CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 18 dicembre 2018
116.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
ALLEGATO

ALLEGATO

Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie (C. 491 Massimo Enrico Baroni).

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.

  Al comma 1, dopo le parole: disposizioni della presente legge aggiungere le seguenti: per finalità di trasparenza, di prevenzione e contrasto della corruzione e del degrado dell'azione amministrativa, garantiscono il diritto alla conoscenza dei rapporti, aventi rilevanza economica, intercorrenti tra le imprese produttrici di farmaci, strumenti, apparecchiature, beni e servizi, anche non sanitari, e i soggetti che operano nel settore della salute o le organizzazioni sanitarie con inclusione delle imprese produttrici di alimenti per l'infanzia e sostituti del latte materno,.
1. 4. Siani, De Filippo, Ubaldo Pagano, Carnevali, Pini, Campana, Schirò, Rizzo Nervo.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nel rispetto, riguardo gli obblighi di pubblicità, dei principi di proporzionalità, correttezza, minimizzazione, e di limitazione della permanenza online delle informazioni, di cui al Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE) 2016/679 e al decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, quale disciplina nazionale di adeguamento.
1. 2. Pedrazzini, Mugnai, Bagnasco, Bond, Brambilla, Minardo, Novelli, Versace.

  Al comma 2, dopo le parole: rilevanza economica aggiungere le seguenti: o di vantaggio.
1. 5. Nesci, Massimo Enrico Baroni, Bologna, D'Arrando, Lapia, Lorefice, Mammì, Menga, Nappi, Sapia, Sarli, Sportiello, Trizzino, Troiano, Leda Volpi.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché delle disposizioni recate dall'articolo 30 del codice di deontologia medica, in materia di conflitto di interesse.
1. 1. Rostan, Carnevali.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché, per i medici, il rispetto del codice di deontologia che regola l'esercizio della medicina.
1. 3. Mugnai, Bagnasco, Bond, Brambilla, Minardo, Novelli, Pedrazzini, Versace, Gemmato.

ART. 2.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: qualunque soggetto che aggiungere le seguenti:, direttamente o nel ruolo di intermediario o impresa collegata, anche appartenente al terzo settore,.
2. 8. Trizzino, Bologna, D'Arrando, Lapia, Lorefice, Mammì, Menga, Nappi, Nesci, Sapia, Sarli, Sportiello, Troiano, Leda Volpi, Massimo Enrico Baroni.

Pag. 61

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: o all'immissione in commercio di con le seguenti: all'immissione in commercio o all'organizzazione di convegni e congressi riguardanti.
2. 4. Siani, De Filippo, Ubaldo Pagano, Carnevali, Pini, Campana, Schirò, Rizzo Nervo.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: o che siano, o siano stati negli ultimi tre anni, titolari di rapporti contrattuali con una organizzazione sanitaria o con un operatore di cui alla lettera b).
2. 5. Ubaldo Pagano, De Filippo, Siani, Carnevali, Pini, Campana, Schirò, Rizzo Nervo.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: i soggetti appartenenti fino a: organizzazione sanitaria con le seguenti: il personale sanitario, medico e non medico, dipendente o libero professionista, operante nella sanità, sia privata che pubblica, nonché i soggetti appartenenti all'area amministrativa che operano, a qualsiasi titolo, nell'ambito di un'organizzazione sanitaria, pubblica o privata.
2. 6. Ubaldo Pagano, De Filippo, Siani, Carnevali, Pini, Campana, Schirò, Rizzo Nervo.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: appartenenti all'area sanitaria aggiungere le seguenti:, tecnica, professionale.
2. 9. Sportiello, D'Arrando, Lapia, Lorefice, Mammì, Menga, Nappi, Nesci, Sapia, Sarli, Trizzino, Troiano, Leda Volpi, Massimo Enrico Baroni, Bologna.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: nell'ambito di un'organizzazione sanitaria aggiungere le seguenti: , pubblica o privata,.
2. 1. Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Tiramani, Ziello.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono equiparati ai soggetti che operano nel settore della salute i professionisti iscritti nell'Albo nazionale dei componenti delle Commissioni giudicatrici di gara di cui all'articolo 78 del decreto legislativo n. 50 del 2016, gestito dall'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) e selezionabili per le procedure ad evidenza pubblica per l'acquisto e la produzione di beni e servizi nel settore sanitario.
*2. 7. Ubaldo Pagano, De Filippo, Siani, Carnevali, Pini, Campana, Schirò, Rizzo Nervo.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono equiparati ai soggetti che operano nel settore della salute i professionisti iscritti nell'Albo nazionale dei componenti delle Commissioni giudicatrici di gara di cui all'articolo 78 del decreto legislativo n. 50 del 2016, gestito dall'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) e selezionabili per le procedure ad evidenza pubblica per l'acquisto e la produzione di beni e servizi nel settore sanitario.
*2. 10. Lapia, Lorefice, Mammì, Menga, Nappi, Nesci, Sapia, Sarli, Sportiello, Trizzino, Troiano, Leda Volpi, Massimo Enrico Baroni, Bologna, D'Arrando.

  Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole:, gli ordini o collegi professionali delle professioni sanitarie.
2. 2. Rostan.

  Al comma 1, lettera c), apportare le seguenti modificazioni:
   a) dopo le parole: non aventi personalità giuridica, aggiungere le seguenti: i soggetti pubblici e privati e le società scientifiche che organizzano attività di formazione continua in medicina (ECM);Pag. 62
   b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: o che svolgono il ruolo d'intermediazione delle predette organizzazioni sanitarie.
2. 11. Lorefice, Mammì, Menga, Nappi, Nesci, Sapia, Sarli, Sportiello, Trizzino, Troiano, Leda Volpi, Massimo Enrico Baroni, Bologna, D'Arrando, Lapia.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, sono individuati tutti i soggetti di cui al comma 1, ai quali si applicano le disposizioni della presente legge.
2. 3. Pedrazzini, Bond, Bagnasco, Brambilla, Minardo, Mugnai, Novelli, Versace.

ART. 3.

  Sostituire il comma 1 con i seguenti:
  1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, sentite l'Autorità nazionale anticorruzione e la Corte dei Conti, sono determinati i valori minimi delle convenzioni e delle erogazioni in denaro, dei beni, servizi o altre utilità effettuate da un'impresa produttrice in favore di un soggetto che opera nel settore della salute o di un'organizzazione sanitaria soggette a pubblicità ai sensi della presente legge.
  1-bis. I valori minimi di cui al comma 1 del presente articolo sono aggiornati entro il 31 dicembre di ogni anno con decreto del Ministro della salute, sentite l'Autorità nazionale anticorruzione e la Corte dei Conti.
3. 14. Ubaldo Pagano, De Filippo, Siani, Carnevali, Pini, Campana, Schirò, Rizzo Nervo.

  Al comma 1, alinea, dopo le parole: o altre utilità aggiungere le seguenti: , fatta eccezione per le attività che rientrano in un rapporto di tipo commerciale, regolarmente contrattualizzate,.
3. 21. Gemmato.

  Al comma 1 lettera a), sostituire le parole da: unitario maggiore di fino alla fine della lettera con le seguenti: complessivo annuo maggiore di 150 euro.
3. 9. Novelli, Bagnasco, Pedrazzini, Bond, Brambilla, Minardo, Mugnai, Versace.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
   alla lettera a), sostituire la parola: 10 con la seguente: 100 e la parola: 100 con la seguente: 1.000;
   alla lettera b), sostituire la parola: 500 con la seguente: 1.000 e la parola: 1.000 con la seguente: 2.000.
3. 7. Rostan.

  Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire le parole: 10 euro con le seguenti: 150 euro.
   b) sostituire le parole: 100 euro con le seguenti: 1.500 euro.
3. 1. Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Tiramani, Ziello.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 10 euro o un valore complessivo annuo maggiore di 100 euro con le seguenti: 150 euro, così come disposto dal comma 5 dell'articolo 4 del decreto Pag. 63del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62.
3. 13. Ubaldo Pagano, De Filippo, Siani, Carnevali, Pini, Campana, Schirò, Rizzo Nervo.

  Al comma 2, sostituire le parole: relazioni d'interesse, dirette o indirette, consistenti nella con le seguenti: convenzioni o accordi che producono vantaggi diretti o indiretti e che prevedono la.

  Conseguentemente, al medesimo articolo 3, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 3, alinea, e al comma 4, alinea e lettere a), c), d) ed e), sostituire le parole: relazione d'interesse con le seguenti: convenzione o accordo;
   b) al comma 3, alinea, al comma 5 e alla rubrica, sostituire le parole: relazioni di interesse con le seguenti: convenzioni e accordi.
3. 23. Massimo Enrico Baroni, Lorefice, Mammì, Menga, Nappi, Nesci, Sapia, Sarli, Sportiello, Trizzino, Troiano, Leda Volpi, Bologna, D'Arrando, Lapia.

  Al comma 2, dopo le parole: nella partecipazione aggiungere le seguenti: come relatore o come moderatore partecipante.
3. 16. Siani, De Filippo, Ubaldo Pagano, Carnevali, Pini, Campana, Schirò, Rizzo Nervo.

  Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
   a) sopprimere le parole: anche a titolo gratuito od onorifico;
   b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: qualora le stesse non siano a titolo gratuito od onorifico.
*3. 2. Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Tiramani, Ziello.

  Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
   a) sopprimere le parole: anche a titolo gratuito od onorifico;
   b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: qualora le stesse non siano a titolo gratuito od onorifico.
*3. 15. Ubaldo Pagano, De Filippo, Siani, Carnevali, Pini, Campana, Schirò, Rizzo Nervo.

  Al comma 2, sopprimere le parole: anche a titolo gratuito od onorifico.

  Conseguentemente, al medesimo comma aggiungere in fine le parole: che prevedano un compenso o rimborso di qualunque importo.
3. 5. Rostan.

  Al comma 2, sostituire le parole: anche a titolo gratuito od onorifico con le seguenti: dietro compenso.
3. 22. Gemmato.

  Al comma 2, sopprimere le parole: convegni, eventi formativi,.
3. 10. Mugnai, Bagnasco, Bond, Brambilla, Minardo, Novelli, Pedrazzini, Versace.

  Al comma 2, sopprimere le parole: eventi formativi.
3. 6. Rostan.

  Al comma 4, sopprimere la lettera b).
3. 11. Versace, Pedrazzini, Mugnai, Bond, Bagnasco, Brambilla, Minardo, Novelli.

  Al comma 4, sopprimere la lettera e).
3. 17. Ubaldo Pagano, De Filippo, Siani, Carnevali, Pini, Campana, Schirò, Rizzo Nervo.

Pag. 64

  Al comma 4, lettera e), sostituire le parole: normale determinato ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 con le seguenti: secondo modalità definite con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.
3. 3. Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Tiramani, Ziello.

  Al comma 4, lettera e), sostituire le parole da: normale fino alla fine del periodo, con le seguenti: di mercato.
3. 24. Mammì, Menga, Nappi, Nesci, Sapia, Sarli, Sportiello, Trizzino, Troiano, Leda Volpi, Massimo Enrico Baroni, Bologna, D'Arrando, Lapia, Lorefice.

  Sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. La comunicazione prevista dal comma 3 è eseguita, per le erogazioni effettuate e le relazioni d'interesse instaurate in ciascun anno, entro la conclusione dell'anno successivo.
3. 19. Ubaldo Pagano, De Filippo, Siani, Carnevali, Pini, Campana, Schirò, Rizzo Nervo.

  Sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. La comunicazione prevista dal comma 3 è eseguita, per le erogazioni effettuate e le relazioni d'interesse instaurate in ciascun semestre dell'anno, entro la conclusione del semestre successivo.
3. 18. Ubaldo Pagano, De Filippo, Siani, Carnevali, Pini, Campana, Schirò, Rizzo Nervo.

  Al comma 5, sostituire, ovunque ricorra, la parola: trimestre con la seguente: semestre.
*3. 4. Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Tiramani, Ziello.

  Al comma 5, sostituire, ovunque ricorra, la parola: trimestre con la seguente: semestre.
*3. 12. Pedrazzini, Mugnai, Bond, Bagnasco, Brambilla, Minardo, Novelli, Versace.

  Al comma 5, sostituire le parole: del trimestre con le seguenti: del semestre.
3. 8. Rostan.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  6. Al fine di favorire la partecipazione alle attività di formazione continua (ECM), costituente requisito indispensabile per svolgere attività professionale in qualità di dipendente o libero professionista, per conto delle aziende ospedaliere, delle università, delle unità sanitarie locali e delle strutture private, senza ulteriori oneri derivanti dal versamento di una quota di iscrizione o dal sostenimento di costi di trasporto o di soggiorno, gli obblighi di pubblicità delle erogazioni e delle relazioni di interesse di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano alle attività di formazione continua previste ai sensi del comma 2 dell'articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, qualora tali attività siano attinenti al profilo professionale del soggetto.
3. 20. Ubaldo Pagano, De Filippo, Siani, Carnevali, Pini, Campana, Schirò, Rizzo Nervo.

ART. 4.

  Al comma 7, dopo le parole: al comma 1 aggiungere le seguenti:, con esclusivo riferimento, per quanto riguarda la lettera Pag. 65a), a condizioni che configurino una partecipazione qualificata nelle società, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,.
*4. 1. Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Tiramani, Ziello.

  Al comma 7, dopo le parole: al comma 1, aggiungere le seguenti:, con esclusivo riferimento per quanto riguarda la lettera a), a condizioni che configurino una partecipazione qualificata nelle società, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,.
*4. 3. Gemmato.

  Al comma 7, sopprimere le parole: o di un parente fino al secondo grado.
4. 2. Minardo, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Mugnai, Novelli, Versace.

ART. 5.

  Al comma 2, dopo le parole: all'articolo 4, sopprimere le seguenti:, comma 5,.
5. 11. Nappi, Nesci, Sapia, Sarli, Sportiello, Trizzino, Troiano, Leda Volpi, Massimo Enrico Baroni, Bologna, D'Arrando, Lapia, Lorefice, Mammì, Menga.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Con l'accettazione dell'elargizione da parte dei beneficiari delle erogazioni o dei vantaggi derivanti da convenzioni o accordi nonché delle partecipazioni azionarie, dei titoli obbligazionari e dei proventi derivanti da diritti di proprietà industriale o intellettuale, s'intende prestato il consenso alla pubblicità e al trattamento dei dati da parte dei predetti soggetti beneficiari, per le finalità di cui al presente articolo.
5. 10. Menga, Nappi, Nesci, Sapia, Sarli, Sportiello, Trizzino, Troiano, Leda Volpi, Massimo Enrico Baroni, Bologna, D'Arrando, Lapia, Lorefice, Mammì.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. Le comunicazioni pubblicate ai sensi del presente articolo sono consultabili per tre anni dalla data di pubblicazione. Decorso tale termine, le suddette comunicazioni sono cancellate dal registro pubblico telematico, e per ulteriori due anni sono unicamente conservate, ma non pubblicate, presso il Ministero della salute, in apposito archivio.
5. 2. Mugnai, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Minardo, Novelli, Versace.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. I dati pubblicati nel Registro di cui al presente articolo possono essere riutilizzati solo alle condizioni previste dalla normativa sul riuso dei dati pubblici, di cui alla Direttiva 2003/98/CE, recepita con il decreto legislativo n. 36 del 24 gennaio 2006. Rimane fermo che, ove si tratti di informazioni riferite a persone fisiche, il riutilizzo dei dati pubblicati deve avvenire in termini compatibili con gli scopi originari per i quali le stesse sono state raccolte dal Ministero della salute.
5. 3. Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Minardo, Mugnai, Novelli, Versace.

  Al comma 5, sostituire il secondo periodo con il seguente: Nel rispetto della normativa europea in materia di protezione dei dati personali, la richiesta di rettifica o la cancellazione dei dati opera secondo quanto previsto dagli articoli 15 e Pag. 66seguenti del Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE) 2016/679.
5. 4. Bagnasco, Mugnai, Pedrazzini, Bond, Brambilla, Minardo, Novelli, Versace.

  Al comma 7, dopo le parole: con decreto del Ministro della salute, sentite aggiungere le seguenti: le regioni,.
5. 6. Pedrazzini, Bagnasco, Mugnai, Bond, Brambilla, Minardo, Novelli, Versace.

  Al comma 7, dopo le parole: l'Autorità nazionale anticorruzione aggiungere le seguenti:, l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS).
5. 12. Bologna, Nesci, Sapia, Sarli, Sportiello, Trizzino, Troiano, Leda Volpi, Massimo Enrico Baroni, D'Arrando, Lapia, Lorefice, Mammì, Menga, Nappi.

  Al comma 7, dopo le parole: inserimento dei dati aggiungere le seguenti: secondo lo standard in formato aperto, detto Open Data.
5. 13. D'Arrando, Nesci, Sapia, Sarli, Sportiello, Trizzino, Troiano, Leda Volpi, Massimo Enrico Baroni, Bologna, Lapia, Lorefice, Mammì, Menga, Nappi.

  Al comma 7, sostituire le parole: e il Garante per la protezione con le seguenti: e previo parere positivo del Garante per la protezione.
5. 5. Pedrazzini, Bagnasco, Mugnai, Bond, Brambilla, Minardo, Novelli, Versace.

  Al comma 7, dopo le parole: le caratteristiche tecniche del registro pubblico telematico, aggiungere le seguenti:, le modalità per la garanzia della privacy.
5. 1. Rostan.

  Al comma 7, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
   e) definizione di misure tecniche volte a prevenire il rischio di riproduzione, cancellazione o alterazione dei dati resi pubblici.
5. 7. Bond, Mugnai, Pedrazzini, Bagnasco, Brambilla, Minardo, Novelli, Versace

  Al comma 7, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
   e) previsione dell'esclusione dell'indicizzazione dei dati personali pubblicati sul registro da parte di motori di ricerca, consentendo la ricerca ai soli motori interni al sito.
5. 8. Pedrazzini, Bond, Mugnai, Bagnasco, Brambilla, Minardo, Novelli, Versace.

  Al comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e sono individuate quelle tipologie di erogazioni e relazioni di interesse di rilevanza più limitata, per le quali prevedere il solo obbligo di comunicazione al Ministero della salute.
5. 9. Bagnasco, Mugnai, Bond, Pedrazzini, Brambilla, Minardo, Novelli, Versace.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. Al fine di rafforzare l'efficacia delle disposizioni di cui alla presente legge, nell'ambito del Registro pubblico telematico è consentita la segnalazione, da parte di chiunque vi abbia interesse, delle condotte poste in essere in violazione della presente legge. Con il decreto di cui al comma 7 sono disciplinate le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma, garantendo la tutela della riservatezza Pag. 67dell'identità del segnalante, ai sensi della legge 30 novembre 2017, n. 179.
5. 14. Businarolo, Sapia, Sarli, Sportiello, Trizzino, Troiano, Leda Volpi, Massimo Enrico Baroni, Bologna, D'Arrando, Lapia, Lorefice, Mammì, Menga, Nappi, Nesci.

ART. 6.

  Al comma 3, sostituire le parole: una somma da 30.000 a 150.000 euro con le seguenti: una somma da 5.000 a 30.000 euro.
6. 1. Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Tiramani, Ziello.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Nel caso in cui l'impresa produttrice fornisca comunicazioni incomplete relativamente alle comunicazioni di cui agli articoli 3 e 4, le stesse devono essere integrate entro il termine di novanta giorni. Nel caso in cui l'integrazione non venga effettuata nel termine stabilito si applica la sanzione prevista dal comma 3.

  Conseguentemente, al comma 4, sopprimere le parole: o incomplete.
6. 2. Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Tiramani, Ziello.

  Al comma 4, sostituire le parole: una somma da 20.000 a 200.000 euro con le seguenti: una somma da 5.000 a 50.000 euro.
6. 3. Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Tiramani, Ziello.

  Al comma 5, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Il Ministero della salute provvede a diffondere e pubblicare gli atti di irrogazione delle sanzioni sulla prima pagina del proprio sito istituzionale, per un periodo non inferiore a trenta giorni, nonché su testate o su media on line e in almeno tre dei principali quotidiani a diffusione nazionale, con l'indicazione chiara dei nomi delle aziende che hanno omesso le informazioni o fornito informazioni false. Agli oneri derivanti dalla pubblicazione e diffusione dell'irrogazione delle sanzioni e per la tenuta del registro pubblico telematico si provvede con gli introiti derivanti dalle sanzioni di cui al presente articolo.
6. 5. Sapia, Sarli, Sportiello, Trizzino, Troiano, Leda Volpi, Massimo Enrico Baroni, Bologna, D'Arrando, Lapia, Lorefice, Mammì, Menga, Nappi, Nesci.

  Al comma 6, sostituire le parole: e applica le sanzioni amministrative previste dal presente articolo con le seguenti: e disciplina, con proprio decreto da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo.
6. 4. Ubaldo Pagano, De Filippo, Siani, Carnevali, Pini, Campana, Schirò, Rizzo Nervo.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Istituzione del Registro unico dei portatori e dei rappresentanti di interessi particolari)

  1. È istituito presso il Ministero della salute, sentito il Garante per la protezione dai dati personali, con apposito decreto da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Registro unico dei portatori e dei rappresentanti di interessi particolari, di seguito denominato «Registro».
  2. I portatori di interessi particolari e i rappresentanti di interessi particolari, anche stranieri, che intendono svolgere attività di lobbying e di relazioni istituzionali devono essere iscritti nel Registro con Pag. 68le modalità e i criteri fissati nel decreto di cui al comma 1 del presente articolo.
  3. L'iscrizione al Registro ha durata di dodici mesi e può essere rinnovata alla scadenza.
  4. Il Ministro della salute assicura l'aggiornamento del Registro a cadenza annuale.
6. 01. Rostan.

Pag. 69

ALLEGATO 2

Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie. C. 491 Massimo Enrico Baroni

EMENDAMENTO APPROVATO

  Al comma 2, dopo le parole: rilevanza economica aggiungere le seguenti: o di vantaggio.
1. 5. Nesci, Massimo Enrico Baroni, Bologna, D'Arrando, Lapia, Lorefice, Mammì, Menga, Nappi, Sapia, Sarli, Sportiello, Trizzino, Troiano, Leda Volpi.