CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 30 gennaio 2019
134.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
ALLEGATO

ALLEGATO

Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie. C. 491 Massimo Enrico Baroni.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

  Al comma 3, sostituire le parole: una somma da 30.000 a 150.000 euro con le seguenti: una somma da 5.000 a 50.000 euro.
6. 1. (Nuova formulazione). Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Tiramani, Ziello.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Nel caso in cui l'impresa produttrice fornisca comunicazioni incomplete relativamente alle comunicazioni di cui agli articoli 3 e 4, le stesse devono essere integrate entro il termine di novanta giorni. Nel caso in cui l'integrazione non venga effettuata nel termine stabilito si applica la sanzione prevista dal comma 3.

  Conseguentemente, al comma 4, sopprimere le parole: o incomplete.
6. 2. Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Tiramani, Ziello.

  Al comma 4, sostituire le parole: una somma da 20.000 a 200.000 euro con le seguenti: una somma da 5.000 a 100.000 euro.
6. 3. (Nuova formulazione). Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Tiramani, Ziello.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 4, aggiungere il seguente: 4-bis. All'impresa produttrice con fatturato annuo inferiore a un milione di euro le sanzioni di cui ai commi 2, 3 e 4 si applicano in misura pari alla metà degli importi definiti dai predetti commi, purché tale impresa non sia collegata o controllata o vincolata da rapporti di fornitura o subfornitura con altre imprese produttrici;
   b) al comma 6, dopo le parole: della presente legge aggiungere le seguenti:, avvalendosi del Comando Carabinieri per la tutela della salute, ;
   c) aggiungere, in fine, i seguenti commi: 8. Per l'accertamento, la contestazione e l'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

  9. Gli introiti derivanti dall'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della salute ed essere destinati, in misura pari alla metà, al conseguimento delle finalità della presente legge.
6. 6. Il Relatore

  Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Ministero della salute Pag. 139provvede a pubblicare, in formato Open Data, gli atti di irrogazione delle sanzioni sulla prima pagina del proprio sito istituzionale, per un periodo non inferiore a novanta giorni, con l'indicazione dei nomi delle imprese produttrici che non abbiano trasmesso le comunicazioni dovute ovvero che abbiano fornito notizie false nelle comunicazioni.
6. 5. (Nuova formulazione). Sapia, Sarli, Sportiello, Trizzino, Troiano, Leda Volpi, Massimo Enrico Baroni, Bologna, D'Arrando, Lapia, Lorefice, Mammì, Menga, Nappi, Nesci.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. In conformità alle disposizioni di cui alla legge 30 novembre 2017, n. 179, è consentita la segnalazione al Ministero della salute delle condotte poste in essere in violazione della presente legge. Con il decreto di cui all'articolo 5, comma 7, sono disciplinate le modalità per l'attuazione del presente comma.
6. 7. (ex 5. 14). (Nuova formulazione). Businarolo, Sapia, Sarli, Sportiello, Trizzino, Troiano, Leda Volpi, Massimo Enrico Baroni, Bologna, D'Arrando, Lapia, Lorefice, Mammì, Menga, Nappi, Nesci.