CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 12 dicembre 2018
112.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-01095 Murelli: Tutela dei livelli occupazionali presso l'azienda Nora-Spirale di Monsagrati (Lucca).

TESTO DELLA RISPOSTA

  In riferimento all'interrogazione in esame, concernente lo stabilimento di Monsagrati (Lucca) dell'azienda «Spirale», rappresento quanto segue.
  La «Spirale s.r.l.», con sede legale presso Cinte Tesino (Trento), ha comunicato, in data 8 ottobre 2018, la necessità di avviare una procedura di licenziamento collettivo a carico di tutti i lavoratori dipendenti dello stabilimento di Monsagrati (Lucca).
  La regione Toscana ha reso noto, che fin dall'inizio della vertenza, ha convocato più volte le parti chiedendo il ritiro della procedura di licenziamento e l'apertura di una cassa integrazione per cessazione attività. Tuttavia, le richieste hanno trovato la contrarietà dell'azienda e lo scorso 10 dicembre, presso l'ufficio vertenze regionali di Lucca, è stato raggiunto un accordo in sede amministrativa in merito alla procedura di licenziamento collettivo aperta dalla Società per l'unità produttiva toscana.
  Dal verbale del succitato accordo, fornito in copia dall'ITL di Lucca-Massa Carrara, emergono le motivazioni che hanno indotto l'azienda a compiere la scelta del licenziamento collettivo.
  Innanzitutto, come indicato nel verbale, «la Società, a causa della generale situazione di crisi economica che ha colpito anche i propri settori di riferimento, ha dovuto affrontare una consistente riduzione degli ordini e del fatturato, con conseguenti ricadute economiche e finanziarie negative».
  Secondariamente, «la condizione di difficoltà si è ulteriormente aggravata in conseguenza del calo dei consumi di oltre il 30 per cento comportando una situazione recessiva che è divenuta ormai strutturale, tanto che negli ultimi anni i bilanci dell'azienda hanno evidenziato rilevanti perdite di esercizio».
  Detto ciò, tale accordo ha previsto un indennizzo di tipo economico per la perdita dei posti di lavoro – circa 20 mila euro lordi a ciascun dipendente –, ad esclusione dei lavoratori disposti ad accettare il trasferimento allo stabilimento di Cinte Tesino (Trento). Quest'ultima opzione, come da accordo, risulta applicabile ad una quantità massima di 15 lavoratori ai quali verrà corrisposta una somma di 4 mila euro a titolo di incentivo una tantum.
  La richiesta degli onorevoli interroganti pone di fatto la questione del contrasto alla delocalizzazione, sia all'interno che all'esterno del territorio italiano, messo al centro dell'agenda di Governo attraverso il decreto Dignità. In particolare, la normativa prevede che le imprese, operanti nel territorio nazionale, che abbiano beneficiato di un aiuto di Stato, decadano dal beneficio medesimo qualora l'attività economica venga delocalizzata al di fuori dell'ambito territoriale del sito incentivato. Questo provvedimento di tipo sanzionatorio si è reso necessario al fine di porre un limite al fenomeno destabilizzante delle continue delocalizzazioni.
  Alla luce di quanto esposto, non risulta, ad oggi, che la società in questione abbia beneficiato della concessione di contributi agevolativi.
  Ciononostante, al di là della disciplina in materia e del caso specifico, la rilevanza del tema della delocalizzazione è ben presente Pag. 130nel dibattito governativo e non vi è dubbio che questa maggioranza si impegnerà ad intervenire con ogni strumento utile al fine di incoraggiare le aziende a restare nei luoghi originari di produzione ed evitare, così, il depauperamento del territorio.
  Inoltre, questo Governo, come sollecitato anche dagli onorevoli interroganti, si rende disponibile, qualora venga richiesto dalle parti sindacali o dalla proprietà, ad avviare immediatamente un tavolo istituzionale di confronto al fine di tutelare i posti di lavoro a rischio e l'intera produzione.
  Ringraziando gli onorevoli interroganti per l'attenzione posta al territorio della provincia di Lucca, concludo sottolineando l'impegno del Governo nei confronti di tutti i lavoratori in difficoltà al fine di sostenere la ripartenza delle aziende in crisi, come già avvenuto ultimamente per altre imprese, e il rilancio economico e sociale del nostro territorio.

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ALLEGATO 2

5-01096 Pallini: Riconoscimento della qualifica di lavoratori agricoli agli operai dipendenti da organizzazioni di produttori agricoli.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con riferimento all'interrogazione dell'Onorevole Pallini si fa presente quanto segue.
  La competenza a effettuare la classificazione dei datori di lavoro nei settori produttivi, ai fini previdenziali e assistenziali, è demandata all'Inps, ai sensi dell'articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, in ragione della natura dell'attività esercitata dall'azienda.
  In conseguenza di ciò, l'Inail è tenuto, ai fini dell'inquadramento settoriale, a recepire la classificazione aziendale disposta dal citato Ente previdenziale e tale vincolo opera anche in tema di imprese agricole, le quali, se così classificate dall'Inps, devono essere assoggettate, ai fini assicurativi, al regime di contribuzione previsto dal Titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (Gestione agricoltura).
  Ai fini del predetto inquadramento settoriale disposto dall'Inps, rileva principalmente la nozione di imprenditore agricolo ai sensi dell'articolo 2135 del Codice civile che definisce l'imprenditore agricolo come chi esercita l'attività di coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.
  Le connesse attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, sono quelle dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti dalle attività anzidette.
  Un particolare criterio di inquadramento è previsto, per le cooperative di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici, dall'articolo 1 della legge 15 giugno 1984, n. 240, che le inquadra sulla base di un criterio quantitativo (ossia oltre il 50 per cento dell'intera quantità trasformata, manipolata e commercializzata) nonché in base ai parametri della normalità e della continuità, secondo quanto stabilito dall'Inps.
  In definitiva, dette imprese agricole sono inquadrate nei settori dell'industria o del commercio se per l'esercizio della loro attività ricorrono in quantità prevalente a prodotti provenienti dal mercato; nel settore agricoltura se, invece, ricorrono in quantità prevalente a prodotti ricavati dai propri terreni o patrimoni zootecnici o da quelli dei propri associati.
  Inoltre, l'articolo 6, lettera d), della legge 31 marzo 1979, n. 92, così come integrato dall'articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, riconduce nell'ambito dei lavoratori agricoli dipendenti del settore agricolo, ai fini previdenziali e assicurativi, gli operai assunti da «imprese non agricole, singole o associate, se addetti ad attività di raccolta di prodotti agricoli, nonché ad attività di cernita, di pulitura e di imballaggio dei prodotti ortofrutticoli, purché connessa a quella di raccolta».
  La citata norma individua, quale parametro utile ai fini dell'inquadramento previdenziale e assicurativo, la natura oggettiva dell'attività svolta dai lavoratori, in deroga al criterio generale alla stregua del Pag. 132quale l'inquadramento del lavoratore è correlato alla natura dell'attività economica dell'impresa dalla quale egli dipende.
  Per ciò che attiene, poi, alla qualifica delle organizzazioni di produttori (Op) richiamate dall'interrogante, esse «hanno come scopo principale la commercializzazione della produzione dei produttori aderenti per i quali sono riconosciute» e ciò trova conferma nel nuovo regolamento delle Organizzazioni comuni dei mercati agricoli – progettate per gestire la produzione e il commercio della maggior parte del settore agricolo UE – che mira ad incoraggiare la cooperazione tra produttori proprio attraverso le organizzazioni di produttori, nonché norme specifiche in materia di concorrenza e commercializzazione di taluni prodotti.
  Alla luce del vigente quadro normativo, si evince pertanto che l'assenza del requisito relativo alla raccolta dei prodotti agricoli escluda gli operai delle Organizzazioni di produttori addetti solo ad «operazioni di cernita, calibratura e confezionamento» dall'ambito di applicazione dell'articolo 6, lettera d), della legge 31 marzo 1979, n. 92 e, quindi, dalla Gestione agricoltura di cui al Titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

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ALLEGATO 3

5-01097 Fatuzzo: Iniziative urgenti per l'adeguamento del trattamento pensionistico minimo.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Voglio innanzitutto ricordare che questo Governo, in soli appena sei mesi dal suo insediamento ha posto le basi politiche, finanziarie e normative per varare importanti provvedimenti riguardanti il mondo del lavoro e delle pensioni.
  Nel percorso intrapreso da questo Governo siamo certi di dare risposte efficaci alle istanze di quelle migliaia di cittadini è di lavoratori, che per lunghi decenni hanno subito le conseguenze di riforme che hanno finito col creare delle illogiche e paradossali disparità di trattamento tra i cittadini medesimi.
  La problematica riportata dall'Onorevole interrogante è solo un esempio delle innumerevoli distorsioni che ancora oggi affliggono il mondo del lavoro e della previdenza.
  Su tali problematiche voglio evidenziare che la complessiva riforma del sistema previdenziale che questo Governo si accinge a varare verrà incontro a questa e a tante altre esigenze.
  Non solo, infatti, garantiremo l'accesso al trattamento pensionistico a tutte quelle categorie di lavoratori che abbiano maturato una congrua contribuzione, ma saremo, altresì, in grado, attraverso la «pensione di cittadinanza», di riconoscere un concreto sostegno economico in favore di tutte le fasce più deboli di pensionati che ricevono un assegno pensionistico di importo inferiore a 780 euro mensili.
  Grazie agli stanziamenti contenuti nella prossima legge di bilancio assicureremo un reddito da pensione conforme ai principi di adeguatezza richiesti dalla nostra Carta Costituzionale. In questa prospettiva la «pensione di cittadinanza» fungerà da correttivo per riequilibrare ed eliminare le condizioni di svantaggio sociale e le diseguaglianze tra pensionati di serie A e di serie B.
  Concludo questo mio intervento ribadendo l'impegno di questo Governo nel proseguire in questa direzione e di adottare tutti quei provvedimenti che mettano al centro il benessere del cittadino.

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ALLEGATO 4

5-01098 Serracchiani: Salvaguardia dei livelli occupazionali presso l'azienda Dm Elektron di Buja (Udine).

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con riferimento al quesito posto dall'onorevole interpellante, relativo alle problematiche dei lavoratori dell'azienda Dm Elektron di Buja (Udine), rappresento quanto segue.
  Presso lo stabilimento di Buja della DM Elektron, impegnato nella produzione di schede e componenti elettronici, è stata utilizzata la Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS) a seguito della sottoscrizione di contratti di solidarietà, per i periodi dal 22 ottobre 2012 al 21 ottobre 2013 e dal 22 gennaio 2014 al 21 gennaio 2015 (con riconoscimento anche di un contributo regionale aggiuntivo rispetto al trattamento di integrazione salariale), nonché dal 22 gennaio 2015 al 21 ottobre 2015. È stata poi utilizzata la CIGS per riorganizzazione aziendale per il periodo dal 22 ottobre 2015 al 21 ottobre 2016.
  Non risultano periodi successivi a quelli indicati di utilizzo di ammortizzatori sociali conservativi.
  Segnalo che l'Amministrazione regionale friulana, a seguito di quanto avvenuto presso lo stabilimento Dm Elektron a partire da venerdì 7 dicembre u.s., con i lavoratori mobilitatisi per la paventata delocalizzazione della produzione verso unità produttive di proprietà aziendale site in Romania, ha convocato con immediatezza un tavolo con le parti, il cui primo incontro si è tenuto lo scorso 10 dicembre.
  In tale sede, la regione ha manifestato la propria disponibilità a supportare soluzioni idonee a garantire la continuità produttiva del sito friulano con conseguente tutela dei livelli occupazionali.
  Questo Governo sta ponendo grande attenzione ai fenomeni di crisi aziendale e anche la situazione attuale dell'azienda Dm Elektron sarà seguita con il massimo impegno al fine di addivenire ad una proposta di soluzione.
  Infatti, tengo a sottolineare come questo Governo, sin dall'atto del suo insediamento, ha profuso il massimo impegno nel cercare di migliorare la situazione occupazionale dei lavoratori, restituendo forza e dignità al nostro tessuto produttivo.
  Non posso fare a meno di ricordare che con il «decreto Dignità» (decreto-legge 12 luglio 2018 n. 87, convertito con modificazioni in legge n. 96 del 9 agosto 2018) abbiamo introdotto specifiche misure sanzionatorie per il contrasto alla delocalizzazione delle imprese che abbiano avuto dallo Stato aiuti per costituire, ampliare e sostenere le proprie attività economiche.
  Concludendo, quindi, in merito alla delicata problematica dei lavoratori dell'azienda in parola, il Governo si rende disponibile all'apertura di un tavolo di confronto con tutti gli interlocutori interessati, nelle opportune sedi istituzionali, al fine di garantire la salvaguardia del valore aziendale, dei posti di lavoro e conseguentemente del benessere delle famiglie.