CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 17 gennaio 2019
127.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-01236 Pizzetti: Accesso delle auto elettriche e ibride nelle aree pedonali e nelle ZTL.
5-01237 Stumpo: Accesso delle auto elettriche e ibride nelle aree pedonali e nelle ZTL.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

  Rispondo congiuntamente alle interrogazioni n. 5-01236 dell'Onorevole Pizzetti e n. 5-01237 degli onorevoli Stumpo e Muroni in quanto vertono su analogo argomento.
  La vigente disposizione del comma 9-bis dell'articolo 7 del codice della strada, introdotta dall'articolo 1, comma 103, della legge di bilancio 2019, impone, alle amministrazioni comunali che intendono istituire nuove Ztl, di consentire l'accesso ai veicoli elettrici ed ibridi. Ciò significa che la norma non si applica a tutte le Ztl esistenti, ma soltanto a quelle di nuova istituzione, come confermato dalla locuzione nel delimitare le zone.
  Inoltre, non si applica alle aree pedonali, poiché in base alla definizione dell'articolo 3 del Codice della strada, in dette aree possono circolare, oltre ai pedoni e alle biciclette, soltanto i veicoli delle persone con disabilità, delle forze di polizia e dei mezzi di soccorso.
  Tuttavia, anche sulla base delle preoccupazioni manifestate dai sindaci tramite l'Anci, il Governo darà parere favorevole all'emendamento presentato nell'ambito del decreto-legge «semplificazioni», ora all'esame delle competenti commissioni parlamentari, con il quale al citato articolo 7, comma 9-bis, sono soppresse le parole in ogni caso e le parole o ibrida. Questo significa innanzitutto che nelle nuove Ztl sarà innanzitutto consentito l'accesso ai veicoli elettrici, restando alle competenti valutazioni dei comuni ogni determinazione relativa a veicoli a differente alimentazione.
  Ciò per incentivare la progressiva sostituzione dell'attuale parco veicolare circolante nei centri abitati con veicoli meno inquinanti e/o a zero emissioni, ma senza in alcun modo ledere l'autonomia dei comuni e dei poteri di disciplina della circolazione ad essi conferiti dal Codice della strada.
  Ovviamente saranno esaminate eventuali ulteriori proposte di modifiche volte a migliorare la portata della norma.

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ALLEGATO 2

5-01238 Sozzani: Riduzioni e riprogrammazioni delle spese nel settore delle infrastrutture della legge n. 145 del 2012 (legge di bilancio 2019).

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

  La legge di bilancio 2019 effettua rimodulazioni – e non riduzioni – delle risorse precedentemente stanziate per gli investimenti ferroviari.
  Sostanzialmente, risultano spostamenti delle risorse dalle annualità 2019-2021 alle annualità successive al 2022. Lo stanziamento complessivo relativo alle precedenti leggi di spesa resta invece immutato e così, pertanto, anche gli importi allocati con il Contratto di programma – Parte investimenti con Rete Ferroviaria Italiana (RFI).
  Di contro, la stessa legge prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (MEF), di un apposito fondo da ripartire per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e lo sviluppo del Paese, con una dotazione complessiva di 43,6 miliardi di euro. La ripartizione del fondo tra i vari Ministeri sarà operata con uno o più decreti. Con la ripartizione di questo fondo sarà valutata la possibilità di reperire nuove risorse da destinare a RFI nei prossimi aggiornamenti contrattuali.
  Per quanto riguarda, poi, le risorse assegnate ad ANAS dal 2019 al 2020, effettivamente nella legge di bilancio 2019 c’è stata una rimodulazione temporale, per la precisione pari a 1,83 miliardi di euro.
  Tuttavia, la suddetta rimodulazione non incide sull'avvio o il proseguimento delle opere in quanto i precedenti stanziamenti risultavano eccedenti rispetto alle reali esigenze finanziarie dell'anno 2019.

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ALLEGATO 3

5-01239 Scagliusi: Sostituzione delle barriere obsolete o danneggiate a tutela degli utenti deboli della strada.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

  Il 27 novembre 2018 è stato notificato alla Commissione europea lo schema di decreto ministeriale relativo ai dispositivi stradali di sicurezza per i motociclisti che va proprio nel senso auspicato dagli onorevoli interroganti. Dalla data di notifica in sede comunitaria decorre il periodo di tre mesi per la valutazione ed eventuale formulazione di parere riguardante gli aspetti correlati alla libera circolazione delle merci e prodotti in ambito comunitario. Tale periodo si concluderà quindi il prossimo 28 febbraio, fatte salve le eventuali osservazioni sollevate al riguardo da altri Stati membri. La necessità di adottare una norma italiana per l'istallazione dei dispositivi di sicurezza per motociclisti è stata anche particolarmente caldeggiata dall'Associazione Motociclisti Incolumi e dalla Associazione italiana Familiari e Vittime della Strada.
  Tali dispositivi sono funzionali a mitigare gli effetti dell'urto di un motociclista che, caduto al suolo e separatosi dal motociclo, scivola verso la barriera stradale discontinua. La verifica della prestazione del dispositivo è eseguita sperimentalmente per mezzo di manichini antropometrici che sono lanciati e fatti urtare contro il dispositivo da valutare, secondo condizioni d'urto predefinite da specifiche tecniche.
  Lo schema di decreto, che in sostanza disciplina l'uso e l'installazione dei dispositivi di sicurezza su barriere stradali discontinue e individua le zone da proteggere. In via generale, con riferimento all'obbligo di adozione di tali dispositivi su tutta la rete stradale italiana, lo schema di decreto dispone l'installazione dei dispositivi su tutte le curve circolari caratterizzate da un raggio minore di 250 metri nei casi di interventi di nuova costruzione, di adeguamento di tratti stradali esistenti che comportano varianti di tracciato e/o rinnovo delle barriere di sicurezza stradali su tratti significativi. L'obbligo di installazione dei dispositivi sussiste anche per le per strade esistenti non soggette agli interventi sopra citati, caratterizzate da punti singolari (tratti di curva con raggio minore di 250 metri e intersezioni) in corrispondenza dei quali sono avvenuti nel triennio cinque incidenti con morti e/o feriti, che abbiano visto il coinvolgimento di motoveicoli e/o ciclomotori.
  Assicuro che, completata la procedura di notifica, il progetto di norma proseguirà rapidamente il prescritto iter in quanto è nostra volontà introdurre quanto prima le misure previste.

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ALLEGATO 4

5-01240 Maccanti: Conformità della segnaletica relativa al comprensorio sciistico del Corno del Renon.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

  La tragica morta di Emily è una triste e dolorosa vicenda, ed esprimiamo forte vicinanza alla famiglia e ai suoi cari.
  In merito all'incidente, la competenza sulle aree sciabili, compresa quella in materia di sicurezza, non rientra tra quelle attribuite al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, infatti la specifica competenza tecnica comprende esclusivamente la sicurezza degli impianti di risalita a fune ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 753/80.
  Le indagini della Procura, in corso, potranno chiarire dinamica dei fatti ed eventuali responsabilità. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si rende comunque disponibile in merito ad eventuali iniziative finalizzate al miglioramento della sicurezza.

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ALLEGATO 5

5-01241 Fidanza: individuazione e finanziamento degli incentivi fiscali per l'installazione di dispositivi antiabbandono nei veicoli chiusi.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

  La legge 1o ottobre 2018, n. 117, ha introdotto l'obbligo di utilizzare un apposito dispositivo di allarme cosiddetto antiabbandono, per i conducenti di veicoli delle categorie internazionali MI, NI, N2 ed N3 residenti in Italia e che trasportino sugli stessi, con i prescritti sistemi di ritenuta, bambini di età inferiore a 4 anni, per evitare che gli stessi minori possano essere dimenticati a bordo.
  I competenti uffici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti hanno quindi predisposto lo schema di decreto attuativo dopo aver sentito, nei lavori preparatori, le associazioni di costruttori dei sistemi di ritenuta per bambini trasportati sui veicoli (seggiolini) che aderiscono ad Assogiocattoli e i rappresentanti dei costruttori di veicoli e componenti che aderiscono ad ANFIA, che raggruppa i costruttori nazionali ed UNRAE, associazione dei costruttori esteri. Considerati i tempi estremamente ristretti previsti dalla norma, in un primo momento gli incontri sono stati limitati alle associazioni portatrici di interessi collettivi; si è poi convenuto di consultare, sui contenuti del decreto stesso, anche i portatori di interesse.
  Al termine della fase di consultazione, dopo aver recepito le osservazioni pervenute, è stata avviata la procedura di informazione comunitaria, ai sensi della direttiva europea 2015/1535 che disciplina il settore delle regolamentazioni tecniche.
  Quindi il 14 gennaio scorso il decreto è stato inviato al Ministero dello sviluppo economico competente per detta procedura, all'esito della quale il decreto sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

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ALLEGATO 6

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2018. C. 1432 Governo, approvato dal Senato.

RELAZIONE APPROVATA

  La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),
   esaminato il disegno di legge recante Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2018 (C. 1432 Governo, approvato dal Senato);
   rilevato che l'articolo 7 interviene in materia di requisiti richiesti agli esaminatori di patenti di guida diverse da quella per gli autoveicoli, l'articolo 8 attribuisce all'Autorità di regolazione dei trasporti la competenza a risolvere le controversie tra autorità aeroportuale e gestori dei relativi servizi e l'articolo 9 modifica il regime IVA applicabile ai servizi di trasporto e spedizione dei beni in franchigia,
  delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE