CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 6 marzo 2019
152.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti post mortem a fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica. S. 733.

PROPOSTA DI PARERE

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
  esaminata, per i profili di competenza, la proposta di legge S. 733, recante norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti post mortem a fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica;
  rilevato che:
   il provvedimento appare riconducibile, in primo luogo, alla materia «ordinamento civile» di competenza legislativa esclusiva statale (articolo 117, secondo comma, lettera l)); attengono infatti a tale materia le disposizioni per le quali assume rilievo il valore del rispetto della dignità umana, quali quelle concernenti la necessità del consenso (articolo 3), l'obbligo di restituzione, in condizione dignitose, della salma alla famiglia entro due anni (articolo 5), il divieto di ricerca sui corpi a fini di lucro (articolo 6);
   per altri aspetti il provvedimento risulta invece riconducibile alle materie di legislazione concorrente, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, «tutela della salute» e «ricerca scientifica e tecnologica»; si richiamano, a tale riguardo, le disposizioni concernenti l'organizzazione dell'acquisizione e della conservazione delle manifestazioni di consenso all'utilizzo del proprio corpo post mortem (articolo 3) e quelle concernenti l'individuazione di centri autorizzati alla conservazione e all'utilizzazione delle salme (articolo 4);
   alla luce di questo intreccio di competenze emerge la necessità di prevedere forme di adeguato coinvolgimento delle regioni; in tal senso, il provvedimento opportunamente prevede l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni ai fini dell'individuazione dei centri di riferimento (all'articolo 4) e ai fini dell'adozione del regolamento di attuazione (ai sensi dell'articolo 7);
   potrebbe risultare opportuno chiarire meglio, all'articolo 5, comma 2, quali siano le istituzioni a cui carico sono rimessi gli oneri per il trasporto della salma dal momento del decesso alla sua restituzione alla famiglia ovvero alla tumulazione o alla cremazione; andrebbe in particolare chiarito se si tratti delle regioni o dei comuni,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:
   valuti la Commissione di merito l'opportunità di individuare con maggior precisione le istituzioni di cui all'articolo 5, comma 2, chiarendo se si tratti delle regioni o dei comuni.

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ALLEGATO 2

Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma della Costituzione. C. 1171.

PROPOSTA DI PARERE

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
  esaminato, per i profili di competenza, il testo della proposta di legge C. 1171 recante Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma della Costituzione, come risultante dall'emendamento approvato dalla Commissione di merito;
  rilevato che:
   la proposta di legge, come recita il titolo, prevede il distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e la loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della Provincia di Rimini;
   il distacco di comuni da una regione e la loro aggregazione ad altra regione è disciplinato dall'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, che delinea un procedimento legislativo caratterizzato dall'iniziativa dei comuni interessati e dall'approvazione da parte della maggioranza della popolazione dei predetti comuni espressa mediante referendum, nonché dal parere dei Consigli regionali interessati;
    i referendum per il distacco dalla regione Marche e l'aggregazione alla regione Emilia-Romagna si sono svolti, con esito positivo, nei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio in data 24-25 giugno 2007 ed è stata data comunicazione del risultato di tali referendum nella Gazzetta Ufficiale n. 158 del 10 luglio 2007;
    l'Assemblea legislativa dell'Emilia Romagna ha espresso il proprio parere favorevole con risoluzione del 17 aprile 2012 (pubblicata sul Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna n. 77 del 9 maggio 2012 periodico – parte seconda);
    non risulta invece espresso il parere del Consiglio regionale delle Marche;
    la Presidenza della Commissione Affari costituzionali della Camera, nel corso dell'esame, nella XVII Legislatura, delle proposte di legge C. 915 e C. 1202, vertenti sulla medesima materia della proposta di legge C. 1171, con lettere del 12 novembre 2014, dell'8 luglio 2015 e del 21 ottobre 2015, ha richiesto alla Presidenza del Consiglio regionale delle Marche l'espressione del predetto parere;
    la sentenza n. 33 del 2011 della Corte costituzionale ha affermato che «la previsione di un parere, quale espressione del principio di leale collaborazione, esige che le parti della relazione si conformino, nei rispettivi comportamenti, a tale principio; pertanto, chi richiede il parere deve mettere il soggetto consultato nelle condizioni di esprimersi a ragion veduta, concedendo un ragionevole lasso di tempo per la formulazione del giudizio, mentre il soggetto consultato deve provvedere diligentemente ad analizzare l'atto e ad esprimere la propria valutazione nel rispetto del termine dato»;Pag. 119
   la sentenza della Corte costituzionale n. 225 del 2009 ha inoltre affermato che deve escludersi che l'organo consultato possa, rifiutandosi di rendere il parere, procrastinare sine die il termine, perché in tal modo si verrebbe a configurare un potere sospensivo o addirittura di veto, non conciliabile con la natura della funzione consultiva;
    conseguentemente, in considerazione delle reiterate richieste di espressione del parere al Consiglio regionale delle Marche e del considerevole lasso di tempo trascorso dalla prima di tali richieste, non sussistono ragioni ostative alla prosecuzione nell’iter legislativo;
    appare opportuno, al comma 2 dell'articolo 2, al fine di evitare eventuali situazioni di stallo nella procedura di nomina del commissario, fissare un termine per l'espressione dei pareri, disciplinando le conseguenze della mancata espressione degli stessi,
   preso atto che, in base alle informazioni acquisite, i sindaci dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio considerano tuttora persistenti le motivazioni che hanno portato all'esito referendario del 2007,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:
   valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di individuare, al comma 2 dell'articolo 2, un termine per l'espressione dei pareri previsti per la nomina del commissario, disciplinando le conseguenze della mancata espressione degli stessi.