dal comma 10-bis si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
14. 11. Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Mura, Viscomi, Zan.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  10-octies. All'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera a), il terzo periodo è soppresso;
   b) alla lettera b), il terzo periodo è soppresso.

  10-novies. Agli oneri derivanti dal comma 10-bis si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, Pag. 162n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
14. 12. Gribaudo, Serracchiani, Carla Cantone, Lacarra, Lepri, Mura, Viscomi, Zan.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  10-octies. All'articolo 24 del decreto-legge 5 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 7 è sostituito dal seguente:
  «7. Il diritto alla pensione di vecchiaia di cui al comma 6 è conseguito in presenza di un'anzianità contributiva minima pari a 20 anni»;
   b) il comma 11 è sostituito dal seguente:
  «11. Fermo restando quanto previsto dal comma 10, per i lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1o gennaio 1996 il diritto alla pensione anticipata, previa risoluzione del rapporto di lavoro, può essere conseguito, altresì, al compimento del requisito anagrafico di 63 anni, a condizione che risultino versati e accreditati in favore dell'assicurato almeno 20 anni di contribuzione effettiva».

  10-novies. Agli oneri derivanti dal comma 10-octies si provvede a valere sul Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
14. 10. Fragomeli, Ubaldo Pagano.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  10-octies. Al comma 1 dell'articolo 15-novies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, le parole: «ovvero, su istanza dell'interessato, al maturare del quarantesimo anno di servizio effettivo. In ogni caso il limite massimo di permanenza non può superare il settantesimo anno di età e la permanenza in servizio non può dar luogo ad un aumento del numero dei dirigenti» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero, su istanza dell'interessato, al compimento del settantesimo anno di età, previo consenso da parte della direzione aziendale, e senza che la permanenza in servizio dia luogo ad un aumento del numero dei dirigenti».
14. 43. Ferro, Deidda, Rizzetto, Bucalo, Silvestroni, Bellucci, Gemmato.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  10-octies. Ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, agli avvocati e procuratori dello Stato è data facoltà di permanere in servizio, a domanda, per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo per essi previsti. Il risparmio di spesa pensionistica, calcolato in 1.145,054 milioni di euro nel decennio dal 2019 al 2028, è utilizzato per le finalità di cui all'articolo 28, comma 2, lettera c).
14. 44. Prisco, Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gemmato.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  10-octies. Con effetto dal 1o gennaio 2019, è facoltà dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, degli avvocati e procuratori dello Stato di permanere in servizio, a domanda, con effetto dal 1o gennaio 2019 per un periodo massimo Pag. 163di un biennio oltre limiti di età per il collocamento a riposo per essi previsti.
14. 42. Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gemmato.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  10-octies. Al comma 307, lettera a), dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «L'assunzione di personale di cui alla presente lettera è autorizzata, con le medesime modalità di cui al periodo precedente, anche mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento a norma dell'articolo 35, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,» sono sostituite dalle seguenti: «I soggetti che hanno completato il tirocinio formativo di cui all'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, hanno titolo di preferenza a parità di merito, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, nelle assunzioni di personale di cui alla presente lettera».
14. 9. Del Barba, De Menech, Buratti.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14.1.
(Quota 93)

  1. In via sperimentale per il triennio 2019-2021, gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall'INPS, nonché alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che si trovano in disoccupazione involontaria in qualità di esodati, possono conseguire il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di un'età anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianità contributiva minima di 31 anni, di seguito definita: «pensione quota 93» con riduzione per le lavoratrici che scontano un anno in meno di anzianità contributiva per ciascun figlio. Coloro che maturano il requisito con 40 anni di contributi maturano la decorrenza pensione con finestra di 15 mesi e con riduzione per le lavoratrici che scontano un anno in meno di anzianità contributiva per ciascun figlio. Ai beneficiari di cui al presente articolo è consentito il cumulo contributivo tra AGO e Gestione separata. Il predetto requisito di età anagrafica non è adeguato, agli incrementi alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.
  2. Il comma 1 si applica ai soggetti che si trovano in un particolare stato di disoccupazione involontaria, alle lavoratrici in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 20 anni, 15 anni per le derogate ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettere a), b), c), d) e f), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ai lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), della legge 10 ottobre 2014, n. 147, compresi i lavoratori agricoli a tempo determinato e i lavoratori in somministrazione a tempo determinato e ai lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera e-ter), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, limitatamente per coloro che hanno fruito del congedo per assistenza disabili gravi, previsto dall'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, i quali perfezionano i requisiti previdenziali vigenti prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, entro il 31 dicembre 2020, ancorché la decorrenza del trattamento pensionistico sia successiva a tale data. Per i lavoratori di cui al citato articolo 1, comma 194, lettere a), b), c), d) e f) della legge n. 147 del 2013 e per i lavoratori di cui al citato articolo 2, comma 1, lettera e), della legge n. 147 del 2014, l'eventuale rioccupazione con rapporto a tempo indeterminato per lavoro domestico o a Pag. 164chiamata non comporta l'esclusione dall'accesso alla salvaguardia o alla soluzione.
  3. I benefici di cui al comma 2 sono riconosciuti nel limite di 9.000 soggetti e nel limite massimo di 62,7 milioni di euro per l'anno 2019, di 93,6 milioni di euro per l'anno 2020, di 100,2 milioni di euro per l'anno 2021, di 84,8 milioni di euro per l'anno 2022, di 67,6 milioni di euro per l'anno 2023, di 48,2 milioni di euro per l'anno 2024, di 29,9 milioni di euro per l'anno 2025, di 15,6 milioni di euro per l'anno 2026, di 4,0 milioni di euro per l'anno 2027, di 1,6 milioni di euro per l'anno 2028, di 8 milioni di euro per l'anno 2029, di 0,5 milioni di euro per l'anno 2030.
  4. Agli oneri di cui al comma 3 si provvede sulle disponibilità del comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 6 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172.
14. 01. Lacarra, Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lepri, Mura, Viscomi, Zan.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14.1.
(Vittime del terrorismo, del dovere od equiparati)

  1. All'articolo 4, della legge 3 agosto 2004, n. 206, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
  «2-bis. A tutti coloro che hanno subito un'invalidità permanete inferiore all'80 per cento, congedati dal servizio per inabilità totale ad ogni proficuo lavoro il calcolo pensionistico sarà effettuato considerando una contribuzione massima di 42 anni di servizio maggiorata del 7,5 per cento senza nessuna penalizzazione dovuta all'uscita prematura dal lavoro. Al personale di cui alla presente disposizione deve essere sempre garantito e applicato il calcolo pensionistico più favorevole.
  2-ter. Ai trattamenti pensionistici relativi alle Vittime del Terrorismo, del dovere e soggetti equiparati può essere corrisposta la Pensione Privilegiata Ordinaria qualora ne sussistano le condizioni favorevoli espresse dalle Commissione Mediche Militari o dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio».
14. 03. Bucalo, Rizzetto.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14.1.

  1. I pubblici dipendenti hanno diritto a ricevere il Tfr e il Tfs entro tre mesi dall'accesso alla pensione.
14. 02. Rizzetto, Bucalo, Zucconi.

ART. 14-bis.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 14-bis.
(Disciplina delle capacità assunzionali degli Enti locali e flessibilità nell'utilizzo delle graduatorie degli Enti locali)

  1. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per il triennio 2019-2021, al fine di garantire le attività di cui all'articolo 5, comma 4, e all'articolo 6, comma 7, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, gli enti locali possono computare anche le cessazioni dal servizio del personale di ruolo programmate nella medesima annualità. Le assunzioni di cui al precedente periodo non possono essere effettuate prima delle cessazioni che concorrono a produrre il relativo turn-over. La disciplina di cui ai precedenti due Pag. 165periodi si applica anche agli enti destinatari delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».
  2. In deroga al comma 361 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, anche al fine di procedere al reclutamento di personale per cessazioni non programmabili nell'ambito dei servizi di cui all'articolo 5, comma 4, e all'articolo 6, comma 7, gli Enti locali hanno la facoltà di limitare nel bando dei concorsi finalizzati all'assunzione di personale destinato il numero degli eventuali idonei in misura non superiore al venti per cento dei posti messi a concorso, con arrotondamento all'unità superiore, fermo restando quanto previsto dall'articolo 400, comma 15, del decreto legislativo 16 aprile, n. 297 e dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.
  3. Al comma 366 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: «personale scolastico», sono aggiunte le seguenti: «ed educativo, anche degli enti locali,».
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

  Conseguentemente, all'articolo 14-ter, sopprimere il comma 2.
14-bis. 2. Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Mura, Viscomi, Zan.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).
14-bis. 3. Viscomi, Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Mura, Zan.

  Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: cinque con la seguente: quattro.

  Conseguentemente, alla medesima lettera, sostituire la parola: quinquennio con la seguente: quadriennio.
14-bis. 4. Viscomi, Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Mura, Zan.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere il capoverso comma 5-sexies.
14-bis. 5. Lepri, Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Mura, Viscomi, Zan.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 5-sexies, sostituire le parole: nell'anno precedente con le seguenti: nei due anni precedenti.
14-bis. 6. Viscomi, Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Mura, Zan.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere il capoverso comma 5-septies.
*14-bis. 7. Gribaudo, Serracchiani, Carla Cantone, Lacarra, Lepri, Mura, Viscomi, Zan.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere il capoverso comma 5-septies.
*14-bis. 26. Epifani, Rostan, Fassina, Fornaro.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 5-septies, primo periodo, sostituire le parole: cinque anni con le seguenti: due anni.
14-bis. 8. Lepri, Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Mura, Viscomi, Zan.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 5-septies, sopprimere il secondo periodo.
14-bis. 9. Lepri, Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Mura, Viscomi, Zan.

Pag. 166

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Ai fini del contenimento della spesa pubblica e per ridurre il ricorso a personale esterno con contratti a tempo determinato da impiegare nei ruoli di responsabili di aree o settori per carenza di personale interno inquadrabile nelle categorie D1 e D3, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, i comuni con popolazione non superiore ai centomila abitanti possono inquadrare nelle predette categorie, in via preliminare rispetto all'utilizzo di figure professionali esterne e previa eventuale selezione per titoli, i dipendenti assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato da almeno quindici anni e che siano in possesso del diploma di laurea o laurea magistrale. I dipendenti dei comuni di cui al primo periodo in possesso di titoli post laurea o master universitari in materie di enti locali, legalmente riconosciuti, possono essere collocati dai medesimi enti, nel rispetto della procedura di cui al precedente periodo, in tutte le posizioni di responsabilità ascritte alle categorie D1/D3 ad esclusione delle aree o settori tecnici per i quali sono previsti titoli di studio specifici. I comuni di cui al primo periodo che hanno posti vacanti e sono economicamente non deficitari adeguano il proprio fabbisogno triennale secondo quanto stabilito dal presente comma e procedono all'inquadramento del personale come sopra descritto tenendo conto delle esigenze e delle capacità delle piante organiche. Nei casi in cui il numero di unità di personale da inquadrare risulti superiore ai posti da occupare si procede a selezione per titoli e anzianità di servizio.
  2-ter. Dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
14-bis. 19. Occhiuto, Zangrillo, Polverini, Musella, Cannatelli, Fatuzzo, Rotondi, Scoma, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. All'articolo 1, comma 258, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al terzo periodo, le parole: «le regioni sono autorizzate» sono sostituite dalle seguenti: «le regioni ovvero gli enti titolari delle funzioni sulla base di leggi regionali sono autorizzati»;
    b) dopo il quarto periodo è inserito il seguente: «Le predette assunzioni non rilevano in relazione alle capacità assunzionali di cui all'articolo 3, commi 5 e seguenti, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e, in ordine al trattamento accessorio, trova applicazione quanto previsto dall'articolo 11, comma 1, lettera b), del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12.».

  2-ter. Allo scopo di garantire i livelli essenziali di prestazioni in materia di servizi e politiche attive del lavoro, le regioni e le province autonome, ovvero gli Enti titolari delle funzioni sulla base di leggi regionali, attuano il piano di rafforzamento dei servizi per l'impiego, di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. Le assunzioni finalizzate al predetto piano di rafforzamento dei servizi per l'impiego non rilevano rispetto ai limiti, anche di spesa, previsti per i rapporti di lavoro a tempo determinato dalle vigenti disposizioni legislative e, in ordine all'incidenza sul trattamento economico accessorio, non opera il limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
   2-quater. Agli eventuali oneri di cui ai commi 2-bis e 2-ter, si provvede mediante riduzione, nei limiti di 100 milioni di euro Pag. 167annui, del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2007, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
14-bis. 22. Zangrillo, Gelmini, Polverini, Musella, Cannatelli, Fatuzzo, Rotondi, Scoma, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. All'articolo 1, comma 258, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al terzo periodo, le parole: «le regioni sono autorizzate» sono sostituite dalle seguenti: «le regioni ovvero gli enti titolari delle funzioni sulla base di leggi regionali sono autorizzati»;
   b) dopo il quarto periodo, sono inseriti i seguenti: «Le predette assunzioni non rilevano in relazione alle capacità assunzionali di cui all'articolo 3, commi 5 e seguenti, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, ovvero ai limiti previsti dal comma 557 e seguenti dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modifiche ed integrazioni, e, in ordine al trattamento accessorio, trova applicazione quanto previsto dall'articolo 11, comma 1, lettera b), del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12. Le procedure relative alle assunzioni di cui al precedente periodo sono effettuate in deroga all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 135 e successive modificazioni e integrazioni.».

  2-ter. Allo scopo di garantire i livelli essenziali di prestazioni in materia di servizi e politiche attive del lavoro, le regioni e le province autonome, ovvero gli Enti titolari delle funzioni sulla base di leggi regionali, attuano il piano di rafforzamento dei servizi per l'impiego, di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. Le assunzioni finalizzate al predetto piano di rafforzamento dei servizi per l'impiego non rilevano rispetto ai limiti, anche di spesa, previsti per i rapporti di lavoro a tempo determinato dalle vigenti disposizioni legislative e, in ordine all'incidenza sul trattamento economico accessorio, non opera il limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
14-bis. 20. Rizzetto, Bucalo, Zucconi.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. All'articolo 1, comma 258, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al terzo periodo, le parole: «le regioni sono autorizzate» sono sostituite dalle seguenti: «le regioni ovvero gli enti titolari delle funzioni sulla base di leggi regionali sono autorizzati»;
   b) dopo il quarto periodo, è aggiunto il seguente: «Le predette assunzioni non rilevano in relazione alle capacità assunzionali di cui all'articolo 3, commi 5 e seguenti, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e, in ordine al trattamento accessorio, trova applicazione quanto previsto dall'articolo 11, comma 1, lettera b), del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12».
  2-ter. Allo scopo di garantire i livelli essenziali di prestazioni in materia di servizi e politiche attive del lavoro, le regioni e le province autonome, ovvero gli enti titolari delle funzioni sulla base di leggi regionali, attuano il piano di rafforzamento dei servizi per l'impiego, di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. Le assunzioni finalizzate al predetto Pag. 168piano di rafforzamento dei servizi per l'impiego non rilevano rispetto ai limiti, anche di spesa, previsti per i rapporti di lavoro a tempo determinato dalle vigenti disposizioni legislative e, in ordine all'incidenza sul trattamento economico accessorio, non opera il limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
*14-bis. 15. Gribaudo, Serracchiani, Carla Cantone, Lacarra, Lepri, Mura, Viscomi, Zan.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. All'articolo 1, comma 258, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al terzo periodo, le parole: «le regioni sono autorizzate» sono sostituite dalle seguenti: «le regioni ovvero gli enti titolari delle funzioni sulla base di leggi regionali sono autorizzati»;
   b) dopo il quarto periodo, è aggiunto il seguente: «Le predette assunzioni non rilevano in relazione alle capacità assunzionali di cui all'articolo 3, commi 5 e seguenti, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e, in ordine al trattamento accessorio, trova applicazione quanto previsto dall'articolo 11, comma 1, lettera b), del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12».
  2-ter. Allo scopo di garantire i livelli essenziali di prestazioni in materia di servizi e politiche attive del lavoro, le regioni e le province autonome, ovvero gli enti titolari delle funzioni sulla base di leggi regionali, attuano il piano di rafforzamento dei servizi per l'impiego, di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. Le assunzioni finalizzate al predetto piano di rafforzamento dei servizi per l'impiego non rilevano rispetto ai limiti, anche di spesa, previsti per i rapporti di lavoro a tempo determinato dalle vigenti disposizioni legislative e, in ordine all'incidenza sul trattamento economico accessorio, non opera il limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
*14-bis. 23. Polverini, Fatuzzo, Zangrillo, Musella, Cannatelli, Rotondi, Scoma, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. All'articolo 1, comma 258, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al terzo periodo, le parole: «le regioni sono autorizzate» sono sostituite dalle seguenti: «le regioni ovvero gli enti titolari delle funzioni sulla base di leggi regionali sono autorizzati»;
   b) dopo il quarto periodo, è aggiunto il seguente: «Le predette assunzioni non rilevano in relazione alle capacità assunzionali di cui all'articolo 3, commi 5 e seguenti, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e, in ordine al trattamento accessorio, trova applicazione quanto previsto dall'articolo 11, comma 1, lettera b), del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12».
  2-ter. Allo scopo di garantire i livelli essenziali di prestazioni in materia di servizi e politiche attive del lavoro, le regioni e le province autonome, ovvero gli enti titolari delle funzioni sulla base di leggi regionali, attuano il piano di rafforzamento dei servizi per l'impiego, di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. Le assunzioni finalizzate al predetto piano di rafforzamento dei servizi per l'impiego non rilevano rispetto ai limiti, anche di spesa, previsti per i rapporti Pag. 169di lavoro a tempo determinato dalle vigenti disposizioni legislative e, in ordine all'incidenza sul trattamento economico accessorio, non opera il limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
* 14-bis. 25. Eva Lorenzoni, Boldi.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. All'articolo 1, comma 200, della legge n. 205 del 2017 le parole: «a valere e nei limiti di un terzo», sono sostituite da: «a valere nel limite della metà».
  2-ter. Le Regioni, con proprio atto, individuano le modalità organizzative opportune per garantire ai richiedenti il Rdc le valutazioni integrate di carattere lavorativo e sociale anche mediante protocolli o unità valutative specificamente dedicate.
14-bis. 18. Lacarra, Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lepri, Mura, Viscomi, Zan.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Al comma 1 dell'articolo 90 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo le parole: «in aspettativa senza assegni» sono aggiunte le seguenti: «con riconoscimento dell'anzianità di servizio».
14-bis. 1. Buratti.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 1, comma 258, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «A decorrere dall'anno 2019 le regioni, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, con incremento della rispettiva dotazione organica, senza il previo espletamento delle procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e in deroga ai limiti di cui all'articolo 1, commi 557 e 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono autorizzate ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato, fino a complessive 4.000 unità di personale da destinare ai centri per l'impiego».
14-bis. 10. Viscomi, Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Mura, Zan.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Fermo l'obbligo di contenimento delle spese di personale ai sensi dell'articolo 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la spesa di personale degli enti locali relativa ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati per esigenze sostitutive di personale assente dal servizio con diritto alla conservazione del posto di lavoro non si computa ai fini del rispetto dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.
14-bis. 14. Zan, Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Mura, Viscomi.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Le spese per il personale comunale impiegato per le attività di cui all'articolo 5, comma 4, e all'articolo 6, comma 7, e per la predisposizione dei progetti di cui all'articolo 4, comma 15, non si computano ai fini del rispetto dei limiti di spesa definiti dalle seguenti disposizioni di legge:
   a) articolo 1, commi 551-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
   b) articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modifiche e integrazioni;
   c) articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75;Pag. 170
   d) articolo 243-bis, comma 8, lettera g); comma 9, lettera a) e c-bis), e articolo 259, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
14-bis. 11. Viscomi, Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Mura, Zan.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Ai fini della determinazione della capacità assunzionale, a decorrere dall'anno 2019, fermo restando l'obbligo di conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, e nel rispetto dei limiti complessivi di spesa per il personale ai sensi dell'articolo 1, dei commi 557-quater e 562 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ai comuni e alle loro unioni e alle città metropolitane non si applicano le disposizioni normative che prevedono limitazioni al turn-over di personale, e in particolare le seguenti disposizioni:
   1) il comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
   2) il comma 5 dell'articolo 3 decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
   3) il comma 845 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205;
   4) l'articolo 1, comma 562, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
14-bis. 12. Zan, Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Mura, Viscomi.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Fermo il rispetto della disciplina in materia di programmazione economico-finanziaria e di pianificazione dei fabbisogni di personale, a partire dall'anno 2019 ai comuni, alle unioni di comuni e alle città metropolitane non si applicano i divieti assunzionali previsti nelle seguenti disposizioni:
   1) articolo 1, commi 470 e 508, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;
   2) articolo 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160;
   3) articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modifiche e integrazioni;
   4) articolo 48 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;
   5) articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
14-bis. 13. Zan, Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Mura, Viscomi.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 438 è sostituito dal seguente:
  «438. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, con l'esclusione degli enti e delle istituzioni di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, i quali rientrano nella previsione di spesa di cui al comma 226, gli oneri per i rinnovi contrattuali per il triennio 2019-2021, nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo. In sede di emanazione degli atti di indirizzo previsti dall'articolo 47, comma 1, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 i comitati di settore provvedono alla quantificazione delle relative risorse, attenendosi ai Pag. 171criteri previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato di cui al comma 1. A tale fine i comitati di settore si avvalgono dei dati disponibili presso il Ministero dell'economia e delle finanze, comunicati dalle rispettive amministrazioni in sede di rilevazione annuale dei dati concernenti il personale dipendente.».
14-bis. 17. Zan, Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Mura, Viscomi.

ART. 14-ter.

  Al comma 1, sostituire le parole: fermo restando il numero dei posti banditi e nel rispetto dell'ordine di merito, in conseguenza della mancata costituzione o dell'avvenuta estinzione del rapporto di lavoro con i candidati dichiarati vincitori, con le seguenti: nel rispetto dell'ordine di merito, in conseguenza della mancata costituzione o dell'avvenuta estinzione del rapporto di lavoro con i candidati dichiarati vincitori o dell'attuazione delle disposizioni in materia di accesso alla pensione quota 100.
14-ter. 1. Brescia, Sarli.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli enti locali mantengono la facoltà di applicare il comma 362.
*14-ter. 5. Lacarra, Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lepri, Mura, Viscomi, Zan.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli enti locali mantengono la facoltà di applicare il comma 362.
*14-ter. 8. Pella, Zangrillo, Polverini, Pedrazzini, Mugnai, Bagnasco, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Bond, Brambilla, Novelli, Versace.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli enti locali mantengono la facoltà di applicare il comma 362.
*14-ter. 6. Epifani, Rostan, Fassina.

  Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
  2-bis. Al fine di fronteggiare le conseguenze sugli organici delle pubbliche amministrazioni derivanti dalla disposizione di cui al precedente articolo 14, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 399 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in relazione alle ordinarie facoltà assunzionali riferite all'anno 2019, l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data del 31 dicembre 2018 è prorogata al 31 dicembre 2019, ferma restando la vigenza delle stesse fino alla completa assunzione dei vincitori e, per gli idonei, l'eventuale termine di maggior durata della graduatoria ai sensi dell'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
  2-ter. Alla disposizione di cui al precedente comma 2-bis si applica quanto previsto dall'articolo 1, comma 298, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
14-ter. 7. Epifani, Speranza, Fornaro, Rostan.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. In deroga al comma 361 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, anche al fine di procedere al reclutamento di personale per cessazioni non programmabili, gli enti locali hanno la facoltà di limitare nel bando dei concorsi il numero degli eventuali idonei in misura non superiore al venti per cento dei posti messi a concorso, con arrotondamento all'unità superiore, fermo restando quanto previsto dall'articolo 400, comma 15, del decreto legislativo 16 aprile, n. 297 e dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.
14-ter. 10. Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gemmato.

Pag. 172

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
   2-bis. In deroga al comma 361 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, anche al fine di procedere al reclutamento di personale per cessazioni non programmabili nell'ambito dei servizi di cui all'articolo 5, comma 4, e all'articolo 6, comma 7, gli enti locali hanno la facoltà di limitare nel bando dei concorsi finalizzati all'assunzione di personale destinato, il numero degli eventuali idonei in misura non superiore al venti per cento dei posti messi a concorso, con arrotondamento all'unità superiore, fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.
14-ter. 12. Zan, Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Mura, Viscomi.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Al comma 2-bis dell'articolo 55-septies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 le parole da: «il rapporto tra l'INPS e i medici di medicina-fiscale», fino a: «disciplina delle incompatibilità in relazione alle funzioni di certificazione delle malattie», sono sostituite con le seguenti: Il rapporto dei medici inseriti nelle liste di cui all'articolo 4, comma 10-bis, decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, come modificato dall'articolo 1, comma 340, legge 27 dicembre 2013, n. 147, di cui INPS si avvale, in via prioritaria, per la effettuazione delle visite mediche di controllo domiciliare sui lavoratori dipendenti assenti dal servizio per malattia, ivi comprese tutte le attività ambulatoriali inerenti alle medesime funzioni, prosegue senza soluzione di continuità fino ad esaurimento della lista ed è disciplinato da una convenzione del tutto conforme ai contratti collettivi nazionali di lavoro, in analogia con quanto previsto all'articolo 48, legge 23 dicembre 1978, n. 833 e in continuità con la disciplina, ivi compresa la misura dei compensi e dei rimborsi, emanate ai sensi dell'articolo 5, comma 13, decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, stipulata tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione, il Ministero della salute e l'INPS e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative della categoria. Al fine di contenere gli oneri sostenuti dall'INPS per l'indennità di malattia e contrastare efficacemente il fenomeno dell'assenteismo, ai medici di cui al periodo precedente, viene garantito un carico di lavoro non inferiore a quello previsto all'articolo 7, comma 1, decreto ministeriale 18 aprile 1996. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai periodi precedenti, pari a 68 milioni di euro l'anno, l'INPS provvede a valere sulle risorse previste all'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 per 50 milioni di euro a decorrere dal 2019 e, per 18 milioni, nell'ambito delle risorse finanziarie che l'INPS rende disponibili nel proprio bilancio destinate nel bilancio consuntivo all'attuazione delle visite mediche di controllo d'ufficio per il settore privato ai sensi dell'articolo 5, commi 12 e 13, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638. Sono, altresì, destinati, per le finalità di cui al presente comma, i rimborsi riconosciuti all'INPS per visite mediche di controllo per conto dei datori di lavoro ed enti previdenziali di cui all'articolo 5, commi 12 e 13, decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638. Le disposizioni di cui al presente comma, si applicano senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e con l'utilizzo delle sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».
14-ter. 9. Polverini, Gelmini, Musella, Zangrillo, Cannatelli, Fatuzzo, Rotondi, Scoma, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

Pag. 173

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 1, comma 365, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il secondo periodo, è sostituito dal seguente: «Le previsioni di cui ai commi 361, 363 e 364 non si applicano alle procedure concorsuali per l'assunzione di personale medico, tecnico-professionale e infermieristico, bandite dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale a decorrere dal 1o gennaio 2020».
*14-ter. 11. Bucalo, Rizzetto.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 1, comma 365, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il secondo periodo, è sostituito dal seguente: Le previsioni di cui ai commi 361, 363 e 364 non si applicano alle procedure concorsuali per l'assunzione di personale medico, tecnico-professionale e infermieristico, bandite dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale a decorrere dal 1o gennaio 2020.
*14-ter. 4. Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. In materia di graduatorie e assunzioni presso le pubbliche amministrazioni, l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data del 31 dicembre 2018 e relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, è prorogata al 31 dicembre 2019, ferma restando la vigenza delle stesse fino alla completa assunzione dei vincitori e, per gli idonei, ed è prorogato l'eventuale termine di maggior durata della graduatoria ai sensi dell'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
14-ter. 2. Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Mura, Viscomi, Zan.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 1, comma 299, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, secondo periodo, dopo le parole: «Le risorse assegnate alle amministrazioni richiedenti sono destinate, in via prioritaria», sono inserite le seguenti: «alla stabilizzazione del personale a tempo determinato che abbia prestato servizio presso le medesime amministrazioni per più di 36 mesi continuativi,».
14-ter. 3. Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Mura, Viscomi, Zan.

  Dopo l'articolo 14-ter, aggiungere il seguente:

Art. 14-quater.
(Disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione per esodati)

  1. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ferme restando le salvaguardie previste dall'articolo 24, comma 14, del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011, e successive modificazioni, dall'articolo 22 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dall'articolo 1, commi da 231 a 234, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, dagli articoli 11 e 11-bis del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, dall'articolo 2, commi 5-bis e 5-ter, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e dall'articolo 1, commi da 194 a 198, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dai relativi decreti ministeriali attuativi del 1o giugno 2012, 8 ottobre 2012, 22 aprile 2013 e 14 febbraio 2014, pubblicati, rispettivamente, nella Pag. 174Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 2012, n. 17 del 21 gennaio 2013, n. 123 del 28 maggio 2013 e n. 89 del 16 aprile 2014, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 dai commi 263 al 273, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 dai commi 211 a 218, continuano ad applicarsi, nel limite complessivo di 9.000 unità, secondo il mese di perfezionamento dei requisiti con il criterio dell'automatico scorrimento mensile delle graduatorie dagli aventi diritto fino all'utilizzo totale delle risorse per 9.000 unità, ai seguenti soggetti i quali, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico successivamente alla data del 31 dicembre 2011:
   a) ai lavoratori collocati in mobilità o in trattamento speciale edile, ovvero provenienti da aziende cessate o interessate dall'attivazione, entro la data del 31 dicembre 2011, delle vigenti procedure concorsuali quali il fallimento, il concordato preventivo, la liquidazione coatta amministrativa, l'amministrazione straordinaria o l'amministrazione straordinaria speciale, descritti all'articolo 1, comma 214, lettera a) della legge 11 dicembre 2016, n. 232;
   b) ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione della contribuzione volontaria anteriormente al 4 dicembre 2011 i quali possono far valere almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 6 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attività, non riconducibile ad un rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
   c) ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione della contribuzione volontaria entro il 4 dicembre 2011, ancorché alla data del 6 dicembre 2011 non abbiano un contributo volontario accreditato derivante da effettiva attività lavorativa o accreditabile alla predetta data, a condizione che abbiano almeno un contributo accreditato nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2007 e il 30 novembre 2013 e che, alla data del 30 novembre 2013 non svolgano attività lavorativa a tempo indeterminato;
   d) ai lavoratori cessati:
    1) il cui rapporto di lavoro si sia risolto entro il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo il 30 giugno 2012, qualsiasi attività non riconducibile a lavoro dipendente a tempo indeterminato;
    2) il cui rapporto di lavoro si sia risolto dopo il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a lavoro dipendente a tempo indeterminato;
    3) il cui rapporto sia cessato per decisione unilaterale nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a lavoro dipendente a tempo indeterminato;
   e) ai lavoratori che, nel corso dell'anno 2011, risultano essere in congedo ai sensi dell'articolo 42, comma 5 del decreto legislativo n. 151 del 2001, a condizione che il congedo risulti attribuito per assistere figli con disabilità grave;
   f) con esclusione dei lavoratori del settore agricolo e dei lavoratori con qualifica di stagionali, ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato e ai lavoratori in somministrazione con contratto Pag. 175a tempo determinato, cessati dal lavoro tra il 1o gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato.

  2. Per i soggetti che hanno versato in due o più casse contributive è prevista l'estensione dell'istituto del cumulo anche alle pensioni di anzianità. Ai fini della presentazione delle istanze da parte dei lavoratori, da effettuare entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano per ciascuna categoria di lavoratori salvaguardati le specifiche procedure previste nei precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia dei requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, da ultimo stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2014. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori di cui al comma 2-bis che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, e provvede a pubblicare nel proprio sito internet, in forma aggregata al fine di rispettare le vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, i dati raccolti a seguito dell'attività di monitoraggio, avendo cura di evidenziare le domande accolte, quelle respinte e le relative motivazioni. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione e dei limiti di spesa, anche in via prospettica, determinati ai sensi dei commi 1 e 4, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dai commi da 1 a 4 del presente articolo.
  3. I dati rilevati nell'ambito del monitoraggio svolto dall'INPS sono utilizzati ai fini della predisposizione della relazione di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 10 ottobre 2014, n. 147.
  4. I benefici di cui al comma 1 sono riconosciuti nel limite di 9.000 soggetti e nel limite massimo di 62,7 milioni di euro per l'anno 2019, di 93,6 milioni di euro per l'anno 2020, di 100,2 milioni di euro per l'anno 2021, di 84,8 milioni di euro per l'anno 2022, di 67,6 milioni di euro per l'anno 2023, di 48,2 milioni di euro per l'anno 2024, di 29,9 milioni di euro per l'anno 2025, di 15,6 milioni di euro per l'anno 2026, di 4,0 milioni di euro per l'anno 2027, di 1,6 milioni di euro per l'anno 2028, di 0,8 milioni di euro per l'anno 2029, di 0,5 milioni di euro per l'anno 2030.
  5. Agli oneri di cui al comma 4 si provvede sulle disponibilità del comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172.
14-ter. 01. Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Mura, Viscomi, Zan.

  Dopo l'articolo 14-ter aggiungere il seguente:

Art. 14-quater.
(Linee di indirizzo e monitoraggio in materia di ricambio generazionale della Pubblica Amministrazione).

  1. Al fine di garantire tempestivamente la continuità e il buon andamento dell'azione amministrativa, la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica trasmette alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, entro sessanta giorni dalla data di conversione del presente decreto, linee guida di indirizzo per il ricambio generazionale del personale della Pubblica Amministrazione alla luce dell'articolo 14, comma 6, del presente decreto, Pag. 176anche valorizzando il sistema di monitoraggio delle graduatorie concorsuali in attuazione dell'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.
  2. Dal 30 settembre 2019 fino al 30 giugno 2022, la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica sul proprio sito il monitoraggio trimestrale del numero dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, collocati a riposo secondo le disposizioni dell'articolo 14, comma 6 del presente decreto e il numero delle nuove assunzioni a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto 30 marzo 2001, n. 165, anche evidenziando le nuove assunzioni di cui all'articolo 20, comma 1 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
14-ter. 02. Brescia, Sarli.

  Dopo l'articolo 14-ter, aggiungere il seguente:

Art. 14-quater.
(Aumento importo minimale delle pensioni in regime internazionale)

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'importo mensile delle pensioni il cui diritto è riconosciuto in virtù del cumulo dei periodi contributivi previsto da accordi o da convenzioni internazionali in materia di sicurezza sociale, non può essere inferiore, per ogni anno di contribuzione, ad un ventesimo del trattamento minimo vigente alla medesima data di entrata in vigore ovvero alla data di decorrenza della pensione stessa se successiva. Tale importo, per le anzianità contributive inferiori all'anno, non può essere inferiore a 20 euro mensili.
  2. L'importo minimo mensile di cui al comma 1 del presente articolo è da considerare al netto delle somme dovute per l'applicazione degli articoli 1 e 6 della legge 15 aprile 1985, n. 140, e successive modificazioni, degli articoli 1 e 6 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, e dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nonché delle somme dovute per prestazioni familiari.
  3. L'importo minimo mensile di cui al comma 1 è corrisposto a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ed è annualmente rivalutato in relazione agli aumenti per perequazione automatica della generalità delle pensioni.
  4. Per le pensioni erogate in regime internazionale con decorrenza antecedente, pari o successiva alla data di entrata in vigore della conversione in legge del presente decreto, si procede a confronto tra l'importo spettante in base al calcolo effettivo della pensione e l'importo minimo mensile previsto dal presente articolo ed è corrisposto l'importo più elevato.
  5. Il comma 15 dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, è abrogato.
  6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 7 milioni di euro per l'anno 2019, in 7 milioni di euro per l'anno 2020, in 7 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
14-ter. 03. Schirò, Ungaro.

  Dopo l'articolo 14-ter, aggiungere il seguente:

Art. 14-quater.
(Misure in favore delle Regioni)

  1. In via sperimentale, a decorrere dal 1o settembre 2019 e fino al 31 dicembre 2024, al fine di potenziare l'attività di monitoraggio dell'attuazione finanziaria Pag. 177dell'Obiettivo Convergenza, nonché al fine di offrire adeguato supporto tecnico alle regioni ammesse al medesimo programma, con particolare riferimento alle azioni dirette all'attrazione degli investimenti sul territorio, è istituita una apposita struttura di missione del Ministero dell'economia e delle finanze. La struttura di missione di cui al precedente periodo ha sede in ciascuna regione ammessa all'Obiettivo Convergenza, a tal fine il Ministero dell'economia e delle finanze stipula apposite convenzioni con le regioni interessate.
  2. Ai fini del contenimento della spesa pubblica e per ridurre il ricorso a personale esterno con contratti a tempo determinato o rapporti di lavoro parasubordinato, presso le sedi regionali della struttura di missione di cui al comma 1 è autorizzato il ricorso a procedure di mobilità, in deroga all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e nel limite di cinque unità di personale per ciascuna sede regionale, di personale assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato, presso agenzie e società partecipate dal medesimo Ministero dell'economia e delle finanze.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2, pari a euro 2.050.000 annui a decorrere dal 1o settembre 2019 e fino al termine della sperimentazione, si provvede a valere sullo stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2019-2021 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
14-ter. 04. Occhiuto, Zangrillo, Polverini, Musella, Cannatelli, Fatuzzo, Rotondi, Scoma, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

ART. 15.

  Al comma 1, capoverso comma 10, sostituire le parole: 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi con le seguenti: 42 anni per gli uomini e 41 anni.
15. 1. Fragomeli, Ubaldo Pagano.

  Al comma 1, capoverso comma 10, sopprimere l'ultimo periodo.
15. 2. Fragomeli, Ubaldo Pagano.

  Al comma 1, capoverso comma 10 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Parimenti l'accesso alla pensione di vecchiaia è consentito all'età anagrafica di 66 anni e 7 mesi.

  Conseguentemente, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  4-bis. Ai maggiori oneri conseguenti dall'attuazione dell'ultimo periodo di cui al comma 1, capoverso comma 10, del presente articolo si provvede entro il limite massimo di spesa di 5.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, a valere sulle maggiori entrate rinvenienti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 5.000 milioni di euro per l'anno 2019. Entro la data del 15 gennaio 2020, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 5.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2019, per la previsione relativa a quell'anno ed entro il 15 marzo 2020 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere Pag. 178delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
15. 6. Pentangelo.

  Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
  1-bis. Dopo il comma 10 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è inserito il seguente: «10-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2019, il requisito contributivo per l'accesso alla pensione anticipata di cui al comma 10 è ridotto, per le donne, di dodici mesi per ogni figlio, nel limite massimo di tre anni».
  1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
15. 3. Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Mura, Viscomi, Zan.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Ai fini dell'accesso alla pensione anticipata di cui al comma 1, i requisiti contributivi richiesti per le donne sono ridotti di dodici mesi per ogni figlio, nel limite massimo di due anni.
  1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a 182 milioni per il 2019, di 160 milioni per il 2020, di 114 milioni per il 2021, di 42 milioni per il 2022 e di 2,5 milioni a decorrere dal 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
15. 8. Gebhard, Emanuela Rossini, Plangger, Schullian.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. L'ultimo periodo del comma 10 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dal comma 1, non si applica agli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che si trovano in una delle condizioni previste dall'articolo 1, comma 148, della legge 27 dicembre 2017 n. 205.
  1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
15. 4. Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Mura, Viscomi, Zan.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. L'ultimo periodo del comma 1, capoverso comma 10, del presente articolo in tema di decorrenza del trattamento pensionistico non trova applicazione nei confronti degli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che si Pag. 179trovano in una delle condizioni di cui all'articolo 1 comma 148 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
  1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis si fa fronte a valere sulle risorse del Fondo per la revisione del sistema pensionistico di cui al comma 254, articolo 1, della legge 30 dicembre 2018 n. 145.
15. 5. Epifani, Rostan, Fassina, Fornaro.

  Al comma 4, sostituire le parole: comparto scuola ed AFAM con le seguenti: comparto e dell'area dell'istruzione e della ricerca.
*15. 7. Pentangelo.

  Al comma 4, sostituire le parole: comparto scuola ed AFAM con le seguenti: comparto e dell'area dell'istruzione e della ricerca.
*15. 9. Bucalo, Rizzetto, Bellucci, Gemmato.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'allegato B) di cui all'articolo 1 comma 148, punto H della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo la parola «infanzia» sono aggiunte le seguenti «primaria e secondaria».
15. 10. Bucalo, Rizzetto, Bellucci, Gemmato.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico per i dipendenti di imprese del settore editoriale e stampatrici di periodici)

  1. Ai fini dei requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico previsto per i dipendenti di imprese del settore editoriale e stampatrici di periodici, di cui all'articolo 1, comma 154, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ferme restando le condizioni previste dal predetto comma, sono computati anche i periodi di fruizione del trattamento di mobilità. I trattamenti pensionistici di cui al presente comma sono erogati nell'ambito del limite di spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2019. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento presentate dai soggetti di cui al presente comma secondo l'ordine di sottoscrizione del relativo accordo di procedura presso l'ente competente. Qualora dall'esame delle domande presentate risulti il raggiungimento, anche in termini prospettici, dei limiti di spesa previsti per l'attuazione del presente comma, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
15. 01. Pastorino, Epifani, Fassina, Rostan.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Anticipo età lavoratrici madri)

  1. Per i trattamenti pensionistici a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della stessa, determinati dalla somma della quota di pensione calcolata secondo il sistema retributivo e della quota di pensione calcolata secondo il sistema contributivo, a prescindere dall'assenza o meno dal lavoro al momento del verificarsi dell'evento maternità, è riconosciuto alla lavoratrice un anticipo di età rispetto al requisito anagrafico di accesso alla pensione Pag. 180di vecchiaia ed alla pensione anticipata pari a quattro mesi per ogni figlio e nel massimo di dodici mesi. In alternativa al detto anticipo la lavoratrice può optare per la determinazione della quota di pensione calcolata secondo il sistema contributivo con applicazione del moltiplicatore di cui alla tabella A allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335, relativo all'età di accesso al trattamento pensionistico, maggiorato di un anno in caso di uno o due figli, e maggiorato di due anni in caso di tre o più figli.
15. 02. Eva Lorenzoni, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Moschioni, Piccolo.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Eliminazione della finestra di accesso alla pensione anticipata per i lavori cosiddetti gravosi).

  1. All'articolo 1, comma 147, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dal 1o gennaio 2019, al fine dell'accesso alla pensione anticipata di cui al presente comma, non trovano applicazione le disposizioni di cui al secondo periodo del comma 10 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e al comma 3 dell'articolo 15 del decreto-legge del 25 gennaio 2019, n. 4».

  Conseguentemente, all'articolo 28, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 15-bis, pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
15. 04. De Lorenzo, Tripiedi, Vizzini, Pallini, Invidia, Siragusa, Cubeddu, Costanzo, Segneri, Bilotti, Ciprini, Davide Aiello, Tucci, Perconti, Amitrano, Giannone, D'Arrando, Massimo Enrico Baroni, Bologna, Lapia, Lorefice, Mammì, Menga, Nappi, Provenza, Sapia, Sarli, Sportiello, Trizzino, Troiano, Leda Volpi.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

  1. All'articolo 1, comma 147 della legge 27 dicembre 2017 n. 205 è aggiunto in fine il seguente periodo: «A decorrere dal 1o gennaio 2019 ai fini dell'accesso alla pensione anticipata di cui al presente comma non trovano applicazione le disposizioni di cui al secondo periodo del comma 10 dell'articolo 24, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e al comma 3 dell'articolo 15 del decreto-legge del 28 gennaio 2019, n. 4».
15. 03. Eva Lorenzoni, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Moschioni, Piccolo.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

  1. La legge 11 giugno 1974 n. 252 è abrogata, escludendo effetti retroattivi per coloro che hanno acquisito legittimamente il diritto al trattamento pensionistico ivi previsto.
15. 05. Rizzetto, Zucconi, Bucalo.

Pag. 181

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Accesso anticipato al trattamento minimo pensionistico in favore delle madri che assistono figli gravemente disabili)

  1. Alle madri che si dedicano al lavoro di cura e di assistenza di figli disabili, con totale e permanente inabilità lavorativa, che assuma connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ai quali è stata riconosciuta una percentuale di invalidità pari al 100 per cento, con necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, ai sensi della tabella di cui al decreto del Ministro della sanità 5 febbraio 1992, pubblicato nel supplemento ordinario n. 43 alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1992, è riconosciuto, su richiesta, il diritto all'erogazione anticipata del trattamento minimo pensionistico. Il diritto previdenziale di cui al presente comma è riconosciuto alle madri che abbiano compiuto il sessantesimo anno di età, a fronte di un periodo di assistenza continuativa del familiare disabile pari almeno a dieci anni, a seguito del versamento e dell'accredito di almeno quindici annualità di contributi previdenziali.
  2. Il diritto previdenziale concesso alle madri con figli disabili al 100 per cento è riconosciuto a condizione che il figlio disabile non sia stato ricoverato a tempo pieno in modo continuativo in un istituto specializzato, nei dieci anni di cui al comma 1, ovvero non risulti stabilmente ricoverato a tempo pieno, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, in un istituto specializzato.
  3. Ai fini del riconoscimento del diritto all'erogazione minima anticipata del trattamento pensionistico, la madre presenta un'apposita domanda all'INPS. Alla domanda, che riporta i dati anagrafici del richiedente, sono allegati in originale o in copia conforme all'originale:
   a) la certificazione attestante l'invalidità al 100 per cento, la totale inabilità lavorativa e la condizione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, relative al disabile assistito, di cui al comma 1 del presente articolo, rilasciate dalle commissioni mediche preposte;
   b) la certificazione attestante il numero di annualità di contribuzione versate dalla madre quando ha prestato attività lavorativa.

  4. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
15. 06. Emanuela Rossini, Gebhard.

ART. 16.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 16.
(Opzione donna)

  1. Al fine di portare a conclusione la sperimentazione di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, fino al 31 dicembre 2021, nei confronti delle lavoratrici che optano per una liquidazione del trattamento pensionistico secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180, è confermata, alle condizioni vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la possibilità di conseguire il diritto all'accesso al trattamento pensionistico di anzianità in presenza di un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e di un'anzianità anagrafica pari o superiore a 57 anni per le lavoratrici dipendenti e a 58 anni per le lavoratrici autonome, come adeguata agli incrementi della speranza di vita ai sensi Pag. 182dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
  2. A decorrere dal 1o gennaio 2022, ai fini dell'accesso al regime di cui al comma 1 i requisiti anagrafici di cui al medesimo comma 1 sono incrementati di 12 mesi per ciascun anno solare, fino a concorrenza con il requisito anagrafico di sessantaquattro anni, a condizione che risultino versati e accreditati in favore dell'assicurato almeno venti anni di contribuzione effettiva.
16. 1. Gribaudo, Serracchiani, Carla Cantone, Lacarra, Lepri, Mura, Viscomi, Zan.

  Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2018 con le seguenti: 31 dicembre 2021.

  Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede, entro il limite massimo di spesa pari a 5.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, oltre a quanto previsto dall'articolo 28 della presente legge, a valere sulle maggiori entrate rinvenienti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 5.000 milioni di euro per l'anno 2019. Entro la data del 15 gennaio 2020, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 5.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2019, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 marzo 2020 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
16. 7. Pentangelo.

  Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2018 con le seguenti: 31 dicembre 2021.

  Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 395,6 milioni di euro per l'anno 2020 e a 490 milioni di euro per l'anno 2021 e a 206,3 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, sul Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e, per gli anni 2021 e 2022, sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
16. 2. Mura, Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Viscomi, Zan.

  Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2018, con le seguenti: 31 dicembre 2020.

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'onere derivante dal comma 1, valutato in 100 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi Pag. 183strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
16. 10. Rizzetto, Bucalo, Zucconi.

  Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2018, con le seguenti: 31 dicembre 2019.

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'onere derivante dal comma 1, valutato in 50 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
16. 9. Rizzetto, Bucalo, Zucconi.

  Al comma 1, sostituire le parole: un'età pari o superiore a 58 anni per le lavoratrici dipendenti e a 59 anni per le lavoratrici autonome, con le seguenti: un'età pari o superiore a 57 anni per le lavoratrici dipendenti e a 58 anni per le lavoratrici autonome.

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'onere derivante dal comma 1, valutato in 50 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
16. 11. Rizzetto, Bucalo, Zucconi.

  Al comma 1, sopprimere le parole: a 59 anni.

  Conseguentemente dopo il comma 2, inserire il seguente:
  2-bis. All'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, alla lettera a), dopo le parole: «dei lavoratori dipendenti» sono aggiunte le seguenti: «e delle gestioni dei lavoratori autonomi» e alla lettera b) le parole: «per gli artigiani, i commercianti e dei coltivatori diretti, nonché» sono soppresse.
16. 6. Polverini, Gelmini, Zangrillo, Musella, Cannatelli, Fatuzzo, Rotondi, Scoma, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Il trattamento pensionistico di cui al comma 1 è riconosciuto, alle stesse condizioni, anche alle lavoratrici la cui pensione viene liquidata da enti che gestiscono forme sostitutive dell'Assicurazione generale obbligatoria, nel limite massimo di una maggiore spesa pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.

  Conseguentemente all'articolo 27, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e le parole: «e di 1,25 per gli apparecchi di cui alla lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «e di 1,50 per gli apparecchi di cui alla lettera b)».
16. 4. Boldrini, Epifani.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Ai fini del riconoscimento del trattamento pensionistico anticipato di cui al comma 1, i requisiti contributivi richiesti sono ridotti di dodici mesi per ogni figlio, nel limite massimo di due anni. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 182 milioni per il 2019, a 160 milioni per Pag. 184il 2020, a 114 milioni per il 2021, a 42 milioni per il 2022 e a 2,5 milioni annui a decorrere dal 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
*16. 12. Gebhard, Emanuela Rossini, Plangger, Schullian.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Ai fini del riconoscimento del trattamento pensionistico anticipato di cui al comma 1, i requisiti contributivi richiesti sono ridotti di dodici mesi per ogni figlio, nel limite massimo di due anni. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 182 milioni per il 2019, a 160 milioni per il 2020, a 114 milioni per il 2021, a 42 milioni per il 2022 e a 2,5 milioni annui a decorrere dal 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
*16. 13. Rizzetto, Bucalo, Zucconi.

  Al comma 3, sostituire le parole: comparto scuola ed AFAM con le seguenti: comparto dell'area dell'istruzione e della ricerca.
16. 8. Pentangelo.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. Dal 1o gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2026, gli adeguamenti alla speranza di vita, di cui all'articolo 1, comma 200, della medesima legge n. 232 del 2016 e di cui all'articolo 1, comma 149, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, non trovano applicazione per le donne e per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e successive modificazioni e integrazioni.
  3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
16. 3. Mura, Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Viscomi, Zan.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Opzione donna per esodate)

  1. In via sperimentale per il triennio 2019-2021, per le iscritte all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall'INPS, nonché alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che si trovano in disoccupazione involontaria in qualità di esodate, il diritto al trattamento pensionistico anticipato è riconosciuto, secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo del 30 aprile 1997, n. 180, nei confronti delle lavoratrici che entro il 31 dicembre 2019 hanno maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni, con riduzione per le lavoratrici che scontano 1 anno in meno di anzianità contributiva per ciascun figlio, e un'età pari o superiore a 58 anni per le lavoratrici dipendenti e a 59 anni per le lavoratrici autonome. Il predetto requisito di età anagrafica non è adeguato, agli incrementi alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni. Ai beneficiari di cui al presente comma è consentito il cumulo contributivo tra AGO e Gestione separata.
  2. Il comma 1 si applica per i soggetti che si trovano in stato di disoccupazione Pag. 185involontaria, alle lavoratrici in possesso di un'anzianità contributiva di 35 anni, alle lavoratrici di cui all'articolo 1, comma 194, lettere a), b), c), d) e f), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, alle lavoratrici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), della legge 10 ottobre 2014, n. 147, compresi le lavoratrici agricoli a tempo determinato e le lavoratrici in somministrazione a tempo determinato e ai lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera e-ter), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, limitatamente per coloro che hanno fruito del congedo per assistenza disabili gravi, previsto dall'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, i quali perfezionano i requisiti previdenziali vigenti prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, entro il 31 dicembre 2020, ancorché la decorrenza del trattamento pensionistico sia successiva a tale data. Per i lavoratori di cui al citato articolo 1, comma 194, lettere a), b), c), d) e f) della legge n. 147 del 2013 e per i lavoratori di cui al citato articolo 2, comma 1, lettera e), della legge, n. 147 del 2014, l'eventuale rioccupazione con rapporto a tempo indeterminato per lavoro domestico o a chiamata non comporta l'esclusione dall'accesso alla salvaguardia o alla soluzione.
  3. I benefici di cui al comma 2 sono riconosciuti nel limite di 9.000 soggetti e nel limite massimo di 62,7 milioni di euro per l'anno 2019, di 93,6 milioni di euro per l'anno 2020, di 100,2 milioni di euro per l'anno 2021, di 84,8 milioni di euro per l'anno 2022, di 67,6 milioni di euro per l'anno 2023, di 48,2 milioni di euro per l'anno 2024, di 29,9 milioni di euro per l'anno 2025, di 15,6 milioni di euro per l'anno 2026, di 4,0 milioni di euro per l'anno 2027, di 1,6 milioni di euro per l'anno 2028, di 0,8 milioni di euro per l'anno 2029, di 0,5 milioni di euro per l'anno 2030.
  4. Agli oneri di cui al comma 3 si provvede sulle disponibilità del comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172.
16. 01. Mura, Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Viscomi, Zan.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Salva esodati)
  1. I requisiti e le decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si applicano, a domanda, ai lavoratori e alle lavoratrici che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011 e non inseriti nelle otto salvaguardie anteriori, fino ad un numero pari a 6.000 soggetti.
  2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto stabilisce i requisiti di accesso alla nona salvaguardia, senza introdurre limiti temporali e comprendendo coloro che hanno sottoscritto accordi di incentivo all'esodo prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 329 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 si provvede a valere sulle risorse residue dalle precedenti salvaguardie e fino a concorrenza del relativo fabbisogno mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
16. 03. Rizzetto, Bucalo, Zucconi.

Pag. 186

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

  All'articolo 11 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
  «4-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il periodo di durata del contratto di lavoro a tempo parziale che preveda periodi non interamente lavorati, è riconosciuto utile ai fini del diritto a pensione. A tal fine, il numero delle settimane da assumere ai fini pensionistici si determina rapportando il totale della contribuzione annuale al minimale contributivo settimanale, determinato ai sensi del comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638. Con riferimento ai contratti di lavoro a tempo parziale esauriti prima dell'entrata in vigore della presente disposizione, il riconoscimento dei periodi interamente non lavorati è subordinato alla presentazione di apposita domanda dell'interessato. I trattamenti pensionistici liquidati in applicazione della presente disposizione non possono avere decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della stessa».

  Conseguentemente, all'articolo 28, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 16-bis, pari a 16,2 milioni di euro per l'anno 2019, 21,7 milioni di euro per l'anno 2020, 24,7 milioni di euro per l'anno 2021, 24,3 milioni di euro per l'anno 2022, 22,6 milioni di euro per l'anno 2023, 25 milioni di euro per l'anno 2024, 28,6 milioni di euro per l'anno 2025, 33,5 milioni di euro per l'anno 2026, 32,4 milioni di euro per l'anno 2027, 46,9 milioni di euro per l'anno 2028 e 56 milioni di euro a decorrere dall'anno 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
16. 02. Tripiedi, Vizzini, Pallini, Invidia, Siragusa, Cubeddu, De Lorenzo, Costanzo, Segneri, Bilotti, Ciprini, Davide Aiello, Tucci, Perconti, Amitrano, Giannone, D'Arrando, Massimo Enrico Baroni, Bologna, Lapia, Lorefice, Mammì, Menga, Nappi, Provenza, Sapia, Sarli, Sportiello, Trizzino, Troiano, Leda Volpi.

ART. 17

  Sostituirlo con il seguente:
  1. A decorrere dal 1o maggio 2019, il requisito contributivo di cui all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è ridotto a 41 anni per i lavoratori di cui all'articolo 1, commi 12 e 13, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che hanno almeno 12 mesi di contribuzione per periodi di lavoro effettivo precedenti il raggiungimento del diciannovesimo anno di età. Per tali soggetti non trova applicazione l'adeguamento alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
  2. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
17. 4. Rizzetto, Bucalo, Zucconi.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: gli stessi soggetti, aggiungere le seguenti: con esclusione di quelli di cui Pag. 187all'articolo 1, comma 148, della legge 27 dicembre 2017, n. 205,.

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
17. 1. Mura, Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Viscomi, Zan.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, all'allegato E è aggiunta, in fine, la seguente lettera: « n) Imprenditori monoveicolari del settore dell'autotrasporto».
  1-ter. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1-bis, pari a 3 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
17. 3. Polverini, Gelmini, Musella, Zangrillo, Cannatelli, Fatuzzo, Rotondi, Scoma, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Copertura figurativa dei periodi di interruzione lavorativa delle donne e del caregiver familiare)

  1. All'articolo 25 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:
  «2-bis. Ai fini del raggiungimento dei requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico, i contributi figurativi riconosciuti alla lavoratrice per il congedo di maternità sono moltiplicati per due.
  2-ter. È coperto da contribuzione figurativa il periodo di assistenza svolto a titolo gratuito e volontario nei confronti del coniuge, dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado, ovvero, nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18.».
17. 01. Boldrini, Epifani, Rostan.

ART. 18.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 18.
(Ape sociale)

  1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i commi 179 e 179-bis sono sostituiti dai seguenti:
  «179. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, agli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni, al compimento del requisito anagrafico dei 63 anni è riconosciuta, alle condizioni di cui ai commi 185 e 186 del Pag. 188presente articolo, un'indennità per una durata non superiore al periodo intercorrente tra la data di accesso al beneficio e il conseguimento dell'età anagrafica prevista per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. L'indennità è concessa ai soggetti che:
   a) si trovano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, ovvero per scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato a condizione che abbiano avuto, nei cinque anni precedenti la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno dodici mesi;
   b) assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;
   c) hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74 per cento;
   d) sono lavoratori dipendenti o autonomi, al momento della decorrenza dell'indennità di cui al comma 181, all'interno delle professioni indicate nell'allegato C annesso alla presente legge che svolgono da almeno sette anni negli ultimi dieci ovvero almeno sei anni negli ultimi sette attività lavorative per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo.

  179-bis. Ai fini del riconoscimento dell'indennità di cui al comma 179, il requisito anagrafico previsto dal medesimo comma 179 è ridotto, per le donne, di dodici mesi per ogni figlio, nel limite massimo di tre anni.
  179-ter. Per i lavoratori autonomi di cui al comma 179, lettera d), l'erogazione dell'indennità è subordinata alle seguenti condizioni:
   a) cessazione definitiva dell'attività commerciale;
   b) riconsegna dell'autorizzazione ove sia stata richiesta per l'avvio dell'attività;
   c) cancellazione del soggetto titolare dell'attività dal registro degli esercenti il commercio e dal registro delle imprese presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

  179-quater. L'indennità erogata ai sensi del comma 179-ter è incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato. Il beneficiario è tenuto a comunicare all'INPS la ripresa dell'attività lavorativa entro trenta giorni dall'evento. L'INPS effettua i controlli necessari a verificare la sussistenza di cause di incompatibilità.».

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, per ciascuno degli anni 2019 e seguenti, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 1, comma 256, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che costituiscono il relativo limite di spesa.
18. 2. Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Mura, Viscomi, Zan, Del Barba, De Menech, Buratti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 18.
(Ape sociale)

  1. All'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e successive Pag. 189modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «31 dicembre 2018», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019»;
   b) le parole: «condizioni di cui alle lettere da a) a d)» sono sostituite dalle seguenti: «condizioni di cui alle lettere a), b), c), d) e d-bis)»;
   c) dopo la lettera d) è aggiunta la lettera d-bis):
   d-bis) si trovano in un particolare stato di disoccupazione involontaria, sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 20 anni. Questi soggetti accedono con il requisito di 63 anni. Le lavoratrici e coloro che maturano il requisito con la previgente quota maturano il requisito con 62 anni di età più 31 di contributi oppure 63 anni di età più 30 di contributi, e con riduzione per le lavoratrici che scontano 1 anno in meno di anzianità contributiva per ciascun figlio. Coloro che maturano il requisito con 40 anni di contributi maturano la decorrenza pensione indipendentemente dalla età, con finestra di 15 mesi e con riduzione per le lavoratrici che scontano 1 anno in meno di anzianità contributiva per ciascun figlio. A costoro è consentito il cumulo contributivo tra AGO e Gestione separata. I predetti requisiti di età anagrafica non sono adeguati, agli incrementi alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.

  2. Per gli oneri di cui al comma 1, lettera a), l'autorizzazione di spesa di cui al comma 186 del medesimo articolo 1 della citata legge n. 232 del 2016 è incrementata di 16,2 milioni di euro per l'anno 2019, 131,8 milioni di euro per l'anno 2020, 142,8 milioni di euro per l'anno 2021, 104,1 milioni di euro per l'anno 2022, 51,0 milioni di euro per l'anno 2023 e 2 milioni di euro per l'anno 2024 e l'articolo 1, comma 167, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è soppresso. Le disposizioni di cui al secondo e terzo periodo del comma 165, dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017 si applicano anche con riferimento ai soggetti che verranno a trovarsi nelle condizioni indicate nel corso dell'anno 2019.
  3. I benefici di cui al comma 1, lettera c) sono riconosciuti nel limite di 9.000 soggetti e nel limite massimo di 62,7 milioni di euro per l'anno 2019, di 93,6 milioni di euro per l'anno 2020, di 100,2 milioni di euro per l'anno 2021, di 84,8 milioni di euro per l'anno 2022, di 67,6 milioni di euro per l'anno 2023, di 48,2 milioni di euro per l'anno 2024, di 29,9 milioni di euro per l'anno 2025, di 15,6 milioni di euro per l'anno 2026, di 4,0 milioni di euro per l'anno 2027, di 1,6 milioni di euro per l'anno 2028, di 0,8 milioni di euro per l'anno 2029, di 0,5 milioni di euro per l'anno 2030.
  4. Agli oneri di cui al comma 3, si provvede sulle disponibilità del comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172.
18. 1. Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Mura, Viscomi, Zan.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 18.
(Ape sociale)

  1. All'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».
  2. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 186 del medesimo articolo 1 della citata legge n. 232 del 2016 è incrementata di 16,2 milioni di euro per l'anno 2019, 231,8 milioni di euro per l'anno 2020, 442,8 milioni di euro per l'anno 2021, 484,1 milioni di euro per l'anno 2022, 351 milioni di euro per l'anno 2023, 177 milioni di euro per l'anno 2024, 58 milioni di euro per l'anno 2025 e 3 milioni di euro per l'anno 2026 e l'articolo 1, comma 167, Pag. 190della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è soppresso. Le disposizioni di cui al secondo e terzo periodo del comma 165, dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017 si applicano anche con riferimento ai soggetti che verranno a trovarsi nelle condizioni indicate nel corso dell'anno 2021.

  Conseguentemente:
   a) dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.
(Aliquota delle imposte sostitutive sui redditi da interessi, premi e ogni altro provento di cui all'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi)

  1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, i commi da 999 a 1006 sono abrogati.
  2. Il comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è sostituito con il seguente:
  «1. Le ritenute e le imposte sostitutive sugli interessi, premi e ogni altro provento di cui all'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del medesimo testo unico, ovunque ricorrano, sono stabilite nella misura del 29 per cento a decorrere dall'esercizio finanziario in corso alla data dell'entrata in vigore della presente legge in deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni».

  3. Le disposizioni dei commi 1 e 2, in deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni, si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario in corso alla data dell'entrata in vigore della presente legge.
   b) All'articolo 28, comma 2, sostituire le parole:, in 8.717,1 milioni di euro per l'anno 2020, in 9.266,5 milioni di euro per l'anno 2021, in 8.437,2 milioni di euro per l'anno 2022, in 6.646,7 milioni di euro per l'anno 2023, in 4.202,5 milioni di euro per l'anno 2024, in 3.279,5 milioni di euro per l'anno 2025, in 2.315,3 milioni di euro per l'anno 2026 con le seguenti: , in 8.817,1 milioni di euro per l'anno 2020, in 9.566,5 milioni di euro per l'anno 2021, in 8.817,2 milioni di euro per l'anno 2022, in 6.946,7 milioni di euro per l'anno 2023, in 4.377,5 milioni di euro per l'anno 2024, in 3.337,5 milioni di euro per l'anno 2025, in 2.318,3 milioni di euro per l'anno 2026.
   c) All'articolo 28, comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:  c) quanto a 520,2 milioni di euro per l'anno 2019, a 597,9 milioni di euro per l'anno 2020, a 805,3 milioni di euro per l'anno 2021, a 1.029,4 milioni di euro per l'anno 2022, a 908,6 milioni di euro per l'anno 2023, a 1.045,7 milioni di euro per l'anno 2024, a 665,6 milioni di euro per l'anno 2025, a 712,4 milioni di euro per l'anno 2026, a 602,2 milioni di euro per l'anno 2027 e a 633,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal presente decreto.
18. 12. Epifani, Fassina, Fornaro.

  Al comma 1, premettere il seguente:
  01. All'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole: «hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi», sono aggiunte le seguenti: «ovvero che non abbiano usufruito di prestazioni di disoccupazione e siano in stato di disoccupazione da almeno tre mesi».

  Conseguentemente, all'articolo 28, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 18, comma 01, pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del Pag. 191decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
18. 17. Tripiedi, Vizzini, Pallini, Invidia, Siragusa, Cubeddu, De Lorenzo, Costanzo, Segneri, Bilotti, Ciprini, Davide Aiello, Tucci, Perconti, Amitrano, Giannone, D'Arrando, Massimo Enrico Baroni, Bologna, Lapia, Lorefice, Mammì, Menga, Nappi, Provenza, Sapia, Sarli, Sportiello, Trizzino, Troiano, Leda Volpi.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2019, con le seguenti: 31 dicembre 2021.

  Conseguentemente:
   a) al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: è incrementata di 16,2 milioni di euro per l'anno 2019, 131,8 milioni di euro per l'anno 2020, 142,8 milioni di euro per l'anno 2021, 104,1 milioni di euro per l'anno 2022, 51,0 milioni di euro per l'anno 2023 e 2 milioni di euro per l'anno 2024 con le seguenti: è incrementata di 48,6 milioni di euro per l'anno 2019, 395,4 milioni di euro per l'anno 2020, 428,4 milioni di euro per l'anno 2021, 312,3 milioni di euro per l'anno 2022, 153 milioni di euro per l'anno 2023 e 6 milioni di euro per l'anno 2024;
   b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 32,4 milioni di euro per l'anno 2019, 263,6 milioni di euro per l'anno 2020, 142,8 milioni di euro per l'anno 2021, 208,2 milioni di euro per l'anno 2022, 102 milioni di euro per l'anno 2023 e 4 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
18. 3. Gribaudo, Serracchiani, Carla Cantone, Lacarra, Lepri, Mura, Viscomi, Zan.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. All'articolo 1, comma 179, lettera a), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «fermo restando che se lo stato di disoccupazione, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, non deriva dalla volontà del lavoratore, la fruizione di qualsiasi forma di ammortizzatore sociale a seguito della cessazione del rapporto di lavoro non comporta l'esclusione dalle misure previste dal presente comma».
  1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
18. 4. Mura, Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Viscomi, Zan.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 155, quarto periodo, le parole: «La Commissione conclude i lavori entro il 15 novembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «La Commissione conclude i lavori entro il 15 novembre 2019»;
   b) al comma 158, quarto periodo, le parole: «La Commissione conclude i lavori entro il 30 settembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «La Commissione conclude i lavori entro il 15 novembre 2019».
18. 5. Lacarra, Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lepri, Mura, Viscomi, Zan.

Pag. 192

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al fine di garantire maggiore inclusività e tutela dei lavoratori, con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a seguito dei risultati del monitoraggio eseguito dall'Inps di cui all'articolo 1, comma 186, della legge n. 232 del 2016, sono disciplinate le modalità attuative dell'articolo 1, commi 147 e 148, della legge n. 205 del 2017 con particolare riguardo all'ulteriore specificazione delle professioni di cui all'allegato B, legge n. 205 del 2017, agli allegati C ed E della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
18. 6. Lacarra, Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lepri, Mura, Viscomi, Zan.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il comma 179-bis è sostituito dal seguente: «179-bis. Ai fini del riconoscimento dell'indennità di cui al comma 179, il requisito anagrafico previsto dal medesimo comma 179 è ridotto, per le donne, di dodici mesi per ogni figlio, nel limite massimo di tre anni».
18. 7. Mura, Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Viscomi, Zan.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a seguito dei risultati del monitoraggio eseguito dall'Inps di cui al comma 186 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ai fini di una maggiore inclusività e tutela dei lavoratori, sono riviste le modalità attuative di cui all'articolo 1, commi 147 e 148, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, con particolare riguardo all'ulteriore specificazione delle professioni di cui all'allegato B della medesima legge ed agli allegati C ed E della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Sarà pertanto necessario il superamento dell'utilizzo del codice Istat per quanto concerne i cosiddetti lavori gravosi, come indicato nella tabella A allegata alla legge n. 205 del 2017.
18. 8. Epifani, Rostan, Fassina, Fornaro.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Le richieste di Ape sociale di cui al precedente comma per il tramite degli istituti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, sono valutate come al numero 5 della tabella A allegata al regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 10 ottobre 2008, n. 193. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al precedente periodo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
18. 9. Epifani, Rostan, Fassina, Fornaro.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 1, comma 179 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:
   e) versano in una condizione psicofisica invalidante, debitamente accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, a seguito dell'uccisione del figlio da parte dell'altro genitore.
18. 10. Boldrini, Epifani, Rostan.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. In deroga a quanto previsto dalla Circolare INPS n. 100 del 16 giugno 2017, paragrafi 2.1 e 3, sono da considerarsi beneficiari delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 179 a 186, della legge Pag. 193n. 232 dell'11 dicembre 2016, anche i titolari di un trattamento pensionistico diretto conseguito all'estero a condizione che lo stesso non risulti superiore alla soglia prevista per la Pensione di cittadinanza, di cui all'articolo 1, comma 2 del presente decreto.
18. 11. Pastorino, Rostan.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al comma 179, dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) all'alinea, dopo le parole: «alle forme sostitutive ed esclusive della medesima» sono aggiunte le seguenti: «, alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi»;
   2) alla lettera a), dopo le parole: «in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni» sono aggiunte le seguenti: «ovvero abbiano cessato definitivamente l'attività autonoma e siano in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni ed a parità dei requisiti richiesti ai lavoratori dipendenti»;
   3) alla lettera d), dopo le parole: «lavoratori dipendenti» sono aggiunte le seguenti: «o autonomi».
*18. 14. Polverini, Gelmini, Zangrillo, Musella, Cannatelli, Fatuzzo, Rotondi, Scoma, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al comma 179, dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) all'alinea, dopo le parole: «alle forme sostitutive ed esclusive della medesima» sono aggiunte le seguenti: «, alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi»;
   2) alla lettera a), dopo le parole: «in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni» sono aggiunte le seguenti: «ovvero abbiano cessato definitivamente l'attività autonoma e siano in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni ed a parità dei requisiti richiesti ai lavoratori dipendenti»;
   3) alla lettera d), dopo le parole: «lavoratori dipendenti» sono aggiunte le seguenti: «o autonomi».
*18. 16. Bellucci, Gemmato, Rizzetto, Bucalo.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, all'allegato C, aggiungere, in fine, la seguente lettera: «R. Imprenditori monoveicolari del settore dell'autotrasporto. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma, nel limite di spesa pari a 3 milioni di euro annui, si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».
18. 15. Polverini, Musella, Zangrillo, Cannatelli, Fatuzzo, Rotondi, Scoma, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18.1.
(Ape volontaria)

  1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 166, le parole: «in via sperimentale fino al 31 dicembre 2019,» sono soppresse;
   b) al comma 177, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «A fronte degli interessi sul finanziamento e dei premi assicurativi per la copertura del rischio di premorienza corrisposti al soggetto erogatore Pag. 194è riconosciuto, alle condizioni di cui al presente comma, un credito d'imposta annuo nella misura del 90 per cento dell'importo pari a un ventesimo degli interessi e dei premi assicurativi complessivamente pattuiti nei relativi contratti».

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
18. 01. Carla Cantone, Serracchiani, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Mura, Viscomi, Zan.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18.1.
(Anticipo pensionistico per genitore in condizione invalidante)

  1. All'articolo 80, comma 3 della legge 3 dicembre 2000, n. 388, dopo le parole: «allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e successive modificazioni,» sono aggiunte le seguenti: «, nonché al genitore che versa in una condizione psicofisica invalidante, debitamente certificata, a seguito dell'uccisione del figlio da parte dell'altro genitore,».
18. 02. Boldrini, Epifani, Rostan.

ART. 18-bis.

  Dopo l'articolo 18-bis, aggiungere il seguente:

Art. 18-ter.
(Sospensione della contribuzione figurativa)

  1. Non è consentito l'accredito dei contributi figurativi a carico delle gestioni previdenziali, di cui all'articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, ove il soggetto che ne abbia fatto richiesta usufruisca nello stesso periodo di tempo di altra contribuzione previdenziale aggiuntiva.
  2. L'accredito del contributo figurativo è sospeso dal momento dell'accredito del primo contributo aggiuntivo e fino alla sua cessazione. In caso di contribuzione ad un Istituto previdenziale diverso da quello in cui viene accreditato il contributo figurativo, il soggetto che ne usufruisce è tenuto a darne immediata comunicazione all'istituto previdenziale cui è iscritto. In caso d'inosservanza e di successivo accertamento, è annullata d'ufficio la contribuzione figurativa ingiustificatamente accreditata.
  3. I commi 5 e 6 dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, sono abrogati.
18-bis. 01. Mollicone.

ART. 19.

  Al comma 1, capoverso comma 10-bis, sostituire le parole: Per le gestioni previdenziali esclusive amministrate dall'INPS cui sono iscritti i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 con le seguenti: Per la gestione dei dipendenti pubblici (Cassa per le pensioni dei dipendenti degli enti locali, Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari, Cassa per le pensioni dei sanitari, Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, Cassa dei trattamenti pensionistici ai dipendenti dello Stato, rispettivamente, CPDEL, CPUG, CPS, CPI, CTPS).
*19. 3. Epifani, Rostan, Fassina, Fornaro.

Pag. 195

  Al comma 1, capoverso comma 10-bis, sostituire le parole: Per le gestioni previdenziali esclusive amministrate dall'INPS cui sono iscritti i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 con le seguenti: Per la gestione dei dipendenti pubblici (Cassa per le pensioni dei dipendenti degli enti locali, Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari, Cassa per le pensioni dei sanitari, Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, Cassa dei trattamenti pensionistici ai dipendenti dello Stato, rispettivamente, CPDEL, CPUG, CPS, CPI, CTPS).
*19. 1. Lacarra, Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lepri, Mura, Viscomi, Zan.

  Al comma 1, capoverso comma 10-bis, sostituire le parole: 31 dicembre 2014 con le seguenti: 31 dicembre 2021.
19. 2. Lacarra, Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lepri, Mura, Viscomi, Zan.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Procedura per l'aggiornamento del novero delle attività lavorative usuranti o gravose)
  1. È istituita, presso l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), la Commissione tecnica di studio sulla gravosità delle occupazioni. La Commissione ha il compito di acquisire elementi conoscitivi e metodologie scientifiche a supporto delle politiche previdenziali e assistenziali in materia di lavori usuranti e gravosi, con particolare riferimento alla correlazione tra fattori oggettivi di rischio, anche connessi all'esposizione ambientale o diretta ad agenti patogeni, età anagrafica e altre condizioni soggettive e dei lavoratori e delle lavoratrici.
  2. La Commissione dura in carica tre anni. Essa è presieduta dal presidente dell'ISTAT ed è composta da rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero della salute, del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, dell'ISTAT, dell'INPS, dell'INAIL, del Consiglio superiore degli attuari, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  3. La Commissione è integrata da esperti in materie economiche, statistiche e attuariali designati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori, secondo le modalità previste dal decreto di cui al comma 2. Con il medesimo decreto sono altresì disciplinate le modalità di funzionamento della Commissione, nonché la possibilità di richiesta di contributi e proposte a esperti e ad accademici appartenenti a istituzioni nazionali, europee e internazionali competenti nelle materie oggetto di studio. Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o altro emolumento comunque denominato.
  4. Entro il 15 settembre di ciascun anno, sulla base delle risultanze dei lavori della Commissione, il Governo presenta alle Camere una relazione recante:
   a) una ricognizione delle mansioni e dei lavori individuati come usuranti ovvero particolarmente pesanti o gravosi, anche in relazione all'età anagrafica e alle condizioni soggettive dei lavoratori e delle lavoratrici interessati, nonché alle condizioni oggettive di gravosità o rischiosità della prestazione;
   b) ferme restando le prerogative già riconosciute dalla disciplina vigente ai lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2011, Pag. 196n. 67, nonché alle mansioni o attività particolarmente gravose di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 5 febbraio 2018, eventuali proposte per l'aggiornamento dei meccanismi di sterilizzazione o adeguamento dei requisiti previdenziali alla speranza di vita previsti a legislazione vigente per i lavori usuranti o gravosi, come individuati su base oggettiva in ragione del carattere usurante, rischioso o gravoso dell'occupazione, nonché delle condizioni soggettive dei lavoratori e delle lavoratrici coinvolti.
  5. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
19. 01. Gribaudo, Serracchiani, Carla Cantone, Lacarra, Lepri, Mura, Viscomi, Zan.

ART. 20.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995.

  Conseguentemente:
   a) sopprimere il comma 2;
   b) al comma 6, capoverso comma 5-quater, sostituire la parola: quarantacinquesimo con la seguente: cinquantesimo;
   c) dopo il comma 6-bis aggiungere il seguente: 6-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, entro il limite massimo di spesa pari a 5.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, oltre a quanto previsto dall'articolo 28 della presente legge, a valere sulle maggiori entrate rinvenienti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 5.000 milioni di euro per l'anno 2019. Entro la data del 15 gennaio 2020, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 5.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2019, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 marzo 2020 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
20. 7. Pentangelo, Polverini, Zangrillo, Musella, Cannatelli, Fatuzzo, Rotondi, Scoma, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995.

  Conseguentemente:
   a) al comma 6, capoverso comma 5-quater, primo periodo, sopprimere le parole: fino al compimento del quarantacinquesimo anno di età.
   b) all'articolo 28 comma 2, alinea, sostituire le parole: 4.719,1 milioni di euro per l'anno 2019, in 8.717,1 milioni di euro per l'anno 2020, in 9.266,5 milioni di euro per l'anno 2021, in 8.437,2 milioni di euro per l'anno 2022, in 6.646,7 milioni di euro Pag. 197per l'anno 2023, in 4.202,5 milioni di euro per l'anno 2024, in 3.279,5 milioni di euro per l'anno 2025, in 2.315,3 milioni di euro per l'anno 2026, in 2.685,8 milioni di euro per l'anno 2027 e in 2.214,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, con le seguenti: 4.969,1 milioni di euro per l'anno 2019, in 9.117,1 milioni di euro per l'anno 2020, in 9.666,5 milioni di euro per l'anno 2021, in 8.837,2 milioni di euro per l'anno 2022, in 7.046,7 milioni di euro per l'anno 2023, in 4.602,5 milioni di euro per l'anno 2024, in 3.679,5 milioni di euro per l'anno 2025, in 2.715,3 milioni di euro per l'anno 2026, in 3.085,8 milioni di euro per l'anno 2027 e in 2.614,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028;
   c) all'articolo 28 comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente: c-bis) nei limiti di 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro a decorrere dal 2020 si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 250 milioni per l'anno 2019. Entro la data del 15 gennaio 2020, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2019, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 marzo 2020 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
20. 6. Polverini, Musella, Zangrillo, Cannatelli, Fatuzzo, Rotondi, Scoma, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: al 31 dicembre 1995 con le seguenti: al 31 dicembre 1994.
20. 12. Gebhard.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: tra la data del primo e quella, con le seguenti: tra l'anno del primo e quello e aggiungere, in fine, le parole: parificandoli a periodi di lavoro;

  Conseguentemente, al comma 5 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Alla data del saldo dell'onere l'INPS provvede all'accredito della contribuzione e ai relativi effetti.
20. 18. Claudio Borghi.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: I dipendenti delle pubbliche amministrazioni all'articolo 1 comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e non già titolari di pensione, possono riscattare periodi di aspettativa non retribuita previsti dall'ordinamento nella misura massima di cinque anni. Anche ai fini del raggiungimento del requisito pensionistico attraverso il computo dell'esperienza lavorativa presso il settore privato, i dipendenti pubblici possono essere collocati in aspettativa per i periodi e ai sensi dell'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dell'articolo 18 della legge 4 novembre 2010, n. 183. Gli stessi periodi, salvo diversa disposizione contrattuale, possono Pag. 198essere oggetto di rinnovo per non più di due volte.
20. 14. Eva Lorenzoni, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Moschioni, Piccolo, Boldi, Panizzut, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Tiramani, Ziello.

  Al comma 5, sopprimere l'ultimo periodo.
20. 8. Pentangelo.

  Al comma 6, capoverso comma 5-quater, sopprimere le parole: La facoltà di riscatto di cui al presente articolo, dei periodi da valutare con il sistema contributivo, è consentita, fino al compimento del quarantacinquesimo anno di età. In tal caso,.

  Conseguentemente, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 6 si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come incrementato dall'articolo 28 del presente decreto-legge e a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
20. 1. Gribaudo, Serracchiani, Carla Cantone, Lacarra, Lepri, Mura, Viscomi, Zan, Fragomeli, Ubaldo Pagano.

  Al comma 6, capoverso comma 5-quater, sostituire il primo periodo con i seguenti: Fermo restando quanto previsto al comma 5, la facoltà di riscatto di cui al presente articolo, dei periodi da valutare con il sistema contributivo, è altresì consentita secondo le disposizioni di cui al presente comma. In tal caso, l'onere dei periodi di riscatto è costituito dal versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari al livello minimo imponibile annuo di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, moltiplicato per l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti, vigenti alla data di presentazione della domanda.

  Conseguentemente:
   a) all'articolo 12, sopprimere il comma 3;
   b) all'articolo 28, sopprimere il comma 1.
20. 19. Frassinetti, Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gemmato, Silvestroni.

  Al comma 6, capoverso comma 5-quater, primo periodo, sopprimere le parole: fino al compimento del quarantacinquesimo anno di età. 
20. 15. Eva Lorenzoni, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Moschioni, Piccolo.

  Al comma 6, capoverso comma 5-quater, primo periodo, sostituire le parole: fino al compimento del quarantacinquesimo anno di età, con le seguenti: per i soggetti privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995.
20. 2. Lacarra, Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lepri, Mura, Viscomi, Zan, Fragomeli, Ubaldo Pagano.

  Al comma 6, capoverso comma «5-quater», primo periodo, sostituire la parola: quarantacinquesimo con la seguente: cinquantesimo.

  Conseguentemente, all'articolo 28:
   a) al comma 2, alinea, sostituire le parole: 4.719,1 milioni di euro per l'anno 2019, in 8.717,1 milioni di euro per l'anno 2020, in 9.266,5 milioni di euro per l'anno 2021, in 8.437,2 milioni di euro per l'anno 2022, in 6.646,7 milioni di euro per l'anno 2023, in 4.202,5 milioni di euro per l'anno Pag. 1992024, in 3.279,5 milioni di euro per l'anno 2025, in 2.315,3 milioni di euro per l'anno 2026, in 2.685,8 milioni di euro per l'anno 2027 e in 2.214,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028 con le seguenti: 5.269,1 milioni di euro per l'anno 2019, in 9.567,1 milioni di euro per l'anno 2020, in 10.116,5 milioni di euro per l'anno 2021, in 9.287,2 milioni di euro per l'anno 2022, in 7.496,7 milioni di euro per l'anno 2023, in 5.052,5 milioni di euro per l'anno 2024, in 4.129,5 milioni di euro per l'anno 2025, in 3.165,3 milioni di euro per l'anno 2026, in 3.535,8 milioni di euro per l'anno 2027 e in 3.064,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028;
   b) al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente: c-bis) nei limiti di 550 milioni di euro per l'anno 2019 e di 850 milioni di euro a decorrere dal 2020 si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 550 milioni per l'anno 2019. Entro la data del 15 gennaio 2020, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 850 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2019, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 marzo 2020 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
20. 11. Polverini, Zangrillo, Pentangelo, Musella, Cannatelli, Fatuzzo, Rotondi, Scoma, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli, Mandelli.

  Al comma 6, capoverso comma 5-quater, primo periodo, sostituire la parola: quarantacinquesimo con la seguente: cinquantesimo.

  Conseguentemente, dopo il comma 6-bis, aggiungere il seguente:

  6-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, entro il limite massimo di spesa pari a 5.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, oltre a quanto previsto dall'articolo 28 della presente legge, a valere sulle maggiori entrate rinvenienti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 5.000 milioni di euro per l'anno 2019. Entro la data del 15 gennaio 2020, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 5.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2019, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 marzo 2020 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni Pag. 200delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
20. 10. Polverini, Pentangelo, Zangrillo, Musella, Cannatelli, Fatuzzo, Rotondi, Scoma, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

  Al comma 6, capoverso comma 5-quater, primo periodo, sostituire la parola: quarantacinquesimo con la seguente: cinquantacinquesimo.
20. 20. Frassinetti, Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gemmato, Silvestroni.

  Al comma 6, capoverso comma 5-quater, primo periodo, sostituire la parola: quarantacinquesimo con la seguente: cinquantesimo.
20. 21. Frassinetti, Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gemmato, Silvestroni.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
  6.1. All'articolo 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
  «3-bis. Il beneficio di cui al comma 3 è riconosciuto alle lavoratrici madri di bambini ai quali è stata riconosciuta un'invalidità pari al 100 per cento».

  6.2. Agli oneri derivanti dal comma 6.1 si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
20. 3. Lepri, Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Mura, Viscomi, Zan.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
  6.1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, l'importo del contributo volontario è pari alla metà dell'aliquota prevista per i lavoratori dipendenti per i prosecutori volontari che ne facciano richiesta, previa autorizzazione.
  6.2. Agli oneri derivanti dal comma 6.1 si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
20. 4. Lepri, Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Mura, Viscomi, Zan.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6.1. In deroga alle disposizioni vigenti, al fine di definire modalità di estinzione dei debiti dei datori di lavoro agricoli e dei lavoratori autonomi agricoli verso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), ivi compresi quelli che hanno formato oggetto di cessione ai sensi dell'articolo 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ai soggetti debitori è consentito chiudere le posizioni previdenziali pregresse mediante il versamento del 30 per cento delle somme dovute senza oneri e sanzioni, ripartite in 24 rate mensili da versare dalla data fissata dal decreto di cui all'ultimo periodo. L'adesione al procedimento di saldo e stralcio sospende i giudizi pendenti e le procedure di riscossione e recupero relativi ai suddetti carichi contributivi risultanti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. Tali procedimenti sono considerati chiusi al momento del completamento dei versamenti. I datori di lavoro agricoli e dei lavoratori autonomi Pag. 201agricoli sono ammessi alle facoltà di riscatto dei periodi non coperti da contribuzione secondo le modalità del presente articolo. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole forestali ed alimentari e del turismo da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono dettate le modalità attuative del presente comma.
20. 9. Bond.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6.1. Laddove i contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prevedano, per il tramite degli Enti bilaterali, risorse versate dalle imprese del settore di appartenenza e finalizzate al sostegno del pensionamento anticipato dei lavoratori, tali risorse, sulla base dello specifico regolamento e tramite apposita convenzione con l'INPS possono essere versate, in deroga alla normativa vigente, quale contribuzione volontaria per perfezionare i requisiti contributivi per raggiungere il diritto alla pensione.
*20. 5. Lepri, Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Mura, Viscomi, Zan.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6.1. Laddove i contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prevedano, per il tramite degli Enti bilaterali, risorse versate dalle imprese del settore di appartenenza e finalizzate al sostegno del pensionamento anticipato dei lavoratori, tali risorse, sulla base dello specifico regolamento e tramite apposita convenzione con l'INPS possono essere versate, in deroga alla normativa vigente, quale contribuzione volontaria per perfezionare i requisiti contributivi per raggiungere il diritto alla pensione.
*20. 13. Epifani, Rostan, Fassina, Fornaro.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6.1. Laddove i contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prevedano, per il tramite degli Enti bilaterali, risorse versate dalle imprese del settore di appartenenza e finalizzate al sostegno del pensionamento anticipato dei lavoratori, tali risorse, sulla base dello specifico regolamento e tramite apposita convenzione con l'INPS possono essere versate, in deroga alla normativa vigente, quale contribuzione volontaria per perfezionare i requisiti contributivi per raggiungere il diritto alla pensione.
*20. 16. Eva Lorenzoni, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Moschioni, Piccolo, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Tiramani, Ziello.

  Dopo il comma 6-bis, aggiungere il seguente:
  6-ter. Coloro che abbiano rivestito la carica di consigliere circoscrizionale o municipale, comunale, provinciale o in altro organismo elettivo ad essi assimilati, ivi comprese le cariche di assessore e simili, in cui non sussistevano forme previdenziali possono richiedere all'Istituto previdenziale cui siano iscritti, e in mancanza alla Gestione Separata dell'INPS, di essere autorizzati a effettuare la contribuzione volontaria per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti per i periodi in cui abbiano rivestito la suddetta carica. L'importo del contributo è calcolato, secondo la contribuzione all'epoca vigente, sull'indennità percepita dall'Ente in cui siano stati eletti o nominati. I periodi di riferimento sono considerati utili ai fini del conseguimento Pag. 202del diritto alla pensione di vecchiaia. I richiedenti dovranno allegare alla domanda attestazioni e dichiarazioni dell'Ente sul periodo di carica e sull'indennità percepita o – in mancanza – la dichiarazione dei redditi relativi ai periodi in questione. Il versamento dell'onere contributivo derivante può essere effettuato al regime previdenziale di appartenenza o di destinazione in unica soluzione ovvero in un massimo di 120 rate mensili, senza applicazione d'interessi per la rateizzazione. La rateizzazione dell'onere non può essere concessa nei casi in cui i contributi siano utilizzati per la immediata liquidazione della pensione diretta o indiretta.
20. 17. Caiata, Vitiello.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Fondo Speciale per agevolare il riscatto, a fini pensionistici, degli anni del corso legale di studi universitari)

  1. Ferma restando la facoltà di optare per il regime previsto dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, in via sperimentale, per il triennio 2019-2021, gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, e alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non già titolari di pensione, hanno facoltà di riscattare gli anni del corso legale di studi universitari, versando gli oneri conseguenti, il cui ammontare, da valutarsi con il sistema contributivo, è così determinato:
   a) ai nati successivamente al 1980, in possesso di un reddito personale annuo non superiore a 15.000 euro, si applica, per gli anni successivi al primo – relativamente al quale l'onere corrispondente resterà a carico dello Stato – l'aliquota contributiva prevista per i soggetti individuati dal comma 5-bis dell'articolo 2, del decreto legislativo n. 184 del 1997;
   b) ai soggetti non ricompresi nell'ambito anagrafico e reddituale di cui alla lettera a), si applica, per tutti gli anni del corso legale di studio universitario o equipollente, l'aliquota contributiva prevista per i soggetti individuati dal comma 5-bis dell'articolo 2, del decreto legislativo n. 184 del 1997, ovvero quella vigente nel regime ove il riscatto opera alla data di presentazione della domanda, avuto riguardo alla contribuzione degli ultimi dodici mesi.

  2. I soggetti che, all'atto della richiesta, risultano iscritti ad una della Casse di Previdenza Autonome, devono versare a quest'ultima i relativi oneri, calcolati secondo le modalità di cui alle lettere a) e b) del comma 1, con conseguente integrazione della relativa posizione previdenziale.
  3. Ferma restando la possibilità di riscattare gli anni del corso legale di studi secondo lo schema previsto dalla lettera b) del comma 1, i soggetti immatricolati ad un corso di laurea successivamente all'entrata in vigore della presente legge, potranno, in aggiunta alle ordinarie tasse universitarie, corrispondere, per ciascun anno d'iscrizione, un importo pari al 50 per cento dell'aliquota contributiva prevista per i soggetti di cui al comma 5-bis dell'articolo 2, del decreto legislativo n. 184 del 1997, a titolo di anticipazione contributiva. In tal caso, il riconoscimento dell'intero periodo di durata legale del corso di studi ai fini previdenziali è subordinato al completamento della procedura di riscatto, conseguente al versamento della residua parte dell'aliquota contributiva.
  4. Il versamento dell'onere per il riscatto di cui al comma 1 può essere effettuato ai regimi previdenziali di appartenenza in unica soluzione ovvero in un massimo di 120 rate mensili, ciascuna di importo non inferiore a euro 30, senza applicazione di interessi per la rateizzazione. Pag. 203La rateizzazione dell'onere non può essere concessa nei casi in cui i contributi da riscatto debbano essere utilizzati per la immediata liquidazione della pensione diretta o indiretta o nel caso in cui gli stessi siano determinanti per l'accoglimento di una domanda di autorizzazione ai versamenti volontari; qualora ciò avvenga nel corso della dilazione già concessa, la somma ancora dovuta sarà versata in unica soluzione.
  5. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, valutati in 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
20. 03. Deidda, Frassinetti, Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gemmato, Silvestroni.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Disposizioni in materia di prestazione assistenziale ai malati di mesotelioma non professionale e agli eredi e di benefici previdenziali in favore dei lavoratori che sono stati esposti all'amianto)

  1. Per gli anni dal 2018 al 2020, l'INAIL eroga ai malati di mesotelioma che abbiano contratto la patologia, o per esposizione familiare a lavoratori impiegati nella lavorazione dell'amianto ovvero per esposizione ambientale, la prestazione assistenziale di importo fisso pari a euro 12.000 da corrispondersi in un'unica soluzione, su istanza dell'Interessato per gli eventi accertati nel predetto triennio.
  2. La prestazione assistenziale è riconosciuta in caso di decesso a favore degli eredi dei malati di cui al comma 1, ripartita tra gli stessi, su domanda, da produrre all'INAIL entro un anno dalla data del decesso stesso, a pena di decadenza.
  3. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 che hanno beneficiato per il triennio 2015-2017, ai sensi dell'articolo 1, comma 116, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e dell'articolo 1, comma 292, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e successive modificazioni, della prestazione una tantum pari a euro 5.600 di cui al decreto interministeriale 4 settembre 2015, possono, su domanda da presentare all'INAIL entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, chiedere l'integrazione della prestazione sino alla concorrenza dell'importo di cui al comma 1. Qualora i malati di mesotelioma non professionale che hanno già percepito la prestazione una tantum per il triennio 2015-2017 siano deceduti prima della data di entrata in vigore della presente legge, possono chiedere l'Integrazione i loro eredi, con le stesse modalità e termini di cui al primo periodo.
  4. L'INAIL provvede ad erogare le prestazioni di cui ai commi 1 e 2 e le integrazioni di cui al comma 3 a valere sulle risorse disponibili del Fondo per le Vittime dell'amianto di cui all'articolo 1, comma 241, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per l'importo di spesa complessivo per il triennio di euro 25.000.000 e comunque, nel limite delle risorse previste dal decreto interministeriale 4 settembre 2015, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica né delle imprese.
  5. Per tutti i lavoratori ancora in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, coperti e non coperti da assicurazione obbligatoria gestita dall'Inail che siano stati esposti all'amianto per un periodo non inferiore a dieci anni, ai soli fini della determinazione dell'importo delle prestazioni pensionistiche e non della maturazione del diritto di accesso alle medesime, l'intero periodo lavorativo soggetto Pag. 204ad esposizione all'amianto è moltiplicato per il coefficiente di 1,25. Tale facoltà e alle medesime condizioni è riconosciuta anche ai lavoratori in pensione, che non abbiano già beneficiato delle provvidenze di cui all'articolo 13, della legge 27 marzo 1992, n. 252.
  6. Il beneficio di cui al comma 1 è concesso esclusivamente ai soggetti di cui al comma 1 che già alla data del 1o ottobre 2003 siano stati esposti all'amianto per un periodo non inferiore a dieci anni, in concentrazione media annua non inferiore a 100 f/l come valore medio su otto ore al giorno, e non abbiano già presentato istanza per avere accesso ai benefici previdenziali per l'esposizione all'amianto. La sussistenza e la durata dell'esposizione all'amianto sono accertate e certificate dall'Inail.
  7. Ai fini della prestazione pensionistica, i soggetti di cui al comma 5, che non abbiano già presentato istanza per avere accesso ai benefici previdenziali per l'esposizione all'amianto, devono presentare richiesta all'Inail entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al successivo comma 4, corredata a pena di improcedibilità di curriculum lavorativo, rilasciato dal datore di lavoro, dal quale risultino le mansioni svolte e i relativi periodi di esposizione all'amianto.
  8. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare su proposta dell'Inail, e sentito l'INPS per le parti di propria competenza, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 7.
  9. All'onere derivante dall'applicazione delle disposizioni del presente articolo, valutato in 30 milioni di euro per l'anno 2019, e in 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 si provvede a valere sulle risorse sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
20. 02. Serracchiani, Gribaudo, Carla Cantone, Lacarra, Lepri, Mura, Viscomi, Zan.

  Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

Art. 20-bis.

  1. Al secondo periodo del comma 18 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «al presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «al presente comma» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e ai lavoratori operanti nelle imprese ferroviarie e nelle imprese dei gestori delle infrastrutture che svolgono mansioni di macchinista, capotreno e manovratore». All'onere derivante dall'applicazione delle disposizioni del presente comma, valutato in 78,5 milioni di euro per l'anno 2019, in 87,2 milioni di euro per l'anno 2020, 84,5 milioni di euro per l'anno 2021, 79,5 milioni di euro per l'anno 2022, 62 milioni di euro per l'anno 2023, 42,3 milioni di euro per l'anno 2024, 26,4 milioni di euro per l'anno 2025, 23 milioni di euro per l'anno 2026 si provvede a valere sulle risorse sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
20. 01. Serracchiani, Gribaudo, Carla Cantone, Lacarra, Lepri, Mura, Viscomi, Zan.

Pag. 205

ART. 21.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Misure concernenti i trattamenti pensionistici di reversibilità in favore dei superstiti)

  1. Alla legge 8 agosto 1995, n. 335, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 1, comma 41, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «L'aliquota percentuale della pensione da liquidare al coniuge superstite è elevata al 100 per cento quando nell'anno di decorrenza il beneficiario risulti sprovvisto di redditi di qualsiasi natura, escludendo quello concernente la prima casa o quello derivante dall'utilizzo da parte del coniuge superstite dell'unità immobiliare a titolo di usufrutto»;
   b) la tabella F è sostituita dalla seguente: TABELLA F – (V. Articolo 1, comma 41) – TABELLA RELATIVA AI CUMULI TRA TRATTAMENTI PENSIONISTICI AI SUPERSTITI E REDDITI DEL BENEFICIARIO

Tabella F
(V. Articolo 1, comma 41)

TABELLA RELATIVA AI CUMULI TRA TRATTAMENTI PENSIONISTICI AI SUPERSTITI E REDDITI DEL BENEFICIARIO

Reddito pari o inferiore a 6 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1o gennaio di ogni anno:

percentuale di cumulabilità pari al 100 per cento del trattamento di reversibilità.

Reddito superiore a 7 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1o gennaio di ogni anno:

percentuale di cumulabilità pari al 75 per cento del trattamento di reversibilità.

Reddito superiore a 8 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1o gennaio di ogni anno:

percentuale di cumulabilità pari al 50 per cento del trattamento di reversibilità.

  2. I redditi da pensione di reversibilità di cui sono titolari i figli del dante causa non concorrono alla determinazione del limite di reddito previsto dal comma 2 dell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e si considerano a carico del coniuge superstite.
  3. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, nei limiti di 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro a decorrere dal 2020 si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 250 milioni per l'anno 2019. Entro la data del 15 gennaio 2020, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 400 milioni di euro a Pag. 206decorrere dall'anno 2020. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2019, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 marzo 2020 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
21. 02. Labriola, Gelmini, Polverini, Musella, Zangrillo, Cannatelli, Fatuzzo, Rotondi, Scoma, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.

  1. La facoltà di cui all'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 è consentita anche nella misura dell'8 per cento, escluse le pubbliche amministrazioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
21. 03. Boldi.

ART. 22.

  Al comma 1, sopprimere le parole: anche mediante l'erogazione di prestazioni previdenziali integrative finanziate con i fondi interprofessionali.
*22. 2. Polverini, Zangrillo, Musella, Cannatelli, Fatuzzo, Rotondi, Scoma, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

  Al comma 1, sopprimere le parole: anche mediante l'erogazione di prestazioni previdenziali integrative finanziate con i fondi interprofessionali.
*22. 6. Bellucci, Gemmato, Rizzetto, Bucalo.

  Al comma 1, sopprimere le parole: finanziate con i fondi interprofessionali.
22. 1. Lacarra, Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lepri, Mura, Viscomi, Zan.

  Al comma 2, sostituire le parole: comparativamente più con la seguente: maggiormente.
22. 3. Pentangelo.

  Al comma 6, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
22. 4. Fatuzzo, Polverini, Musella, Zangrillo, Cannatelli, Rotondi, Scoma, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. I soggetti interessati da processi di agevolazione all'esodo in quanto dipendenti di imprese o gruppi di imprese coinvolti in processi di ristrutturazione o fusione, rientranti nei settori destinatari dei Fondi di solidarietà di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, possono optare per una sospensione delle quote annuali costanti delle detrazioni delle spese indicate negli Pag. 207articoli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013 n. 90, spettanti per i periodi di permanenza ai Fondi medesimi pari o superiori a sei mesi nell'anno solare. La sospensione ha effetto fino all'anno precedente a quello di accesso alla prestazione pensionistica INPS, se la decorrenza della pensione è stabilita tra il 1o gennaio ed il 1o giugno di quest'ultimo. Se la decorrenza della pensione è fissata nel secondo semestre dell'anno, la sospensione è applicata fino all'anno medesimo. Al termine del periodo di sospensione la detrazione delle quote annuali costanti residue riprende a decorrere a partire dalla prima quota sospesa e per gli anni successivi. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono stabilite le modalità di esercizio dell'opzione.
22. 5. Comaroli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Tiramani, Ziello, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Piccolo.

  Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.
(Commissione tecnica di studio sulla gravosità delle occupazioni)

  1. È istituita, presso l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), la Commissione tecnica di studio sulla gravosità delle occupazioni. La Commissione ha il compito di acquisire elementi conoscitivi e metodologie scientifiche a supporto delle politiche previdenziali e assistenziali in materia di lavori usuranti e gravosi, con particolare riferimento alla correlazione tra fattori oggettivi di rischio, anche connessi all'esposizione ambientale o diretta ad agenti patogeni, età anagrafica e altre condizioni soggettive dei lavoratori e delle lavoratrici.
  2. La Commissione dura in carica tre anni. Essa è presieduta dal presidente dell'ISTAT ed è composta da rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero della salute, del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, dell'ISTAT, dell'INPS, dell'INAIL e del Consiglio superiore degli attuari, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  3. La Commissione è integrata da esperti in materie economiche, statistiche e attuariali designati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori, secondo le modalità previste dal decreto di cui al comma 2. Con il medesimo decreto sono altresì disciplinate le modalità di funzionamento della Commissione, nonché la possibilità di richiesta di contributi e proposte a esperti e ad accademici appartenenti a istituzioni nazionali, europee e internazionali competenti nelle materie oggetto di studio. Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o altro emolumento comunque denominato.
  4. Entro il 15 settembre di ciascun anno, sulla base delle risultanze dei lavori della Commissione, il Governo presenta alle Camere una relazione recante:
   a) una ricognizione delle mansioni e dei lavori individuati come usuranti ovvero particolarmente pesanti o gravosi, anche in relazione all'età anagrafica e alle condizioni soggettive dei lavoratori e delle lavoratrici interessati, nonché alle condizioni oggettive di gravosità o rischiosità della prestazione;
   b) ferme restando le prerogative già riconosciute dalla disciplina vigente ai lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente Pag. 208faticose e pesanti, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, nonché alle mansioni o attività particolarmente gravose di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 5 febbraio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2018, eventuali proposte per l'aggiornamento dei meccanismi di sterilizzazione o adeguamento dei requisiti previdenziali alla speranza di vita previsti a legislazione vigente per i lavori usuranti o gravosi, come individuati su base oggettiva in ragione del carattere usurante, rischioso o gravoso dell'occupazione, nonché delle condizioni soggettive dei lavoratori e delle lavoratrici coinvolti.

  5. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
22. 01. Carla Cantone, Serracchiani, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Mura, Viscomi, Zan.

  Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.
(Modifiche al decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96 in materia di somministrazione di lavoro)

  1. Al decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 1 dell'articolo 2 è sostituito dal seguente: «1. All'articolo 34, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, il primo periodo è sostituito dal seguente: “In caso di assunzione a tempo determinato il rapporto di lavoro tra somministratore e lavoratore è soggetto alla disciplina di cui al capo III, con esclusione delle disposizioni di cui agli articoli 19, 21, 23 e 24.”»;
   b) il comma 1-ter dell'articolo 2 è abrogato.
22. 02. Lollobrigida, Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gemmato.

ART. 23.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 23.
(Modifiche alla disciplina in materia di pagamento e di termini di erogazione dei Tfs e Tfr)

  1. Al comma 22 dell'articolo 1 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni in legge 14 settembre 2011, n. 148, al comma 22, la lettera a) è soppressa.
  2. All'articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni in legge 28 maggio 1997, n. 140, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2 le parole da: «l'ente erogatore provvede» fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: «l'ente erogatore provvede, in ogni caso, decorsi quarantacinque giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.»;
   b) al comma 5 le parole: «nei tre mesi successivi» sono sostituite dalle seguenti: «nei trenta giorni successivi».

  3. Al comma 11 dell'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni in legge 7 agosto 2012, n. 135, alla lettera a), sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al numero 1) sono aggiunte in fine le seguenti parole: «e dall'articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni in legge 28 maggio 1997, n. 140»; Pag. 209
   b) al numero 2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e dall'articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni in legge 28 maggio 1997, n. 140».

  4. Il comma 7 dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni in legge 30 luglio 2010, n. 122, è sostituito dal seguente: «7. A titolo di concorso al consolidamento dei conti pubblici attraverso il contenimento della dinamica della spesa corrente nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica previsti dall'aggiornamento del programma di stabilità e crescita, dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, con riferimento ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il riconoscimento dell'indennità di buonuscita, dell'indennità premio di servizio, del trattamento di fine rapporto e di ogni altra indennità equipollente corrisposta una tantum comunque denominata spettante a seguito di cessazione a vario titolo dall'impiego è effettuato:
   a) in un unico importo, da corrispondere entro sei mesi, se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente pari o inferiore a 60.000 euro;
   b) in due importi se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente superiore a 60.000 euro ma inferiore a 120.000 euro. In tal caso il primo importo, da corrispondere entro sei mesi, è pari a 60.000 euro, il secondo importo, da corrispondere entro i successivi sei mesi è pari all'ammontare residuo;
   c) in tre importi se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente uguale o superiore a 120.000 euro, in tal caso il primo importo, da corrispondere entro sei mesi è pari a 60.000 euro, il secondo importo, da corrispondere entro i successivi sei mesi è pari a 60.000 euro, il terzo importo, da corrispondersi entro i sei mesi successivi alla corresponsione del secondo importo, è pari all'ammontare residuo».

  Conseguentemente, all'articolo 28 dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 23 pari a 2.500 milioni per l'anno 2019 e 3.250 milioni di euro per l'anno 2020 e 4.100 milioni a decorrere dall'anno 2020, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 aprile 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 2.500 milioni per l'anno 2019. Entro la data del 15 gennaio 2020, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 3.250 milioni di euro per l'anno 2020 e 4.100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2019, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 marzo 2020 per la seconda e la terza, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
23. 9. Novelli, Gelmini, Polverini, Musella, Zangrillo, Cannatelli, Fatuzzo, Rotondi, Scoma, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai.

Pag. 210

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 23.
(Anticipo del TFS)

  1. In deroga alla normativa vigente in materia di liquidazione dell'indennità di fine servizio comunque denominata, di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, i lavoratori di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché il personale degli enti pubblici di ricerca, cui è liquidata la pensione quota 100 ai sensi dell'articolo 14, ovvero accedono alla pensione anticipata ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, conseguono il riconoscimento dell'indennità di fine servizio comunque denominata al termine del terzo mese dalla data di pensionamento, nel limite massimo di un importo pari al 60 per cento dell'ammontare complessivo del trattamento. Il riconoscimento della restante parte del trattamento è conseguito al momento in cui tale diritto maturerebbe a seguito del raggiungimento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico, ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, ferme restando in questo caso le disposizioni di cui al richiamato articolo 12 del decreto-legge n. 78 del 2010.
23. 8. Polverini, Gelmini, Novelli, Musella, Zangrillo, Cannatelli, Fatuzzo, Rotondi, Scoma, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai.

  Al comma 1, sopprimere le parole: di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

  Conseguentemente:
   a) al medesimo articolo 23:
  1) al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: Sulla base di fino a: 214 con le seguenti: Sulla base di apposite certificazioni rilasciate dall'ente responsabile per l'erogazione del trattamento di fine servizio comunque denominato, i soggetti di cui al precedente comma 1, i soggetti che accedono, o che hanno avuto accesso prima della data di entrata in vigore del presente decreto, al trattamento di pensione ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché i soggetti che cessano il rapporto di lavoro per motivi diversi dal pensionamento;
  2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: l'INPS trattiene il relativo importo dall'indennità di fine servizio comunque denominata, con le seguenti: il soggetto che corrisponde l'indennità di fine servizio comunque denominata trattiene il relativo importo da tale indennità;
  3) al comma 2, terzo periodo sostituire le parole: Gli importi trattenuti dall'INPS con le seguenti: Gli importi trattenuti;
  4) al comma 2, terzo periodo, sopprimere le parole: fermo restando quanto stabilito dall'articolo 545 del codice di procedura civile;
  5) al comma 2, quarto periodo, sostituire le parole: e nel limite dell'importo finanziato con le seguenti: e nel limite dell'importo trattenuto;
  6) al comma 2, quarto periodo, sostituire le parole: che i soggetti di cui al primo periodo del presente comma vantano nei confronti dell'INPS con le seguenti: che i lavoratori di cui al primo periodo del presente comma vantano nei confronti dei soggetti che corrispondono l'indennità di fine servizio;
  7) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Agli oneri relativi al comma 2, pari a 3,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni Pag. 211dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 3,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
   b) all'articolo 24, comma 1, sostituire le parole da: L'aliquota sull'imposta sul reddito delle persone fisiche fino a: è ridotta con le seguenti: L'aliquota dell'imposta sul reddito delle persone fisiche determinata sull'indennità di fine servizio comunque denominata spettante ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è ridotta, anche in caso di cessazione del rapporto per motivi diversi dal pensionamento.
23. 12. Eva Lorenzoni, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Moschioni, Piccolo, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Tiramani, Ziello.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: nonché i soggetti che accedono fino a: legge 22 dicembre 2011, n. 214, con le seguenti: cui è liquidata l'indennità di buonuscita, l'indennità premio di servizio, del trattamento di fine rapporto, l'indennità di anzianità e di ogni altra indennità equipollente corrisposta una tantum comunque denominata spettante a seguito di cessazione dal servizio a qualunque titolo.

  Conseguentemente, dopo il comma 2 inserire il seguente:
  2-bis. Agli oneri derivanti dal comma 2 si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
23. 1. Carla Cantone, Serracchiani, Gribaudo, Lepri, Lacarra, Mura, Viscomi, Zan.

  Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole da:, o che hanno avuto accesso fino a: presente decreto.

  Conseguentemente:
   a) al comma 2, sostituire le parole da:, alle banche o agli intermediari fino alla fine del comma con le seguenti: alla Cassa Depositi e Prestiti, secondo le modalità e tassi di interesse stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto;
   b) sopprimere i commi 3 e 4;
   c) al comma 5 sopprimere il secondo periodo;
   d) sopprimere i commi 6, 7 e 8.
23. 14. Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gemmato, Silvestroni.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: comma 5 aggiungere le seguenti: e comunque non superiore all'1,5 per cento.
23. 13. Bucalo, Rizzetto, Bellucci, Gemmato.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni, di cui al presente comma, si applicano anche a tutti i dipendenti pubblici con cessazione dal servizio a far data dal 1o gennaio 2017. Agli oneri derivanti dal comma precedente si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come incrementato dall'articolo 28 del presente decreto-legge e a valere sul Fondo per la lotta alla Pag. 212povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
23. 2. Lepri, Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Mura, Viscomi, Zan.

  Al comma 5, primo periodo, sostituire la cifra: 45.000, con la seguente: 80.000.

  Conseguentemente, dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
  5-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, entro il limite massimo di spesa pari a 5.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, oltre a quanto previsto dall'articolo 28 della presente legge, a valere sulle maggiori entrate rinvenienti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 5.000 milioni di euro per l'anno 2019. Entro la data del 15 gennaio 2020, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 5.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2019, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 marzo 2020 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
23. 10. Polverini, Pentangelo, Zangrillo, Musella, Cannatelli, Fatuzzo, Rotondi, Scoma, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

  Al comma 5, primo periodo, sostituire la cifra: 45.000, con la seguente: 60.000.
23. 3. Lepri.

  Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: importo inferiore aggiungere le seguenti: ovvero all'importo inferiore richiesto dai medesimi soggetti di cui al comma 2.
23. 11. Eva Lorenzoni, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Moschioni, Piccolo, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Tiramani, Ziello.

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
  8-bis. Al fine di riconoscere gradualmente la rivalutazione del trattamento di quiescenza sia dei lavoratori cessati che di quelli ancora in servizio di Poste Italiane S.p.A., viene istituito un apposito Fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione finanziaria pari a 91 milioni di euro annui dal 2019 al 2027 e pari a 9 milioni di euro annui dal 2028 al 2040.
  8-ter. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, stabilisce le norme attuative per la rivalutazione di cui al comma 8-bis nel limite delle somme del predetto Fondo.
  8-quater. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a 91 milioni di euro annui dal 2019 al 2027 e pari a 9 milioni di euro annui dal 2028 al 2040, si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali Pag. 213di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
23. 4. Gribaudo, Serracchiani, Carla Cantone, Lacarra, Lepri, Mura, Viscomi, Zan.

ART. 24.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: comunque denominata con le seguenti: per i lavoratori di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché per il personale degli enti pubblici di ricerca.

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
24. 1. Carla Cantone, Serracchiani, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Mura, Viscomi, Zan.

  Al comma 2, sostituire le parole: 50.000 euro con le seguenti: 76.000 euro.

  Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, entro il limite massimo di spesa pari a 5.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, oltre a quanto previsto dall'articolo 28 della presente legge, a valere sulle maggiori entrate rinvenienti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 5.000 milioni di euro per l'anno 2019. Entro la data del 15 gennaio 2020, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 5.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2019, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 marzo 2020 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
24. 2. Pentangelo, Zangrillo, Polverini, Musella, Cannatelli, Fatuzzo, Rotondi, Scoma, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

  Al comma 2, sostituire le parole: 50.000 euro con le seguenti: 76.000 euro.
24. 3. Bucalo, Rizzetto, Bellucci, Gemmato.

Pag. 214

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Fondo per la rivalutazione del trattamento di quiescenza per i lavoratori della società Poste Italiane s.p.a.)

  1. Al fine di riconoscere gradualmente la rivalutazione del trattamento di quiescenza sia dei lavoratori cessati che di quelli ancora in servizio di Poste Italiane S.p.a., viene istituito un apposito Fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione finanziaria pari a 91 milioni di euro annui dal 2019 al 2027 e pari a 9 milioni di euro annui dal 2028 al 2040.
  2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce le norme attuative per la rivalutazione di cui al comma 1 nel limite delle somme del predetto Fondo.

  Conseguentemente:
   a) all'articolo 27, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e le parole: «e di 1,25 per gli apparecchi di cui alla lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «e di 1,75 per gli apparecchi di cui alla lettera b)»;
   b) all'articolo 28, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Al fine di far fronte ai maggiori oneri derivanti dall'articolo 24-bis, le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono incrementate di 159 milioni di euro per l'anno 2019, di 309 milioni di euro annui fino all'anno 2027 e di 391 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.
24. 01. Fassina, Pastorino, Epifani, Fornaro.

ART. 25.

  Al comma 1, lettera c), numero 1), premettere il seguente numero:
   01) al primo periodo, dopo le parole: «emana le direttive di carattere generale relative all'attività dell'ente;», sono inserite le seguenti: «promuove la sfiducia motivata e l'azione di responsabilità nei confronti del Presidente dell'Istituto;».
25. 1. Carla Cantone, Serracchiani, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Mura, Viscomi, Zan.

  Al comma 1, lettera f), capoverso comma 11, sostituire il secondo periodo con i seguenti: Ai predetti fini, l'emolumento del Presidente di INPS e di INAIL non può essere maggiore di quello riconosciuto per il medesimo incarico alla data 31 dicembre 2018 e gli emolumenti dei componenti dei consigli di amministrazione di INPS e INAIL non possono essere superiori al 30 per cento dell'emolumento del presidente di INPS e di INAIL. Ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalla legislazione vigente, ciascun Istituto definisce entro il 30 aprile 2019, ulteriori interventi di riduzione strutturale delle proprie spese di funzionamento.

  Conseguentemente, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. Ai fini del contenimento della spesa gli emolumenti dei soggetti di cui al comma 2, non possono essere maggiori alla quota del 50 per cento dell'emolumento del Presidente di INPS e di INAIL, come definito alla data 31 dicembre 2018.
25. 3. Polverini, Musella, Zangrillo, Cannatelli, Fatuzzo, Rotondi, Scoma, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Al fine di promuovere misure di sostegno dell'attività libero-professionale, gli enti di previdenza di diritto privato, nel rispetto dei princìpi di autonomia affermati Pag. 215dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e dal decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e fermo restando gli equilibri finanziari di ciascuna gestione, possono prevedere a favore degli iscritti forme di tutela di natura socio-assistenziale, di promozione e sostegno del reddito e dell'esercizio della libera professione, in particolare per favorire l'ingresso di giovani professionisti nel mercato del lavoro, nonché di welfare. A tale fine e conseguentemente, i medesimi enti istituiscono appositi organismi di monitoraggio, con compiti di osservazione e controllo degli andamenti delle predette misure, delle dinamiche di correlazione dei redditi, delle contribuzioni e delle prestazioni, nonché dell'evoluzione del mercato del lavoro delle relative professioni, anche su base europea. Agli oneri conseguenti all'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma gli enti possono provvedere mediante utilizzo di ulteriori somme fino al 5 per cento dei rendimenti cumulati del patrimonio delle singole gestioni.

  Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo 25, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e privati.
25. 2. Gribaudo, Serracchiani, Carla Cantone, Lacarra, Lepri, Mura, Viscomi, Zan.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Al fine di promuovere misure di sostegno all'attività libero professionale, gli enti di previdenza di diritto privato, nel rispetto dei principi di autonomia affermati nel decreto 30 giugno 1994, n. 509, e dal decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e fermo restando gli equilibri finanziari di ciascuna gestione, possono prevedere a favore degli iscritti forme di tutela di natura socio assistenziale, di promozione e di sostegno del reddito e dell'esercizio della libera professione, in particolare per favorire l'ingresso di giovani professionisti nel mercato del lavoro, nonché di welfare. A tale fine e conseguentemente i medesimi enti istituiscono appositi organi di monitoraggio, con compiti di osservazione e controllo delle predette misure, delle dinamiche di correlazione dei redditi, delle contribuzioni e delle prestazioni, nonché dell'evoluzione del mercato del lavoro e delle relative professioni, anche su base europea. Agli oneri conseguenti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, gli enti possono provvedere mediante utilizzo di ulteriori somme fino al 5 per cento dei rendimenti cumulati del patrimonio delle singole gestioni.
25. 4. Pentangelo.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 1, comma 185, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: «iscritti alle casse previdenziali», sono aggiunte le seguenti: «previa apposita delibera di quest'ultima».
25. 5. Pentangelo.

  Dopo l'articolo 25 aggiungere il seguente:

Art. 25.1.
(Disposizioni per lo sviluppo della previdenza complementare)

  1. Al fine di sostenere lo sviluppo dei Fondi previdenziali, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministro dello sviluppo economico, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definisce gli strumenti propri di garanzia in favore dei Fondi pensione e degli altri enti previdenziali, che investono parte delle proprie risorse, per il finanziamento degli investimenti di cui al successivo comma.
  2. Ai Fondi pensione e alle Casse professionali che, nell'ambito di apposite iniziative avviate dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, investano parte delle loro risorse per il finanziamento di Pag. 216interventi finalizzati allo sviluppo, quali: la realizzazione di infrastrutture, la capitalizzazione o ripatrimonializzazione di micro, piccole e medie imprese, è assicurata, nella stessa misura e agli stessi termini e condizioni, la garanzia prevista dal Fondo di Garanzia per le Opere Pubbliche (FGOP), istituito con regolamento dalla Cassa depositi e prestiti, ai sensi dell'articolo 2, comma 264, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dal Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
  3. Per le finalità di cui al comma precedente, i Fondi di garanzia di cui al precedente comma intervengono in favore dei progetti finanziati con le risorse del risparmio della previdenza complementare e delle Casse Professionali, nonché delle operazioni di capitalizzazione e internazionalizzazione delle piccole e medie imprese, finanziate con le risorse derivanti dai medesimi enti previdenziali. Le garanzie in oggetto, non afferiscono all'entità della prestazione pensionistica, ma al singolo specifico investimento, che rientra nella fattispecie della presente disposizione.
  4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dello sviluppo economico, definisce con apposito decreto le disposizioni necessarie per l'attuazione dei precedenti commi 2 e 3, nonché le ulteriori iniziative dirette a favorire gli investimenti previsti dal presente articolo. A tal fine, i medesimi Ministeri si avvalgono anche delle analisi, degli studi, degli approfondimenti e delle valutazioni del Comitato per la promozione e lo sviluppo della previdenza complementare denominato: «Previdenza, Italia» istituito in data 21 febbraio 2011. Al predetto Comitato, è attribuito altresì il compito di supportare i soggetti interessati, ove da questi richiesto, con analisi e valutazioni degli investimenti in infrastrutture, opere pubbliche e potenziamento o capitalizzazione e internazionalizzazione delle piccole e medie imprese meritevoli di sostegno, nonché con l'attivazione ed il coordinamento di iniziative di promozione e informazione, anche allo scopo di favorire la costituzione di consorzi volontari per gli investimenti dei Fondi pensione che, anche per organizzazione, dimensioni e patrimonio, non siano in grado di attivare autonomamente in modo efficace gli investimenti medesimi.
  5. Al Comitato di cui al precedente comma, è altresì attribuito il compito di realizzare e promuovere iniziative di informazione e formazione finanziaria, previdenziale, assistenziale e di welfare, destinate ai medesimi soggetti, nonché alla generalità della collettività, anche in età scolare, ovvero a qualsiasi altra iniziativa, finalizzata a favorire la crescita del numero dei soggetti che aderiscono alle forme complementari di previdenza, assistenza e welfare in genere.
  6. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per i successivi anni 2020 e 2021, in favore del Comitato di cui al precedente comma, è assegnato un contributo pari a 3 milioni di euro per l'anno 2019 e 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, da destinare al funzionamento del Comitato medesimo.
  7. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 13 milioni di euro per il 2019, a 14 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e a 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, e a quelli derivanti dal comma 6, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2019 e a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
  8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
25. 01. Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gemmato, Silvestroni.

Pag. 217

  Dopo l'articolo 25 aggiungere il seguente:

Art. 25.1.
(Proroga pensionamento magistrati Corte dei conti)

  1. Per sopperire alla carenza degli organici del personale di magistratura della Corte dei conti, nelle more dell'espletamento dei concorsi in atto per il reclutamento di referendari, in applicazione anche dell'articolo 11-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, i magistrati della Corte medesima che compiono il settantesimo anno d'età nel 2019 possono permanere in servizio, a domanda e con revoca dei provvedimenti di cessazione ove adottati, per un biennio oltre il limite di età per il collocamento a riposo.
25. 02. Eva Lorenzoni, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Moschioni, Piccolo, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Tiramani, Ziello.

ART. 25-bis.

  Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: I giornalisti già in servizio presso gli uffici stampa delle regioni a statuto ordinario con contratto di lavoro giornalistico al momento dell'entrata in vigore della predetta contrattazione collettiva sono inseriti in un ruolo speciale ad esaurimento istituito presso le rispettive amministrazioni.
25-bis. 1. Capitanio.

ART. 25-ter.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Alla legge 5 gennaio 1953, n. 4, articolo 1, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e le singole voci di spesa a carico del datore di lavoro riguardanti la posizione contributiva e fiscale del lavoratore».

  Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo 25-ter aggiungere, in fine, le seguenti parole: e dei trattamenti salariali.
25-ter. 1. Della Frera, Zangrillo, Polverini, Musella, Cannatelli, Fatuzzo, Rotondi, Scoma, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

  Dopo l'articolo 25-ter aggiungere il seguente:

Art. 25-quater.
(Rafforzamento delle sanzioni per le infedeli dichiarazioni relative ai regimi di imposta sostitutiva)

  1. Ai contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni che applicano il regime forfettario di cui ai commi da 54 a 89 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché alle persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni che applicano l'imposta sostitutiva di cui ai commi da 15 a 22 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2018, n. 145, che omettano di dichiarare redditi percepiti in misura tale da superare le soglie massime previste dai suddetti regimi, si applicano, oltre alle sanzioni fiscali previste dalla normativa vigente, le disposizioni dell'articolo 2621 del codice civile, in quanto compatibili.
25-ter. 01. Labriola.

  Dopo l'articolo 25-ter, aggiungere il seguente:

Art. 25-quater.
(Misure in materia di irrilevanza dei trattamenti pensionistici di guerra)

  1. Per la determinazione dei limiti di reddito previsti per il riconoscimento dell'assegno Pag. 218sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni, nonché della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153 e successive modificazioni, non rilevano i trattamenti pensionistici di guerra.
  2. Al primo comma dell'articolo 77 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, così come sostituito dall'articolo 5 della legge 8 agosto 1991, n. 261, dopo le parole: «nel reddito richiesto per la corresponsione di altri trattamenti pensionistici» sono inserite le seguenti: «per il calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) o di strumenti analoghi».

  Conseguentemente:
  all'articolo 12, sopprimere il comma 3;
  all'articolo 28, sopprimere il comma 1.
25-ter. 02. Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gemmato, Silvestroni.

  Dopo l'articolo 25-ter aggiungere il seguente:

Art. 25-quater.
(Regime previdenziale dell'attività di informazione e comunicazione)
  1. A decorrere dal 1o gennaio 2020 i soggetti che svolgono, sia in ambito pubblico che privato, l'attività di Comunicatore professionale, il cui esercizio è disciplinato dalla legge 14 gennaio 2013, n. 4, sulle professioni non organizzate e dalla norma tecnica UNI 11483 adottata dall'Ente Nazionale Italiano di Unificazione, organismo nazionale di normazione ai sensi dell'articolo 27 del regolamento UE n. 1025 del 2012, sono iscritti all'INPGI – Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani «Giovanni Amendola». Sono altresì iscritti all'INPGI, i comunicatori che operano presso le pubbliche amministrazioni ai sensi di quanto disposto dalla legge 7 giugno 2000, n. 150, e dal decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n. 422, nonché coloro che svolgono attività, anche di natura tecnico-informatica, inerente la produzione, il confezionamento o la fruibilità di contenuti a carattere informativo diffusi sul web o su altro canale multimediale.
  2. L'iscrizione avviene nell'ambito dell'INPGI – Gestione sostitutiva dell'Assicurazione Generale Obbligatoria, limitatamente alle assicurazioni per l'invalidità, vecchiaia e superstiti (IVS) e, se dovute, a quelle per disoccupazione e assegno nucleo familiare, qualora l'attività sia svolta in regime di lavoro subordinato, ovvero presso l'INPGI – Gestione separata, istituita ai sensi del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, nel caso di prestazioni di lavoro autonomo, anche rese in forma di collaborazione coordinata e continuativa.
  3. A garanzia dell'adeguatezza del trattamento previdenziale dei soggetti che svolgono l'attività di cui al comma 1, già iscritti alla data del 31 dicembre 2019 ad altra forma di previdenza obbligatoria, l'INPGI, con delibere soggette all'approvazione ministeriale ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, coordina la struttura della contribuzione con quella della predetta forma previdenziale di provenienza, prevedendo aliquote non inferiori.
  4. L'INPGI, nell'esercizio dell'autonomia di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, con provvedimenti soggetti ad approvazione ministeriale ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del predetto decreto legislativo, adotta misure di riforma del proprio regime previdenziale volte al contenimento della spesa per le prestazioni di previdenza e assistenza e al riequilibrio finanziario della gestione sostitutiva dell'Assicurazione Generale Obbligatoria.
  5. Entro il 1o giugno 2021 l'INPGI trasmette ai Ministeri vigilanti un apposito bilancio tecnico attuariale, redatto in conformità a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, che tenga conto degli Pag. 219effetti derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo. Nelle more della scadenza del termine di cui al primo periodo del presente comma è temporaneamente sospesa, limitatamente alla sola gestione previdenziale dell'INPGI, l'efficacia delle disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 2 del predetto decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509.
25-ter. 03. Capitanio, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Piccolo.

  Dopo l'articolo 25-ter, aggiungere il seguente:

Art. 25-quater.

  1. Il comma 12 dell'articolo 18 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è sostituito dal seguente: «12. L'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, si interpreta nel senso che i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo tenuti all'iscrizione presso l'apposita gestione separata INPS sono esclusivamente i soggetti che svolgono attività il cui esercizio non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali, ovvero attività non soggette al versamento contributivo agli enti di cui al comma 11, in base ai rispettivi statuti e ordinamenti, con esclusione dei soggetti di cui al comma 11. Non sono, quindi, iscrivibili presso la Gestione separata INPS i liberi professionisti appartenenti a categorie già dotate di una propria Cassa di previdenza al momento dell'entrata in vigore della legge 8 agosto 1995, n. 335 e con riferimento a redditi percepiti a seguito dell'esercizio dell'attività protetta dall'Albo di riferimento. Resta ferma la disposizione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103. Sono fatti salvi i versamenti già effettuati ai sensi del citato articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995.

  Conseguentemente, all'articolo 28, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 25-quater pari a 33 milioni di euro per l'anno 2019 e 45 milioni di euro annui a decorrere dal 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
25-ter. 04. Eva Lorenzoni, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Moschioni, Piccolo.

  Dopo l'articolo 25-ter, aggiungere il seguente:

Art. 25-quater.

  1. All'articolo 11 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
  «4-bis. A decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione, fatti salvi gli effetti derivanti dall'applicazione del minimale retributivo di cui all'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, il periodo di durata del contratto di lavoro a tempo parziale, che prevede periodi non interamente lavorati, è riconosciuto utile ai fini del diritto a pensione. Con riferimento ai contratti di lavoro a tempo parziale esauriti prima dell'entrata in vigore della presente disposizione, il riconoscimento dei periodi interamente non lavorati è subordinato alla presentazione di apposita domanda dell'interessato. I trattamenti pensionistici liquidati in applicazione della Pag. 220presente disposizione non possono avere decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della stessa.».

  Conseguentemente, all'articolo 28 dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 25-quater, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2019, 18 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021, 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, 22 milioni di euro per l'anno 2025 e 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
25-ter. 05. Eva Lorenzoni, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Moschioni, Piccolo.

  Dopo l'articolo 25-ter, aggiungere il seguente:

Art. 25-quater.

(Modifica alla legge 27 dicembre 2017, n. 205).

  1. Al comma 154 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 le parole: «, in forza di accordi di procedura sottoscritti tra il 1o gennaio 2014 e il 31 maggio 2015,» sono soppresse.
25-ter. 06. Ubaldo Pagano, De Filippo, Boccia, Losacco, Lacarra.

ART. 26.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, capoverso comma 47, sostituire le parole: a decorrere dal 1o gennaio 2020, con le seguenti: a decorrere dal 1o gennaio 2019 e le parole da: e, per l'anno 2019 fino alla fine del periodo con le seguenti: , nella misura del 30 per cento;
   b) al comma 2, capoverso comma 2, sostituire le parole da: e, per l'anno 2019 fino alla fine del periodo con le seguenti: , dall'anno 2019 all'alimentazione del predetto Fondo nella misura del 70 per cento.

  Conseguentemente, all'articolo 28, comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
   a) all'alinea, sostituire le parole: 4.719,1 milioni di euro per l'anno 2019, in 8.717,1 milioni di euro per l'anno 2020, in 9.266,5 milioni di euro per l'anno 2021, in 8.437,2 milioni di euro per l'anno 2022, in 6.646,7 milioni di euro per l'anno 2023, in 4.202,5 milioni di euro per l'anno 2024, in 3.279,5 milioni di euro per l'anno 2025, in 2.315,3 milioni di euro per l'anno 2026, in 2.685,8 milioni di euro per l'anno 2027 e in 2.214,2 con le seguenti: 4.769,1 milioni di euro per l'anno 2019, in 8.767,1 milioni di euro per l'anno 2020, in 9.316,5 milioni di euro per l'anno 2021, in 8.487,2 milioni di euro per l'anno 2022, in 6.696,7 milioni di euro per l'anno 2023, in 4.252,5 milioni di euro per l'anno 2024, in 3.329,5 milioni di euro per l'anno 2025, in 2.365,3 milioni di euro per l'anno 2026, in 2.738,8 milioni di euro per l'anno 2027 e in 2.264,2;
   b) dopo la lettera c) aggiungere le seguenti:
   c-bis) quanto a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
   c-ter) quanto a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 a valere sulle risorse del fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
26. 2. Sozzani, Gelmini, Zangrillo, Polverini, Musella, Cannatelli, Fatuzzo, Rotondi, Scoma, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

Pag. 221

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26.1.
(Modifiche all'articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155)

  1. All'articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) i commi quinto e sesto sono abrogati;
   b) al comma ottavo:
    1) al primo periodo, le parole da: «retribuzione» a: «dall'interessato» sono sostituite dalle seguenti: «media delle retribuzioni percepite negli ultimi cinque anni precedenti»;
    2) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Nel caso di periodo inferiore ai cinque anni le retribuzioni sono comunque proporzionalmente ridotte oppure, a scelta dell'interessato, le retribuzioni da riconoscere ai fini del calcolo della pensione sono commisurate alla media delle retribuzioni fissate dai contratti nazionali collettivi di lavoro per i diversi livelli previsti per gli impiegati delle imprese metalmeccaniche»;
    3) al secondo periodo, le parole da: «, che non abbiano» a: «di lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «si prendono in considerazione ai predetti fini le medie delle retribuzioni fissate dai contratti collettivi nazionali di lavoro per i diversi livelli previsti».

  2. Gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155, come modificato dal comma 1 del presente articolo, operano retroattivamente a far data dal 1o gennaio 2003. Qualora attraverso il ricalcolo risultino contributi versati in eccedenza, gli importi eccedenti si considerano anticipi dei contributi per gli anni successivi in cui i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, permangono in aspettativa. Nel caso in cui l'aspettativa cessi prima che le eccedenze contributive siano esaurite queste si considerano anticipi contributivi per futuri casi di aspettativa ai sensi dell'articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300, fino al raggiungimento dell'età pensionabile. Le eccedenze contributive, non esaurite in base alle disposizioni di cui al terzo periodo entro l'età pensionabile, sono versate al fondo di cui all'articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
  3. A decorrere dal 1o gennaio 2020, a carico dei soggetti beneficiari delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, che percepiscono un trattamento pensionistico calcolato con il sistema retributivo il cui importo risulta per oltre il 50 per cento derivante da contribuzione figurativa commisurata, secondo quanto disposto dall'ultimo periodo dell'ottavo comma dell'articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del presente articolo, si applica una riduzione progressiva del trattamento pensionistico stesso fino ad un importo pari al trattamento che spetterebbe con l'applicazione del sistema di calcolo contributivo sulla base della retribuzione figurativa commisurata secondo quanto disposto dal comma 1 del presente articolo.
  4. Qualora dall'applicazione del sistema contributivo di cui al comma 3 il trattamento pensionistico risultasse superiore rispetto a quello percepito, spetta comunque il trattamento con importo inferiore.
  5. La riduzione progressiva di cui al comma 3, si applica:
   a) a far data dal 1o gennaio 2020 nella misura del 10 per cento;
   b) a far data dal 1o gennaio 2021 nella misura del 25 per cento;
   c) a far data dal 1o gennaio 2022 nella misura del 40 per cento;
   d) a far data dal 1o gennaio 2023 nella misura del 60 per cento;
   e) a far data dal 1o gennaio 2024 nella misura del 80 per cento;Pag. 222
   f) a far data dal 1o gennaio 2025 nella misura del 100 per cento.
26. 01. Lollobrigida, Meloni, Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gemmato.

ART. 26-ter.

  Al comma 1, capoverso comma 1-bis, ultimo periodo, sostituire le parole: si applica l'articolo 3-bis con le seguenti: si applica l'articolo 1-bis.
26-ter. 2. Le Relatrici.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Le regioni e le province autonome possono autorizzare, per un periodo massimo di 12 mesi, la proroga delle prestazioni di cassa integrazione guadagni in deroga concesse ai sensi dell'articolo 1, comma 145, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, così come modificato dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 9 maggio 2018, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2018, n. 83, previa l'acquisizione dell'accordo tra azienda e parti sociali per la proroga dell'ammortizzatore sociale in deroga, integrato da apposito piano di politiche attive, supportato dalla regione e dalle province autonome, a favore dei lavoratori interessati.
  1-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1-bis si fa fronte nel limite massimo del 50 per cento delle risorse assegnate alle regioni e alle province autonome ai sensi dell'articolo 44, comma 6-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
26-ter. 1. Pallini, D'Arrando, Tripiedi, Vizzini, Invidia, Siragusa, Cubeddu, De Lorenzo, Costanzo, Segneri, Bilotti, Ciprini, Davide Aiello, Tucci, Perconti, Amitrano, Giannone, Massimo Enrico Baroni, Bologna, Lapia, Lorefice, Mammì, Menga, Nappi, Provenza, Sapia, Sarli, Sportiello, Trizzino, Troiano, Leda Volpi.

ART. 26-quinquies.

  Sopprimere il comma 3.
26-quinquies. 1. Zicchieri, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Piccolo.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  Al comma 3 dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 149, le parole: «del conseguimento dell'età pensionabile e» sono soppresse.
26-quinquies. 2. Zicchieri, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Piccolo.

ART. 26-sexies.

  Dopo l'articolo 26-sexies, aggiungere il seguente:

Art. 26-septies.
(Regime fiscale della NaSPI destinata alla sottoscrizione di capitale sociale di una cooperativa)

  1. Le somme corrisposte a titolo di liquidazione anticipata, in un'unica soluzione, della NASpI di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, destinata alla sottoscrizione di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio, sono considerate non imponibili ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
  2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 1, anche al fine di consentire alla cooperativa interessata di attestare all'istituto competente il versamento a capitale sociale dell'intero importo anticipato.Pag. 223
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
26-sexies. 01. Carnevali.

  Dopo l'articolo 26-sexies, aggiungere il seguente:

Art. 26-septies.
(Disposizioni in materia di riconoscimento contributivo dei periodi lavorativi con rapporto di lavoro a tempo determinato e a tempo indeterminato, con orario part-time verticale).

  1. Salvi gli effetti derivanti dall'applicazione del minimale contributivo di cui all'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, in attuazione della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 10 giugno 2010 C-395/08 e C-396/08 ed in conformità al principio di non discriminazione di cui all'articolo 4 della direttiva n. 97/81/CE, i contributi previdenziali maturati a seguito della prestazione lavorativa svolta mediante rapporto di lavoro a tempo determinato e a tempo indeterminato, con orario part-time verticale, sono in ogni caso da computarsi nell'intero anno solare ai fini dell'acquisizione del diritto all'accesso al trattamento pensionistico. Per i contratti di lavoro a tempo parziale conclusi prima dell'entrata in vigore della presente disposizione, il riconoscimento dell'anzianità contributiva utile ai soli fini del diritto al trattamento pensionistico con riferimento a periodi interamente non lavorati avviene mediante domanda da presentare all'INPS entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. I trattamenti pensionistici liquidati per effetto del riconoscimento di anzianità contributiva per periodi interamente non lavorati non possono avere decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della presente disposizione. La predetta disposizione si applica anche ai trattamenti pensionistici già maturati alla data di entrata in vigore della presente disposizione senza diritto alla corresponsione di arretrati.
  2. All'onere derivante dall'applicazione delle disposizioni del presente articolo, valutato in 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede a valere sulle risorse sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
26-sexies. 03. Serracchiani, Gribaudo, Carla Cantone, Lacarra, Lepri, Mura, Viscomi, Zan.

  Dopo l'articolo 26-sexies, aggiungere il seguente:

Art. 26-septies.
(Disposizioni in materia di tutela dei lavoratori delle piattaforme digitali)

  1. Al fine di assicurare adeguate condizioni retributive e favorire il pieno rispetto della dignità, della salute, della sicurezza e della trasparenza nello svolgimento dell'attività lavorativa organizzata mediante l'utilizzo di piattaforme digitali, il presente articolo individua le garanzie minime che devono essere riconosciute a tutti i lavoratori impiegati nelle predette attività, qualunque sia la tipologia contrattuale applicata.
  2. Allo scopo di garantire piena tutela e sicurezza ai lavoratori oggetto del presente articolo, le disposizioni relative all'obbligo assicurativo contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui Pag. 224all'articolo 5 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, sono estese a tutti i lavoratori di cui al comma 1, impiegati anche mediante tipologie contrattuali che alla data di entrata in vigore della presente disposizione non ne prevedano l'obbligo. In alternativa a quanto disposto dal primo periodo del presente comma, è possibile ricorrere a forme di assicurazione privata, a condizione che siano garantite condizioni migliorative rispetto a quelle fornite dalla assicurazione obbligatoria pubblica.
  3. Il responsabile della piattaforma digitale è tenuto altresì ad assicurare il lavoratore dalla responsabilità civile nel caso di danni causati a terzi nel corso dello svolgimento della prestazione lavorativa, nonché a fornire al lavoratore medesimo strumenti di protezione conformi alla disciplina in materia di salute e sicurezza, provvedendo alle spese di manutenzione dei mezzi di lavoro, in relazione all'attività di servizio svolta.
  4. Il contratto di lavoro deve prevedere apposite clausole volte a disciplinare le modalità attraverso le quali sia garantito il diritto dei lavoratori alla disconnessione dalla piattaforma, alla tutela della privacy, in particolare escludendo la geolocalizzazione nelle fasi non attinenti all'esercizio della prestazione lavorativa, e alla sospensione del servizio in caso di condizioni meteorologiche straordinarie. L'esercizio di tali diritti non può essere motivo di iniziative disciplinari da parte del datore di lavoro.
  5. Il lavoratore impiegato mediante utilizzo di piattaforme digitali deve essere adeguatamente informato sui rischi per la salute e la sicurezza connessi all'attività svolta da parte dei responsabili della piattaforma digitale per conto del quale presta la sua opera, il quale deve altresì provvedere ad assicurare al lavoratore una adeguata formazione nelle medesime materie.
  6. Al fine di consolidare i diritti dei lavoratori impedendo l'insorgere di forme di discriminazione, i responsabili delle piattaforme digitali sono obbligati a garantire tutte le informazioni e i dati utili ad assicurare al lavoratore una piena e consapevole conoscenza dei parametri utilizzati per la determinazione della prestazione lavorativa nonché delle modalità di elaborazione delle procedure di valutazione dell'attività svolta.
  7. Il mancato adempimento o violazione alle disposizioni di cui al presente articolo comporta una sanzione amministrativa di euro 100 per ciascun lavoratore, moltiplicata il numero delle giornate di lavoro prestato in assenza delle tutele previste dal presente articolo.
  8. Al fine di assicurare un adeguato riconoscimento economico per la prestazione svolta, i responsabili della piattaforma digitale garantiscono al lavoratore una retribuzione oraria non inferiore ai minimi tabellari definiti dagli accordi collettivi di settore sottoscritti dalle organizzazioni sindacali nazionali comparativamente più rappresentative per prestazioni equivalenti o equiparabili.
  9. I medesimi accordi di cui al comma 8 definiscono criteri e modalità finalizzate alla determinazione della maggiorazione della retribuzione nei casi di svolgimento della prestazione in particolari condizioni climatiche, in specifiche fasce orarie nonché durante i giorni festivi.
  10. Gli accordi collettivi di settore, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali nazionali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale per prestazioni equivalenti o equiparabili, possono altresì prevedere ulteriori misure volte a rafforzare le tutele riguardanti le condizioni economiche e giuridiche dei lavoratori impiegati mediante piattaforme digitali.
  11. Ai fini della promozione di un quadro normativo e contrattuale aderente alle innovazioni organizzative del lavoro svolto per il tramite delle piattaforme digitali, è istituito presso il CNEL un tavolo tecnico di confronto permanente, composto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, dal Presidente del CNEL, dai Presidenti dell'INPS e dell'INAIL, dai rappresentanti delle predette organizzazioni sindacali e delle organizzazioni di rappresentanza dei lavoratori occupati nelle piattaforme digitali nonché dai rappresentanti Pag. 225delle associazioni dei datori di lavoro. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Presidente del CNEL, e i Presidenti dell'INPS e dell'INAIL possono delegare rappresentanti da essi indicati. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le attività previste dal suddetto comma sono svolte dalle amministrazioni interessate nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente. Ai componenti del tavolo tecnico non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o emolumento, comunque denominato.
26-sexies. 04. Serracchiani, Gribaudo, Carla Cantone, Lacarra, Lepri, Mura, Viscomi, Zan.

  Dopo l'articolo 26-sexies, aggiungere il seguente:

Art. 26-septies.
(Introduzione della disciplina del lavoro autonomo digitale)

  1. Dopo il Capo I della legge 22 maggio 2017, n. 81, è aggiunto il seguente:

«Capo I-bis.

LAVORO AUTONOMO DIGITALE

Art. 17-bis.
(Oggetto e definizioni)

  1. Le disposizioni del presente Capo stabiliscono i requisiti minimi che i contratti collettivi o, in mancanza di essi, i contratti individuali del cosiddetto lavoro autonomo digitale devono contenere quale che sia la fattispecie adottata.
  2. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al presente Capo si intende per:
   a) lavoro autonomo digitale: l'attività svolta da prestatori di lavoro autonomo indipendente dalla localizzazione geografica dell'impresa, caratterizzata da flessibilità sia nell'organizzazione sia nello svolgimento, le cui modalità operative sono rese esplicite al lavoratore in modo esclusivo mediante l'uso di applicazioni software o di siti basati sulla rete internet;
   b) prestazione: la prestazione di lavoro erogata in seguito al recepimento di direttive sulle modalità di esecuzione della stessa per il tramite di applicazioni;
   c) applicazione: ogni strumento software destinato dal committente agli scopi di cui al comma 1 del presente articolo, che mette in contatto una domanda di una prestazione e la relativa offerta di esecuzione;
   d) dispositivo: qualsiasi supporto in grado di dare esecuzione all'applicazione;
   e) committente: la società sussidiaria che ha in concessione l'uso dell'applicazione e, per il tramite di questa, organizza le attività lavorative che scaturiscono dalle richieste dal committente primario;
   f) lavoratore: il soggetto che esegue materialmente la prestazione di lavoro autonomo digitale e che riceve le direttive per il tramite dell'applicazione.

Art. 17-ter.
(Compenso per la prestazione di lavoro autonomo digitale)

  1. In mancanza di un contratto collettivo di riferimento, i contratti individuali riconoscono una retribuzione minima oraria fissa più una componente variabile, incentivante, parametrata in base alle prestazioni effettuate. La componente variabile della retribuzione non può superare il 30 per cento della componente fissa.
  2. Le parti devono prevedere indennità specifiche come componenti della retribuzione per lo svolgimento della prestazione in particolari condizioni di sfavore, l'orario notturno e l'esposizione a condizioni fisiche avverse.
  3. In mancanza di una specifica previsione contrattuale il committente è tenuto a rilasciare al lavoratore un prospetto Pag. 226mensile di riepilogo della retribuzione ricevuta in cui sono esplicitate le voci che la compongono.
  4. Il reddito del lavoratore così ottenuto è assimilato ai redditi di cui all'articolo 46, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Art. 17-quater.
(Contribuzione e assicurazione contro gli infortuni)

  1. In mancanza di un contratto collettivo di riferimento o di altra specifica previsione propria della fattispecie contrattuale scelta dalle parti, i contratti individuali riconoscono al lavoratore autonomo digitale il diritto all'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
  2. Qualora, in violazione del comma precedente, la fattispecie contrattuale adottata dalle parti non lo preveda, la retribuzione è rideterminata, fin dalla stipula del contratto, con la specifica previsione, interamente a carico del committente, del versamento del premio dell'assicurazione di cui al medesimo comma 1, stabilito nell'aliquota del 7 per cento.

Art. 17-quinquies.
(Turni di lavoro)

  1. Nel caso di mansioni svolte su turni di lavoro questi ultimi sono oggetto di pattuizione fra lavoratore e azienda, quale che sia il mezzo impiegato per la loro pianificazione. Tale pattuizione si concreta nella scelta dello slot di turnazione da parte del lavoratore e nella contestuale o successiva conferma di attribuzione mediante l'applicazione.
  2. I turni sono definiti con periodicità almeno settimanale, raccogliendo le disponibilità dei lavoratori e tenendo conto degli adeguati tempi di riposo.
  3. La rinuncia ad un turno di lavoro non costituisce motivazione valida per l'attribuzione di penalità o di provvedimenti disciplinari.

Art. 17-sexies.
(Valutazione della prestazione lavorativa)

  1. Eventuali valutazioni qualitative e quantitative effettuate dal committente sulle prestazioni erogate dai lavoratori non possono in alcun modo influenzare l'allocazione degli ordini e dei turni di lavoro, laddove sono organizzati. Le medesime valutazioni non tengono conto dei periodi di inabilità temporanea al lavoro per infortunio e malattia.
  2. I criteri della valutazione devono essere resi pubblici a chi impiega l'applicazione, sia ai lavoratori e alle loro organizzazioni collettive sia ai committenti primari.
  3. Ogni singola modifica dei criteri della valutazione della prestazione rispetto a quanto contenuto nel contratto di lavoro è oggetto di nuova pattuizione fra il committente e i lavoratori e le loro organizzazioni collettive.
  4. L'applicazione consente al lavoratore la facoltà di gestire la portabilità della propria valutazione, per esser fatta valere su piattaforme analoghe contenendo la storia lavorativa del lavoratore medesimo.
  5. Il lavoratore ha il diritto di chiedere e ottenere l'azzeramento della valutazione, su sua richiesta motivata, al passaggio ad altra piattaforma.

Art. 17-septies.
(Uso di mezzi di proprietà del lavoratore)

  1. I contratti collettivi o, in mancanza, quello individuale riconoscono al lavoratore un rimborso per le spese di utilizzo e per gli interventi di manutenzione sui beni e sugli strumenti di sua proprietà utilizzati per lo svolgimento delle prestazioni lavorative.
  2. Il rimborso, di cui al comma precedente, è commisurato al numero delle Pag. 227prestazioni effettuate o ad altro parametro quantitativo ed è oggetto della contrattazione fra le parti.
  3. I rimborsi a carattere quantitativo correlati all'uso di un mezzo di trasporto sono commisurati:
   a) al valore dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli pubblicati annualmente nelle tabelle nazionali elaborate dall'Automobil Club d'Italia ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314;
   b) al costo di 0,35 euro per chilometro percorso nel caso di uso di mezzo non a motore; tale parametro è indicizzato al costo della vita come dalle rilevazioni annuali dell'Istituto nazionale di statistica.
  4. Il committente garantisce l'accesso all'applicazione da parte del lavoratore, quali che siano il tipo e la versione del dispositivo impiegato.

Art. 17-octies.
(Rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori)

  1. Ai lavoratori autonomi digitali trovano applicazione gli obblighi di informazione e formazione di cui all'articolo 36, commi 2 e 4, e all'articolo 37 del decreto legislativo 9 giugno 2008, n. 81. Ad essi devono inoltre essere forniti i necessari dispositivi di protezione individuali in relazione alle effettive prestazioni richieste. Nell'ipotesi in cui il committente fornisca attrezzature proprie, o per il tramite di terzi, tali attrezzature devono essere conformi alle disposizioni di cui al Titolo III del decreto legislativo 9 giugno 2008, n. 81.
  2. La formazione di cui al comma 1 dell'articolo 37 del decreto legislativo 9 giugno 2008, n. 81, può essere effettuata anche a distanza, mediante strumenti propri delle tecnologie informatiche, purché la consapevolezza del lavoratore circa i rischi a cui è sottoposto sia adeguatamente valutata dal committente nella fase di erogazione della formazione medesima. Il committente è tenuto a ripetere tale valutazione ogni sei mesi dalla prima effettuazione.
  3. Ai fini della corretta individuazione e assegnazione dei dispositivi di protezione individuale, il committente effettua la valutazione dei rischi ai sensi di procedure standardizzate stabilite dal decreto interministeriale del 30 novembre 2012.

Art. 17-novies.
(Responsabilità solidale del committente primario)

  1. Il committente primario è obbligato in solido con il committente, entro il limite di sei mesi dall'erogazione della prestazione, a corrispondere al lavoratore i trattamenti retributivi e contributi previdenziali dovuti in relazione alle disposizioni del presente capo».
26-sexies. 022. Pastorino, Rostan.

  Dopo l'articolo 26-sexies, aggiungere il seguente:

Art. 26-septies.
(Interventi per la promozione dell'educazione previdenziale)

  1. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza delle regioni e delle province autonome, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono individuate e programmate misure finalizzate alla promozione dell'educazione previdenziale e all'incremento delle adesioni ai fondi di previdenza complementare, con particolare riguardo a:
   a) l'avvio di una campagna di informazione istituzionale, promossa in collaborazione con le associazioni di rappresentanza dei fondi negoziali;
   b) la promozione di un semestre di silenzio-assenso per l'adesione ai fondi pensione negoziali;Pag. 228
   c) la semplificazione delle procedure di adesione ai fondi, con particolare riferimento all'adesione online.
26-sexies. 05. Serracchiani, Gribaudo, Carla Cantone, Lacarra, Lepri, Mura, Viscomi, Zan.

  Dopo l'articolo 26-sexies, aggiungere il seguente:

Art. 26-septies.
(Misure per favorire la consapevolezza degli aspetti previdenziali per le giovani generazioni)

  1. A decorrere dal 1o luglio 2019, al compimento del diciottesimo anno di età, tutti i cittadini residenti in Italia sono automaticamente iscritti presso la Gestione separata, di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. L'INPS provvede a tale iscrizione a valere sulle proprie risorse finanziarie e organizzative, dandone comunicazione ai diretti interessati. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono disciplinate le modalità attuative del presente articolo.
26-sexies. 08. Fragomeli, Ubaldo Pagano.

  Dopo l'articolo 26-sexies, aggiungere il seguente:

Art. 26-septies.
(Misure in materia di irrilevanza dei trattamenti pensionistici di guerra)

  1. Per la determinazione dei limiti di reddito previsti per il riconoscimento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, non rilevano i trattamenti pensionistici di guerra.
  2. Al primo comma dell'articolo 77 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, dopo le parole: «nel reddito richiesto per la corresponsione di altri trattamenti pensionistici,» sono inserite le seguenti: «per il calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) o di strumenti analoghi».
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
26-sexies. 06. Carla Cantone, Serracchiani, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Mura, Viscomi, Zan.

  Dopo l'articolo 26-sexies, aggiungere il seguente:

Art. 26-septies.
(Disposizioni in materia di continuità didattica nelle scuole e università straniere)

  1. Al fine di assicurare continuità alle attività previste negli accordi sottoscritti con scuole o università dei Paesi stranieri, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2020.
26-sexies. 07. Boccia.

  Dopo l'articolo 26-sexies, aggiungere il seguente:

Art. 26-septies.
(Disposizioni in materia di proprietà industriale)

  1. All'articolo 24 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
   «4-bis. Per i marchi registrati con domanda di deposito presentata in data Pag. 229antecedente al 1o gennaio 1969, la decadenza ha luogo se il titolare che ha registrato il marchio ai sensi dell'articolo 19 cessa la fabbricazione del prodotto nel comune in cui risultava iscritto alla data di registrazione del marchio.
  4-ter. La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente può segnalare le fattispecie di cui al comma 4-bis all'Ufficio italiano brevetti e marchi, che provvede a darne immediata notizia, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al titolare del marchio il quale, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della lettera raccomandata, può opporsi alla revoca, con istanza motivata presentata al medesimo Ufficio».
26-sexies. 09. Gribaudo.

  Dopo l'articolo 26-sexies, aggiungere il seguente:

Art. 26-septies.
(Misure di sostegno al reddito dei lavoratori frontalieri)

  1. I redditi di lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all'estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi da persone residenti nel territorio dello Stato sono imponibili ai fini IRPEF per la parte eccedente euro 10.000.
26-sexies. 010. Di Muro, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Piccolo.

  Dopo l'articolo 26-sexies, aggiungere il seguente:

Art. 26-septies.
(Trattamento pensionistico dei lavoratori frontalieri in quiescenza)

  1. I redditi di pensione maturati a seguito di rapporti di lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all'estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi da persone residenti nel territorio dello Stato sono imponibili ai fini IRPEF per la parte eccedente euro 7.500.
26-sexies. 011. Di Muro, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Piccolo.

  Dopo l'articolo 26-sexies, aggiungere il seguente:

Art. 26-septies.
(Misure di sostegno alla genitorialità)

  1. Al fine di sostenere la genitorialità, il beneficio di cui all'articolo 4, comma 24, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92, è riconosciuto nel limite di spesa di 40 milioni per il 2019 e 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.
  2. Agli oneri derivanti dal precedente comma, pari a 45 milioni di euro per il 2019 e 60 milioni dall'anno 2020, si provvede mediante riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
26-sexies. 012. Palmieri, Gelmini, Carfagna, Polverini, Zangrillo, Pedrazzini, Mugnai, Bagnasco, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Bond, Brambilla, Novelli, Versace.

  Dopo l'articolo 26-sexies, aggiungere il seguente:

Art. 26-septies.
(Misure di sostegno alla genitorialità)

  1. Per favorire la promozione della conciliazione tra vita professionale e vita Pag. 230privata, la quota ad essa destinata delle risorse del Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello, di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, è elevata a 40 milioni di euro dall'anno 2019.
  2. Agli oneri derivanti dal precedente comma, pari a 40 milioni di euro dall'anno 2019, si provvede mediante riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
26-sexies. 013. Palmieri, Gelmini, Carfagna, Polverini, Pedrazzini, Zangrillo, Mugnai, Bagnasco, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Bond, Brambilla, Novelli, Versace.

  Dopo l'articolo 26-sexies, aggiungere il seguente:

Art. 26-septies.
(Misure di sostegno alla famiglia e alla genitorialità)

  1. Il Fondo di garanzia per la prima casa, di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, istituito con priorità per l'accesso al credito da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, è rifinanziato dall'anno 2019 per 250 milioni di euro.
  2. A copertura degli oneri di cui al presente articolo, nei limiti di 200 milioni di euro per l'anno 2019 e di 250 milioni di euro a decorrere dal 2020 si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 200 milioni per l'anno 2019. Entro la data del 15 gennaio 2020, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2019, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 marzo 2020 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
26-sexies. 014. Palmieri, Gelmini, Carfagna, Polverini, Pedrazzini, Zangrillo, Mugnai, Bagnasco, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Bond, Brambilla, Novelli, Versace.

  Dopo l'articolo 26-sexies, aggiungere il seguente:

Art. 26-septies.
(Misure di sostegno alla famiglia e alla genitorialità)

  1. All'articolo 12, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i primi due periodi sono sostituiti con i seguenti: «1.100 euro per ciascun figlio, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, Pag. 231i figli adottivi o affidati. La detrazione è aumentata a 1.400 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. Le predette detrazioni sono aumentate di un importo pari a 500 euro per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104».
  2. A favore del Fondo per il sostegno delle adozioni internazionali, di cui all'articolo 1, comma 152, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. Le risorse non utilizzate restano nelle disponibilità del medesimo Fondo. Dal medesimo anno il limite dell'ammontare dei rimborsi delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione di cui al citato articolo 1, comma 152, della legge n. 311 del 2004 e all'articolo 1, comma 348 della legge n. 266 del 2005, è stabilito in 20 milioni di euro annui.
  3. A copertura degli oneri di cui al presente articolo, nei limiti di 400 milioni di euro per l'anno 2019 e di 700 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 400 milioni per l'anno 2019. Entro la data del 15 gennaio 2020, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2019, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 marzo 2020 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
26-sexies. 015. Palmieri, Gelmini, Carfagna, Polverini, Pedrazzini, Zangrillo, Mugnai, Bagnasco, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Bond, Brambilla, Novelli, Versace.

  Dopo l'articolo 26-sexies, aggiungere il seguente:

Art. 26-septies.
(Misure in favore delle imprese per la valorizzazione del capitale umano)

  1. All'articolo 2424 del codice civile, al comma primo, dopo il numero 5, è inserito il seguente:
   «5-bis) il Capitale Intellettuale, costituito dal Capitale Umano e dal Know-how aziendale».

  2. Dopo l'articolo 2424-bis del codice civile, è aggiunto il seguente:

«Art. 2424-ter.
(Disposizioni relative alla contabilizzazione del capitale intellettuale)

  1. La certificazione degli elementi e degli algoritmi di calcolo utilizzati per la valorizzazione delle «competenze a sistema», può essere rilasciata solo da organismi di valutazione della conformità accreditati, ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, in conformità alle norme UNI CEI EN ISO/IEC della serie 17021 e necessariamente per entrambi i seguenti schemi: UNI EN ISO 9001:15 IAF 37, UNI ISO 29990. Detto accreditamento deve essere Pag. 232posseduto da almeno due anni dalla data di rilascio del certificato all'azienda certificanda.
  2. Il valore del Capitale Intellettuale (CI) può essere iscritto nell'attivo dello stato patrimoniale del bilancio, se l'azienda dimostra di soddisfare in modo continuativo i seguenti criteri:
   a) realizza un piano annuale di formazione interna superiore a cinque giornate di formazione per anno fiscale per dipendente;
   b) utilizza un sistema di valutazione annuale delle prestazioni dei lavoratori;
   c) svolge attività di ricerca e sviluppo interna o esterna così come previsto in base alla normativa vigente;
   d) applica ed esegue un sistema di gestione dei rischi legati agli obiettivi aziendali.

  3. Nella nota integrativa deve essere fornita una spiegazione a supporto del soddisfacimento dei criteri di cui al comma precedente evidenziando:
   a) lo schema del piano formativo erogato indicando oggetto, durata e numero discenti;
   b) la descrizione del sistema di valutazione annuale delle prestazioni dei lavoratori e il grado di applicazione;
   c) la descrizione delle attività svolte o in corso afferenti alla ricerca e sviluppo;
   d) la descrizione del sistema di gestione dei rischi adottato.

  4. La determinazione del calcolo finale deve tenere altresì conto dei seguenti criteri:
   a) i dipendenti devono essere assunti da almeno dodici mesi e con contratto a tempo indeterminato;
   b) il costo da considerare è il costo pieno del dipendente;
   c) i valori utilizzati per la formula e per i calcoli della determinazione del Capitale Intellettuale, devono rinvenire da riferimenti statistici nazionali legati al mondo del lavoro.

  5. Il valore del Capitale Intellettuale (CI) determinato, non potrà essere superiore al valore dell'EBIT rinveniente dal bilancio dell'azienda dell'anno di riferimento.».

  3. Le disposizioni di cui agli articoli 2424 e 2424-ter del codice civile, come modificati e introdotti dal presente articolo si applicano a decorrere dal bilancio d'esercizio riferito all'anno di entrata in vigore del presente decreto.
  4. Dalle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
26-sexies. 016. Labriola, Gelmini, Polverini, Musella, Zangrillo, Cannatelli, Fatuzzo, Rotondi, Scoma, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

  Dopo l'articolo 26-sexies, aggiungere il seguente:

Art. 26-septies.
(Misure di incremento dell'importo minimo della pensione di inabilità e dell'assegno mensile di cui alla legge 30 marzo 1971, n. 118)

  1. L'importo minimo della pensione di inabilità e dell'assegno mensile di cui agli articoli 12 e 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, è determinato, a decorre dal 1o aprile 2019, in euro 500.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 2.950 milioni di euro per l'anno 2019 e in 3.860 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi Pag. 233che assicurano minori spese pari a 2.950 milioni per l'anno 2019. Entro la data del 15 gennaio 2020, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 3.860 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2019, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 marzo 2020 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
26-sexies. 018. Fatuzzo, Polverini, Musella, Zangrillo, Cannatelli, Rotondi, Scoma, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

  Dopo l'articolo 26-sexies, aggiungere il seguente:

Art. 26-septies.
(Misure di sostegno al reddito per le lavoratrici e i lavoratori dipendenti delle cooperative sociali di assistenza domiciliare all'infanzia)

  1. Per le lavoratrici e i lavoratori dipendenti delle cooperative sociali di assistenza domiciliare all'infanzia, i rimborsi delle spese documentate, nonché i rimborsi di altre spese non documentabili fino ad un importo massimo giornaliero di euro 16, non concorrono a formare il reddito ai sensi dell'articolo 51, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, nei casi in cui le prestazioni di lavoro siano rese presso il domicilio delle lavoratrici e dei lavoratori interessati.
  2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 1 milione di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
26-sexies. 019. Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini, Schullian.

  Dopo l'articolo 26-sexies, aggiungere il seguente:

Art. 26-septies.
(Modifica dei criteri di accesso alla professione di educatore di servizi educativi per l'infanzia)

  1. Al fine di assicurare l'accesso alla professione dei laureati in Scienze dell'educazione immatricolati negli anni scolastici precedenti al 2019/2020, all'articolo 14 del decreto legislativo n. 65 del 2017 dopo il comma 3 è inserito il seguente:
  «3-bis. Le disposizioni contenute nel primo periodo del precedente comma non si applicano a coloro che si sono immatricolati negli anni scolastici precedenti al 2019/2020.».
26-sexies. 020. Pastorino, Rostan.

  Dopo l'articolo 26-sexies, aggiungere il seguente:

Art. 26-septies.
(Modifica alle disposizioni concernenti la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico)

  1. All'articolo 1, comma 598, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la parola: «venti» è sostituita dalla seguente: «sette».
26-sexies. 026. Pastorino, Rostan.

Pag. 234

  Dopo l'articolo 26-sexies, aggiungere il seguente:

Art. 26-septies.

  1. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, continuano ad applicarsi, nel limite complessivo di 6.000 unità, ai soggetti delle categorie di cui all'articolo 1, comma 212 e seguenti della legge n. 232 del 2016, i quali, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico successivamente alla data del 31 dicembre 2011, entro il 6 gennaio 2022.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, nel limite massimo di 42 milioni di euro per l'anno 2019, di 62,5 milioni di euro per l'anno 2020, di 67 milioni di euro per l'anno 2021, di 56,7 milioni di euro per l'anno 2022, di 45,3 milioni di euro per l'anno 2023, di 32,3 milioni di euro per l'anno 2024, di 20,2 milioni di euro per l'anno 2025, di 10,6 milioni di euro per l'anno 2026, di 2,9 milioni di euro per l'anno 2027, di 1,3 milioni di euro per l'anno 2028, di 0,8 milioni di euro per l'anno 2029, di 0,4 milioni di euro per l'anno 2030, di 0,2 milioni di euro per l'anno 2031, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
26-sexies. 021. Epifani, Rostan, Fassina, Fornaro.

  Dopo l'articolo 26-sexies, aggiungere i seguenti articoli:

CAPO II-bis

INTRODUZIONE DEL SALARIO MINIMO ORARIO

Art. 26-septies.
(Introduzione del salario minimo orario)

  1. Al fine di dare attuazione al diritto fondamentale sancito dall'articolo 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e ai princìpi di cui agli articoli 2, 3, 4, 35 e 36 della Costituzione, è istituito il salario minimo orario.
  2. Il salario minimo orario ha lo scopo di garantire la dignità della persona e di favorire la realizzazione professionale e sociale del lavoratore, attraverso l'inclusione sociale dei lavoratori precariamente occupati, quale misura di contrasto delle disuguaglianze e dell'esclusione sociale nonché quale strumento di rafforzamento delle politiche finalizzate al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti maggiormente esposti al rischio di marginalità nella società e nel mercato del lavoro.

Art. 26-octies.
(Definizione di salario minimo orario)

  1. Il salario minimo orario è la retribuzione minima per ora di lavoro, espressa in euro, al netto della tipologia contrattuale e del tipo di lavoro svolto.
  2. Il salario minimo orario è sempre valido e vincolante laddove sia assente un contratto collettivo nazionale di lavoro, o tale contratto preveda un compenso orario minimo inferiore.
  3. I contratti collettivi nazionali di lavoro che prevedono un salario minimo orario maggiore prevalgono e sostituiscono automaticamente e in modo vincolante il salario minimo orario.
  4. I contratti collettivi, nazionali di lavoro che prevedono posizioni retributive minori del salario minimo orario determinato ai sensi della presente legge sono Pag. 235oggetto di nuova contrattazione collettiva entro novanta giorni dalla data entrata in vigore della medesima legge.

Art. 26-novies.
(Determinazione del salario minimo orario)

  1. Il salario minimo orario è stabilito in una cifra non inferiore al 50 per cento del livello retributivo medio indicato nelle rilevazioni annuali dell'ISTAT sui redditi.
  2. La determinazione di carattere statistico di cui al comma 1 è corretta per i seguenti fattori:
   a) fattore di proporzionalità a base regionale, stabilito in relazione alle rilevazioni annuali dell'ISTAT sui redditi;
   b) fattore di proporzionalità all'andamento dell'indicatore nazionale della produttività del lavoro individuato dall'ISTAT;
   c) fattore di proporzionalità in relazione al tasso di occupazione regionale individuato dall'ISTAT.

  3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali emana uno o più decreti contenenti le specificazioni dei criteri di correzione di cui al comma 2.
  4. Trascorso il termine di cui al comma 3, il salario minimo orario è determinato ai sensi del comma 1 e tenendo in considerazione solo il fattore di correzione di cui al comma 2, lettera a), applicato nella misura di 0,75 allo scostamento dal salario minimo orario nazionale.

Art. 26-decies.
(Aggiornamento periodico del salario minimo orario)

  1. L'importo del salario minimo orario è aggiornato, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con cadenza quadriennale, sentite le parti sociali e tenuto conto delle rilevazioni annuali dell'ISTAT sui redditi.

Art. 26-undecies.
(Inefficacia di accordi elusivi)

  1. Qualsiasi accordo teso a eludere il salario minimo orario o a impedire al lavoratore di far valere questo suo diritto è considerato privo di efficacia.

Art. 26-duodecies.
(Sanzioni)

  1. Chiunque ostacola gli accertamenti previsti dalle autorità competenti per la verifica della corretta applicazione del salario minimo orario è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 10.000.
  2. Il committente che eroga al lavoratore un compenso inferiore a quello risultante dall'applicazione del salario orario minimo è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 100.000 a euro 300.000.
  3. Il committente che affida l'esecuzione di opere o la prestazione di servizi a un altro committente nella consapevolezza che quest'ultimo non corrisponde il salario orario minimo ai lavoratori impiegati è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 50.000 a euro 100.000.
  4. L'applicazione delle sanzioni amministrative previste dai commi 2 e 3 comporta l'esclusione dalla partecipazione a gare d'appalto pubbliche concernenti contratti di fornitura di prestazione di servizi ed esecuzione di opere edilizie, per due anni.

Art. 26-terdecies.
(Eccezioni)

  1. Sono fatti salvi i principi in materia di contratto di apprendistato previsti dall'articolo 42, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 14 giugno 2015, n. 81.

Pag. 236

Art. 26-quaterdecies.
(Efficacia)

  1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, il salario minimo orario è obbligatoriamente applicato a tutti i contratti in essere.
26-sexies. 023. Pastorino, Rostan.

  Dopo l'articolo 26-sexies, aggiungere i seguenti:

CAPO II-bis

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI EQUO COMPENSO PER I LAVORATORI AUTONOMI

Art. 26-septies.
(Oggetto, definizioni e clausole di compenso non equo)
  1. In attuazione dell'articolo 36, primo comma, della Costituzione, il presente capo è finalizzato a tutelare l'equità del compenso dei lavoratori autonomi e a garantire certezza del diritto nei loro rapporti con il committente, sia esso impresa, lavoratore autonomo o pubblica amministrazione.
  2. Ai sensi del presente Capo sono considerati lavoratori autonomi coloro che svolgono un'attività autonoma di cui al titolo III del libro quinto del codice civile, nonché i prestatori di opera continuativa e coordinata di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile.
  3. Per i lavoratori autonomi titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto si considera equo il compenso non inferiore ai minimi stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti le associazioni sindacali rappresentative dei lavoratori autonomi e i consigli nazionali degli ordini, collegi o albi professionali, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e da aggiornare automaticamente ogni due anni secondo gli indici dell'ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
  4. Nel caso di lavoratori autonomi economicamente dipendenti e per le collaborazioni coordinate e continuative non disciplinate da specifici contratti collettivi nazionali di lavoro si considera equo il compenso non inferiore, a parità di estensione temporale dell'attività oggetto della prestazione, alle retribuzioni minime previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria, firmati dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative, applicati nel settore di riferimento alle figure professionali il cui profilo di competenza e di esperienza è analogo a quello del collaboratore.
  5. Ai fini del presente Capo per lavoratori autonomi economicamente dipendenti si intendono coloro che svolgono la loro attività economica o professionale in modo abituale, personale, diretto e prevalente per una persona giuridica denominata committente, il cui corrispettivo, anche se fatturato a più soggetti riconducibili al medesimo centro d'imputazione di interessi, costituisce più del 75 per cento dei corrispettivi complessivamente percepiti dal collaboratore nell'arco dello stesso anno solare.
  6. Sono nulli le clausole e i patti che determinano un eccessivo squilibrio contrattuale tra le parti in favore del committente della prestazione prevedendo un compenso non equo.
  7. La nullità della clausola o del patto di cui al comma 6 opera a vantaggio del lavoratore autonomo che esercita la relativa azione, ferma restando la validità del contratto nelle altre sue parti.
  8. Il giudice, accertata la non equità del compenso, dichiara la nullità della clausola o del patto e determina il compenso del lavoratore autonomo ai sensi del comma 1.
  9. La gestione dei contenziosi in materia di equo compenso e di clausole abusive di cui all'articolo 3 della legge 22 maggio 2017, n. 81, è attribuita al tribunale del lavoro.

Pag. 237

Art. 26-octies.
(Tutela del lavoratore autonomo)

  1. Il contratto che ha ad oggetto una prestazione di lavoro autonomo, deve avere forma scritta e contenere i seguenti elementi:
   a) oggetto della prestazione;
   b) compenso per la prestazione;
   c) modalità e tempi di pagamento;
   d) eventuali cause di recesso anticipato, congruo preavviso, clausole volontarie di conciliazione e di arbitrato.

  2. I rapporti contrattuali di cui al presente Capo rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 3 della legge 22 maggio 2017, n. 81.
  3. La gestione dei contenziosi in materia di equo compenso e di clausole abusive, di cui all'articolo 3 della legge 22 maggio 2017, n. 81, e dei contenziosi per abuso di dipendenza economica, ai sensi dell'articolo 9 della legge 18 giugno 1998, n. 192, è attribuita al tribunale del lavoro.
  4. Ai sensi del comma 3 del presente articolo e del comma 3 dell'articolo 3 della legge 22 maggio 2017, n. 81, il giudice condanna il committente al pagamento di un'indennità risarcitoria pari al 30 per cento dell'importo del contratto e di una somma non inferiore a euro 258 e non superiore a euro 2.065 da versare in un apposito capitolo del bilancio dello Stato destinato a finanziare interventi di assistenza a favore dei lavoratori autonomi, rivolti alla riconversione dell'attività e al reinserimento nel mercato del lavoro anche tramite i centri per l'impiego.
  5. Qualora il lavoratore autonomo svolga la sua attività professionale per un appaltatore o subappaltatore può agire contro l'imprenditore principale, sino all'importo del debito di cui quest'ultimo è debitore nei confronti del primo al momento del reclamo.
  6. In materia di garanzia della riscossione dei crediti del lavoratore autonomo si applica la normativa civile e commerciale sui privilegi e sulle preferenze, nonché sulle procedure fallimentari, applicabile ai crediti di lavoro dipendente.

Art. 26-novies.
(Clausole abusive)

  1. Dopo il comma 2 dell'articolo 3 della legge 22 maggio 2017, n. 81, è inserito il seguente:
  «2-bis. Si considerano altresì abusive le clausole che:
   a) attribuiscono al committente la facoltà di pretendere prestazioni aggiuntive a titolo gratuito;
   b) impongono al lavoratore la rinuncia al rimborso delle spese».

  2. Al comma 3 dell'articolo 3 della legge 22 maggio 2017, n. 81, le parole: «commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1, 2 e 2-bis».
26-sexies. 024. Pastorino, Rostan.

  Dopo l'articolo 26-sexies, aggiungere il seguente:

Art. 26-septies.
(Modifiche al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81).

  1. All'articolo 2 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e anche se il luogo in cui si svolge la prestazione è al di fuori della sede dell'impresa»;
   b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  «1-bis. Nell'ambito del comma 1 sono comprese le prestazioni per le quali è previsto l'uso di mezzi propri, telefono, computer o qualsiasi altro dispositivo in grado di generare un trasferimento di dati Pag. 238o di voce necessario a impartire le direttive per l'esecuzione della prestazione»;
   c) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
  «3-bis. Qualora sia riconosciuta la fattispecie di rapporto di lavoro subordinato ai sensi del presente articolo, la presunzione assoluta di subordinazione decorre fin dalla stipulazione del contratto, con la riqualificazione del collaboratore quale dipendente e con l'applicazione della retribuzione minima prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria applicato nel settore di riferimento rispetto al profilo di competenza è di esperienza analogo a quello del collaboratore».
26-sexies. 025. Pastorino, Rostan.

  Dopo l'articolo 26-sexies, aggiungere il seguente:

Art. 26-septies.
(Disposizioni in materia di rafforzamento delle attività di controllo)

  1. Allo scopo di rafforzare le attività di controllo nel settore della tutela della spesa pubblica, con particolare riferimento alla verifica del corretto adempimento delle disposizioni previste dal presente decreto, è autorizzata, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, con decorrenza non anteriore al 1° ottobre 2019, l'assunzione straordinaria nel Corpo della Guardia di finanza di 100 unità di personale del ruolo di ispettori, anche in eccedenza rispetto alla dotazione organica del medesimo ruolo. Le eventuali unità in soprannumero sono riassorbite per effetto dei successivi passaggi degli ispettori in altri ruoli, secondo le disposizioni vigenti, o per effetto di quanto disposto dall'articolo 36, comma 10, lettera b), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 511.383,00 per l'anno 2019, a 3.792.248,25 per l'anno 2020, a 4.604.145,50 per l'anno 2021, a 5.293.121,00 per l'anno 2022, a 5.346.461,25 per l'anno 2023, e a 5.506.482,00 a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni della legge 27 dicembre 2004, n. 307.
26-sexies. 027. D'Arrando, Massimo Enrico Baroni, Bologna, Lapia, Lorefice, Mammì, Menga, Nappi, Provenza, Sapia, Sarli, Sportiello, Trizzino, Troiano, Leda Volpi, Tripiedi, Vizzini, Pallini, Invidia, Siragusa, Cubeddu, De Lorenzo, Costanzo, Segneri, Bilotti, Ciprini, Davide Aiello, Tucci, Perconti, Amitrano, Giannone, Caffaratto, Caparvi, Giaccone, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Piccolo, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Panizzut, Tiramani, Ziello.

ART. 27

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: all'11 per cento con le seguenti: al 10 per cento.

  Conseguentemente, all'articolo 28, sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Lo stanziamento del Fondo per le non autosufficienze, di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2019 e di 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. All'onere di cui al primo periodo, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 27, comma 1, del presente decreto.
27. 2. Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gemmato, Silvestroni.

  Al comma 1, sostituire le parole: all'11 per cento con le seguenti: al 10 per cento.

  Conseguentemente, all'articolo 28, comma 1, sostituire le parole: 116,8 milioni per l'anno 2020 e di 356 milioni di euro Pag. 239annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 94,8 per l'anno 2020 e di 312 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.
27. 1. Bond.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Al concessionario per le lotterie ad estrazione istantanea il compenso per la raccolta del gioco è fissato in misura pari a 1,6 per cento per l'anno 2019, in misura pari a 2 per cento per l'anno 2020 e in misura pari a 2,1 per cento per l'anno 2021.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 3.
27. 3. D'Attis, Polverini.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Al comma 1051 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «di 1,25 per gli apparecchi di cui alla lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «di 2,00 per gli apparecchi di cui alla lettera b)».
27. 4. Rostan, Epifani, Pastorino.

  Al comma 4 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Viste le problematiche tecniche connesse all'introduzione della tessera sanitaria e ai suddetti nuovi apparecchi di gioco da remoto, il Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ai fini della salvaguardia della salute del giocatore, della certezza e della continuità erariale, del corretto funzionamento informativo nei confronti degli enti locali e degli organi di pubblica sicurezza, è autorizzato ad emettere uno o più decreti attuativi anche in deroga alla normativa vigente entro e non oltre la scadenza delle concessioni in essere previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.
27. 5. Bond.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. I soggetti proprietari di apparecchi da gioco, iscritti nell'apposita sezione dell'elenco di cui all'articolo 1, comma 533, della legge n. 266 del 2005, come sostituito dall'articolo 1, comma 82, della legge 220 del 2010, in regola con i pagamenti relativi al prelievo erariale unico, hanno diritto ad ottenere il passaggio di titolarità dei nulla osta di messa in esercizio riferibili agli apparecchi di loro proprietà da un concessionario ad un altro, senza soluzione di continuità, entro trenta giorni dalla richiesta.
27. 6. D'Attis, Polverini.