CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 5 dicembre 2018
107.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Disposizioni per la promozione dell'attività fisica e dell'educazione motoria nella scuola primaria (C. 523 Marin, C. 784 Vanessa Cattoi, C. 914 Villani, C. 1221 Rossi e C. 1222 Rampelli).

TESTO UNIFICATO ADOTTATO COME TESTO BASE

Art. 1.
(Delega al Governo in materia di insegnamento curricolare dell'educazione motoria nella scuola primaria)

  1. Al fine di promuovere nei giovani l'assunzione fin dalla scuola primaria di comportamenti e stili di vita funzionali alla crescita armoniosa, alla salute, al benessere psico-fisico e al pieno sviluppo della persona, riconoscendo l'educazione motoria quale espressione di un diritto personale e strumento di apprendimento cognitivo, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante disposizioni per disciplinare, a partire dal primo anno scolastico utile rispetto all'entrata in vigore del predetto decreto legislativo, l'insegnamento curricolare dell'educazione motoria nella scuola primaria da parte di insegnanti aventi titolo, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
   a) riservare l'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria, a seguito di superamento di specifiche procedure concorsuali abilitanti, a soggetti in possesso di uno dei seguenti titoli: 1) laurea magistrale conseguita nella classe LM-67 «Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate»; oppure 2) laurea magistrale a ciclo unico nella classe LM 85-BIS «Scienze della formazione primaria» unitamente a laurea nella classe L-22 «Scienze delle attività motorie e sportive», oppure a diploma conseguito presso gli ex Istituti superiori di educazione fisica, oppure a titolo di studio equiparato ai sensi del decreto interministeriale 11 novembre 2011;
   b) equiparare l'insegnante di educazione motoria, quanto allo stato giuridico ed economico, agli insegnanti di scuola primaria;
   c) prevedere che l'organico degli insegnanti di educazione motoria sia determinato in ragione di almeno due ore settimanali di insegnamento per ciascuna classe di alunni;
   d) prevedere nel Piano educativo individualizzato (PEI), di cui all'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in presenza di alunni con disabilità, specifiche indicazioni per l'espletamento dell'attività motoria tenuto conto del profilo di funzionamento;
   e) assicurare la coerenza con il principio di autonomia delle istituzioni scolastiche, con riferimento all'organizzazione delle attività e degli orari di effettuazione dell'insegnamento dell'educazione motoria;
   f) far salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano in conformità ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione, nonché al titolo V della parte seconda della Costituzione.

  2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 Pag. 71agosto 1997, n. 281. Lo schema del decreto legislativo, corredato della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è successivamente trasmesso alle Camere, entro il sessantesimo giorno antecedente la scadenza del termine di delega previsto dal comma 1, per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di quaranta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato.
  3. Disposizioni correttive o integrative del decreto legislativo di cui al comma 1 possono essere adottate, nel rispetto dei medesimi criteri e principi direttivi ivi indicati e con lo stesso procedimento di cui al comma 2, entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto.

Art. 2.
(Copertura finanziaria)

  1. Nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è iscritto il Fondo per l'educazione motoria nella scuola primaria, con la dotazione iniziale di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2019.
  2. Dall'attuazione della delega legislativa di cui all'articolo 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tal fine, per gli adempimenti previsti dal decreto legislativo di cui all'articolo 1, l'amministrazione competente provvede attraverso una diversa allocazione delle ordinarie risorse finanziarie e strumentali allo stato in dotazione alla medesima amministrazione, incluso l'utilizzo del fondo di cui al comma 1. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora il decreto legislativo determini nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, esso è emanato solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi, ivi compresa la legge di bilancio, che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
  3. All'onere derivante dal comma 1, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, si provvede:
   a) quanto a 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente di cui all'articolo 18 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento di pertinenza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
   b) quanto a 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, mediante corrispondente riduzione del fondo di parte corrente di cui all'articolo 49, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Pag. 72

ALLEGATO 2

Modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, in materia di accesso aperto all'informazione scientifica. C. 395 Gallo.

EMENDAMENTI APPROVATI

  Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 1) con il seguente:
   1) l'alinea è sostituito dal seguente: «I soggetti pubblici preposti all'erogazione o alla gestione dei finanziamenti della ricerca scientifica adottano, nella loro autonomia e a fini non commerciali, le misure necessarie per la promozione dell'accesso aperto ai risultati e ai dati, anche parziali, della ricerca finanziata per una quota pari o superiore al 50 per cento con fondi pubblici, quando documentati in pubblicazioni scientifiche, in atti di convegni o in materiali audio e video, inerenti alla ricerca e alla divulgazione scientifica, pubblicati su periodici a carattere scientifico. I predetti lavori devono includere una scheda di progetto in cui siano menzionati tutti i soggetti che hanno concorso alla realizzazione degli stessi. L'accesso aperto si realizza:».
1. 27. (Nuova formulazione) Carbonaro.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire il capoverso «lett. a)» con il seguente:
   a) tramite la pubblicazione da parte dell'editore, al momento della prima pubblicazione, in modo tale che le pubblicazioni scientifiche, gli atti di convegni e i materiali audio e video, inerenti alla ricerca e alla divulgazione scientifica, siano accessibili a titolo gratuito dal luogo e nel momento scelti individualmente dall'utente;.
1. 28. (Nuova formulazione) Carbonaro.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  2. Dopo l'articolo 42 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è inserito il seguente:

«Art. 42-bis.

  1. L'autore di una pubblicazione scientifica contenuta in un periodico che sia il risultato di una ricerca finanziata per una quota pari o superiore al cinquanta per cento con fondi pubblici ha il diritto di riprodurre, distribuire e mettere a disposizione gratuita del pubblico la propria opera, successivamente alla messa a disposizione gratuita dell'editore o dopo un ragionevole periodo di tempo dalla prima pubblicazione, comunque non superiore a sei mesi per le opere nelle aree disciplinari scientifiche, tecniche e mediche e non superiore a un anno per quelle nelle aree disciplinari umanistiche e delle scienze sociali. L'autore rimane titolare del suddetto diritto anche nel caso in cui abbia ceduto in via esclusiva i diritti di utilizzazione economica sulla propria opera all'editore o al curatore. L'autore nell'esercizio del diritto indica gli estremi della prima edizione, specificando il nome dell'editore.
  2. Le clausole contrattuali pattuite in violazione di quanto disposto al comma 1 sono nulle.».
1. 23. (Nuova formulazione) Carbonaro.

Pag. 73

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) il comma 3 è sostituito dal seguente:
  «3. Al fine di ottimizzare le risorse disponibili, di facilitare il reperimento e l'uso dell'informazione culturale e scientifica e di favorire la diffusione delle pubblicazioni in accesso aperto, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto, da emanarsi, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge:
   a) adotta strategie coordinate per realizzare l'interoperabilità delle banche dati rispettivamente gestite;
   b) promuove la creazione di un'infrastruttura nazionale per la diffusione e il ricorso all'accesso aperto alle pubblicazioni scientifiche, adottando linee guida per rendere interoperabili le banche dati delle università e degli enti pubblici di ricerca, anche adottando i software di gestione già esistenti e promuovendone la creazione di nuovi. Individua, inoltre, il soggetto preposto alla gestione dell'infrastruttura nazionale;
   c) promuove e favorisce la creazione e l'adozione di sistemi ad accesso aperto, istituendo sistemi premiali per le università e gli enti pubblici di ricerca.».
1. 24. (Nuova formulazione) Carbonaro.