CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 21 febbraio 2019
146.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO

ALLEGATO

Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie (C. 491 Massimo Enrico Baroni).

PARERE APPROVATO

  La II Commissione,
   esaminato, per le parti di competenza, il provvedimento in oggetto, recante «Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie»;
   premesso che:
    la proposta di legge, che si compone di sette articoli, persegue il condivisibile obiettivo di promuovere la trasparenza dei dati d'interesse pubblico riguardanti le transazioni finanziarie e le relazioni d'interesse intercorrenti tra le imprese e i soggetti operanti nel settore della salute;
    a tal fine, l'articolo 3 del provvedimento prevede, al comma 1, che le imprese produttrici dovranno rendere pubbliche tutte le transazioni finanziarie (convenzioni e erogazioni in denaro, beni, servizi o altre utilità) con un valore unitario maggiore di 50 euro o un valore complessivo annuo maggiore di 500 euro effettuate verso un soggetto che opera nel settore della salute; quando le transazioni finanziarie sono a favore delle organizzazioni sanitarie, l'obbligo di comunicazione scatta per un valore unitario maggiore di 500 euro o un valore complessivo annuo maggiore di 2500 (comma 1);
    il medesimo articolo, al comma 2, prevede che devono essere dichiarate anche le relazioni d'interesse, dirette o indirette, consistenti nella partecipazione, anche a titolo gratuito od onorifico, a convegni, eventi formativi, comitati, commissioni, organi consultivi o comitati scientifici ovvero nella costituzione di rapporti di consulenza, docenza o ricerca;
    l'articolo 4 del provvedimento dispone, inoltre, che le imprese produttrici, costituite in forma societaria, dovranno comunicare i dati identificativi degli eventuali operatori sanitari in possesso di azioni/quote o obbligazioni dell'impresa produttrice o che percepiscano dalla società compensi per la concessione di licenze per l'utilizzazione economica di diritti di proprietà industriale o intellettuale;
    come previsto dal successivo articolo 5, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, dovrà essere istituto nel sito internet istituzionale del Ministero della salute il registro pubblico telematico denominato «Sanità trasparente» dove saranno pubblicati, in distinte sezioni, tutti i dati risultanti da tali comunicazioni;
  osservato che:
    l'articolo 6 della proposta di legge reca disposizioni in materia di vigilanza e di sanzioni, prevedendo, al comma 5, che nell'ipotesi in cui siano fornite dall'impresa produttrice notizie false nelle comunicazioni di cui agli articoli 3 e 4, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 5.000 a 100.000 euro; Pag. 20
    alla norma in questione dovrebbe essere premessa una specifica clausola di salvaguardia, prevedendo che la disposizione si applichi «salvo che il fatto costituisca reato»,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione:
   all'articolo 6, comma 5, premettere le seguenti parole: «Salvo che il fatto costituisca reato».