CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 31 gennaio 2019
135.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-01348 Soverini: Modalità di presentazione della domanda di pensione ai superstiti per gli studenti iscritti a università estere.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Sul tema della semplificazione delle modalità di presentazione della domanda di pensione ai superstiti da parte degli studenti iscritti ad Università estere, rappresento quanto segue.
  Gli onorevoli interroganti rilevano la necessità di un intervento finalizzato ad attribuire agli studenti superstiti iscritti ad Università estere, così come avviene per quelli iscritti ad Università italiane, la possibilità di autocertificare, ai sensi dell'articolo 46, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, lo status di studente, evitando loro costi ingenti e aggravi burocratici.
  In merito, come ricordato anche dagli onorevoli interroganti, l'Inps, con il messaggio n. 2866 del 17 luglio 2018, ha fornito chiarimenti riguardo la documentazione necessaria da allegare alla domanda per il riconoscimento della prestazione previdenziale in riferimento.
  In particolare, l'istituto ha specificato che, nell'ipotesi di superstiti che frequentano corsi di livello universitario all'estero, è richiesta la presentazione di: a) certificato di iscrizione, con relativa traduzione asseverata, ai sensi dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000; b) dichiarazione attestante il valore in Italia del percorso di studio frequentato, che, per i Paesi che hanno aderito alla Convenzione di Lisbona del 1997 sul reciproco riconoscimento dei titoli, può essere ottenuta presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
  In linea con quanto rappresentato dall'Inps nel predetto messaggio, va evidenziato che, nella fattispecie in esame, rileva quanto disposto dall'articolo 3, comma 4, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, secondo il quale «gli stati, le qualità personali e i fatti, sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale».
  Peraltro, segnalo che, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 189 del 2009 («Regolamento concernente il riconoscimento dei titoli di studio accademici»), le valutazioni concernenti il riconoscimento «dei titoli di studio e dei relativi curricula studiorum ai fini previdenziali» sono di competenza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
  A tal proposito, il MIUR ha evidenziato che il decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 non consente l'autocertificazione per i documenti esteri da far valere in Italia laddove quanto dichiarato non possa essere soggetto a controllo a campione come espressamente previsto dallo stesso decreto del Presidente della Repubblica.
  Va, infatti, rammentato che l'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 prevede che le autocertificazioni siano assoggettate, dall'Amministrazione che le riceve, a controllo a campione.
  Gli atenei o istituzioni di formazione esteri non sono tenuti a fornire informazioni Pag. 171alle pubbliche amministrazioni italiane sulla veridicità di quanto autodichiarato.
  In assenza di controlli (del tipo effettuato con riferimento alle autocertificazioni su fatti, atti e status convalidabili dalle P.A. italiane), resterebbe del tutto preclusa la possibilità di accertare la veridicità delle dichiarazioni ed il soggetto pubblico procedente resterebbe esposto al rischio di danno erariale, laddove vengano erogati benefici economici.
  Ne deriva che il richiedente è soggetto all'obbligo di presentare documenti e certificazioni in copia conforme, legalizzati (laddove non sia prevista esenzione in virtù di accordi multi o bilaterali) e tradotti da traduttori giurati (con firma anch'essa legalizzata se assente l'esenzione) o da persone competenti in Italia o all'estero.
  La diversità di trattamento fra studenti iscritti alle Università italiane, che possono ricorrere all'autocertificazione, e studenti iscritti alle Università estere, che sono viceversa tenuti a produrre la documentazione specificata, rinviene quindi la sua ragion d'essere nell'esigenza di tutela della P.A. e del suo patrimonio e, al contempo, nei limiti invalicabili del suo operato, inevitabilmente delimitato dai confini nazionali.

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ALLEGATO 2

5-01349 Zangrillo: Effettivo riconoscimento a tutti gli aventi diritto del beneficio di cui all'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Come ricorda l'onorevole interrogante, assai spesso accade che vi siano degli ostacoli nel riconoscimento di determinati diritti soggettivi, necessari per avere accesso anche alle prestazioni sociali, assistenziali e previdenziali.
  Voglio, però, evidenziare che, nella maggior parte dei casi, i problemi applicativi trovano la loro origine in quadri normativi disomogenei, frammentari e contraddittori.
  In questa prospettiva voglio ricordare che è interesse di questo Governo, così come confermato più volte dal Ministro Di Maio, giungere all'elaborazione di un Testo Unico in materia di lavoro, quale insostituibile strumento di chiarezza, per cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni, necessario per trovare risposte certe ai vari problemi applicativi che possono derivare da normative nebulose e confusionarie.
  Prescindendo dal problema riguardante il pensionato citato dall'Onorevole interrogante, rispetto al quale esprimo la mia disponibilità a ricevere ulteriori elementi, necessari per verificare se vi sia stata o meno un effettivo disconoscimento di un diritto soggettivo, preme in questa sede evidenziare che è proprio per evitare situazioni del tipo di quella che è stata prospettata che abbiamo ritenuto di dover procedere, con lo strumento della decretazione d'urgenza, all'introduzione delle Riforme chiave di questo Governo.
  Abbiamo, infatti, ravvisato la straordinaria necessità e urgenza di dare delle risposte immediate ai cittadini, dando attuazione a importantissimi interventi in materia pensionistica finalizzati, non solo all'introduzione di ulteriori modalità di pensionamento anticipato, negate dalla legge Fornero, ma anche e soprattutto necessari strumenti di integrazione salariale per le fasce più deboli di pensionati, che stentano ad arrivare alla fine del mese.
  Analogamente al reddito di cittadinanza, da intendersi quale misura di politica attiva del lavoro e non già di mero assistenzialismo come troppo spesso si sente dire, la «Pensione di cittadinanza» assolverà ad una funzione fondamentale, vale a dire quella di sostenere le fasce più deboli di pensionati, che assai spesso vivono purtroppo in situazioni di vero e proprio disagio sociale.
  La tutela dei pensionati è stata da sempre al centro delle varie campagne elettorali, ma mai nessun Governo è riuscito in soli 8 mesi dal proprio insediamento a dare delle risposte chiare e nette ai propri cittadini, come invece si sta attuando con i provvedimenti presentati dall'attuale Governo.
  Abbiamo ricevuto un mandato chiaro dal nostro elettorato: porre rimedio a tutti gli squilibri provocati, in ambito previdenziale, dalla legge Fornero.
  È stata, quindi, agevolata l'uscita dal mercato del lavoro per tutte quelle categorie di lavoratori fino a questo momento escluse, ed attraverso la Pensione di cittadinanza verrà fornito un concreto sostegno economico per coloro che ricevono un assegno pensionistico di importo inferiore a 780 euro mensili.
  Infine vorrei rasserenare l'onorevole interrogante rappresentando il fatto che il decreto-legge in materia di reddito e pensione di cittadinanza prevede, al fine di consentire ai beneficiari di presentare la domanda per avere accesso ai benefici riconosciuti dalla legge, l'assistenza da parte dei CAF in convenzione con l'INPS.

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ALLEGATO 3

5-01350 Lacarra: Situazione dei lavoratori dell'azienda ex Om Carrelli (Bari).

TESTO DELLA RISPOSTA

  In merito all'interrogazione dell'onorevole Lacarra, relativa al caso della ex On. Carrelli (Bari), rappresento quanto segue.
  La vicenda dei lavoratori, coinvolti nella procedura di liquidazione della succitata azienda – adibita all'assistenza e manutenzione di carrelli elevatori – rappresenta uno dei numerosi casi di crisi aziendale sui quali questo Governo ha riposto, e ripone, la massima attenzione.
  La società ha, purtroppo, avviato una procedura di licenziamento collettivo nei confronti di complessivi 184 lavoratori di cui 181 in servizio presso la sede di Modugno e 3 presso la sede di Torino.
  Durante la fase amministrativa della menzionata procedura di licenziamento collettivo, il cui esame congiunto non si è ancora definito in sede istituzionale, le Parti hanno verificato la possibilità di richiedere l'accesso alla cassa integrazione in deroga relativamente alla sede di Modugno (Bari).
  A tal fine evidenzio che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha già rappresentato alle Parti che il trattamento di CIG in deroga è concedibile dalla Regione Puglia autonomamente e senza alcuna necessità di autorizzazione da parte del Dicastero.
  La specifica competenza regionale, peraltro, è già stata acclarata nel corso di un incontro svoltosi lo scorso 21 dicembre 2018, presso la sede del Ministero del lavoro, al quale avevano preso parte anche i rappresentanti della regione Puglia.
  Durante la menzionata riunione i competenti uffici ministeriali hanno, dunque, chiarito che la competenza, in ordine alla concessione della CIG in deroga, è di esclusiva pertinenza della Regione Puglia, unico soggetto legittimato a valutare la sussistenza dei presupposti necessari all'emanazione del relativo decreto di concessione.
  In ogni caso, tengo a sottolineare che l'impegno del Governo è costante nel fronteggiare le conseguenze negative derivanti dalle innumerevoli crisi aziendali che stanno segnando il nostro tessuto produttivo.
  Le vite dei lavoratori e delle loro famiglie rappresentano una preoccupazione costante di questo Governo che si sta adoperando al fine di assicurare la più ampia salvaguardia dei livelli occupazionali.

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ALLEGATO 4

5-01351 Rizzetto: Situazione dei lavoratori della sede di Crotone della società Abramo Customer Care S.p.a.

TESTO DELLA RISPOSTA

  In ordine alla questione oggetto di trattazione, non è preliminarmente possibile condividere le conclusioni alle quali giunge l'onorevole interrogante secondo cui le misure adottate da questo Governo con il decreto dignità si sostanzierebbero in uno svantaggio per i lavoratori, che vedrebbero così frustrata la loro aspettativa di una stabilizzazione del rapporto di lavoro.
  Questo Governo ha ritenuto che nell'attuale scenario socio-economico vi fosse assoluta necessità ed urgenza di emanare alcune misure intese a dare una risposta quanto più possibile immediata ad alcune criticità che affliggono il mondo del lavoro, con l'intento di contrastare il dilagare del precariato e la delocalizzazione delle aziende, incrementando conseguentemente le tutele di quella categoria di lavoratori che è maggiormente esposta a questa condizione, ovvero quella dei giovani.
  Lo sforzo di contrastare il fenomeno del precariato ha una valenza non soltanto economica, ma soprattutto sociale. Infatti, siamo tutti consapevoli del fatto che un giovane con un lavoro precario non potrà mai progettare un futuro.
  La mancanza di prospettiva di crescita dell'individuo costituisce un blocco anche per l'evoluzione della nostra società. Con un lavoro precario non si può costruire una famiglia e la società non cresce. Ecco perché abbiamo ritenuto urgente operare un primo, immediato intervento in questa direzione, restituendo dignità ai lavoratori attraverso specifiche restrizioni: previsione della durata massima del contratto a tempo determinato fissata in 24 mesi, previsione della causalità, indicata dalla legge medesima, in caso di contratto a tempo determinato superiore a 12 mesi, riduzione delle proroghe del contratto a tempo determinato.
  Inoltre, contrariamente a quanto riportato nel testo dell'interrogazione, in sede di conversione del decreto dignità, al fine di favorire l'occupazione giovanile stabile, è stato previsto a favore dei datori di lavoro privati l'esonero dal versamento del 50 per cento dei contributi previdenziali, per le assunzioni di lavoratori under 35, per gli anni 2019 e 2020, nel limite massimo di 3 mila euro su base annua.
  Si stima che le nuove regole avranno l'effetto di reindirizzare la domanda di lavoro verso il contratto a tempo indeterminato e siamo fiduciosi al riguardo. In linea generale l'impatto atteso è quello di una riduzione del numero dei contratti a tempo determinato – stante i vincoli normativi introdotti e il suo maggiore costo – e di un corrispondente aumento del numero dei contratti a tempo indeterminato.
  Tengo a sottolineare, con l'occasione, che il Governo è inoltre impegnato sul fronte delle politiche attive anche attraverso la riforma dei Centri per l'impiego, punto cardine su cui poggia l'introduzione del Reddito di cittadinanza.
  Infine, con riferimento alla delicata situazione dei lavoratori della Abramo Customer Care di Crotone, si rappresenta che ad oggi non risulta pervenuta alcuna comunicazione né richiesta di incontro.Pag. 175
  La questione necessita di approfondimento e sarà oggetto di esame con l'eventuale convocazione di un tavolo tecnico.
  L'auspicio è che si giunga ad una positiva soluzione della vicenda.
  Per l'attenzione che questo Governo riserva a tutte le vicende di questo tipo, indistintamente, benché, come precisato, non risulti ad oggi pervenuta alcuna comunicazione, posso rassicurare comunque circa il fatto che la segnalazione che proviene dall'onorevole interrogante vale sin da ora quale alert per un'eventuale futura azione dell'Esecutivo.

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ALLEGATO 5

5-01352 Murelli: Condizione contrattuale degli assistenti ad personam di cui all'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

TESTO DELLA RISPOSTA

  La figura dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione, il cosiddetto assistente ad personam, in acronimo Adp, è prevista dall'articolo 13 comma 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104 e deve essere richiesta dal Dirigente Scolastico all'ente locale.
  Gli enti, locali o con essi convenzionati, sono tenuti a fornire gli assistenti per l'autonomia agli alunni non autosufficienti o parzialmente non autosufficienti e gli assistenti per la comunicazione agli alunni con grave difficoltà di comunicazione dovuta a qualsiasi causa.
  Il decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 66, emanato in attuazione della legge 13 luglio 2015 n. 107, all'articolo 3 comma 4 si prevede che, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, siano individuati i criteri per una progressiva uniformità su tutto il territorio nazionale della definizione dei profili professionali del personale destinato all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale, anche attraverso la previsione di specifici percorsi formativi in coerenza con le mansioni dei collaboratori scolastici.
  L'articolo 139 comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, attribuiva le competenze per l'assegnazione dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione personale alle province per gli studenti con disabilità della scuola secondaria di secondo grado.
  La legge 7 aprile 2014 n. 56, ha abolito le competenze delle province riguardanti anche l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione e ha stabilito che le regioni dovranno approvare apposite norme per attribuire ai nuovi enti, quali città metropolitane, province o unioni di comuni, le competenze delle vecchie province.
  A decorrere dal primo gennaio 2016, con l'articolo 1 comma 947 della legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità 2016), si attribuisce alle regioni il compito di garantire gli assistenti educativi e della comunicazione, che prima della loro soppressione erano di competenza delle province, a meno che le regioni stesse non abbiano già deliberato le nuove competenze alle città metropolitane o ad altri enti.
  Questo il quadro normativo riferito al reclutamento.
  Evidenziano gli interroganti che gli Adp non si vedrebbero assicurata la retribuzione durante i periodi di chiusura scolastica ed in caso di assenza dello studente disabile e chiedono pertanto di valutare l'ipotesi di una contrattazione collettiva nazionale che tuteli il lavoratore sotto il profilo retributivo per l'intero anno solare.
  In proposito si evidenzia che il contratto collettivo rappresenta lo strumento con cui le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro, in forza del potere di autoregolamentazione loro riconosciuto, definiscono in modo uniforme, in un determinato settore di attività, la disciplina dei rapporti di lavoro per gli aspetti non coperti dalla legislazione primaria.
  Spetta quindi ai soggetti contraenti, ovvero alle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro decidere i contenuti dei contratti collettivi e la loro relativa interpretazione.Pag. 177
  Tuttavia, in relazione alla mancata retribuzione durante i periodi di sospensione della prestazione lavorativa, è utile evidenziare che, in applicazione del principio di non discriminazione, durante l'esecuzione del rapporto, il lavoratore a tempo parziale non deve ricevere un trattamento meno favorevole rispetto al lavoratore a tempo pieno comparabile, intendendosi per tale quello inquadrato nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dai contratti collettivi, a mente dell'articolo 7 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
  Ciò comporta che il lavoratore benefici dei medesimi diritti di un lavoratore a tempo pieno comparabile per l'importo della retribuzione oraria e che riceva un trattamento economico riproporzionato in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa, in particolare per quanto riguarda l'importo della retribuzione globale e delle singole componenti di essa, l'importo della retribuzione feriale, l'importo dei trattamenti economici per malattia, infortunio sul lavoro, malattia professionale e maternità.
  Questo fin qui tracciato è il quadro generale di riferimento; ciò nonostante si attenzionerà la materia in vista di possibili iniziative volte garantire un trattamento più equo degli Adp, tenuto conto del loro rilevante valore sociale e dell'importante ruolo svolto nell'integrazione scolastica delle persone non autosufficienti.

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ALLEGATO 6

DL 135/2018: Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione (C. 1550 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

   La XI Commissione,
   esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge n. 1550, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 135 del 2018, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione, approvato in prima lettura dal Senato;
   preso atto delle modifiche introdotte dall'altro ramo del Parlamento;
   apprezzata l'abolizione, all'articolo 3, comma 1, dell'obbligo della modalità telematica per la tenuta del Libro unico del lavoro, ritenuta non utile alle attività istituzionali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell'Ispettorato nazionale del lavoro;
   condivisa la previsione, al comma 1-undecies del medesimo articolo 3, dell'acquisizione d'ufficio dal fascicolo aziendale, da parte dell'INPS, dei dati della denuncia aziendale, che, sulla base dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 375 del 1993, i datori di lavoro agricolo sono tenuti a presentare all'INPS e all'INAIL ai fini dell'accertamento dei contributi previdenziali dovuti per gli operai agricoli occupati e della gestione dell'anagrafe delle aziende agricole;
   considerato il divieto per le imprese dello spettacolo e per i pubblici esercizi, introdotto dall'articolo 3-quinquies, di far agire nei locali di proprietà o di cui abbiano un diritto personale di godimento i lavoratori autonomi dello spettacolo, compresi quelli con rapporti di collaborazione, nel caso in cui non siano in possesso del certificato di agibilità;
   apprezzato che l'articolo 10, al comma 1, prevede che, in deroga alla procedura ordinaria, siano dichiarati vincitori i candidati ammessi al corso di formazione dirigenziale e tirocinio del corso-concorso bandito nel 2017 per il reclutamento di dirigenti scolastici e assunti secondo l'ordine di graduatoria di ammissione al corso medesimo, rendendo in tal modo possibili le immissioni in ruolo a decorrere dall'anno scolastico 2019/2020;
   preso atto che l'articolo 11 reca il medesimo contenuto dell'articolo 3 del disegno di legge n. 1433, recante interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo, approvato dal Senato e attualmente in discussione alla Camera, in materia di determinazione del trattamento economico accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche;
   condivise le misure in favore degli orfani delle vittime della tragedia di Rigopiano, introdotte dall'articolo 11-septies, in base alle quali è attribuita la loro quota di riserva di cui all'articolo 7, comma 2, della legge n. 68 del 1999, che disciplina le modalità delle assunzioni obbligatorie cui sono tenuti i datori di lavoro pubblici ed è riconosciuta la condizione di orfano quale titolo di preferenza nella valutazione dei requisiti richiesti per le assunzioni nelle amministrazioni dello Stato e negli enti pubblici non attuate tramite concorso,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 7

DL 135/2018: Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione (C. 1550 Governo, approvato dal Senato).

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEI DEPUTATI SERRACCHIANI, CARLA CANTONE, GRIBAUDO, LACARRA, LEPRI, MURA, VISCOMI E ZAN.

   La XI Commissione,
   esaminato il disegno di legge n. 1550, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione;
   premesso che:
   nel corso dell'esame presso le Commissioni riunite del Senato della Repubblica era stato approvato un numero rilevantissimo di emendamenti, per la maggior parte successivamente valutati inammissibili dalla Presidenza del Senato;
   indipendentemente dal merito degli stessi, l'inserimento di così tante disposizioni estranee al contenuto del provvedimento lo aveva reso sostanzialmente incostituzionale ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione;
   nel febbraio del 2012 la Corte costituzionale aveva ricordato che nelle leggi di conversione non possono essere inserite norme estranee alla materia e alle finalità dei decreti-legge, perché vi è un nesso molto stretto tra il contenuto del decreto e la legge che ne dispone la conversione, e che la facoltà emendativa non può alterarne l'omogeneità di fondo, in quanto è a quel testo che il Governo ha attribuito i caratteri di necessità e urgenza;
   fortunatamente, con la dichiarazione di inammissibilità sono stati eliminati micro-interventi che avevano profili localistici, elettoralistici e norme ad personam;
   nonostante il drastico ridimensionamento apportato nell'ultima fase di esame presso l'altro ramo del Parlamento, le evidenti carenze e forzature procedurali manifestatesi e denunciate nel corso dell'esame della legge di bilancio si perpetuano con il provvedimento in oggetto;
   in particolare, si segnalano due esempi di cattiva ed estemporanea produzione legislativa, non supportata dalla necessaria istruttoria e verifica parlamentare: il primo è quello rappresentato dalle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1-octies, che, novellando l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 84 del 2006, modifica un requisito per la nomina a responsabile tecnico per l'esercizio dell'attività professionale di tinto-lavanderia, riducendo da 450 a 250 ore complessive nell'arco di un anno la durata dei corsi di qualificazione tecnico professionale da svolgersi dall'interessato: un segnale preoccupante laddove si considerino i recenti dati sulla grave ripresa Pag. 180del numero degli incidenti e degli infortuni sul lavoro denunciati dall'INAIL nel suo ultimo rapporto; il secondo è l'intervento dettato dalle disposizioni di cui all'articolo 9-bis, inerente alcune semplificazioni in materia di personale del Servizio sanitario nazionale e di fatturazione elettronica per gli operatori sanitari, tenuto conto che le nuove disposizioni vanno a modificare alcune delle norme contenute nella ultima legge di bilancio, entrata in vigore da meno di un mese,

  esprime

PARERE CONTRARIO.