CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 6 marzo 2019
152.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-01612 Bignami: Possibili aggregazioni bancarie riguardanti Unipol Banca e Bper Banca.

TESTO DELLA RISPOSTA

  In esito alle richieste avanzate nell'interrogazione in riferimento, si rappresenta che della questione è stata interessata la Banca d'Italia, quale istituto di vigilanza sul settore bancario, che ha preliminarmente precisato che, come riportato nel comunicato stampa di Unipol dell'8 febbraio 2019, l'acquisto da parte di BPER della partecipazione totalitaria in Unipol Banca è avvenuto per euro 220 milioni e che è stata effettuata una cessione di un portafoglio di euro 1,3 miliardi di sofferenze relative a BPER Banca e al Banco di Sardegna a UnipolRec per euro 130 milioni.
  La Banca d'Italia ha inoltre osservato che, come riportato in tale comunicato stampa, le due operazioni, approvate dai Consigli di Amministrazione di Unipol e BPER, non sono ancora state perfezionate.
  Con riferimento all'intenzione di Unipol di valorizzare la partecipazione detenuta in BPER (attualmente pari a circa il 15 per cento), la Banca d'Italia ha fatto presente che i vertici dell'intermediario non avrebbero escluso di potere aumentare tale partecipazione fino alla quota massima autorizzata, anche a seguito dell'analisi del piano industriale.
  La Banca d'Italia, inoltre, nell'osservare che BPER ha annunciato l'acquisto, insieme alla Banca Popolare di Sondrio, del 40 per cento di Arca Sgr e che, a seguito di tale operazione BPER, arriverebbe a detenere circa il 57 per cento del capitale della Sgr, ha fatto presente che tali operazioni di per sé non determinerebbero la nascita di un conglomerato finanziario, come definito dal D.Lgs. 142 del 2005.
  In merito all'ipotesi richiamata dall'interrogante di una eventuale futura fusione di BPER e BMPS, la Banca d'Italia ha richiamato le dichiarazioni dell'Amministratore Delegato di BPER nel corso della presentazione al mercato del Piano Industriale 2019-21, secondo il quale al momento BPER non avrebbe intenzione di intraprendere ulteriori operazioni straordinarie rispetto a quelle già presentate.
  Si rappresenta, infine, che è in corso una riflessione sulle modalità di cessione della partecipazione in MPS con l'obiettivo di rispettare le scadenze fissate in sede europea.

Pag. 57

ALLEGATO 2

5-01614 Ungaro: Eventuale abolizione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA).

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti fanno riferimento alla disciplina degli indici sintetici di affidabilità fiscale introdotti a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018.
  In particolare, gli Onorevoli, chiedono «se sia intenzione del Governo superare gli Indici sintetici di affidabilità fiscale che introducono un sistema premiale in sostituzione degli studi di settore e quali eventuali strumenti alternativi intenda attivare al fine di proseguire efficacemente l'attività di contrasto all'evasione fiscale e contributiva».
  Al riguardo, sentita l'Agenzia delle entrate, si osserva quanto segue.
  L'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con la legge 21 giugno 2017, n. 96, ha previsto la sostituzione dei parametri e degli studi di settore con gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), col vincolo dell'invarianza sul piano degli effetti finanziari, vale a dire senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  Per dare attuazione a tale previsione normativa, i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 marzo 2018 e del 28 dicembre 2018 hanno approvato 175 ISA relativi ad attività economiche dei comparti dell'agricoltura, delle manifatture, dei servizi, del commercio e delle attività professionali.
  Gli ISA perseguono l'obiettivo, coerentemente con il percorso di rinnovamento dei rapporti tra contribuenti e amministrazione finanziaria iniziato già da tempo, in particolare con l'approvazione dei commi da 634 a 636 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 (cosiddetto «cambia verso»), di «favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili e di stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari da parte dei contribuenti e il rafforzamento della collaborazione tra questi e l'Amministrazione finanziaria, anche con l'utilizzo di forme di comunicazione preventiva rispetto alle scadenze fiscali», superando il precedente approccio accertativo previsto per gli studi di settore ed i parametri.
  Tale strumento è stato concepito quindi in termini di benefici premiali per i contribuenti più affidabili e, in quanto tale, si pone come obiettivo quello di riduzione strutturale del tax gap della platea dei soggetti esercenti attività di impresa e di lavoro autonomo interessati dalla relativa applicazione.
  Alla luce di quanto suesposto, non appare allo stato percorribile l'ipotesi di abrogare gli ISA.
  Nondimeno, l'Amministrazione finanziaria continuerà ad impegnarsi al fine di adottare ogni misura idonea a ridurre gli oneri per i soggetti cui gli stessi si applicano, operando sia durante la fase della loro elaborazione ed approvazione, con la riduzione e la semplificazione delle variabili, sia in quella dichiarativa, evitando duplicazioni nella richiesta dei dati.

Pag. 58

ALLEGATO 3

5-01615 Tabacci: Profili critici in ordine alla disciplina dell'accertamento sintetico.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti fanno riferimento all'istituto del c.d. «accertamento sintetico» di cui all'articolo 38, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, come modificato dal decreto-legge 78 del 2010, sollecitando una revisione dell'istituto per renderlo più conforme ai principi enunciati all'articolo 53 della nostra Carta costituzionale.
  Al riguardo, sentiti gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
  L'istituto dell'accertamento sintetico è previsto dall'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e consente di determinare il reddito complessivo presunto del contribuente, in base alle spese da questi effettuate nell'anno d'imposta.
  Come meglio illustrato nella circolare dell'Agenzia delle entrate n. 24 del 2013, il metodo di accertamento sintetico presuppone che la determinazione del reddito avviene mediante la presunzione relativa che tutto quanto è stato speso nel periodo d'imposta sia stato finanziato con redditi del periodo medesimo, ferma restando la possibilità per il contribuente di provare che le spese sono state finanziate con altri mezzi, ivi compresi i redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile.
  Inoltre, il comma quinto (cd. redditometro) del citato articolo 38 consente la determinazione del reddito anche in base al contenuto induttivo di elementi indicativi di capacità contributiva individuato, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, mediante l'analisi di campioni significativi di contribuenti, differenziati anche in funzione del nucleo familiare e dell'area territoriale di appartenenza, ferma restando la prova contraria del contribuente.
  Detta disposizione è stata modificata dall'articolo 10 del decreto-legge n. 87 del 2018 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96 modellando l'istituto in esame maggiormente in chiave di contrasto all'evasione fiscale derivante dall'economia non osservata
  L'attività di controllo, tuttavia, può essere avviata solo quando lo scostamento tra il reddito complessivo determinato presuntivamente e quello dichiarato sia pari ad almeno il 20 per cento ed il contribuente ha la possibilità di fornire eventuali elementi di prova per giustificare lo scostamento tra il reddito dichiarato e la capacità di spesa a lui attribuita, sia prima che dopo l'avvio del procedimento di accertamento con adesione, che deve essere obbligatoriamente attivato, in ossequio alle disposizioni contenute nello Statuto del contribuente (legge 27 luglio 2000, n. 212).
  Pertanto, nell'ambito dell'accertamento sintetico è previsto, a garanzia del contribuente, un doppio contraddittorio obbligatorio. Pag. 59
  Da ultimo, l'Agenzia delle entrate evidenzia che, allo stato degli atti, non sono state segnalate criticità dinanzi agli organi della Giustizia Tributaria in merito all'utilizzo dell'accertamento sintetico di cui al comma 4 del menzionato articolo 38, così come modificato dall'articolo 22 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, in vigore con riferimento agli accertamenti relativi ai redditi dichiarati per il 2009 e seguenti.