CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 31 gennaio 2019
135.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

DL 135/2018: Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione (C. 1550 Governo, approvato dal Senato).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

  La XIII Commissione Agricoltura,
   esaminato il disegno di legge C. 1550, di conversione in legge del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione, come modificato nel corso dell'esame presso il Senato;
   espresso apprezzamento per i contenuti delle disposizioni del decreto medesimo che recano importanti semplificazioni per il settore agricolo;
   preso in particolare atto con estremo favore delle disposizioni contenute all'articolo 3-bis che, al fine di valorizzare la produzione nazionale e consentire ai consumatori scelte di acquisto consapevoli, affida ad un decreto ministeriale il compito di definire i casi in cui l'indicazione del luogo di provenienza è obbligatoria e quello di individuare le categorie specifiche di alimenti per i quali è stabilito l'obbligo dell'indicazione del luogo di provenienza;
   osservato favorevolmente che tale disciplina è completata e rafforzata – al fine di ottemperare a quanto stabilito dall'articolo 39, comma 2, del regolamento n. 1169/2011 – con la previsione che il Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo, in collaborazione con ISMEA, realizzi appositi studi che siano capaci di provare il nesso diretto tra la qualità di taluni alimenti e la provenienza e come sia percepita nel consumatore l'informazione relativa alla provenienza del prodotto e quando la sua omissione vada considerata ingannevole;
   apprezzata altresì la modifica apportata al quadro sanzionatorio vigente per i casi di violazione dell'obbligo di indicazione dell'origine del prodotto, che individua sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità della violazione e determina, rispetto alla normativa vigente, un innalzamento del minimo e del massimo della pena pecuniaria comminabile;
   ritenuto che il complesso di tali interventi, atti a configurare un sistema di etichettatura corretto e trasparente a tutela del Made in Italy, sia fondamentale per valorizzare la produzione nazionale, consentire scelte di acquisto consapevoli ai consumatori e tutelare la salute dei cittadini, del territorio, dell'economia e dell'occupazione,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 2

DL 135/2018: Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione (C. 1550 Governo, approvato dal Senato).

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE PRESENTATA DAL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO

  La XIII Commissione Agricoltura,
   esaminato il disegno di legge C. 1550, di conversione in legge del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione, come modificato nel corso dell'esame presso il Senato;
   considerato che nel corso dell'esame presso le Commissioni riunite del Senato della Repubblica era stato approvato un numero rilevantissimo di emendamenti, per la maggior parte successivamente valutati inammissibili dalla Presidenza del Senato;
   rilevato che, indipendentemente dal merito degli stessi, l'inserimento di così tante disposizioni estranee al contenuto del provvedimento lo aveva reso sostanzialmente incostituzionale ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione;
   considerato altresì che nel febbraio del 2012 la Corte costituzionale aveva ricordato che nelle leggi di conversione non possono essere inserite norme estranee alla materia e alle finalità dei decreti-legge, perché c’è un nesso molto stretto tra il contenuto del decreto e la legge che ne dispone la conversione e che la facoltà emendativa non può alterarne l'omogeneità di fondo, in quanto è a quel testo che il Governo ha attribuito i caratteri di necessità e di urgenza;
   rilevato che, fortunatamente, con la dichiarazione di inammissibilità sono stati eliminati microinterventi che avevano profili localistici, elettoralistici e norme ad personam;
   ritenuto che queste misure, votate nelle Commissioni ma fortunatamente mai approdate in Aula, rendono nuovamente evidente la pessima e opaca qualità della produzione legislativa della maggioranza e del Governo e lo scarso rispetto per il Parlamento, già mostrati in occasione dell'esame del disegno di legge di bilancio;
   preso atto che il decreto-legge si interessa limitatamente del comparto agricolo e delle sue esigenze di semplificazione e alleggerimento degli oneri burocratici per le imprese agricole;
   preso atto, infatti, che, a dispetto delle tante declamate intenzioni del Governo di inserire numerose norme a favore del comparto, il testo trasmesso dal Senato contiene pochissimi interventi rilevanti per il settore;
   rilevato che, in particolare, si inserisce una disposizione che modifica la legge n. 4 del 2011 in materia di etichettatura obbligatoria dell'indicazione e di origine;
   considerato che si è detto al riguardo che con tale disposizione è stata introdotta l'obbligatorietà dell'indicazione del Made in Italy;
   rilevato che più onestamente la norma si limita ad apportare singole modifiche ad una disposizione già in vigore dal 2011 che dispone l'obbligatorietà dell'indicazione di origine, mai attuata, fino a Pag. 213quando il Governo precedente, attraverso una negoziazione seria e responsabile con l'Europa, ha attuato tale norma con l'emanazione dei decreti sull'origine del latte, del riso, della pasta e del pomodoro;
   considerato che l'indicazione obbligatoria per tutti i prodotti richiede una preventiva notifica alla Commissione europea, che fino ad oggi si è sempre mostrata contraria all'indicazione per tutti i prodotti, stante la normativa europea vigente in materia;
   rilevato che la tutela del Made in Italy è un obiettivo prioritario che va perseguito con tutti i mezzi;
   ritenuto che occorre però evitare informazioni non corrette dicendo che con la norma è stata vinta la battaglia del Made in Italy;
   considerato che, pur apprezzando le finalità dell'intervento, la disposizione rappresenta solo il primo passo verso una piena valorizzazione del Made in Italy, in quanto la norma affida ad una procedura lunga e farraginosa il compito di definire i casi in cui l'indicazione del luogo di origine è obbligatoria;
   considerato altresì che le disposizioni contenute all'articolo 3, commi da 1-bis a 1-quater e da 1-novies a 1-duodecies, eliminando per i produttori ed i confezionatori di burro e per i produttori di sfarinati e di paste alimentari l'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico dall'ordinamento, incideranno negativamente sull'esigenza di tracciabilità delle materie prime di base utilizzate a discapito della tanto declamata tutela del Made in Italy;
   ritenuto che il settore agricolo necessita di interventi urgenti di semplificazione e di accelerazione dei procedimenti amministrativi nelle materie dell'agricoltura, come quelli relativi alla trasformazione e conservazione dei prodotti ottenuti dallo svolgimento dell'attività agricola; quelli relativi agli adempimenti a carico dei datori di lavoro; quelli relativi alla disciplina della riproduzione animale e quelli relativi alle agevolazioni in materia di acquisto dei terreni agricoli e che tali interventi non sono stati inseriti nel testo in esame;
   considerato che, nonostante gli impegni annunciati dal Governo in merito all'adozione di misure urgenti per contrastare il dilagare della Xylella fastidiosa, il decreto-legge in esame non prevede azioni a sostegno degli agricoltori e delle aziende agricole interessate necessari per consentire reimpianti, innesti e la programmazione delle attività dei frantoi;
   rilevato che mancano misure per sostenere le imprese agricole ubicate nei territori della regione Puglia che hanno subito danni dalle gelate eccezionali dal 26 febbraio al 1o marzo 2018 prive di polizze assicurative agevolate;
   ritenuto che l'articolo 3 , comma 1- duodecies interviene con una norma di carattere marginale sulla platea dei destinatari del Programma nazionale triennale della pesca;
   considerato infine che non sono stati a riguardo previsti interventi urgenti in grado di tutelare compiutamente gli operatori del settore della pesca ed acquacoltura,
  esprime

PARERE CONTRARIO.