CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 12 dicembre 2018
112.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Difesa (IV)
ALLEGATO

ALLEGATO

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Giappone concernente il trasferimento di equipaggiamenti e di tecnologia di difesa, fatto a Tokyo il 22 maggio 2017. C. 1391 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

   La Commissione IV (Difesa),
   esaminato il disegno di legge recante la ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Giappone concernente il trasferimento di equipaggiamenti e di tecnologia di difesa, fatto a Tokyo il 22 maggio 2017, C. 1391 Governo, approvato dal Senato;
   rilevato che l'Accordo è volto a consolidare la collaborazione bilaterale tra Italia e Giappone in materia di sicurezza, nel quadro dell'intento comune di contribuire alla pace e alla stabilità internazionale;
   evidenziato che l'articolo 3 dell'Accordo dispone l'obbligo per le Parti di utilizzo delle dotazioni scambiate nel rigoroso rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite e vieta espressamente il trasferimento a terzi, senza previo consenso della Parte che ha originato il trasferimento, degli equipaggiamenti e della tecnologia di difesa oggetto della cooperazione che l'Accordo medesimo istituisce;
   considerato che nella relazione illustrativa che correda il disegno di legge presentato al Senato viene evidenziato come l'entrata in vigore dell'Accordo – ai sensi del combinato disposto dell'articolo 537-ter del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e del regolamento per la disciplina delle attività del Ministero della difesa in materia di cooperazione con altri Stati per i materiali di armamento prodotti dall'industria nazionale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 maggio 2015, n. 104, – consentirà al Ministero della difesa, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di svolgere attività di supporto tecnico-amministrativo in favore del Governo di Tokyo in relazione all'eventuale acquisizione da parte dello stesso di materiali per la difesa prodotti dall'industria nazionale, nel rigoroso rispetto dei princìpi, delle norme e delle procedure in materia di esportazione di materiali d'armamento previste dalla legge 9 luglio 1990, n. 185, che disciplina il controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento;
   preso atto delle precisazioni del Governo che hanno confermato che il testo dell'Accordo contiene tutte le garanzie affinché i materiali di difesa scambiati non possano essere ceduti a Paesi in conflitto, nei confronti di quali sono in vigore misure di embargo;
   rilevato, infine, che la sottoscrizione dell'Accordo consentirà un più efficace sostegno agli interessi delle industrie nazionali di difesa facilitando la costituzione di partenariati industriali nel settore,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE