CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 14 febbraio 2019
143.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-01136 Incerti e 5-01258 Zanichelli: Indicazioni ai consumatori sull'utilizzo del lisozima nei formaggi.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Si risponde congiuntamente alle interrogazioni parlamentari in esame, stante l'analogia dei contenuti.
  Preliminarmente si fa presente che sulla questione posta dagli onorevoli interroganti pende un contenzioso giurisdizionale, nelle more del quale il Ministero della salute non può, per ovvie ragioni, adottare iniziative che ne pregiudichino l'andamento.
  Tanto premesso, si ritiene utile, in questa sede, illustrare le motivazioni che hanno condotto fino ad ora gli uffici del Ministero della salute nella loro azione, la quale, come evidenziato negli atti ispettivi, muove da fatti e premesse risalenti nel tempo e, comunque, precedenti l'insediamento di questo Governo.
  Il lisozima è un enzima che dal 1995, in assenza di disposizioni specifiche sugli enzimi alimentari, è stato considerato, per la normativa comunitaria, tra gli additivi alimentari; ad esso, in particolare, veniva consentito l'impiego quale conservante nel formaggio stagionato alla dose « quantum satis», ovvero senza una quantità numerica massima stabilita per legge.
  In seguito, tutte le direttive comunitarie sugli additivi alimentari fino ad allora autorizzati, ivi compreso il lisozima, sono state trasferite in un unico regolamento, Reg. (UE) 1129/2011, che non identifica più le sostanze secondo la funzione svolta (ad esempio conservante, acidificante, emulsionante etc.) ma in base alle categorie alimentari ove gli stessi additivi possono essere impiegati (ad esempio formaggio stagionato, pesce, uova etc.).
  Nella disciplina europea, il settore degli enzimi è, dunque, oggetto di un'unica regolazione che riguarda sia gli enzimi utilizzati come coadiuvanti tecnologici che quelli considerati quali additivi alimentari/conservanti: in attesa di pervenire alla lista UE dedicata ai soli enzimi, è confermata, pertanto, l'applicazione delle condizioni d'uso presenti nella normativa sugli additivi alimentari (cfr. articolo 18 del regolamento CE n. 1332/2008) e il lisozima resta inserito nei due elenchi UE «additivi alimentari» ed «enzimi alimentari».
  Fatta questa premessa generale, si fa presente che a seguito dell'istanza presentata dal «Consorzio per la tutela del Formaggio Grana Padano» in merito alla variazione della categoria di attribuzione da «additivo conservante» a quella di «adiuvante tecnologico» per il lisozima utilizzato per il grana padano DOP, i competenti uffici del Ministero hanno avviato la procedura fissata dalla legge 30 aprile 1962, n. 283, che prevede, in particolare, il parere obbligatorio del Consiglio Superiore di Sanità (CSS).
  Peraltro, prima di trasmettere la richiesta di parere al CSS, il Ministero ha acquisito anche la valutazione tecnica dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS) sulla documentazione presentata a corredo dell'istanza.
  Sulla base di tali avvisi, di valore meramente tecnico, si è provveduto, dunque, a modificare, con il provvedimento, peraltro, ora censurato in sede giurisdizionale, la classificazione del lisozima da «additivo conservante» a «adiuvante/coadiuvante tecnologico» nel formaggio Grana Padano D.O.P. «con un periodo di stagionatura maggiore o uguale a nove mesi».
  Occorre peraltro sottolineare che, in considerazione del fatto che ogni formaggio presenta un proprio disciplinare/processo Pag. 82di produzione specifico, il Ministero ha ritenuto di non poter estendere, d'ufficio, ad altri prodotti la modifica della classificazione del lisozima in questione.
  Corre, inoltre, l'obbligo di precisare che nel citato parere il CSS ha ribadito che, in conformità al Regolamento UE n. 1169/2011, permane l'obbligo di indicare in etichetta la presenza del lisozima in quanto estratto dall'albume dell'uovo: ciò, voglio chiarire, solo in quanto sostanza che provoca allergie o intolleranze ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), nonché dall'articolo 21 del regolamento medesimo.
  Ciò posto, in conclusione, si fa presente che le determinazioni finora assunte dal Ministero non possono in ogni caso mettere in discussione l'applicazione della disciplina, di stretta derivazione comunitaria, che regola la materia dell'etichettatura degli alimenti.

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ALLEGATO 2

5-01303 Siani: Misure per la corretta prevenzione e controllo della legionellosi

TESTO DELLA RISPOSTA

  Nel corso di altri atti ispettivi si è avuto già modo di illustrare le iniziative intraprese da parte del Ministero della salute in occasione dei recenti casi epidemici connessi alle forme morbose causate da legionella.
  In particolare, si è già data notizia di come, in esito alle principali attività di indagine, non siano stati riscontrati casi di positività nei campioni d'acqua prelevati da acquedotti e punti di rete, i quali, invece, sono stati riscontrati, in più circostanze, nelle torri di raffreddamento di alcune ditte insistenti nelle aree interessate da tali fenomeni epidemici.
  Con tale precisazione si intende, dunque, assicurare che la questione posta dagli onorevoli è ben nota dal Ministero della salute e dall'Istituto Superiore di Sanità, che ha fornito il suo supporto alle strutture sanitarie territoriali interessate.
  Per rispondere allo specifico quesito posto, occorre innanzitutto rammentare il quadro ordinamentale entro il quale si inserisce la competenza del Ministero della salute.
  Come ricordato nell'interrogazione parlamentare in esame, il Ministero della salute, di seguito alle «Linee guida per la prevenzione ed il controllo della legionellosi» (G.U. 5 maggio 2000), ed agli Accordi in Conferenza Stato-regioni su «Linee guida recanti indicazioni sulla legionellosi per i gestori di strutture turistico-recettive e termali» e su «Linee guida recanti indicazioni ai laboratori con attività di diagnosi microbiologica e controllo ambientale della legionellosi» (G.U. n. 28 del 4 febbraio 2005 e G.U. n. 29 del 5 febbraio 2005), ha aggiornato tali Linee guida alla luce delle nuove conoscenze scientifiche, con l'ausilio tecnico-scientifico dell'istituto Superiore di Sanità e di figure istituzionali esperte del settore.
  Il documento è stato sancito come Accordo nella seduta della Conferenza Stato-regioni del 7 maggio 2015.
  Le Linee guida per la prevenzione ed il controllo della legionellosi del 2015 hanno quindi aggiornato ed integrato, in un unico testo, peraltro pubblicamente consultabile sul sito istituzionale del Ministero, tutte le indicazioni riportate nelle precedenti Linee guida nazionali, che, dunque, risultano integralmente sostituite.
  Secondo l'articolazione delle competenze sancita a seguito della riforma del Titolo V della Costituzione, si ritiene che le Linee guida nazionali debbano contenere indirizzi, criteri e indicazioni generali, che compete alle regioni tradurre in specifiche linee di intervento in ambito territoriale.
  Le regioni, dunque, recepiscono le Linee guida nazionali, integrandole e aggiornandole con Linee guida regionali.
  Le Linee guida regionali pongono in rilievo che la prevenzione delle infezioni da legionella è basata essenzialmente sull'attivo controllo e sulla corretta manutenzione degli impianti che possono essere più frequentemente sede di contaminazione da parte del microrganismo in questione.
  I controlli effettuati dalle Aziende Sanitarie Locali su strutture sanitarie e sociosanitarie prevedono verifiche scadenzate e, in base agli esiti riscontrati, vengono adottati i provvedimenti previsti dalla normativa regionale.Pag. 84
  Ciò posto, desidero assicurare, in merito alla richiesta, prospettata dagli onorevoli interroganti, finalizzata ad un aggiornamento delle Linee guida nazionali, che questo Ministero e l'Istituto Superiore di Sanità collaborano già ad una revisione ed all'aggiornamento del documento del 2015, alla luce delle nuove conoscenze che emergono nella letteratura scientifica internazionale.
  Desidero evidenziare, in particolare, che tutti gli allegati che possono comportare modifiche sulla base delle nuove conoscenze scientifiche saranno costantemente e periodicamente aggiornati.
  Resta inteso che il nuovo documento riportante le raccomandazioni che verranno formulate per la prevenzione e il controllo della legionellosi, che è in via di definizione da parte del Ministero, dovrà essere sottoposto, secondo il consueto iter istituzionale previsto dalle norme, alla sottoscrizione di un'Intesa in Conferenza Stato-regioni.

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ALLEGATO 3

Programma di lavoro della Commissione per il 2019 – Mantenere le promesse e prepararsi al futuro (COM(2018) 800 final), corredata dai relativi allegati (COM(2018) 800 final – Annexes 1 to 5).

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2019 (Doc. LXXXVI, n. 2).

Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1o gennaio 2019-30 giugno 2020) – Portare avanti l'agenda strategica, elaborato dalle future presidenze rumena, finlandese e croata (14518/18).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XII Commissione (Affari sociali),
   esaminati, per le parti di competenza, il Programma di lavoro della Commissione per il 2019, la Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2019 e il Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1o gennaio 2019-30 giugno 2020);
   evidenziate, in particolare, nell'ambito della predetta Relazione programmatica, le parti concernenti, rispettivamente: le misure di inclusione sociale e, in particolare, il reddito di cittadinanza; gli interventi in tema di politiche familiari orientati al sostegno della genitorialità e al rilancio della natalità attraverso il potenziamento dei servizi e delle agevolazioni e il rafforzamento delle misure di conciliazione tra vita privata e professionale; le politiche per la disabilità che il Governo intende attuare, proseguendo i negoziati per l'approvazione della proposta di direttiva sull'accessibilità di prodotti e servizi per le persone con disabilità, predisponendo un disegno di legge organico per la tutela e la promozione dei diritti di tali persone, potenziando l'assistenza domiciliare e rafforzando le misure di sostegno e l'attenzione ai progetti di vita indipendente;
   richiamato, altresì, il capitolo, contenuto nella medesima Relazione, relativo alla tutela della salute, soprattutto per quanto riguarda le politiche che il Governo intende attuare in tema di ricerca sanitaria, di sanità elettronica, di sicurezza alimentare lungo tutta la filiera dei prodotti, di origine sia animale che vegetale, nonché di sanità animale e farmaci veterinari, al fine di dare completa attuazione ai regolamenti europei su questa materia,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE.