CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 20 febbraio 2019
145.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-01483 Bignami: Esonero dall'obbligo di fatturazione elettronica per soggetti operanti nei comuni colpiti da eventi sismici.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti segnalano l'opportunità di esonerare dall'obbligo di fatturazione elettronica anche gli operatori, titolari di partita IVA, che risiedano nei comuni del centro Italia colpiti dal sisma del 2016.
  Al riguardo, sentiti gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
  Gli esoneri dall'obbligo di fatturazione elettronica sono previsti per determinate categorie di contribuenti, individuati in base al volume di ricavi o alla tipologia di attività esercitata.
  Le difficoltà derivanti dalla assenza di infrastrutture informatiche sono tenute presenti dal legislatore che ha accordato un maggior termine per la emissione della fattura, sia cartacea che elettronica, la quale dal 1o luglio 2019 potrà essere emessa entro 10 giorni dalla effettuazione della operazione (cfr. articolo 21 decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972).
  Inoltre, per agevolare l'avvio dell'obbligo generalizzato di fatturazione elettronica è stato previsto un regime sanzionatorio agevolato in base al quale le sanzioni per ritardo nella emissione della fattura non si applicano se il documento è emesso in modalità elettronica entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell'imposta sul valore aggiunto e si applicano con riduzione dell'80 per cento a condizione che la fattura elettronica sia emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto del periodo successivo.
  Tali disposizioni si applicano per il primo semestre del 2019 e, per i contribuenti che effettuano la liquidazione periodica dell'imposta sul valore aggiunto con cadenza mensile, fino al 30 settembre 2019 (cfr. articolo 10 decreto-legge n. 119 del 2018, convertito dalla legge n. 136 del 2018).

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ALLEGATO 2

5-01485 Pastorino: Modifiche alla disciplina relativa ai termini di prescrizione per la presentazione di ricorsi all'Arbitrato bancario finanziario (ABF).
5-01520 Centemero: Modifiche alla disciplina relativa ai termini di prescrizione per la presentazione di ricorsi all'Arbitrato bancario finanziario (ABF).

TESTO DELLA RISPOSTA

  L'interrogazione in riferimento concerne lo spostamento del limite della competenza temporale dell'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), attualmente fissato dalle Disposizioni della Banca d'Italia al 1o gennaio 2009, spostamento previsto nel documento sulle modifiche alle Disposizioni ABF, attualmente in consultazione pubblica.
  Al riguardo è stata interessata la Banca d'Italia, competente per materia, che ha fatto preliminarmente presente che, al momento della creazione dell'ABF (2009), le Disposizioni all'epoca in vigore prevedevano che non potessero essere oggetto di ricorso le controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al 1o gennaio 2007: la competenza temporale era quindi pari al biennio antecedente. Tale limite, calcolato a data fissa, fu confermato in occasione della revisione delle Disposizioni nel 2011, quando il termine fu spostato in avanti al 1o gennaio 2009, tenendo conto del fatto che la funzionalità della procedura rischiava di essere minata dalla sottoposizione all'Arbitro di controversie molto datate.
  La tecnica normativa, che individua la competenza dell'Arbitro facendo riferimento a una specifica data, necessita di un costante aggiornamento, per evitare un'estensione inerziale, all'indietro nel tempo, della competenza dell'ABF che rischia di non essere coerente con le finalità e la prospettiva di azione dell'Arbitro. Come noto, tuttavia, per le controversie che non possono essere sottoposte all'ABF resta la possibilità di ricorrere alla tutela del giudice ordinario.
  La Banca d'Italia, alla luce delle predette considerazioni, e anche per evitare effetti negativi sulla funzionalità del sistema, ha osservato che nelle Disposizioni poste in consultazione è stato previsto che non possano essere sottoposte all'Arbitro controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al quinto anno precedente alla data di proposizione del ricorso.
  La scelta di introdurre un limite mobile di cinque anni è stata ritenuta congrua per garantire un'adeguata tutela della clientela; tale termine rappresenta infatti un punto di equilibrio fra l'attuale assetto (dovuto all'aumentata distanza temporale raggiunta rispetto al 1o gennaio 2009) e l'originaria norma, che ricomprendeva soltanto il biennio precedente.
  L'Istituto ha comunque precisato che l'eventuale modifica alle Disposizioni ABF in tema di competenza temporale dell'Arbitro non avrebbe alcun impatto sui procedimenti pendenti riguardanti fatti inerenti al periodo 2009-2014, i quali proseguirebbero innanzi all'ABF in base alle regole vigenti al tempo della proposizione del ricorso.
  Infine, nel ribadire che attualmente il documento cui fa riferimento l'interrogante Pag. 56è ancora nella fase della consultazione pubblica, la Banca d'Italia, ha assicurato che – prima dell'adozione del testo finale delle disposizioni – valuterà attentamente i contributi di tutti i soggetti interessati, che perverranno entro il termine della predetta consultazione pubblica (26 febbraio 2019).

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ALLEGATO 3

5-01486 Fregolent: Effetti distorsivi sulla concorrenza provocati dalle disposizioni relative all'applicazione dell'imposta sostitutiva unica di cui alla Legge di Bilancio 2019.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti segnalano criticità in ordine alla coesistenza del regime forfettario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014, come modificato dalla legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio per il 2019) e della disciplina dell'imposta sostitutiva del 20 per cento introdotta dall'articolo 1, commi da 17 a 22, della citata legge n. 145 del 2018 per le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arte o professione con ricavi/compensi tra 65.001 e 100.000.
  Dette disposizioni, infatti, che prevedono che l'esonero dall'applicazione dell'IVA, da parte di imprenditori e professionisti, fermo restando l'obbligo di fatturazione elettronica, potrebbero determinare effetti distorsivi del mercato nelle contrattazioni che hanno come parti gli enti pubblici o i privati che non portano in detrazione l'IVA.
  Pertanto, gli Interroganti chiedono al Ministro dell'economia e delle finanze «come intenda garantire che il nuovo regime fiscale introdotto con la legge di bilancio 2019, prevedendo un'esenzione Iva solo per alcuni soggetti, produca effetti distorsivi del mercato determinati da politiche fiscali di convenienza».
  Al riguardo, sentiti gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si osserva quanto segue.
  Ai fini IVA, il regime forfetario declinato dalla legge di bilancio per il 2019 prevede l'esenzione dall'imposta per i soggetti passivi con volume di ricavi non superiore a 65.000 euro.
  Tale regime risulta in linea con il diritto unionale, essendo stato autorizzato dal Consiglio UE con la decisione di esecuzione n. 2016/1988/UE, fino al 31 dicembre 2019. Inoltre, con la legge di bilancio per il 2019 tale esenzione è stata prevista, a partire dal 2020, anche per gli imprenditori individuali ed esercenti arti e professioni con ricavi fino a 100.000 euro.
  L'applicabilità di tale ultima esenzione è subordinata al rilascio di un'ulteriore analoga richiesta di misura di deroga agli organi comunitari.
  I commi da 17 a 22 della legge di bilancio 2019 hanno poi previsto che, a decorrere dal 1o gennaio 2020, le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni che, nel periodo d'imposta precedente a quello per il quale è presentata la dichiarazione dei redditi hanno conseguito ricavi o percepito compensi compresi tra 65.001 e 100.000 euro potranno applicare al reddito d'impresa o di lavoro autonomo un'imposta sostitutiva dell'Irpef, delle addizionali regionale e comunale e dell'Irap con aliquota del 20 per cento.
  Per i contribuenti che aderiranno a tale modalità di tassazione, il reddito, contrariamente a quanto affermato dagli Onorevoli interroganti, è determinato con le modalità ordinarie (semplificato o ordinario) e non con le modalità previste per il regime forfettario.
  Per il regime forfettario è, invece, previsto, ai fini della determinazione del reddito, un abbattimento dei ricavi in base a coefficienti di redditività che tengono Pag. 58conto di un'incidenza media dei costi sulla redditività di soggetti di minori dimensioni.
  Si evidenzia, inoltre, che i contribuenti ricadono nell'ambito di applicazione del regime forfettario ovvero dell'imposta sostitutiva del 20 per cento in base alla soglia di ricavi/compensi conseguiti/percepiti nell'esercizio precedente, a nulla rilevando, a tal fine i costi sostenuti né il reddito conseguito; pertanto, la paventata destrutturazione degli studi professionali per ridurre i costi (ad esempio, riducendo il numero di dipendenti) non produrrebbe l'effetto evidenziato dagli interroganti se non accompagnata da una diminuzione di ricavi.
  Anzi, proprio sotto tale profilo, i commi 9 e 10 della legge di bilancio per il 2019, nell'innovare il regime dei forfettari, hanno, sul punto, eliminato i limiti precedentemente stabiliti per l'accesso al regime relativi al valore dei beni strumentali e del costo del personale; pertanto, potranno accedere al regime forfettario dal 2019 i soggetti che impiegano nell'attività dipendenti, collaboratori, nonché utilizzano beni strumentali di qualsivoglia valore.
  La stessa disciplina è disposta in materia per l'imposta sostitutiva del 20 per cento.
  Giova, infine, ribadire che l'ambito soggettivo sia del regime forfettario che della disciplina dell'imposta sostitutiva del 20 per cento anzidetti è circoscritto alle persone fisiche esercenti attività d'impresa, arte o professione, con esclusione, dunque, dei soggetti che esercitano tali attività in forma associata.

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ALLEGATO 4

5-01487 Osnato: Meccanismi di riattribuzione delle imposte versate dai lavoratori transfronlieri residenti in comuni al confine con la Confederazione elvetica.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti, chiedono chiarimenti in merito al numero dei lavoratori frontalieri residenti nel comune di Cerano di Intelvi ma impiegati professionalmente in Svizzera ai fini della corresponsione del ristorno fiscale ai sensi dell'Accordo Italia-Svizzera del 1974.
  Al riguardo, sentiti gli uffici competenti, si rappresenta quanto segue.
  L'accordo stipulato tra l'Italia e la Confederazione Elvetica il 3 ottobre 1974, è stato attuato con la legge 26 luglio 1975, n. 386, il cui articolo 5 prevede che «Il Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentite le regioni Lombardia, Piemonte e la provincia autonoma di Bolzano, nonché i comuni frontalieri interessati, determinerà, annualmente, i criteri di ripartizione e di utilizzazione dei fondi di cui all'articolo 3».
  Da ultimo, in attuazione del citato articolo 5 della legge n. 386 del 1975, è stato emanato il decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze del 27 luglio 2018, recante i criteri di ripartizione e utilizzazione delle compensazioni finanziarie operate dai Cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese a favore dei comuni italiani di confine, per gli anni 2016 e 2017.
  Per quanto riguarda in particolare la regione Lombardia, in base all'articolo 5 del decreto ministeriale sopra citato, il meccanismo di distribuzione delle somme rinvenienti dal ristorno fiscale risulta essere il seguente:
   a) ai «Comuni di confine» in cui il numero dei frontalieri residenti nel corso di ciascun anno, cui si riferisce la ripartizione, rappresenti almeno il 4 per cento dell'intera popolazione risultante residente nel Comune, rispettivamente al 31 agosto 2016 e al 31 agosto 2017. L'entità delle somme da attribuire è data per ogni ripartizione dal prodotto fra la detta «quota pro-capite» 2 ed il numero dei frontalieri – lavoratori dipendenti in uno dei tre Cantoni – residenti nel comune nell'anno interessato al riparto;
   b) alle comunità montane, qualora il cennato rapporto sia inferiore al 4 per cento ed il «Comune di confine» sia compreso in tutto od in parte nella comunità montana. Le somme da attribuire sono determinate secondo il procedimento sopra indicato, tenendo conto del solo numero dei frontalieri residenti nei «Comuni di confine» con rapporto frontalieri/popolazione inferiore al 4 per cento;
   c) alla Regione Lombardia, qualora il «Comune di confine» con numero di frontalieri inferiori alla detta percentuale, non sia compreso neanche in parte nelle comunità montane. Anche in questo caso vale quanto è stabilito nella precedente lettera b) in merito alla quantificazione delle somme da attribuire.

  Pertanto, il ristorno fiscale che viene versato ogni anno il 30 giugno ai sensi dell'articolo 3 dell'Accordo, viene distribuito alla Regione Lombardia solo nella fattispecie prevista dalla lettera c) dell'articolo Pag. 605 del decreto ministeriale del luglio 2018.
  Con riferimento ai dati utilizzati l'articolo 2 stabilisce che, ai fini della rilevazione della situazione del frontalierato esistente in ciascun comune, si assumono i dati rilevati dalle competenti autorità dei Cantoni del Ticino, dei Grigioni e del Vallese alla data del 31 agosto del 2016 e 2017, dati che vengono acquisiti direttamente dalle autorità italiane presso quelle svizzere.
  Nel corso dell'incontro annuale, viene formalmente consegnato alle autorità italiane, da parte dei rappresentanti dei cantoni elvetici previsti dall'accordo del 1974, l'elenco dei lavoratori frontalieri, diviso per cantone e per comune, delle somme versate alla data del 30 giugno e il numero totale dei lavoratori frontalieri.
  In particolare per quanto riguarda il comune di Cerano di Intelvi, i dati del Canton Ticino riferiscono di un numero di unità pari a 13 per il 2014 e a 14 per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017.
  Occorre infine rilevare che i versamenti effettuati dal Canton Ticino – pari a CHF 79.242.002,28 per il ristorno fiscale 2017, a CHF 76.236.220,11 per il ristorno fiscale 2016, a CHF 73.177.244,82 per il ristorno fiscale 2015, e a 62.257.240,50 per il ristorno fiscale 2014 – sono riferiti ai seguenti numeri di lavoratori frontalieri (ivi incluso il numero relativo al comune di Cerano di Intelvi):
   58.430 per il 2017;
   56.434 per il 2016;
   56.358 per il 2015;
   55.158 per il 2014.

  Pertanto, le somme del ristorno fiscale versato dal Canton Ticino sono relative solo al numero dei frontalieri (ivi incluso quello riferito al comune di Cerano di Intelvi) calcolato dal Dipartimento delle finanze e dell'economia di Bellinzona, ed è su questi dati, forniti annualmente dallo stesso Cantone, che viene operata la distribuzione delle somme ai comuni della Lombardia, in base ai criteri stabiliti dalla stessa regione e recepiti nel decreto ministeriale del 27 luglio 2018.

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ALLEGATO 5

5-01488 Giuliodori: Ritardo nella procedura concorsuale per assunzioni presso l'Agenzia delle entrate.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti, chiedono chiarimenti in merito ai ripetuti rinvii della data delle prove concorsuali volte all'assunzione di 510 unità con la qualifica professionale di funzionari per attività amministrativa-tributaria, prevista con bando dell'Agenzia delle entrate.
  Al riguardo, sentiti gli uffici competenti, si rappresenta quanto segue.
  La ragione dei ripetuti rinvii della pubblicazione del diario delle suddette prove concorsuali è da rinvenirsi nelle difficoltà emerse nella procedura di selezione dell'operatore economico cui affidare l'appalto per la locazione temporanea di un locale arredato e attrezzato, situato nel territorio comunale di Roma.
  In particolare, al fine di individuare i predetti locali, l'Agenzia, dopo preliminari consultazioni di mercato espletate nel maggio 2018, ha avviato, in data 2 agosto 2018, una procedura aperta di rilievo comunitario in quanto l'importo a base di gara risultava «sopra soglia», fissando per le ore 12.00 del 12 settembre 2018 il termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
  La predetta procedura di gara è andata deserta. Pertanto, si è fatto ricorso, il 12 settembre 2018, ad una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera a) del decreto legislativo n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici), invitando gli operatori economici che, nel territorio di Roma, erano in possesso dei requisiti individuati dalla Stazione appaltante per la selezione in parola.
  Il termine di scadenza di presentazione delle offerte è stato fissato al 5 ottobre 2018. Solo due Operatori economici hanno presentato offerta economica.
  Il giorno 11 ottobre 2018 si è riunito il Seggio di Gara incaricato dell'esame della documentazione amministrativa. All'esito dell'esame di tale documentazione si è reso necessario attivare il cosiddetto «soccorso istruttorio», a valle del quale entrambi i partecipanti sono stati ammessi alle fasi successive di gara.
  In data 13 novembre 2018 si è tenuta la seduta pubblica per l'apertura delle offerte economiche all'esito della quale si è proceduto all'esclusione di uno dei due Operatori economici, la cui offerta non risultava conforme a quanto richiesto nella documentazione di gara.
  Si è proceduto, pertanto, ad attivare nei confronti dell'Operatore economico primo (e unico) graduato i controlli di legge in ordine al possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di quelli specificatamente fissati dall'Agenzia delle entrate, Stazione appaltante.
  Le attività di verifica sull'operatore economico sono in fase di ultimazione e a breve si procederà alla pubblicazione del provvedimento definitivo.
  Successivamente, l'Agenzia provvederà alla pubblicazione del diario e della sede d'esame per lo svolgimento della prova oggettiva attitudinale prevista dal punto 6 del bando di concorso.

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ALLEGATO 6

5-01519 Tabacci: Cessione del credito d'imposta per la riqualificazione di strutture ricettive turistico-alberghiere.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti chiedono un chiarimento interpretativo in merito al credito d'imposta per gli interventi di riqualificazione delle strutture ricettive turistico-alberghiere che, ai sensi del comma 7 dell'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, è riconosciuto anche in relazione alle spese per l'acquisto di mobili e componenti d'arredo, a condizione che il beneficiario non ceda a terzi né destini a finalità estranee all'esercizio di impresa i beni oggetto degli investimenti prima dell'ottavo periodo d'imposta successivo.
  Gli Onorevoli evidenziano che alcuni uffici territoriali dell'Agenzia delle entrate sostengono la tesi secondo la quale il predetto credito d'imposta non potrebbe essere ceduto nell'ipotesi del trasferimento dell'azienda nell'ambito di un passaggio generazionale, nonostante i beni agevolati vengano trasferiti unitamente all'azienda e nonostante l'attività venga proseguita dal successore.
  Pertanto, gli interroganti chiedono che venga chiarito se il credito d'imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive turistico-alberghiere possa essere ceduto insieme ai beni agevolati, qualora questi ultimi vengano ceduti unitamente all'azienda o ad un ramo d'azienda e l'avente causa continui l'attività.
  Al riguardo, sentiti gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
  L'Amministrazione finanziaria ha più volte precisato che la revoca dell'agevolazione non opera in modo automatico in relazione ai trasferimenti di beni agevolati effettuati nell'ambito di un più ampio contesto di riorganizzazione aziendale se tali trasferimenti non contrastano con la ratio antielusiva della disposizione finalizzata ad impedire fenomeni di immissione solo temporanea dei beni nell'impresa al solo fine di fruire dell'agevolazione.
  In tal senso, si ritiene debba essere letta la disposizione di cui al citato articolo 10, comma 7, del decreto-legge n. 83 del 2014 nella parte in cui vincola il riconoscimento del beneficio al mantenimento del bene agevolato per il periodo di tempo ivi indicato.
  Ciò posto, si osserva che la fattispecie rappresentata dagli Onorevoli interroganti può declinarsi in specifici casi concreti che necessitano di un esame puntuale, in contraddittorio tra l'Amministrazione finanziaria e i contribuenti, volto a valutare il contesto dei fatti e delle circostanze del caso nell'ambito dei quali è avvenuto il trasferimento del credito d'imposta.