CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 6 dicembre 2018
108.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO

ALLEGATO

DL 119/2018: Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria (C. 1408 Governo, approvato dal Senato).

EMENDAMENTI

ART. 1.

  All'articolo 1 premettere il seguente:

«Art. 01.
(Rimborso fiscale in favore dei contribuenti)

  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 37, il primo comma, è sostituito dal seguente: “1. Il contribuente assoggettato a ritenuta diretta può ricorrere all'intendente di finanza della provincia nella quale ha il domicilio fiscale, per errore materiale, duplicazione o inesistenza totale o parziale dell'obbligazione tributaria entro il termine di decadenza di sessanta mesi chiedendo il rimborso”;
   b) all'articolo 38, il primo comma, è sostituito dal seguente: “1. Il soggetto che ha effettuato il versamento diretto può presentare all'intendente di finanza nella cui circoscrizione ha sede il concessionario presso la quale è stato eseguito il versamento istanza di rimborso, entro il termine di decadenza di sessanta mesi dalla data del versamento stesso, nel caso di errore materiale, duplicazione ed inesistenza totale o parziale dell'obbligo di versamento”.

  2. Ai fini dell'imposta di registro, dell'imposta sulle successioni e donazioni, dell'Invim e delle imposte ipotecaria e catastale l'istanza di rimborso deve essere presentata, a pena di decadenza, entro sessanta mesi dal giorno del pagamento ovvero, se posteriore, da quello in cui è sorto il diritto alla restituzione.
  3. All'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il secondo periodo è sostituito dal seguente: “La domanda di restituzione, in mancanza di disposizioni specifiche, non può essere presentata dopo cinque anni dal pagamento ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione”.
  4. L'amministrazione finanziaria, in sede di liquidazione o controllo formale della dichiarazione, qualora accerti un credito in favore del contribuente, è obbligata a procedere al rimborso di propria iniziativa senza che il contribuente si attivi ulteriormente mediante il deposito di specifiche istanze. L'esposizione nella dichiarazione dei redditi di un credito d'imposta in merito al quale il contribuente non abbia esercitato l'opzione per la compensazione o per il riporto a nuovo, produce gli stessi effetti dell'istanza di rimborso di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
  5. Le risorse del Fondo di cui all'articolo 26, comma 1, nel rispetto degli obiettivi programmatici della manovra di finanza pubblica, sono annualmente utilizzate, dall'esercizio successivo a quello di assegnazione al predetto Fondo, per accelerare il rimborso da parte dell'amministrazione finanziaria delle imposte e delle ritenute che il contribuente ha versato o subito in misura superiore al dovuto, o di Pag. 61un eventuale credito che si è configurato in suo favore in seguito alla presentazione di una dichiarazione dei redditi».
01. 01. Germanà, Pentangelo.

  Sopprimerlo.
*1. 1. Pastorino.

  Sopprimerlo.
*1. 2. Del Barba, Fregolent, Colaninno, Fragomeli, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Il contribuente che si trovi in temporanea situazione di obiettiva difficoltà, ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, può definire il contenuto integrale dei processi verbali di constatazione redatti ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, notificati entro la data di entrata in vigore del presente decreto, presentando la relativa dichiarazione per regolarizzare le violazioni constatate nel verbale in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, contributi previdenziali e ritenute, imposte sostitutive, imposta regionale sulle attività produttive e imposta sul valore aggiunto. È possibile definire solo i verbali per i quali, alla predetta data, non è stato ancora notificato un avviso di accertamento o ricevuto un invito al contraddittorio di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.

  Al comma 4, sostituire le parole: redditi di partecipazione con le seguenti: redditi d'impresa e di lavoro autonomo imputati per trasparenza.

  Conseguentemente:
   sostituire il comma 5, con il seguente:
  5. A seguito della presentazione dell'istanza di definizione da parte del contribuente, l'Agenzia delle entrate invia al contribuente un atto di liquidazione delle somme da questo dovute unitamente al modello di versamento con i relativi codici tributo. Le imposte relative a tutte le violazioni contestate per ciascun periodo d'imposta devono essere versate, senza applicazione delle sanzioni irrogabili ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e degli interessi, entro il 31 maggio 2019;
   al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: o della prima rata entro i termini di cui ai commi 2 e 5 con le seguenti: entro i termini di cui ai commi 2 e 5 o, in caso di rateizzazione, con il versamento dell'ultima rata nei termini previsti dal presente comma;
   al comma 8, dopo le parole: In caso di mancato perfezionamento aggiungere le seguenti: ai sensi del comma 7.
1. 3. Del Barba, Fregolent, Colaninno, Fragomeli, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.

  Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: Il contribuente può definire il contenuto anche parziale dei processi verbali di constatazione redatti ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, consegnati entro la data di entrata in vigore del presente decreto, presentando la relativa dichiarazione per regolarizzare le violazioni constatate nel verbale relative ai tributi erariali, nonché ogni altra violazione che comporta l'applicazione di sanzioni non collegate al tributo.
1. 4. Giacomoni, Martino, Bignami, Benigni, Baratto, Cattaneo, Angelucci.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: Il contribuente può definire aggiungere le seguenti:, anche parzialmente,.

Pag. 62

  Conseguentemente:
   all'articolo 1, comma 5, sostituire le parole: nelle dichiarazioni presentate con le seguenti: nelle dichiarazioni di cui al comma 1;
   all'articolo 1, comma 8, dopo le parole: constatate aggiungere le seguenti: oggetto delle dichiarazioni di cui al comma 1.
   all'articolo 26, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1 dell'articolo 1, pari a 1.000 milioni di euro per il 2019 si provvede attraverso le maggiori entrate derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 marzo 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2019. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare, entro il 15 settembre 2019 su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli della famiglia e non si applica la riduzione delle spese fiscali.
1. 5. Mandelli, Giacomoni, Martino.

  Al comma 1, sostituire le parole: il contenuto integrale con le seguenti: anche solo parzialmente il contenuto.
1. 6. Osnato, Acquaroli, Zucconi.

  Al comma 1, sostituire le parole: consonati entro la data di entrata in vigore del presente decreto, con le seguenti: consegnati entro il 31 dicembre 2018.

  Conseguentemente, al comma 5, dopo le parole: devono essere versate aggiungere le seguenti: nella misura del 50 per cento.
1. 7. Mandelli.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: contributi previdenziali e ritenute, aggiungere le seguenti: contributi assistenziali e ritenute.
1. 8. Pentangelo, Paolo Russo, Sarro, Germanà.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: imposta sul valore aggiunto aggiungere le seguenti: compresa quella afferente di diritti doganali nonché di tributi erariali, ivi comprese quelle relative agli obblighi di dichiarazione di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e ogni altra violazione che comporta l'applicazione di sanzioni non collegate al tributo.
1. 9. Martino, Giacomoni, Benigni, Bignami.

  Al comma 1, dopo le parole: imposta sul valore aggiunto, aggiungere le seguenti:, nonché le imposte d'atto.
1. 10. Osnato, Acquaroli, Zucconi.

  Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, contributi previdenziali e ritenute, addizionale comunale all'IRPEF, imposta unica comunale, imposta comunale sulla pubblicità, canoni per l'installazione di mezzi pubblicitari, tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, imposta di scopo, imposta di soggiorno, contributo di sbarco, e tutte le altre imposte per le quali il contribuente, Pag. 63nonostante abbia proceduto ad autoliquidazione, non abbia ricevuto la notifica di avviso di accertamento o non abbia ricevuto un invito al contraddittorio.
1. 13. Pentangelo, Paolo Russo, Sarro, Germanà.

  Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, addizionale comunale all'IRPEF, imposta unica comunale, imposta comunale sulla pubblicità, canoni per l'installazione di mezzi pubblicitari, tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, imposta di scopo, imposta di soggiorno, contributo di sbarco.
1. 11. Pentangelo, Paolo Russo, Sarro, Germanà.

  Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e tutte le altre imposte per le quali il contribuente, nonostante abbia proceduto ad autoliquidazione, non abbia ricevuto la notifica di avviso di accertamento o non abbia ricevuto un invito al contraddittorio.
1. 12. Pentangelo, Paolo Russo, Sarro, Germanà.

  Sopprimere il comma 3.
1. 14. Osnato, Acquaroli, Zucconi.

  Al comma 7, sopprimere l'ultimo periodo.

  Conseguentemente, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a 500 milioni di euro per il 2019 e il 2020 si provvede attraverso le maggiori entrate derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 marzo 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 500 milioni di euro per l'anno 2019 e per l'anno 2020. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2019 su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e non si applica la riduzione delle spese fiscali.
1. 15. Cattaneo.

  Al comma 7, ultimo periodo, sostituire le parole: È esclusa con le seguenti: È prevista.

  Conseguentemente:
   all'articolo 2, comma 4, terzo periodo, sostituire le parole: È esclusa con le seguenti: È prevista;
   all'articolo 6, comma 6, quarto periodo, sostituire le parole: È esclusa con le seguenti: È prevista;
   all'articolo 26, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Agli oneri derivanti dai commi 7 dell'articolo 1, 4 dell'articolo 2 e 6 dell'articolo 6, pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 si provvede attraverso le maggiori entrate derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 marzo 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. Qualora Pag. 64le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2019 su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e non si applica la riduzione delle spese fiscali.
1. 16. Martino, Giacomoni, Benigni, Bignami.

  Al comma 8, dopo le parole: In caso di mancato perfezionamento aggiungere le seguenti: o di mancato versamento di una delle rate di cui al comma 7.
1. 17. Mancini, Fregolent, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Topo, Ungaro.

  Sopprimere il comma 9,

  Conseguentemente:
   all'articolo 26, comma 3, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:
   « m-bis. quanto a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 attraverso le maggiori entrate derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 marzo 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2019 su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e non si applica la riduzione delle spese fiscali».
   modificare i totali previsti dal presente comma 3.
1. 18. Martino, Giacomoni, Benigni, Bignami.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. Qualora nei due anni successivi al 31 maggio 2019, in caso di versamento in unica soluzione, ovvero entro il periodo stabilito per la rateizzazione di cui al comma 7, nei confronti del contribuente venissero accertati ulteriori redditi non dichiarati e non esposti nei processi verbali di constatazione redatti ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 consegnati entro il 24 ottobre 2018, la definizione integrale di cui al comma 1 è annullata.
1. 19. Topo, Fregolent, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Ungaro.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Le comunicazioni di irregolarità di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e all'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, comunicate entro la data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere definite con il pagamento delle somme complessivamente dovute per le sole imposte, senza Pag. 65le sanzioni e gli interessi e gli eventuali accessori, entro il termine di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto.

  Conseguentemente, all'articolo 26, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Agli oneri derivanti dal comma 15-bis dell'articolo 1, pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 si provvede attraverso le maggiori entrate derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 marzo 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2019 su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e non si applica la riduzione delle spese fiscali.
1. 20. Martino, Giacomoni, Benigni, Bignami.

ART. 2

  Sopprimerlo.
2. 1. Ungaro, Fregolent, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Topo.

  Al comma 1, premettere il seguente: 01. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente ai contribuenti che si trovino, ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in una comprovata e grave situazione di difficoltà per ragioni estranee alla propria responsabilità.

  Conseguentemente, al comma 4, terzo periodo, dopo le parole: In caso di mancato perfezionamento aggiungere le seguenti: o del mancato pagamento di una rata.
2. 2. Librandi, Fregolent, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Mancini, Topo, Ungaro.

  Al comma 1 sostituire il primo periodo con il seguente: Gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e di liquidazione, gli atti di recupero, gli atti di contestazione di sanzioni e gli atti di irrogazione di sanzioni notificati entro la data di entrata in vigore del presente decreto, non impugnati o ancora impugnabili alla stessa data possono essere definiti con il pagamento delle somme residue complessivamente dovute per le sole imposte, senza le sanzioni, gli interessi e gli eventuali accessori, entro novanta giorni dalla predetta data o, se più ampio, entro il termine di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, che residua dopo la data di entrata in vigore del presente decreto.
2. 3. Giacomoni, Martino, Bignami, Benigni, Baratto, Cattaneo, Angelucci.

  Al comma 1, dopo le parole: atti di recupero, aggiungere le seguenti:, le violazioni relative agli omessi versamenti delle imposte dichiarate siano esse già contestate o non a mezzo di avvisi bonari, ovvero delle comunicazioni di irregolarità di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600 e dell'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,.
2. 4. Osnato, Acquaroli, Zucconi.

Pag. 66

  Al comma 1, dopo, le parole: gli atti di recupero, aggiungere le seguenti:, gli omessi versamenti, gli avvisi bonari, gli avvisi di richiesta di ulteriori documenti da parte dell'Agenzia delle Entrate, per i quali si è in attesa di un responso,.
2. 6. Osnato, Acquaroli, Zucconi.

  Al comma 1, dopo le parole: atti di recupero, aggiungere le seguenti: , gli avvisi bonari irregolari; gli atti di intimazione dell'INPS ed i controlli automatizzati, ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,».
2. 5. Osnato, Acquaroli, Zucconi.

  Al comma 1, dopo le parole: atti di recupero aggiungere le seguenti: e gli atti impositivi.
2. 7. Osnato, Acquaroli, Zucconi.

  Al comma 1, dopo le parole: gli atti di recupero aggiungere le seguenti: nonché gli avvisi di irregolarità comunicati ai sensi dell'articolo 36-bis e 36-ter del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973.
2. 8. Caiata, Sangregorio.

  Al comma 1, dopo le parole possono essere definiti aggiungere le seguenti:, anche parzialmente,.

  Conseguentemente, all'articolo 26, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  «3-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1 dell'articolo 2, pari a 1.000 milioni di euro per il 2019 si provvede attraverso le maggiori entrate derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 marzo 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2019. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2019 su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e non si applica la riduzione delle spese fiscali.
2. 9. Mandelli, Giacomoni, Martino.

  All'articolo 2 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1 dopo le parole: «il pagamento» aggiungere le seguenti «nella misura del 50 per cento»;
   b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  «1-bis. I termini di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, relativamente agli atti di cui al comma 1, sono sospesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 31 maggio 2019».
   c)al comma 2 dopo le parole: «il pagamento» aggiungere le seguenti «nella misura del 50 per cento»;
   d) al comma 3 dopo le parole: «con il pagamento» aggiungere le seguenti «nella misura del 50 per cento».
2. 10. Mandelli.

Pag. 67

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:
  «2-bis. All'articolo 17, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo la lettera d-quater) è inserita la seguente lettera:
   “d-quinquies) alle cessioni di oli e grassi vegetali ed animali per la produzione di energia elettrica ovvero cogenerazione”».
2. 11. Caretta, Osnato, Acquaroli.

  Dopo il comma 2-bis, aggiungere i seguenti:
  «2-ter. In accordo con la direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio del 5 dicembre 2017 che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE i soggetti passivi che offrono ad imprese terze, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, la vendita a distanza di beni sottoposti al meccanismo di inversione contabile di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, lettera c), sono considerati come gli stessi che per loro mezzo hanno ricevuto e ceduto detti beni e responsabili d'imposta per la sola imposta sul valore aggiunto, secondo i modi e i tempi di cui all'articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modifiche e integrazioni.
  2-quater. Al fine di agevolare l'amministrazione finanziaria nell'attività di contrasto e prevenzione dell'evasione dell'imposta sul Valore Aggiunto, i soggetti passivi di cui al comma 2-ter conservano la documentazione relativa alla cessione da parte degli operatori terzi che operano per loro mezzo, dei beni sottoposti al meccanismo di inversione contabile di cui all'articolo 17, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, lettera c). Tale documentazione deve essere conservata per un periodo minimo di dieci anni a partire dal 31 dicembre dell'anno in cui l'operazione è stata effettuata, deve essere trasmessa all'Agenzia delle Entrate con cadenza mensile, entro e non oltre il primo giorno di ogni mese e deve contenere i dati riferiti alle transazioni di ogni specifico operatore e, relativamente a ciascuna tipologia di bene, il numero totale di transazioni effettuate e i rispettivi introiti.
  2-quinquies. Per i soggetti che non provvedono, nei termini e con le modalità prescritti, alla comunicazione dei documenti, dei dati e delle notizie richiesti dall'Agenzia delle entrate, di cui al precedente comma, è prevista una sanzione, irrogata dalla stessa Agenzia, di importo compreso tra un minimo di 20.000 euro ed un massimo di 100.000 euro, ridotta del 30 per cento se il ritardo non è superiore a cinque giorni lavorativi».
2. 12. Scoma.

  Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire le parole: «sottoscritti entro la data di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «la cui istanza è stata presentata entro la data di entrata in vigore del presente decreto e per i quali è già iniziato il contraddittorio».
   b) sostituire le parole: «con il pagamento entro il termine di cui all'articolo 8, comma 1, del citato decreto, decorrente» con le seguenti: «con il pagamento entro ottanta giorni, decorrente».

  Conseguentemente, all'articolo 26, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  «3-bis. Agli oneri derivanti dal comma 3 dell'articolo 2, pari a 1.000 milioni di euro per il 2019 si provvede attraverso le maggiori entrate derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 marzo 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.000 milioni di euro per Pag. 68l'anno 2019. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2019 su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e non si applica la riduzione delle spese fiscali.
2. 13. Martino, Giacomoni, Benigni, Bignami.

  Al comma 3, sostituire le parole: sottoscritti entro la data di entrata in vigore del presente decreto con le seguenti: sottoscritti entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,.

  Conseguentemente, all'articolo 26 dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  «3-bis. Agli oneri derivanti dal comma 3 dell'articolo 2, pari a 300 milioni di euro per il 2019 si provvede attraverso le maggiori entrate derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 marzo 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 300 milioni di euro per l'anno 2019. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2019 su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e non si applica la riduzione delle spese fiscali.».
2. 14. Mandelli, Giacomoni, Martino.

  Al comma 3, sostituire le parole: delle sole imposte con le seguenti: delle sole imposte ancora dovute.

  Conseguentemente:
   all'articolo 26, comma 3, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:
   «m-bis) quanto a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 relativa al Fondo per le esigenze indifferibili;»;
   modificare i totali previsti dal presente comma 3.
2. 15. Martino, Giacomoni, Benigni, Bignami.

  Al comma 3, in fine, aggiungere il seguente periodo: Possono altresì essere definiti gli accertamenti con adesione di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, già perfezionati alla data di entrata in vigore del presente decreto con il pagamento della prima rata e delle eventuali successive rate, con il pagamento delle sole imposte residue senza le ulteriori sanzioni, interessi o eventuali accessori.

  Conseguentemente, all'articolo 26, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  «3-bis. Agli oneri derivanti dal comma 3 dell'articolo 2, pari a 1.000 milioni di euro per il 2019 si provvede attraverso le maggiori entrate derivanti da interventi di Pag. 69razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 marzo 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2019. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2019 su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e non si applica la riduzione delle spese fiscali.».
2. 16. Martino, Giacomoni, Benigni, Bignami.

  Al comma 4, sopprimere il terzo periodo.

  Conseguentemente, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  «4-bis. Agli oneri derivanti dal comma 4 pari a 500 milioni di euro per il 2019 e il 2020 si provvede attraverso le maggiori entrate derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 marzo 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 500 milioni di euro per l'anno 2019 e per l'anno 2020. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2019 su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e non si applica la riduzione delle spese fiscali.
2. 18. Cattaneo.

  Al comma 4, terzo periodo, sostituire le parole: è esclusa la compensazione con le seguenti: è ammessa la compensazione.
2. 17. Bignami.

  Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
  «7-bis. La definizione perfezionata sulla base di quanto stabilito dai commi precedenti comporta l'applicazione degli articoli 13 e 13-bis del decreto legislativo 10 marzo 2000 n. 74».

  Conseguentemente, all'articolo 26 dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  «3-bis. Agli oneri derivanti dal comma 7-bis dell'articolo 2, pari a 500 milioni di euro per il 2019 si provvede attraverso le maggiori entrate derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 marzo 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 500 milioni di euro per l'anno 2019. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2019 su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione Pag. 70della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e non si applica la riduzione delle spese fiscali.».
2. 19. Martino, Giacomoni, Benigni, Bignami.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

  1. Le somme contenute nelle comunicazioni di irregolarità di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e all'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 emesse entro la data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere definite con il pagamento delle somme residue complessivamente dovute per le sole imposte, senza le sanzioni, gli interessi e gli eventuali accessori.
  2. I contribuenti possono definire gli omessi versamenti delle imposte risultanti dalle dichiarazioni presentate entro il 31 ottobre 2017 ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, delle ritenute e dei contributi previdenziali, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, con il pagamento delle somme complessivamente dovute per le sole imposte, senza le sanzioni, gli interessi e gli eventuali accessori.
  3. La definizione di cui ai commi 1 e 2 si perfeziona con il versamento delle somme in unica soluzione o dell'ultima rata con il versamento dell'intero importo dovuto o della prima rata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 8, commi 2, 3, 4 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, con un massimo di venti rate trimestrali di pari importo. In caso di mancato perfezionamento non si producono gli effetti del presente articolo e il competente ufficio prosegue le ordinarie attività relative ai procedimenti di cui al comma 1 e alle dichiarazioni di cui al comma 2.
  4. Limitatamente ai debiti relativi alle risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, il debitore è tenuto a corrispondere, in aggiunta alle somme di cui ai commi 1 e 2, a decorrere dal 1o maggio 2016 gli interessi di mora previsti dall'articolo 114, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013, fatto salvo quanto previsto ai paragrafi 3 e 4 dello stesso articolo 114.
  5. Sono esclusi dalla definizione gli atti emessi nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria di cui all'articolo 5-quater del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227.
  6. La definizione perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri.
  7. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sono adottate le ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo.

  Conseguentemente, all'articolo 26, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  «3-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 2-bis, pari a 1.000 milioni di euro a decorrere 2019 si provvede attraverso le maggiori entrate derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 marzo 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.000 milioni di euro a decorrere 2019. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente Pag. 71del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2019 su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e non si applica la riduzione delle spese fiscali.
2. 02. Martino, Giacomoni, Benigni, Bignami.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

  1. Le somme contenute nelle comunicazioni di irregolarità di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e all'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 emesse entro la data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere definite con il pagamento delle somme residue complessivamente dovute per le sole imposte, senza le sanzioni, gli interessi e gli eventuali accessori.
  2. I contribuenti possono definire gli omessi versamenti delle imposte risultanti dalle dichiarazioni presentate entro il 31 ottobre 2017 ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, delle ritenute e dei contributi previdenziali, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, con il pagamento delle somme complessivamente dovute per le sole imposte, senza le sanzioni, gli interessi e gli eventuali accessori.
  3. La definizione di cui ai commi 1 e 2 si perfeziona con il versamento delle somme in unica soluzione o della prima rata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 8, commi 2, 3, 4 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, con un massimo di venti rate trimestrali di pari importo. In caso di mancato perfezionamento non si producono gli effetti del presente articolo e il competente ufficio prosegue le ordinarie attività relative ai procedimenti di cui al comma 1 e alle dichiarazioni di cui al comma 2.
  4. Limitatamente ai debiti relativi alle risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, il debitore è tenuto a corrispondere, in aggiunta alle somme di cui ai commi 1 e 2, a decorrere dal 1o maggio 2016 gli interessi di mora previsti dall'articolo 114, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013, fatto salvo quanto previsto ai paragrafi 3 e 4 dello stesso articolo 114.
  5. Sono esclusi dalla definizione gli atti emessi nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria di cui all'articolo 5-quater del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227.
  6. La definizione perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri.
  7. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sono adottate le ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo.
2. 01. Giacomoni, Martino, Bignami, Benigni, Baratto, Cattaneo, Angelucci.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Definizione agevolata delle entrate enti territoriali-Accertamenti)

  1. Con riferimento alle entrate proprie, anche tributarie, oggetto di avvisi di accertamento o di inviti al pagamento, gli enti territoriali possono stabilire, entro il Pag. 72termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare le entrate stesse, l'esclusione degli interessi e delle sanzioni relative alle predette entrate, per le ipotesi in cui, entro un termine appositamente fissato da ciascun ente, non inferiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell'atto, i contribuenti adempiano al pagamento delle somme dovute o della prima rata dovuta in caso di pagamento rateale. Le agevolazioni di cui al periodo precedente possono applicarsi anche ai casi di definizione spontanea di debiti maturati fino al 31 dicembre 2017.
  2. Le medesime agevolazioni di cui al comma 1 possono essere previste anche per i casi in cui siano già in corso procedimenti contenziosi in sede giurisdizionale. In tali casi la richiesta del contribuente di avvalersi delle predette agevolazioni comporta la sospensione, su istanza di parte, del procedimento giurisdizionale, in qualunque stato e grado questo sia eventualmente pendente, sino al termine stabilito dall'ente impositore, mentre il completo adempimento degli obblighi determina l'estinzione del giudizio.
  3. Ai fini della rateazione delle somme dovute ai sensi dei commi precedenti, l'ente territoriale determina il numero massimo di rate e la relativa scadenza, che non può superare il 31 dicembre 2027, in modo correlato alla dimensione complessiva del debito oggetto di definizione e rateazione. In caso di rateazione sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme rateizzate. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, previa formale contestazione al debitore con richiesta di immediata regolarizzazione, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme. In tal caso i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.
  4. Sono esclusi dalla definizione di cui al presente articolo gli atti di cui alle lettere da a) a d) del comma 16 dell'articolo 3. Si applica il comma 17 del medesimo articolo 3.
  5. Ai fini delle disposizioni del presente articolo, si intendono tributi propri delle regioni, delle province e dei comuni i tributi la cui titolarità giuridica ed il cui gettito siano integralmente attribuiti ai predetti enti, con esclusione delle compartecipazioni ed addizionali a tributi erariali, nonché delle mere attribuzioni ad enti territoriali del gettito, totale o parziale, di tributi erariali.
  6. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano l'attuazione delle disposizioni del presente articolo avviene in conformità e compatibilmente con le forme e condizioni di speciale autonomia previste dai rispettivi statuti.

  Conseguentemente, all'articolo 26, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  «3-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 2-bis, pari a 2.000 milioni di euro a decorrere 2019 si provvede attraverso le maggiori entrate derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 marzo 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 2.000 milioni di euro a decorrere 2019. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2019 su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni Pag. 73vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e non si applica la riduzione delle spese fiscali.
2. 05. Martino, Giacomoni, Benigni, Bignami.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Definizione agevolata delle entrate enti territoriali e accertamenti)

  1. Con riferimento alle entrate proprie, anche tributarie, oggetto di avvisi di accertamento o di inviti al pagamento, gli enti territoriali possono stabilire, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare le entrate stesse, l'esclusione degli interessi e delle sanzioni relative alle predette entrate, per le ipotesi in cui, entro un termine appositamente fissato da ciascun ente, non inferiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell'atto, i contribuenti adempiano al pagamento delle somme dovute o della prima rata dovuta in caso di pagamento rateale. Le agevolazioni di cui al periodo precedente possono applicarsi anche ai casi di definizione spontanea di debiti maturati fino al 31 dicembre 2017.
  2. Le medesime agevolazioni di cui al comma 1 possono essere previste anche per i casi in cui siano già in corso procedimenti contenziosi in sede giurisdizionale. In tali casi la richiesta del contribuente di avvalersi delle predette agevolazioni comporta la sospensione, su istanza di parte, del procedimento giurisdizionale, in qualunque stato e grado questo sia eventualmente pendente, sino al termine stabilito dall'ente impositore, mentre il completo adempimento degli obblighi determina l'estinzione del giudizio.
  3. Ai fini della rateazione delle somme dovute ai sensi dei commi precedenti, l'ente territoriale determina il numero massimo di rate e la relativa scadenza, che non può superare il 31 dicembre 2027, in modo correlato alla dimensione complessiva del debito oggetto di definizione e rateazione. In caso di rateazione sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme rateizzate. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, previa formale contestazione al debitore con richiesta di immediata regolarizzazione, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.
  4. Sono esclusi dalla definizione di cui al presente articolo gli atti di cui alle lettere da a) a d) del comma 16 dell'articolo 3. Si applica il comma 17 del medesimo articolo 3.
  5. Ai fini delle disposizioni del presente articolo, si intendono tributi propri delle regioni, delle province e dei comuni i tributi la cui titolarità giuridica ed il cui gettito siano integralmente attribuiti ai predetti enti, con esclusione delle compartecipazioni ed addizionali a tributi erariali, nonché delle mere attribuzioni ad enti territoriali del gettito, totale o parziale, di tributi erariali.
  6. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano l'attuazione delle disposizioni del presente articolo avviene in conformità e compatibilmente con le forme e condizioni di speciale autonomia previste dai rispettivi statuti.
*2. 03. Pastorino, Fregolent.

Pag. 74

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Definizione agevolata delle entrate enti territoriali e accertamenti)

  1. Con riferimento alle entrate proprie, anche tributarie, oggetto di avvisi di accertamento o di inviti al pagamento, gli enti territoriali possono stabilire, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare le entrate stesse, l'esclusione degli interessi e delle sanzioni relative alle predette entrate, per le ipotesi in cui, entro un termine appositamente fissato da ciascun ente, non inferiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell'atto, i contribuenti adempiano al pagamento delle somme dovute o della prima rata dovuta in caso di pagamento rateale. Le agevolazioni di cui al periodo precedente possono applicarsi anche ai casi di definizione spontanea di debiti maturati fino al 31 dicembre 2017.
  2. Le medesime agevolazioni di cui al comma 1 possono essere previste anche per i casi in cui siano già in corso procedimenti contenziosi in sede giurisdizionale. In tali casi la richiesta del contribuente di avvalersi delle predette agevolazioni comporta la sospensione, su istanza di parte, del procedimento giurisdizionale, in qualunque stato e grado questo sia eventualmente pendente, sino al termine stabilito dall'ente impositore, mentre il completo adempimento degli obblighi determina l'estinzione del giudizio.
  3. Ai fini della rateazione delle somme dovute ai sensi dei commi precedenti, l'ente territoriale determina il numero massimo di rate e la relativa scadenza, che non può superare il 31 dicembre 2027, in modo correlato alla dimensione complessiva del debito oggetto di definizione e rateazione. In caso di rateazione sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme rateizzate. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, previa formale contestazione al debitore con richiesta di immediata regolarizzazione, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.
  4. Sono esclusi dalla definizione di cui al presente articolo gli atti di cui alle lettere da a) a d) del comma 16 dell'articolo 3. Si applica il comma 17 del medesimo articolo 3.
  5. Ai fini delle disposizioni del presente articolo, si intendono tributi propri delle regioni, delle province e dei comuni i tributi la cui titolarità giuridica ed il cui gettito siano integralmente attribuiti ai predetti enti, con esclusione delle compartecipazioni ed addizionali a tributi erariali, nonché delle mere attribuzioni ad enti territoriali del gettito, totale o parziale, di tributi erariali.
  6. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano l'attuazione delle disposizioni del presente articolo avviene in conformità e compatibilmente con le forme e condizioni di speciale autonomia previste dai rispettivi statuti.
*2. 04. Osnato, Acquaroli, Zucconi.

ART. 3.

  Sopprimerlo.
**3. 1. Pastorino.

  Sopprimerlo.
**3. 2. Fregolent, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.

Pag. 75

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. I debiti, diversi da quelli di cui all'articolo 5 risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1o gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, possono essere estinti, senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, versando integralmente, in unica soluzione entro il 31 luglio 2019, o nel numero massimo di venti rate trimestrali consecutive di pari importo, le somme: a) affidate all'agente della riscossione a titolo di solo capitale; b) maturate a favore dell'agente della riscossione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, a titolo di aggio sulle somme di cui alla lettera a) e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.
3. 3. Baratto.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e degli altri atti esecutivi degli enti previdenziali;
   b) al comma 1, dopo le parole: agenti della riscossione inserire le seguenti: e quelli risultanti dagli altri atti esecutivi anche provvisori degli enti previdenziali (INPS, INAIL, Ispettorato del Lavoro);
   c) al comma 1, lettera a), dopo le parole: all'agente della riscossione inserire le seguenti: e risultanti dagli altri atti esecutivi anche provvisori notificati od in carico degli enti previdenziali;
   d) al comma 4, sostituire le parole: riscossione fornisce ai debitori i dati necessari a individuare i carichi definibili con le seguenti: riscossione ed i singoli enti previdenziali forniscono ai debitori i dati necessaria individuare i carichi e gli atti definibili;
   e) al comma 5, dopo le parole: all'agente della riscossione inserire le seguenti: e ai singoli enti previdenziali;
   f) al comma 5, sostituire le parole: all'agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione di cui al comma 1 rendendo, entro il 30 aprile 2019, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso agente pubblica con le seguenti: all'agente della riscossione ed ai singoli enti previdenziali la sua volontà di procedere alla definizione di cui al comma 1 rendendo, entro il 30 aprile 2019, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso agente ed i singoli enti previdenziali pubblicano;
   g) al comma 8, dopo le parole: nei carichi affidati inserire le seguenti: e negli atti esecutivi anche provvisori notificati od in carico degli enti previdenziali;
   h) al comma 11, sostituire le parole: l'agente della riscossione comunica con le seguenti: l'agente della riscossione ed i singoli enti previdenziali comunicano;
   i) al comma 12, lettera c), dopo le parole: dell'agente della riscossione inserire le seguenti: e dei singoli enti previdenziali;
   j) al comma 14, lettera a), sostituire le parole: l'agente della riscossione prosegue con le seguenti: l'agente della riscossione ed i singoli enti previdenziali proseguono;
   k) al comma 15, dopo le parole: affidati agli agenti della riscossione inserire le seguenti: e risultanti dagli atti esecutivi, anche provvisori, notificati o in carico degli enti previdenziali;
   l) al comma 16, lettera d), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Si intendono, in ogni caso, ricomprese nella definizione, le sanzioni civili risultanti dagli altri atti esecutivi, anche provvisori, notificati o in carico degli enti previdenziali.

Pag. 76

  Conseguentemente, all'articolo 6, apportare le seguenti modificazioni:
   a) alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , contributive e previdenziali;
   b) al comma 1, sostituire le parole: attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate con le seguenti: attribuite alla giurisdizione tributaria ed ordinaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate, l'INPS, l'INAIL e l'ispettorato del Lavoro ed aggiungere, in fine, le seguenti parole: e dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.;
   c) al comma 2, dopo le parole: dell'Agenzia delle entrate inserire le seguenti: dell'INPS, dell'INAIL e dell'Ispettorato del Lavoro.
3. 4. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, sostituire le parole: al 31 dicembre 2017 con le seguenti: entro la data di entrata in vigore del presente decreto;
   b) sopprimere il comma 9;
   c) al comma 13, alla lettera b), dopo le parole: procedure esecutive aggiungere le seguenti: e cautelari;
   d) al comma 21, sostituire il primo periodo con il seguente: Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, il versamento delle residue somme dovute ai sensi dell'articolo 1, commi 6 e 8, lettera b), numero 2), del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, è effettuato in dieci rate consecutive di pari importo, con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2019, sulle quali sono dovuti, dal 1o agosto 2019, gli interessi al tasso dello 0,3 per cento annuo.;
   e) sopprimere il comma 23;
   f) dopo il comma 25 aggiungere i seguenti:
  25-bis. Con riferimento alle entrate, anche tributarie, delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, notificati, negli anni dal 2000 fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, dagli enti stessi e dai concessionari della riscossione di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i medesimi enti territoriali possono stabilire, entro il 30 aprile 2019, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare le entrate stesse, l'esclusione delle sanzioni relative alle predette entrate. Gli enti territoriali, entro trenta giorni, danno notizia dell'adozione dell'atto di cui al primo periodo mediante pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale.
  25-ter. Con il provvedimento di cui al comma 25-bis gli enti territoriali stabiliscono anche: a) il numero di rate e la relativa scadenza, che non può superare i termini previsti dai commi 1 e 2; b) le modalità con cui il debitore manifesta la sua volontà di avvalersi della definizione agevolata; c) i termini per la presentazione dell'istanza in cui il debitore indica il numero di rate con il quale intende effettuare il pagamento, nonché la pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi; d) il termine entro il quale l'ente territoriale o il concessionario della riscossione trasmette ai debitori la comunicazione nella quale sono indicati l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole rate e la scadenza delle stesse.
  25-quater. A seguito della presentazione dell'istanza, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale istanza.Pag. 77
  25-quinquies. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.
  25-sexies. Si applicano i commi 16 e 17.
  25-septies. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano l'attuazione delle disposizioni del presente articolo avviene in conformità e compatibilmente con le forme e con le condizioni di speciale autonomia previste dai rispettivi statuti.
3. 5. Giacomoni, Martino, Bignami, Benigni, Baratto, Cattaneo, Angelucci.

  Al comma 1, sostituire le parole: al 31 dicembre 2017 con le seguenti: alla data di entrata in vigore del presente decreto.

  Conseguentemente all'articolo 26 dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1 dell'articolo 3, pari a 1.500 milioni di euro per il 2019 si provvede attraverso le maggiori entrate derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 marzo 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.500 milioni di euro per l'anno 2019. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2019 su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e non si applica la riduzione delle spese fiscali.
3. 6. Mandelli, Giacomoni, Martino.

  Al comma 1 sostituire le parole: al 31 dicembre 2017 con le seguenti: alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. 7. Lollobrigida, Osnato, Acquaroli.

  Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2017 con le seguenti: 30 giugno 2018.

  Conseguentemente all'articolo 26, comma 3, dopo la lettera m) aggiungere la seguente:
   m-bis) quanto a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 relativa al Fondo per le esigenze indifferibili;.

  Conseguentemente modificare i totali previsti dal presente comma 3.
3. 8. Brunetta.

  Al comma 1 sostituire le parole: 31 dicembre 2017 con le seguenti: 30 settembre 2018.

  Conseguentemente, sostituire la parola: dieci con la seguente: quattordici.
3. 9. Osnato, Acquaroli, Zucconi.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2017 con le seguenti: 24 ottobre 2018.

Pag. 78

  Conseguentemente, all'articolo 5, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2017 con le seguenti: 24 ottobre 2018.

  Conseguentemente all'articolo 26 dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1 dell'articolo 3 e al comma 1 dell'articolo 5, pari a 1.000 milioni di euro per il 2019 si provvede attraverso le maggiori entrate derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 marzo 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2019. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2019 su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e non si applica la riduzione delle spese fiscali.
3. 10. Martino, Giacomoni, Benigni, Bignami.

  Al comma 1 sostituire le parole: 31 dicembre 2017 con le seguenti: 30 novembre 2018.

  Conseguentemente all'articolo 26, comma 3, dopo la lettera m) aggiungere la seguente:
   m-bis) quanto a 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 relativa al Fondo per le esigenze indifferibili;.

  Conseguentemente modificare i totali previsti dal presente comma 3.
3. 11. Baratto, Bond.

  Al comma 1 dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
   b-bis) di cui si è chiesta ed ottenuta la rateizzazione ancora in corso purché in regola con i pagamenti sino alla pubblicazione del presente decreto.

  Conseguentemente al comma 5 aggiungere in fine il seguente periodo: Il debitore manifesta all'agente della riscossione o all'ente presso cui è in corso la rateizzazione la sua volontà di procedere alla definizione di cui al comma 1 rendendo, entro il 30 aprile 2019, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso agente o l'ente creditore pubblica sul sito internet nel termine massimo di venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. 12. Giacomoni, Bignami, Benigni, Martino, Baratto, Cattaneo.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. I debiti di cui al precedente comma, possono essere estinti, senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, mediante compensazione con i crediti erariali certificati;Pag. 79
   b) dopo il comma 25, aggiungere il seguente:
  25-bis. Al comma 1 dell'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, alla fine del primo periodo sopprimere le seguenti parole: e per i quali è scaduto il termine di pagamento.
3. 13. Osnato, Acquaroli, Zucconi.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. I debiti di cui al precedente comma, possono essere estinti, senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, mediante compensazione con i crediti erariali;
   b) dopo il comma 25, aggiungere il seguente:
  25-bis. All'articolo 31 del decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «e per i quali è scaduto il termine di pagamento».

  Conseguentemente all'articolo 26 dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. Agli oneri derivanti dai commi 1-bis e 25 dell'articolo 3, pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 si provvede attraverso le maggiori entrate derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 marzo 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2019 su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e non si applica la riduzione delle spese fiscali.
3. 14. Martino, Giacomoni, Benigni, Bignami.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Non possono essere oggetto di definizione di cui al presente articolo, i debiti non perfezionati con il pagamento integrale delle somme dovute relativi ai carichi già oggetto di precedenti dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 2016, n. 225, e dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172.

  Conseguentemente, sopprimere i commi da 21 a 25.
3. 15. Ungaro, Fregolent, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Topo.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Le rate previste dal comma 1 scadono il 31 marzo, 31 luglio, 31 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2019.
3. 16. Baratto.

Pag. 80

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Le rate previste dal comma 1 scadono il 31 marzo, 31 luglio, 31 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2019.
3. 17. Baratto.

  Al comma 3, sostituire le parole: al tasso del 2 per cento annuo con le seguenti: al tasso del 5 per cento.
3. 18. Mancini, Fregolent, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Topo, Ungaro.

  Al comma 5, sostituire le parole: venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto con le seguenti: cinque giorni dalla data di conversione del presente decreto.
3. 19. Martino, Giacomoni, Benigni, Bignami.

  Al comma 5, sostituire la parola: venti con la seguente: trenta.
3. 20. Osnato, Acquaroli, Zucconi.

  Al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: revoca la sospensione sopprimere le seguenti: su istanza di una delle parti.
3. 21. Ferri, Fregolent.

  Al comma 6 aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'estinzione del giudizio determina la cessazione della materia del contendere e la compensazione tra le parti delle spese del giudizio estinto ai sensi dell'articolo 46, comma 3 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
3. 22. Germanà, Pentangelo.

  Sopprimere il comma 9.
3. 23. Osnato, Acquaroli, Zucconi.

  Sostituire il comma 9, con il seguente:
  9. Le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, sono rimborsabili nel caso le stesse siano conseguenza di atti prodromici ritenuti illegittimi e annullabili.
3. 24. Germanà, Pentangelo.

  Al comma 10, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
   e-bis) si intendono sospesi i pignoramenti presso terzi già notificati alla data di cui al comma 10.
3. 25. Baratto.

  Al comma 10, lettera f-bis), dopo le parole: si applica aggiungere le seguenti: , previo pagamento delle somme dovute ai sensi del comma 12,.
3. 26. Colaninno, Fregolent, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.

  Al comma 13, sostituire le parole: della prima o unica rata con la seguente: integrale.
3. 27. Fragomeli, Fregolent, Colaninno, Del Barba, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.

  Al comma 14-bis, sostituire la parola: cinque con la seguente: quarantacinque.
3. 28. Acquaroli, Osnato, Ferro.

  Al comma 16, sopprimere la lettera d).
3. 29. Osnato, Acquaroli, Zucconi.

  Al comma 16, lettera d), aggiungere in fine le seguenti parole: nonché in materia di rapporti di lavoro relativamente ad aziende o società fallite.
3. 30. Osnato, Acquaroli, Zucconi.

Pag. 81

  Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
  16-bis. Gli Enti di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e del 10 febbraio 1996, n. 103, possono applicare le disposizioni di cui ai commi da 1 a 16 del presente articolo con apposita delibera assunta dai relativi organi.
3. 31. Martino, Bignami, Benigni.

  Al comma 20 apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire le parole: 31 dicembre 2017 con le seguenti: 30 settembre 2018;
   b) dopo la parola: 2017 aggiungere le seguenti: e fino al 30 settembre 2018.
3. 32. Osnato, Acquaroli, Zucconi.

  Al comma 21, apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire le parole: 7 dicembre 2018, con le seguenti: 7 gennaio 2019;
   b) sostituire la parola: dieci con la seguente: quattordici.
3. 33. Osnato, Acquaroli, Zucconi.

  Al comma 21, dopo le parole: al 7 dicembre 2018 aggiungere le seguenti: o il pagamento rateizzato, da effettuarsi in cinque rate consecutive di pari importo a decorrere dal primo gennaio 2019.
3. 34. Bignami.

  Al comma 21, dopo le parole: settembre e ottobre 2018, aggiungere le seguenti: nonché l'integrale pagamento dei ratei scaduti in conseguenza di rateizzazioni intervenute su controlli eseguiti dall'Agenzia delle Entrate, ai sensi dell'articolo 36-bis, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973,.
3. 35. Deidda, Osnato, Acquaroli, Ferro.

  Dopo il comma 21, inserire il seguente:
  21-bis. I debitori che non hanno provveduto all'integrale pagamento entro il 7 dicembre 2018 ai sensi del comma 21, possono comunque beneficiare del differimento automatico delle restanti somme secondo le modalità di cui al medesimo comma, rendendo, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, apposita dichiarazione all'agente della riscossione.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 23.
3. 36. Ferri.

  Al comma 25, dopo le parole: essere definiti aggiungere le seguenti: con l'applicazione degli interessi di mora.
3. 37. Ungaro, Fregolent, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Topo.

  Dopo il comma 25 aggiungere il seguente:
  25-bis. Sono sospesi i pagamenti delle sanzioni delle multe relative alla maggiore produzione di latte per l'annualità 2014/2015 già demandati agli agenti di riscossione incaricati. La sospensione vale fino alla corretta definizione degli importi effettivamente dovuti.
3. 38. Osnato, Acquaroli, Zucconi.

  Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Definizione agevolata delle somme risultanti dalle comunicazioni di irregolarità della dichiarazione)

  1. Relativamente alle somme risultanti dalle comunicazioni di irregolarità della dichiarazione di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, all'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica Pag. 8226 ottobre 1972, n. 633, notificate entro la data di entrata in vigore del presente decreto, i debitori possono assolvere al pagamento delle sole imposte dovute, senza corrispondere le eventuali sanzioni dovute ed interessi, effettuando un versamento integrale entro il 31 luglio 2019, o nel numero massimo dieci rate consecutive di pari importo.
  2. Le rate previste dal comma 1 scadono il 31 luglio ed il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2019.
  3. Ai fini della richiesta di accedere alla rateizzazione agevolata di cui al comma 1, il debitore deve manifestare all'Agenzia delle Entrate la sua volontà di avvalersene, entro il 30 aprile 2019.
  4. In caso di pagamento rateale ai sensi del comma 1, sono dovuti, a decorrere dal primo agosto 2019, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo e non si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
  5. Entro il 30 giugno 2019, l'Agenzia delle Entrate comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 3 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione agevolata, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.
  6. In caso di pagamento ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 1, la definizione agevolata non produce effetti e riprendono i termini di prescrizione e decadenza per b recupero dei carichi oggetto di dichiarazione.
  7. Sono ricompresi nella definizione agevolata di cui al comma 1 anche i pagamenti delle somme risultanti dalle comunicazioni di irregolarità in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto. La definizione si applicherà sulle residue somme dovute, a condizione che entro il 7 novembre 2018 sia avvenuto l'integrale pagamento delle rate aventi scadenza precedente tale data.
  8. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, da emanarsi entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è approvato b modello di comunicazione di cui al comma 3 e sono stabilite le modalità di versamento delle somme dovute a titolo di definizione agevolata, nonché disposizioni di coordinamento con quelle di cui all'articolo 3 del presente decreto.

  Conseguentemente all'articolo 26, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 3-bis, pari a 1.500 milioni di euro per il 2019 si provvede attraverso le maggiori entrate derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 marzo 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.500 milioni di euro per l'anno 2019. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2019 su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e non si applica la riduzione delle spese fiscali.
3. 01. Mandelli, Giacomoni, Martino.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Definizione agevolata dei piani di rateizzazione per il riscatto del corso legale di laurea)

  1. L'integrale pagamento, entro il termine del 31 maggio 2019, dei ratei scaduti Pag. 83dovuti in ordine alle domande accolte per il riscatto, ai fini pensionistici, del corso legale di laurea, determina, per i debitori che vi provvedono, il venir meno della decadenza prevista per il mancato pagamento, nonché la validità del piano di rateizzazione già accordato e secondo le scadenze ivi previste.
3. 03. Deidda, Osnato, Acquaroli, Ferro, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Fregolent, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Definizione agevolata delle entrate enti territoriali e ingiunzioni)

  1. Con riferimento alle entrate, anche tributarie, delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, notificati dal 1o gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, dagli enti stessi e dai concessionari della riscossione di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i medesimi enti territoriali possono stabilire, entro il 28 febbraio 2019, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare le entrate stesse, l'esclusione delle sanzioni e degli interessi relativi alle predette entrate. Gli enti territoriali, entro trenta giorni, danno notizia dell'adozione dell'atto di cui al primo periodo mediante pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale.
  2. Con il provvedimento di cui al comma 1 gli enti territoriali stabiliscono anche:
   a) il numero di rate e la relativa scadenza, che non può superare il 31 dicembre 2023;
   b) le modalità con cui il debitore manifesta la sua volontà di avvalersi della definizione agevolata;
   c) i termini per la presentazione dell'istanza in cui il debitore indica il numero, di rate con il quale intende effettuare il pagamento, nonché la pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi;
   d) il termine entro il quale l'ente territoriale o il concessionario della riscossione trasmette ai debitori la comunicazione nella quale sono indicati l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole rate e la scadenza delle stesse.

  3. A seguito della presentazione dell'istanza, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale istanza.
  4. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.
  5. Si applicano i commi 16 e 17 dell'articolo 3.
  6. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano l'attuazione delle disposizioni del presente articolo avviene in conformità e compatibilmente con le forme e con le condizioni di speciale autonomia previste dai rispettivi statuti.
*3. 02. Pastorino.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Definizione agevolata delle entrate enti territoriali e ingiunzioni)

  1. Con riferimento alle entrate, anche tributarie, delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale di cui al regio decreto Pag. 8414 aprile 1910, n. 639, notificati dal 1o gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, dagli enti stessi e dai concessionari della riscossione di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i medesimi enti territoriali possono stabilire, entro il 28 febbraio 2019, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare le entrate stesse, l'esclusione delle sanzioni e degli interessi relativi alle predette entrate. Gli enti territoriali, entro trenta giorni, danno notizia dell'adozione dell'atto di cui al primo periodo mediante pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale.
  2. Con il provvedimento di cui al comma 1 gli enti territoriali stabiliscono anche:
   a) il numero di rate e la relativa scadenza, che non può superare il 31 dicembre 2023;
   b) le modalità con cui il debitore manifesta la sua volontà di avvalersi della definizione agevolata;
   c) i termini per la presentazione dell'istanza in cui il debitore indica il numero, di rate con il quale intende effettuare il pagamento, nonché la pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi;
   d) il termine entro il quale l'ente territoriale o il concessionario della riscossione trasmette ai debitori la comunicazione nella quale sono indicati l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole rate e la scadenza delle stesse.

  3. A seguito della presentazione dell'istanza, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale istanza.
  4. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.
  5. Si applicano i commi 16 e 17 dell'articolo 3.
  6. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano l'attuazione delle disposizioni del presente articolo avviene in conformità e compatibilmente con le forme e con le condizioni di speciale autonomia previste dai rispettivi statuti.
*3. 04. Osnato, Acquaroli, Zucconi.

ART. 4.

  Sopprimerlo.
**4. 1. Fragomeli, Fregolent, Colaninno, Del Barba, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.

  Sopprimerlo.
**4. 2. Mandelli.

  Sopprimerlo.
**4. 3. Pastorino.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.

  1. I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1o gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all'articolo 3, sono rateizzati fino a dieci rate, su richiesta del debitore, a decorrere dalla data del 1o gennaio 2019. I debiti di cui al precedente periodo possono essere estinti Pag. 85senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi e gli interessi di mora.
4. 4. Vietina.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: risultanti dai singoli carichi con le seguenti: risultanti dalla somma dei carichi facente capo ad ogni singolo contribuente e.
4. 5. Pastorino, Fassina, Fornaro.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: dicembre 2010 con le seguenti: dicembre 2015.
4. 6. Acquaroli, Osnato, Ferro.

  All'articolo 4, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: sono automaticamente annullati aggiungere le seguenti: con esclusione dei tributi propri di regioni, province e comuni;
   b) al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: e, limitatamente alle spese maturate negli anni 2000-2013, quelli dei comuni;
   c) al comma 4, primo periodo, dopo le parole: Le disposizioni del presente articolo non si applicano aggiungere le seguenti: ai tributi propri di regioni, province e comuni, nonché.
4. 7. Fragomeli, Fregolent, Colaninno, Del Barba, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.

  Al comma 1, dopo il primo periodo inserire il seguente: In presenza dei medesimi presupposti, tale annullamento è previsto anche per i singoli carichi affidati a qualsiasi agente per la riscossione, comunque denominato, nonché per i carichi gestiti direttamente dagli Enti pubblici locali che riscuotono in proprio.
4. 8. Pentangelo, Paolo Russo, Sarro, Germanà.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Con deliberazione dell'organo consiliare, da comunicarsi all'Agenzia delle entrate – Riscossione tramite posta elettronica certificata entro il 31 dicembre 2018, l'ente territoriale può stabilire che le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai carichi di propria competenza.
  1-ter. Con deliberazione da adottarsi con le forme previste dalla legislazione vigente per gli atti destinati a disciplinare le entrate, gli enti territoriali possono applicare con gli opportuni adattamenti le norme di cui al presente articolo ai debiti di importo residuo, alla data di adozione della predetta deliberazione, non superiore a mille euro, comprensivo di capitale interessi e sanzioni, risultanti dai singoli carichi inseriti in ingiunzioni di pagamento emesse dal 1o gennaio 2000 al 31 dicembre 2010.
4. 9. Fragomeli, Mancini, Topo, Ungaro.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. Con deliberazione dell'organo consiliare, da comunicarsi all'Agenzia delle entrate – Riscossione tramite posta elettronica certificata entro il 31 dicembre 2018, l'ente territoriale può stabilire che le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai carichi di propria competenza.
4. 10. Pastorino, Fassina, Fornaro.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Adeguamento tariffe Cosap)

  1. All'articolo 63, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al punto 1), alinea I), le parole: lire 1.500 per utenza sono sostituite dalle parole: 2 euro per utenza;Pag. 86
   b) al punto 1), alinea II), le parole: lire 1.250 per utenza sono sostituite dalle parole: 1,80 euro per utenza;
   c) al punto 5), dopo le parole: 31 dicembre dell'anno precedente. è aggiunto il seguente periodo: Le aziende di erogazione dei pubblici servizi e quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi trasmettono agli enti concedenti, entro il 28 febbraio di ciascun anno, gli elenchi delle utenze nel rispetto della normativa in materia di riservatezza dei dati personali.
4. 02. Pastorino.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente articolo:

Art. 4-bis.
(Modifiche alla disciplina della TARI)

  All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 652, al terzo periodo, le parole: per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018 sono sostituite dalle seguenti: per gli anni dal 2014 al 2020;
   b) dopo il comma 683 è inserito il seguente comma:
  «683-bis. In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario dei servizio di gestione dei rifiuti urbani, a decorrere dal 2019, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della Tari entro il 30 aprile di ciascun anno di riferimento».
4. 03. Pastorino.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Incentivi per il potenziamento della gestione delle entrate e del contrasto all'evasione)

  1. Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni con proprio regolamento possono prevedere che una percentuale del gettito dell'imposta municipale propria sia destinata al potenziamento degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate, anche comprendendo nel programma di potenziamento la possibilità di attribuire compensi incentivanti al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche con riferimento all'impianto e allo sviluppo delle attività connesse alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni.
4. 04. Pastorino.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Disposizioni in materia di rottamazione dei ruoli)

  1. Il contribuente, in condizioni di grave o momentanea difficoltà finanziaria può definire in modo agevolato il contenuto integrale del proprio debito iscritto a ruolo.
  2. Ai fini e per gli effetti di cui al presente articolo si intende per:
   a) «grave difficoltà finanziaria»: quando il debito del contribuente, iscritto a ruolo, è costituito per oltre il 50 per cento da ruoli resi esecutivi prima del 31 dicembre 2010;
   b) «momentanea difficoltà finanziaria»: quando il debito del contribuente, iscritto a ruolo, è costituito per oltre il 50 per cento da ruoli resi esecutivi prima del 31 dicembre 2012.

Pag. 87

  3. Ai contribuenti con debiti iscritti a ruolo per tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate e per mancato versamento di contributi previdenziali, in stato di momentanea difficoltà finanziaria o di grave difficoltà finanziaria, l'agente della riscossione propone la definizione a saldo e stralcio della posizione debitoria iscritta a ruolo.
  4. La disposizione di cui al comma 3 si applica anche a eventuali debiti iscritti a ruolo e oggetto di rateizzazione, in corso o decaduta.
  5. La proposta di cui al comma 3 deve essere notificata dall'agente della riscossione, per via telematica, tramite posta elettronica certificata (PEC) entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  6. L'agente della riscossione trasmette, per via telematica, la proposta di cui al comma 3 all'Agenzia delle entrate e all'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), per quanto di rispettiva competenza, entro il 31 maggio successivo.
  7. Il contribuente, anche a mezzo PEC, deve comunicare la propria accettazione all'agente della riscossione entro il 31 luglio successivo.
  8. La proposta di definizione di cui al comma 3, deve riguardare l'intero debito del contribuente per ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre dell'anno in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  9. La proposta di definizione di cui al comma 3 per quanto concerne il contribuente che versa in condizioni di grave difficoltà finanziaria, prevede il pagamento integrale dell'IVA, dei contributi previdenziali e di un importo pari al 75 per cento dei tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate, nonché la richiesta di stralcio integrale delle sanzioni, degli interessi e dell'aggio di riscossione.
  10. La proposta di definizione di cui al comma 3, per quanto concerne il contribuente che versa in condizioni di momentanea difficoltà finanziaria, prevede il pagamento integrale dell'IVA, dei contributi previdenziali e di un importo pari al 95 per cento dei tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate, nonché la richiesta di stralcio integrale delle sanzioni, degli interessi e dell'aggio di riscossione.
  11. Per il versamento degli importi a saldo di cui ai commi 8, 9 e 10, complessivamente inferiori a euro 50.000, è ammesso il pagamento dilazionato in otto rate trimestrali di pari importo, di cui la prima rata da versare entro il 30 settembre dell'anno in cui è stata ricevuta la proposta di definizione ai sensi dei commi 3, 4 e 5.
  12. Per il versamento degli importi a saldo di cui ai commi 8, 9 e 10, complessivamente superiori ad euro 50.000, è ammesso il pagamento dilazionato in dodici rate trimestrali di pari importo, di cui la prima da versare entro il 30 settembre dell'anno in cui è stata ricevuta la proposta di definizione ai sensi dei commi 3, 4 e 5.
  13. Entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione e accettazione della proposta di cui al comma 3, per i ruoli liquidati a saldo e stralcio e per quelli dichiarati inesigibili in via definitiva, l'agente della riscossione provvede a comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato i dati necessari ai fini della svalutazione dei residui attivi.
  14. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con circolare dell'Agenzia delle entrate, d'intesa con l'INPS, sono disciplinati i criteri per l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo.

  Conseguentemente, all'articolo 26, dopo il comma 3, inserire il seguente:
  3-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 4-bis, pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede attraverso le maggiori entrate derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 marzo 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti Pag. 88regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2019 su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e non si applica la riduzione delle spese fiscali.
4. 01. Martino, Giacomoni, Benigni, Bignami.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Disposizioni in materia di rottamazione dei ruoli)

  1. Il contribuente, in condizioni di grave o momentanea difficoltà finanziaria può definire in modo agevolato il contenuto integrale del proprio debito iscritto a ruolo.
  2. Ai fini e per gli effetti di cui al presente articolo si intende per:
   a) «grave difficoltà finanziaria»: quando il debito del contribuente, iscritto a ruolo, è costituito per oltre il 50 per cento da ruoli resi esecutivi prima del 31 dicembre 2010;
   b) «momentanea difficoltà finanziaria»: quando il debito del contribuente, iscritto a ruolo, è costituito per oltre il 50 per cento da ruoli resi esecutivi prima del 31 dicembre 2012.

  3. Ai contribuenti con debiti iscritti a ruolo per tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate e per mancato versamento di contributi previdenziali, in stato di momentanea difficoltà finanziaria o di grave difficoltà finanziaria, l'agente della riscossione propone la definizione a saldo e stralcio della posizione debitoria iscritta a ruolo.
  4. La disposizione di cui al comma 3 si applica anche a eventuali debiti iscritti a ruolo e oggetto di rateizzazione, in corso o decaduta.
  5. La proposta di cui al comma 3 deve essere notificata dall'agente della riscossione, per via telematica, tramite posta elettronica certificata (PEC) entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  6. L'agente della riscossione trasmette, per via telematica, la proposta di cui al comma 3 all'Agenzia delle entrate e all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), per quanto di rispettiva competenza, entro il 31 maggio successivo.
  7. Il contribuente, anche a mezzo PEC, deve comunicare la propria accettazione all'agente della riscossione entro il 31 luglio successivo.
  8. La proposta di definizione di cui al comma 3, deve riguardare l'intero debito del contribuente per ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre dell'anno in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  9. La proposta di definizione di cui al comma 3 per quanto concerne il contribuente che versa in condizioni di grave difficoltà finanziaria, prevede il pagamento integrale dell'IVA, dei contributi previdenziali e di un importo pari al 75 per cento dei tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate, nonché la richiesta di stralcio integrale delle sanzioni, degli interessi e dell'aggio di riscossione.
  10. La proposta di definizione di cui al comma 3, per quanto concerne il contribuente che versa in condizioni di momentanea difficoltà finanziaria, prevede il pagamento integrale dell'IVA, dei contributi previdenziali e di un importo pari al 95 per cento dei tributi amministrati dall'Agenzia Pag. 89delle entrate, nonché la richiesta di stralcio integrale delle sanzioni, degli interessi e dell'aggio di riscossione.
  11. Per il versamento degli importi a saldo di cui ai commi 8, 9 e 10, complessivamente inferiori a euro 50.000, è ammesso il pagamento dilazionato in otto rate trimestrali di pari importo, di cui la prima rata da versare entro il 30 settembre dell'anno in cui è stata ricevuta la proposta di definizione ai sensi dei commi 3, 4 e 5.
  12. Per il versamento degli importi a saldo di cui ai commi 8, 9 e 10, complessivamente superiori ad euro 50.000, è ammesso il pagamento dilazionato in dodici rate trimestrali di pari importo, di cui la prima da versare entro il 30 settembre dell'anno in cui è stata ricevuta la proposta di definizione ai sensi dei commi 3, 4 e 5.
  13. Entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione e accettazione della proposta di cui al comma 3, per i ruoli liquidati a saldo e stralcio e per quelli dichiarati inesigibili in via definitiva, l'agente della riscossione provvede a comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato i dati necessari ai fini della svalutazione dei residui attivi.
  14. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con circolare dell'Agenzia delle entrate, d'intesa con l'INPS, sono disciplinati i criteri per l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo.
4. 05. Germanà, Pentangelo.

ART. 5.

  Sopprimerlo.
5. 1. Del Barba, Fregolent, Colaninno, Fragomeli, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.

  Al comma 1, premettere il seguente:
  01. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente ai contribuenti che si trovino, ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in una comprovata e grave situazione di difficoltà per ragioni estranee alla propria responsabilità.
5. 2. Del Barba, Fregolent, Colaninno, Fragomeli, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole: 2 per cento con le seguenti: 10 per cento.
5. 3. Mancini, Fregolent, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Topo, Ungaro.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. In caso di mancato, ovvero insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata o di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 1, la definizione non produce effetti.
5. 4. Librandi, Fregolent, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Mancini, Topo, Ungaro.

ART. 6.

  Sopprimerlo.
6. 1. Colaninno, Fregolent, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.

  All'articolo 6, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, primo periodo sostituire le parole: «in cui è parte l'Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi» con le seguenti: «aventi ad oggetto tributi erariali,»;Pag. 90
   b) al comma. 1, secondo periodo, dopo le parole: «decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546» aggiungere le seguenti: «, considerando solo gli importi ancora in contestazione»;
   c) al comma 2, alinea, dopo le parole: «In deroga a quanto previsto dal comma 1, in caso di» inserire le seguenti: «pendenza della controversia nel primo grado di giudizio alla data di entrata in vigore del presente decreto senza che sia sta già resa alcuna pronuncia giurisdizionale non cautelare sul merito ovvero sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio o in caso di»;
   d) al comma 2, alinea, sostituire le parole: «dell'Agenzia delle entrate» con le seguenti: «dell'ente impositore»;
   e) al comma 2, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti: « a) della metà del valore della controversia in caso di pendenza nel primo grado di giudizio; b) di un quinto del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado; c) di un decimo del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado o della Commissione tributaria centrale.
6. 2. Giacomoni, Martino, Bignami, Benigni, Baratto, Cattaneo, Angelucci.

  Al comma 1, sostituire le parole: in cui è parte l'Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi con le seguenti: aventi ad oggetto tributi erariali.
6. 3. Osnato, Acquaroli, Zucconi.

  Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:
  1-ter. Ciascun ente territoriale può stabilire, entro il 31 maggio 2019, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente.
6. 4. Fragomeli, Fregolent, Colaninno, Del Barba, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.

  Sopprimere il comma 2.
6. 5. Mancini, Fregolent, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Topo, Ungaro.

  All'articolo 6, anteporre, al comma 2-bis il seguente:
  0.2-bis. Il perfezionamento della definizione di cui ai commi precedenti determina l'estinzione della maggiore pretesa contributiva conseguente l'atto impositivo definitivo.
6. 6. Caiata, Sangregorio.

  Al comma 2-bis, sopprimere le parole da: relativamente alla parte fino alla fine del comma.
6. 7. Librandi, Fregolent, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Mancini, Topo, Ungaro.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. In caso di controversia relativa esclusivamente agli interessi di mora o alle sanzioni non collegate ai tributi, per la definizione è dovuto il cinquanta per cento degli importi in contestazione. In caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione.
6. 8. Topo, Fregolent, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Ungaro.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: «o della prima rata entro il 31 maggio 2019» con le seguenti: «o dell'ultima rata dovuta»;Pag. 91
   b) dopo il comma 6, aggiungere il seguente: «6-bis. In caso di mancato, ovvero insufficiente o tardivo versamento di una delle rate di cui al comma 6, la definizione di cui al presente articolo non produce effetti.»;
   c) al comma 10, terzo periodo, sopprimere le parole: «o della prima rata» e aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In caso di pagamento rateale, il processo resta sospeso fino alla data del versamento dell'ultima rata»;
   d) dopo il comma 11, inserire il seguente: «11-bis. In caso di pagamento rateale, i termini di cui al comma 11 sono sospesi fino alla data del versamento dell'ultima rata.».
6. 9. Ungaro, Fregolent, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Topo.

  Al comma 6, sopprimere il quarto periodo.

  Conseguentemente, dopo il comma 6, inserire il seguente:
  6-bis. Agli oneri derivanti dal comma 6, pari a 500 milioni di euro per il 2019 e per il 2020, si provvede attraverso le maggiori entrate derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 marzo 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 500 milioni di euro per l'anno 2019 e per l'anno 2020. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2019 su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e non si applica la riduzione delle spese fiscali.
6. 10. Cattaneo.

  Al comma 15, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tali modalità di attuazione devono garantire il riversamento alle regioni dei proventi derivanti dalla definizione delle controversie relative all'IRAP e all'addizionale regionale all'IRPEF, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.
6. 11. Pastorino, Fassina.

  Al comma 16, sostituire le parole: può stabilire con la seguente: stabilisce.
6. 12. Acquaroli, Zucconi, Fidanza, Ferro.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

  1. Le disposizioni previste negli articoli precedenti si applicano anche per gli enti locali e territoriali che hanno funzioni di riscossione autonome.
6. 13. Acquaroli, Zucconi, Fidanza, Ferro.

ART. 7.

  Sopprimerlo.
7. 1. Fregolent, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.

  Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «per ciascuna imposta, Ires o Irap, accertata o contestata» con le seguenti: Pag. 92«complessivi per l'insieme delle imposte Ires e Irap, accertate o contestate».
7. 2. Fregolent, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.

ART. 8.

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 25, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.
(Stabilizzazione sgravi contributivi per giovani agricoltori)

  All'articolo 1, comma 117, primo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «tra il 1o gennaio 2018 e il 31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «a partire dal 1o gennaio 2019».
8. 1. Fornaro, Pastorino.
(Inammissibile)

  Sopprimerlo.
8. 2. Fregolent, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 8.
(Incremento del fondo sanitario nazionale)

  1. Un importo pari a 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e a 63 milioni a decorrere dall'anno 2021 è destinato a incrementare il Fondo sanitario nazionale.
8. 3. Carnevali.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, sopprimere le parole: «di un importo pari al 5 per cento»;
   b) al comma 5, sostituire le parole: «della prima rata» con le seguenti: «dell'ultima rata»;
   c) al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: «centoventi rate mensili» con le seguenti: «ventiquattro rate mensili»;
   d) al comma 8, secondo periodo, sostituire le parole: «di sei rate, anche non consecutive,» con le seguenti: «di una rata».
8. 4. Del Barba, Fregolent, Colaninno, Fragomeli, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Definizione agevolata di imposte, tributi e sanzioni dovute da imprese in crisi che abbiano fatto domanda per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo ed ottenuto un piano di concordato con continuità aziendale, ai sensi dell'articolo 186-bis del Regio Decreto 16 marzo 1942 n. 267, contenente la «Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa» così come modificato dalla legge 7 agosto 2012, n. 134)

  1. Le imprese che abbiano richiesto ed ottenuto l'ammissione a un piano di concordato con continuità aziendale, entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, beneficiano dell'annullamento delle sanzioni comminate e possono richiedere il pagamento rateale mensile delle imposte e i tributi dovuti per un periodo coincidente con quello previsto dal piano stesso.
  2. Le richieste di rateizzazione di cui al comma 1, e le modalità di pagamento, devono essere presentate entro il 31 marzo 2019 con le modalità stabilite da un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Pag. 93entrate da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
  3. Entro il 30 giugno 2019, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 2 l'ammontare delle singole rate e il giorno di scadenza di ciascun mese.
  4. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati dal giorno successivo al termine per il versamento della prima rata.
  5. In caso di mancato ovvero di insufficiente versamento di almeno tre rate consecutive previste dal dilazionamento del pagamento delle somme di cui al comma 1, la concessione del beneficio smette di produrre effetti.
8. 01. Pentangelo, Paolo Russo, Sarro, Germanà.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Abrogazione dell'addizionale erariale sulla tassa automobilistica prevista dal comma 21 dell'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 2011).

  1. All'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il comma 21 è abrogato.
  2. All'onere derivante dal comma 2 del presente articolo, pari a 100 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190.
8. 02. Pentangelo, Paolo Russo, Sarro, Germanà.
(Inammissibile)

ART. 9.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) Sostituire il comma 1 con il seguente:
  «1. Le irregolarità formali contenute nelle dichiarazioni depositate dal contribuente in osservanza ad obblighi o adempimenti che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell'IRAP e sul pagamento dei tributi, commesse fino al 31 dicembre 2017, possono essere regolarizzate mediante il versamento di una somma pari ad euro 200 per ciascun periodo d'imposta cui si riferiscono le violazioni.»;
   b) Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  «1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 sono precluse:
   a) al contribuente che è stato oggetto di controlli fiscali conclusi con avviso di accertamento, ancorché definiti con precedenti condoni;
   b) al contribuente che non ha presentato le dichiarazioni fiscali anche solo per uno degli anni d'imposta dal 2013 al 2016;
   c) al contribuente che è stato oggetto di accertamento di violazioni alle risorse proprie tradizionali UE previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a) della decisione 2014/335/UE»;

   c) Sostituire il comma 2 con il seguente: «Il versamento della somma di cui al comma 1, è eseguito entro il 31 maggio 2019»;
   d) Sopprimere il comma 5.
9. 1. Fregolent, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  «7-bis. Sono comunque ammesse alla definizione, gli omessi versamenti delle imposte risultanti dalle dichiarazioni presentate entro il 31 ottobre 2017 ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, delle ritenute e dei contributi previdenziali, dell'imposta regionale Pag. 94sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, con il pagamento delle somme complessivamente dovute per le sole imposte, senza le sanzioni, gli interessi e gli eventuali accessori. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sono adottate le ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione del presente comma».

  Conseguentemente, gli importi di cui all'Elenco 1, sono aumentati del 10 per cento.
9. 2. Osnato, Acquaroli, Zucconi.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Proroga dell'entrata in vigore dell'obbligo di fatturazione elettronica)

  1. All'articolo 1, comma 916, della legge n. 205 del 2017 le parole «a partire dal 1o gennaio 2019» sono sostituite con le seguenti: «a partire dal 1o gennaio 2020».
  2. Dall'attuazione del comma 1 discendono oneri pari a 365 milioni di euro per l'anno 2019 cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
9. 01. Bignami, Giacomoni, Martino, Benigni, Baratto, Cattaneo, Angelucci.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Proroga dell'entrata in vigore dell'obbligo di fatturazione elettronica)

  1. All'articolo 1, comma 916, della legge n. 205 del 2017 le parole: «a partire dal 1o gennaio 2019» sono sostituite con le seguenti: «a partire dal 1o gennaio 2020».
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a 1.000 milioni di euro per il 2019 si provvede attraverso le maggiori entrate derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 marzo 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2019. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2019 su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e non si applica la riduzione delle spese fiscali.
9. 02. Giacomoni, Bignami, Martino, Benigni, Baratto, Cattaneo, Angelucci.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Abolizione dello «split payment»)

  1. A decorrere dal 1o gennaio 2019, al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) l'articolo 17-ter è abrogato;
   b) all'articolo 30, comma 3, lettera a), le parole: «, nonché a norma dell'articolo 17-ter,» sono abrogate.

  2. A decorrere dal 1o gennaio 2019, l'articolo 1, comma 633, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è abrogato.
  3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle operazioni per le quali Pag. 95è emessa fattura a decorrere dal 1o gennaio 2019.
  4. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 pari a 2.500 milioni di euro per il 2019 e 1.250 milioni di euro per il 2020 si provvede attraverso le maggiori entrate derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 marzo 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 2.500 milioni di euro per l'anno 2019 e 1.250 milioni di euro per il 2020. Entro la data del 15 gennaio 2020, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.250 nell'anno 2020. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2019, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 marzo 2020 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e non si applica la riduzione delle spese fiscali.
9. 03. Giacomoni, Mandelli, Nevi, Occhiuto, Prestigiacomo, D'Attis, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Proroga dell'entrata in vigore dell'obbligo di fatturazione elettronica)

  1. All'articolo 1, comma 916, della legge n. 205 del 2017 le parole «a partire dal 1o gennaio 2019» sono sostituite con le seguenti: «a partire dal 1o gennaio 2020».
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a 1.000 milioni di euro per il 2019 si provvede attraverso le maggiori entrate derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 marzo 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2019. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2019 su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e non si applica la riduzione delle spese fiscali.
9. 04. Gelmini, Bignami, Giacomoni, Martino, Benigni, Baratto, Cattaneo, Angelucci.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Contraddittorio endoprocedimentale)

  1. Dopo l'articolo 12 della legge 27 luglio 2000, n. 212, aggiungere il seguente articolo:

«Art. 12-bis.
(Obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale)

  1. Gli avvisi di accertamento di cui agli articoli 41-bis e 42 del decreto del Presidente Pag. 96della Repubblica n. 600 del 1973 e degli articoli 54, quinto comma e 56 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, nonché gli avvisi di rettifica e liquidazione di cui agli articoli 52 del decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, 13 del decreto legislativo n. 347 del 1990, 34 e 35 del decreto legislativo n. 346 del 1990 devono essere preceduti, a pena di nullità, dalla notifica al contribuente, ai sensi dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, da una richiesta di chiarimenti da fornire entro il termine di sessanta giorni, in cui sono indicate le ragioni della potenziale pretesa impositiva.
  2. L'atto impositivo non può essere emanato, a pena di nullità, prima della scadenza del termine di cui al comma che precede, salvo casi di particolare e motivata urgenza.
  3. Fermo quanto disposto per i singoli tributi, l'atto impositivo è specificamente motivato, a pena di nullità, anche in relazione ai chiarimenti forniti dal contribuente nel termine di cui al comma 1.
  4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche con riferimento agli atti diversi da quelli di cui al comma 1, per i quali la legge non prevede forme di dialogo preventivo con il contribuente.»
9. 05. Martino, Giacomoni, Benigni, Bignami.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Sanzioni per visto infedele)

  1. All'articolo 39 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: « a) ai soggetti indicati nell'articolo 35 che rilasciano il visto di conformità, ovvero l'asseverazione, infedele si applica, la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.500. La violazione è punibile in caso di liquidazione delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni, di cui all'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e in caso di controllo ai sensi degli articoli 36-ter e seguenti del medesimo decreto, nonché in caso di liquidazione dell'imposta dovuta in base alle dichiarazioni e di controllo di cui agli articoli 54 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. La violazione è punibile a condizione che non trovi applicazione l'articolo 12-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e che non risulti presentata la dichiarazione rettificativa del contribuente prima della comunicazione di cui all'articolo 36-ter, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Sempreché l'infedeltà del visto non sia già stata contestata ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, qualora il contribuente non intenda presentare la dichiarazione rettificativa di cui al precedente periodo, il Centro di assistenza fiscale o il professionista può trasmettere una comunicazione dei dati relativi alla rettifica il cui contenuto è definito con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate; in tal caso la somma dovuta è pari all'importo della sanzione minima riducibile ai sensi dell'articolo 13 del citato decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, è disposta a carico dei predetti soggetti la sospensione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità e l'asseverazione, per un periodo da uno a tre anni. In caso di ripetute violazioni commesse successivamente al periodo di sospensione, è disposta l'inibizione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità e l'asseverazione. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate verranno definiti i criteri per l'irrogazione della predetta sanzione tra il minimo di euro 250 e il massimo di euro 2.500. Con lo stesso provvedimento verranno altresì individuati i casi di particolare Pag. 97gravità della sanzione e saranno inoltre definiti i parametri idonei a ritenere ripetute le violazioni commesse, tenuto conto del numero complessivo dei visti di conformità apposti dal Centro di assistenza fiscale o dal professionista»;
   b) le lettere a-bis) e a-ter) sono soppresse.

  2. Le sanzioni previste dalla precedente lettera a), che non possono essere oggetto della maggiorazione prevista dall'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se più favorevoli al trasgressore, si applicano anche alle violazioni relative all'infedeltà del visto apposto sui modelli 730 commesse antecedentemente all'entrata in vigore della presente legge.
  3. Nel decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) nell'articolo 6, comma 1, le parole: «e al bilancio dello Stato o del diverso ente impositore le somme di cui all'articolo 39, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241» sono soppresse;
   b) nell'articolo 22, comma 1, le parole: «e al bilancio dello Stato o del diverso ente impositore le somme di cui all'articolo 39, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241» sono soppresse;
   c) nell'articolo 26 sono abrogati i commi 3-bis, 3-ter e 3-quater e le seguenti parole contenute nel comma 3: «salvo quanto previsto nel comma 3-bis,».
9. 06. Epifani, Pastorino.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Contraddittorio endoprocedimentale)

  Dopo l'articolo 12 della legge 27 luglio 2000, n. 212, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.
(Obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale)

  1. Gli avvisi di accertamento di cui agli articoli 41-bis e 42 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e degli articoli 54, quinto comma e 56 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, nonché gli avvisi di rettifica e liquidazione di cui agli articoli 52 del decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, 13 del decreto legislativo n. 347 del 1990, 34 e 35 del decreto legislativo n. 346 del 1990 devono essere preceduti, a pena di nullità, dalla notifica al contribuente, ai sensi dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, da una richiesta di chiarimenti da fornire entro il termine di sessanta giorni, in cui sono indicate le ragioni della potenziale pretesa impositiva.
  2. L'atto impositivo non può essere emanato, a pena di nullità, prima della scadenza del termine di cui al comma che precede, salvo casi di particolare e motivata urgenza.
  3. Fermo quanto disposto per i singoli tributi, l'atto impositivo è specificamente motivato, a pena di nullità, anche in relazione ai chiarimenti forniti dal contribuente nel termine di cui al comma 1.
  4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche con riferimento agli atti diversi da quelli di cui al comma 1, per i quali la legge non prevede forme di dialogo preventivo con il contribuente.».
9. 07. Germanà, Pentangelo.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Pagamento delle somme dovute mediante compensazione con i crediti d'imposta)

  1. Per il pagamento delle somme dovute a seguito delle definizioni agevolate previste dal presente decreto, al fine di evitare Pag. 98di penalizzare con le sanzioni previste e l'inefficacia della stessa definizione, i debitori incorsi in errori o disguidi, ovvero non in grado di versare le rate alle relative scadenze, per temporanea mancanza di liquidità o perché impossibilitati, relativamente alle scadenze di settembre 2018, è possibile utilizzare in compensazione i crediti vantati nei confronti dell'amministrazione pubblica, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 9-quater, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
9. 08. Germanà, Pentangelo.

ART. 9-bis.

  Al comma 1, capoverso, comma l-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La sanzione è esclusa per gli assegni che presentano una sola girata.

  Conseguentemente:
   all'articolo 26, comma 3, dopo la lettera m) aggiungere la seguente:
    «m-bis) quanto a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 relativa al Fondo per le esigenze indifferibili»;
   modificare i totali previsti dal presente comma 3.
9-bis. 1. Benigni.

  Dopo l'articolo 9-bis, aggiungere il seguente:

Art. 9-ter.
(Nuove disposizioni in materia di fatturazione elettronica)

  1. All'articolo 1, comma 916, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 sostituire il primo periodo con i seguenti: «916. Le disposizioni di cui ai commi da 909 a 928 si applicano alle fatture emesse a partire dal 1o gennaio 2020. In ogni caso, tali disposizioni si applicano solo in riferimento alle imprese con un fatturato superiore ai 30 milioni di euro».
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a 1.000 milioni di euro per il 2019 si provvede attraverso le maggiori entrate derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 marzo 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1000 milioni di euro per l'anno 2019. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2019 su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e non si applica la riduzione delle spese fiscali.
9-bis. 01. Bignami, Giacomoni, Martino, Benigni, Baratto, Cattaneo, Angelucci.

  Dopo l'articolo 9-bis, aggiungere il seguente:

Art. 9-ter.
(Nuove disposizioni in materia di fatturazione elettronica)

  1. All'articolo 1, comma 916, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 sostituire il primo periodo con i seguenti: «916. Le disposizioni di cui ai commi da 909 a 928 si applicano alle fatture emesse a partire dal 1o gennaio 2020. In ogni caso, tali Pag. 99disposizioni si applicano solo in riferimento alle imprese con un fatturato superiore ai 30 milioni di euro».
  2. Dall'attuazione del comma 1 discendono oneri pari a 365 milioni di euro per l'anno 2019 cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
9-bis. 02. Bignami, Giacomoni, Martino, Benigni, Baratto, Cattaneo, Angelucci.

  Dopo l'articolo 9-bis, aggiungere il seguente:

Art. 9-ter.
(Regolamentazione dell'accollo del debito d'imposta altrui di cui all'articolo 8 dello Statuto del contribuente – legge n. 212 del 2000)

  1. La compensazione delle obbligazioni tributarie mediante accollo del debito d'imposta altrui ai sensi dell'articolo 8 commi 1 e 2 della legge 27 luglio 2000, n. 212 è ammessa secondo le modalità previste dal presente articolo.
  2. Con specifico contratto di accollo ai sensi dell'articolo 1273 del codice civile, il contribuente può farsi carico dei debiti di imposta altrui, senza liberazione del contribuente originario, e utilizzarli in compensazione con i propri crediti tributari, certi liquidi ed esigibili, sino a concorrenza degli stessi. L'accollante non assume la posizione di contribuente o di soggetto passivo del rapporto tributario, ma la qualità di coobbligato in forza dello specifico titolo negoziale autonomamente sottoscritto tra le parti su base volontaria.
  3. I contratti di accollo dei debiti di imposta altrui, anche nei casi in cui non si proceda alla compensazione, sono registrati a cura dell'accollante entro i termini di legge, presso l'Agenzia dell'entrate o presso l'ente impositore del luogo dove egli risiede o ha sede, e notificati a tutti gli Enti impositori interessati. In sede di registrazione l'accollante è tenuto a presentare la documentazione comprovante il debito d'imposta dell'accollato e, se del caso, il credito d'imposta dell'accollante.
  4. È fatto obbligo all'accollante di apporre il visto di conformità di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 nel caso in cui per l'estinzione del debito altrui intenda utilizzare un proprio credito in compensazione, anche se l'importo è inferiore alla soglia di euro 5.000, prevista dal comma 1 dell'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 241 del 119, come modificato dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
  5. Nei casi di accollo il limite degli importi compensabili per anno solare di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 è ridotto a 500.000 euro.
  6. L'Agenzia delle entrate e gli altri enti impositori possono sospendere, fino a trenta giorni, l'esecuzione delle deleghe di pagamento emesse in esecuzione di contratti accollo contenenti compensazioni che presentano profili di rischio, al fine del controllo dell'utilizzo del credito, secondo le modalità previste dal comma 49-ter dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come introdotto dal comma 990 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Se all'esito del controllo il credito risulta correttamente utilizzabile, ovvero decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della delega di pagamento, la delega è eseguita e le compensazioni e i versamenti in essa contenuti sono considerati effettuati alla data stessa della loro. Se all'esito del controllo il credito non risulta utilizzabile l'ente impositore notifica al contribuente avviso bonario al fine di sollecitare la regolazione del debito di imposta. Ove il contribuente provveda nel termine perentorio di quindici giorni alla richiesta di regolarizzazione, l'Amministrazione finanziaria non addebiterà alcuna sanzione, interesse o somma aggiuntiva.Pag. 100
  7. Le modalità tecniche applicative del presente articolo sono definite con provvedimento del direttore della medesima Agenzia delle entrate entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il medesimo provvedimento sono individuate le forme societarie o associative o le modalità costitutive o operative delle stesse, nonché i parametri di rischio relativi alle persone fisiche, rispetto ai quali la compensazione per accollo non è ammessa, salvo che non si prestino adeguate garanzie fideiussorie.
  8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 100.
9-bis. 03. Occhiuto, Martino, Giacomoni, Bignami, Benigni, Baratto, Cattaneo, Angelucci.

  Dopo l'articolo 9-bis, aggiungere il seguente:

Art. 9-ter.
(Norme in materia di riscossione provvisoria delle imposte in pendenza di giudizio)

  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 15, dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: «Se il contribuente ha prodotto ricorso, dette imposte sono iscritte a titolo provvisorio nei ruoli:
    a) dopo la decisione della commissione tributaria provinciale, fino alla concorrenza di due terzi dell'imposta corrispondente all'imponibile o al maggior imponibile deciso dalla commissione stessa;
    b) dopo la decisione della commissione tributaria regionale, fino alla concorrenza di tre quarti dell'imposta corrispondente all'imponibile o al maggior imponibile deciso da questa;
    c) dopo la decisione della Corte di cassazione, per l'ammontare corrispondente all'imponibile o al maggior imponibile da queste determinato».

   b) l'articolo 15-bis è soppresso.

  2. All'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il primo comma sono aggiunti i seguenti:
  «1-bis. Se il contribuente propone ricorso contro l'accertamento, il pagamento dell'imposta o della maggiore imposta deve essere eseguito:
   1) fino alla concorrenza della metà dell'ammontare che risulta dalla sentenza della commissione tributaria provinciale, entro i termini previsti per proporre appello;
   2) fino alla concorrenza di due terzi dell'ammontare che risulta dalla sentenza della commissione tributaria regionale, i termini previsti per proporre appello;
   3) per l'intero ammontare che risulta ancora dovuto in base alla decisione della Corte di Cassazione, entro sessanta giorni dal deposito delle motivazioni della sentenza.

  1-ter. Sulle somme dovute a norma dei precedenti commi si applicano gli interessi calcolati al saggio legale, con decorrenza dal sessantesimo giorno successivo alla data di notifica dell'accertamento o della rettifica. Gli interessi sono liquidati dall'ufficio e indicati nell'avviso di accertamento o di rettifica o negli avvisi relativi alle liquidazioni da notificare a norma del comma precedente e ricominciano a decorrere in caso di ritardo nei pagamenti.
  1-quater. Se l'imposta o la maggiore imposta accertata ai sensi dei numeri 1), 2), o 3) del comma 1-bis è inferiore a quella già pagata, il contribuente ha diritto al rimborso della differenza entro sessanta Pag. 101giorni dalla notificazione della decisione o della sentenza, che deve essere eseguita anche su richiesta del contribuente. Sulle somme rimborsate si applicano gli interessi calcolati al saggio legale, con decorrenza dalla data del pagamento fatto dal contribuente.».

  3. All'articolo 56 del al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le lettere a) e b) sono riformulate come segue: « a) di imposta complementare per il maggior valore accertato. In tal caso la maggior imposta deve essere pagata per un terzo dell'imposta liquidata sul valore risultante dalla decisione della commissione tributaria provinciale e per il resto dopo la decisione della commissione regionale, in ogni caso al netto delle somme già riscosse; la direzione regionale delle entrate, se ricorrono gravi motivi, può sospendere la riscossione fino alla decisione della commissione tributaria provinciale. Se l'imposta riscuotibile in base alla decisione della commissione tributaria è inferiore a quella già riscossa, il contribuente ha diritto al rimborso della differenza entro sessanta giorni dalla notifica della decisione, che deve essere eseguita anche su richiesta del contribuente; b) di imposte suppletive, che sono riscosse per intero dopo la decisione della Commissione tributaria centrale o della Corte di Cassazione o dell'ultima decisione non impugnata.»;
   b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
  2-bis. Le pene pecuniarie e le soprattasse sono riscosse dopo che la decisione della controversia è divenuta definitiva.

  4. All'articolo 40 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1 il primo periodo è sostituito dal seguente: «2. Il ricorso del contribuente sospende la riscossione dell'imposta principale nelle misure e nei termini di cui ai commi 2, 3 e 4.»;
   b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. L'imposta complementare, se il contribuente propone ricorso, deve essere pagata per un terzo dopo la decisione della Commissione tributaria provinciale, per due terzi dopo la decisione della commissione tributaria regionale e per il resto dopo la decisione della Corte di cassazione, in ogni caso al netto delle somme già pagate; l'Agenzia delle entrate, se ricorrono gravi motivi, può sospendere la riscossione fino alla decisione della commissione tributaria provinciale.»;
   c) al comma 4 le parole: «Corte d'appello» sono sostituite dalle parole: «Corte di cassazione».

  5. All'articolo 68, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, alle lettere a) e b) le parole: «due terzi» sono sostituite dalle parole: «un terzo».
9-bis. 04. Delmastro Delle Vedove, Osnato, Acquaroli.

  Dopo l'articolo 9-bis, aggiungere il seguente:

Art. 9-ter.

  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 11, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, secondo modalità che consentano al debitore la chiara percezione di ciascuna delle componenti»;
   b) all'articolo 19, comma 1, le parole: «settantadue rate» sono sostituite dalle seguenti «centoventi rate»;
   c) all'articolo 25, comma 2, dopo le parole: «redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle Pag. 102finanze» sono inserite le seguenti: «secondo modalità che consentano al debitore la chiara percezione dell'origine del debito e di ciascuna delle componenti della somma complessivamente dovuta»;
   d) all'articolo 30, le parole: «gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi», sono sostituite dalle parole: «gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi di interesse sui titoli di Stato ad un anno, maggiorato dell'uno per cento».

  2. Sui ruoli emessi a partire dal 1o gennaio 2019 la percentuale di aggio sulle somme riscosse dalle società agenti del servizio nazionale della riscossione, è ridotta di 2 punti percentuali.
9-bis. 05. Meloni, Lollobrigida, Crosetto, Osnato, Acquaroli.

  Dopo l'articolo 9-bis, aggiungere il seguente:

Art. 9-ter.
(Modifiche all'articolo 6-ter del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1o dicembre 2016, n. 225, in materia di definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali)

  1. Ai fini di quanto previsto dal presente decreto, gli enti territoriali possono definire le disposizioni di cui al Capo I, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 6-ter del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1o dicembre 2016, n. 225.
  2. Al comma 2, la lettera a), dell'articolo 6-ter del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1o dicembre 2016, n. 225 le parole: «30 settembre 2018», sono sostituite dalle seguenti: «30 ottobre 2021».
9-bis. 06. Osnato, Acquaroli, Zucconi.

  Dopo l'articolo 9-bis, aggiungere il seguente:

Art. 9-ter.

  1. Dopo l'articolo 10 della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

Art. 10-bis.
(Principio di risarcibilità del contribuente)

  1. Le norme fiscali stabiliscono i casi in cui al contribuente spetta un risarcimento per i danni arrecati da documenti fiscali palesemente infondati e per le spese sostenute a fini di autotutela.
  2. Il risarcimento è stabilito nella misura del trenta per cento della somma richiesta.».
9-bis. 07. Meloni, Lollobrigida, Crosetto, Osnato, Acquaroli.

  Dopo l'articolo 9-bis, aggiungere il seguente:

Art. 9-ter.
(Pagamento delle somme dovute mediante compensazione con i crediti d'imposta)

  1. Per il pagamento delle somme dovute a seguito delle definizioni agevolate previste dal presente decreto, al fine di evitare di penalizzare con le sanzioni previste e l'inefficacia della stessa definizione, i debitori incorsi in errori o disguidi, ovvero non in grado di versare le rate alle relative scadenze, per temporanea mancanza di liquidità o perché impossibilitati, relativamente alle scadenze di settembre 2018, è possibile utilizzare in compensazione i crediti vantati nei confronti dell'amministrazione pubblica, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 9-quater, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
9-bis. 08. Osnato, Acquaroli, Zucconi.

Pag. 103

ART. 10.

  Sostituirlo con il seguente:
  «Art. 10 – (Norme per la diffusione della fatturazione elettronica e della tracciabilità dei pagamenti) – 1. Agli esercenti attività di impresa, arti o professioni sono riconosciuti i benefici di cui al successivo comma 2 del presente articolo, a condizione che:
   a) esercitino l'opzione per l'emissione esclusivamente di fatture elettroniche utilizzando il Sistema di Interscambio e secondo il formato di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, relativamente alle operazioni, e alle eventuali variazioni delle stesse, che intercorrono tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, nonché, sussistendone i presupposti, optino contestualmente per la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del medesimo decreto legislativo. L'opzione è comunicata nella dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto relativa al periodo in cui la stessa ha avuto effetto e si intende tacitamente rinnovata per gli anni successivi, a meno che non sia revocata, secondo le modalità e i termini previsti per la comunicazione dell'opzione;
   b) appongano il visto di conformità di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sulle dichiarazioni cui sono obbligati ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, relative a ciascuno dei periodi in cui ha effetto l'opzione di cui alla precedente lettera a);
   c) sia attestata, da parte dei soggetti indicati alle lettere a) e b), del comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 abilitati al rilascio del visto di conformità di cui alla precedente lettera b), la corrispondenza degli importi risultanti dalle fatture emesse e ricevute con le relative manifestazioni finanziare, limitatamente alle fatture con base imponibile non inferiore a cinquecento euro. L'attestazione è rilasciata dal soggetto incaricato tramite la propria sottoscrizione di un apposito campo della dichiarazione delle imposte sui redditi relativa a ciascuno dei periodi in cui ha effetto l'opzione di cui alla precedente lettera a).

  2. I benefici riconosciuti ai soggetti e alle condizioni di cui al comma 1 sono i seguenti:
   a) l'esclusione dell'obbligo di tenuta dei registri delle fatture emesse e dei corrispettivi di cui, rispettivamente agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
   b) l'esclusione dell'obbligo di presentare le comunicazioni di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, relativamente ai dati delle fatture emesse;
   c) l'esclusione dell'obbligo di presentare le comunicazioni, anche se con valenza esclusivamente statistica, di cui all'articolo 50, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge. 29 ottobre 1993, n. 427, limitatamente agli acquisti intracomunitari di beni e alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione europea;
   d) l'esecuzione in via prioritaria dei rimborsi di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione annuale, anche in assenza dei requisiti di cui al predetto articolo 30, secondo comma, lettere a), b), c), d) ed e);
   e) le premialità di cui all'articolo 9-bis, comma 11, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, in relazione ai diversi livelli di affidabilità fiscale conseguenti 100.000 euro annui; la riduzione del termine di decadenza di cui Pag. 104all'articolo 57, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e del termine di decadenza di cui all'articolo 43, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 prevista dalla lettera e) del comma 1 del citato articolo 9-bis è, in ogni caso, pari a tre anni. La riduzione si applica solo per i soggetti passivi che garantiscono, nei modi stabiliti con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati relativi ad operazioni di ammontare superiore a cinquecento euro; l'esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 prevista dalla lettera f) del comma 1 del citato articolo 9-bis, si applica a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato e, in ogni caso, quindicimila euro;
   f) l'esonero dalla comunicazione dei dati economici, contabili e strutturali rilevanti per l'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all'articolo 9-bis, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;
   g) la maggiorazione del 150 per cento del costo di acquisizione dell'hardware, del software e dei servizi necessari per l'emissione e la trasmissione delle fatture in formato elettronico di cui alla lettera a) del comma 1 e per l'eventuale trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127;
   h) un credito di imposta pari al 100 per cento della spesa sostenuta per il rilascio dei visti di conformità e dell'attestazione di cui alle lettere b) e c) del comma 1, da riconoscere entro un limite massimo di spesa stabilito annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 marzo di ciascun anno.

  3. L'apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, delle imposi sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui alla lettera b) del comma 1 consente la compensazione dei corrispondenti crediti di imposta risultanti dalle stesse dichiarazioni, indipendentemente dal loro importo, fatti salvi gli ulteriori vincoli eventualmente previsti.
  4. Fatte salve le sanzioni eventualmente applicabili, in caso di omissione della trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate di tutte le fatture emesse, e delle eventuali variazioni delle stesse, nonché, sussistendone i presupposti, dei dati dei corrispettivi ovvero di mancanza dei visti di conformità e della attestazione di cui, rispettivamente, alle lettere b) e e) del comma 1 vengono meno gli effetti previsti dal comma 2, salvo che il contribuente, relativamente ai predetti visti di conformità e attestazione, presenti dichiarazione integrativa, corredata dei visti e dell'attestazione eventualmente mancanti, entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo.
  5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le disposizioni di attuazione del comma 1, nonché, sentiti gli organismi di rappresentanza istituzionale delle categorie professionali abilitate al rilascio del visto e conformità, sono definiti i controlli e le procedure per il rilascio dei visti di conformità e della attestazione di cui, rispettivamente, alle lettere b) e c) del comma 1».
10. 1. Osnato, Acquaroli, Crosetto, Zucconi, Bucalo, Ferro, Cattaneo, Baratto.

  Sostituirlo con il seguente:
  «Art. 10 – (Proroga dei termini per l'entrata in vigore degli obblighi di fatturazione elettronica tra soggetti privati e introduzione di un regime di premialità in caso di rispetto dei termini previgenti) – 1. Pag. 105Dopo il comma 927 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è inserito il seguente:
  «927-bis. Le disposizioni di cui ai commi 909, 915 e 917 si applicano:
   a) a partire dal 1o gennaio 2019, per le società quotate in borsa e per gli altri soggetti con più di duecentocinquanta dipendenti;
   b) dal 1o gennaio 2020, per gli altri soggetti con più di cinquanta dipendenti;
   e) dal 1o gennaio 2021, per gli altri soggetti con più di dieci dipendenti;
   d) dal 1o gennaio 2022, per tutti gli altri soggetti non esonerati.

  2. Al fine di favorire la diffusione della fatturazione elettronica e della tracciabilità dei pagamenti su base volontaria, è prevista l'introduzione, su base volontaria, del regime di premialità definito al comma 2 per i soggetti contribuenti che rispettano i termini stabiliti ai sensi dei commi 909, 915 e 917 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, senza avvalersi della proroga di cui all'articolo 1 della presente legge, e che provvedono ad emettere le fatture in formato elettronico e a trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati dei corrispettivi, nonché a corredare le dichiarazioni presentate ai fini dell'IVA, delle imposte sui redditi e dell'IRAP del visto di conformità, unitamente all'attestazione, da parte dei soggetti professionali abilitati al rilascio del visto, della corrispondenza degli importi risultanti dalle fatture emesse e ricevute con le relative manifestazioni finanziarie, limitatamente alle fatture con base imponibile non inferiore a 500 euro».
  3. I contribuenti che adempiono alle disposizioni di cui al comma 1, nell'ambito dell'attività esercitata, hanno diritto ai seguenti benefici:
   a) l'esclusione dagli obblighi di: tenuta dei registri delle fatture emesse e dei corrispettivi; comunicazione dei dati delle fatture emesse; presentazione degli elenchi riepilogativi, anche se con valenza esclusivamente statistica, degli acquisti intracomunitari di beni e servizi; comunicazione dei dati economici, contabili e strutturali rilevanti per l'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale;
   b) l'esecuzione in via prioritaria dei rimborsi IVA, entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione annuale, anche in assenza dei requisiti di cui all'articolo 30, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
   c) l'anticipazione, in ogni caso, di tre anni dei termini di decadenza per l'attività di accertamento;
   d) l'esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato e, in ogni caso, 15.000 euro;
   e) la maggiorazione del 150 per cento dell'ammortamento del costo di acquisizione dell'hardware, del software e dei servizi necessari per l'emissione e la trasmissione delle fatture in formato elettronico e per l'eventuale trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi;
   f) un credito d'imposta pari al 100 per cento della spesa sostenuta per il rilascio dei visti di conformità e dell'attestazione necessari per avvalersi del regime di premialità.

  4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'allegato C-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche o che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dall'anno 2019, al fine di assicurare maggiori entrate nel limite massimo di 300 milioni di euro, per ciascuno Pag. 106degli anni 2019, 2020 e 2021. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».
10. 2. Osnato, Acquaroli, Crosetto, Zucconi, Bucalo, Ferro.

  Sostituirlo con il seguente:

«Art. 10

(Proroga delle disposizioni di avvio della fatturazione elettronica)

  1. All'articolo 1, comma 916, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «1o gennaio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2020».
  2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 500 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante le disposizioni di cui al comma successivo.
  3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione

e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui all'articolo 21, commi 1 e 1-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, a copertura degli oneri derivanti dal presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.».

  Conseguentemente, all'articolo 11, comma 2, sostituire le parole: dal 1o luglio 2019 con le seguenti: dal 1o luglio 2020.
*10. 3. Lucaselli, Osnato, Acquaroli, Bucalo.

  Sostituirlo con il seguente:

«Art. 10

(Proroga delle disposizioni di avvio della fatturazione elettronica)

  1. All'articolo 1, comma 916, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «1o gennaio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2020».
  2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 500 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante le disposizioni di cui al comma successivo.
  3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione

e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui all'articolo 21, commi 1 e 1-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, a Pag. 107decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, a copertura degli oneri derivanti dal presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.».

  Conseguentemente, all'articolo 11, comma 2, sostituire le parole: dal 1o luglio 2019 con le seguenti: dal 1o luglio 2020.
*10. 4. Rizzetto, Zucconi.

  Sostituirlo con il seguente:

«Art. 10
(Abrogazione dell'obbligo della fatturazione elettronica)

  1. L'articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, è abrogato.
  2. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) i commi 909, 915, 917, 918 e 920, sono abrogati;
   b) al comma 916, le parole: «Le disposizioni di cui ai commi da 909 a 928 si applicano alle fatture emesse a partire dal 1o gennaio 2019. A decorrere dalla medesima data», sono sostituite con le seguenti: «A decorrere dal 1o gennaio 2019.».

  Conseguentemente, gli importi di cui all'articolo 26, comma 1, sono ridotti di 250 milioni di euro.
10. 5. Rizzetto, Osnato, Acquaroli, Zucconi.

  Sostituirlo con il seguente:
«Art. 10.
(Disposizioni di semplificazione per l'avvio della fatturazione elettronica)

  1. All'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, dopo il secondo periodo, sono inseriti i seguenti: «Per il primo semestre del periodo d'imposta 2019 le sanzioni di cui ai periodi precedenti:
   a) non si applicano se la fattura è emessa con le modalità di cui al comma 3 entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100;
   b) si applicano con riduzione dell'80 per cento a condizione che la fattura elettronica sia emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto del periodo successivo».

  2. Per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 917, lettera b), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di emissione tardiva della fattura elettronica nel periodo 1o luglio 2018-31 dicembre 2018 e, in ogni caso, non si applicano le sanzioni di cui al presente articolo, qualora, nel medesimo periodo, la fattura sia stata emessa con modalità diverse da quelle previste dall'articolo 1, comma 3 del presente decreto legislativo, a condizione che l'imposta sia stata comunque regolarmente assolta.».
10. 6. Gebhard, Plangger, Schullian.

  Sopprimere il comma 01.
10. 7. Fregolent, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.

Pag. 108

  Sostituire i commi 01 e 02 con il seguente:
  «01. Le disposizioni di cui al decreto legislativo 5 agosto 2017, n. 127, relative a fatturazione elettronica e trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati, non si applicano alle imprese e ai professionisti con fatturato inferiore a euro 100.000 e per chi effettua prestazioni esenti dall'imposizione dell'imposta sul valore aggiunto.».
10. 8. Lucaselli, Osnato, Acquaroli, Bucalo.

  All'alinea del comma 1, le parole: primo semestre del.
10. 9. Giacomoni, Martino, Bignami, Benigni, Baratto, Cattaneo, Angelucci.

  Al comma 1, sopprimere le parole: primo semestre del.

  Conseguentemente all'articolo 26, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1 dell'articolo 10, pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede attraverso le maggiori entrate derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 marzo 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2019. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2019 su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e non si applica la riduzione delle spese fiscali.
*10. 10. Martino, Giacomoni, Benigni, Bignami.

  Al comma 1, sostituire le parole: Per il primo semestre del periodo d'imposta 2019 con le seguenti: Per il periodo d'imposta 2019.

  Conseguentemente all'articolo 26 dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1 dell'articolo 10, pari a 1.000 milioni di euro per il 2019, si provvede attraverso le maggiori entrate derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 marzo 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2019. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2019 su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli della famiglia e non si applica la riduzione delle spese fiscali.
*10. 11. Mandelli.

  Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:
  a) sostituire le parole: Per il primo semestre del periodo d'imposta 2019 con le seguenti: Per l'anno 2019;Pag. 109
  b) Dopo la lettera «a)» aggiungere la seguente: « a-bis) non si applicano in caso di tardiva fatturazione ma entro il termine della liquidazione periodica Iva di riferimento;»
10. 12. Zucconi, Osnato, Acquaroli, Lucaselli.

  Al comma 1, sostituire le parole: Per il primo semestre del periodo d'imposta 2019, con le seguenti: «Per l'anno d'imposta 2019».
10. 13. Rizzetto, Acquaroli, Osnato, Zucconi.

  Al comma 1, sostituire le parole: primo semestre, con le seguenti: primo anno.
10. 14. Osnato, Acquaroli, Crosetto, Zucconi, Bucalo, Ferro.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
  a) alla lettera a), dopo le parole: non si applicano se la fattura aggiungere le seguenti:, fermo restando che la data della stessa dovrà corrispondere alla data di effettuazione dell'operazione,;
  b) alla lettera b), dopo le parole: la fattura elettronica sia emessa, aggiungere le seguenti:, fermo restando che la data della stessa dovrà corrispondere alla data di effettuazione dell'operazione,.
10. 15. Librandi, Fregolent, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Mancini, Topo, Ungaro.

  Sostituire la lettera «b)» con la seguente:
  b) si applicano nel limite di 1 euro a fattura, con il tetto massimo di euro 250 a trimestre, a condizione che la fattura elettronica sia emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto del periodo successivo.
10. 16. Zucconi, Osnato, Acquaroli, Lucaselli.

  Al comma 1-bis premettere il seguente:
  01-bis. Si considerano regolarmente conservate le fatture elettroniche emesse e ricevute sino al 31 dicembre 2018 anche nel caso in cui si sia proceduto alla stampa del contenuto digitale e alla conservazione delle stesse ai sensi del primo periodo, comma 3, dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1972, n. 633.
10. 17. Martino, Giacomoni, Benigni, Bignami.

  Al comma 1-bis premettere il seguente:
  01-bis. All'articolo 1 del decreto legislativo n. 127 del 2015 dopo l'ultimo comma, è aggiunto il seguente: «6-quater. Le disposizioni dell'articolo 6, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 472 del 1997 trovano applicazione anche nel caso di trasmissione non sincrona della fattura elettronica laddove detta trasmissione si perfezioni entro il termine per la liquidazione dell'lva oppure, nel caso di fatturazione di cui all'articolo 21, comma 4, terzo periodo, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, entro il giorno 15 del mese successivo a quello della data della fattura.
10. 18. Zucconi, Osnato, Acquaroli.

  Dopo il comma 1-bis aggiungere il seguente:
  «1-ter. A decorrere dal 1o gennaio 2019, per le spese documentate sostenute per l'utilizzo di programmi utili alla generazione, trasmissione e conservazione delle fatture elettroniche per un importo complessivamente non superiore a 200 euro annui, spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 50 per cento, secondo le disposizioni dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.Pag. 110
  1-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21, commi 1 e 1-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, a copertura degli oneri derivanti dal presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.».
10. 19. Lucaselli, Osnato, Acquaroli.

  Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:
  «1-ter. All'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Le fatture elettroniche sono inviate al Sistema di Interscambio entro 15 giorni dalla data di emissione».».
10. 20. Lucaselli, Osnato, Acquaroli.

  Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:
  «1-ter. Le disposizioni di cui al decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, relative a fatturazione elettronica e trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati, si applicano:
   a) dal 1o gennaio 2019, per le società con più di duecento dipendenti;
   b) dal 1o gennaio 2020, per le società con più di cento dipendenti;
   e) dal 1o gennaio 2021, per le società con più di cinquanta dipendenti;
   d) dal 1o gennaio 2022, per tutti gli altri soggetti non esonerati.
  1-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21, commi 1 e 1-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 300 milioni per l'anno 2019,200 milioni per l'anno 2020, 100 milioni per l'anno 2021 e 50 milioni di euro per l'anno 2022, a copertura degli oneri derivanti dal presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.».
10. 21. Lucaselli, Osnato, Acquaroli.

  Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:
  «1-ter. All'articolo 1, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 5 agosto Pag. 1112015, n. 127, dopo le parole: «prestazioni di servizi» sono inserite le seguenti: «di valore superiore a euro 10.000».
  1-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21, commi 1 e 1-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, a copertura degli oneri derivanti dal presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
10. 22. Lucaselli, Osnato, Acquaroli.

  Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:
  1-ter. All'articolo 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
  1-bis. L'Agenzia si impegna a conservare gratuitamente, per la durata di 15 anni, le fatture elettroniche inviate dal Contribuente.
10. 23. Fragomeli, Ungaro.

ART. 10-bis.

  Al comma 1, sostituire le parole: alle fatture, con le seguenti: esclusivo alle sole fatture.
10-bis. 1. Fregolent, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.

  Dopo l'articolo 10-bis, aggiungere il seguente:

Art. 10-ter.

  All'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, dopo le parole: «per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi» inserire le seguenti: «di importo complessivo superiore a 10.000 euro».
10-bis. 01. Osnato, Acquaroli, Crosetto, Zucconi, Bucalo, Ferro.

ART. 10-ter.

  Dopo l'articolo 10-ter, aggiungere il seguente:

Art. 10-quater.
(Modifiche al decreto legislativo 26 ottobre 1972, n. 633)

  All'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, dopo la lettera g) è inserita la seguente: «g-bis) data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempreché tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura.»;
   b) al comma 4, il primo periodo è sostituito dal seguente: «La fattura è Pag. 112emessa indicando la data di effettuazione dell'operazione determinata ai sensi dell'articolo 6 e trasmessa al SDI entro il giorno dieci del mese successivo.».
10-ter. 01. Mandelli.

ART. 11.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 11.
(Disposizioni di semplificazione in tema di emissione delle fatture)

  1. All'articolo 21, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La fattura elettronica è trasmessa al sistema di interscambio entro 30 giorni dalla data di effettuazione dell'operazione fermo restando il concorso dell'operazione stessa alla liquidazione del periodo di riferimento secondo quanto stabilito dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100».
11. 1. Osnato, Acquaroli, Crosetto, Zucconi, Bucalo, Ferro.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente: «al comma 4, il primo periodo è sostituito dal seguente: “La fattura è emessa entro quindici giorni dall'effettuazione dell'operazione determinata ai sensi dell'articolo 6”»;
   b) al comma 2, sostituire le parole: «1o luglio 2019.» con le seguenti: «1o gennaio 2020.».
11. 2. Giacomoni, Martino, Bignami, Benigni, Baratto, Cattaneo, Angelucci.

  Al comma 1, alla lettera b) sostituire le parole: La fattura è emessa entro dieci giorni dall'effettuazione determinata ai sensi dell'articolo 6 con le seguenti: La fattura è emessa entro il giorno dieci del mese successivo a quello dell'effettuazione dell'operazione determinata ai sensi dell'articolo 6.

  Conseguentemente:
   all'articolo 26, comma 3, dopo la lettera m) aggiungere la seguente:
    m-bis) quanto a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 relativa al Fondo per le esigenze indifferibili;
   modificare i totali previsti dal presente comma 3.
11. 3. Mandelli, Giacomoni, Martino, Lucaselli.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: entro dieci giorni con le seguenti: entro trenta giorni.
11. 4. Osnato, Acquaroli, Crosetto, Zucconi, Bucalo, Ferro.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: entro dieci giorni dall'effettuazione con le seguenti: entro il decimo giorno del mese successivo all'effettuazione.
11. 5. Zucconi, Osnato, Acquaroli.

  Al comma 1 dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
   b-bis) Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:
  «8-bis. Con provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuati e resi noti sul sito telematico dell'Agenzia i modelli precompilati di fattura e degli altri documenti individuati al comma 1, anche ai fini della fatturazione elettronica, con le relative istruzioni di compilazione. I modelli sono redatti anche su interpello delle categorie interessate, con la finalità di semplificare le operazioni di fatturazione, ridurre le possibilità di errore, con Pag. 113particolare riferimento all'IVA applicabile, e devono contenere ogni elemento necessario a consentire la rapida compilazione dei documenti, ad esclusione dei dati che l'Agenzia delle entrate è in grado di acquisire autonomamente».
11. 6. Bignami.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Al comma 73 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Sono altresì esclusi dall'applicazione sulla fattura, ivi compresa quella resa in modalità virtuale, della marca da bollo di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642,».

  Conseguentemente:
   all'articolo 26, comma 3, dopo la lettera m) aggiungere la seguente: «m-bis) quanto a 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 relativa al Fondo per le esigenze indifferibili;
   modificare i totali previsti dal presente comma 3.
11. 7. Bignami.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Al comma 73 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 sono soppresse le parole:«Con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate recante approvazione dei modelli da utilizzare per la dichiarazione dei redditi sono individuati, per i contribuenti che applicano il regime forfetario, specifici obblighi informativi relativamente all'attività svolta.».
11. 8. Bignami.

ART. 13.

  Dopo l'articolo 13 aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Registro vendite e registro acquisti)

  L'articolo 11, comma 2-bis, del D.L. 87/2018 è abrogato.
13. 01. Zucconi, Osnato, Acquaroli.

ART. 14.

  Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente.
14. 1. Osnato, Acquaroli, Crosetto, Zucconi, Bucalo, Ferro.

  Al comma 1, sopprimere le parole:, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente.
* 14. 2. Giacomoni, Martino, Bignami, Benigni, Baratto, Cattaneo, Angelucci.

  Al comma 1, sopprimere le parole:, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente.
* 14. 3. Gebhard, Plangger, Schullian.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. All'articolo 19, al comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al secondo periodo le parole da: «ed è esercitato» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «e può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa all'anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto e alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.».Pag. 114
  1-ter. All'articolo 25, al comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole da: «nella quale» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «ovvero alla dichiarazione annuale, nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta.».

  Conseguentemente all'articolo 26, comma 3, dopo la lettera m) aggiungere la seguente:
   m-bis) quanto a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 relativa al Fondo per le esigenze indifferibili;.

  Conseguentemente modificare i totali previsti dal presente comma 3.
14. 4. Mandelli, Giacomoni, Martino.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Disposizioni in materia di note variazione di procedure concorsuali)

  1. Il comma 567 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 è abrogato.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 si provvede attraverso le maggiori entrate derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 marzo 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2019. Entro la data del 15 gennaio 2020, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1000 milioni di euro nell'anno 2020. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2019, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e non si applica la riduzione delle spese fiscali.
14. 01. Baratto, Martino, Giacomoni, Bignami, Cattaneo, Angelucci.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Disposizioni in materia di note variazione di procedure concorsuali)

  1. Il comma 567 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 è abrogato.
  2. Dall'attuazione del comma 1 discendono oneri pari a 40.0 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
14. 02. Baratto, Martino, Giacomoni, Bignami, Benigni, Cattaneo, Angelucci.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti)

  1. All'articolo 5 comma 3, capoverso comma 6-bis, comma 3, del decreto-legge Pag. 11518 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo le parole: «ai professionisti» sono aggiunte le seguenti: «e a coloro che ricadono all'interno delle disposizioni contenute nella legge n. 4 del 2013».
14. 03. Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti)

  1. All'articolo 5 comma 3, capoverso articolo 6-bis, comma 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, le parole: «ai professionisti» sono sostituite dalle seguenti: «ai soggetti che possono rappresentare i contribuenti ai sensi dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973».
14. 04. Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Iva al 5 per cento)

  1. Nella tabella A, parte II-bis, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 1-bis) è inserito il seguente:
  1-bis.1) «prodotti sanitari o igienici femminili, quali tamponi interni, assorbenti esterni, coppe e spugne mestruali e prodotti similari in cellulosa monouso».

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si fa fronte mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
14. 05. Ungaro, Bruno Bossio, Gribaudo, Schirò, La Marca.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

Art. 14-bis.
(Semplificazioni in tema di comunicazione dei dati relativi alle operazioni intercorse con soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato)

  1. All'articolo 1, comma 3-bis del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, è aggiunto in fine il seguente periodo: «La trasmissione telematica, a scelta del contribuente, può essere effettuata con cadenza annuale entro l'ultimo giorno del mese di febbraio dell'anno successivo a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l'operazione».
  2. All'articolo 11, comma 2-quater, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, le parole: «per ciascun trimestre» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascun anno».
14. 06. Osnato, Acquaroli, Zucconi.

  Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

Art. 14-bis.
(Contributo unificato relativo ai processi tributari in cui è parte l'ente locale)

  1. All'articolo 3, comma 1, lettera q) del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo le parole: «dello Stato,» sono aggiunte le seguenti parole: «le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,».
  2. All'articolo 10, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio Pag. 1162002, n. 115, le parole: «al contributo unificato il processo già esente» sono sostituite dalle seguenti: «al contributo unificato il processo e le parti già esenti».
14. 07. Osnato, Acquaroli, Zucconi.

  Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

Art. 14-bis.
(Semplificazioni in materia di imposta di registro)

  1. All'articolo 57, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, dopo il comma 1-ter aggiungere il seguente comma:
  «1-quater. Qualora tra le parti in causa vi sia una pubblica amministrazione, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, questa è esentata dal pagamento dell'imposta di registro relativa all'atto degli organi giurisdizionali».

  2. Dopo il comma 1, dell'articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni ed integrazioni, è inserito il seguente comma:
  «1-bis. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), se il trasferimento avviene a favore dello Stato, delle regioni, delle province, delle città metropolitane, dei comuni e delle unioni di comuni, viene applicata l'imposta fissa di euro 200,00».
14. 08. Osnato, Acquaroli, Zucconi.
(Inammissibile)

ART. 15.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  «1-bis. All'articolo 1, al comma 3-bis del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, il secondo periodo è sostituito dal seguente: “La trasmissione telematica è effettuata entro il 31 gennaio successivo all'anno d'imposta relativo alla data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l'operazione.”».

  Conseguentemente:
   all'articolo 26, comma 3, dopo la lettera m) aggiungere la seguente: « m-bis) quanto a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 relativa al Fondo per le esigenze indifferibili»;
   modificare i totali previsti dal presente comma 3.
15. 1. Mandelli, Giacomoni, Martino.

  Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:
  «1-ter. All'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, alla lettera b) dopo le parole “diploma di ragioneria” inserire le seguenti: “nonché i professionisti di cui alla norma UNI 11511 certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, già abilitati ai sensi dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973”.»
15. 2. Rampelli, Osnato, Acquaroli.

  Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:
  «1-ter. All'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, alla lettera b) dopo le parole: “diploma di ragioneria” inserire le seguenti: “nonché i professionisti di cui alla norma UNI 11511 certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, già abilitati ai sensi dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973”.»
15. 3. Mandelli.

Pag. 117

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Disposizioni di armonizzazione in tema di fatturazione elettronica)

  1. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo il comma 211 è inserito il seguente:
  «211-bis. Le amministrazioni e gli enti di cui al comma 209, non possono utilizzare il Sistema d'interscambio per rifiutare le fatture ricevute.».
15. 01. Mandelli, Giacomoni, Martino.

ART. 15-bis.

  Dopo l'articolo 15-bis, aggiungere il seguente:

Art. 15-ter.
(Abrogazione dello split payment)

  1. L'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è abrogato.
15-bis. 01. Gebhard, Plangger, Schullian.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 15-bis, aggiungere il seguente:

Art. 15-ter.
(Semplificazioni in materia di versamento di contributi per i lavoratori dello spettacolo)

  1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle previdenza sociale, entro il 1o gennaio 2020, le modalità di calcolo dei contributi pensionistici dei lavoratori dello spettacolo di cui al decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182 sono riformate secondo criteri che ne prevedano la semplificazione e la razionalizzazione dei diversi regimi esistenti, al fine di consentirne il tempestivo versamento e di evitare l'irrogazione di sanzioni derivanti da incertezze applicative o ritardato pagamento. A tale scopo fino all'entrata in vigore del nuovo regime sono applicabili le esimenti previste dall'articolo 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Dall'applicazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri di finanza pubblica.

  Conseguentemente:
   all'articolo 26, comma 3, dopo la lettera m) aggiungere la seguente:
    m-bis) quanto a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 relativa al Fondo per le esigenze indifferibili;
   modificare i totali previsti dal presente comma 3.
15-bis. 02. Bignami.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 15-bis, aggiungere il seguente:

Art. 15-ter.
(Termini temporali in materia di dichiarazioni fiscali)

  1. Fermo restando il termine del 10 novembre per la trasmissione delle dichiarazioni integrative di cui all'articolo 14, comma 1 del decreto ministeriale del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, i CAF-dipendenti e i professionisti abilitati concludono le attività di cui all'articolo 16, comma 1, lettere a), b) e c) del medesimo decreto entro il 23 luglio di ciascun anno.
  2. A seguito di un eventuale rigetto da parte dell'Agenzia delle Entrate di contratti di locazioni di beni, dichiarazioni e comunicazioni comunque denominati trasmessi telematicamente, l'intermediario incaricato alla trasmissione, dopo aver rimosso le cause che ne hanno determinato il rigetto, è tenuto a ripetere la Pag. 118trasmissione entro i quindici giorni successivi al ricevimento della relativa comunicazione. In caso di esito positivo, la trasmissione si intende effettuata il giorno della prima trasmissione telematica.
15-bis. 03. Epifani, Pastorino.

ART. 16.

  Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:
   0a) All'articolo 12, comma 3, lettera e), dopo le parole: «l'IRAP e l'IRES», sono inserite le seguenti: «i professionisti di cui alla norma UNI 11511, certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 – già abilitati ai sensi dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 – limitatamente alle controversie dei propri assistiti originate da adempimenti per i quali i professionisti hanno prestato la loro assistenza».
*16. 1. Mandelli.

  Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:
   0a) All'articolo 12, comma 3, lettera e), dopo le parole: «l'IRAP e l'IRES», sono inserite le seguenti: «i professionisti di cui alla norma UNI 11511, certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 – già abilitati ai sensi dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 – limitatamente alle controversie dei propri assistiti originate da adempimenti per i quali i professionisti hanno prestato la loro assistenza».
*16. 2. Rampelli, Osnato, Acquaroli.

  Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 25-bis», comma 1, sostituire le parole: il difensore e con le seguenti: il difensore di una delle parti o:.
16. 3. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

  Al comma 5, sostituire le parole: 1o luglio 2019 con le seguenti: 1o gennaio 2020.
16. 4. Osnato, Acquaroli, Zucconi.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16. 1.

  1. Per garantire il fabbisogno finanziario relativo ad ogni attività preordinata all'iscrizione, alla tenuta, all'informatizzazione e alla vigilanza del Registro degli Organismi di Mediazione e dell'Elenco dei Formatori per la Mediazione tenuti presso il Ministero della giustizia, con decorrenza dal 1o gennaio 2019 è dovuto un contributo annuale fisso da pagarsi entro il 28 febbraio di ogni anno mediante versamento con le modalità operative rese note sul sito del Ministero della giustizia. I contributi sono destinati ad un fondo riservato esclusivamente alla copertura dei costi operativi dell'Ufficio del Ministero della giustizia preposto alla vigilanza del Registro degli Organismi di Mediazione dell'Elenco degli Enti Formatori per la Mediazione, alla loro informatizzazione e al controllo ispettivo sul territorio delle sedi degli organismi di mediazione. Almeno la metà del fondo è destinato annualmente al finanziamento delle campagne di informazione al pubblico sul procedimento di mediazione e sugli organismi abilitati a svolgerlo previste dall'articolo 21 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.
  2. Il contributo annuale fisso di cui al comma precedente è determinato in euro 25 per i mediatori e formatori per la mediazione, in euro 250 per gli organismi di mediazione pubblici e privati e per gli enti di formazione per la mediazione e in euro 250 per l'iscrizione di ciascuna sede operativa degli organismi di mediazione. Pag. 119L'importo del contributo non è frazionabile in rapporto alla durata di iscrizione nell'anno.
  3. Le attestazioni di pagamento del contributo annuale fisso devono essere inviate al Ministero della giustizia entro i sessanta giorni successivi al 28 febbraio ovvero al momento della richiesta di iscrizione. In caso di mancata successiva iscrizione o di sospensione o cancellazione, i pagamenti effettuati non sono ripetibili. Le attestazioni di pagamento del contributo annuale variabile, per l'anno di riferimento, devono essere inviate al Ministero della giustizia entro il 28 febbraio dell'anno successivo.
  4. Nel caso di omesso pagamento dei contributi, il Direttore generale della Direzione generale degli affari civili del Ministero della giustizia, decorsi sessanta giorni dalla scadenza prevista per il pagamento, dispone la sospensione dal Registro o dall'Elenco. In caso di perdurante omesso versamento dell'obbligo contributivo, decorsi sei mesi dalla sospensione, è disposta la cancellazione dal Registro o dall'Elenco.
  5. Al fine di incentivare la deflazione straordinaria dei carichi giudiziari, le parti che attivano nel corso degli anni 2019 e 2020 un procedimento di mediazione volontaria o disposta dal giudice di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 di una causa civile in materia di diritti disponibili iscritta al ruolo antecedentemente alla data del 31 ottobre 2018 presso un Giudice di Pace, Tribunale o Corte d'Appello hanno diritto al raddoppio dei benefici fiscali di cui al comma 3 dell'articolo 17 e al comma 1 dell'articolo 20 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.
  6. Al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 5, comma 1-bis, primo periodo, le parole «contratti assicurativi, bancari e finanziari» sono sostituite con le seguenti: «nonché in materia di contratti e obbligazioni varie di ogni tipo e natura, di responsabilità extra contrattuale e di tutte le materie di competenza del Tribunale delle imprese»;
   b) all'articolo 17, il comma 5-ter è sostituito dal seguente:
  «5-ter. Fermo restando quanto previsto dai precedenti commi, ciascuna parte è tenuta a versare all'organismo per lo svolgimento del primo incontro, oltre alle spese di avvio e alle spese vive, comunque, prima dell'inizio della mediazione, l'importo di 40 euro per le liti di valore inferiore a 1.000 euro, di 80 per le liti sino a 10.000 euro, di 180 euro per le liti di valore da 10.000 euro a 50.000 euro, di 270 euro per le liti di valore superiore a 50.000 euro. Nel caso in cui sia raggiunto un accordo conciliativo o la mediazione prosegua oltre il primo incontro il suddetto importo sarà detratto dalla indennità di mediazione dovuta per il procedimento.».
16. 01. Bignami.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

Art. 16. 1.
(Sede di incardinamento del contenzioso tributario)

  1. All'articolo 9, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «se la controversia è proposta nei confronti degli agenti della riscossione e dei soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è competente la commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione ha sede il soggetto attivo d'imposta».
16. 02. Osnato, Acquaroli, Zucconi.
(Inammissibile)

Pag. 120

  Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

Art. 16. 1.
(Parificazione delle agevolazioni tributarie previste per gli esercenti attività agricola)

  1. Le agevolazioni tributarie previste per i coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola, ovunque ricorrano, si intendono spettanti anche alle società agricole di cui all'articolo 2 del medesimo decreto legislativo a condizione che almeno un socio per le società di persone o un amministratore per le società di capitali, sia iscritto nella previdenza agricola.
  2. Tutte le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9 soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia, beneficiano delle agevolazioni tributarie previste per i coltivatori diretti.
  3. La presente disposizione ha carattere interpretativo ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212.
16. 03. Osnato, Acquaroli, Zucconi.
(Inammissibile)

ART. 16-bis

  Dopo l'articolo 16-bis aggiungere il seguente:

Art. 16.1.

  1. Al fine di garantire la trasparenza e la tracciabilità dei dati nonché il monitoraggio delle informazioni e di tutelare la sicurezza dei cittadini, i fornitori di servizi di social network elettronici, al momento della registrazione di un account social sono tenuti a richiedere contestualmente, oltre ai dati anagrafici del soggetto iscritto, anche il codice fiscale e copia fotostatica in digitale dello stesso.
  2. La disposizione di cui al comma 1 si applica nel rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche.
16-bis. 01. Ruggieri.
(Inammissibile)

ART. 16-quinquies.

  Sopprimerlo.
16-quinquies. 1. Caiata, Sangregorio.

ART. 16-septies.

  Dopo l'articolo 16-septies aggiungere il seguente articolo:

Art. 16-octies.
(Ravvedimento per tributi locali)

  1. All'articolo 13, decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
  «1-bis. – Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b-quater non si applicano ai tributi doganali e alle accise amministrati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli.»
16-septies. 01. Zucconi, Osnato, Acquaroli.

  Dopo l'articolo 16-septies aggiungere il seguente articolo:

Art. 16-octies.
(Scadenza spesometro transfrontaliero dal 2019)

  Al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 127 del 2015 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: Per i soggetti non interessati oppure che non intendono avvalersi dalle semplificazioni di cui all'articolo 4, l'adempimento può essere eseguito Pag. 121con unica trasmissione annuale entro il 28 febbraio dell'anno successivo.
16-septies. 02. Zucconi, Osnato, Acquaroli.

  Dopo l'articolo 16-septies aggiungere il seguente:

Art. 16-octies.
(Recupero Iva insoluti e rispetto dei termini di pagamento attraverso la fatturazione elettronica)

  1. All'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633/72, dopo il comma 3, aggiungere la seguente norma:
  «La disposizione di cui al comma 2 può essere applicata, in caso di insoluto, a partire dalla data in cui il cedente del bene o il prestatore del servizio comunichi la variazione all'Agenzia delle entrate se il mancato pagamento riguarda una fornitura documentata con fattura elettronica emessa ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 127 del 2015; la facoltà va esercitata secondo le procedure telematiche e nella tempistica da individuare con Provvedimento del Direttore e a condizione che il cessionario o committente sia un soggetto passivo tenuto pertanto a riversare l'imposta secondo le modalità individuate dal citato Provvedimento che individui anche azioni mirate di verifica».
16-septies. 03. Zucconi, Osnato, Acquaroli.

  Dopo l'articolo 16-octies aggiungere il seguente:

Art. 16-octies.
(Soppressione della comunicazione all'anagrafe tributaria degli amministratori di condominio)

  1. L'obbligo di comunicazione annuale degli amministratori di condominio di cui all'articolo 7, nono comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, è soppresso a decorrere dal 1o gennaio 2019.
16-septies. 04. Zucconi, Osnato, Acquaroli.

  Dopo l'articolo 16-septies, inserire il seguente:

«Art. 16-octies.
(Modifiche alla legge 20 novembre 1982, n. 890 in materia di notificazioni relative al processo tributario, atti fiscali, avvisi di accertamento della Agenzia delle Entrate, cartelle esattoriali, cartelle di pagamento e altri atti in materia civile, amministrativa e penale)

  1. Alla legge 20 novembre 1982, n. 890, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 4 sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) al primo comma, le parole: «munito del bollo dell'ufficio postale» sono soppresse;
    2) al quarto comma, le parole: «dall'ufficio postale» sono sostituite dalle seguenti: «dal punto di accettazione dell'operatore postale»;
   b) all'articolo 6, comma 1, secondo periodo, le parole: «supporto analogico» sono sostituite da: «supporto digitale» e le parole: «tre giorni» sono sostituite da «cinque giorni»;
   c) all'articolo 7, comma 3, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: «Se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell'atto, l'operatore postale dà notizia al destinatario medesimo dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata. Il costo della raccomandata è a carico del mittente.»;
   d) all'articolo 8, comma 1, le parole: «lo stesso giorno» sono sostituite dalle seguenti: «entro due giorni lavorativi dal giorno del tentativo di notifica».

  2. Al fine di consentire il completamento della disciplina regolatoria e la conclusione dei tempi di realizzazione da Pag. 122parte degli operatori postali, il termine di cui all'articolo 1, comma 97-quinquies, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, in materia di avviso di ricevimento digitale del piego raccomandato è differito al 1o giugno 2019. Sono fatti salvi i comportamenti tenuti dagli operatori postali sino alla data di entrata in vigore della presente legge».
16-septies. 05. Germanà, Pentangelo.

  Dopo l'articolo 16-septies inserire il seguente:

«Art. 16-octies.
(Parificazione delle agevolazioni tributarie previste per gli esercenti attività agricola)

  1. Le agevolazioni tributarie previste per i coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola, ovunque ricorrano, si intendono spettanti anche alle società agricole di cui all'articolo 2 del medesimo decreto legislativo a condizione che almeno un socio per le società di persone o un amministratore per le società di capitali, sia iscritto nella previdenza agricola.
  2. Tutte le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9 soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia, beneficano delle agevolazioni tributarie previste per i coltivatori diretti.
  3. La presente disposizione ha carattere interpretativo ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212.».
16-septies. 06. Gadda.
(Inammissibile)

ART. 17.

  All'articolo 17, premettere il seguente:

Art. 017.
(Riduzione dell'aliquota IRI)

  1. All'articolo 55-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 le parole: «con l'aliquota prevista dall'articolo 77», sono sostituite dalle seguenti: «con l'aliquota del 20 per cento».
  2. Agli oneri di cui al comma 1, valutati in 600 milioni di euro per l'anno 2019 e 350 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 si provvede quanto a 300 milioni per l'anno 2019 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; quanto a 300 milioni per l'anno 2019 e 350 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
017. 01. Fregolent, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.
(Inammissibile)

  All'articolo 17, premettere il seguente:

Art. 017.
(Nuova IMU)

  1. Nelle more dell'attuazione delle disposizioni concernenti la revisione della disciplina relativa al sistema estimativo del catasto dei fabbricati, di cui all'articolo 2 della legge 11 marzo 2014, n. 23, è istituita un'imposta municipale sugli immobili (Nuova IMU) che sostituisce l'imposta municipale propria (IMU) e il tributo per i servizi indivisibili (TASI).
  2. La nuova IMU si applica in tutti i comuni del territorio nazionale, ferma Pag. 123restando, per le Province autonome di Trento e di Bolzano, la facoltà di modificarla nel rispetto dell'articolo 80 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.
  3. Il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili. Il possesso di un'abitazione principale o assimilata, come definita alla lettera b) del comma 4, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.
  4. Per le abitazioni date in comodato d'uso gratuito alle condizioni di cui al comma 3, lettera 0a) dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 si applica la riduzione del 50 per cento della base imponibile.
  5. L'aliquota di base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati rurali ad uso strumentale è pari al 7,6 per mille e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino al 10,6 per mille o diminuirla fino all'azzeramento. Il limite di cui al periodo precedente può essere superato dai comuni che nell'anno 2018 hanno applicato in misura superiore allo 0,4 per mille la maggiorazione di cui all'articolo 1, comma 677, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per un ammontare non superiore alla differenza tra maggiorazione effettivamente applicata e 0,4 per mille.
  6. L'imposta di cui al comma 1 relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni nella misura del 50 per cento. La medesima imposta è indeducibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche all'imposta municipale immobiliare (IMI) della provincia autonoma di Bolzano, istituita con legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, e all'imposta immobiliare semplice (IMIS) della provincia autonoma di Trento, istituita con legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14 assicurando la neutralità finanziaria nel rispetto dei rispettivi statuti e in conformità con le procedure previste dall'articolo 27 della citata legge n. 42 del 2009.
017. 02. Fragomeli.
(Inammissibile)

  Al comma 1, lettera a) sopprimere le parole da: le disposizioni fino a: esercitata.
17. 1. Zucconi, Osnato, Acquaroli.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere le seguenti parole: Le disposizioni di cui ai periodi precedenti si applicano a decorrere dal 1o luglio 2019 ai soggetti con un volume d'affari superiore ad euro 400.000.

  Conseguentemente, all'articolo 26, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1 dell'articolo 10, pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2019 si provvede attraverso le maggiori entrate derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 marzo 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2019. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2019 su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti Pag. 124più deboli, della famiglia e non si applica la riduzione delle spese fiscali.
17. 2. Martino, Giacomoni, Benigni, Bignami.

  Al comma 1, lettera c), capoverso «6-quinquies», apportare le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, sostituire le parole: euro 250, con le seguenti: euro 500, e le parole: euro 50, con le seguenti: euro 100;
   b) all'ultimo periodo, sostituire le parole: euro 36,3 milioni, con le seguenti: euro 72,6 milioni e le parole: 195,5 milioni, con le seguenti: 391 milioni.
17. 3. Osnato, Acquaroli, Zucconi.

  Al comma 1, lettera c), capoverso «6-quinquies, aggiungere i seguenti:
  6-quinquies. Alle farmacie pubbliche e private è riconosciuto, per gli anni 2019 e 2020, un credito dalle imposte sui redditi nella misura del 50 per cento e, in ogni caso, non superiore all'importo di euro 500, per l'acquisto di hardware e software atti al controllo anticontraffazione, ai sensi dell'articolo 73 comma 1, p-bis) e s-bis) del decreto legislativo n. 219 del 2006, dell'articolo 54-bis, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2001/83/CE e degli articoli 10 e 11 del Regolamento Delegato UE 2016/161 della Commissione. Il medesimo credito di imposta è riconosciuto per l'anno 2019 agli esercizi autorizzati alla vendita di medicinali veterinari con obbligo di ricetta medica, per l'acquisto di hardware e software atti alla dispensazione dei suddetti farmaci, ai sensi dell'articolo 118, comma 1-bis) del decreto legislativo n. 193 del 2006, così come modificato dall'articolo 3 della legge n. 167 del 2017 e dall'articolo 8, comma 1, della legge n. 108 del 2018. Per l'attuazione del presente comma, il credito d'imposta è utilizzabile nel limite complessivo di 10 milioni di euro per l'anno 2019.
  6-septies. Agli oneri di cui al comma 6-sexies, pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
17. 4. Gebhard, Plangger, Schullian.
(Inammissibile)

  Al comma 1, lettera c), dopo il capoverso «6-quinquies» aggiungere il seguente:
  6-sexies. Alle farmacie pubbliche e private è riconosciuto per gli anni 2019 e 2020, un credito dalle imposte sui redditi nella misura del 50 per cento e, in ogni caso, non superiore all'importo di euro 500,00, per l'acquisto di hardware e software atti al controllo anticontraffazione, ai sensi dell'articolo 73 comma 1, lettere p-bis) e s-bis) del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, dell'articolo 54-bis, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2001/83/CE e degli articoli 10 e 11 del Regolamento Delegato UE 2016/161 della Commissione, il medesimo credito di imposta è riconosciuto per l'anno 2019 agli esercizi autorizzati alla vendita di medicinali veterinari con obbligo di ricetta medica, per l'acquisto di hardware e software atti alla dispensazione dei suddetti farmaci, ai sensi dell'articolo 118 comma 1-bis) del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, così come modificato dall'articolo 3 della legge n. 167 del 2017 e dall'articolo 8, comma 1 della legge n. 108 del 2018. Per l'attuazione del presente comma il credito d'imposta è utilizzabile nel limite complessivo di 10 milioni di euro per l'anno 2019.
17. 5. Gemmato, Osnato, Acquaroli, Zucconi.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Per i soggetti che operano nell'ambito del commercio ambulante e itinerante, l'invio telematico di cui al presente articolo avviene a cadenza quindicinale.
17. 6. Bignami.

Pag. 125

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Agevolazioni fiscali volte a favorire gli interventi di adeguamento antisismico degli edifici)

  1. Al decreto-legge 1 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, al comma 1-bis, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti «Per le sole unità immobiliari a destinazione produttiva o commerciale, l'ammontare complessivo, in deroga all'importo suindicato, è calcolato sul valore di 200 euro a metro quadrato relativo alla superficie dell'immobile. Qualora si provvede all'applicazione sull'immobile oggetto dei benefici fiscali, di sistemi di monitoraggio per il controllo strumentale costante delle condizioni di sicurezza del medesimo immobile, la detrazione di cui al presente comma nonché ai commi da 1-ter a 1-quinquies, spetta in misura maggiore e pari al 90 per cento.
  2. A decorrere dal 1o gennaio 2019, in luogo della detrazione dall'imposta lorda, di cui all'articolo 16, commi da 1 a 1-septies del decreto-legge 63 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 90 del 2013, tutti i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito.
  3. Dall'anno 2019, la Cassa Depositi e Prestiti mette a disposizione uno specifico finanziamento a tasso agevolato per l'erogazione, attraverso il canale bancario, di prestiti per gli interventi di adeguamento antisismico sugli immobili, di cui all'articolo 16, commi da 1 a 1-septies del decreto-legge 63 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 90 del 2013. Con decreto del Ministero dell'economia, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione della presente disposizione.
  4. All'articolo 1 della legge 232 del 2016, dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  «9-bis. Al fine di favorire gli investimenti sul patrimonio edilizio esistente volti alla mitigazione del rischio sismico degli immobili a destinazione produttiva e commerciale, per gli investimenti per i cui si è attivato l’iter di cui al comma 1-bis e 1-ter del presente articolo, il valore dei costi portati in ammortamento sul bene immobile oggetto d'intervento è maggiorato del 150 per cento. La disposizione di cui al presente comma si applica agli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2021 come indicato al comma 1-bis del presente articolo. Per la fruizione dei benefici di cui al presente comma, il beneficiario è tenuto a produrre la documentazione attestante la diminuzione dell'indice di rischio e conseguentemente la percentuale di beneficio fiscale spettante come definito ai commi 1-bis e seguenti del presente articolo; accompagnata da una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.».

  5. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede dal 2019, nei limiti di 400 milioni di euro annui mediante corrispondente riduzione annuale del fondo di cui all'articolo 26, della presente legge.
17. 01. Fiorini, Sozzani, Cortelazzo, Mandelli, Giacometto, Casino, D'Attis, Cannizzaro, Gagliardi, D'Ettore, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Labriola, Mazzetti, Ruffino.

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Soppressione dell'addizionale erariale della tassa automobilistica)

  1. All'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, Pag. 126dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il comma 21 è soppresso con decorrenza 1o gennaio 2019. Non si fa luogo alla restituzione delle somme già versate.
  2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma precedente pari a 300 milioni euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante riduzione a decorrere dal medesimo anno: a) per 200 milioni di euro, della dotazione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; b) per 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; c) per 50 milioni a decorrere dall'anno 2019 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019 e delle corrispondenti proiezioni per gli anni successivi.
17. 02. Benigni, Caon.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Contrasto all'utilizzo fraudolento di attestati fittizi)

  1. Al fine di contrastare l'utilizzo fraudolento di attestati fittizi, l'articolo 2 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 è sostituito dal seguente:

«Art. 2.
(Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti)

  1. È punito con la reclusione da quattro anni a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.
  2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.
  3. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro 150.000 euro, si applica la reclusione da sei mesi a due anni.».

  2. All'articolo 3 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, al comma 1, le parole: «da un anno e sei mesi a sei anni», sono sostituite con le seguenti: «da quattro anni a otto anni»”.
17. 03. Pastorino, Fassina, Fornaro.

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Prestazioni veterinarie e cibo per animali da compagnia non detenuti a scopo di lucro)

  1. All'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 18) è inserito il seguente:
  «18-bis) le prestazioni veterinarie di diagnosi, cura e riabilitazione per animali da compagnia non acquistati a qualsiasi titolo e non detenuti a scopo di lucro, per cani e gatti detenuti in canili e gattili o non di proprietà liberi sul territorio.».

  2. Alla tabella A parte II del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre Pag. 1271972, n. 633, dopo il numero 41-quater sono aggiunti i seguenti:
   «41-quinquies) prestazioni veterinarie di diagnosi, cura e riabilitazione per animali da compagnia acquistati e non detenuti a scopo di lucro;
   41-sexies) cibo, farmaci e prodotti farmaceutici veterinari da banco e antiparassitari per animali da compagnia non detenuti a scopo di lucro.».

  3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
17. 04. Muroni, Pastorino, Fassina.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Misure preventive a sostegno del contrasto all'evasione sui tributi locali)

  1. Gli enti locali competenti al rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, alla ricezione di SCIA, uniche o condizionate, inerenti attività commerciali o produttive possono disporre con norma regolamentare che il rilascio o rinnovo e la permanenza in esercizio siano subordinati alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti.
  2. Gli enti locali hanno facoltà, in occasione di affidamenti di contratti pubblici secondo le procedure di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di richiedere, tra i requisiti generali, che gli operatori economici devono possedere, per partecipare a tali procedure, che il requisito di regolarità fiscale previsto all'articolo 80, comma 4 del citato decreto sia sussistente anche per il pagamento di tributi, imposte e canoni di competenza della stazione appaltante, relativamente ad un importo minimo complessivo stabilito con disposizione regolamentare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. In deroga a quanto disposto dall'articolo 216, comma 13, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016 e fino all'entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 81, comma 2, del decreto legislativo medesimo, le stazioni appaltanti verificano il possesso del requisito di cui al presente comma consultando le banche dati in proprio possesso.
17. 05. Pastorino, Fassina.

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Estensione della partecipazione comunale all'accertamento di entrate erariali ai recuperi da comunicazioni bonarie)

  1. All'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con la legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
  «1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai recuperi provenienti dal ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, effettuato dal contribuente come conseguenza dell'esercizio dell'attività di controllo ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 32 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600, articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, articolo 53-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986 n. 131 e articoli 5 e 11, del decreto legislativo 19 giugno 1997 n. 218, a seguito di segnalazione qualificata del comune.».
17. 06. Pastorino, Fassina.
(Inammissibile)

ART. 18.

  Al comma 2-bis sostituire le parole: euro 500 con le seguenti: euro 25.
18. 1. Bellucci, Osnato, Acquaroli.

Pag. 128

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Misure di contrasto all'evasione)

  1. A decorrere dal 1o gennaio 2019, i pagamenti riguardanti canoni di locazione di unità abitative, fatta eccezione per quelli di alloggi di edilizia residenziale pubblica, sono corrisposti obbligatoriamente, quale ne sia l'importo, in forme e modalità che escludano l'uso del contante e ne assicurino la tracciabilità anche ai fini della asseverazione dei patti contrattuali per l'ottenimento delle agevolazioni e detrazioni fiscali da parte del locatore e del conduttore.
  2. All'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, le parole: «pari o superiore a 3.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «pari o superiore a 1.000 euro».
18. 02. Pastorino, Fassina, Bersani, Muroni.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Riduzione del limite all'utilizzo del denaro contante)

  1. All'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, le parole: «pari o superiore a 3.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «pari o superiore a 1.000 euro».
18. 01. Pastorino, Fassina, Bersani.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Riduzione della base imponibile dell'IMU)

  1. All'articolo 13, comma 3, lettera Oa) del decreto-legge 6 dicembre 2010, n. 201, dopo le parole:«che il comodante possieda un solo immobile in Italia» sono aggiunte le seguenti: «o, in caso di comproprietà, attraverso una quota pari ad almeno il 50 per cento».
  2. Ai maggiori oneri derivanti dal precedente comma 1, pari a 30 milioni in ragione annuali fa fronte mediante il maggior gettito derivante dall'incremento, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dello 0,6 per cento della misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b) del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come rideterminate dall'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87.
18. 03. Fornaro, Pastorino, Fassina.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Deducibilità degli oneri di utilità sociale ai fini della determinazione della base imponibile delle società).

  1. All'articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il comma 1 è sostituito con il seguente:
  «1. Le spese relative ad opere o servizi utilizzabili dalla generalità dei dipendenti o categorie di dipendenti volontariamente sostenute per specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto, sono deducibili per un ammontare complessivo non superiore all'1,5 per mille dell'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi.».

Pag. 129

  2. I maggiori risparmi derivanti dalla disposizione di cui al comma 1 vanno ad incremento delle risorse del Fondo sanitario nazionale di cui all'articolo 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
18. 04. Fassina, Rostan, Pastorino.
(Inammissibile)

ART. 19.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera a) della tabella, sostituire le parole: «Oli vegetali non modificati chimicamente» con le seguenti: «Bioliquidi, ovvero i prodotti energetici di cui ai codici NC da 1507 a 1508»;
   b) alla lettera a) seconda colonna della tabella, sostituire le parole: «0,194 kg per kWh» con le seguenti: «0,232 kg per kWh (*)»;
   c) in calce alla tabella aggiungere il seguente periodo: «(*) coefficiente calcolato sulla base di un PCI convenzionale di 37,0 MJ/kg. È data la facoltà, in alternativa, per le Officine elettriche in assetto cogenerativo, dove l'energia chimica contenuta nel bioliquido utilizzato nell'officina è convertita in energia termica esclusivamente a seguito del recupero del calore prodotto dai gruppi elettrogeni costituenti l'officina elettrica, di fare istanza all'ufficio competente dell'Agenzia delle Dogane al fine di adottare consumi specifici medi determinati con le metodologia di cui alla norma UNI 11163:2018 e/o a seguito di apposita sperimentazione in sito, per mezzo di marce controllate svolte in contraddittorio con l'operatore».».
19. 1. Caretta, Osnato, Acquaroli.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Al fine di salvaguardare la produzione di energia elettrica derivante da impianti eolici ed eliminare i contenziosi in atto, tutti gli impianti eolici con potenza fino a 200 Kw, già iscritti in posizione utile nel registro EOLN-RG2G12, di cui al bando dell'8 settembre 2012, ai quali è stato negato l'accesso agli incentivi di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 59 del 10 luglio 2012, sono riammessi agli incentivi previsti dalla normativa per tale registro, con una riduzione del della tariffa incentivante di riferimento, a partire dalla data di entrata in esercizio degli impianti, così come comunicata al GSE. La riammissione avviene entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, a condizione che il soggetto responsabile rinunci ai contenziosi con il GSE.
19. 2. Gebhard, Plangger, Schullian.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Riduzione delle accise sui carburanti)

  1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, a decorrere dal 1o gennaio 2019, un Fondo per la riduzione delle accise sui carburanti.
  2. Il Fondo, con una dotazione di 500 milioni di euro a decorrere dal 2019, è utilizzato al fine di abbattere il peso delle accise sul costo finale dei carburanti.
  3. Le accise sui carburanti sono rideterminate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in modo che il minor gettito non sia superiore alla dotazione del Fondo di cui al comma 1.
  Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21, commi 1 e 1-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle Pag. 130disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, a copertura degli oneri derivanti dal presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
19. 01. Lucaselli, Osnato, Acquaroli.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Disposizioni in materia di accise sui carburanti)

  1. A decorrere dal 1o gennaio 2019 ogni maggior introito fiscale derivante dall'incremento del costo dei carburanti da autotrazione rispetto al valore medio degli ultimi 24 mesi, è reimpiegato per la riduzione dell'ammontare del valore complessivo delle accise sui medesimi carburanti.
19. 04. Osnato, Foti, Acquaroli.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente articolo:

Art. 19-bis.
(Disposizioni in materia di accise sui carburanti).

  1. Fermi restando il valore del costo della materia prima e il valore del margine lordo così come già individuati dalla normativa vigente, il valore delle accise sui carburanti da autotrazione non può superare la somma di questi.
19. 05. Osnato, Foti, Acquaroli.

  Dopo l'articolo 19, introdurre il seguente:

Art. 19-bis.
(Modifiche al T.U. di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)

  1. All'articolo 22, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: «le ritenute alla fonte a titolo di acconto operate anteriormente alla presentazione della dichiarazione dei redditi, sui redditi che concorrono a formare il reddito complessivo e su quelli tassati separatamente» sono aggiunte le seguenti: «ancorché non versate dal committente».
19. 03. Mandelli.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)

  1. All'articolo 54, comma 2, del decreto legislativo 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: «Per i beni strumentali per l'esercizio dell'arte o della professione», sono aggiunte le seguenti: «inclusi gli immobili ed.».
19. 02. Mandelli.
(Inammissibile)

ART. 20.

  Dopo il comma 2-ter, aggiungere i seguenti:
  2-quater. All'articolo 29 del testo unico bancario, di cui al decreto legislativo 1o Pag. 131settembre 1993, n. 385, il comma 2-bis, primo periodo, è sostituito dal seguente: «L'attivo della banca popolare non può superare il limite stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri».
  2-quinquies. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, le parole: «entro il 31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «entro il termine stabilito con lo stesso decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui all'articolo 29, comma 2-bis».
20. 1. Osnato, Acquaroli, Zucconi.

  Dopo il comma 2-ter, aggiungere i seguenti:
  2-quater. All'articolo 29 del testo unico bancario, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, i commi da 2-bis a 2-quater sono abrogati.
  2-quinquies. All'articolo 1, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, il comma 2 è abrogato. Sono fatti salvi gli effetti delle operazioni di fusione e trasformazione perfezionati alla data di entrata in vigore della presente legge.
20. 2. Osnato, Acquaroli.

  Dopo il comma 2-ter, aggiungere il seguente:
  2-quater. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, le parole: «il 31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «il termine stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri».
20. 3. Osnato, Acquaroli, Zucconi.

  Dopo il comma 2-ter, aggiungere il seguente:
  2-quater. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, le parole: 018» sono sostituite dalle seguenti: 020».
20. 4. Osnato, Acquaroli, Zucconi.

  Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

Art. 20.
(Disposizioni per l'esenzione del pagamento dei pedaggi autostradali in caso di blocco del traffico)

  1. Le società concessionarie di autostrade, in caso di blocco del traffico autostradale per un periodo superiore a tre ore, determinato da incidenti stradali o da eventi atmosferici, hanno l'obbligo di esentare gli utenti dal pagamento del pedaggio relativo alla tratta autostradale interessata, provvedendo all'apertura dei caselli di uscita.
  2. Il blocco di cui al comma 1 è accertato dall'autorità di pubblica sicurezza competente per territorio.
  3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è adottato il regolamento di attuazione.
20. 01. Osnato, Acquaroli, Zucconi.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

Art. 20.
(Modifiche al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, in materia di violazione degli obblighi relativi alla documentazione, registrazione ed individuazione delle operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto).

  1. All'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 il seguente periodo: «è in ogni caso pari al cento per cento dell'imposta corrispondente all'importo non documentato», è stabilito dal seguente: «è applicata secondo Pag. 132quanto previsto dal comma 1, ultimo periodo».
20. 02. Osnato, Acquaroli, Zucconi.

  Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

Art. 20-bis.

  1. All'articolo 19-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla lettera e), dopo le parole: «rappresentanti di commercio», sono aggiunge le seguenti: «e per gli agenti immobiliari di cui alla legge 3 febbraio 1989, n. 39».
  2. All'articolo 164, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, alla lettera b) sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo le parole: «di rappresentanza di commercio», sono inserite le seguenti: «e dagli agenti immobiliari di cui alla legge 3 febbraio 1989, n. 39»;
   b) all'ultima riga, dopo le parole: «rappresentanti di commercio», sono aggiunte le seguenti: «e dagli agenti immobiliari di cui alla legge 3 febbraio 1989. n. 39».

  Conseguentemente, Per far fronte alle minori entrate recate dall'articolo 20-bis, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'allegato C-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigente sociali o economiche o che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dall'anno 2019, al fine di assicurare maggiori entrate nel limite massimo di 200 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
20. 03. Osnato, Acquaroli, Zucconi.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

Art. 20-bis.
(Riscossione Tari da parte dei gestori dei rifiuti).

  1. L'articolo 1, comma 691, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è sostituito dal seguente:
  691. I Comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione, anche coattiva, della TARI e della TARES, anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai quali risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti, i quali operano secondo le stesse disposizioni applicabili ai concessionari iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997. In tal caso la convenzione può prevedere il versamento del tributo o della tariffa dovuti per il servizio rifiuti al soggetto gestore del servizio, in deroga alle disposizioni vigenti, limitatamente ai casi in cui il soggetto gestore del servizio sia un ente pubblico o una società in house, o un'azienda controllata da soggetti pubblici.
20. 04. Osnato, Acquaroli, Zucconi.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

Art. 20-bis.
(Incentivi per il potenziamento della gestione delle entrate e del contrasto all'evasione)

  1. Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre Pag. 1331997, n. 446, i comuni con proprio regolamento possono prevedere che una percentuale del gettito dell'imposta municipale propria sia destinata al potenziamento degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate, anche comprendendo nel programma di potenziamento la possibilità di attribuire compensi incentivanti al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche con riferimento all'impianto e allo sviluppo delle attività connesse alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni e integrazioni.
20. 05. Osnato, Acquaroli, Zucconi.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

Art. 20-bis.
(Revisione del riaccertamento straordinario dei residui)

  1. Dopo il comma 848 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 è inserito il seguente:
  848-bis. Gli enti che hanno commesso errori nel riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell'articolo 31, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come evidenziato da una revisione della delibera di riaccertamento svolta dall'Organo di revisione, provvedono, contestualmente all'approvazione del rendiconto 2018, al riaccertamento straordinario dei residui al 31 dicembre 2018 provenienti dalle gestioni 2014 e precedenti, secondo le modalità definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanare entro il 28 febbraio 2019. L'eventuale maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento di cui al periodo precedente è ripianato in quote costanti entro l'esercizio 2044, secondo le modalità previste dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2015. In ogni caso, resta ferma la possibilità degli enti di procedere ad una nuova operazione di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, nei tempi e secondo le modalità di cui ai precedenti periodi del presente comma.
20. 06. Osnato, Acquaroli, Zucconi.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

Art. 20-bis.
(Addizionale comunale sui diritti aeroportuali)

  1. All'articolo 2, comma 11, lettera a), della legge 24 dicembre 2003, n. 350, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «A partire dall'anno 2019, l'addizionale è versata ai comuni di cui al periodo precedente sulla base di apposito decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, che determina altresì le seguenti scadenze di versamento. Entro il 31 ottobre di ciascun anno il Ministero dell'interno provvede ad erogare a ciascun comune l'importo dovuto relativo al primo semestre dell'anno, sulla base del rispettivo traffico aeroportuale. Entro il 31 marzo dell'anno successivo, il Ministero dell'interno provvede al riparto del saldo annuale ai Comuni degli incassi sulla base del rispettivo traffico aeroportuale dell'anno precedente. Il decreto di cui al secondo periodo dovrà inoltre prevedere le modalità di versamento delle quote di cui ai periodi precedenti su appositi conti corrente intestati ai singoli comuni.
20. 07. Osnato, Acquaroli, Zucconi.
(Inammissibile)

Pag. 134

  Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

Art. 20-bis.
(Addizionale comunale sui diritti aeroportuali. Salvaguardia dell'entrata propria comunale)

  1. All'elenco n. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «Legge 24 dicembre 2003, n. 350, articolo 2, comma 11» sono soppresse.
20. 08. Osnato, Acquaroli, Zucconi.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

Art. 20-bis.
(Estensione della partecipazione comunale all'accertamento di entrate erariali ai recuperi da comunicazioni bonarie)

  1. All'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  «1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai recuperi provenienti dal ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, effettuato dal contribuente come conseguenza dell'esercizio dell'attività di controllo ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 32 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, articoli 53-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e articoli 5 e 11, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, a seguito di segnalazione qualificata del comune.
20. 09. Osnato, Acquaroli, Zucconi.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

Art. 20-bis.
(Introduzione di un'aliquota unica da applicare ai redditi incrementali di tutti i contribuenti)

  1. E introdotta per il periodo d'imposta 2019 e ai fini delle imposte sui redditi, un'aliquota unica da applicare all'incremento di reddito imponibile rispetto a quello relativo al precedente periodo d'imposta. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, emana le disposizioni necessarie, al fine di agevolare gli obblighi contabili dei contribuenti, la riduzione dell'imposizione fiscale e la semplificazione del sistema tributario nazionale, nel rispetto dei princìpi costituzionali, tenendo conto dei seguenti fattori:
   a) l'innalzamento del tetto di volume di affari per usufruire del regime forfettario, ferma restando la preventiva valutazione di compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea;
   b) l'introduzione di un'aliquota unica dell'imposta sui redditi del 15 per cento da applicare all'incremento di reddito imponibile nel periodo d'imposta 2019 rispetto al reddito imponibile del precedente periodo d'imposta 2018;
   c) l'esclusione, anche in via transitoria, di disposizioni che determinino inasprimenti fiscali rispetto al regime fiscale previsto dalla legislazione vigente.

  2. Le disposizioni di cui al precedente comma non comportano oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, in quanto comportano l'imposizione di redditi in eccesso rispetto a quelli che hanno concorso alla determinazione del reddito imponibile e del conseguente gettito IRES e IRPEF per il 2018. Nel caso di eventuali maggiori oneri, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni finalizzate a variare opportunamente le aliquote delle singole imposte, Pag. 135ai fini di ripristinare l'invarianza della spesa.
20. 010. Osnato, Acquaroli, Zucconi.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

Art. 20-bis.
(Introduzione dell'articolo 17-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto agli acquisti di servizi per via telematica).

  1. Dopo l'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è inserito il seguente:

Art 17-quater
(Acquisti di servizi per via telematica)

  1. I soggetti passivi che intendono acquistare servizi per via telematica, come commercio elettronico diretto o indiretto, anche attraverso centri media e operatori terzi, sono obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA italiana.
  2. Gli spazi pubblicitari per via telematica e i link sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca, visualizzabili nel territorio italiano durante la visita di un sito telematico o la fruizione di un servizio per via telematica attraverso rete fissa o rete e dispositivi mobili, devono essere acquistati esclusivamente attraverso soggetti titolari di partita IVA italiana. Il presente comma si applica anche nel caso in cui l'operazione di compravendita sia stata effettuata mediante centri media, operatori terzi o soggetti inserzionisti.
  3. Il regolamento finanziario, ovvero il pagamento, degli acquisti di servizi e di campagne pubblicitarie per via telematica deve essere effettuato dal soggetto che ha acquistato i medesimi servizi o campagne esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni e la conoscibilità della partita IVA del beneficiario.
20. 011. Osnato, Acquaroli, Zucconi.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

Art. 20-bis.
(Riduzione dell'aliquota IVA)

  1. Nella tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) nella parte II-bis, dopo il n. 1-ter«) è aggiunto il seguente:
    1-quater) prestazioni rese ai clienti alloggiati nelle strutture ricettive individuate ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 settembre 2002, nonché prestazioni di maggiore comfort alberghiero rese a persone ricoverate in istituti sanitari;
   b) nella parte III, il n. 120) è abrogato.

  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle operazioni effettuate a decorrere dal 1o gennaio 2019.
  3. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 478 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante utilizzazione delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione della disposizione recata dal comma 4.
  4. Le misure del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, previste dall'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, sono incrementate dell'1 per cento a decorrere dal 1o gennaio 2019.Pag. 136
  5. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 3, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, si provvede a rideterminare - nella misura necessaria ad assicurare maggiori entrate per la copertura finanziaria dei maggiori oneri - le misure del prelievo erariale unico di cui al comma 4.
20. 012. Osnato, Acquaroli, Zucconi.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

Art. 20-bis.
(Disposizioni per la promozione dell'impiego di strumenti di pagamento elettronici)

  1. Al fine di promuovere la massima diffusione degli strumenti di pagamento elettronici e di incentivare i consumi e la domanda interna, a decorrere dal 1o luglio 2020, per i pagamenti di importo inferiore a 100 euro effettuati mediante strumenti di pagamento elettronici non sono dovuti commissioni e costi aggiuntivi.
20. 013. Osnato, Acquaroli, Zucconi.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

Art. 20-bis.
(Abrogazione del comma 21 dell'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, concernente l'addizionale erariale sulla tassa automobilistica)

  1. All'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il comma 21 è abrogato.
  2. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'1 per cento di tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella A della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
20. 014. Osnato, Acquaroli, Zucconi.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

Art. 20-bis.
(Concessione di un credito d'imposta in favore delle imprese agricole che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi)

  1. Alle imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi, con particolare riguardo alle tecnologie innovative nel campo della sicurezza sul lavoro, del risparmio idrico, della riduzione di emissioni nocive, dell'agricoltura biologica e a basso impatto ambientale, dal 1o gennaio 2019 al 30 giugno 2019 è attribuito un credito d'imposta, nel limite massimo di 10 milioni di euro per il 2019, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 1997, n. 241, in misura pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando, al costo di acquisizione dei beni, le aliquote di cui alla tabella allegata al decreto del Ministero delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel supplemento ordinario n. 8 alla Gazzetta Ufficiale 2 febbraio 1989, n. 27, gruppi I, II e III, moltiplicato per 0,4, ovvero per 1,5 per gli investimenti in beni innovativi, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare, entro sessanta giorni dalla data di entrata Pag. 137in vigore della presente legge, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, sono definite le modalità, i criteri e i soggetti beneficiari di cui al presente articolo.
  2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, valutati in 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
20. 015. Osnato, Acquaroli, Zucconi.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

Art. 20-bis.
(Modifica all'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernente le deduzioni agli effetti dell'imposta regionale sulle attività produttive)

  1. All'articolo 11, comma 4-bis, lettera d-bis), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: «di euro 5.000, di euro 3.750, di euro 2.500 e di euro 1.250», sono sostituite dalle seguenti: «di euro 7.000, di euro 5.250, di euro 3.500 e di euro 1.750».
  2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 146 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, si provvede ai sensi del successivo comma 4.
  4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. Ili, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dall'anno 2019, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 146 milioni di euro a decorrere dal 2020. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
20. 016. Osnato, Acquaroli, Zucconi.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

Art. 20-bis.
(Agevolazioni fiscali in favore dei lavoratori frontalieri)

  1. Il reddito da lavoro dipendente prestato all'estero in zona di frontiera e in altri Paesi limitrofi al territorio nazionale, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, da persone residenti nel territorio dello Stato italiano è soggetto a tassazione solo per la parte del reddito complessivo che eccede l'importo di 12.000 euro.
  2. I percettori dei redditi di cui al comma 1 non possono in alcun caso essere considerati fiscalmente a carico e, se richiedono prestazioni sociali agevolate alla pubblica amministrazione, sono comunque tenuti a dichiarare tali redditi all'ufficio erogatore della prestazione, ai fini della valutazione della propria situazione economica.
  3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche agli ex lavoratori frontalieri in stato di quiescenza pensionistica, rientranti nella categoria dei percettori di redditi da lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
  4. Per la copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 3, valutati nel limite massimo pari a 100 Pag. 138milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'allegato A della nota integrativa al bilancio di previsione relativa alla Tabella 1 dello Stato di previsione delle entrate, prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dall'anno 2018, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 300 milioni di euro. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
20. 017. Osnato, Acquaroli, Zucconi.

  Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

Art. 20-bis.
(Disposizioni fiscali concernenti le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi)

  1. A decorrere dall'anno 2019 i canoni annui per i titoli abilitativi concernenti prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi nella terraferma e in mare, di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, sono incrementati moltiplicando l'importo vigente per un fattore pari a cinque.
  2. A decorrere dall'anno 2019 sono incrementate del 50 per cento le aliquote di prodotto che i titolari delle concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi sono tenuti a corrispondere annualmente, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625.
  3. I commi 3 e 6-bis dell'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, sono abrogati.
  4. Le maggiori risorse derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per gli interventi concernenti le aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394.
20. 018. Pastorino, Fassina, Fornaro, Muroni.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

Art. 20-bis.
(Disposizioni fiscali concernenti il patrimonio immobiliare inutilizzato)

  1. A decorrere dall'anno 2019 i comuni il cui territorio ricade nelle città metropolitane di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, possono elevare, fino ad un massimo dello 0,2 per cento aggiuntivo, anche in deroga al limite di cui all'articolo 13, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'aliquota dell'imposta municipale propria applicata ai fabbricati che risultano inutilizzati.
  2. Ai sensi del comma 1, i fabbricati si considerano inutilizzati quando non sono destinati, in modo continuativo e prevalente, per oltre cinque anni, alle finalità e agli usi risultanti dalle dichiarazioni catastali.
  3. Il comma 9-bis dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è abrogato.
  4. I comuni possono destinare i proventi derivanti dall'incremento dell'aliquota dell'imposta municipale propria- di cui al presente articolo esclusivamente ad interventi rivolti alla riqualificazione di aree dismesse o inutilizzate, al recupero e Pag. 139riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, alla realizzazione di aree a verde pubblico o di impianti e servizi di pubblica utilità.
20. 019. Pastorino, Fassina, Muroni.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

Art. 20-bis.
(Benefici fiscali per le Zone logistiche semplificate e per i punti franchi di Venezia e Trieste)

  1. Al comma 64 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e dei benefici fiscali di cui al comma 2 del medesimo articolo 5, alle medesime condizioni ivi previste. Le modalità di gestione della Zona logistica semplificata e di accesso ai benefici fiscali sono regolati, sulla base del piano di sviluppo strategico di cui all'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2018, n. 12, da un comitato di indirizzo come previsto dall'articolo 8 del medesimo regolamento».
  2. Al comma 98 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: «nelle zone assistite delle regioni» sono inserite le seguenti: «Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Liguria,».
  3. Il credito d'imposta di cui all'articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è attribuito altresì, nei limiti e alle medesime condizioni ivi previste, alle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nei punti franchi di Venezia e Trieste, individuati rispettivamente all'interno degli spazi doganali del porto commerciale di Marghera e negli attuali limiti della circoscrizione territoriale del porto franco internazionale di Trieste e nelle altre zone, funzionalmente e logisticamente legate alle attività portuali, di cui all'articolo 1, commi 618, 619 e 620, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, in ragione della situazione di particolare difficoltà economica e produttiva in cui tali aree si trovano, anche in considerazione degli svantaggi competitivi derivanti dalla prossimità territoriale con altri Stati che godono di livelli di imposizione fiscale più bassi. La misura percentuale massima del credito d'imposta spettante ai sensi del periodo precedente è del 10 per cento per le piccole e medie imprese e del 5 per cento per le grandi imprese. La disposizione di cui al presente comma è notificata, a cura del Ministero dello sviluppo economico, alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
  4. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 478 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante utilizzazione delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione della disposizione recata dal comma 5.
  5. Le misure del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, previste dall'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, sono incrementate dell'1 per cento a decorrere dal 1o gennaio 2019.
  6. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 4, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, si provvede a rideterminare – nella misura necessaria ad assicurare maggiori entrate per la copertura finanziaria dei maggiori oneri – le misure del prelievo erariale unico di cui al comma 5.
20. 020. Osnato, Acquaroli, Zucconi.

Pag. 140

  Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

Art. 20-bis.
(Introduzione dell'articolo 13-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di applicazione del quoziente familiare per la determinazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche)

  Dopo l'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, relativo ad altre detrazioni dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, è inserito il seguente:

Art. 13-bis.
(Determinazione dell'imposta tramite il criterio del quoziente familiare).

  1. In alternativa a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 13, i soggetti passivi dell'imposta appartenenti a un nucleo familiare possono determinare l'imposta lorda applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, il criterio del quoziente familiare, ai sensi del comma 3 del presente articolo.
  2. Ai fini di cui al comma 1, il nucleo familiare è costituito:
   a) dal contribuente;
   b) dal coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
   c) dai figli naturali riconosciuti, dai figli adottivi e dagli affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro.

  3. L'imposizione in capo al nucleo familiare è determinata dividendo il reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili, per il numero di parti risultante dall'attribuzione dei coefficienti stabiliti ai sensi dei seguenti criteri:
   a) contribuente celibe o nubile, divorziato, vedovo o che si trova nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o di annullamento del matrimonio ovvero di cessazione dei suoi effetti cibili, senza figli a carico: 1;
   b) contribuente coniugato senza figli a carico: 2;
   c) contribuente celibe o nubile, divorziato, vedovo o che si trova nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o di annullamento del matrimonio ovvero di cessazione dei suoi effetti civili, con un figlio a carico: 1,5;
   d) contribuente coniugato con un figlio a carico: 2,5;
   e) contribuente celibe o nubile, divorziato, vedovo o che si trova nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o di annullamento del matrimonio ovvero di cessazione dei suoi effetti civili, con due figli a carico: 2;
   f) contribuente coniugato con due figli a carico: 3;
   g) contribuente celibe o nubile, divorziato, vedovo o che si trova nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o di annullamento del matrimonio ovvero di cessazione dei suoi effetti civili, con tre figli a carico: 3;
   h) contribuente coniugato con tre figli a carico: 4;
   i) contribuente celibe o nubile, divorziato, vedovo o che si trova nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o di annullamento del matrimonio ovvero di cessazione dei suoi effetti civili, con quattro figli a carico: 4;
   l) contribuente coniugato con quattro figli a carico: 5;
   m) contribuente celibe o nubile, divorziato, vedovo o che si trova nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o di annullamento del matrimonio ovvero di cessazione dei suoi effetti civili, con cinque figli a carico: 5;Pag. 141
   n) contribuente coniugato con cinque o più figli a carico: 6;
   o) contribuente celibe o nubile, divorziato, vedovo o che si trova nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o di annullamento del matrimonio ovvero di cessazione dei suoi effetti civili, con sei o più figli a carico: 6.

  4. A ciascuno dei soggetti di cui alle lettere a), e), e), g), i), m), o) del comma 3 sono attribuiti i seguenti ulteriori coefficienti:
   a) 0,5, se affetto da menomazioni fisiche, psichiche e sensoriali comprovate da un'apposita certificazione rilasciata dalle strutture del Servizio sanitario nazionale;
   b) 0,8, se il componente del nucleo familiare di cui alla lettera a) non è autosufficiente, a condizione che tale circostanza risulti comprovata dalla certificazione di cui alla medesima lettera a).

  5. Ciascun componente del nucleo familiare che intende avvalersi della facoltà stabilita dal presente articolo deve darne comunicazione nella dichiarazione dei redditi, alla quale deve essere allegato un apposito prospetto redatto su stampato conforme al modello approvato con provvedimento amministrativo ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, contenente l'indicazione degli elementi necessari per il calcolo di cui al comma 3 del presente articolo, dei dati identificativi degli altri componenti del nucleo familiare e del rapporto intercorrente tra gli stessi e il dichiarante».

  2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 13-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sino al massimo del 3 per cento di ciascuno stanziamento. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a modificare la percentuale di cui al periodo precedente al fine di garantire il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione di spesa ivi indicato.
20. 021. Osnato, Acquaroli, Zucconi.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

Art. 20-bis.
(Regime fiscale agevolato per i pensionati che trasferiscono la loro residenza in Italia, in uno dei comuni della Ragione Sicilia)

  1. Al capo I del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente articolo:

Art. 24-ter.
(Oppone per l'imposta sostitutiva sui redditi derivanti da prestazioni pensionistiche percepiti all'estero da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in uno dei comuni della Regione Sicilia).

  1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 24-bis, le persone fisiche che trasferiscono la propria residenza in Italia ai sensi dell'articolo 2, comma 2, in uno dei comuni della Regione Sicilia possono optare per l'assoggettamento all'imposta sostitutiva, di cui al comma 2 del presente articolo, per i primi dieci periodi d'imposta, dei redditi, percepiti all'estero, derivanti da pensioni e assegni ad esse assimilati a condizione che non siano state fiscalmente residenti in Italia, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, per un tempo almeno pari a nove periodi d'imposta nel corso dei dieci precedenti l'inizio del periodo di validità dell'opzione.Pag. 142
  2. Per effetto dell'esercizio dell'opzione di cui al comma 1, relativamente ai redditi di cui al comma 1 è dovuta un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi delle persone fisiche calcolata in via forfetaria nella misura rispettivamente di euro 1.000 per redditi fino a 50.000 euro e di euro 3.000 per redditi oltre 50.000 euro per ciascun periodo d'imposta in cui è valida la predetta opzione. Tale importo è ridotto rispettivamente a euro 500 e 1.000 per ciascun periodo d'imposta per ciascuno dei familiari di cui al comma 6 dell'articolo 24-bis. L'imposta è versata in un'unica soluzione entro la data prevista per il versamento del saldo delle imposte sui redditi. Per l'accertamento, la riscossione, il contenzioso e le sanzioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per l'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'imposta non è deducibile da nessun'altra imposta o contributo.
  3. In ogni caso si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi da 3 a 6 dell'articolo 24-bis.
  2. Le maggiori entrate derivanti dal gettito complessivo dell'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi delle persone fisiche introdotta dal comma 1 affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate al finanziamento dei benefici fiscali di cui all'articolo 5 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, riservati alle imprese che avviano un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti di natura incrementale nelle Zone economiche speciali - ZES.
20. 022. Osnato, Acquaroli, Zucconi.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

Art. 20-bis.
(Regime fiscale agevolato per i pensionati stranieri di origine italiana che trasferiscono la loro residenza in Italia)

  1. Al capo I del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente articolo:

«Art. 24-ter
(Opzione per l'imposta sostitutiva sui redditi derivanti da prestazioni pensionistiche percepiti all'estero da cittadini stranieri di ceppo italiano che tra feriscono la propria residenza fiscale in Italia)

  1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 24-bis, le persone fisiche di origini italiane che trasferiscono la propria residenza in Italia ai sensi dell'articolo 2, comma 2, possono optare per l'assoggettamento all'imposta sostitutiva, di cui al comma 2 del presente articolo, per i primi dieci periodi d'imposta, dei redditi, percepiti all'estero, derivanti da pensioni e assegni ad esse assimilati a condizione che non siano state fiscalmente residenti in Italia, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, per un tempo almeno pari a nove periodi d'imposta nel corso dei dieci precedenti l'inizio del periodo di validità dell'opzione.
  2. Per effetto dell'esercizio dell'opzione di cui al comma 1, relativamente ai redditi di cui al comma 1 è dovuta un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi delle persone fisiche calcolata in via forfetaria nella misura rispettivamente di euro 1.000 per redditi fino a 50.000 euro e di euro 3.000 per redditi oltre 50.000 euro per ciascun periodo d'imposta in cui è valida la predetta opzione. Tale importo è ridotto rispettivamente a euro 500 e 1.000 per ciascun periodo d'imposta per ciascuno dei familiari di cui al comma 6 dell'articolo 24-bis. L'imposta è versata in un'unica soluzione entro la data prevista per il versamento del saldo delle imposte sui redditi. Per l'accertamento, la riscossione, il contenzioso e le sanzioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per l'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'imposta non è deducibile da nessun'altra imposta o contributo.
3. In ogni caso si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi da 3 a 6 dell'articolo 24-bis.Pag. 143
  2. Le maggiori entrate derivanti dal gettito complessivo dell'imposta sostitutiva introdotta dal comma 1 affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali destinati:
   a) alla riduzione della pressione fiscale sui redditi di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
   b) all'aumento dell'importo mensile dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
20. 023. Osnato, Acquaroli, Zucconi.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

Art. 20-bis.
(Regime fiscale agevolato per i pensionati che trasferiscono la loro residenza in Italia, in uno dei commi delle regioni dell'ex obiettivo «Convergenza»)

  1. Al capo I del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente articolo:

«Art. 24-ter.
(Opzione per l'imposta sostitutiva sui redditi derivanti da prestazioni pensionistiche percepiti all'estero da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in uno dei comuni delle regioni dell'ex obiettivo «Convergenza»)

  1. Fatte salve le disposizioni dall'articolo 24-bis, le persone fisiche che trasferiscono la propria residenza in Italia ai sensi dell'articolo 2, comma 2, in uno dei comuni già ricadenti nelle regioni dell'ex obiettivo «Convergenza», ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006, possono optare per l'assoggettamento all'imposta sostitutiva, di cui al comma 2 del presente articolo, per i primi dieci periodi d'imposta, dei redditi, percepiti all'estero, derivanti da pensioni e assegni ad esse assimilati a condizione che non siano state fiscalmente residenti in Italia, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, per un tempo almeno pari a nove periodi d'imposta nel corso dei dieci precedenti l'inizio del periodo di validità dell'opzione.
  2. Per effetto dell'esercizio dell'opzione di cui al comma 1, relativamente ai redditi percepiti all'estero di cui al comma 1 è dovuta un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi delle persone fisiche calcolata in via forfetaria nella misura rispettivamente di euro 1.000 per redditi percepiti fino a 50.000 euro e di euro 3.000 per redditi percepiti oltre 50.000 euro per ciascun periodo d'imposta in cui è valida la predetta opzione. Tale importo è ridotto rispettivamente a euro 500 e 1.000 per ciascun periodo d'imposta per ciascuno dei familiari di cui al comma 6 dell'articolo 24-bis. L'imposta è versata in un'unica soluzione entro la data prevista per il versamento del saldo delle imposte sui redditi. Per l'accertamento, la riscossione, il contenzioso e le sanzioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per l'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'imposta non è deducibile da nessun'altra imposta o contributo.
  3. In ogni caso si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi da 3 a 6 dell'articolo 24-bis».

  2. Le maggiori entrate derivanti dal gettito complessivo dell'imposta sostitutiva introdotta dal comma 1 affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali destinati:Pag. 144
   a) alla riduzione della pressione fiscale sui redditi di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
   b) all'aumento dell'importo mensile dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
20. 024. Osnato, Acquaroli, Zucconi.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

Art. 20-bis.
(Esenzione fiscale per i pensionati che trasferiscono la loro residenza in Italia, in uno dei comuni delle regioni dell'ex obiettivo «Convergenza»)

  1. Al capo I del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente articolo:

«Art. 24-bis
(Esenzione fiscale per i redditi derivanti da prestazioni pensionistiche percepiti all'estero da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in uno dei comuni delle regioni dell'ex obiettivo «Convergenza»)

  1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 24-bis, le persone fisiche che trasferiscono la propria residenza in Italia ai sensi dell'articolo 2, comma 2, in uno dei comuni già ricadenti nelle regioni dell'ex obiettivo «Convergenza» ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, beneficiano, per i primi dieci periodi d'imposta, della integrale esenzione dalle imposte sul reddito per quanto concerne i redditi derivanti da pensioni e assegni ad esse assimilati a condizione che:
   a) non siano state fiscalmente residenti in Italia, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, per un tempo almeno pari a nove periodi d'imposta nel corso dei dieci precedenti l'inizio del periodo di efficacia dell'esenzione;
   b) effettuino un investimento imprenditoriale o immobiliare nelle predette Regioni di importo complessivo pari ad almeno 100.000 euro.
20. 025. Osnato, Acquaroli, Zucconi.
(Inammissibile)

ART. 20-bis.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. L'articolo 25-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 non si applica alle azioni dei soggetti di cui all'articolo 33 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, il cui valore di sottoscrizione o di acquisto sia, anche cumulativamente a quello delle azioni già possedute, non superiore alla quota minima eventualmente stabilita nello statuto della banca per diventare socio, e in assenza di questa, sia comunque non superiore a mille euro.
20-bis. 1. Moretto.

ART. 20-quater

  Dopo l'articolo 20-quater inserire il seguente:

Art. 20-quater.1.
(Assegnazione agevolata dei beni ai soci)

  1. I commi 115, 116, 117, 118, 119 e 120 dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono sostituiti, dai seguenti:Pag. 145
  «115. Le società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, per azioni e in accomandita per azioni che, entro il 30 settembre 2016, assegnano o cedono ai soci beni immobili, diversi da quelli indicati nell'articolo 43, comma 2, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa, possono applicare le disposizioni dei commi dal presente al comma 120 a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 30 settembre 2018, ovvero che vengano iscritti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1o ottobre 2018. Le medesime disposizioni si applicano alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni e che entro il 30 settembre 2019 si trasformano in società semplici.
  116. Sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all'atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto, si applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura dell'8 per cento ovvero del 10,5 per cento per le società considerate non operative in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento della assegnazione, cessione o trasformazione. Le riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano sono assoggettate ad imposta sostitutiva nella misura del 13 per cento.
  117. Per gli immobili, su richiesta della società’ e nel rispetto delle condizioni prescritte, il valore normale può essere determinato in misura pari a quello risultante dall'applicazione all'ammontare delle rendite risultanti in catasto dei moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti dal primo periodo del comma 4 dell'articolo 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. In caso di cessione, ai fini della determinazione dell'imposta sostitutiva, il corrispettivo della cessione, se inferiore al valore normale del bene, determinato ai sensi dell'articolo 9 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, o in alternativa, ai sensi del primo periodo, è computato in misura non inferiore ad uno dei due valori.
  118. Il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute dai soci delle società trasformate va aumentato della differenza assoggettata ad imposta sostitutiva. Nei confronti dei soci assegnatari non si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, secondo periodo, e da 5 a 8 dell'articolo 47 del citato testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986. Tuttavia, il valore normale dei beni ricevuti, al netto dei debiti accollati, riduce il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute.
  119. Per le assegnazioni e le cessioni ai soci di cui ai commi da 115 a 118, le aliquote dell'imposta proporzionale di registro eventualmente applicabili sono ridotte alla metà e le imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.
  120. Le società che si avvalgono delle disposizioni di cui ai commi da 115 a 118 devono versare il 60 per cento dell'imposta sostitutiva entro il 30 novembre 2019 e la restante parte entro il 16 giugno 2020, con i criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Per la riscossione, i rimborsi ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi».

  2. Dall'attuazione del comma 1 del presente articolo discendono oneri pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo Pag. 1461, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
20-quater. 01. Cattaneo, Bignami.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 20-quater, inserire il seguente:

Art. 20-quater.1.
(Riduzione dell'aliquota IVA sui prodotti di protezione per l'igiene intima femminile)

  1. Alla tabella A, parte II-bis, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, infine, il seguente numero:
  «1-quater) i prodotti di protezione per l'igiene intima femminile».

  2. All'onere derivante dall'attuazione della disposizione di cui al comma 1, valutato in 65 milioni di euro annui a decorrere l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
20-quater. 02. Prestigiacomo.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 20-quater, inserire il seguente:

Art. 20-quater.1.

  1. L'indennità di frequenza di cui all'articolo 1 della legge 11 ottobre 1990, n. 289 concessa ai mutilati ed invalidi civili minori di anni 18 con limite di reddito annuale personale pari a 4.853,29 euro, è aumentata a euro 9.360 euro annui.
  2. All'onere derivante dalla disposizione di cui al comma 1 valutato in 20 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
20-quater. 03. Bignami.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 20-quater, inserire il seguente:

Art. 20-quater.1.

  1. L'indennità di accompagnamento di cui all'articolo 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18 concessa ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche di cui agli articoli 2 e 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118 è aumentata a 780 euro mensili.
  2. All'onere derivante dalla disposizione di cui al comma 1 valutato in 20 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
20-quater. 04. Bignami.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 20-quater, inserire il seguente:

Art. 20-quater.1.

  1. L'assegno di assistenza concesso agli invalidi civili parziali di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1971, n. 118, con limite di reddito annuo personale pari a 4.853,29 euro è aumentato a 9.360,00 euro annui.Pag. 147
  2. All'onere derivante dalla disposizione di cui al comma 1 valutato in 20 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
20-quater. 05. Bignami.
(Inammissibile)

ART. 20-quinquies.

  Dopo l'articolo 20-quinquies aggiungere il seguente:

Art. 20-sexies.
(Opzione della cedolare in contratto)

  1. All'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al comma 11, dopo la parola: «raccomandata del» aggiungere: «ovvero tramite apposita clausola inserita nel contratto» e inserire, prima dell'ultimo periodo, il seguente periodo: «L'opzione non va comunicata al conduttore in caso di rinnovo di contratto per il quale il locatore abbia già optato per la cedolare oppure in caso di contratto che, in forza della durata infrannuale, non preveda alcun aumento».
20-quinquies. 01. Zucconi, Osnato, Acquaroli.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 20-quinquies aggiungere il seguente:

Art. 20-sexies.
(Contrassegno telematico)

  1. All'articolo 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, aggiungere, alla fine, il seguente periodo: «La data di emissione impressa sul contrassegno non rileva, salvo prova contraria, ai fini della verifica della data di formazione di un atto o di una scrittura privata da assoggettare a registrazione.».
20-quinquies. 02. Zucconi, Osnato, Acquaroli.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 20-quinquies aggiungere il seguente:

Art. 20-sexies.
(Proroga del contratto di locazione di immobili)

  1. All'articolo 17 del decreto legislativo 26 aprile 1986, n. 131, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «4. Il richiedente la registrazione di un contratto di locazione di immobile, soggetto a rinnovo automatico dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431 e dalla legge 27 luglio 1978 n. 392, può avvalersi della facoltà di registrare il contratto per l'intera durata contrattuale comprensiva già del rinnovo tacito. In tale ultima ipotesi, l'imposta di registro potrà essere assolta sul corrispettivo pattuito per l'intero periodo registrato (durata del contratto e durata del rinnovo di legge) e l'eventuale opzione per il regime previsto dall'articolo 3, decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sarà valida, salvo espressa revoca per l'intero periodo registrato».

  2. Al comma 3, primo e secondo periodo, di conseguenza, aggiungere dopo le parole: «l'intera durata contrattuale» le parole: «ovvero l'intero periodo di cui al comma 4».
20-quinquies. 03. Zucconi, Osnato, Acquaroli.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 20-quinquies aggiungere il seguente:

Art. 20-sexies.
(Impulso alla dismissione di immobili pubblici)

  1. Al fine di agevolare la dismissione di immobili di proprietà dello Stato, delle Pag. 148Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni, il cambio di destinazione d'uso degli immobili ceduti è sempre esente da oneri, anche in caso di frazionamenti.
  Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21, commi 1 e 1-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, a copertura degli oneri derivanti dal presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
20-quinquies. 04. Lucaselli, Osnato, Acquaroli.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 20-quinquies aggiungere il seguente:

Art. 20-sexies.
(Comunicazione ai condomini)

  1. Entro il 28 febbraio 2019, l'Agenzia delle entrate provvederà a implementare il software relativo alle comunicazioni delle spese di ristrutturazione edilizia e risparmio energetico su parti comuni condominiali effettuate dal 2018 nel senso di far generare dallo stesso programma la certificazione sulle spese di ristrutturazione edilizia e risparmio energetico su parti comuni sostenute durante l'anno da consegnare ai condomini.
20-quinquies. 05. Zucconi, Osnato, Acquaroli.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 20-quinquies aggiungere il seguente:

Art. 20-sexies.
(Partecipazione alla gestione del servizio rifiuti di rappresentanti dei proprietari e degli inquilini)

  1. Gli enti locali individuano e stabiliscono, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le idonee forme per assicurare la partecipazione di rappresentanti designati, rispettivamente, dalle organizzazioni della proprietà edilizia e degli inquilini, alla gestione dei soggetti, pubblici e privati comunque costituiti, che effettuano il servizio di raccolta dei rifiuti urbani nel territorio degli stessi enti.
20-quinquies. 06. Zucconi, Osnato, Acquaroli.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 20-quinquies aggiungere il seguente:

Art. 20-sexies.

  1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 il reddito di lavoro autonomo conseguito dai soggetti di cui all'articolo 53, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché da quelli prodotti in forma associata di cui alla Pag. 149articolo 5, comma 3, lettera c) del medesimo testo unico, può essere assoggettato alle aliquote di cui all'articolo 11 del testo Unico ridotte di nove punti percentuali a partire da quella più elevata, nei limiti dell'importo corrispondente alla somma: a) delle quote di ammortamento relative agli investimenti effettuati in beni strumentali materiali nuovi di cui all'articolo 54 del citato testo unico, con esclusione degli immobili anche ad uso promiscuo e dei veicoli di cui all'articolo 164 del medesimo testo unico; b) del costo del personale dipendente assunto con contratto a tempo determinato o indeterminato.
  2. Il costo del personale dipendente rileva in ciascun periodo d'imposta, a condizione che sia destinato per la maggior parte del periodo d'imposta a strutture produttive localizzate nel territorio dello Stato e si verifichi l'incremento del numero complessivo medio dei lavoratori impiegati nell'esercizio di attività professionali rispetto al numero dei lavoratori dipendenti assunti al 31 dicembre 2018, nel limite dell'incremento complessivo delle spese del personale deducibile rispetto a quello del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019.
  3. I datori di lavoro esercenti l'attività di lavoro autonomo possono usufruire dell'aliquota ridotta di cui al comma 6-bis solo se rispettano le prescrizioni, anche con riferimento alle unità lavorative che non danno diritto all'agevolazione, dei contratti collettivi nazionali e delle norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni. I lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale si assumono nella base occupazionale in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale. Per i soggetti che assumono la qualifica di datore di lavoro a decorrere dal 1o gennaio 2019, ogni lavoratore dipendente assunto costituisce incremento della base occupazionale.
20-quinquies. 07. Zucconi, Osnato, Acquaroli.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 20-quinquies aggiungere il seguente:

Art. 20-sexies.

  1. Al comma 1136 lettera b) della legge n. 205 del 2018 le parole: «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019».
20-quinquies. 08. Losacco.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 20-quinquies aggiungere il seguente:

Art. 20-sexies.
(Aliquota ridotta per i lavoratori autonomi sugli investimenti in beni strumentali nuovi e sul costo del personale assunto con contratto a tempo determinato o indeterminato)

  1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 il reddito di lavoro autonomo conseguito dai soggetti di cui all'articolo 53, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché da quelli prodotti in forma associata di cui alla articolo 5, comma 3, lettera c) del medesimo testo unico, può essere assoggettato alle aliquote di cui all'articolo 11 del testo unico ridotte di nove punti percentuali a partire da quella più elevata, nei limiti dell'importo corrispondente alla somma: a) delle quote di ammortamento relative agli investimenti effettuati in beni strumentali materiali nuovi di cui all'articolo 54 del citato testo unico, con esclusione degli immobili anche ad uso promiscuo e dei veicoli di cui all'articolo 164 del medesimo testo unico; b) del costo del personale dipendente assunto con contratto a tempo determinato o indeterminato.
  2. Il costo del personale dipendente rileva in ciascun periodo d'imposta, a condizione che sia destinato per la maggior parte del periodo d'imposta a strutture Pag. 150produttive localizzate nel territorio dello Stato e si verifichi l'incremento del numero complessivo medio dei lavoratori impiegati nell'esercizio di attività professionali rispetto al numero dei lavoratori dipendenti assunti al 31 dicembre 2018, nel limite dell'incremento complessivo delle spese del personale deducibile rispetto a quello del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019.
  3. I datori di lavoro esercenti l'attività di lavoro autonomo possono usufruire dell'aliquota ridotta di cui al comma 6-bis solo se rispettano le prescrizioni, anche con riferimento alle unità lavorative che non danno diritto all'agevolazione, dei contratti collettivi nazionali e delle norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni. I lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale si assumono nella base occupazionale in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale. Per i soggetti che assumono la qualifica di datore di lavoro a decorrere dal 1o gennaio 2019, ogni lavoratore dipendente assunto costituisce incremento della base occupazionale.
20-quinquies. 09. Zucconi.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 20-quinquies aggiungere il seguente:

Art. 20-sexies.
(Imu e Tasi – Eliminazione di obblighi dichiarativi superflui)

  1. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214:
   a) al comma 3, lettera 0a), sono soppresse le seguenti parole: «ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 14 marzo 2011, n. 23»;
   b) al comma 6-bis, sono aggiunte infine le seguenti parole: «senza onere di presentazione della comunicazione al Comune».

  2. All'articolo 1, comma 678, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono aggiunte infine le seguenti parole: «senza onere di presentazione della comunicazione al Comune».
20-quinquies. 010. Zucconi, Osnato, Acquaroli.

  Dopo l'articolo 20-quinquies aggiungere il seguente:

Art. 20-sexies.
(Cedolare secca per locazione ad uso abitativo di immobili condominiali)

  1. All'articolo 3, decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo il comma 6-bis è aggiunto il seguente comma:
  «6-ter. Per le unità immobiliari locate ad uso abitativo di proprietà del condominio, l'opzione di cui al comma 1 può essere esercitata da ogni singolo comproprietario, al momento della presentazione della propria dichiarazione dei redditi, senza onere di comunicazione al conduttore. Resta dovuta l'imposta di registro e l'imposta di bollo da parte del condominio».
20-quinquies. 011. Zucconi, Osnato, Acquaroli.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 20-quinquies aggiungere il seguente:

Art. 20-sexies.
(Abitazioni di lusso)

  1. All'articolo 13, decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge Pag. 15122 dicembre 2011, n. 214, ovunque ricorrono, le parole: «classificate (o classificata) nelle categorie catastali A1, A8 e A9» sono sostituite con: «aventi (avente) le caratteristiche delle abitazioni di lusso di cui al decreto ministeriale 2 agosto 1969».
  2. All'articolo 1, comma 681, legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: «classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9» sono sostituite con: «aventi le caratteristiche delle abitazioni di lusso di cui al decreto ministeriale 2 agosto 1969».
  3. All'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, le parole: «di categoria catastale A1, A8 e A9» sono sostituite con: «aventi le caratteristiche delle abitazioni di lusso di cui al decreto ministeriale 2 agosto 1969».
  4. Alla Tabella A – Parte II, decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al n. 21, le parole: «di categoria catastale A1, A8 e A9» sono sostituite con: «aventi le caratteristiche delle abitazioni di lusso di cui al decreto ministeriale 2 agosto 1969».
  5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2019.
20-quinquies. 012. Zucconi, Osnato, Acquaroli.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 20-quinquies aggiungere il seguente:

Art. 20-sexies.
(Disciplina della TARI).

  1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 652, al terzo periodo le parole: «per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018» sono sostituite dalle parole: «per gli anni dal 2014 al 2020»;
   b) dopo il comma 683 è inserito il comma:
  «683-bis. In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, a decorrere dal 2019, i comuni, in deroga al comma 683 e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della Tari entro il 30 aprile di ciascun anno di riferimento.».
20-quinquies. 013. Fragomeli.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 20-quinquies aggiungere il seguente:

Art. 20-sexies.
(Impiego della carta d'identità elettronica nell'adempimento degli obblighi di identificazione previsti dalla normativa per il contrasto del riciclaggio dei proventi di attività criminose)

  1. Gli obblighi di identificazione indicati agli articoli 18 e 19 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, svolti dagli intermediari bancari e finanziari e dagli altri operatori finanziari di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, del medesimo decreto legislativo, quelli svolti dai professionisti e dai revisori contabili di cui allo stesso articolo 3, comma 4, nonché quelli svolti dai soggetti di cui allo stesso articolo 3, commi 5, 6 e 7, devono essere assolti in via preferenziale mediante lettura della carta d'identità elettronica di cui al comma 2-bis dell'articolo 7-viciester del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.
  2. Ai fini del presente articolo, la carta d'identità elettronica di cui al comma 1 del medesimo articolo costituisce strumento di autenticazione ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2014, pubblicato nella Pag. 152 Gazzetta Ufficiale n. 285 del 9 dicembre 2014, e il riconoscimento dell'identità fisica del soggetto può essere effettuato attraverso la lettura dei dati personali e biometrici contenuti all'interno del microprocessore della carta d'identità elettronica nonché attraverso la verifica dei medesimi alla presenza del titolare della carta stessa. La lettura dei dati personali e biometrici contenuti all'interno del microprocessore della carta d'identità elettronica avviene secondo le specifiche pubblicate nel Portale della stessa carta previsto dal decreto del Ministro dell'interno 23 dicembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015.
20-quinquies. 014. Fragomeli.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 20-quinquies aggiungere il seguente:

Art. 20-sexies.
(Conferma a regime delle detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica, ristrutturazioni edilizia)

  1. All'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: «sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2018», sono sostituite dalle seguenti: «sostenute a decorrere dal 6 giugno 2013»;
   b) al comma 2, lettera a), le parole: «sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2021», sono sostituite dalle seguenti: «sostenute a decorrere dal 6 giugno 2013»;
   c) al comma 2, lettera b), le parole: «sostenute dal 1o gennaio 2015 al 31 dicembre 2018», sono sostituite dalle seguenti: «sostenute a decorrere dal 1o gennaio 2015»;
   d) al comma 2, lettera b-bis), al primo periodo, le parole: «sostenute dai 1o gennaio 2018 al 31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «sostenute a decorrere dal 1o gennaio 2018»;
   e) al comma 2-bis, le parole: «sostenute nell'anno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2018»;
   f) al comma 2-quater, primo periodo, le parole: «Per le spese sostenute dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2021», sono sostituite dalle seguenti: «Per le spese sostenute a decorrere dal 1o gennaio 2017»;
   g) al comma 2-quinquies, ultimo periodo, le parole: «per ciascuno degli anni dal 2018 al 2021», sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2018».

  2. Agli oneri di cui al comma 1, valutati in 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024 e 2000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 si provvede quanto a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024 e 1000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; quanto a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024 e 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
20-quinquies. 015. Fregolent, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 20-quinquies aggiungere il seguente:

Art. 20-sexies.
(Regime tributario speciale per i lavoratori impatriati)

  1. All'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, concernente il Pag. 153regime tributario speciale per i lavoratori impatriati, sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. I redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e i redditi di lavoro autonomo prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 2 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in misura ridotta, limitatamente al cinquanta per cento del loro ammontare, al ricorrere delle seguenti condizioni:
   a) i lavoratori non sono stati residenti in Italia nei due periodi d'imposta precedenti il trasferimento di cui all'alinea e si impegnano a risiedere in Italia per almeno due anni;
   b) l'attività lavorativa è prestata prevalentemente nel territorio italiano;

  b) il comma 1-bis è abrogato.
  c) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
  «3-bis. I benefìci di cui al comma 1 sono riconosciuti nel rispetto dei limiti fissati dal regolamento (CE) n. 19982006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore (de minimis).
  3-ter. La fruizione dei benefici di cui al comma 1 è incompatibile con la contemporanea fruizione degli incentivi previsti dall'articolo 17 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonché del credito d'imposta previsto dall'articolo 1, commi da 271 a 279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.
  3-quater. Sono esclusi dai benefici di cui al presente articolo i soggetti che, essendo titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con pubbliche amministrazioni o con imprese di diritto italiano, svolgono all'estero, in forza di tale rapporto, la propria attività lavorativa anche per il periodo temporale individuato dal comma 1, lettera a).
  3-quinquies. La durata del beneficio di cui al comma 3 è estesa ai sei periodi di imposta successivi a quello in cui è avvenuto il trasferimento della residenza nel territorio dello Stato e i redditi di cui al comma 1 concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al cinquanta per cento del loro ammontare per i primi quattro anni, al sessanta per cento per il quinto anno e al settanta per cento per il sesto anno, al verificarsi, a seguito del rientro in Italia del beneficiario, di una delle seguenti condizioni:
   a) acquisto di un immobile da adibire ad abitazione principale;
   b) contrazione di matrimonio o costituzione di un'unione civile;
   c) nascita o adozione di un figlio.

  3-sexies. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a partire dal periodo di imposta in corso al 1 gennaio 2019, anche ai beneficiari correnti e anche a tutti i soggetti di cui al comma 4 del presente articolo;

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si fa fronte mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
20-quinquies. 016. Ungaro, Fregolent, Schirò, Colaninno, Carè, La Marca.
(Inammissibile)

Pag. 154

  Dopo l'articolo 20-quinquies aggiungere il seguente:

Art. 20-sexies.
(Esenzione IMU per i cittadini italiani residenti all'estero)

  1. Il nono periodo del comma 2 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è sostituito dal seguente periodo: «A partire dall'anno 2019 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, titolari di trattamento pensionistico italiano, e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si fa fronte mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
*20-quinquies. 017. Ungaro.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 20-quinquies aggiungere il seguente:

Art. 20-sexies.
(Esenzione IMU per i cittadini italiani residenti all'estero)

  1. Il nono periodo del comma 2 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è sostituito dal seguente periodo: «A partire dall'anno 2019 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, titolari di trattamento pensionistico italiano, e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si fa fronte mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
*20-quinquies. 018. Ungaro, Schirò, La Marca, Carè.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 20-quinquies aggiungere il seguente:

Art. 20-sexies.
(Partecipazione alla gestione del servizio rifiuti di rappresentanti dei proprietari e degli inquilini)

  1. Gli enti locali individuano e stabiliscono, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le idonee forme per assicurare la partecipazione di rappresentanti designati, rispettivamente, dalle organizzazioni della proprietà edilizia e degli inquilini, alla gestione dei soggetti, pubblici e privati comunque costituiti, che effettuano il servizio di raccolta dei rifiuti urbani nel territorio degli stessi enti.»
20-quinquies. 019. Zucconi, Osnato, Acquaroli.
(Inammissibile)

Pag. 155

  Dopo l'articolo 20-quinquies aggiungere il seguente:

Art. 20-sexies.
(Semplificazioni fiscali per i Comuni in materia di imposta di registro)

  1. All'articolo 57, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, viene aggiunto il seguente comma:
  «1-quater. Qualora tra le parti in causa vi sia una pubblica amministrazione, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, questa è esentata dal pagamento dell'imposta di registro relativa all'atto degli organi giurisdizionali.
  2. Dopo il comma 1, lettera a), dell'articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e successive modificazioni ed integrazioni, inserire il seguente comma:
  «1-bis. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), se il trasferimento avviene a favore dello Stato, delle regioni, delle province, delle città metropolitane, dei comuni e delle unioni di comuni, viene applicata l'imposta fissa di euro 200,00.»
20-quinquies. 020. Fragomeli.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 20-quinquies aggiungere il seguente:

Art. 20-sexies.
(Sedi di incardinamento del contenzioso tributario)

  1. All'articolo 9, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Se la controversia è proposta nei confronti degli agenti della riscossione e dei soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è competente la commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione ha sede il soggetto attivo d'imposta».
20-quinquies. 021. Fragomeli.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 20-quinquies aggiungere il seguente:

Art. 20-sexies.
(Tutela dei crediti comunali)

  1. Le disposizioni contenute nell'articolo 69, quinto comma, del regio decreto 18 novembre 1923. n. 2440 si applicano anche agli enti territoriali.
20-quinquies. 022. Fragomeli.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 20-quinquies aggiungere il seguente:

Art. 20-sexies.
(Aggiornamento dei tributi locali)

  1. All'articolo 63, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, al punto 5), dopo le parole: «31 dicembre dell'anno precedente.», aggiungere il seguente periodo: «Le aziende di erogazione dei pubblici servizi e quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi trasmettono agli enti concedenti entro il 28 febbraio di ciascun anno, gli elenchi delle utenze nel rispetto della normativa in materia di riservatezza dei dati personali».
  2. All'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, aggiungere i seguenti periodi alla fine della lettera a): «A partire dall'anno 2019, l'addizionale è versata ai comuni di cui al periodo precedente sulla base di apposito decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, che determina altresì le seguenti scadenze di versamento. Entro il 31 ottobre di ciascun anno il Ministero dell'interno provvede ad erogare a ciascun comune Pag. 156l'importo dovuto relativo al primo semestre dell'anno, sulla base del rispettivo traffico aeroportuale. Entro il 31 marzo dell'anno successivo, il Ministero dell'interno provvede al riparto del saldo annuale ai Comuni degli incassi sulla base del rispettivo traffico aeroportuale dell'anno precedente. Il decreto di cui al secondo periodo dovrà inoltre prevedere le modalità di versamento delle quote di cui ai periodi precedenti su appositi conti corrente intestati ai singoli comuni».
20-quinquies. 023. Fragomeli.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 20-quinquies aggiungere il seguente:

Art. 20-sexies.
(Proroga esenzione IMU su immobili inagibili)

  1. All'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, dopo il comma 3.3 sono aggiunti i seguenti:
  «3.4 Per i soli comuni individuati dall'articolo 2-bis, comma 43, del decreto-legge n. 148 del 2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 172 del 2017, interessati dalla proroga dello stato di emergenza sino al 31 dicembre 2020 prevista dall'articolo 2-bis, comma 44, del medesimo decreto-legge, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista al secondo periodo del comma 3, è da applicarsi a decorrere dall'anno 2012 e fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2020.
  3.5 Agli oneri derivanti dal comma 3.4, pari a 16 milioni per l'anno 2019 e 12,8 milioni per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.»
20-quinquies. 024. Fragomeli, Fregolent, Colaninno, Del Barba, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.

  Dopo l'articolo 20-quinquies aggiungere il seguente:

Art. 20-sexies.
(Assegnazione di spazi finanziari)

  1. Al fine di favorire gli investimenti connessi alla ricostruzione da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito, per gli anni 2019 e 2020 sono assegnati ai Comuni individuati dall'articolo 2-bis, comma 43, del decreto-legge n. 148 del 2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 172 del 2017, spazi finanziari nell'ambito dei patti di solidarietà nazionali di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in misura pari alle spese sostenute per i predetti investimenti.
  2. Gli enti locali effettuano gli investimenti di cui al comma 1 provvedendo alla loro certificazione in sede di verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo per gli anni 2019 e 2020 ai sensi dell'articolo 1, comma 470, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
20-quinquies. 025. Fragomeli.

ART. 21.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Rilancio dei lavori di completamento di raddoppio della tratta Andora-Finale Ligure)

  1. Al fine di garantire il completamento del raddoppio della tratta ferroviaria Andora Finale Ligure, quale opera prioritaria di interesse nazionale, e intervento infrastrutturale Pag. 157decisivo per garantire e potenziare i collegamenti tra la Liguria di ponente e la Liguria di levante, il Nord Italia e l'Europa, e consentire l'adeguamento del sistema ferroviario e di movimentazione merci per i porti liguri, il contributo quindicennale di cui all'articolo 1, comma 240, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 95 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, a valere sul fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
21. 01. Mulè, Sozzani.
(Inammissibile)

ART. 21-bis.

  Dopo l'articolo 21-bis aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.

  1. A tutela della dignità della persona, della salute pubblica e del diritto degli utenti ad una corretta informazione sanitaria, l'impiego di comunicazioni informative da parte delle strutture sanitarie private di cura e degli iscritti agli albi dei relativi Ordini delle professioni sanitarie di cui al Capo II della legge 11 gennaio 2018, n. 3, tra questi ultimi ricomprese le società di cui all'articolo 1 comma 153 legge 4 agosto 2017 n. 124, può contenere unicamente le informazioni di cui all'articolo 2, comma 1, decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito in legge 4 agosto 2006, n. 248, funzionali all'oggetto di garantire la sicurezza dei trattamenti sanitari nell'esclusione di qualsiasi elemento di carattere promozionale o suggestionale, nel rispetto della libera e consapevole determinazione del paziente.
  2. Gli Ordini professionali sanitari territoriali e o le Federazioni, in caso di informative con qualunque mezzo diffuse a livello nazionale, ne verificano preventivamente la correttezza autorizzandone l'impiego nel termine di trenta giorni dall'istanza, decorso il quale i messaggi possono essere diffusi, salva, in ogni caso, la facoltà degli Ordini e o delle Federazioni di intervenire in via successiva con provvedimento che ne inibisca l'uso.
  3. In caso di violazione delle disposizioni sull'informativa sanitaria gli Ordini territoriali, anche su segnalazione delle Federazioni, procedono in via disciplinare nei confronti dei professionisti iscritti o delle società autorizzate ad erogare prestazioni sanitarie e segnalano all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni le strutture sanitarie private di cura per l'adozione i provvedimenti sanzionatori di propria competenza. Per l'espletamento della nuova funzione è riconosciuta all'Agenzia per le garanzie nelle comunicazioni una dotazione annuale di euro centomila.
  4. Il direttore sanitario di ogni sede operativa delle strutture private di cura deve essere iscritto all'Albo territoriale della articolazione locale in cui svolge le proprie entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.
21-bis. 01. Bignami.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 21-bis aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Disposizioni a tutela dei medici addetti alle visite mediche fiscali)

  1. Ai fini dell'articolo 19-quaterdecies, decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, si considera equo il compenso, ivi compresi i rimborsi, riconosciuto ai medici addetti alle visite mediche di controllo domiciliare, non inferiore a quelli determinati ai sensi dell'articolo 3, decreto interministeriale 8 maggio 2008, rivalutati sulla base degli indici ISTAT.Pag. 158
  2. Dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
21-bis. 02. Polverini, Gelmini.
(Inammissibile)

ART. 21-ter.

  Dopo l'articolo 21-ter aggiungere il seguente:

Art. 21-quater.
(Modifiche alla legge 28 ottobre 1999, n. 410)

  All'articolo 2, comma 2-bis, della legge 28 ottobre 1999, n. 410, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Le attività di cui ai commi 1 e 2 possono essere svolte dai consorzi agrari anche mediante la partecipazione a società di capitali in cui i consorzi dispongano della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria, purché le predette società assumano come oggetto sociale gli scopi indicati all'articolo 2602 c.c.».
21-ter. 01. Gadda.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 21-ter aggiungere il seguente:

Art. 21-quater.
(Sospensione dei procedimenti di riscossione coattiva delle annualità di canone demaniale marittimo dedotte in contenzioso)

  Sono altresì sospesi sino alla data del 30 novembre 2019 tutti i procedimenti di riscossione coattiva, anche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, delle annualità di canone demaniale marittimo dedotte in contenzioso sino alla data del 26 novembre 2018 da parte dei titolari di concessioni di beni pertinenziali del demanio marittimo e tutti i procedimenti di decadenza della concessione demaniale marittima avviati ovvero da avviare dalle amministrazioni competenti. Fino al complessivo riordino della disciplina dei canoni demaniali marittimi sono altresì privi di effetto i provvedimenti già emessi a conclusione dei procedimenti amministrativi di cui al periodo precedente non ancora eseguiti ovvero ancora impugnabili o nei cui confronti pende l'impugnazione.
21-ter. 02. Ripani, Mugnai.

ART. 22.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. All'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «2 milioni e cinquecentomila» sono sostituite dalle seguenti: «5 milioni». Tale misura si applica a fronte sia di singole operazioni, sia di portafogli di operazioni, fermi restando i limiti previsti dall'articolo 5, comma 1, del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, del 14 novembre 2017.
  1-ter. All'articolo 12 del decreto-legge 23 dicembre 2013 n. 145, al comma 6-bis, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: «l'importo massimo garantibile, per singolo soggetto beneficiario finale relativamente alle operazioni finanziarie di cui al precedente periodo, non può essere superiore a euro 5.000.000,00».
  1-quater. All'articolo 14 del decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze del 5 giugno 2014, il comma 2 è abrogato.
  1-quinquies. All'articolo 2410 cod. civ., dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente: «Le disposizioni di cui al comma secondo non trovano applicazione in relazione Pag. 159alle emissioni di obbligazioni che non eccedano l'importo complessivo di euro 5 milioni in linea capitale.».
  1-sexies. Gli accantonamenti derivanti dalla concessione di garanzie su singole operazioni che eccedano l'importo massimo garantito di 2,5 milioni di euro sono effettuati a valere sulle attuali disponibilità del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e successive modificazioni e integrazioni, fino a un massimo di 50 milioni di euro annui.
22. 1. Mandelli, Giacomoni, Martino.

ART. 22-bis

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. Al fine di promuovere lo sviluppo economico dei territori compresi nella nuova Autorità di Sistema Portuale dello Stretto, come introdotta dal comma 2, lettera b), ferma restando la prerogativa di cui all'articolo 4, comma 4 del decreto- legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, per il porto di Messina e la relativa area retroportuale è consentita l'istituzione di una apposita Zona economica speciale, ai sensi del medesimo articolo 4 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2018, n. 12.
22-bis. 1. Siracusano, Germanà.

ART. 22-quater.

  Dopo l'articolo 22-quater inserire il seguente:

Art. 22-quinquies.
(Nuove disposizioni in materia di buoni pasto)

  1. All'articolo 5 del «Regolamento recante disposizioni in materia di servizi sostitutivi di mensa, in attuazione dell'articolo 144, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50» di cui al decreto 7 giugno 2017, n. 122 del Ministero dello sviluppo economico sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 1, lettera d) aggiungere in fine le seguenti parole: «le società emittenti sono comunque tenute a consegnare all'esercizio convenzionato garanzia fideiussoria rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi»;
   b) al comma 9 aggiungere in fine le seguenti parole: «o di recedere dalle stesse in qualsiasi momento con preavviso di 30 giorni; il recesso dalle condizioni aggiuntive non comporta la risoluzione dell'accordo per quanto riguarda l'offerta di base senza servizi aggiuntivi di cui al comma 2».
22-quater. 01. Brunetta.
(Inammissibile)

ART. 23.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1230, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 con le seguenti: ai sensi dell'articolo 26 comma 3, lettera m).

  Conseguentemente, all'articolo 26 apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 3, alinea, dopo i numeri: «21, 22,» inserire il seguente: «23,» e sostituire le parole: «pari a 1.323.000.000 euro» con le seguenti: «pari a 1.333.400.000 euro»;
   b) al comma 3, lettera m), sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «300 milioni di euro» con le seguenti: «310,4 milioni di euro».
23. 1. Osnato, Acquaroli, Zucconi.

Pag. 160

  Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
  1-bis. Al fine di contrastare l'inquinamento e di promuovere il ricorso a mezzi di autotrasporto a ridotto impatto ambientale, le agevolazioni di cui al comma 1 sono riconosciute attraverso meccanismi premiali individuati con apposito decreto ministeriale.
  1-ter. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adotta il decreto di cui al comma 1-bis entro e non oltre sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
23. 2. Bergamini.

  Dopo il comma 3, inserire i seguenti:
  3-bis. In applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 29 del 27 gennaio 2017, i titolari di concessione o di autorizzazione all'anticipata occupazione di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale aventi ad oggetto la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, rilasciata antecedentemente alla data del 1o gennaio 2007, possono optare per la rideterminazione del canone a decorrere dal 1o gennaio 2007. Il canone concessorio, così come quantificato dal comma 202 della legge n. 296 del 2006, è determinato con esclusivo riferimento alla consistenza delle aree demaniali e degli spazi d'acqua quali erano al momento del rilascio della concessione o dell'autorizzazione, e sulla base delle sole voci tabellari relative a «aree scoperte» e «specchi acquei».
  3-ter. Con l'opzione di cui al comma 3-bis i medesimi soggetti, se il canone pagato è inferiore a quello rideterminato, devono versare le somme non corrisposte relative agli anni pregressi in cinque rate annuali di pari importo di cui la prima entro 120 giorni dalla comunicazione della rideterminazione operata dall'Agenzia del Demanio. Al contrario, se il canone corrisposto è superiore a quello rideterminato, le somme pagate in eccesso sono portate in compensazione a valere sui canoni futuri. Con l'esercizio della predetta opzione i giudizi relativi al pagamento dei canoni concessori si estinguono automaticamente e le intimazioni di pagamento comunque notificate dall'amministrazione divengono inefficaci.
  3-quater. Con decreto dirigenziale del Direttore dell'Agenzia del Demanio, sono emanate le disposizioni attuative dei commi 3-bis e 3-ter, relativamente alle modalità di rideterminazione e di pagamento dei canoni.
23. 3. Osnato, Acquaroli, Zucconi.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 23, inserire il seguente:

Art. 23-bis.
(Credito d'imposta per gli investimenti in agricoltura)

  1. Alle imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi dal 1o gennaio al 31 dicembre 2019 è attribuito un credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in misura pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione dei beni le aliquote di cui alla tabella dei coefficienti di ammortamento allegata al decreto del Ministero delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 8 della Gazzetta Ufficiale 2 febbraio 1989, n. 27, Gruppo I, Gruppo II e Gruppo III, moltiplicato per 0,4 , ovvero per 1,5 per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'Allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento.
  2. L'attuazione delle disposizioni di cui al precedente comma non può comportare oneri superiori a 10 milioni di euro per Pag. 161ciascuna delle annualità 2019, 2020 e 2021, ai quali si fa fronte mediante il maggior gettito derivante dall'incremento, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dello 0,25 per cento della misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b) del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come rideterminate dall'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96.
23. 03. Fornaro, Pastorino, Fassina.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 23, inserire il seguente:

Art. 23-bis.
(Credito d'imposta per gli investimenti in agricoltura)

  1. Alle imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi dal 1o gennaio al 31 dicembre 2019 è attribuito un credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in misura pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione dei beni le aliquote di cui alla tabella dei coefficienti di ammortamento allegata al decreto del Ministero delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 8 della Gazzetta Ufficiale 2 febbraio 1989, n. 27, Gruppo I, Gruppo II e Gruppo III, moltiplicato per 0,4, ovvero per 1,5 per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'Allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento.
23. 01. Osnato, Acquaroli, Zucconi.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 23, inserire il seguente:

Art. 23-bis.
(Deroga al Piano assicurativo agricolo nazionale)

  1. In deroga a quanto stabilito dal Piano assicurativo agricolo nazionale di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 28405 del 6 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2017, gli eventi avversi di «gelo e brina» sono ricompresi, ai fini del riconoscimento dei danni a colture agricole, nel Piano assicurativo stesso, limitatamente agli eventi avversi occorsi nella regione Emilia-Romagna nell'anno 2018. La misura è riconosciuta nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2019 a valere sul Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
23. 02. Bignami.
(Inammissibile)

ART. 23-bis.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Al comma 1 dell'articolo 17 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 2018, n. 132, è aggiunto in fine, il seguente periodo: «Per le sole autovetture di cui all'articolo 54, comma 1 lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 la comunicazione può essere effettuata entro/e non oltre le ventiquattro ore successive alla stipula del contratto di noleggio.
23-bis. 1. Mulè.
(Inammissibile)

Pag. 162

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Al comma 1 dell'articolo 17 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 2018, n. 132, al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il Ministero dell'interno provvede alla realizzazione e implementazione di una interfaccia digitale finalizzata a garantire la comunicazione automatica e in tempo reale dei dati identificativi rilevati in occasione del noleggio di autoveicoli al Centro elaborazione dati. Nelle more della realizzazione e implementazione dell'interfaccia digitale di cui al secondo periodo la comunicazione è effettuata contestualmente alla stipula del contratto di noleggio e comunque con congruo anticipo rispetto al momento della consegna del veicolo. Per le sole autovetture di cui all'articolo 54, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 la comunicazione può essere effettuata entro e non oltre le ventiquattro ore successive alla stipula del contratto di noleggio».
23-bis. 2. Mulè.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Al comma 1 dell'articolo 17 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 2018, n. 132, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
  «1-bis. Ai fini di cui al comma 1 i pagamenti per il noleggio di autoveicoli sono effettuati esclusivamente con strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni».
23-bis. 3. Mulè.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. In via sperimentale, a decorrere dal 1o aprile 2019 e fino 31 marzo 2021 sono liberalizzati gli autotrasporti internazionali di merci in transito sul territorio italiano attraverso i porti presenti nei territori delle Autorità portuali del Mar Ionio e del Mar Adriatico Meridionale. Gli autotrasporti internazionali cui è fatto riferimento sono quelli eseguiti con veicoli esteri, carichi o vuoti, che transitano in Italia per essere imbarcati nei porti di cui al periodo precedente, ovvero eseguiti con veicoli esteri, carichi o vuoti, sbarcati nei porti di cui al primo periodo e destinati a raggiungere un Paese estero. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano ai veicoli interi, ai rimorchi e ai container. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con proprio decreto, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentite le associazioni degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina le modalità e i criteri di accertamento dell'ammissibilità del transito in regime di liberalizzazione, di controllo e di irrogazione di sanzioni amministrative. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma, quantificati pari a 13,5 milioni di euro per l'anno 2019, a 18 milioni di euro per l'anno 2020 e a 4,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
23-bis. 4. D'Attis.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. In via sperimentale, per gli anni 2019 e 2020, sono liberalizzati gli autotrasporti internazionali di merci in transito sul territorio italiano attraverso i porti presenti in zone economiche speciali del Mezzogiorno, di cui al decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123. La misura sperimentale di cui al precedente periodo si applica in favore degli autotrasporti internazionali eseguiti con veicoli esteri, carichi o vuoti, che transitano in Italia per essere imbarcati nei relativi porti, ovvero eseguiti Pag. 163con veicoli esteri, carichi o vuoti, sbarcati nei medesimi porti e destinati a raggiungere un Paese estero. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano ai veicoli interi, ai rimorchi e ai container.
  3-quater. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con proprio decreto, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentite le associazioni degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina le modalità e i criteri di accertamento dell'ammissibilità del transito in regime di liberalizzazione, di controllo e di irrogazione di sanzioni amministrative. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 2-bis, pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
23-bis. 5. D'Attis.
(Inammissibile)

ART. 23-ter.

  Al comma 1, lettera b) capoverso 4-bis dopo le parole: ossia diversi da operatori di rete verticalmente integrati, l'Autorità, aggiungere le seguenti: tenendo conto della necessità di garantire il miglioramento dei livelli di concorrenza nel settore, la riduzione dei prezzi e la garanzia di offerta di servizi di accesso all'ingrosso alla rete sia di tipo attivo che passivo,.
*23-ter. 2. Marco Di Maio.

  Al comma 1, lettera b) capoverso 4-bis dopo le parole: ossia diversi da operatori di rete verticalmente integrati, l'Autorità, aggiungere le seguenti: tenendo conto della necessità di garantire il miglioramento dei livelli di concorrenza nel settore, la riduzione dei prezzi e la garanzia di offerta di servizi di accesso all'ingrosso alla rete sia di tipo attivo che passivo,.
*23-ter. 3. Bruno Bossio.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Una quota dei maggiori introiti derivanti dalla gara per la procedura di assegnazione di diritti d'uso delle frequenze nelle bande 694-790 MHz, 3600-3800 MHz e 26.5-27.5 GHz, di cui all'articolo 1, comma 1026, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, rispetto a quanto considerato nelle previsioni tendenziali di finanza pubblica a legislazione vigente indicate nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2018, pari a 30 milioni di euro annui per l'anno 2019, 2020 e 2021, è destinata, nel complesso della transizione del sistema radiotelevisivo verso il digitale, a finanziare un'adeguata campagna di comunicazione verso l'utenza nonché a prevedere un contributo finanziario a fondo perduto in favore dell'acquisto di nuovi dispositivi di decodifica del segnale da parte degli utenti.
  1-ter. Il Ministro dello sviluppo economico, entro e non oltre sessanta giorni dall'entrata in vigore della conversione in legge del presente decreto-legge, adotta con proprio decreto le modalità di applicazione delle disposizioni e i criteri ripartizione delle risorse di cui al comma 1-bis.
23-ter. 1. Rosso.

  Dopo l'articolo 23-ter, inserire il seguente:

Art. 23-quater.
(Modifiche al decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75)

  1. All'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole: «fino al 31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2019».
23-ter. 01. Germanà, Pentangelo.
(Inammissibile)

Pag. 164

ART. 23-quater.

  Sostituire i commi 1, 2 e 3 con i seguenti:
  «1. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 125, primo periodo, le parole «tra il 1o gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1o gennaio 2019»;
   b) al comma 125, secondo periodo, le parole «e a condizione che il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente, l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 25.000 euro annui» sono soppresse.
  2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21, commi 1 e 1-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 240 milioni di euro per il 2019, 930 milioni di euro per il 2020 e 2.060 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, a copertura degli oneri derivanti dal presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.».
23-quater. 1. Lucaselli, Osnato, Acquaroli.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'assegno di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è riconosciuto anche per ogni figlio nato o adottato dal 1o gennaio 2019 fino al 31 dicembre 2025 e, con riferimento a tali soggetti, è corrisposto esclusivamente fino al compimento del sesto anno di età ovvero del sesto anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione. In caso di figlio successivo al primo, nato o adottato tra il 1o gennaio 2019 e il 31 dicembre 2025, l'importo dell'assegno di cui al primo periodo è aumentato del 20 per cento.
  1-bis. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 800 milioni di euro per l'anno 2019 e a 900 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 9, commi da 1 a 8.
23-quater. 2. Lorenzin, Toccafondi, Soverini.

  Al comma 1, sostituire le parole: aumentato del 20 per cento con le parole aumentato del 50 per cento.
23-quater. 3. Silvestroni, Osnato, Acquaroli.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. All'articolo 12, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la parola: «950» è sostituita con la seguente: «1050» e la parola: «1220» con: «1350».Pag. 165
  1-ter. Agli oneri derivanti dalla applicazione della disposizione di cui al comma 1-bis, pari a 700 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 9, commi da 1 a 8.
23-quater. 4. Lorenzin, Toccafondi, Soverini.

  Al comma 5 sostituire le parole: è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2020 con le parole: è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2019, e, conseguentemente, al comma 6 sostituire le parole: pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020 con le parole: pari a 50 milioni di euro per l'anno 2019.
23-quater. 5. Silvestroni, Osnato, Acquaroli.

  Al comma 5, dopo le parole: Nell'ambito delle politiche di carattere sociale, ai fini dell'attivazione di interventi volti a ridurre i tempi di attesa nell'erogazione delle prestazioni sanitarie, aggiungere le seguenti: in particolare nelle regioni meridionali e insulari, al fine di una riduzione dei tempi di attesa uniforme sul territorio nazionale,.
23-quater. 6. Rostan, Pastorino, Fassina.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Le spese culturali individuali quali acquisto di biglietti di ingresso e abbonamenti a musei, cinema, concerti, spettacoli teatrali e dal vivo e spese sostenute per l'acquisto di libri e di materiale audiovisivo protetti da diritti d'autore usufruiscono delle detrazioni fiscali alla stregua delle spese mediche. Ai fini della detrazione il certificato di acquisto o fattura deve obbligatoriamente contenere oltre al nome e cognome il codice fiscale.
23-quater. 7. Mollicone, Frassinetti, Osnato, Acquaroli.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. All'articolo 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole «1.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «2.000 euro».
  5-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21, commi 1 e 1-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 480 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, a copertura degli oneri derivanti dal presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
23-quater. 8. Lucaselli, Meloni, Osnato, Acquaroli.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
   5-bis. All'articolo 12, comma 2, ultimo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativo alle detrazioni per carichi di famiglia, le parole «4.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «5.500 euro».
  5-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, Pag. 166esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21, commi 1 e 1-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, a copertura degli oneri derivanti dal presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.».
23-quater. 9. Lucaselli, Meloni, Osnato, Acquaroli.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. All'articolo 1, comma 1, della legge 11 ottobre 1990, n. 289, le parole «di importo pari all'assegno» sono sostituite dalle seguenti: «di importo pari al doppio dell'assegno».
  5-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21, commi 1 e 1-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 125 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, a copertura degli oneri derivanti dal presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
23-quater. 10. Lucaselli, Osnato, Acquaroli, Bucalo.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 23-quater, aggiungere il seguente:

Art. 23-quinquies.
(Riscatto della laurea ai fini pensionistici)

  1. All'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 5-bis l'ultimo periodo è soppresso;
   b) dopo il comma 5-bis è inserito il seguente: «5-bis.1. Il contributo versato per l'onere di riscatto è detraibile dall'imposta dovuta dall'interessato, o dai soggetti cui l'interessato risulti fiscalmente a carico, nella misura del 50 per cento».
  2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21, commi 1 e 1-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze Pag. 167sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, a copertura degli oneri derivanti dal presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
23-quater. 01. Lucaselli, Osnato, Acquaroli.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 23-quater, aggiungere il seguente:

Art. 23-quinquies.

  1. Al decreto-legge, n. 83 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2014, all'articolo 1:
   al comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:
    a) la parola «pubblici» è sostituita dalle seguenti: «di cui all'articolo 101 del decreto legislativo n. 42 del 2004»;
    b) le parole: «di appartenenza pubblica» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 101 del decreto legislativo n. 42 del 2004»;
    c) dopo le parole: «delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza» sono inserite le seguenti: «delle istituzioni di cui al titolo III della legge n. 800 del 1967 e successive modificazioni e integrazioni, comprese quelle previste dal decreto ministeriale 1o luglio 2014 e dal decreto ministeriale 27 luglio 2017, degli istituti e associazioni»;
   al comma 2 la parola «pubblici» è sostituita dalle seguenti: «di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 42 del 2014»;
   al comma 5 la parola «pubblici» è sostituita dalle seguenti: «di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 42 del 2014»;
  2. Per le erogazioni liberali in denaro effettuate nei periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2013, per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 42 del 2004, per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica di cui all'articolo 101 del decreto legislativo n. 42 del 2004, delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione, delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, delle istituzioni di cui al titolo III della legge n. 800 del 1967 e successive modificazioni e integrazioni, comprese quelle previste dal decreto ministeriale 1o luglio 2014 e dal decreto ministeriale 27 luglio 2017, degli istituti e associazioni di rievocazione storica, nonché dei circuiti di distribuzione e per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 15, comma 1, lettere h) e i), e 100, comma 2, lettere f) e g), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e spetta un credito d'imposta, nella misura del 65 per cento delle erogazioni effettuate.
23-quater. 02. Mollicone, Frassinetti, Osnato, Acquaroli.
(Inammissibile)

Pag. 168

  Dopo l'articolo 23-quater, aggiungere il seguente:

Art. 23-quinquies.
(Misure in favore dei lavoratori delle imprese marittime)

  1. All'articolo 1, comma 913 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Le disposizioni di cui ai commi 910 e 911 non si applicano agli anticipi della retribuzione corrisposti in favore del personale marittimo a bordo di navi impiegate in traffico internazionale secondo quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro per il settore privato dell'industria armatoriale stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e in ogni caso in misura non superiore a 500 euro mensili».
23-quater. 03. Lorenzin, Toccafondi.

  Dopo l'articolo 23-quater, aggiungere il seguente:

Art. 23-quinquies.
(Incremento delle risorse del Fondo per il caregiver familiare)

  1. Il Fondo per il sostegno di cura e di assistenza del caregiver familiare, di cui all'articolo 1, comma 254, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.
  2. Al termine di ciascun esercizio finanziario, le somme residue del Fondo di cui al comma 1 e non impegnate, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al medesimo Fondo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 si provvede a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
23-quater. 04. Polverini.
(Inammissibile)

ART. 24-ter.

  All'articolo 24-ter, dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. All'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 le parole: «cinque per cento» sono sostituite dalle seguenti: «venti per cento».
24-ter. 1. Toccafondi.

  All'articolo 24-ter, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 89 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, dopo il comma 23 è inserito il seguente:
  «23-bis. Gli Enti del Terzo settore assolvono agli adempimenti previsti dall'articolo 1, commi 125 e 127, della legge 4 agosto 2017, n. 127, della legge 4 agosto 2017, n. 124 già con la redazione del bilancio di cui all'articolo 13 del decreto-legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e relative modalità e tempistiche.
24-ter. 2. Toccafondi.

  Sopprimere il comma 4.
24-ter. 3. Bellucci, Osnato, Acquaroli.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. All'articolo 83 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: «30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «50 per cento», le parole «30.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «50.000 euro» e le parole: «35 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «60 per cento»;
   b) al comma 2, le parole: «10 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «20 per cento»;
   c) al comma le parole: «19 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «30 Pag. 169per cento» e le parole: «1.300 euro» sono sostituite dalle seguenti: «2.000 euro».

  4-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21, commi 1 e 1-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, a copertura degli oneri derivanti dal presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.».
24-ter. 4. Lucaselli, Osnato, Acquaroli.

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  4-bis. Nelle more della definizione dei profili professionali nel contratto nazionale del comparto Sanità e della definizione dei criteri di valutazione del personale ai fini dell'indizione di procedure concorsuali, al fine di consentire la prosecuzione delle attività di ricerca, assistenza e cura dei malati oncologici, all'IRCCS – Centro di riferimento oncologico (CEO) di Aviano è concesso un contributo straordinario di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, inalizzato, in deroga alla normativa vigente in materia di rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato, a prorogare i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in essere con i ricercatori dell'area sanitaria che, al 30 novembre 2018 sono titolari di rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato con lo stesso Centro fino alla indizione delle procedure concorsuali per il reclutamento dei personale sui posti interessati. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
24-ter. 5. Sandra Savino, Martino.
(Inammissibile)

ART. 24-quater.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) Al comma 1 sostituire le parole: «settembre e ottobre» con le parole: «settembre, ottobre e novembre»;
   b) Al comma 1 sostituire le parole: «474,6 milioni di euro per l'anno 2019» con le seguenti: «40 milioni di euro per l'anno 2018, di 600 milioni di euro per l'anno 2019»;
   c) Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
  «1-bis. Nelle aree per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi della delibera del Consiglio dei ministri 8 novembre 2018, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 15 novembre 2018, n. 266, limitatamente ai singoli soggetti danneggiati che dichiarino l'inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda relativi ad immobili ubicati nei suddetti comuni, dei quali risultano essere proprietarie o titolari di diritti reali di godimento, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, individuati Pag. 170secondo le modalità dell'articolo 6 dell'ordinanza del Capo della Protezione civile 15 novembre 2018 n. 558 con trasmissione agli uffici dell'Agenzia delle entrate e dell'istituto nazionale per la previdenza sociale territorialmente competenti, sono sospesi sino al 30 giugno 2019:
   1) i versamenti riferiti al diritto annuale di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni;
   2) i termini per la notifica delle cartelle di pagamento nonché le attività esecutive da parte dell'agenzia della riscossione e i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici finanziari, ivi compresi quelli degli enti locali e delle Regioni;
   3) il pagamento dei canoni di concessione e locazione relativi a immobili distrutti o dichiarati non agibili, di proprietà dello Stato e degli enti pubblici, ovvero adibiti ad uffici statali o pubblici;
   4) le sanzioni amministrative per le imprese che presentano in ritardo, le domande di iscrizione alle camere di commercio, le denunce di cui all'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, il modello unico di dichiarazione previsto dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, nonché la richiesta di verifica periodica degli strumenti di misura ed il pagamento della relativa tariffa;
   5) la sospensione dei canoni per contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto edifici distrutti o divenuti inagibili, anche parzialmente, ovvero beni immobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale svolta nei medesimi edifici. La sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi per oggetto beni mobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale;
   6) i termini relativi agli adempimenti e versamenti verso le amministrazioni pubbliche effettuati o a carico di professionisti, consulenti e centri di assistenza fiscale che siano danneggiati e che abbiano sede o operino nei Comuni per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, per conto di aziende e clienti non operanti nel territorio, nonché di società di servizi e di persone in cui i soci residenti nei territori colpiti dalle calamità rappresentino almeno il 50 per cento del capitale sociale;
   7) i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo dal 29 ottobre 2018 al 30 giugno 2019 Gli adempimenti e i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi del presente articolo, sono effettuati entro il 30 giugno 2019, senza applicazione di sanzioni e interessi, anche mediante rateizzazione fini ad un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2019;
   8) il pagamento delle fatture riferite ai servizi nei settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, nonché per i settori delle assicurazioni e della telefonia, in relazione alle quali la competente autorità di regolazione, con propri provvedimenti, introduce norme per la sospensione temporanea, per il periodo a decorrere dal 28 ottobre al 2018 al 30 giugno 2019, dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere nello stesso periodo, anche in relazione al servizio erogato a clienti forniti sul mercato libero. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'autorità di regolazione, con propri provvedimenti disciplina altresì le modalità di rateizzazione delle fatture i cui pagamenti sono stati sospesi ai sensi del primo periodo ed introduce agevolazioni, anche di natura tariffaria, a favore delle utenze individuando anche le modalità per la copertura delle agevolazioni stesse attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo;
   9) l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili Pag. 171pubblici e privati, adibiti ad uso abitativo ovvero ad uso diverso da quello abitativo;

  1-ter. I sostituti d'imposta, ovunque fiscalmente domiciliati nei Comuni individuati ai sensi del comma 1-bis, a richiesta degli interessati, non devono operare le ritenute alla fonte a decorrere dal 1 novembre 2018 e fino al 30 giugno 2019. La sospensione dei pagamenti delle imposte sui redditi mediante ritenuta alla fonte si applica per le ritenute operate ai sensi degli articoli 23, 24 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
  1-quater. Nei confronti dei lavoratori autonomi e dei datori di lavoro che alla data del 29 ottobre 2018 risiedevano o avevano sede legale o operativa nei Comuni individuati ai sensi del comma 1-bis non trovano applicazione le sanzioni amministrative per ritardate comunicazioni di assunzione, cessazione e variazione del rapporto di lavoro.
  1-quinquies. Per consentire il ripristino delle strutture turistiche, nelle aree e per i soggetti individuati dal comma 1-bis:
   1) i termini di adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi e di presentazione della relativa SCIA parziale previsti dalla lettera i) del comma 1122 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 sono rispettivamente prorogati al 31 dicembre 2019 e al 30 giugno 2019;
   2) non operano i limiti in materia di durata della prestazione di lavoro, di tipologia di lavoratori utilizzabili, nonché di ricorso al contratto di prestazione occasionale, previsti per le prestazioni di lavoro occasionali nel settore del turismo di cui all'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, come modificati dall'articolo 2-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96.

  1-sexies. Una quota pari a 50 milioni per l'anno 2019 delle risorse di cui al presente articolo, da ripartire in relazione ai danni effettivamente subiti, è destinata alle aree individuate ai sensi del comma 1-bis delle Regioni Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige per il ripristino delle imprese agricole e delle aree forestali, per il recupero e lo stoccaggio del legname e la vigilanza dello stesso, nonché a misure in favore delle imprese forestali volte a sostenere il prezzo del legno.
  1-septies. Nelle aree individuate ai sensi del comma 1-bis, sino al 30 dicembre 2019, con riferimento le prestazioni di lavoro occasionali in agricoltura di cui all'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, come modificato dall'articolo 2-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96:
   a) non operano i limiti di compenso per ciascun lavoratore ed utilizzatore che sono incrementati a 7.500 euro con riferimento alle lettere a) e c) e a 15.000 euro con riferimento alla lettera b) del comma 1;
   b) i compensi esenti da imposizione fiscale, ai sensi del comma 4 sono elevati a 7.500 euro annui;
   c) non operano i limiti di tipologia di lavoratori utilizzabili, di cui al comma 8 e alla lettera b) del comma 14;
   d) non operano i limiti di durata della prestazione di lavoro di cui alle lettere d) ed e) del comma 17;
   e) in caso di superamento dei limiti di cui al comma 17 da parte dell'utilizzatore si applica la sanzione minima ivi prevista per ogni prestazione lavorativa giornaliera o superamento dei limiti di cui alle lettere precedenti per cui risulta accertata la violazione;
   f) il comma 4 è sostituito dal seguente:
  «4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite di spesa di a 40 milioni per l'anno 2018, 600 (474,6) milioni di euro per l'anno 2019 e a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede, quanto a 40 milioni di euro per il 2018, mediante Pag. 172corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 30, quanto a 13 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero, e, quanto a 587 milioni di euro per l'anno 2019 e a 50 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 9, commi dal 1 a 8.»».

  Conseguentemente:
   all'articolo 26, comma 3, apportare le seguenti modificazioni: dopo la lettera m) aggiungere la seguente: « m-bis) quanto a 125,4 milioni di euro per l'anno 2019, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 relativa al Fondo per le esigenze indifferibili.»;
   modificare i totali previsti.
24-quater. 1. Bond, Sandra Savino, Martino.

  Al comma 1, sostituire le parole da: è istituito fino alla fine del comma, con le seguenti: sono stanziati 474,6 milioni di euro per l'anno 2019 e 50 milioni di euro per l'anno 2020 in favore del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 5, comma 5-quinquies della legge 24 febbraio 1992, n. 225, al fine di assicurare, nelle more della ricognizione in ordine agli effettivi e indispensabili fabbisogni, gli interventi nelle regioni colpite dagli eventi alluvionali nei mesi di ottobre e novembre 2018 e per gli interventi di messa in sicurezza dei territori maggiormente esposti al rischio di dissesto idrogeologico.

  Conseguentemente, sopprimere i commi 2 e 3.
24-quater. 2. Mancini, Fregolent, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Topo, Ungaro.

  Al comma 1 sostituire le parole: settembre e ottobre con le parole: settembre, ottobre e novembre.
24-quater. 3. Bond, Sandra Savino.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Una quota pari a 30 milioni per l'anno 2019 delle risorse di cui al presente articolo, da ripartire in relazione ai danni effettivamente subiti, è destinata alle aree per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi della delibera del consiglio dei ministri 8 novembre 2018, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 15 novembre 2018, n. 266, delle Regioni Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige per il ripristino delle imprese agricole e delle aree forestali, per il recupero e lo stoccaggio del legname e la vigilanza dello stesso, nonché a misure in favore delle imprese forestali volte a sostenere il prezzo del legno.
24-quater. 4. Bond, Sandra Savino, Biancofiore, Martino.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Una quota pari a 15 milioni per l'anno 2019 delle risorse di cui al presente articolo è destinata alle aree per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi della delibera del Consiglio dei ministri 8 novembre 2018, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 15 novembre 2018, n. 266, della Regione Veneto, per il ripristino delle imprese agricole e delle aree forestali, per il recupero e lo stoccaggio del Pag. 173legname e la vigilanza dello stesso, nonché a misure in favore delle imprese forestali volte a sostenere il prezzo del legno.
24-quater. 5. Bond, Caon, Martino.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Una quota pari a 50 milioni per l'anno 2019 delle risorse di cui al presente articolo è destinata alle aree per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi della delibera del Consiglio dei ministri 8 novembre 2018, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 15 novembre 2018, n. 266, della Regione Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige per il ripristino delle imprese agricole e delle aree forestali, per il recupero e lo stoccaggio del legname e la vigilanza dello stesso, nonché a misure in favore delle imprese forestali volte a sostenere il prezzo del legno.
24-quater. 6. Sandra Savino, Martino.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Per consentire il ripristino delle strutture turistiche, nelle aree per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi della delibera del Consiglio dei ministri 8 novembre 2018, i termini di adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi e di presentazione della relativa SCIA parziale previsti dalla lettera i) del comma 1122 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono rispettivamente prorogati al 31 dicembre 2019 e al 30 giugno 2019.
24-quater. 7. Bond, Sandra Savino.

  Al comma 3 aggiungere, infine, il seguente periodo: Per le finalità del presente articolo per le province autonome di Trento e di Bolzano resta fermo quanto previsto nell'ordinanza 15 novembre 2018, n. 558, del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con riferimento all'attuazione dell'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
24-quater. 8. Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini, Schullian.

  Dopo l'articolo 24-quater aggiungere il seguente:

Art. 24-quater.
(Piano straordinario per il lavoro e gli investimenti pubblici nel Paese-Green New Deal)

  1. Al fine di fare fronte alla grave emergenza lavorativa in atto e dare un impulso agli investimenti pubblici prioritariamente finalizzati alla manutenzione, alla messa in sicurezza del territorio e al rischio sismico, al miglioramento delle periferie urbane, alla bonifica dei territori compromessi da inquinamento, al recupero di strutture pubbliche da destinare ad uso abitativo, uso sociale e/o produttivo, ad investimenti nell'efficienza energetica negli immobili della pubblica amministrazione, al potenziamento del trasporto pubblico locale con particolare riguardo al pendolarismo regionale e al trasporto su ferro, ad investimenti per la costruzione di asili nido a livello nazionale, per la messa in sicurezza degli edifici scolastici e la diffusione della banda larga e ultra larga nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché per sostenere l'occupazione femminile, la nascita di start up e l'avvio di attività d'impresa da parte di giovani sotto i 35 anni, e di donne attraverso un insieme di interventi finalizzati a promuovere, direttamente o indirettamente, il lavoro di qualità lungo un sentiero di sviluppo sostenibile sul versante sociale e ambientale, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un apposito Fondo, denominato «Fondo per il finanziamento del Piano straordinario per il lavoro e gli investimenti pubblici nel Paese», di seguito denominato "Fondo".
  2. Per definire le modalità di attuazione del Piano di cui al precedente comma, il Governo adotta, su proposta dei Ministri della economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali, dello sviluppo Pag. 174economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca e delle politiche agricole alimentari e forestali, delle infrastrutture e dei trasporti, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988. n. 400.
  3. Una quota pari al 50 per cento delle risorse finanziarie finalizzate dal presente articolo agli investimenti relativi agli interventi previsti dal programma triennale di interventi è riservata ai territori del Mezzogiorno.
  4. Al fine di consentire lo svolgimento dei compiti previsti dal presente articolo, gli enti locali e gli enti territoriali interessati sono autorizzati all'assunzione a tempo indeterminato, a partire dall'anno 2019, nel limite del 5 per cento delle risorse del Fondo di cui al comma 1, di personale appartenente al profilo tecnico ed ambientale, in particolare urbanisti, economisti, geometri, ingegneri, architetti, geologi, agronomi.
  5.1 regolamenti di cui al comma 2 si attengono ai seguenti principi e criteri direttivi:
   a) costituzione di una Agenzia per lo sviluppo dell'occupazione con il compito di assumere disoccupati con contratti a tempo determinato per la realizzazione del Piano i cui oneri non possono superare il limite massimo di 3 milioni di euro annui;
   b) definizione di un programma triennale di interventi che investa enti locali ed enti territoriali per investimenti in piccole opere relative alla riqualificazione delle periferie attraverso piani di recupero, alla salvaguardia dell'assetto idrogeologico dei territori, alla prevenzione del rischio sismico, alla bonifica di zone di territorio compromesso da inquinamento, al recupero di strutture pubbliche da destinare ad uso abitativo, sociale o produttivo, alla messa in sicurezza degli edifici scolastici e alla diffusione della banda larga e ultra larga nelle scuole di ogni ordine e grado, al recupero, alla salvaguardia e allo sviluppo del patrimonio artistico e ambientale, al risanamento delle reti di distribuzione delle acque potabili, alla realizzazione dell'autonomia e dell'efficientamento energetico degli edifici pubblici attraverso l'utilizzo delle energie rinnovabili, al potenziamento del trasporto pubblico locale con particolare riguardo al pendolarismo regionale e al trasporto su ferro, alla realizzazione di un piano straordinario per la creazione di asili nido pubblici, alla diffusione della banda larga e ultra larga nelle scuole di ogni ordine e grado, al sostegno dell'occupazione femminile, della nascita di start up e di attività d'impresa da parte di giovani sotto i 35 anni, favorendo investimenti in ricerca e sviluppo che si orientino e prioritariamente:
    1) al settore delle energie rinnovabili, del risparmio energetico e dei servizi collettivi ad alto contenuto tecnologico, nonché nell'ideazione di nuovi prodotti che realizzano un significativo miglioramento della protezione dell'ambiente per la salvaguardia dell'assetto idrogeologico e le bonifiche ambientali, nonché nella prevenzione del rischio sismico;
    2) all'incremento dell'efficienza negli usi finali dell'energia nei settori civile, industriale e terziario;
    3) ai processi di produzione o di valorizzazione di prodotti, processi produttivi od organizzativi ovvero servizi che, rispetto alle alternative disponibili, comportino una riduzione dell'inquinamento e dell'uso delle risorse nell'arco dell'intero ciclo di vita;
    4) alla pianificazione di interventi nell'ambito della gestione energetica, attraverso lo sviluppo di soluzioni hardware e software che consentano di ottimizzare i consumi;
    5) allo sviluppo di soluzioni per la gestione del ciclo dei rifiuti, con particolare riferimento ai modelli di raccolta, trattamento e recupero, e per la gestione idrica, attraverso la progettazione di strumenti che garantiscano un monitoraggio più attento della rete idrica;Pag. 175
   c) ripartizione regionale e per aree di particolare disagio occupazionale delle risorse e dei disoccupati da avviare alle attività;
   d) previsione delle modalità per la presentazione di progetti attinenti al Programma;
   e) previsione delle modalità di presentazione della domanda e dei criteri per stabilire le priorità nell'avvio dei disoccupati alle attività;
   f) previsione delle modalità di espletamento dell'attività dei disoccupati assunti, inclusi la previsione di attività formative;
   g) previsione delle modalità per il vaglio da parte dell'Agenzia dei progetti presentati dando priorità alle ricadute occupazionali, ma anche a quelle produttive in termini di nuovi processi, prodotti o servizi;
   h) previsione di forme di collaborazione per la realizzazione dei progetti con università, dipartimenti, centri di ricerca dipartimentali e/o interdipartimentali;
   i) definizione delle modalità con le quali l'Agenzia rendiconta annualmente dei risultati conseguiti nella realizzazione dei singoli programmi e piani;
   l) definizione delle modalità per la partecipazione dei cittadini interessati all'elaborazione ed al controllo dell'attuazione dei progetti di cui alla lettera d).

  6. Sugli schemi di regolamenti di cui al comma 2 è acquisita l'intesa della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e il parere del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri sono espressi entro trenta giorni dalla ricezione. Decorso tale termine, i regolamenti sono comunque emanati.
  7. Al Fondo di cui al comma 1 affluiscono, fino al limite massimo di 7.000 milioni di euro in ragione annua, a decorrere dall'anno 2019 le maggiori entrate, opportunamente accertate, rinvenienti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 8 del presente articolo. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede con proprio decreto ad autorizzare le spese per i diversi programmi del Piano nei limiti delle risorse del Fondo stesso.
  8. Agli oneri complessivi derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede fino al relativo fabbisogno con quota parte dei maggiori introiti derivanti dalle seguenti disposizioni:
   a) al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A – Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta, sopprimere le voci 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio) con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, 2 (Impieghi come carburanti per la navigazione aerea diversa dall'aviazione privata da diporto e per i voli didattici) e 3 (Impieghi come carburanti per la navigazione nelle acque marine comunitarie, compresa la pesca, con esclusione delle imbarcazioni private da diporto, e impieghi come carburanti per la navigazione nelle acque interne, limitatamente al trasporto delle merci, e per il dragaggio di vie navigabili e porti) con l'esclusione degli impieghi per la pesca;
   b) al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento», il numero 19 (fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748; organismi considerati utili per la lotta biologica in agricoltura) è soppresso;
   c) al Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento», i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua e 110 (prodotti fitosanitari) sono soppressi.

Pag. 176

  9. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al precedente comma 8, lettere a), b), c) che, in deroga quanto stabilito dall'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni, si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario in corso alla data dell'entrata in vigore della presente legge.
24-quater. 01. Muroni, Fornaro, Fassina, Pastorino, Fratoianni, Conte.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 24-quater aggiungere il seguente:

Art. 24-quinquies.
(Interventi urgenti in favore del Molo Lungo di Oneglia)

  1. Al fine di garantire il tempestivo e urgente intervento per la ricostruzione e la messa in sicurezza del Molo Lungo di Oneglia della città di Imperia, interessato dagli eventi meteorologici del 29 e 30 ottobre 2018, al comune di Imperia sono attribuite risorse straordinarie in misura pari a 8 milioni di euro per l'anno 2019 a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 24-quater.
  2. In deroga a quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 24-quater, il trasferimento delle risorse di cui al comma 1 è determinato con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze entro e non oltre trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
24-quater. 02. Mulè.

ART. 25.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96 dopo le parole: «non si applicano ai contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni» sono aggiunte le seguenti: «e da ogni altro soggetto che abbia in essere convenzioni, appalti o collaborazioni con le pubbliche amministrazioni stesse per la somministrazione e/o la prestazione sotto ogni forma di attività di lavoro alla pubblica amministrazione medesima.
25. 1. Bignami, Vietina, Pettarin.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 26, comma 4, del decreto legislativo n. 151 del 2015 dopo le parole: «delle organizzazioni sindacali» sono aggiunte le seguenti: «e da parte degli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili».
25. 2. Bignami.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Non si ha diritto all'indennità di disoccupazione in caso di licenziamento per giustificato motivo determinato esclusivamente da un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del lavoratore di cui all'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604.
25. 3. Bignami.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.
(Stabilizzazione sgravi contributivi per giovani agricoltori)

  1. All'articolo 1, comma 117, primo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «tra il 1o gennaio 2018 e il 31 dicembre 2018» sono sostituite Pag. 177dalle seguenti: «a partire dal 1o gennaio 2019».
25. 01. Osnato, Acquaroli, Zucconi.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.

  1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo il comma 641 inserire i seguenti:
  «641-bis. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI per le aziende turistiche che forniscono una pluralità di servizi alla stessa utenza, si tiene conto solo di quella parte dove viene effettuato il servizio principale.
  641-ter. Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, prevede una riduzione tariffaria tenendo conto dell'effettiva apertura dell'attività nel corso dell'anno».
25. 02. Osnato, Acquaroli, Zucconi.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 25-bis.

  1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 732:
    1) dopo la parola: «giudiziari» aggiungere le parole: «e amministrativi»;
    2) dopo la parola: «data» sostituire le parole: «del 30 settembre 2013» con le seguenti: «del 23 ottobre 2018»;
    3) dopo le parole: «in favore dello Stato dei canoni» aggiungere le seguenti: «, imposte accessorie»;
   b) al comma 733 sostituire la parola: «2014» con la parola: «2019».

  2. Nelle more del riordino della materia previsto dall'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, fino al 31 dicembre 2019 è sospesa la riscossione coattiva ai sensi 3 del decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dei canoni dovuti per effetto del comma 1 lettera b) punto 2.1 dell'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993 n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come modificato dall'articolo 1 comma 251 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché sono sospesi gli eventuali procedimenti amministrativi e i relativi effetti, avviati dalle amministrazioni competenti, concernenti il rilascio, la sospensione, la revoca o la decadenza della concessione demaniale marittima derivanti dal mancato versamento del canone.
25. 03. Osnato, Acquaroli, Zucconi.

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 25-bis.
(Riduzione del peso del debito degli enti locali)

  1. Negli anni 2019-2020, gli enti locali possono procedere all'estinzione anticipata, totale o parziale, di passività onerose derivanti dai mutui e prestiti obbligazionali, in essere al 31 dicembre 2018 con la Cassa Depositi e prestiti, con l'istituto per il credito sportivo e con altri istituti di credito, mediante la contrazione di nuovi mutui o con emissione di prestito obbligazionario, in presenza di condizioni di rifinanziamento che consentano una riduzione del valore finanziario delle passività totali a carico degli enti stessi. Tale facoltà non comporta alcuna modifica in ordine alla durata originaria e all'ammontare del concorso statale eventualmente concesso sul mutuo. Il conseguimento della riduzione Pag. 178del valore finanziario deve essere realizzato in relazione alla singola posizione di mutuo.
  2. In deroga alla normativa vigente, limitatamente alle operazioni di estinzione anticipata di cui al comma 1, la riduzione del valore finanziario delle passività totali da conseguire all'atto dell'operazione è da considerare al netto del valore degli indennizzi dovuti per l'estinzione delle passività pregresse.
  3. L'indennizzo per l'estinzione anticipata dei mutui previsto dal comma 1, per la quota non coperta dal contributo dello Stato di cui all'articolo 9-ter del decreto-legge-24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, è escluso, per il periodo 2019-2020, dalle spese finali ai fini del conseguimento del saldo.
  4. In alternativa all'estinzione anticipata di cui ai commi precedenti, per il biennio 2019-2020, i comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti possono differire il pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. nonché dall'istituto per il credito sportivo, la cui incidenza complessiva sulle entrate correnti medie dell'ultimo triennio disponibile sulla base dei certificati dei rispettivi rendiconti, comprensiva degli interessi, sia superiore al 12 per cento, agli anni immediatamente successivi alla data di scadenza del periodo di ammortamento, senza applicazione di sanzioni e interessi, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi e senza cumulo di pagamenti riferiti a più annualità nel medesimo esercizio finanziario. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze sono determinate ulteriori modalità applicative, l'eventuale obbligo di richiesta da parte dei comuni, nonché l'entità e le modalità del ristoro a favore degli istituti concedenti i mutui. Per le finalità di cui ai periodi precedenti sono stanziati 20 milioni di euro per il 2017 e 20 milioni di euro per il 2018, mediante riduzioni di pari importo del fondo di cui all'articolo 1, comma 624, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
25. 04. Osnato, Acquaroli, Zucconi.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 25-bis.

  1. All'articolo 3 del decreto-legge 5 ottobre 1993 n. 400, convertito con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, dopo il comma 4, introdotto il seguente:
  «4-bis. Una quota pari al 50 per cento dei proventi dei canoni concessori di cui al presente articolo è introitata dalle regioni competenti per territorio e devoluta, per il 25 per cento, ai Comuni territorialmente interessati, in ragione dei costi sostenuti per la gestione amministrativa del demanio marittimo e le attività connesse e strumentali all'esercizio delle funzioni e dei compiti attribuiti nonché per le procedure di contenzioso.
25. 05. Osnato, Acquaroli, Zucconi.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 25-bis.
(Disposizioni in materia di incentivi per l'acquisto di autoveicoli ibridi ed elettrici)

  1. Al decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo l'articolo 17-terdecies è aggiunto il seguente:

Art. 17-quardecies.
(Incentivi per l'acquisto di autoveicoli ibridi ed elettrici)

  1. A coloro che acquistano in Italia, anche in locazione finanziaria, e immatricolano un veicolo ibrido o elettrico, e che Pag. 179consegnano per la rottamazione un veicolo di cui siano proprietari o utilizzatori, è riconosciuto:
   a) l'esenzione per 5 anni della tassa automobilistica di cui al testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni;
   b) un credito d'imposta nella misura del 20 per cento del prezzo di acquisto, la cui agevolazione non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

  2. Le agevolazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 spettano per i veicoli acquistati e immatricolati a partire dal 1o gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2022, a condizione che: a) il veicolo acquistato non sia stato già immatricolato in precedenza; b) il veicolo consegnato per la rottamazione sia intestato allo stesso soggetto intestatario di quest'ultimo o ad uno dei familiari conviventi alla data di acquisto del medesimo veicolo.
  3. Per la copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni previste dal presente articolo pari al limite massimo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'allegato A della nota integrativa al bilancio di previsione relativa alla Tabella 1 dello Stato di previsione delle entrate prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle–mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dall'anno 2019, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 150 milioni di euro.
25. 06. Osnato, Acquaroli, Zucconi.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 25-bis.
(Disposizioni in materia di esenzione della tassa automobilistica per i veicoli di nuova immatricolazione)

  1. In attuazione del principio di salvaguardia ambientale e al fine di incentivare la sostituzione, realizzata attraverso la demolizione, del parco automobilistico altamente inquinante, a coloro che acquistano in Italia, anche in locazione finanziaria, un autoveicolo immatricolato a partire dal 1o gennaio 2019 e che consegnano per la rottamazione un autoveicolo di cui siano proprietari o utilizzatori, immatricolato almeno nell'anno 2013, è riconosciuta:
   a) per tre anni, l'esenzione del pagamento della tassa automobilistica di cui al testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni e, nei casi previsti, della tassa automobilistica aggiuntiva di cui al comma 21, dell'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
   b) un credito d'imposta nella misura del 10 per cento del prezzo di acquisto, la cui agevolazione non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, Pag. 180n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni;
   c) agli oneri derivanti dal comma 1, nel limite massimo a pari a 50 milioni di euro, a partire dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
25. 07. Osnato, Acquaroli, Zucconi.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 25-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, materia di riforma delle banche di credito cooperativo)

  1. Al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1-bis aggiungere, in fine, il seguente periodo: «o in alternativa attraverso sistemi di tutela istituzionale di mutua protezione e garanzia tra le banche associate – IPS.»;
   b) all'articolo 31-bis A comma 3, il numero 2 è sostituito dal seguente:
  «2. Nei casi di gravi, dissesto certificati dalla Banca d'Italia».
25. 08. Osnato, Acquaroli, Zucconi.

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 25-bis.

  1. All'articolo 35, primo comma, del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e successive integrazioni e modificazioni – Codice della Navigazione – dopo la parola: «mare» aggiungere le seguenti: «nonché quelle occupate da pertinenze e costruzioni regolarmente assentite destinate ad attività turistico ricreative».
  2. All'articolo 35 del regio decreto 30 marzo 1942 n. 327 e successive integrazioni e modificazioni – Codice della Navigazione – dopo il primo comma aggiungere il seguente:
  «1. Ai beni esclusi dal demanio marittimo indicati al comma precedente si applica l'articolo 3, commi 3 e 3-bis, del decreto-legge 25 settembre 2001 n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001 n. 410».
25. 09. Osnato, Acquaroli, Zucconi.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 25-bis.

  1. All'articolo 39 del regio decreto 30 marzo 1942 n. 327 e successive integrazioni e modificazioni – Codice della Navigazione – aggiungere, in fine, il seguente comma:
  «La determinazione del canone contenuta nei provvedimenti di concessione deve intendersi definitiva e senza facoltà di conguaglio».
25. 010. Osnato, Acquaroli, Zucconi.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 25-bis.
(Modifica all'articolo 24-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di regime fiscale agevolato per le persone fisiche che trasferiscono la loro residenza in Italia e misure in favore delle famiglie e delle imprese)

  1. L'articolo 24-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è sostituito dal seguente:
  «Art. 24-bis. – (Opzione per l'imposta sostitutiva sul reddito complessivo delle Pag. 181persone fisiche con sede in Paesi esteri che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia). – 1. Le persone fisiche con sede in Paesi esteri, che trasferiscono la propria residenza in Italia ai sensi dell'articolo 2, comma 2, possono optare per l'assoggettamento del reddito complessivo all'imposta sostitutiva, di cui al comma 2 del presente articolo, a condizione che non siano state fiscalmente residenti in Italia, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, per un tempo almeno pari a nove periodi d'imposta nel corso dei dieci precedenti l'inizio del periodo di validità dell'opzione.
  2. Per effetto dell'esercizio dell'opzione di cui al comma 1, è dovuta un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi delle persone fisiche determinata applicando sul reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, l'aliquota del 15 per cento. Anche in caso di esercizio dell'opzione, restano fermi, ove previsti ai fini delle imposte sul reddito, gli obblighi di applicazione delle ritenute alla fonte a titolo di acconto, ferma restando, previa comunicazione al sostituto di imposta dell'avvenuto esercizio dell'opzione, la loro applicazione nella medesima misura del 15 per cento in tutte le fattispecie previste. L'imposta è versata in un'unica soluzione entro la data prevista per il versamento del saldo delle imposte sui redditi, al netto delle eventuali ritenute subite alla fonte a titolo di acconto. Per l'accertamento, la riscossione, il contenzioso e le sanzioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per l'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'imposta non è deducibile da nessun'altra imposta o contributo.
  3. L'opzione di cui al comma 1 deve essere esercitata entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui viene trasferita la residenza in Italia ai sensi del comma 1 del presente articolo ed è efficace a decorrere da tale periodo d'imposta. Le persone fisiche di cui al comma 1 indicano nell'opzione la giurisdizione o le giurisdizioni in cui hanno avuto l'ultima residenza fiscale prima dell'esercizio di validità dell'opzione. L'Agenzia delle entrate trasmette tali informazioni, attraverso gli idonei strumenti di cooperazione amministrativa, alle autorità fiscali delle giurisdizioni indicate come luogo di ultima residenza fiscale prima dell'esercizio di validità dell'opzione.
  4. L'opzione di cui al comma 1 è revocabile e comunque cessa di produrre effetti decorsi quindici anni dal primo periodo d'imposta di validità dell'opzione. Gli effetti dell'opzione cessano in ogni caso nelle ipotesi di omesso o parziale versamento, in tutto o in parte, dell'imposta sostitutiva di cui al comma 2 nella misura e nei termini previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Sono fatti salvi gli effetti prodotti nei periodi d'imposta precedenti. La revoca o la decadenza dal regime precludono l'esercizio di una nuova opzione.
  5. Le maggiori entrate derivanti dal gettito complessivo dell'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi delle persone fisiche di cui al comma 2 a valere su quota parte, sono riservate all'erario e affluiscono al Ministero dell'economia e delle finanze, per essere destinate agli interventi per la riduzione del cuneo fiscale e per il finanziamento delle misure in favore della natalità. La restante parte eccedente è versata al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
  6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per la famiglia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'assegnazione e la ripartizione quota parte dei contributi per le finalità di cui al comma 5.
  7. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
25. 011. Osnato, Acquaroli, Zucconi.
(Inammissibile)

Pag. 182

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 25-bis.

  1. È considerata impresa balneare italiana, caratterizzante l'utilizzo a scopi turistico ricreativi della costa italiana, l'impresa che esercita l'attività di conduzione dello stabilimento balneare e rientra nella definizione della micro o piccola impresa ai sensi del decreto del Ministero delle attività produttive 18 aprile 2005.
  2. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e successive modificazioni e integrazioni le imprese balneari italiane, così come definite al comma 1, in quanto connotanti il paesaggio costiero, costituiscono un elemento del [patrimonio storico culturale e del tessuto sociale dello Stato italiano.
25. 012. Osnato, Acquaroli, Zucconi.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 25-bis.

  1. All'articolo 120 della Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 e successive modificazioni, le parole: «alloggiati nelle strutture ricettive di cui all'articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217, e successive modificazioni» sono sostituite con le seguenti: «delle imprese turistiche di cui all'articolo 4 dell'Allegato n. 1 del decreto legislativo del 23 maggio 2011 n. 79».
25. 013. Osnato, Acquaroli, Zucconi.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 25-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di mutui non erogati in attuazione dall'articolo 16, comma 17, della legge n. 41 del 1986)

  1. Le somme residue relative ai mutui finora non erogati in attuazione dall'articolo 16, comma 17, della legge n. 41 del 1986, concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa per il risanamento dei centri storici ed alla ricostruzione di opere pubbliche danneggiate e di alloggi da assegnare in locazione nei comuni della provincia di Salerno, già colpiti dal terremoto del 1980 e ulteriormente danneggiati dal nubifragio del novembre 1985, possono essere erogate ai Comuni interessati anche ai fini della realizzazione di opere di messa in sicurezza di zone a rischio di dissesto idrogeologico nel territorio comunale, previo parere favorevole del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
25. 014. Brunetta.

ART. 25-bis.

  Dopo l'articolo 25 aggiungere il seguente:

Art. 25.1.
(Modifica ai criteri di riparto del Fondo di solidarietà comunale)

  1. Al fine di ridurre il fenomeno della contribuzione negativa con riferimento al riparto della quota accantonata del Fondo di solidarietà comunale, di cui al 380‘quater dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, in sede di stipula dell'Accordo Stato-città ed autonomie locali, previsto ai sensi del comma 451 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, senza nuovi e maggiori oneri di finanza pubblica, sono introdotti: a)un indicatore di sostenibilità finanziaria di parte corrente di ciascuna municipalità ! b) specifici parametri che tengano conto degli effetti sulla capacità fiscale del maggior gettito derivante dall'applicazione dell'imposta Pag. 183municipale propria per gli immobili abitativi diversi dall'abitazione principale, differenziati tra comuni turistici e comuni non turistici; c) una soglia percentuale di contribuzione, oltre la quale cessi il contributo del singolo comune.
25-bis. 01. Benigni.
(Inammissibile)

ART. 25-ter.

  Dopo l'articolo 25-ter aggiungere il seguente:

Art. 25-ter.1.
(Istituzione della zona economica speciale «Parco degli Appennini Meridionali»)

  1. In coerenza con le deroghe previste dall'articolo 107 comma 2, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, è istituita una zona economica speciale (ZES) denominata «Parco degli Appennini Meridionali» comprendente i Parchi nazionali della Campania, della Basilicata, della Calabria e della Puglia.
  2. Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approva il regolamento di gestione del Parco degli Appennini meridionali.
  3. In attuazione dell'articolo 7 della legge n. 394 del 1991, il Ministro dell'ambiente promuove l'autorizzazione dell'Unione europea per le Aree Protette insistenti nel Parco degli Appennini Meridionali, prevista dal decreto-legge n. 91 del 2017 per la promozione della Zone Economiche Speciali in attuazione della Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile, approvata dal CIPE il 22 dicembre 2017, per la parte relativa alle seguenti aree strategiche: «arrestare la perdita di biodiversità», «garantire una gestione sostenibile delle risorse naturali» e «creare comunità e territori resilienti, custodire i paesaggi e i beni culturali».
  4. Il Ministro dell'Ambiente promuove l'autorizzazione in sede Europea per le Aree Protette, il Community Led Local Development CLLD, previsto dagli articoli 32-35 del Regolamento Europeo n. 1303 del 2013, quale strumento per lo sviluppo sostenibile locale di tipo partecipativo.
  5. Il Consiglio dei ministri, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, individua una «No-Tax-Area» per imprese e persone, con un reddito inferiore a 20 mila euro all'anno, residenti in comuni degli Appennini meridionali che hanno subito, negli ultimi dieci anni, uno spopolamento superiore al 40 per cento.
  6. Il Consiglio dei ministri, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dispone a favore dei pensionati mono reddito che vivono in Comuni degli Appennini meridionali, soggetti negli ultimi dieci anni a uno spopolamento superiore al 40 per cento, la non tax per le indennità pensionistiche inferiori a euro 1.200 mensili.
  7. Le comunità montane ricadenti in tutto o in parte nell'ambito del Parco degli Appennini meridionali, d'intesa con gli uffici dell'impiego promuovono e realizzano progetti per la manutenzione del territorio.
  8. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004. n. 307.
25-ter. 01. Conte, Fassina, Pastorino.

ART. 25-quinquies.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Per gli interventi di cui agli articoli 16, commi 1-bis, 1-sexies del decreto-legge n. 63 del 2013, relativi alla messa in sicurezza antisismica degli immobili, Pag. 184il limite di spesa per unità immobiliare per ciascun anno entro il quale si applicano le detrazioni fiscali previste, è aumentato a 130.000 euro per i capannoni industriali. Dall'attuazione del presente comma discendono oneri pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 cui si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
25-quinquies. 1. Bignami.
(Inammissibile)

ART. 25-octies.

  All'articolo 25-octies apportare le seguenti modificazioni:
   a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Misure per il rilancio di Campione d'Italia e Anzio»;
   b) al comma 1 dopo le parole «comune di Campione d'Italia» sono aggiunte le parole «nonché per la riattivazione e riqualificazione di quella di Anzio»;
   c) al comma 2 dopo le parole «enti locali e territoriali della regione Lombardia» sono aggiunte le parole: «e della regione Lazio».
25-octies. 1. Silvestroni, Osnato, Acquaroli.

ART. 25-novies.

  Sopprimerlo.
25-novies. 1. Fregolent, Fassino, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.

  Sostituire l'articolo 25-novies con il seguente:

Art. 25-novies
(Modifiche all'imposta sulle transazioni finanziarie)

  1. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 491, primo periodo premettere le parole: «In attesa dell'introduzione di una normativa europea, in via transitoria»;
   b) al medesimo comma 491, sostituire le parole: «Per valore della transazione si intende il valore del saldo netto delle transazioni regolate giornalmente relative al medesimo strumento finanziario e concluse nella stessa giornata operativa da un medesimo soggetto, ovvero il corrispettivo versato.» con le seguenti: «Per valore della transazione si intende il valore della singola operazione.», e sostituire le parole: «Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni negoziate in mercati regolamentari o sistemi multilaterali di negoziazione emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro» con le seguenti: «Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro»;
   c) dal comma 492, eliminare le parole: «che abbiano come sottostante prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491, o il cui valore dipenda prevalentemente da uno o più degli strumenti finanziari di cui al medesimo comma, che permettano di acquisire o di vendere prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491 oche comportino un regolamento in contanti determinato con riferimento prevalentemente Pag. 185a uno o più strumenti finanziari indicati al precedente comma» e sostituire le parole: «ad imposta in misura fissa, determinata con riferimento alla tipologia di strumento e al valore del contratto, secondo la tabella 3 allegata alla presente legge» con le parole: «ad imposta con aliquota dello 0,05 per cento sul valore della transazione»;
   d) dopo il comma 499, aggiungere il seguente: «499-bis. Nella nota 3-ter all'articolo 13 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non sono altresì soggette all'imposta le comunicazioni relative ai depositi di titoli emessi con modalità diverse da quelle cartolari e comunque oggetto di successiva dematerializzazione, il cui complessivo valore nominale o di rimborso posseduto presso ciascuna banca sia pari o inferiore a mille euro.»;
   e) al comma 500, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quanto previsto in via transitoria nei commi dal 491 al presente deve essere adeguato alla normativa europea in fase di definizione (proposta di direttiva COM (2013) 71), entro sei mesi dall'entrata in vigore di quest'ultima, prevedendo, in particolare l'introduzione del principio di emissione a complemento del più generale principio di residenza, onde limitare quanto più possibile i fenomeni di delocalizzazione degli istituti finanziari.

  2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di applicazione delle modifiche introdotte all'imposta sulle transazioni finanziarie dal precedente comma 1.
  3. Le maggiori entrate provenienti dalle modifiche apportate all'imposta sulle transazioni finanziarie dal comma 1 del presente articolo confluiscono nel Fondo di cui al comma 140 dell'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
25-novies. 2. Pastorino, Boldrini, Fassina, Fornaro.

ART. 25-decies.

  Al comma 5, lettera b), sopprimere le parole da: La vendita a distanza dei prodotti a: e delle relative norme di attuazione.
25-decies. 1. Germanà, Pentangelo.

ART. 25-undecies.

  Al comma 1, lettera a) capoverso 49-bis, dopo le parole: per la cessione del diritto di proprietà, aggiungere le seguenti: ovvero per la cessione del diritto di superficie.
25-undecies. 1. Osnato, Acquaroli, Zucconi.

  Al comma 1, lettera a) capoverso 49-bis, sostituire le parole da: con atto pubblico fino a: dei registri immobiliari con le seguenti: con convenzione in forma pubblica stipulata a richiesta del singolo proprietario e soggetta a trascrizione.

  Conseguentemente:
    alla lettera a), capoverso 49-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In caso di cessione delle unità abitative e delle loro pertinenze in violazione dei vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione e in difetto di convenzione ai sensi delle disposizioni dei periodi precedenti, il cedente o il cessionario possono stipulare a loro richiesta una convenzione di regolarizzazione con il comune versando l'importo previsto per la rimozione del vincolo del prezzo massimo di cessione come determinato ai sensi dei periodi precedenti maggiorato di una penale pari al 15 per cento del suddetto importo;
   alla lettera b), sostituire il capoverso 49-quater, con il seguente:
  «49-quater. In caso di sottoscrizione di convenzioni di regolarizzazione di cessioni Pag. 186di unità abitative e loro pertinenze avvenute in violazione dei vincoli del prezzo massimo di cessione, i cessionari non possono richiedere la restituzione delle somme eccedenti il vincolo di prezzo e, se ne hanno ottenuto il pagamento, sono tenuti alla restituzione, fatto salvo il diritto al rimborso della somma versata per la rimozione dei vincoli di prezzo e le relative maggiorazioni, in caso la regolarizzazione sia avvenuta su richiesta della parte cessionaria».
25-undecies. 2. Osnato, Acquaroli, Zucconi.

  Dopo l'articolo 25-undecies, aggiungere il seguente:

Art. 25-duodecies.
(Stabilizzazione sgravi contributivi per giovani agricoltori)

  All'articolo 1, comma 117 primo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «tra il 1o gennaio 2018 e il 31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «a partire dal 1o gennaio 2019».
25-undecies. 01. Gadda.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 25-undecies, aggiungere il seguente:

Art. 25-duodecies.
(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 602/1973)

  All'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1973, n. 602, dopo la lettera a) è aggiunta la seguente lettera:
   a-bis) Non si dà corso all'espropriazione se l'immobile è abitato da uno o più familiari del debitore entro il secondo grado che abbiano una invalidità certificata al 100 per cento, o se uno o più proprietari dell'immobile, invalidi al 100 per cento e ivi residenti, siano co-eredi dell'immobile stesso insieme a uno o più debitori.
25-undecies. 02. Bignami.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 25-undecies, aggiungere il seguente:

Art. 25-duodecies.
(Misure di contrasto ai fenomeni di rarefazione e desertificazione del tessuto economico e sociale delle aree montane)

  1. Dopo l'articolo 13 della legge 31 gennaio 1994 n. 97 è aggiunto il seguente:

«Art. 13-bis.
(Interventi a favore delle aree marginali montane)

  1. Al fine di contrastare i fenomeni di rarefazione e desertificazione del tessuto economico e sociale delle zone montane e favorirne lo sviluppo occupazionale e il ripopolamento sono istituite zone franche montane e zone a fiscalità di vantaggio.
  2. Ai fini del presente articolo, per marginalità deve intendersi la condizione di un'area montana che presenti uno sviluppo economico difforme e non equiparabile al contesto territoriale circostante derivante da peculiarità intrinseche morfologiche suscettibili di produrre carenze strutturali nelle reti di trasporto e di comunicazione e generare difficoltà di insediamento e sviluppo di attività produttive. Il grado di marginalità viene calcolato dal CIPE con cadenza triennale ai fini dell'applicazione delle riduzioni e delle agevolazioni di cui alla presente legge.
  3. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, provvede alla definizione dei criteri per l'allocazione delle risorse e dei parametri per l'individuazione, Pag. 187da parte delle Regioni, delle zone a fiscalità di vantaggio e delle zone franche montane. Le zone a fiscalità di vantaggio e le zone franche montane sono individuate dal CIPE sulla base del calcolo del grado di marginalità definito tenendo conto dei seguenti parametri:
   a) Altimetria;
   b) Rischio desertificazione economica e commerciale;
   c) Calo demografico nel quinquennio.

  4. Le Regioni individuano, con specifico atto, e sulla base dei parametri di cui al comma 3 zone montane a fiscalità di vantaggio. A livello regionale è istituito un fondo apposito, finanziato con le risorse di cui al comma 10, per la riduzione delle imposte sui redditi e dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente per le imprese e le attività montane, ivi comprese quelle agricole, ricadenti nelle zone di cui al presente comma, che svolgano almeno una tra le seguenti funzioni:
   a) promuovono nuovi insediamenti abitativi nei Comuni delle zone montane;
   b) propongono prodotti alimentari tipici delle aree montane la cui produzione avvenga nel raggio massimo di 30 chilometri;
   c) rivitalizzano i Comuni con popolazione inferiore ai 3000 abitanti privi di esercizi commerciali ovvero dotati di un numero limitato di esercizi;
   d) offrono in un unico punto vendita un'ampia gamma di prodotti e servizi al fine di incentivarne la polifunzionalità.

  5. Delle zone a fiscalità di vantaggio possono far parte uno o più Comuni o porzioni di Comuni montani.
  6. Le riduzioni di cui al comma 4 non possono essere inferiori:
   a) al 50 per cento delle imposte e dei contributi per le zone ad alta marginalità;
   b) al 30 per cento delle imposte e dei contributi per le zone a media marginalità;
   c) al 10 per cento delle imposte e dei contributi per le zone a bassa marginalità.

  7. I Comuni ad alta marginalità al di sotto dei 3000 abitanti e classificati come montani ricadono nella zona franca montana, da intendersi come zona di esenzione totale dalle imposte sui redditi e di esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente e individuata dalla Regione sulla base dei parametri fissati dal CIPE.
  8. Le Regioni e i Comuni, nell'ambito delle proprie competenze, possono definire ulteriori sistemi di agevolazione, di riduzione e di esenzione da tasse, tributi e imposte.
  9. Le agevolazioni e le riduzioni di cui al presente articolo si applicano alle attività e alle imprese, ivi comprese quelle agricole, a condizione che almeno l'85 per cento del personale dipendente sia residente nelle zone o nei Comuni di riferimento per il cui territorio la riduzione viene concessa.
  10. Presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze è istituito il Tavolo tecnico permanente per il sostegno alle aree montane a rischio desertificazione economica e commerciale. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione di spesa del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, tutte le occorrenti variazioni di bilancio».
25-undecies. 03. Vietina, Bignami.
(Inammissibile)

Pag. 188

  Dopo l'articolo 25-undecies, aggiungere il seguente:

Art. 25-duodecies.
(Dispositivi di sicurezza)

  1. Coloro che acquistano dispositivi di sicurezza, ivi compresi impianti di allarme, videocamere di sorveglianza e manufatti volti a garantire l'inacessibilità della proprietà privata, ovvero si avvalgono di dispositivi di servizi di sicurezza in comodato d'uso, possono beneficiare di una detrazione dell'IRPEF del 50 per cento fino a un ammontare complessivo delle spese non superiore a 20.000 euro annui. Dall'attuazione del presente comma discendono oneri pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 per ciascun anno del triennio 2019, 2020 e 2021.
  2. Alle imprese che intendono dotarsi dei dispositivi di sicurezza di cui al comma 1 è riconosciuto un credito di imposta del 50 per cento per spese sino ad un ammontare complessivo sino a 50.000 euro per ciascun anno del triennio 2019, 2020 e 2021. Dall'attuazione del presente comma discendono oneri pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 per ciascun anno del triennio 2019, 2020 e 2021.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari complessivamente a 35 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 per ciascun anno del triennio 2019, 2020 e 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione di spesa del Fondo per gli interventi strutturati di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono disciplinate le modalità attuative del presente articolo entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
25-undecies. 04. Bignami.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 25-undecies, aggiungere il seguente:

Art. 25-duodecies.
(Disposizioni finalizzate al rientro dell'emergenza derivante dal sisma che colpito il territorio abruzzese il 6 aprile 2009)

  1. La disposizione di cui al secondo periodo del comma 28 dell'articolo 33 della legge 12 novembre 2011, n. 183 è interpretata nel senso che il diritto alla riduzione del 40 per cento dell'ammontare dovuto per ciascun tributo o contributo ovvero per ciascun carico iscritto a ruolo, oggetto delle sospensioni, al netto dei versamenti già eseguiti, è riconosciuto a decorrere dal 14 novembre 2011.
25-undecies. 05. Martino.

  Dopo l'articolo 25-undecies, aggiungere il seguente:

Art. 25-duodecies.
(Disposizioni finalizzate al rientro dell'emergenza derivante dal sisma che colpito il territorio abruzzese il 6 aprile 2009)

  1. Al comma 28, articolo 33, della legge 12 novembre 2011, n. 183, aggiungere in fine il seguente periodo: «il diritto alla riduzione del 40 per cento dell'ammontare dovuto per ciascun tributo o contributo ovvero per ciascun carico iscritto a ruolo, oggetto delle sospensioni, al netto dei versamenti già eseguiti, è riconosciuto a partire dalla data di pubblicazione della legge in Gazzetta Ufficiale».
25-undecies. 06. Martino.

Pag. 189

  Dopo l'articolo 25-undecies aggiungere il seguente:

Art. 25-duodecies.
(Disposizioni finalizzate al rientro dell'emergenza derivante dal sisma che colpito il territorio abruzzese il 6 aprile 2009)

  1. In relazione alle esigenze connesse alla ricostruzione a seguito del sisma del 6 aprile 2009, al Comune dell'Aquila è assegnato un contributo straordinario di 2,4 milioni di euro per l'anno 2018, destinato a compensare le minori entrate connesse alla esenzione dal regime impositivo dell'imposta municipale propria, ai sensi dell'articolo 4, comma 5-octies, decreto-legge n. 16 del 2012, convertivo, dalla legge n. 44 del 2012.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a 2, 4 milioni di euro per l'anno 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre del 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 come rifinanziato dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205.
25-undecies. 07. Martino.

  Dopo l'articolo 25-undecies aggiungere il seguente:

Art. 25-duodecies.
(Disposizioni finalizzate al rientro dell'emergenza derivante dal sisma che colpito il territorio abruzzese il 6 aprile 2009)

  1. In relazione alle esigenze connesse alla ricostruzione a seguito del sisma dei 6 aprile 2009, per l'anno 2018 al Comune dell'Aquila è assegnato un contributo straordinario di 2,1 milioni di euro a valere sulle risorse di cui all'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, e successivi rifinanziamenti, e con le modalità ivi previste, destinato ad integrare le risorse stanziate per le finalità di cui all'articolo 1, comma 448, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a 2,1 milioni di euro per l'anno 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre del 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 come rifinanziato dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205.
25-undecies. 08. Martino.

  Dopo l'articolo 25-undecies aggiungere il seguente:

Art. 25-duodecies.
(Disposizioni finalizzate al rientro dell'emergenza derivante dal sisma che colpito il territorio abruzzese il 6 aprile 2009)

  1. Al fine di garantire gli equilibri finanziari anche in sede di definizione di alcune posizioni debitorie consolidatesi nel periodo dell'emergenza sisma, al Comune dell'Aquila è riconosciuta la facoltà di applicare l'avanzo di amministrazione riaccertato per finanziare specifici interventi nei sensi di cui all'articolo 187, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000 e successive modificazioni e integrazioni e ciò considerando le relative spese come neutre ai fini dei saldi di finanza pubblica.
25-undecies. 09. Martino.

  Dopo l'articolo 25-undecies aggiungere il seguente:

Art. 25-duodecies.
(Disposizioni finalizzate al rientro dell'emergenza derivante dal sisma che colpito il territorio abruzzese il 6 aprile 2009)

  1. Al fine di garantire gli equilibri finanziari del Comune dell'Aquila, nei Pag. 190confronti dell'Ente Locale l'importo del Fondo di Solidarietà Comunale spettante per il 2018 è riconfermato nella misura prevista per l'esercizio 2017.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede per l'anno 2018 mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre del 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 come rifinanziato dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205.
25-undecies. 010. Martino.

  Dopo l'articolo 25-undecies aggiungere il seguente:

Art. 25-duodecies.
(Disposizioni in materia di demanio marittimo)

  1. All'articolo 35, comma 1 del regio decreto 30 marzo 1942 n. 327 e successive modificazioni e integrazioni – Codice della Navigazione – dopo la parola: «mare» e prima delle parole: «sono escluse» aggiungere le seguenti: «nonché quelle occupate da pertinenze e costruzioni regolarmente assentite destinate ad attività turistico ricreative».
  2. All'articolo 35 del regio decreto 30 marzo 1942 n. 327 e successive modificazioni e integrazioni – Codice della Navigazione – dopo il primo comma aggiungere: «2. Ai beni esclusi dal demanio marittimo indicati al comma precedente si applica l'articolo 3 commi 3 e 3-bis del decreto-legge 25 settembre».
25-undecies. 011. Germanà, Pentangelo.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 25-undecies, inserire il seguente:

Art. 25-duodecies.
(Misure per evitare il default della città metropolitana di Messina)

  1. All'articolo 1, comma 2-ter, del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91 convertito con modificazioni dalla legge n. 108 del 2012 sostituire le parole: «sessanta giorni» con le seguenti: «centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, la Conferenza unificata, in attuazione dell'intesa raggiunta sul bando periferie, adotta i provvedimenti necessari per consentire l'immediata attuazione degli interventi connessi al bando medesimo. La sospensione delle convenzioni di cui all'articolo 13, comma 02, non si applica al progetto della città metropolitana di Messina.
  2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»
25-undecies. 012. Germanà, Pentangelo.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 25-undecies, inserire il seguente:

Art. 25-duodecies.
(Impresa balneare italiana)

  1. È considerata impresa balneare italiana, caratterizzante l'utilizzo a scopi turistico ricreativi della costa italiana, l'impresa che esercita l'attività di conduzione dello stabilimento balneare e rientra nella definizione della micro o piccola impresa ai sensi del decreto del Ministero delle Attività Produttive 18 aprile 2005.
  2. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e successive modificazioni e integrazioni le imprese balneari italiane, così come definite al comma 1, in quanto connotanti il paesaggio costiero, costituiscono un elemento del patrimonio storico culturale e del tessuto sociale dello Stato italiano».
25-undecies. 013. Germanà, Pentangelo.
(Inammissibile)

Pag. 191

  Dopo l'articolo 25-undecies, inserire il seguente:

Art. 25-duodecies.

  1. Alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 251, lettera b), il punto 2.1) è abrogato.
25-undecies. 014. Germanà, Pentangelo.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 25-undecies, inserire il seguente:

Art. 25-duodecies.
(Disposizioni in materia di destagionalizzazione)

  1. I titolari delle concessioni demaniali marittime ad uso turistico ricreativo che utilizzino manufatti amovibili di cui alla lettera e.5) del comma 1 dell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 possono mantenere installati i predetti manufatti fino al 31 dicembre 2020 nelle more del riordino della materia prevista dall'articolo 1 comma 18 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194 convertito, con modificazioni, con la legge 26 febbraio 2010, n. 2».
25-undecies. 015. Germanà, Pentangelo.
(Inammissibile)

ART. 26.

  Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: Le predette risorse, nel rispetto degli obiettivi programmatici della manovra di finanza pubblica, sono annualmente utilizzate, dall'esercizio successivo a quello di assegnazione al predetto Fondo, per incrementare, nei limiti delle disponibilità del Fondo stesso, fermo restando il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, in ugual misura, da un lato, le deduzioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), numeri 2) e 3), e comma 4-bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e le detrazioni di cui all'articolo 13, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e, dall'altro lato, le detrazioni di cui al citato articolo 13, commi 1, 3 e 4, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.
26. 2. Colaninno, Fregolent, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.

  Al comma 1, sostituire le parole: Le predette risorse destinate al raggiungimento degli obiettivi programmatici della manovra di finanza pubblica con le seguenti: Le predette risorse, nel rispetto degli obiettivi programmatici della manovra di finanza pubblica, sono annualmente utilizzate, dall'esercizio successivo a quello di assegnazione al predetto Fondo, per accelerare il rimborso da parte dell'amministrazione finanziaria delle imposte e delle ritenute che il contribuente ha versato o subito in misura superiore al dovuto, o di un eventuale credito che si è configurato in suo favore in seguito alla presentazione di una dichiarazione dei redditi.
26. 3. Librandi, Fregolent, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Mancini, Topo, Ungaro.

  Al comma 2, sostituire le parole: Le predette risorse sono destinate al raggiungimento degli obiettivi programmatici della manovra di finanza pubblica con le seguenti: Le predette risorse, nel rispetto degli obiettivi programmatici della manovra di finanza pubblica, sono attribuite al Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 5, comma 5-quinquies della legge 24 febbraio 1992, n. 225, al fine di assicurare, nelle more della ricognizione in Pag. 192ordine agli effettivi e indispensabili fabbisogni, gli interventi nelle regioni colpite dagli eventi alluvionali nei mesi di ottobre e novembre 2018 e per gli interventi di messa in sicurezza dei territori maggiormente esposti al rischio di dissesto idrogeologico.
26. 1. Colaninno, Fregolent, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.

  Al comma 2, sostituire le parole: Le predette risorse destinate al raggiungimento degli obiettivi programmatici della manovra di finanza pubblica con le seguenti: Le predette risorse, nel rispetto degli obiettivi programmatici della manovra di finanza pubblica, sono annualmente utilizzate per accelerare gli interventi nella città di Genova a seguito del crollo del Ponte Morandi, con priorità per gli interventi a sostegno dei cittadini e delle imprese, per il rilancio economico del Porto e la messa in sicurezza ambientale della città.
26. 4. Fregolent, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Disposizioni di coordinamento per le Regioni a statuto speciale e per le Province autonome di Trento e di Bolzano)

  1. Restano ferme le quote di devoluzione e il gettito dei tributi spettanti alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano, nonché agli enti locali dei relativi territori, secondo i rispettivi statuti speciali e le relative norme di attuazione.
26. 01. Osnato, Acquaroli, Zucconi.

ART. 26-bis

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente comma:
  1-bis. Le disposizioni del presente Decreto sono applicabili, altresì, alla Regione Autonoma della Sardegna, fatti salvi gli effetti conseguenti alla comunicazione che il Governo invierà all'Unione Europea relativa all'attivazione della Zona Franca sull'intero territorio regionale.
26-bis. 1. Deidda, Osnato, Acquaroli, Ferro.

  Dopo l'articolo 26-bis aggiungere il seguente:

Art. 26-ter.
(Contributo di solidarietà a carico delle grandi ricchezze)

  1. Per attuare politiche atte a ridurre la povertà acuita dalla crisi economica iniziata nel 2008, a decorrere dal 1o gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2021, è istituito un contributo di solidarietà determinato e percepito dallo Stato a carico di chi possiede grandi patrimoni mobiliari e immobiliari.
  2. Per base imponibile di tale contributo s'intende, la ricchezza netta di un contribuente superiore a 3 milioni di euro, costituita dalla somma delle attività finanziarie e delle attività non finanziarie al netto delle passività finanziarie e compreso il patrimonio non strumentale delle società.
  3. Per patrimoni mobiliari si intendono:
   a) le automobili, le imbarcazioni e gli aeromobili di valore;
   b) i titoli mobiliari, esclusi i titoli emessi dallo Stato italiano.
  4. Il contributo di solidarietà di cui al comma 1 è dovuto dai soggetti proprietari o titolari di altro diritto reale, persone fisiche o persone giuridiche, e determinato applicando l'aliquota dello 0,8 per cento per i patrimoni superiori a 3 milioni di euro.Pag. 193
  5. Dall'applicazione del contributo di cui al comma 1 sono esclusi i fondi immobiliari e le società di costruzioni.
  6. Dall'ammontare del contributo di cui al comma 1 sono detratte le somme versate come imposte a carattere patrimoniale derivanti da disposizioni vigenti.
  7. Il contributo di cui al comma 1 è versato in un'unica soluzione entro il 30 novembre di ciascun anno. La somma da versare può essere rateizzata in rate trimestrali, previa autorizzazione dell'Agenzia delle entrate.
  8. Il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto determina le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
  9. I maggiori proventi derivanti dall'attuazione del presente articolo sono interamente destinati al finanziamento delle misure di sostegno di cui all'articolo 2 del Decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153.
26-bis. 01. Bersani, Fornaro, Fassina, Pastorino, Epifani, Fratoianni, Conte, Muroni.
(Inammissibile)