CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 30 gennaio 2019
134.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-01328 Moretto: Sugli incentivi agli impianti con fluidi geotermici a media ed alta entalpia.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Rispondo al question time in discussione, relativo all'incentivazione della produzione elettrica da impianti geotermici a media e alta entalpia, con totale reiniezione dei fluidi nelle stesse formazioni di provenienza e comunque con emissioni nulle, rappresentando quanto segue.
  Con il cosiddetto decreto ministeriale FER2 il Governo intende valorizzare le tecnologie innovative e a basso impatto ambientale, che possono dare un concreto contributo nei prossimi tre anni agli obiettivi di decarbonizzazione del settore elettrico.
  La geotermia innovativa a emissioni nulle rientra potenzialmente tra queste tecnologie, tuttavia occorre riflettere sugli esiti dei precedenti decreti di incentivazione, che mettono in luce una significativa difficoltà di autorizzazione di questi impianti e dunque pongono qualche dubbio sul reale contributo atteso.
  Si ricorda che gli incentivi per gli impianti geotermici a media e alta entalpia sono stati contenuti in due precedenti decreti di incentivazione, e precisamente il decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012 e il successivo decreto 23 giugno 2016.
  Il decreto del 2012 riconosceva per 25 anni una tariffa omnicomprensiva di valore compreso tra 137 e 200 euro/MWh, al variare della temperatura del fluido geotermico nell'intervallo tra 151 oC e 235 oC. Tale decreto ammetteva questi impianti agli incentivi direttamente, vale a dire senza partecipazione a procedura di asta o previa iscrizione a registri. Tuttavia, nonostante queste regole di accesso particolarmente vantaggiose, nessun impianto è stato incentivato, sostanzialmente perché nessun impianto è stato autorizzato per tempo. Si ricorda che gli impianti in questione, realizzati nell'ambito delle procedure ordinarie, sono autorizzati da Regioni o Province, e solo quando rientranti tra quelli cosiddetti pilota, vengono autorizzati dal Ministero dello sviluppo economico (DGS-UNMIG) di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e di intesa con la Regione interessata.
  Il successivo decreto 23 giugno 2016 ha mantenuto, per gli impianti in questione, lo stesso livello di incentivazione, prevedendo però la previa iscrizione a un registro, con una potenza complessiva incentivabile pari a 30 MW. Per venire incontro alle richieste degli investitori, che segnalavano i tempi lunghi necessari per le autorizzazioni, il decreto concedeva la possibilità di iscrizione al registro semplicemente previo ottenimento del riconoscimento (da parte del Ministero dello sviluppo economico se impianti pilota, da parte della Regione per gli altri) del carattere nazionale o locale delle risorse geotermiche rinvenute, riconoscimento ben antecedente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione alla costruzione, pure richieste per tutte le altre fonti. Sono stati iscritti a registro, in posizione utile per il successivo accesso agli incentivi, sette impianti, che hanno saturato tutta la potenza incentivabile. Altri quattro impianti, per una potenza totale di 19,3 MW, non sono stati ammessi appunto per la saturazione della potenza incentivabile.
  Poiché gli operatori interessati hanno segnalato difficoltà e rallentamenti delle procedure di autorizzazione alla costruzione Pag. 115degli impianti, sollecitando una proroga del termine di entrata in esercizio, il Governo ha valutato favorevolmente la norma di proroga di 24 mesi, contenuta nell'articolo 3, comma 1-ter, del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito in legge 21 settembre 2018, n. 108.
  Nonostante le domande siano state presentate ormai da vari anni, ad oggi nessun impianto risulta avere ottenuto l'autorizzazione e le criticità, anche relative a giudizi negativi di compatibilità ambientale, permangono. Oltre all'analisi del tema degli incentivi, al fine di evitare che gli stessi risultino inefficaci, sarebbe auspicabile aprire altresì una riflessione con le Regioni interessate e con gli operatori volta ad individuare gli ostacoli ed a migliorare la proposta progettuale e l'inserimento nel territorio.

Pag. 116

ALLEGATO 2

5-01329 Orrico: Sul funzionamento dello sportello Sprint della Regione Calabria.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con riferimento all'atto in discussione, in via preliminare occorre precisare che, alla luce del quadro normativo vigente, gli sportelli regionali per l'internazionalizzazione del sistema delle imprese (SPRINT) ricadono nella sfera di competenza della Regione.
  In particolare l'articolo 24 del decreto legislativo n. 143 del 1998, ha istituito presso il CIPE una Commissione permanente per il coordinamento e l'indirizzo strategico della politica commerciale con l'estero, alla quale è stato affidato il compito di promuovere la «costituzione e la diffusione territoriale di sportelli unici per le imprese e gli operatori ai fini della fruizione dei servizi e delle agevolazioni previste in materia di internazionalizzazione dalla legge».
  La delibera del CIPE 4 agosto 2000, n. 91, ha successivamente fissato la collocazione dei suddetti sportelli a livello regionale e ha indicato gli enti e gli organismi, pubblici e privati, che partecipano alla loro attività (ICE, Simest, Sace, le associazioni di categoria, il sistema camerale e, più in generale, tutti i soggetti che, a livello locale, operano – nel campo dell'internazionalizzazione – a sostegno del sistema produttivo regionale).
  Al riguardo, è opportuno rilevare tuttavia che tali sportelli – di fatto strutture prive di personalità giuridica – forniscono alle PMI (tramite il personale di ICE. Simest, Sace e delle Camere di Commercio) una serie di servizi di assistenza sulle modalità di accesso e di utilizzo degli strumenti promozionali, finanziari e assicurativi disponibili, nonché di assistenza legale, fiscale e amministrativa in materia di commercio estero e di supporto nella selezione dei mercati esteri, nella scelta di partner in progetti di investimento.
  Nello specifico, relativamente allo sportello regionale per l'internazionalizzazione della Regione Calabria, si evidenzia che la Deliberazione della Giunta Regionale n. 521 del 12 agosto 2010 ha previsto che il suddetto sportello costituisca lo strumento attraverso il quale la Regione Calabria – Assessorato all'internazionalizzazione, intende affiancare le imprese operanti sul territorio regionale che desiderano affacciarsi o consolidare la propria posizione sul mercato internazionale.
  Lo SPRINT della Calabria, così come ideato, dunque, dovrebbe operare in stretta sinergia con il sistema camerale italiano ed estero e con il sistema della ricerca e dell'innovazione rappresentato dalle Università calabresi e dai Poli di Innovazione regionali con i quali poter realizzare attività congiunte nell'ambito degli interventi annuali previsti in favore delle imprese.
  Riguardo ai finanziamenti degli SPRINT evidenzio che il Ministero dello sviluppo economico per diversi anni ha finanziato gli stessi nell'ambito degli Accordi di Programma con le Regioni, i quali prevedevano un appostamento di fondi per le spese relative alla promozione dello sportello nel territorio (seminari, conferenze, materiale divulgativo, etc.) e alla formazione del personale che operava al suo interno (front office). Mentre le spese inerenti al funzionamento risultano a carico delle singole Regioni.
  Nel 2011, la soppressione dell'ICE ha determinato, a partire dal secondo semestre Pag. 117dell'anno, la completa interruzione da parte del Ministero dello sviluppo economico del cofinanziamento dei programmi promozionali condivisi con le Regioni e, pertanto, anche il finanziamento dell'attività degli SPRINT.
  Ne consegue, dunque, che dal 2011 il finanziamento delle attività dello SPRINT Calabria è interamente a carico della Regione che, a quanto risulta al Ministero, ha utilizzato a tal fine specifiche risorse del FESR nell'ambito del Programma Operativo Regionale 2007-2013 e, attualmente, della programmazione dei Fondi Comunitari 2014-2020.
  In conclusione, la gestione delle attività dello SPRINT Calabria ricade interamente nella sfera di responsabilità della Regione, la quale nomina il Dirigente responsabile, dispone le assegnazioni del personale di staff, regola gli aspetti gestionali e le relative spese.
  Tuttavia, il Ministero dello sviluppo economico valuterà le possibili azioni da intraprendere per creare una sinergia con le Regioni, con l'obiettivo di migliorare l'efficienza e l'efficacia delle politiche e degli strumenti dell'azione pubblica a sostegno dei processi dell'internazionalizzazione delle PMI del nostro territorio.

Pag. 118

ALLEGATO 3

5-01330 Squeri: Sulle iniziative in favore del settore idroelettrico.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Rispondo al question time in discussione in merito all'incremento delle potenzialità del settore idroelettrico – e dei relativi stoccaggi – in relazione agli obiettivi del Piano energia clima 2030.
  Premetto, innanzitutto, che il Piano inviato alla CE sarà oggetto di approfondimento a seguito della consultazione pubblica, in programma a breve, e del dialogo istituzionale con il Parlamento, oltre che delle raccomandazioni della stessa CE, attese entro il prossimo giugno.
  Nello specifico, in merito all'uso dei sistemi di stoccaggio idroelettrico, la proposta di piano evidenzia che la forte penetrazione delle rinnovabili richiederà prima di tutto un incremento dell'utilizzo degli impianti di pompaggio esistenti, ma anche nuovi impianti della stessa tipologia. In proposito, il Piano riconosce quanto gli impianti di pompaggio rappresentino un'importante risorsa ai fini dell'adeguatezza, oltre che della sicurezza e flessibilità del sistema, essendo in grado di fornire nelle ore di più alto carico la massima capacità disponibile, assicurata dal riempimento degli invasi a monte con pompaggio programmato nelle ore di basso carico.
  La proposta di Piano rimarca che già nel medio periodo (2023 circa) saranno necessari nuovi sistemi di accumulo per quasi 1000 MW in produzione, tra idroelettrico ed elettrochimico. Le stime preliminari per il 2030 riportate nel documento indicano – anche in funzione di contenimento dell’overgeneration da rinnovabili intorno a 1 TWh – un fabbisogno pari a circa 6000 MW tra pompaggi ed elettrochimico a livello centralizzato, aggiuntivi agli accumuli distribuiti.
  Quanto, in particolare, all'apporto energetico da idroelettrico al 2030, si conferma che il piano prevede una crescita contenuta della potenza aggiuntiva: ciò è motivato, riguardo al grande idroelettrico, con la circostanza che si tratta di una risorsa in larga parte già sfruttata, alla quale, tuttavia, si attribuisce grande rilievo strategico per gli obiettivi 2030 e di più lungo periodo, rimarcando la necessità di preservare e incrementare la produzione. Per il piccolo idroelettrico il potenziale sfruttabile è stimato contenuto – nel caso di impianti che effettuano prelievi aggiuntivi dai corpi idrici – anche a causa degli impatti negativi rispetto agli obiettivi di qualità ambientale degli stessi corpi idrici.
  Tuttavia, il documento conferma l'importanza di semplificare i processi di repowering e revamping degli impianti esistenti e di promuoverne la realizzazione, proprio considerando la difficoltà di ampliare la potenza installata. Le previsioni di moderata crescita della produzione idroelettrica sono, dunque, il risultato di un impulso all'incremento di producibilità degli impianti, che dovrebbe compensare le riduzioni di producibilità conseguenti agli effetti congiunti della concorrenza degli altri usi delle acque e dei cambiamenti climatici.
  Tali orientamenti trovano corrispondenza e coerenza nella disposizione normativa approvata in Commissione nell'ambito della conversione del DL semplificazioni, in base alla quale le Regioni dovranno disciplinare le modalità e le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico, stabilendo, tra l'altro, i miglioramenti minimi da raggiungere in Pag. 119termini energetici, di potenza di generazione e di producibilità. Quanto rappresentato è stato previsto con riferimento agli obiettivi strategici nazionali in materia di sicurezza energetica e fonti energetiche rinnovabili, compresa la possibilità di dotare le infrastrutture di accumulo idrico per favorire l'integrazione delle stesse energie rinnovabili nel mercato dell'energia.

Pag. 120

ALLEGATO 4

5-01331 Saltamartini: Sul rilancio degli stabilimenti siderurgici di Battipaglia e Terni.

TESTO DELLA RISPOSTA

  La Treofan è una società che produce film di polipropilene, costituita nel 2004 e dalla sua costituzione ad oggi, come peraltro noto, è stata al centro di vari passaggi societari, sino alla cessione nell'ottobre 2018 alla società indiana Jindal.
  Seppur nota agli interroganti, preferisco sinteticamente illustrare gli eventi della vertenza in parola.
  Il primo incontro del tavolo istituzionale di confronto tra le parti si è svolto l'8 gennaio scorso, su richiesta del Ministro dello sviluppo economico e delle politiche sociali Luigi Di Maio, il quale – in data 26 dicembre 2018 – aveva fatto visita ai lavoratori della sede di Battipaglia della Treofan.
  Al tavolo istituzionale, i vertici della controllante Jindal Films Europe e di Treofan Europe si sono impegnati a valutare le linee di produzione industriale da svolgere nel sito campano e negli altri siti, per darne comunicazione al MISE nel corso di un successivo incontro, fissato per l'11 gennaio 2019.
  In tale data i rappresentanti aziendali avevano comunicato che non erano ancora in grado di fornire risposte sul piano industriale né per il sito di Terni né per il sito di Battipaglia.
  In data 25 gennaio è pervenuta, invece, la richiesta di attivazione della procedura di licenziamento collettivo complessivamente per 66 lavoratori, di cui 65 in forza presso lo stabilimento di Battipaglia, con conseguente chiusura di tale sito e, 1 lavoratore dell'ufficio di Milano.
  Il Ministero dello sviluppo economico ha manifestato immediatamente il proprio disappunto per tale decisione, nella misura in cui con essa sono state soverchiate le più elementari regole di confronto sindacale.
  Conseguentemente, il Ministero dello sviluppo economico ha dichiarato a più riprese la propria forte preoccupazione per la chiusura dello stabilimento di Battipaglia e per le prospettive del sito di Terni con i suoi occupati (che sono circa 145).
  Il Governo ha intrapreso immediatamente interlocuzioni a livello internazionale per portare, qualora ce ne fosse la necessità, la proprietà ad operare nell'ambito delle regole ed interpellando in ogni caso gli organi preposti al controllo delle operazioni societarie, al fine di fare chiarezza e poter acquisire garanzie di continuità nel lungo periodo per questa importante realtà dell'industria italiana e del suo patrimonio di maestranze qualificate.
  Contestualmente il 28 gennaio scorso si è svolto al MISE un incontro tra i vertici del Ministero e l'Ambasciatrice indiana in Italia per discutere della vicenda. L'Ambasciatrice, in tale occasione, ha informato che è stato già avviato un dialogo con la proprietà, Jindal Films Europe.
  Il Ministero dello sviluppo economico ha, infine, convocato un nuovo incontro del tavolo istituzionale di confronto tra le parti per il prossimo 4 febbraio.
  Sarà pertanto cura del Ministero dello sviluppo economico, qualora venga nuovamente richiesto, aggiornare tale nota sulla base degli sviluppi della vertenza, assicurando sin da ora che tale vicenda è all'attenzione del Ministero, al fine di individuare un percorso diverso e di predisporre le eventuali azioni per la tutela dei lavoratori coinvolti.

Pag. 121

ALLEGATO 5

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/2436 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa nonché per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/2424 recante modifica al regolamento sul marchio comunitario. Atto n. 55.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La X Commissione,
   esaminato, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, lo Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/2436 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa nonché per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/2424 recante modifica al regolamento sul marchio comunitario (Atto n. 55);
   ricordato che lo schema, in attuazione della delega conferita al Governo dall'articolo 3 della legge 25 ottobre 2017, n. 163, la legge di delegazione europea 2016-2017, apporta numerose modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, al fine di adeguare il codice medesimo alle disposizioni della direttiva (UE) 2015/2436 e del regolamento (UE) 2015/2424;
   preso atto del ciclo di audizioni svolte;
   valutate positivamente, in particolare, le seguenti disposizioni:
    l'articolo 1 che novella l'articolo 7 del codice della proprietà industriale disponendo l'abolizione del requisito della rappresentazione grafica della definizione dei marchi e la possibilità di inserimento di nuove tipologie di marchi;
    l'articolo 3 che apporta modifiche alla disciplina del marchio collettivo, contenuta nell'articolo 11 del Codice della proprietà industriale, nel senso di prevedere che qualsiasi soggetto i cui prodotti o servizi provengano dalla zona geografica in questione ha diritto sia a fare uso del marchio, sia di divenire membro dell'associazione di categoria titolare del marchio, purché soddisfi i requisiti previsti dal regolamento d'uso dello stesso;
    l'articolo 4 che introduce un nuovo articolo 11-bis nel Codice della proprietà industriale recante disciplina dei marchi di certificazione con la finalità di tutelare asset produttivi di consolidato valore strategico per le produzioni nazionali;
    l'articolo 6 che modifica ed integra l'articolo 14 comma 1, lettera b) del Codice della proprietà industriale stabilendo il divieto assoluto di registrazione dei marchi in conflitto con le denominazioni di origine (IGP e DOP) nonché la previsione di particolari motivi di esclusione in caso di conflitti con le menzioni tradizionali protette relative ai vini (MTV) e alle specialità tradizionali garantite (STG), con l'intento di limitare le pratiche commerciali scorrette e ingannevoli (c.d. Italian sounding);
    l'articolo 9 che integra la disciplina contenuta nell'articolo 20 del Codice della proprietà industriale sui diritti scaturenti dalla registrazione del marchio in capo al suo titolare, prevedendo al comma 1, lettera a), una protezione rafforzata ai marchi, anche collettivi, che godono di rinomanza in uno Stato membro;
    l'articolo 9, comma 1, lettera b), che introduce norme disciplinanti le caratteristiche Pag. 122dell'imballaggio volte a limitare l'utilizzo ingannevole dell'etichettatura garantendo il titolare del marchio anche nella fase logistica e di spostamento merci con la finalità di consentire sequestri anche in relazione alle attività preparatorie alla contraffazione e, in particolare, inibire la possibilità dei contraffattori di far viaggiare separati prodotti e marchi, apponendovi questi ultimi solo nell'imminenza della commercializzazione;
    l'articolo 9, comma 1, lettera c), che consente di applicare anche in caso di mero transito la procedura di sequestro alla frontiera;
    l'articolo 29 che reca l'introduzione di una apposita sezione dopo l'articolo 184 del Codice della proprietà industriale contenente una disciplina organica per il procedimento amministrativo di decadenza e nullità;
   evidenziato, altresì, che lo schema in esame reca disposizioni sulle quali si ravvisa l'opportunità di un ulteriore approfondimento;
   rilevato, al riguardo, che l'articolo 13 reca modifiche all'articolo 121 del Codice di proprietà industriale in materia di ripartizione dell'onere della prova nell'ambito delle azioni giudiziarie di contraffazione, prevedendo che l'onere di provare la nullità o la decadenza del titolo di proprietà industriale incombe in ogni caso su chi impugna il titolo, salvo il caso di decadenza per non uso;
   rilevato, inoltre, che secondo il predetto articolo 121 del Codice di proprietà industriale, così come novellato, stabilisce che in ogni caso in cui sia domandata o eccepita la decadenza per non uso, spetta al titolare del marchio la prova dell'uso dello stesso;
   considerato, al riguardo, che il citato articolo 13 mantiene in vigore la vecchia disposizione secondo cui la prova del non uso può essere data con qualunque mezzo, comprese le presunzioni semplici;
   sottolineato che sarebbe opportuno valutare la congruenza di tale disposizione con la modifica di cui al citato articolo 13;
   rilevato che l'articolo 15 dello schema inserisce nel citato codice della proprietà industriale un nuovo articolo 122-bis, in materia di legittimazione all'azione per contraffazione del marchio d'impresa da parte del licenziatario, senza indicare un termine determinato o determinabile per l'esercizio di tale azione;
   preso atto che l'articolo 18 recante nuove disposizioni in materia di procedura dinnanzi alla Commissione ricorsi prevede, con il nuovo articolo 136-octies del codice di proprietà industriale, le diverse ipotesi di sospensione ed interruzione del processo nonché le conseguenze della sospensione e dell'interruzione sui termini del processo e la riassunzione del medesimo processo con i relativi termini;
   osservato, al riguardo, che non appare chiaro quanto disposto dal comma 9 del predetto articolo 136-octies secondo il quale i termini interrotti ricominciano a decorrere dalla presentazione dell'istanza di cui all'articolo 136-novies, il quale disciplina l'estinzione del processo;
   sottolineato che lo schema in esame, all'articolo 26, attua l'articolo 43 della direttiva il quale dispone che gli Stati membri prevedono una procedura amministrativa efficiente e rapida per opporsi dinanzi ai loro uffici alla registrazione di una domanda di marchio d'impresa;
   rilevato al riguardo che sarebbe opportuno prevedere termini più rapidi per la conclusione di tali procedimenti amministrativi;
   segnalata l'opportunità di coordinare adeguatamente la disciplina in esame con quella relativa al brevetto europeo e concernente l'istituzione del Tribunale unificato dei brevetti,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

Pag. 123

  con le seguenti osservazioni:
   a) all'articolo 13, valuti il Governo la congruenza della disposizione che, nell'ambito delle azioni giudiziarie di contraffazione, attribuisce, in caso di non uso, al titolare del marchio l'onere della prova della nullità o della decadenza del titolo di proprietà industriale con la previsione, tuttora vigente, per cui la prova del non uso può essere data con qualunque mezzo, comprese le presunzioni semplici;
   b) all'articolo 15, valuti il Governo l'opportunità di prevedere un termine determinato o determinabile per l'esercizio dell'azione per contraffazione di un marchio d'impresa da parte del licenziatario;
   c) valuti il Governo l'opportunità di ridefinire i termini di cui all'articolo 178 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, al fine di garantire la piena attuazione dell'articolo 43 della direttiva (UE) 2015/2436, con l'introduzione di termini certi per una rapida definizione del procedimento amministrativo.

Pag. 124

ALLEGATO 6

Programma di lavoro della Commissione per il 2019 – Mantenere le promesse e prepararsi al futuro. (COM(2018)800 final).

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2019 (Doc. LXXXVI, n. 2).

Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1o gennaio 2019 – 30 giugno 2020) – Portare avanti l'agenda strategica, elaborato dalle future presidenze rumena, finlandese e croata. (14518/18).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La X Commissione
   esaminati congiuntamente, per le parti di competenza, il Programma di lavoro della Commissione per il 2019 – Mantenere le promesse e prepararsi al futuro ( COM(2018)800 final), la Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2019 (Doc. LXXXVI, n. 2) e il Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1o gennaio 2019 – 30 giugno 2020) – Portare avanti l'agenda strategica, elaborato dalle future presidenze rumena, finlandese e croata (14518/18),
  esprime

PARERE FAVOREVOLE.