CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 7 marzo 2019
153.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Comitato per la legislazione
ALLEGATO

ALLEGATO

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni (C. 1637 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

  Il Comitato per la legislazione,
   esaminato il disegno di legge n. 1637 e rilevato che:
  sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:
   il decreto-legge, originariamente composto da 29 articoli, risulta incrementato, a seguito dell'esame al Senato, a 42 articoli complessivi; in termini di commi si è passati dai 167 commi iniziali a 214 commi complessivi; il provvedimento, nel testo originario, appare caratterizzato dalla ratio unitaria di intervenire contro situazioni di sofferenza sociale, introducendo, da un lato, una nuova misura di contrasto alla povertà e alla disuguaglianza e, dall'altro lato, ulteriori modalità di pensionamento anticipato; con riferimento alla coerenza con questo perimetro di intervento suscitano perplessità alcune misure introdotte al Senato: i commi 8-bis e 8-ter dell'articolo 6 in materia di requisiti per l'esercizio dell'assistenza fiscale da parte dei centri per l'assistenza fiscale (CAF), l'articolo 7-bis in materia di sanzioni per l'infedele asseverazione della dichiarazione precompilata dei redditi effettuata mediante CAF o professionista; l'articolo 18-bis in materia di sospensione della prestazione previdenziale a taluni soggetti condannati e a soggetti evasi o latitanti; l'articolo 25-bis in materia di disciplina contrattuale per i giornalisti in servizio presso gli uffici stampa delle regioni a statuto speciale e delle province autonome;
   il provvedimento, deliberato dal Consiglio dei ministri nella riunione del 17 gennaio 2019, è stato pubblicato in «Gazzetta Ufficiale» a distanza di 11 giorni, il 28 gennaio 2019; in questa Legislatura un analogo intervallo di tempo tra emanazione e pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, pari o superiore a 10 giorni, si è già verificato per i decreti-legge n. 86 (cd. «DL ministeri», 10 giorni), n. 87 (cd. «DL dignità», 11 giorni), n.109 (cd. «DL Genova», 15 giorni) e n. 113 (cd. «DL sicurezza e immigrazione», 10 giorni) del 2018; al riguardo, appare opportuno un approfondimento sulle conseguenze di questa prassi in termini di certezza del diritto e di rispetto del requisito dell'immediata applicazione dei decreti-legge di cui all'articolo 15 della legge n. 400 del 1988;
   sempre con riferimento al rispetto del requisito dell'immediata applicabilità delle norme contenute nei decreti-legge, di cui all'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, si segnala che 17 dei 167 commi originari, e 23 dei 214 complessivi, rinviano, per l'attuazione delle disposizioni, a provvedimenti successivi;
  sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:
   andrebbe approfondita la chiarezza della formulazione di alcune disposizioni; in particolare, andrebbe chiarito se l'eventuale integrazione dei casi di accesso al reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 2, abbia valore retroattivo, al fine di evitare contenziosi; andrebbe approfondito Pag. 8il coordinamento tra l'incentivo riconosciuto al comma 9 dell'articolo 3 in caso di avvio di un'attività di impresa o di lavoro autonomo e il beneficio addizionale di cui al comma 4 dell'articolo 8 per l'avvio di un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale; al comma 6 dell'articolo 4 andrebbe specificato se la dichiarazione di disponibilità al lavoro possa essere resa anche presso i servizi comunali e non solo presso i centri per l'impiego; al comma 1 dell'articolo 8 andrebbe chiarito se il patto di formazione potrà essere sottoscritto, oltre che presso i centri per l'impiego, anche presso gli altri soggetti accreditati, pure coinvolti, ai sensi del provvedimento, nell'intermediazione tra domanda e offerta di lavoro; il capoverso 1-bis del comma 1 dell'articolo 26-ter in materia di acconti sull'erogazione del trattamento di integrazione salariale richiama l'applicazione della norma di interpretazione autentica di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge n. 108 del 2002, che tuttavia risulta abrogata;
  sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente
   alcune disposizioni del provvedimento appaiono suscettibili di approfondimento con riferimento all'utilizzo delle diverse fonti; si richiamano in particolare il comma 6 dell'articolo 5 il quale consente ad un decreto ministeriale di prevedere diversi limiti di prelievo a valere sulla Carta Rdc rispetto a quelli stabiliti dal medesimo comma 6, attuando così una sorta di «delegificazione spuria» della materia; il comma 15-ter dell'articolo 7 consente a un decreto del Ministro del lavoro di integrare l'elenco delle banche dati a cui l'Ispettorato nazionale del lavoro, con finalità di controllo, avrà accesso, elenco recato da un allegato al decreto-legge e quindi di rango legislativo (anche in questo caso sembra prefigurarsi un'impropria «delegificazione spuria»); il comma 7 dell'articolo 23 rinvia per la disciplina attuativa dell'anticipo del trattamento di fine servizio (TFS) a un DPCM emanato di concerto con vari ministri e sentiti l'INPS il Garante per la protezione dei dati personali e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, mutuando così per un DPCM, che rimane, allo stato, un atto atipico nell'ordinamento, procedure caratteristiche degli atti regolamentari;
   il comma 8-bis dell'articolo 6 e il successivo comma 2 dell'articolo 26-quinquies, prevedono una modifica testuale di fonti regolamentari (rispettivamente, gli articoli 7 e 10 del regolamento in materia di norme di assistenza fiscale di cui al decreto del Ministro delle finanze n. 164 del 1999 e l'articolo 10 del regolamento di armonizzazione dei requisiti di accesso al sistema pensionistico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 157 del 2013); l'intervento con fonte legislativa si rende necessario perché sono in particolare oggetto di modifica commi già modificati con interventi legislativi; ciò conferma però la necessità di prestare una maggiore attenzione alla prescrizione contenuta nel paragrafo 3, lettera e) della Circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del Presidente della Camera del 20 aprile 2001, che impone di evitare di ricorrere all'atto legislativo per apportare modifiche frammentarie ad atti non aventi forza di legge in modo da non creare – come invece verificatosi nei casi in esame – situazioni di confusione per quanto concerne il grado di «resistenza» ad interventi modificativi successivi (vale a dire un'incertezza in ordine al fatto che questi interventi debbano essere di rango legislativo o regolamentare);
   il provvedimento, nel testo presentato al Senato, non risultava corredato né della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN) né della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), nemmeno nella forma semplificata consentita dall'articolo 10 del regolamento in materia di AIR di cui al DPCM n. 169 del 2017; la relazione illustrativa non dà conto della sussistenza delle ragioni giustificative dell'esenzione dall'AIR previste dall'articolo 7 del medesimo regolamento;
   formula, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-Pag. 9bis del Regolamento, le seguenti osservazioni:
  sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:
   valutino le Commissioni di merito l'opportunità di approfondire, per le ragioni esposte in premessa, la formulazione degli articoli 2; 3, comma 9; 4, comma 6; 8, commi 1 e 4, e 26-ter;
  sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:
   valutino le Commissioni di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire l'utilizzo delle diverse fonti normative con riferimento agli articoli 5, comma 6; 7, comma 15-ter e 23, comma 7.

  Il Comitato formula altresì la seguente raccomandazione:
   abbia cura il Legislatore di attenersi alla prescrizione contenuta nel paragrafo 3, lettera e) della Circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del Presidente della Camera del 20 aprile 2001, che impone di non ricorrere all'atto legislativo per apportare modifiche frammentarie ad atti non aventi forza di legge al fine di evitare che questi ultimi presentino un diverso grado di «resistenza» ad interventi modificativi successivi.»