CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 27 febbraio 2019
148.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-00179 Paita: Conferimento di incarichi per la dirigenza sanitaria nella Regione Liguria.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Il Ministero della salute è a conoscenza della situazione descritta dall'onorevole interrogante e, già prima del presente atto ispettivo, ha assunto le iniziative di propria competenza, che mi accingo ad illustrare.
  Premetto che la questione rileva, ai fini delle competenze del Ministero della salute, innanzitutto in ragione della procedura selettiva per la formazione dell'Elenco nazionale degli idonei alla nomina di Direttore generale: procedura alla quale la dottoressa Banchero ha partecipato, conseguendo, però, una valutazione negativa che le ha impedito di essere inserita nell'Elenco nazionale pubblicato con determina del 12 febbraio 2018.
  Infatti, nell'ambito di tale procedura di rilievo nazionale – e, pertanto, di esclusiva competenza del Ministero della salute – l'esperienza svolta dalla dottoressa Banchero dal 15 dicembre 2010 al 27 ottobre 2016 presso l'Azienda Ospedaliera Ospedale Civile di Legnano, ivi compresi gli ulteriori incarichi ricoperti nel medesimo periodo, con particolare riferimento a quello svolto dal 16 marzo 2011 presso la Direzione Generale salute di Regione Lombardia, non è stata utilmente valutata dalla Commissione esaminatrice.
  A tal riguardo, rammento, che l'articolo 4 dell'avviso pubblico di selezione prevedeva la possibilità di valutare quale esperienza dirigenziale esclusivamente l'attività di direzione dell'ente, dell'azienda, della struttura o dell'organismo ovvero di una delle sue articolazioni, a condizione che essa fosse svolta, a seguito di formale conferimento di incarico, con autonomia organizzativa e gestionale, nonché diretta responsabilità di risorse umane, tecniche o finanziarie, maturata nel settore pubblico e privato; inoltre nello stesso avviso è specificato che «non si considera esperienza dirigenziale valutabile l'attività svolta a seguito di incarico comportante funzioni di mero studio, consulenza e ricerca».
  La Commissione, inoltre, prendeva atto delle argomentazioni espresse dal tribunale di Milano nella sentenza n. 1862 del 2016, passata in giudicato, ed in particolare del fatto, che lo stesso Tribunale aveva evidenziato, che durante il citato periodo di distacco presso la regione Lombardia la dottoressa Banchero non avrebbe esercitato funzioni dirigenziali con autonomia gestionale e diretta responsabilità di risorse umane, concludendo che quell'incarico non poteva essere considerato al fine dell'acquisizione dell'idoneità alla nomina di Direttore Sanitario della Regione Lombardia.
  Avverso le valutazioni espresse dalla Commissione per la formazione dell'Elenco nazionale degli idonei all'incarico di direttore generale degli enti del SSN, la dottoressa Banchero ha proposto ricorso al TAR Lazio che, con sentenza del 13 giugno 2018, lo ha respinto, evidenziando, in particolare, che l'esperienza dirigenziale in questione non presentava i requisiti previsti dall'articolo 1, commi da 7-bis a 7- quater del decreto legislativo n. 171 del 2016 e successive modificazioni – i quali, come noto, disciplinano la procedura per la formazione dell'elenco nazionale in parola.
  D'altra parte la medesima sentenza (peraltro appellata dalla ricorrente) ha Pag. 98chiarito la specificità dei requisiti richiesti dalla normativa nazionale per la valutazione dell'esperienza dirigenziale dei candidati, precisando che «altri sono i requisiti per l'iscrizione nell'elenco regionale ligure posto che la norma in base alla quale la ricorrente ha potuto partecipare a tale iscrizione in Liguria la legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41 è stata modificata, in base alla legge nazionale, soltanto dopo che la procedura si era svolta presso quella Regione, in base ai requisiti posseduti alla data della domanda del 12 aprile 2016 ed esattamente con legge regionale 18 novembre 2016, n. 27».
  In sostanza, come riferisce anche la Regione Liguria, la procedura selettiva cui ha partecipato la dottoressa Banchero, che si riferiva all'iscrizione nell'elenco degli idonei alla nomina a Direttore Sanitario delle Aziende ed Enti del servizio sanitario della sola Regione Liguria, deve considerarsi diversa rispetto a quella disciplinata dal citato decreto legislativo n. 171 del 2016 e successive modificazioni per la formazione dell'Elenco nazionale degli idonei all'incarico di direttore generale degli enti del SSN, e per la quale la regione Liguria con propria legge regionale aveva definito i requisiti di partecipazione.
  Infatti, alle Regioni è consentito disciplinare, con leggi regionali, le procedure per la nomina a Direttore Sanitario delle Aziende ed Enti del servizio sanitario regionale: ciò, tuttavia, deve avvenire nel rispetto dei principi definiti dal legislatore nazionale in materia.
  Orbene, desidero rimarcare che il decreto legislativo n. 171 del 2016 e successive modificazioni, oltre a prescrivere la disciplina per la formazione dell'elenco nazionale degli idonei all'incarico di direttore generale degli enti del SSN, ha altresì dettato specifiche disposizioni per il conferimento degli incarichi di direttore amministrativo, il direttore sanitario e ove previsto dalle leggi regionali di direttore, dei servizi socio sanitari, prevedendo elenchi regionali di idonei ai quali si potrà accedere previo avviso pubblico e selezione per titoli e colloquio, effettuati da una commissione di esperti di qualificate istituzioni scientifiche indipendenti.
  Secondo il citato decreto legislativo, inoltre, in tali procedure selettive di rilievo regionale la commissione dovrà valutare i titoli formativi e professionali, scientifici e di carriera presentati dai candidati, secondo specifici criteri da definire con Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, fermi restando i requisiti già previsti per il direttore amministrativo e il direttore sanitario dalle disposizioni vigenti.
  In conclusione, tenuto conto che i lavori per la predisposizione della bozza di Accordo sono tuttora in corso, desidero dare assicurazione che è intendimento del Ministero della salute fare in modo che tali criteri rappresentino una effettiva garanzia del livello di professionalità richiesto per l'assunzione di incarichi di così elevata complessità, con ciò evitando che possano ripetersi situazioni, quali quella in esame, che seppur rese possibili dall'applicazione della normativa regionale vigente finora ed assunte con corrispondente, piena responsabilità dalla regione Liguria, fanno emergere il rischio di ingiustificate differenziazioni di disciplina su base regionale.

Pag. 99

ALLEGATO 2

5-00385 Sportiello: Reperibilità dei contraccettivi di emergenza.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Come indicato nell'interrogazione parlamentare in esame, la Tabella 2 della Farmacopea Ufficiale della Repubblica Italiana elenca i medicinali che devono essere sempre obbligatoriamente presenti in farmacia.
  Essa è stata recentemente rivisitata in occasione dell'aggiornamento della Farmacopea, con decreto ministeriale 17 maggio 2018, che ha recepito le attività espletate dal Tavolo di lavoro tecnico per l'aggiornamento della Farmacopea Ufficiale della Repubblica italiana, istituito con decreto ministeriale del 28 novembre 2017 ed integrato con decreto ministeriale del 22 dicembre 2017, attualmente sciolto per decorrenza dei termini di durata.
  Tra i medicinali e le sostanze obbligatori elencati nella Tabella 2 sono annoverati i «contraccettivi sistemici ormonali», che possono essere detenuti in farmacia come sostanza e/o come prodotto medicinale, con l'annotazione specifica che la farmacia ne deve possedere almeno «una del gruppo».
  Nel caso in esame, il gruppo terapeutico «contraccettivi sistemici ormonali» – classificati secondo il Sistema di Classificazione Anatomico Terapeutico e Chimico (ATC) sviluppato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità per la classificazione dei farmaci con il codice G03A – comprende i seguenti sottogruppi di medicinali: Progestina ed estrogeni, combinazioni fisse; Progestina e estrogeni, preparazioni sequenziali; Progestina; Contraccettivi di emergenza.
  Ricordo che rientrano nella definizione di contraccettivi di emergenza i medicinali a base del progestinico «Levonorgestrel» e a base di «Ulipristal Acetato».
  In virtù di quanto previsto nella Tabella 2, generale obbligo di approvvigionamento dei farmaci «contraccettivi sistemici ormonali» è quindi soddisfatto anche con la detenzione di medicinali appartenenti ad uno solo dei sottogruppi citati.
  Corrisponde al vero, dunque, quanto rappresentato dall'interrogazione e che, cioè, potrebbe verificarsi l'ipotesi di una momentanea assenza di contraccettivi di emergenza nella disponibilità della farmacia.
  Per garantire, con piena certezza, la reperibilità di tali contraccettivi in ogni farmacia, è necessario, pertanto, che la contraccezione d'emergenza sia considerata una categoria a sé stante all'interno della Farmacopea, e non un sottogruppo di contraccettivi sistemici ormonali. Ciò richiede, tuttavia, una modifica della citata Tabella 2, che, peraltro, è stata già richiesta in occasione della seduta del Tavolo di lavoro tecnico del 18 febbraio 2018.
  Tutto ciò considerato, la tematica sarà affrontata dal Tavolo Tecnico per l'aggiornamento della Farmacopea Ufficiale della Repubblica italiana, non appena ricostituito.