CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 13 febbraio 2019
142.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO

ALLEGATO

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2018. (Emendamenti C. 1432 Governo, approvato dal Senato).

EMENDAMENTI TRASMESSI DALLA XIV COMMISSIONE

ART. 3.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Abrogazione delle disposizioni in materia di concessioni demaniali marittime – sentenza Corte di giustizia dell'Unione europea, 14 luglio 2016, n. C-458/14 – e commercio al dettaglio).

  All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, i commi da 675 a 686 sono abrogati.
3. 02. Magi.

  Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Abrogazione delle disposizioni in materia di concessioni demaniali marittime – sentenza Corte di giustizia dell'Unione europea, 14 luglio 2016, n. C-458/14 – e commercio al dettaglio).

  All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 676, lettera b), le parole: «e concedibili» sono sostituite dalle seguenti: «ai fini di una loro messa a gara tramite procedure aperte»;
   b) al comma 681, le parole «sono assegnate le aree concedibili ma prive di concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «sono indette delle procedure concorsuali aperte ai fini dell'assegnazione delle aree libere e di quelle in cui esistano concessioni preesistenti»;
   c) al comma 682, l'ultimo periodo è soppresso;
   d) ai commi 682, 683 e 684 la parola «quindici», ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: «due»;
   e) il comma 686 è abrogato.
3. 01. Magi.

ART. 9.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Disposizioni in materia di nota di variazione IVA. Corretta attuazione della direttiva 2006/112/CE. Adeguamento alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea C-246/16).

  1. L'articolo 26, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si interpreta nel senso che nei casi in cui vengano meno, anche parzialmente, le operazioni rispetto alle quali sia emessa fattura dopo la registrazione, con conseguente riduzione dell'ammontare imponibile, è sempre riconosciuto il diritto del creditore di emettere la nota di variazione in diminuzione in presenza di una ragionevole probabilità Pag. 64che il credito non sia onorato, salvo poi rivalutare la base imponibile nell'ipotesi in cui il debitore effettui il pagamento inizialmente ritenuto improbabile e, come tale, escluso dalla base imponibile.
  2. La disposizione di cui al comma 1 si applica in tutti i casi in cui la riduzione dell'ammontare imponibile è dovuta a nullità, annullamento, revoca, risoluzione e rescissione del contratto oppure nei casi di mancato pagamento derivante dall'apertura di una procedura concorsuale o esecutiva individuale rimasta infruttuosa, oppure infine a seguito di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 o di un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del medesimo regio decreto n. 267 del 1942.
9. 01. Baratto, Giacomoni, Martino, Bignami, Benigni, Cattaneo, Angelucci, Rossello, Pettarin, Vietina.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Modifiche in materia di imposta sul valore aggiunto. Adeguamento alla Sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea 8 marzo 2001 – C-415/98, Backsi).

  1. All'articolo 36, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si considera acquistata da privato anche la quota di un veicolo, acquistato presso un soggetto passivo d'imposta con una base imponibile ridotta ai sensi dell'articolo 13, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, determinata in misura pari alla percentuale del corrispettivo che non aveva concorso a formare la base imponibile stessa».
9. 02. Polidori, Baratto, Rossello, Pettarin.